Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 37
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Mancata instaurazione del contraddittorio preventivo

    Il contraddittorio, seppur svolto telefonicamente, non può dirsi omesso e la contribuente è stata in grado di sollevare tutte le osservazioni e le difese.

  • Accolto
    Infondatezza nel merito dell'accertamento - Rilievo n. 1 (costi non inerenti)

    La Corte, pur riconoscendo l'onere probatorio del contribuente, ritiene che per una piccola impresa non strutturata, l'attività svolta dalle consulenti (fatturate come Partita IVA) fosse necessaria e che l'Agenzia non abbia contestato l'esistenza delle prestazioni, ma solo la genericità delle fatture. Pertanto, annulla il rilievo e riconosce le due fatture.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito dell'accertamento - Rilievo n. 2 (costi non debitamente documentati)

    Il ricorso è infondato in quanto l'Agenzia ha correttamente ripreso a tassazione solo l'importo eccedente quello pagato con strumenti tracciabili, non avendo la contribuente fornito prova di aver pagato importi superiori.

  • Rigettato
    Mancata instaurazione del contraddittorio preventivo

    Il contraddittorio, seppur svolto telefonicamente, non può dirsi omesso e la contribuente è stata in grado di sollevare tutte le osservazioni e le difese.

  • Accolto
    Infondatezza nel merito dell'accertamento - Rilievo n. 1 (costi non inerenti)

    La Corte, pur riconoscendo l'onere probatorio del contribuente, ritiene che per una piccola impresa non strutturata, l'attività svolta dalle consulenti (fatturate come Partita IVA) fosse necessaria e che l'Agenzia non abbia contestato l'esistenza delle prestazioni, ma solo la genericità delle fatture. Pertanto, annulla il rilievo e riconosce le due fatture.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito dell'accertamento - Rilievo n. 2 (costi non debitamente documentati)

    Il ricorso è infondato in quanto l'Agenzia ha correttamente ripreso a tassazione solo l'importo eccedente quello pagato con strumenti tracciabili, non avendo la contribuente fornito prova di aver pagato importi superiori.

  • Rigettato
    Mancata instaurazione del contraddittorio preventivo

    Il contraddittorio, seppur svolto telefonicamente, non può dirsi omesso e la contribuente è stata in grado di sollevare tutte le osservazioni e le difese.

  • Accolto
    Infondatezza nel merito dell'accertamento - Rilievo n. 1 (costi non inerenti)

    La Corte, pur riconoscendo l'onere probatorio del contribuente, ritiene che per una piccola impresa non strutturata, l'attività svolta dalle consulenti (fatturate come Partita IVA) fosse necessaria e che l'Agenzia non abbia contestato l'esistenza delle prestazioni, ma solo la genericità delle fatture. Pertanto, annulla il rilievo e riconosce le due fatture.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito dell'accertamento - Rilievo n. 2 (costi non debitamente documentati)

    Il ricorso è infondato in quanto l'Agenzia ha correttamente ripreso a tassazione solo l'importo eccedente quello pagato con strumenti tracciabili, non avendo la contribuente fornito prova di aver pagato importi superiori.

  • Rigettato
    Mancata instaurazione del contraddittorio preventivo

    Il contraddittorio, seppur svolto telefonicamente, non può dirsi omesso e la contribuente è stata in grado di sollevare tutte le osservazioni e le difese.

  • Accolto
    Infondatezza nel merito dell'accertamento - Rilievo n. 1 (costi non inerenti)

    La Corte, pur riconoscendo l'onere probatorio del contribuente, ritiene che per una piccola impresa non strutturata, l'attività svolta dalle consulenti (fatturate come Partita IVA) fosse necessaria e che l'Agenzia non abbia contestato l'esistenza delle prestazioni, ma solo la genericità delle fatture. Pertanto, annulla il rilievo e riconosce le due fatture.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito dell'accertamento - Rilievo n. 2 (costi non debitamente documentati)

    Il ricorso è infondato in quanto l'Agenzia ha correttamente ripreso a tassazione solo l'importo eccedente quello pagato con strumenti tracciabili, non avendo la contribuente fornito prova di aver pagato importi superiori.

  • Rigettato
    Mancata instaurazione del contraddittorio preventivo

    Il contraddittorio, seppur svolto telefonicamente, non può dirsi omesso e la contribuente è stata in grado di sollevare tutte le osservazioni e le difese.

  • Accolto
    Infondatezza nel merito dell'accertamento - Rilievo n. 1 (costi non inerenti)

    La Corte, pur riconoscendo l'onere probatorio del contribuente, ritiene che per una piccola impresa non strutturata, l'attività svolta dalle consulenti (fatturate come Partita IVA) fosse necessaria e che l'Agenzia non abbia contestato l'esistenza delle prestazioni, ma solo la genericità delle fatture. Pertanto, annulla il rilievo e riconosce le due fatture.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito dell'accertamento - Rilievo n. 2 (costi non debitamente documentati)

    Il ricorso è infondato in quanto l'Agenzia ha correttamente ripreso a tassazione solo l'importo eccedente quello pagato con strumenti tracciabili, non avendo la contribuente fornito prova di aver pagato importi superiori.

  • Rigettato
    Mancata instaurazione del contraddittorio preventivo

    Il contraddittorio, seppur svolto telefonicamente, non può dirsi omesso e la contribuente è stata in grado di sollevare tutte le osservazioni e le difese.

  • Accolto
    Infondatezza nel merito dell'accertamento - Rilievo n. 1 (costi non inerenti)

    La Corte, pur riconoscendo l'onere probatorio del contribuente, ritiene che per una piccola impresa non strutturata, l'attività svolta dalle consulenti (fatturate come Partita IVA) fosse necessaria e che l'Agenzia non abbia contestato l'esistenza delle prestazioni, ma solo la genericità delle fatture. Pertanto, annulla il rilievo e riconosce le due fatture.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito dell'accertamento - Rilievo n. 2 (costi non debitamente documentati)

    Il ricorso è infondato in quanto l'Agenzia ha correttamente ripreso a tassazione solo l'importo eccedente quello pagato con strumenti tracciabili, non avendo la contribuente fornito prova di aver pagato importi superiori.

  • Rigettato
    Mancata instaurazione del contraddittorio preventivo

    Il contraddittorio, seppur svolto telefonicamente, non può dirsi omesso e la contribuente è stata in grado di sollevare tutte le osservazioni e le difese.

  • Accolto
    Infondatezza nel merito dell'accertamento - Rilievo n. 1 (costi non inerenti)

    La Corte, pur riconoscendo l'onere probatorio del contribuente, ritiene che per una piccola impresa non strutturata, l'attività svolta dalle consulenti (fatturate come Partita IVA) fosse necessaria e che l'Agenzia non abbia contestato l'esistenza delle prestazioni, ma solo la genericità delle fatture. Pertanto, annulla il rilievo e riconosce le due fatture.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito dell'accertamento - Rilievo n. 2 (costi non debitamente documentati)

    Il ricorso è infondato in quanto l'Agenzia ha correttamente ripreso a tassazione solo l'importo eccedente quello pagato con strumenti tracciabili, non avendo la contribuente fornito prova di aver pagato importi superiori.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 37
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino
    Numero : 37
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo