Sentenza 4 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/11/2002, n. 15405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15405 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 5405 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUP M Oggetto Azione di SEZIONE TERZA CIVILE regresso Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8205/99 Presidente Dott. Vittorio DUVA Consigliere Dott. Ugo FAVARA Cron.35993 Dott. Roberto PREDEN - Rel. Consigliere Rep. чоло Dott. Renato PERCONTE LICATESE Ud. 27/03/02- Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE ha pronunciato la seguente per diritti 155 il 04 NOV, 2002 SENTEN ZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: CEBAT S.r.. 1. COSTRUZIONI ELETTRICHE BASSA-ALTA TENSIONE, con sede in Roma in persona del suo A. U. ' CANCELLERIA pro-tempore sig.ra LI Costa, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI 1, presso lo studio dell'avvocato NAPOLETANO PAOLO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco On.le Francesco 2002 Rutelli, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL 788 TEMPIO DI GIOVE 21, presso gli uffici dell'Avvocatura 1 Comunale, difeso dall'avvocato LO MASTRO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
-· controricorrente avverso la sentenza n. 1781/98 della Corte d'Appello di ROMA, sezione IV civile emessa il 20/2/98, depositata il 27/05/98; RG.566/1993; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/02 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato PAOLO NAPOLITANO;
udito il P.M. 1 in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO notificato il 20.1.1986, la S.r.l. Con atto conveniva davanti al Tribunale di Roma il C.E.B.A.T. Comune di Roma per sentirlo condannare, in via di re- gresso, al pagamento della somma di L. 21.173.987, pari al 50% dell'importo versato alla Congregazione dei SS. Cuori di GE e AR in esecuzione di sentenza defini- tiva di condanna in solido al risarcimento dei danni per la lesione di un muro di cinta causata da lavori di scavo eseguiti in base a contratto di appalto con 1'A.C.E.A. Il comune resisteva, deducendo che la C.E.B.A.T. 2 era obbligata a tenerlo indenne dalle pretese dei terzi danneggiati dai lavori eseguiti in appalto. Il tribunale, con sentenza del 21.10.1992, in par- ziale accoglimento della domanda, condannava il Comune di Roma al pagamento della somma di L. 16.939.190 quale coobbligato nella misura del 50%. Pronunciando sull'appello del comune, la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 27.5.1998, lo acco- glieva e rigettava la domanda di regresso. Considerava: - l'accertata responsabilità solidale verso il ter- zo danneggiato non esclude che, nei rapporti interni, il diritto di regresso tra coobbligati ex art. 2055 C.C. sia limitato o escluso dall'autonomia negoziale o da norme speciali;
nella fattispecie, sia in virtù del vincolo ne- goziale (art. 8 del contratto di appalto) assunto dalla C.E.B.A.T. nei confronti della committente A.C.E.A., organo del Comune, sia per dettato normativo (art. 30 del Regolamento degli scavi stradali del 29.9.1969, di- chiarato espressamente applicabile nell' autorizzazione comunale ad eseguire i lavori) era escluso il diritto di regresso dell'appaltatore nei confronti del Comune, essendo il primo obbligato a tenere indenne il secondo dall'onere del risarcimento dei danni comunque causati dai lavori di scavo;
3 - anche il rischio connesso all'esecuzione dei la- vori di scavo in prossimità di manufatto già in preca- rio stato di stabilità, denunciato dall'apposizione di spie di vetro sul muro di cinta, doveva ritenersi com- preso nell'obbligo di manleva. Avverso la sentenza la C.E.B.A.T. ha proposto ri- corso per cassazione, affidato a due motivi, ai quali ha resistito, con controricorso, il comune. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è denunciata violazione о falsa applicazione, ex art. 360, n. 3, c.p.c., di norme di diritto in relazione agli artt. 2055 e 2909 c.c. e 324 c.p.c., ed omessa о insufficiente motivazione sul punto. Assume la ricorrente che il preteso obbligo della C.E.B.A.T. di manlevare il Comune di Roma era stato og- getto del giudizio di risarcimento promosso dalla Con- gregazione dei SS.Cuori di GE e AR e definito con la sentenza n. 212/1985 della Corte d'appello di Roma, passata in giudicato, con la quale la domanda del comu- ne, volta a far dichiarare l'obbligo di manleva della C.E.B.A.T. era stata rigettata. Sostiene che il giudicato formatosi sul punto pre- cludeva la riproposizione della questione nel successi- 4 vo giudizio di regresso tra coobbligati instaurato dal- la C.E.B.A.T.
1.1. Il motivo non è fondato. L'eccezione di giudicato esterno, proposta per la prima volta in questa sede, deve essere esaminata, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, purchè il giudicato risulti da atti già prodotti nel giudizio di merito, spettando al giudice di legittimità il com- pito di accertare l'esistenza e la portata del giudica- to con cognizione piena, che si estende al diretto esa- me degli atti (S.U., sent. n. 226/01). Dall'esame della sentenza n. 212/1985 della Corte d'appello di Roma, già acquisita agli atti in sede di merito, risulta che il giudice di appello non ha ri- gettato nel merito la domanda di garanzia (qualificata come domanda di regresso) proposta dal comune nei con- fronti della C.E.B.A.T., ma l'ha dichiarata inammissi- bile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., perché proposta per la prima volta in appello. E tale decisione in ri- to, lasciando impregiudicata la fondatezza o meno della pretesa, non ne preclude la riproposizione in separato giudizio.
2. Con il secondo motivo, denunciando omessa, in- sufficiente o contraddittoria motivazione circa un pun- to decisivo della controversia ex art. 360, n. 5, c.p.c., assume il ricorrente che la corte d'appello avrebbe omesso di considerare che il dissesto del muro di cinta era stato determinato anche da precedenti la- vori di scavo eseguiti da altre imprese, e che pertan- to l'obbligo di garanzia assunto dalla C.E.B.A.T. non poteva estendersi anche ai danni ricollegabili a tali concorrenti condotte.
2.1. Il motivo non è fondato. La corte d'appello ha esaminato la questione e, con incensurabile apprezzamento di fatto, ha ritenuto che il precario stato di stabilità del muro di cinta dell'istituto della Congregazione, dovuto a precedenti lavori di scavo, non era ignoto alla C.E.B.A.T., poiché era reso palese dalla apposita spia di vetro, con la conseguenza che anche l'inerente aggravio di rischio per l'esecuzione dell'opera doveva ritenersi compreso nell'obbligo di manleva assunto dall'impresa.
3. In conclusione, il ricorso va rigettato.
4. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al pagamento delle spese, che liquida in Eu- 11572 ro.... oltre Euro 1.000,00 (mille/00) per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- 6 la terza sezione civile della Corte di cassazione, il R.G. 8205.9. 8205 27.3.2002. 1999 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Viênio Dura 109T 129, 11 20,66IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa AR Aiello 4565 Th9,77 , 1200 Depositata in Cancelleria Oggi, 4.11.02 IL CANCELLERE C1 Dott.ssa AR Alellc AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 15 DIC 2005 Registrato in data serie 4 ✗ 360 1/77 an versate Centosenso p. Il Dirigente Area Servi (Dott.ssa AR Grazia DLFILIPPOY Plesponsabile Servizio Ali G (Dr. M. RACHICHIND D E L L E 2 ENTRATE A M O R I D 7