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Sentenza 17 luglio 2024
Sentenza 17 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/07/2024, n. 2099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2099 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Silvia Blasi Giudice riunito in camera di conIGlio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 696 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
, nato a [...] il [...] – C.F. Parte_1
, rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppe Scoppa, in virtù di mandato in C.F._1 calce all'atto di costituzione di nuovo difensore depositato in data 14.06.2023, con il quale elettivamente domicilia in Angri (Sa) alla via Risi, n. 3.
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], - C.F. Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Scafati al Corso Nazionale n. 48, presso lo studio dell'Avv.
Tiziano Avagliano, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura apposta in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 01.07.2024, i procuratori delle parti si sono riportati all'accordo dalle stesse raggiunto.
Il P.M. in data 25.01.2024 esprimeva parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che, essendo stata già pronunciata, con la sentenza non definitiva n. 95/2023 pubblicata in data 12.01.2023, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Pompei in data 21.09.2007; Parte_1 Controparte_1
in questa sede, il Collegio è chiamato a decidere solo in ordine ai rapporti accessori.
Con ricorso depositato in data 04.02.2022, chiedeva pronunciarsi Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , in Pompei in Controparte_1 data 21.09.2007, dalla cui unione era nato un figlio, , in data 03.10.2009. Il Per_1 ricorrente deduceva che era separato dalla moglie dal 21.01.2014, quando il Tribunale di
Torre Annunziata aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi con decreto n.
314/2004 del 21.1.2014, a seguito della comparizione degli stessi in data 16.10.2013 dinanzi al Presidente del Tribunale.
Il ricorrente chiedeva disporsi l'affido condiviso del figlio minore, disciplinarsi il regime di esercizio di visita da parte di esso ricorrente, nonchè determinare a suo carico, quale contributo al mantenimento del figlio minore , la somma mensile di euro Per_1
300,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore della in sede di separazione, stante la sua CP_1 sopravvenuta capacità lavorativa.
, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla pronuncia di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio, chiedeva disporsi l'affido condiviso del figlio minore con regolamentazione del diritto di visita da parte del padre;
ancora, chiedeva prevedersi l'obbligo, in capo al , di corrispondere la somma mensile di euro 500,00 quale Pt_1 contributo al mantenimento del figlio minore, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza di comparizione del 29.06.2022, il Presidente, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, dava i provvedimenti provvisori, confermando le condizioni di cui alla separazione omologata dal Tribunale di Torre
Annunziata in data 21.01.2014, fatta eccezione per la sola parte relativa ai profili di carattere patrimoniale in relazione ai quali, a modifica di quanto previsto in sede di separazione, determinava in euro 400,00 l'importo dell'assegno mensile a carico del padre a titolo di contributo nel mantenimento del figlio minore , revocando Per_1
l'importo di euro 100,00 precedentemente attribuito in favore della . CP_1
2 Con memoria integrativa depositata in data 16.09.2022 parte ricorrente chiedeva a modifica dell'ordinanza resa in sede presidenziale di revocare l'assegnazione della casa coniugale alla , in quanto quest'ultima si era trasferita altrove e la casa era di CP_1 proprietà di sua madre, ed insisteva nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso;
parte resistente con memoria depositata in data 29.09.2022 chiedeva il rigetto dell'istanza di revoca dell'assegnazione della casa coniugale, di porre a carico del ricorrente un assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili in favore del solo minore oltre al 50% delle spese straordinarie e documentate, ovvero Persona_2 riparametrare il detto assegno alle mutate eIGenze di vita del minore in quella Per_1 somma che sarà valutata secondo Giustizia, ovvero ancora confermare l'importo di euro
400,00 stabilito all'udienza presidenziale.
In data 15.10.2022 la resistente rappresentava che le parti erano giunte ad un accordo sulle condizioni del divorzio, il quale prevedeva, l'affido condiviso del minore con collocazione presso la madre, la disciplina del diritto di visita del padre, un assegno di mantenimento a carico di quest'ultimo ed in favore del figlio di euro 400,00, la rinunzia da parte di quest'ultimo alla richiesta di revoca dell'assegnazione casa coniugale, la rinunzia della all'assegno di mantenimento. CP_1
All'udienza cartolare del 17.10.2022, il G.I, il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con il termine di cui all' art. 190 c.p.c. (60+20), e disponeva trasmettersi gli atti al P.M. affinché rendesse le sue conclusioni.
Con sentenza depositata in data 10.01.2023 il Collegio pronunziava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e con ordinanza emessa in pari data rimetteva la causa sul ruolo al fine di consentire alle parti una modifica e/o integrazione degli accordi dalle stesse raggiunti in ordine all'esercizio del diritto di visita da parte del padre;
invero, sul punto, il Collegio rilevava che, con particolare riferimento all'esercizio del diritto di visita da parte del , non appariva conforme al superiore interesse del Pt_1 minore, in assenza dell'allegazione di specifici motivi giustificativi, la disciplina pattizia prevedente un solo incontro settimanale tra il padre e il figlio e, in ogni caso, la totale esclusione del pernotto del minore ( nei fine settimana alternati) con il padre.
Le parti comparivano personalmente all'udienza fissata in data 14.06.2023 innanzi al g.i., dichiarando congiuntamente che il figlio minore aveva un rapporto di Per_1 regolare frequentazione con il padre, con il quale pernottava quando era possibile tenuto conto dell'attività lavorativa spiegata dal padre;
il , in particolare dichiarava di Pt_1 essere un ispettore nautico, di essere spesso in viaggio per lavoro, soprattutto nel periodo estivo, fuori Pompei, e precisava che tutte le volte che era a Pompei il figlio sia durante il fine settimana, che durante la settimana, quando non andava a scuola, dormiva da lui.
3 I difensori delle parti chiedevano congiuntamente rinvio per la precisazione delle conclusioni anche al fine di formulare nuove conclusioni congiunte alla luce di nuovi accordi tra le parti con inserimento anche del pernottamento del minore presso il padre ed il g.i. rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.12.2023.
Alla predetta udienza, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti congiuntamente concludevano chiedendo al Tribunale di recepire l'accordo dalle stesse sottoscritto in data 05.12.2023, con sottoscrizioni autenticate dai difensori.
IL G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con termine di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica, non avendo le parti espressamente rinunciato ai termini di cui all'art. 190
c.p.c.
La causa veniva rimessa sul ruolo dal Collegio con ordinanza depositata in data
22.05.2024, con la quale si evidenziava la sussistenza di una discrasia negli accordi sottoscritti dalle parti ed in relazione al mantenimento del figlio minore da parte del padre, tra la somma indicata in cifre di euro 500,00 e quella indicata in lettere di euro
400,00, e pertanto, veniva fissata per la comparizione delle parti dinanzi al GI l'udienza del 01.07.2024 al fine di chiarire l'esatto importo del contributo economico dovuto da per il mantenimento del figlio minore, in base agli accordi raggiunti dalle Parte_1 parti.
Alla predetta udienza del 01.07.2024 le parti comparivano personalmente chiarendo i termini degli accordi raggiunti in ordine alle statuizioni accessorie del divorzio, ed all'esito dell'audizione delle parti i loro difensori chiedevano decidersi la causa con rinuncia ai termini di cui all'art 190 c.p.c., rassegnando conclusioni conformi in merito all'accordo raggiunto dalle parti come chiarito in udienza che chiedevano al
Tribunale di recepire.
Osserva preliminarmente il Tribunale che, essendo stata già pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in questa sede, è chiamato a emettere le statuizioni di carattere accessorio.
In ordine alle statuizioni accessorie, relative alle condizioni di divorzio, le parti sono addivenute ad un accordo che, non contrastando con norme inderogabili ed essendo conforme all'interesse del minore (nato il [...]) può essere posto Per_1 alla base della decisione di questo Tribunale.
In particolare si osserva che il diritto di visita del genitore non collocatario come disciplinato dalle parti risponde all'eIGenza di assicurare al minore il diritto alla bigenitorialità, e l'assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili posto a carico del padre, appare congruo tenuto conto della circostanza che è superiore a quello previsto in sede di separazione consensuale risalente all'anno 2013 e pari all'attualità, considerando
4 la rivalutazione, ad euro 360,00 mensili, e rispecchia quanto richiesto dalla resistente in sede di comparsa di costituzione e risposta.
Non vi sono in atti le dichiarazione dei redditi delle parti, ma è pacifico che entrambe lavorano, e si rileva che in sede di udienza presidenziale del 29.06.2022, il dichiarava che all'attualità stava lavorando come skipper sulle barche e Pt_1 percepiva un reddito di euro 2.500,00 mensili, ma che la predetta attività non veniva svolta tutto l'anno.
In sede di memoria integrativa depositata in data 29.09.2022 la resistente deduceva di essere stata assunta, con contratto a tempo determinato, da una ditta che si occupava di commercializzazione di abbigliamento e di guadagnare la somma mensile netta di euro 1.000,00 circa.
All'udienza del 01.07.2024 il dichiarava: “ho un buon rapporto con la Pt_1
e frequento regolarmente mio figlio . Lavoro come ispettore nautico e CP_1 Per_1 sono titolare di un ufficio a Pompei, con un reddito mensile di circa 1.500,00 o 1.800,00 netti, ma preciso che questa è una media annuale in quanto lavoro prettamente in estate mentre in inverno il lavoro cala. Vivo in un'abitazione sita in Pompei alla via Casone n. 70 che è di proprietà di mia madre, non sono proprietario di beni immobili e non ho altre fonti di reddito”; ed a sua volta la confermava l'esistenza di una buona relazione tra CP_1 il ed il figlio e dichiarava “Io lavoro al centro commerciale la Cartiera come Pt_1 commessa con un contratto a tempo determinato in scadenza ad agosto, con una retribuzione mensile di 1.300,00 circa”, deducendo altresì di vivere con il figlio in un appartamento condotto in locazione al canone di euro 600,00 mensili (cfr verbale di udienza del 01.07.2024).
In merito alla casa coniugale, nell'accordo dalle stesse sottoscritto, le parti hanno dato atto che la IG.ra ha rilasciato la casa familiare per trasferirsi presso una CP_1 nuova abitazione che la stessa a sue spese tiene in affitto, sita in Scafati alla via della
Resistenza – trav. Padre Pio n. 16, come il IG. ben sa e conosce, mentre il IG. Pt_1
è stato reimmesso stato legittimamente e regolarmente nel pieno possesso della Pt_1 precedente abitazione coniugale;
in merito all'assegno divorzile di per sè, invero mai oggetto di domanda nel presente giudizio, la IG.ra ha dichiarato di Controparte_1 rinunciarvi, avendo la stessa un contratto di lavoro.
Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e del raggiunto accordo tra le parti, possono dichiararsi interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta e, in particolare, sulla domanda accessoria alla cessazione degli effetti civili del matrimonio già pronunciata con sentenza non definitiva n. 95/2023 così provvede:
a) Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, secondo le Per_1 disposizioni sull'affidamento condiviso, restando però a vivere con la madre presso la quale è collocato. In virtù del tipo di affidamento richiesto le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. A tal proposito, dovrà essere onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative al figlio. I genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
B) Il IG. , previo accordo con la IG.ra , avrà diritto a tenere con sè Pt_1 CP_1 il figlio almeno due pomeriggi alla settimana per almeno 3 ore consecutive, con orari da concordare compatibilmente con i propri turni di lavoro, nonché con gli impegni di studio, sportivi e sociali del minore, senza che da ciò possa scaturire una limitazione al diritto del padre alla frequentazione del figlio;
in mancanza di accordo, i giorni di visita infrasettimanale si indicano nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 18:00 alle ore 21:00.
Il padre, inoltre, potrà tenere con sè il figlio a fine settimana alterni, a partire dal venerdì alle ore 17.00 fino alle ore 23.00 della domenica. Nei giorni indicati o in quelli concordati dai genitori il IG. avrà diritto di prelevare il minore dovunque esso si trovi, e di Pt_1 condurlo presso la propria abitazione o nei luoghi in cui il padre riterrà più opportuno.
Relativamente alle vacanze natalizie, il figlio trascorrerà una settimana di dette vacanze con il padre ed una con la madre, alternativamente, settimane che si individuano la prima settimana dal 24 dicembre al 30 dicembre e la seconda settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio, in modo che il minore possa trascorrere, un anno il giorno del 25 Per_1 dicembre con la madre, e l'anno successivo con il padre. Per quanto riguarda le vacanze pasquali, il figlio le trascorrerà un anno con il padre ed un anno con la madre, in modo alternato. In ultimo, relativamente alle vacanze estive, il padre avrà diritto di trascorrere, con il figlio, almeno 15 giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno, luglio ed agosto, detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, tenuto conto anche delle eIGenze lavorative del IG. . I genitori, inoltre, Pt_1 dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porterà il minore. Tale punto avrà validità fino al raggiungimento della maggiore età del minore che poi, una volta maggiorenne, sarà libero di scegliere le modalità di visita. Per_1
Durante la permanenza del minore col padre questi provvederà ad ogni sua necessità, lo
6 seguirà nello svolgimento dei compiti scolastici e lo accompagnerà e seguirà nelle attività sportive e sociali a cui lo stesso minore si dedica normalmente;
C) pone a carico del IG. l'obbligo di versare la somma di euro Parte_1
500,00 (cinquecento/00) a titolo di mantenimento in favore del figlio entro il 20 di ogni mese, attraverso accredito sulla posta pay intestata alla IG.ra . Si dà atto Controparte_1 che le parti concordano, sin da ora, anche una seconda opzione di pagamento, ovvero in due soluzioni anticipate semestrali, se nelle possibilità del IG. . Si dà atto che le Pt_1 parti concordano, inoltre, che una volta raggiunta la maggiore età sarà lo stesso a scegliere le modalità di accredito di tale importo;
Per_1
Pone a carico di le spese straordinarie da sostenere per il figlio Parte_1 nella misura del 50%;
d) si dà atto che la IG.ra ha rilasciato la casa familiare per trasferirsi CP_1 presso una nuova abitazione che la stessa a sue spese tiene in affitto, sita in Scafati alla via della Resistenza – trav. Padre Pio n. 16, come il IG. ben sa e conosce, mentre Pt_1 il IG. è stato reimmesso stato legittimamente e regolarmente nel pieno possesso Pt_1 della precedente abitazione coniugale;
e) si dà atto che la IG.ra rinuncia all'assegno divorzile avendo la Controparte_1 stessa un contratto di lavoro. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata il 10.07.2024 in camera di conIGlio.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Silvia Blasi Giudice riunito in camera di conIGlio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 696 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
, nato a [...] il [...] – C.F. Parte_1
, rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppe Scoppa, in virtù di mandato in C.F._1 calce all'atto di costituzione di nuovo difensore depositato in data 14.06.2023, con il quale elettivamente domicilia in Angri (Sa) alla via Risi, n. 3.
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], - C.F. Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Scafati al Corso Nazionale n. 48, presso lo studio dell'Avv.
Tiziano Avagliano, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura apposta in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 01.07.2024, i procuratori delle parti si sono riportati all'accordo dalle stesse raggiunto.
Il P.M. in data 25.01.2024 esprimeva parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che, essendo stata già pronunciata, con la sentenza non definitiva n. 95/2023 pubblicata in data 12.01.2023, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Pompei in data 21.09.2007; Parte_1 Controparte_1
in questa sede, il Collegio è chiamato a decidere solo in ordine ai rapporti accessori.
Con ricorso depositato in data 04.02.2022, chiedeva pronunciarsi Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , in Pompei in Controparte_1 data 21.09.2007, dalla cui unione era nato un figlio, , in data 03.10.2009. Il Per_1 ricorrente deduceva che era separato dalla moglie dal 21.01.2014, quando il Tribunale di
Torre Annunziata aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi con decreto n.
314/2004 del 21.1.2014, a seguito della comparizione degli stessi in data 16.10.2013 dinanzi al Presidente del Tribunale.
Il ricorrente chiedeva disporsi l'affido condiviso del figlio minore, disciplinarsi il regime di esercizio di visita da parte di esso ricorrente, nonchè determinare a suo carico, quale contributo al mantenimento del figlio minore , la somma mensile di euro Per_1
300,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore della in sede di separazione, stante la sua CP_1 sopravvenuta capacità lavorativa.
, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla pronuncia di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio, chiedeva disporsi l'affido condiviso del figlio minore con regolamentazione del diritto di visita da parte del padre;
ancora, chiedeva prevedersi l'obbligo, in capo al , di corrispondere la somma mensile di euro 500,00 quale Pt_1 contributo al mantenimento del figlio minore, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza di comparizione del 29.06.2022, il Presidente, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, dava i provvedimenti provvisori, confermando le condizioni di cui alla separazione omologata dal Tribunale di Torre
Annunziata in data 21.01.2014, fatta eccezione per la sola parte relativa ai profili di carattere patrimoniale in relazione ai quali, a modifica di quanto previsto in sede di separazione, determinava in euro 400,00 l'importo dell'assegno mensile a carico del padre a titolo di contributo nel mantenimento del figlio minore , revocando Per_1
l'importo di euro 100,00 precedentemente attribuito in favore della . CP_1
2 Con memoria integrativa depositata in data 16.09.2022 parte ricorrente chiedeva a modifica dell'ordinanza resa in sede presidenziale di revocare l'assegnazione della casa coniugale alla , in quanto quest'ultima si era trasferita altrove e la casa era di CP_1 proprietà di sua madre, ed insisteva nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso;
parte resistente con memoria depositata in data 29.09.2022 chiedeva il rigetto dell'istanza di revoca dell'assegnazione della casa coniugale, di porre a carico del ricorrente un assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili in favore del solo minore oltre al 50% delle spese straordinarie e documentate, ovvero Persona_2 riparametrare il detto assegno alle mutate eIGenze di vita del minore in quella Per_1 somma che sarà valutata secondo Giustizia, ovvero ancora confermare l'importo di euro
400,00 stabilito all'udienza presidenziale.
In data 15.10.2022 la resistente rappresentava che le parti erano giunte ad un accordo sulle condizioni del divorzio, il quale prevedeva, l'affido condiviso del minore con collocazione presso la madre, la disciplina del diritto di visita del padre, un assegno di mantenimento a carico di quest'ultimo ed in favore del figlio di euro 400,00, la rinunzia da parte di quest'ultimo alla richiesta di revoca dell'assegnazione casa coniugale, la rinunzia della all'assegno di mantenimento. CP_1
All'udienza cartolare del 17.10.2022, il G.I, il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con il termine di cui all' art. 190 c.p.c. (60+20), e disponeva trasmettersi gli atti al P.M. affinché rendesse le sue conclusioni.
Con sentenza depositata in data 10.01.2023 il Collegio pronunziava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e con ordinanza emessa in pari data rimetteva la causa sul ruolo al fine di consentire alle parti una modifica e/o integrazione degli accordi dalle stesse raggiunti in ordine all'esercizio del diritto di visita da parte del padre;
invero, sul punto, il Collegio rilevava che, con particolare riferimento all'esercizio del diritto di visita da parte del , non appariva conforme al superiore interesse del Pt_1 minore, in assenza dell'allegazione di specifici motivi giustificativi, la disciplina pattizia prevedente un solo incontro settimanale tra il padre e il figlio e, in ogni caso, la totale esclusione del pernotto del minore ( nei fine settimana alternati) con il padre.
Le parti comparivano personalmente all'udienza fissata in data 14.06.2023 innanzi al g.i., dichiarando congiuntamente che il figlio minore aveva un rapporto di Per_1 regolare frequentazione con il padre, con il quale pernottava quando era possibile tenuto conto dell'attività lavorativa spiegata dal padre;
il , in particolare dichiarava di Pt_1 essere un ispettore nautico, di essere spesso in viaggio per lavoro, soprattutto nel periodo estivo, fuori Pompei, e precisava che tutte le volte che era a Pompei il figlio sia durante il fine settimana, che durante la settimana, quando non andava a scuola, dormiva da lui.
3 I difensori delle parti chiedevano congiuntamente rinvio per la precisazione delle conclusioni anche al fine di formulare nuove conclusioni congiunte alla luce di nuovi accordi tra le parti con inserimento anche del pernottamento del minore presso il padre ed il g.i. rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.12.2023.
Alla predetta udienza, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti congiuntamente concludevano chiedendo al Tribunale di recepire l'accordo dalle stesse sottoscritto in data 05.12.2023, con sottoscrizioni autenticate dai difensori.
IL G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con termine di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica, non avendo le parti espressamente rinunciato ai termini di cui all'art. 190
c.p.c.
La causa veniva rimessa sul ruolo dal Collegio con ordinanza depositata in data
22.05.2024, con la quale si evidenziava la sussistenza di una discrasia negli accordi sottoscritti dalle parti ed in relazione al mantenimento del figlio minore da parte del padre, tra la somma indicata in cifre di euro 500,00 e quella indicata in lettere di euro
400,00, e pertanto, veniva fissata per la comparizione delle parti dinanzi al GI l'udienza del 01.07.2024 al fine di chiarire l'esatto importo del contributo economico dovuto da per il mantenimento del figlio minore, in base agli accordi raggiunti dalle Parte_1 parti.
Alla predetta udienza del 01.07.2024 le parti comparivano personalmente chiarendo i termini degli accordi raggiunti in ordine alle statuizioni accessorie del divorzio, ed all'esito dell'audizione delle parti i loro difensori chiedevano decidersi la causa con rinuncia ai termini di cui all'art 190 c.p.c., rassegnando conclusioni conformi in merito all'accordo raggiunto dalle parti come chiarito in udienza che chiedevano al
Tribunale di recepire.
Osserva preliminarmente il Tribunale che, essendo stata già pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in questa sede, è chiamato a emettere le statuizioni di carattere accessorio.
In ordine alle statuizioni accessorie, relative alle condizioni di divorzio, le parti sono addivenute ad un accordo che, non contrastando con norme inderogabili ed essendo conforme all'interesse del minore (nato il [...]) può essere posto Per_1 alla base della decisione di questo Tribunale.
In particolare si osserva che il diritto di visita del genitore non collocatario come disciplinato dalle parti risponde all'eIGenza di assicurare al minore il diritto alla bigenitorialità, e l'assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili posto a carico del padre, appare congruo tenuto conto della circostanza che è superiore a quello previsto in sede di separazione consensuale risalente all'anno 2013 e pari all'attualità, considerando
4 la rivalutazione, ad euro 360,00 mensili, e rispecchia quanto richiesto dalla resistente in sede di comparsa di costituzione e risposta.
Non vi sono in atti le dichiarazione dei redditi delle parti, ma è pacifico che entrambe lavorano, e si rileva che in sede di udienza presidenziale del 29.06.2022, il dichiarava che all'attualità stava lavorando come skipper sulle barche e Pt_1 percepiva un reddito di euro 2.500,00 mensili, ma che la predetta attività non veniva svolta tutto l'anno.
In sede di memoria integrativa depositata in data 29.09.2022 la resistente deduceva di essere stata assunta, con contratto a tempo determinato, da una ditta che si occupava di commercializzazione di abbigliamento e di guadagnare la somma mensile netta di euro 1.000,00 circa.
All'udienza del 01.07.2024 il dichiarava: “ho un buon rapporto con la Pt_1
e frequento regolarmente mio figlio . Lavoro come ispettore nautico e CP_1 Per_1 sono titolare di un ufficio a Pompei, con un reddito mensile di circa 1.500,00 o 1.800,00 netti, ma preciso che questa è una media annuale in quanto lavoro prettamente in estate mentre in inverno il lavoro cala. Vivo in un'abitazione sita in Pompei alla via Casone n. 70 che è di proprietà di mia madre, non sono proprietario di beni immobili e non ho altre fonti di reddito”; ed a sua volta la confermava l'esistenza di una buona relazione tra CP_1 il ed il figlio e dichiarava “Io lavoro al centro commerciale la Cartiera come Pt_1 commessa con un contratto a tempo determinato in scadenza ad agosto, con una retribuzione mensile di 1.300,00 circa”, deducendo altresì di vivere con il figlio in un appartamento condotto in locazione al canone di euro 600,00 mensili (cfr verbale di udienza del 01.07.2024).
In merito alla casa coniugale, nell'accordo dalle stesse sottoscritto, le parti hanno dato atto che la IG.ra ha rilasciato la casa familiare per trasferirsi presso una CP_1 nuova abitazione che la stessa a sue spese tiene in affitto, sita in Scafati alla via della
Resistenza – trav. Padre Pio n. 16, come il IG. ben sa e conosce, mentre il IG. Pt_1
è stato reimmesso stato legittimamente e regolarmente nel pieno possesso della Pt_1 precedente abitazione coniugale;
in merito all'assegno divorzile di per sè, invero mai oggetto di domanda nel presente giudizio, la IG.ra ha dichiarato di Controparte_1 rinunciarvi, avendo la stessa un contratto di lavoro.
Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e del raggiunto accordo tra le parti, possono dichiararsi interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta e, in particolare, sulla domanda accessoria alla cessazione degli effetti civili del matrimonio già pronunciata con sentenza non definitiva n. 95/2023 così provvede:
a) Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, secondo le Per_1 disposizioni sull'affidamento condiviso, restando però a vivere con la madre presso la quale è collocato. In virtù del tipo di affidamento richiesto le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. A tal proposito, dovrà essere onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative al figlio. I genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
B) Il IG. , previo accordo con la IG.ra , avrà diritto a tenere con sè Pt_1 CP_1 il figlio almeno due pomeriggi alla settimana per almeno 3 ore consecutive, con orari da concordare compatibilmente con i propri turni di lavoro, nonché con gli impegni di studio, sportivi e sociali del minore, senza che da ciò possa scaturire una limitazione al diritto del padre alla frequentazione del figlio;
in mancanza di accordo, i giorni di visita infrasettimanale si indicano nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 18:00 alle ore 21:00.
Il padre, inoltre, potrà tenere con sè il figlio a fine settimana alterni, a partire dal venerdì alle ore 17.00 fino alle ore 23.00 della domenica. Nei giorni indicati o in quelli concordati dai genitori il IG. avrà diritto di prelevare il minore dovunque esso si trovi, e di Pt_1 condurlo presso la propria abitazione o nei luoghi in cui il padre riterrà più opportuno.
Relativamente alle vacanze natalizie, il figlio trascorrerà una settimana di dette vacanze con il padre ed una con la madre, alternativamente, settimane che si individuano la prima settimana dal 24 dicembre al 30 dicembre e la seconda settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio, in modo che il minore possa trascorrere, un anno il giorno del 25 Per_1 dicembre con la madre, e l'anno successivo con il padre. Per quanto riguarda le vacanze pasquali, il figlio le trascorrerà un anno con il padre ed un anno con la madre, in modo alternato. In ultimo, relativamente alle vacanze estive, il padre avrà diritto di trascorrere, con il figlio, almeno 15 giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno, luglio ed agosto, detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, tenuto conto anche delle eIGenze lavorative del IG. . I genitori, inoltre, Pt_1 dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porterà il minore. Tale punto avrà validità fino al raggiungimento della maggiore età del minore che poi, una volta maggiorenne, sarà libero di scegliere le modalità di visita. Per_1
Durante la permanenza del minore col padre questi provvederà ad ogni sua necessità, lo
6 seguirà nello svolgimento dei compiti scolastici e lo accompagnerà e seguirà nelle attività sportive e sociali a cui lo stesso minore si dedica normalmente;
C) pone a carico del IG. l'obbligo di versare la somma di euro Parte_1
500,00 (cinquecento/00) a titolo di mantenimento in favore del figlio entro il 20 di ogni mese, attraverso accredito sulla posta pay intestata alla IG.ra . Si dà atto Controparte_1 che le parti concordano, sin da ora, anche una seconda opzione di pagamento, ovvero in due soluzioni anticipate semestrali, se nelle possibilità del IG. . Si dà atto che le Pt_1 parti concordano, inoltre, che una volta raggiunta la maggiore età sarà lo stesso a scegliere le modalità di accredito di tale importo;
Per_1
Pone a carico di le spese straordinarie da sostenere per il figlio Parte_1 nella misura del 50%;
d) si dà atto che la IG.ra ha rilasciato la casa familiare per trasferirsi CP_1 presso una nuova abitazione che la stessa a sue spese tiene in affitto, sita in Scafati alla via della Resistenza – trav. Padre Pio n. 16, come il IG. ben sa e conosce, mentre Pt_1 il IG. è stato reimmesso stato legittimamente e regolarmente nel pieno possesso Pt_1 della precedente abitazione coniugale;
e) si dà atto che la IG.ra rinuncia all'assegno divorzile avendo la Controparte_1 stessa un contratto di lavoro. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata il 10.07.2024 in camera di conIGlio.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
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