CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VILLA FULVIO, Presidente
LL IS, OR
OCONE EP, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 314/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010704205 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010704205 2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010704205 2024 IRPEF-ALTRO 2019
- sul ricorso n. 315/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010704213 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010704213 2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010704213 2024 IRPEF-ALTRO 2019
- sul ricorso n. 316/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_3 s.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G020702676 2024 IRAP 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si richiamano alle conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LRicorrente_3 s.a.s. ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Torino avverso l'avviso di accertamento T7G020702676-2024 relativo all'anno di imposta 2019, notificatole il 18.12.2024 il quale trae origine dallo schema d'atto n.
T7GT210000768/2024 notificato il 30.9.2024.; il relativo procedimento è stato rubricato al n. di R.G. 316/2025. Il maggior reddito imponibile accertato in capo alla società è stato trasferito ai soci Sigg.ri Ricorrente_1 e Ricorrente_2 in proporzione alle rispettive quote di capitale, ai sensi dell'art. dell'art. 5 TUIR,ai quali sono stati notificati, rispettivamente, l'avviso di accertamento n T7G010704205 202 e l'avviso di accertamento n. T7G010704213 2024, avverso i quali hanno proposto autonomi ricorsi rubricati, rispettivamente, ai numeri di R.G. 314/2025 e 315/2025.
Su richiesta delle parti, la Corte ha provveduto alla riunione dei tre ricorsi per connessione oggettiva, anche in considerazione del fatto che i ricorsi sono basati sugli stessi motivi di impugnazione, ad esclusione del rilievo dell'IRAP che riguarda esclusivamente l'accertamento della società.
Con l'avviso notificato alla società, l'Ufficio ha contestato l'indeducibilità di alcuni costi, ai fini IIDD ex art. 109 del TUIR, per complessivi € 57.449,26 (15.604 + 41.845,26) e rideterminava il reddito di impresa in complessivi € 131.348,00. Rilevato pertanto, ai sensi degli art. 39 comma 1 lett. d) del DPR 600/1973, un maggior reddito imponibile per l'anno 2019 di € 57.449,26, attribuibile ai soci a norma dell'art. 5 TUIR in base alla partecipazione agli utili, l'Ufficio recuperava a tassazione una maggiore IRAP per € 2.241,00, oltre sanzioni per complessivi € 5.257,00.
La rideterminazione del reddito d'impresa di fonda su due distinti rilievi. Rilievo n. 1 – Costi non inerenti all'attività di impresa ex art. 109 TUIR, delle seguenti due fatture per un importo complessivo di € 15.604,00:
1) Emittente Nominativo_1, fattura n. 9 del 24/12/2019 di € 7.802,00 operazione effettuata ai sensi dell'art. 1 commi da 54 a 88 L. 190/2014; 2) Emittente Nominativo_2, fattura n. 10 del 24/12/2019 di € 7.802, operazione effettuata ai sensi dell'art. 1 commi da 54 a 88 L. n. 190/2014. L'Ufficio ha contestato la genericità delle fatture, in quanto non attestano la qualità e la quantità delle prestazioni ricevute, il loro valore e i parametri indicativi della loro determinabilità, nonché il contenuto e l'inerenza della prestazione all'attività
d'impresa e la correlazione ai ricavi. È stato rilevato, inoltre, che la società, per analoghi servizi, dettagliatamente specificati, aveva dedotto sullo stesso conto di bilancio dedicato alla consulenza fiscale e contabile, spese per la tenuta della contabilità e vari adempimenti fiscali (fattura n. 247 datata 11/10/2019 emessa da Società_1).
Rilievo n. 2 – Con questo rilievo l'Ufficio ha contestato l'indeducibilità di costi ritenuti non debitamente documentati, ex art. 109 TUIR, per una serie di fatture emesse dai seguenti soggetti: 1) Nominativo_3 titolare dell'omonima ditta individuale per “attività non specializzate di lavori edili (muratori)” emittente fatture per un totale di € 37.700,00; 2) Nominativo_4 titolare dell'omonima ditta individuale per “attività non specializzate di lavori edili (muratori)” emittente fatture per un totale di
€ 36.100,0. Per le fatture suddette, l'Ufficio ha contestato la genericità, in considerazione del fatto che dalle stesse non è stato possibile ricavare la tipologia della prestazione svolta, né alcun parametro che consenta di quantificare il valore della prestazione eseguita, rilevando che la parte, neanche in contraddittorio, ha fornito la documentazione integrativa richiestale. Inoltre, poiché è emersa una differenza notevole fra quanto corrisposto con pagamento tracciato e quanto dedotto, l'Ufficio ha contestato l'indeducibilità di costi pari alla differenza tra quanto dedotto e quanto effettivamente pagato.
