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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/10/2025, n. 1795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1795 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1871/2025 r.g. Prev., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Sabato Barra;
Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Gaetano Amato;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.3.2025, ai sensi dell'art. 445bis, 6° comma, c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. -con cui aveva agito per vedersi riconoscere il requisito sanitario (invalidità pari o superiore al 74%) per fruire dell'assegno mensile di assistenza a seguito di domanda amministrativa del
27.9.2022- ha tempestivamente proposto il giudizio di merito, rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o, comunque, da data successiva, stante l'aggravamento delle condizioni.
Costituendosi in giudizio, l' ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità CP_1
dell'opposizione e, comunque, di rigettare il ricorso.
Ritenuto che
le censure sollevate dalla parte ricorrente sono state specificamente prospettate e, pertanto, l'ammissibilità della opposizione, in data 4.7.2025 si è proceduto a conferire nuovamente incarico allo stesso CTU già nominato in sede di ATP al fine di valutare l'eventuale aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente, ed all'odierna udienza, atteso il deposito della Consulenza, la causa è stata decisa, con sentenza, a seguito del deposito di note scritte disposte, ex art.127 ter cpc, in sostituzione dell' udienza del 16.10.2025.
Il CTU con supplemento di perizia ha confermato il giudizio espresso in fase di
ATP fornendo congrue e motivate argomentazioni idonee a superare le censure proposte con atto di opposizione e ad escludere, in base all'esame della nuova documentazione medica prodotta e precedentemente non vagliata, un aggravamento delle condizioni di salute incidente sul complessivo quadro patologico della ricorrente. Il CTU ha valutato che è affetta da: Parte_1
“ipertensione arteriosa in trattamento, non complicata;
esiti di emorragie cerebrali multiple in angiopatia amiloide, residua emiparesi destra di grado lieve;
sfumata depressione reattiva;
”
Il perito ha sottoposto la ricorrente a nuovo esame obiettivo ed ha vagliato la documentazione medica agli atti con particolare attenzione a quella di formazione successiva al precedente esame medico – legale e cioè: la visita ginecologica del
14.1.2025; la visita cardiologica del 21.5.2025 con eco;
la TAC encefalo e rachide lombosacrale;
la visita fisiatrica del 3.7.2025. A tal proposito ha osservato che tale documentazione riguarda condizioni cliniche già analizzate e sussistenti nella precedente fase e sostanzialmente sovrapponibili a quelle accertate nel corso della precedente fase, in accordo con il giudizio medico legale CP_1
Nello specifico, ha precisato che la ipertensione arteriosa non è complicata ed è in trattamento;
che l'emiparesi (deficit di forza) a destra è di grado lieve.
Sulla base di tali considerazioni ha valutato, in applicazione della voce tabellare
7338 (che attribuisce una percentuale dell' 11/20% alla paresi dell'arto inferiore) e
7340 (che attribuisce una percentuale del 21/30% alla paresi lieve dell'arto superiore) e tenuto conto di uno sfumato viraggio depressivo reattivo (lieve, dunque non computabile – voce 2304) che non può essere riconosciuta una percentuale superiore al 60% . Ha quindi confermato integralmente la precedente valutazione medico legale non avendo riscontrato nessun aggravamento né attraverso l'esame obiettivo, né attraverso la nuova documentazione esibita.
Pertanto, alla luce di tutte tali considerazioni, il CTU ha concluso che non vi sono, allo stato, elementi che consentano una valutazione diversa da quella già precedentemente espressa per la quale ha ritenuto congruo riconoscere complessivamente, anche all'attualità, una invalidità nella misura del 60%, insufficiente ad integrare il requisito sanitario per il riconoscimento della richiesta prestazione - Assegno Mensile di Assistenza.
I chiarimenti forniti dal CTU nel supplemento di perizia risultano congruamente motivati, immuni da vizi e fondati sulla documentazione in atti, per cui vanno condivisi
Rispetto alle valutazioni medico legali del CTU, le censure mosse da parte attrice, nell'odierno atto di opposizione, non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass., n.
11054/2003; Cass, n. 7341/2004, Cass. 3519/2001), sicché non si sono ravvisati i presupposti per la sua rinnovazione, trattandosi di mero “dissenso diagnostico”
(Cass, n. 2151/2004, Cass. 7273/2011).
Il ricorso va, pertanto rigettato.
Avendo prodotto in giudizio valida dichiarazione di esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese del giudizio.
Le spese del CTU sono a carico dell' e vengono liquidate come da separato CP_1
decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
- pone le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Così deciso in Salerno, il 16.10.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca D'Antonio