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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 27/03/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
PRIMA SEZIONE
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile al n. 1657/2023 R.G. promossa da
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. MARIA MADEO e Parte_1 C.F._1 dell'Avv. DANIELA DELLA RISCIA
RICORRENTE
contro
C.F. , anche quale titolare dell'omonima impresa agricola, P.I. n. CP_1 C.F._2
, con il patrocinio dell'Avv. CHIARA BARBIERI P.IVA_1
RESISTENTE
e contro
CF , già titolare dell'omonima impresa commerciale, cancellata p. CP_2 CodiceFiscale_3 iva , con il patrocinio dell'Avv. CHIARA BARBIERI P.IVA_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
• preso atto dell'impossibilità di applicare al ricorrente la tutela prevista per il coadiuvante agricolo dell'impresa di e di quale titolare dell'impresa commerciale prima e poi quale CP_1 CP_2 amministratore/socio di fatto del primo, accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti fosse ab origine (da marzo 2005) a titolo oneroso e di tipo subordinato, indeterminato e full time, con riconoscimento in favore del ricorrente del diritto alla retribuzione prevista dal CCNL “Agricoltura – operai (OTI)” secondo inquadramento del lavoratore in Area 2 – livello 4, e con ogni consequenziale pronuncia prevista ex lege.
• In conseguenza di quanto precede, dichiarare tenuti e condannare entrambi i resistenti, in solido tra loro, al versamento in favore del ricorrente delle retribuzioni e delle differenze retributive e contributive maturate dalla data di inizio del servizio (marzo 2005) alle dipendenze dell'azienda agricola di e del signor CP_1
fino alla risoluzione del rapporto, avvenuta in data 31.3.2022, per la complessiva somma lorda CP_2 di € 301.034,16 di cui € 23.612,05 a titolo di t.f.r., ovvero per la maggiore o minore somma accertanda in corso di causa e ritenuta di giustizia.
-in subordine:
• preso atto dell'impossibilità di applicare al ricorrente la tutela prevista per il coadiuvante agricolo dell'impresa di , accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro intercorso tra quest'ultimo e CP_1 [...]
fosse ab origine (da marzo 2005) a titolo oneroso e di tipo subordinato, indeterminato e Parte_1 full time, con riconoscimento in favore del ricorrente del diritto alla retribuzione prevista dal CCNL “Agricoltura
– operai (OTI)” secondo inquadramento del lavoratore in Area 2 – livello 4, e con ogni consequenziale pronuncia prevista ex lege.
• In conseguenza di quanto precede, dichiarare tenuto e condannare al versamento in favore CP_1 del ricorrente delle retribuzioni e delle differenze retributive e contributive maturate dalla data di inizio del servizio (marzo 2005) alle dipendenze dell'azienda agricola di fino alla risoluzione del CP_1 rapporto, avvenuta in data 31.3.2022, per la complessiva somma lorda di € 301.034,16 di cui € 23.612,05 a titolo di t.f.r., ovvero per la maggiore o minore somma accertanda in corso di causa e ritenuta di giustizia. IN PUNTO SPESE: In ogni caso con vittoria di spese, diritti, onorari di lite, oltre rimborso spese generali e CPA come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA: A) Senza inversione alcuna dell'onere probatorio, ammettersi interrogatorio formale dei convenuti e e prova per testi sui capitoli di prova dedotti nelle premesse e di CP_1 CP_2 seguito riportati e preceduti dalla locuzione “vero che”, nonché eventuale prova contraria a quella che dovesse essere articolata da parte resistente, nei limiti in cui verrà ammessa. 1) Il signor a svolto attività lavorativa, in via continuativa e abituale, dal 2005 al 2022 Parte_1 presso l'azienda individuale di prima e poi sita in CO DI (PV), CP_2 CP_1
Frazione Ruino, Località Carmine, come operaio agricolo con cumulo di mansioni e come autista del mezzo impiegato per la vendita e la consegna di foraggio. 2) Il signor i presentava come coadiuvante agricolo di Parte_1 CP_1
3) Il ricorrente, di fatto, lavorava alle dipendenze di e ogni giorno, mattina e CP_1 CP_2 pomeriggio, per almeno 9 ore al giorno, dal lunedì al venerdì, festività comprese e -in primavera e in estate- anche nelle giornate di sabato e domenica.
4) Il ricorrente svolgeva le seguenti mansioni: si occupava degli animali dell'azienda agricola e della pulizia delle stalle e delle gabbie;
coltivava i terreni di frazione Carmine in CO DI, anche per contoterzisti che fatturavano all'azienda agricola;
si occupava delle attività del raccolto;
si occupava della pulizia e del rimessaggio delle attrezzature agricole;
partecipava alla macellazione dei suini;
come autista del mezzo targato AX323AD, si occupava della consegna dei prodotti agricoli e del foraggio agli acquirenti. 5) Per lo svolgimento delle mansioni di cui al capitolo che precede il signor riceveva Parte_1 le direttive e le indicazioni dai signori CP_1 CP_2
6) Il conto corrente acceso presso Banca credito Valtellinese di Santa Maria della Versa (PV) era cointestato tra e il ricorrente, ma solo i primi due operavano sul conto. CP_1 CP_2
7) Il signor ha stipulato un contratto di mutuo quale terzo datore di ipoteca per Parte_1
l'importo nno beneficiato i signori e CP_1 CP_2
9) Il ricorrente ha poi subito l'espropriazione della propria abitazione a causa del mancato pagamento del mutuo.
10) e in diverse occasioni (dica il teste quali) garantivano che l'attività CP_1 CP_2
i coadiuvante agricolo, sarebbe stata ricompensata mediante Parte_1 trasferimento di proprietà immobiliari e riparto di utili.