I motivi per i quali i ricorrenti hanno eccepito la illegittimità degli avvisi sono i seguenti:
I) in via pregiudiziale: mancata instaurazione del contraddittorio preventivo informato ed effettivo – violazione del principio del giusto procedimento amministrativo, del principio di cooperazione tra amministrazione finanziaria e contribuente e del principio del buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione – difetto di motivazione – violazione e falsa/mancata applicazione art.
6-bis l. 212/2000 – violazione e falsa applicazione art.
7-bis l. 212/2000.
II) nel merito: la pretesa sarebbe illegittima e infondata –violazione e falsa applicazione art.7, comma
5-bis, d.lgs. n. 546/92, mancato assolvimento dell'onere della prova - violazione e falsa applicazione art. 7
l. 212/2000 e 42 d.p.r. 600/73, difetto di motivazione – violazione e falsa applicazione art. 109 t.u.i.r.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate che ha contestato specificatamente il fondamento di ciascun motivo di ricorso, ha ribadito che la società contribuente non ha assolto al proprio onere probatorio ed ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
All'udienza del 15.01.2026, la Corte, uditi i rappresentanti delle parti come da verbale, ha deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione pregiudiziale di mancata instaurazione del contraddittorio preventivo effettivo non merita accoglimento in quanto tale contraddittorio, seppure svoltosi telefonicamente, non può dirsi omesso e la contribuente è stata in grado di sollevare tutte le osservazioni sullo schema d'atto prodromico all'avviso impugnato e tutte le difese e le eccezioni sui rilievi contenuti nel successivo avviso, qui impugnato.
Per quanto attiene al merito, e con riferimento al rilievo n.1, questa Corte è consapevole che l'onere della prova dei presupposti dei costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d'impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, tanto nella disciplina del DPR n. 597/1973 e del DPR n. 598/1973, che del DPR n. 917/1986, incombe al contribuente.
Ciò precisato, nel caso che ci occupa, parte ricorrente ha rilevato e provato – ma la circostanza non è neppure stata contestata dall'Agenzia delle Entrate – che l'accomandatario della società, il Signor Ricorrente_1
, si occupa personalmente di portare avanti l'attività edile, ossia è personalmente presente e lavora nei cantieri e non ha nessun dipendente amministrativo. È, pertanto, logico e credibile che la stessa abbia incaricato due persone – le sigg.re Nominativo_1 e Nominativo_2 – a svolgere una serie di servizi di piccola consulenza equiparabili ad attività di segreteria (gestione dei clienti, redazione ed emissione delle fatture, pagamento dei modelli E24, controlli vari di natura contabile ed amministrativa, predisposizione impaginazione stampa ed invio di lettere e preventivi, preparazione ed invio della corrispondenza, controlli sulla regolarità di ordini, ricezione e riordino dei documenti di trasporto e delle fatture ricevute con riferimento agli acquisti di materiali edili, ecc.) che quotidianamente devono essere svolte. La Società ha precisato che, nel corso del 2019 ha emesso n. 215 fatture ed ha ricevuto n. 328 fatture fornitori, cui devono sommarsi le decine di note di credito emesse e ricevute e tutti gli altri documenti diversi dalle fatture: tutti questi documenti sono da predisporre (le fatture emesse), selezionare, organizzare e registrare con le varie scadenze (sia di incasso sia di pagamento). Alla società Società_1 s.r.l. ha, quindi, delegato la consulenza fiscale vera e propria e lo svolgimento dei vari adempimenti fiscali. In altre parole, l'attività svolte, e fatturata, dalle due predette Nom._1 e Nominativo_2 non coincidono con quella svolta dalla società Società_1. L'Agenzia, peraltro, non ha contestato l'esistenza delle prestazioni delle predette due consulenti ma esclusivamente la genericità delle fatture, il fatto che le stesse si presentano graficamente identiche nei contenuti e nella struttura, che presentano la stessa data, lo stesso importo e sono registrate in numero progressivo (fattura n. 9/2024 la prima, fattura n. 10/2024 la seconda) e le marche da bollo apposte alle fatture oggetto di contestazione risultano emesse a pochi secondi l'una dall'altra e che il valore delle fatture è identico. Le suddette contestazioni sono facilmente giustificabili dal fatto che le due “consulenti” (in realtà paiono essere dipendenti camuffate da Partita IVA) lavorano presso i locali aziendali, redigono le fatture con lo stesso computer e le emettono nello stesso giorno. Sono realtà abbastanza diffuse e conosciute. Pertanto, questa
