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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 28/01/2026, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1213/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BENEDETTI ROBERTO, Presidente
SANTINI MASSIMO, TO
CAMINITI DIANA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18995/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435570 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435570 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435570 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435570 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435570 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435570 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Viene impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe indicato, in materia di TARI, per erroneità dei presupposti in punto di fatto.
Non si costituiva in giudizio l'intimata amministrazione comunale.
All'udienza del 26 gennaio 2026 la causa veniva infine trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso il ricorso è fondato e deve quindi essere accolto dal momento che, come puntualmente evidenziato dalla difesa di parte ricorrente e non altrimenti contestato dall'intimata amministrazione comunale:
- relativamente all'immobile iscritto al foglio Indirizzo_1 (cespite 1), Indirizzo_1, piano terzo, lo stesso è oggetto di pagamento TARI da parte del coniuge dello scrivente, come si evince dal bollettino allegato (All. n. 3). Il Codice Utenze di riferimento è il n. 0000640399, mentre il codice utente è il n. 10657433 (Nominativo_2). Tale abitazione, come si evince dal bollettino TARI allegato è pari a 86 metri quadri. La signora Nominativo_2, regolarmente per ogni anno di imposta provvede al pagamento di quanto dovuto;
- relativamente all'immobile iscritto al foglio Indirizzo_2 (cespite 2) Indirizzo_2, piano quarto, lo stesso è stato oggetto di sanatoria nell'anno 2013 (All. n. 5) e da quella data si è istituita,
a nome dello scrivente, una nuova utenza TARI, Codice Utente Numero_1, Codice Utenza Numero_2. Come si evince dalla sanatoria, tale abitazione è di 12 metri quadri. Anche per tale utenza, per ogni annualità è sempre stata corrisposta la TARI secondo le richieste di AM (All. n. 6).
Per tutte le ragioni sopra indicate il ricorso è fondato e deve quindi essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto in epigrafe indicato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento TARI n. 112401435570 in epigrafe indicato. Condanna l'intimata amministrazione comunale alla rifusione delle spese di lite, da quantificare nella complessiva somma di euro 2.000 (duemila/00), oltre IVA e CPA.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BENEDETTI ROBERTO, Presidente
SANTINI MASSIMO, TO
CAMINITI DIANA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18995/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435570 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435570 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435570 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435570 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435570 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435570 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Viene impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe indicato, in materia di TARI, per erroneità dei presupposti in punto di fatto.
Non si costituiva in giudizio l'intimata amministrazione comunale.
All'udienza del 26 gennaio 2026 la causa veniva infine trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso il ricorso è fondato e deve quindi essere accolto dal momento che, come puntualmente evidenziato dalla difesa di parte ricorrente e non altrimenti contestato dall'intimata amministrazione comunale:
- relativamente all'immobile iscritto al foglio Indirizzo_1 (cespite 1), Indirizzo_1, piano terzo, lo stesso è oggetto di pagamento TARI da parte del coniuge dello scrivente, come si evince dal bollettino allegato (All. n. 3). Il Codice Utenze di riferimento è il n. 0000640399, mentre il codice utente è il n. 10657433 (Nominativo_2). Tale abitazione, come si evince dal bollettino TARI allegato è pari a 86 metri quadri. La signora Nominativo_2, regolarmente per ogni anno di imposta provvede al pagamento di quanto dovuto;
- relativamente all'immobile iscritto al foglio Indirizzo_2 (cespite 2) Indirizzo_2, piano quarto, lo stesso è stato oggetto di sanatoria nell'anno 2013 (All. n. 5) e da quella data si è istituita,
a nome dello scrivente, una nuova utenza TARI, Codice Utente Numero_1, Codice Utenza Numero_2. Come si evince dalla sanatoria, tale abitazione è di 12 metri quadri. Anche per tale utenza, per ogni annualità è sempre stata corrisposta la TARI secondo le richieste di AM (All. n. 6).
Per tutte le ragioni sopra indicate il ricorso è fondato e deve quindi essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto in epigrafe indicato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento TARI n. 112401435570 in epigrafe indicato. Condanna l'intimata amministrazione comunale alla rifusione delle spese di lite, da quantificare nella complessiva somma di euro 2.000 (duemila/00), oltre IVA e CPA.