Corte, pur conoscendo il contenuto dell'art. 21 DPR n. 633/1972 ed il principio dell'inerenza enunciato nell'art. 109 c.5 TUIR, tenuto conto della natura delle prestazioni cui si riferiscono le due fatture disconosciute, ritiene che venga addossato alla contribuente un onere probatorio diabolico, considerato, altresì, che trattasi di una piccola impresa non certo strutturata. Le due consulenti avrebbero dovuto indicare quante telefonate hanno ricevuto e inoltrato, quante fatture hanno ricevuto, inoltrato e catalogato, quante fatture di somministrazione servizi e quant'altro hanno provveduto a pagare, smistare e quant'altro? La considerazione di queste circostanze conduce all'annullamento del primo rilievo ed al riconoscimento delle due fatture disconosciute, con conseguente rideterminazione del reddito d'impresa e delle sanzioni.
Risulta, invece, infondato il ricorso con riferimento al rilievo n.2 in quanto, molto correttamente, l'Agenzia, pur contestando, anche in questo caso, la genericità delle fatture emesse da due muratori, ha ripreso a tassazione esclusivamente l'importo che eccedeva quello pagato con strumenti tracciabili, non avendo la contribuente dato la prova di aver effettivamente pagato importi superiori a quelli tracciabili.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso annulla i rilievi come da parte motiva e respinge nel resto;
spese compensate
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VILLA FULVIO, Presidente
LL IS, OR
OCONE EP, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 314/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010704205 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010704205 2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010704205 2024 IRPEF-ALTRO 2019
- sul ricorso n. 315/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010704213 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010704213 2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010704213 2024 IRPEF-ALTRO 2019
- sul ricorso n. 316/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_3 s.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G020702676 2024 IRAP 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si richiamano alle conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LRicorrente_3 s.a.s. ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Torino avverso l'avviso di accertamento T7G020702676-2024 relativo all'anno di imposta 2019, notificatole il 18.12.2024 il quale trae origine dallo schema d'atto n.
T7GT210000768/2024 notificato il 30.9.2024.; il relativo procedimento è stato rubricato al n. di R.G. 316/2025. Il maggior reddito imponibile accertato in capo alla società è stato trasferito ai soci Sigg.ri Ricorrente_1 e Ricorrente_2 in proporzione alle rispettive quote di capitale, ai sensi dell'art. dell'art. 5 TUIR,ai quali sono stati notificati, rispettivamente, l'avviso di accertamento n T7G010704205 202 e l'avviso di accertamento n. T7G010704213 2024, avverso i quali hanno proposto autonomi ricorsi rubricati, rispettivamente, ai numeri di R.G. 314/2025 e 315/2025.
Su richiesta delle parti, la Corte ha provveduto alla riunione dei tre ricorsi per connessione oggettiva, anche in considerazione del fatto che i ricorsi sono basati sugli stessi motivi di impugnazione, ad esclusione del rilievo dell'IRAP che riguarda esclusivamente l'accertamento della società.
Con l'avviso notificato alla società, l'Ufficio ha contestato l'indeducibilità di alcuni costi, ai fini IIDD ex art. 109 del TUIR, per complessivi € 57.449,26 (15.604 + 41.845,26) e rideterminava il reddito di impresa in complessivi € 131.348,00. Rilevato pertanto, ai sensi degli art. 39 comma 1 lett. d) del DPR 600/1973, un maggior reddito imponibile per l'anno 2019 di € 57.449,26, attribuibile ai soci a norma dell'art. 5 TUIR in base alla partecipazione agli utili, l'Ufficio recuperava a tassazione una maggiore IRAP per € 2.241,00, oltre sanzioni per complessivi € 5.257,00.
La rideterminazione del reddito d'impresa di fonda su due distinti rilievi. Rilievo n. 1 – Costi non inerenti all'attività di impresa ex art. 109 TUIR, delle seguenti due fatture per un importo complessivo di € 15.604,00:
1) Emittente Nominativo_1, fattura n. 9 del 24/12/2019 di € 7.802,00 operazione effettuata ai sensi dell'art. 1 commi da 54 a 88 L. 190/2014; 2) Emittente Nominativo_2, fattura n. 10 del 24/12/2019 di € 7.802, operazione effettuata ai sensi dell'art. 1 commi da 54 a 88 L. n. 190/2014. L'Ufficio ha contestato la genericità delle fatture, in quanto non attestano la qualità e la quantità delle prestazioni ricevute, il loro valore e i parametri indicativi della loro determinabilità, nonché il contenuto e l'inerenza della prestazione all'attività
d'impresa e la correlazione ai ricavi. È stato rilevato, inoltre, che la società, per analoghi servizi, dettagliatamente specificati, aveva dedotto sullo stesso conto di bilancio dedicato alla consulenza fiscale e contabile, spese per la tenuta della contabilità e vari adempimenti fiscali (fattura n. 247 datata 11/10/2019 emessa da Società_1).
Rilievo n. 2 – Con questo rilievo l'Ufficio ha contestato l'indeducibilità di costi ritenuti non debitamente documentati, ex art. 109 TUIR, per una serie di fatture emesse dai seguenti soggetti: 1) Nominativo_3 titolare dell'omonima ditta individuale per “attività non specializzate di lavori edili (muratori)” emittente fatture per un totale di € 37.700,00; 2) Nominativo_4 titolare dell'omonima ditta individuale per “attività non specializzate di lavori edili (muratori)” emittente fatture per un totale di
€ 36.100,0. Per le fatture suddette, l'Ufficio ha contestato la genericità, in considerazione del fatto che dalle stesse non è stato possibile ricavare la tipologia della prestazione svolta, né alcun parametro che consenta di quantificare il valore della prestazione eseguita, rilevando che la parte, neanche in contraddittorio, ha fornito la documentazione integrativa richiestale. Inoltre, poiché è emersa una differenza notevole fra quanto corrisposto con pagamento tracciato e quanto dedotto, l'Ufficio ha contestato l'indeducibilità di costi pari alla differenza tra quanto dedotto e quanto effettivamente pagato.
I motivi per i quali i ricorrenti hanno eccepito la illegittimità degli avvisi sono i seguenti:
I) in via pregiudiziale: mancata instaurazione del contraddittorio preventivo informato ed effettivo – violazione del principio del giusto procedimento amministrativo, del principio di cooperazione tra amministrazione finanziaria e contribuente e del principio del buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione – difetto di motivazione – violazione e falsa/mancata applicazione art.
6-bis l. 212/2000 – violazione e falsa applicazione art.
7-bis l. 212/2000.
II) nel merito: la pretesa sarebbe illegittima e infondata –violazione e falsa applicazione art.7, comma
5-bis, d.lgs. n. 546/92, mancato assolvimento dell'onere della prova - violazione e falsa applicazione art. 7
l. 212/2000 e 42 d.p.r. 600/73, difetto di motivazione – violazione e falsa applicazione art. 109 t.u.i.r.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate che ha contestato specificatamente il fondamento di ciascun motivo di ricorso, ha ribadito che la società contribuente non ha assolto al proprio onere probatorio ed ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
All'udienza del 15.01.2026, la Corte, uditi i rappresentanti delle parti come da verbale, ha deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione pregiudiziale di mancata instaurazione del contraddittorio preventivo effettivo non merita accoglimento in quanto tale contraddittorio, seppure svoltosi telefonicamente, non può dirsi omesso e la contribuente è stata in grado di sollevare tutte le osservazioni sullo schema d'atto prodromico all'avviso impugnato e tutte le difese e le eccezioni sui rilievi contenuti nel successivo avviso, qui impugnato.
Per quanto attiene al merito, e con riferimento al rilievo n.1, questa Corte è consapevole che l'onere della prova dei presupposti dei costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d'impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, tanto nella disciplina del DPR n. 597/1973 e del DPR n. 598/1973, che del DPR n. 917/1986, incombe al contribuente.
Ciò precisato, nel caso che ci occupa, parte ricorrente ha rilevato e provato – ma la circostanza non è neppure stata contestata dall'Agenzia delle Entrate – che l'accomandatario della società, il Signor Ricorrente_1
, si occupa personalmente di portare avanti l'attività edile, ossia è personalmente presente e lavora nei cantieri e non ha nessun dipendente amministrativo. È, pertanto, logico e credibile che la stessa abbia incaricato due persone – le sigg.re Nominativo_1 e Nominativo_2 – a svolgere una serie di servizi di piccola consulenza equiparabili ad attività di segreteria (gestione dei clienti, redazione ed emissione delle fatture, pagamento dei modelli E24, controlli vari di natura contabile ed amministrativa, predisposizione impaginazione stampa ed invio di lettere e preventivi, preparazione ed invio della corrispondenza, controlli sulla regolarità di ordini, ricezione e riordino dei documenti di trasporto e delle fatture ricevute con riferimento agli acquisti di materiali edili, ecc.) che quotidianamente devono essere svolte. La Società ha precisato che, nel corso del 2019 ha emesso n. 215 fatture ed ha ricevuto n. 328 fatture fornitori, cui devono sommarsi le decine di note di credito emesse e ricevute e tutti gli altri documenti diversi dalle fatture: tutti questi documenti sono da predisporre (le fatture emesse), selezionare, organizzare e registrare con le varie scadenze (sia di incasso sia di pagamento). Alla società Società_1 s.r.l. ha, quindi, delegato la consulenza fiscale vera e propria e lo svolgimento dei vari adempimenti fiscali. In altre parole, l'attività svolte, e fatturata, dalle due predette Nom._1 e Nominativo_2 non coincidono con quella svolta dalla società Società_1. L'Agenzia, peraltro, non ha contestato l'esistenza delle prestazioni delle predette due consulenti ma esclusivamente la genericità delle fatture, il fatto che le stesse si presentano graficamente identiche nei contenuti e nella struttura, che presentano la stessa data, lo stesso importo e sono registrate in numero progressivo (fattura n. 9/2024 la prima, fattura n. 10/2024 la seconda) e le marche da bollo apposte alle fatture oggetto di contestazione risultano emesse a pochi secondi l'una dall'altra e che il valore delle fatture è identico. Le suddette contestazioni sono facilmente giustificabili dal fatto che le due “consulenti” (in realtà paiono essere dipendenti camuffate da Partita IVA) lavorano presso i locali aziendali, redigono le fatture con lo stesso computer e le emettono nello stesso giorno. Sono realtà abbastanza diffuse e conosciute. Pertanto, questa
Corte, pur conoscendo il contenuto dell'art. 21 DPR n. 633/1972 ed il principio dell'inerenza enunciato nell'art. 109 c.5 TUIR, tenuto conto della natura delle prestazioni cui si riferiscono le due fatture disconosciute, ritiene che venga addossato alla contribuente un onere probatorio diabolico, considerato, altresì, che trattasi di una piccola impresa non certo strutturata. Le due consulenti avrebbero dovuto indicare quante telefonate hanno ricevuto e inoltrato, quante fatture hanno ricevuto, inoltrato e catalogato, quante fatture di somministrazione servizi e quant'altro hanno provveduto a pagare, smistare e quant'altro? La considerazione di queste circostanze conduce all'annullamento del primo rilievo ed al riconoscimento delle due fatture disconosciute, con conseguente rideterminazione del reddito d'impresa e delle sanzioni.
Risulta, invece, infondato il ricorso con riferimento al rilievo n.2 in quanto, molto correttamente, l'Agenzia, pur contestando, anche in questo caso, la genericità delle fatture emesse da due muratori, ha ripreso a tassazione esclusivamente l'importo che eccedeva quello pagato con strumenti tracciabili, non avendo la contribuente dato la prova di aver effettivamente pagato importi superiori a quelli tracciabili.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso annulla i rilievi come da parte motiva e respinge nel resto;
spese compensate