11) e in diverse occasioni (dica il teste quali) garantivano di versare CP_1 CP_2 regolarmente i contributi previdenziali del cugino coadiuvante.
12) In più occasioni il ricorrente aveva chiesto ai cugini e i formalizzare un accordo CP_2 CP_1 in relazione alle proprie spettanze retributive e ai propri compensi.
13) Dal 2005 al 2022 il ricorrente si manteneva grazie ai redditi dei fabbricati siti in Broni cointestati con la madre e il fratello, nonché con l'aiuto di questi ultimi.
14) Dal 2005 al 2022 il signor ha prestato e donato al fratello consistenti importi Parte_2 Parte_1 di denaro per le esigenze di quest'ultimo.
15) Quando il signor ha formalmente cessato la propria impresa commerciale di vendita di CP_2 foraggio, di fatto ha proseguito la medesima attività, lavorando assieme al figlio CP_1
16) dal 2005 al 2022 ha consegnato alla Sua impresa foraggio presa Parte_1 di CP_1
17) dal 2005 al 2022 si recava presso il Suo stabilimento per acquisto e carico di Parte_1 animali.
18) Dal 2005 al 2022 vedeva svolgere regolarmente attività di semina/taglio erba nei Parte_1 terreni di proprietà della famiglia CP_1
Si indicano quali testi su tutti i capitoli indicati, da ammettersi anche a controprova sui capitoli avversari eventualmente ammessi, i signori: 1) , res. Fraz. Bivio Carmine, CO DI (PV); 2) res. Fraz. Zerbo, CO Testimone_1 Controparte_3
DI (PV); 3) res. Fraz. Carmine, CO DI (PV); 4) res. ZI (PC); 5) CP_4 CP_5 res. Fraz. Pometo, CO DI (PV); 6) res. Fraz. Capeletta, CO DI CP_6 CP_7
(PV); 7) , res. Fraz. Boccapane, CO verdi (PV); 8) res. Fraz. Carmine, Controparte_8 CP_9
CO DI (PV); 9) res. Fraz. Pezzeto, OR (PV); 10) res. Fraz. CP_10 Controparte_11
Calghera, CO DI (PV); 11) , res. Fraz. Tornadù, Chiesa in ValMalenco (SO); 12) CP_12 [...] res. SI (SO); 13) res. ER, VA (BG); 14) ; CP_13 CP_14 Controparte_15 res. PR AM (SO); 15) res. NA (SO); 16) res. via Testimone_2 Testimone_3
Ostaria, GN (SO); 17) res. IN Dosso, NO di VE (LO); 18) Testimone_4 CP_16 via Campagna, AT (BS); 19) res. IN SA (LO); 20) Testimone_5 Tes_6 res. Fraz. Carmine, CO DI (PV); 21) res. Fraz. Casone, CO DI (PV); 22)
[...] Tes_7
res. a DO (PV); 23) via Tintoretto n. 10, Cologno Monzese Testimone_8 Controparte_17
(MB); 24) res. a Santa Maria Della Versa (PV); 25) res. NO (PV). Testimone_9 Parte_2
B) Ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ai resistenti di produrre i LUL relativi agli anni 2005- 2022 al fine di individuare i nominativi completi dei soggetti che a vario titolo hanno lavorato insieme al ricorrente, da escutere come testi;
ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. gli estratti conto del conto corrente aperto presso Banca Credito Valtellinese – Agenzia di Santa Maria della Versa. – C) Qualora sorgessero contestazioni sul conteggio prodotto sub doc. 01, si chiede sin d'ora che venga disposta CTU contabile.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE MO RE
Contrariis rejectis: Voglia l'Ill.mo sig. Giudice del Lavoro adito: nel merito in via principale ed in subordine: dichiarare ed accertare che è corretto l'inquadramento del sig come coadiuvante agricolo e per l'effetto Parte_1 respingere tutte le domande ex adverso proposte con vittoria di spese, competenze di lite e successive;
\in via istruttoria:
1) respingere tutte le istanze avanzate da parte Ricorrente, ivi compreso l'interrogatorio formale dei Resistenti convenuti;
2) senza inversione dell'onere della prova, indica a teste (moglie e madre dei convenuti Tes_10
Resistenti) a controprova nella denegata ipotesi di ammissione anche parziale dei capitoli di prova avversari;
2 A) Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli ex adverso dedotti in caso di loro ammissione
3) ribadita la contestazione ad ogni effetto dei conteggi dimessi da controparte e riferiti alle pretese contributive e previdenziali di parte Ricorrente si chiede sin da ora che venga disposta CTU contabile, con ogni riserva di ulteriore dedurre, produrre e prendere posizione in base alle difese di parte avversaria. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimb. spese gen. 15%, cna 4% ed Iva 22%. CONCLUSIONI DEL RESISTENTE CP_2
Contrariis rejectis: Voglia l'Ill.mo sig. Giudice del Lavoro adito: nel merito in via principale ed in subordine: dichiarare ed accertare che è corretto l'inquadramento del sig come coadiuvante Parte_1 agricolo e per l'effetto respingere tutte le domande ex adverso proposte con vittoria di spese, competenze di lite e successive;
in via istruttoria:
1) respingere tutte le istanze avanzate da parte Ricorrente, ivi compreso l'interrogatorio formale dei Resistenti convenuti;
2) senza inversione dell'onere della prova, indica a teste (moglie e madre dei convenuti Tes_10
Resistenti) a controprova nella denegata ipotesi di ammissione anche parziale dei capitoli di prova avversari;
2 A) Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli ex adverso dedotti in caso di loro ammissione
3) ribadita la contestazione ad ogni effetto dei conteggi dimessi da controparte e riferiti alle pretese contributive e previdenziali di parte Ricorrente si chiede sin da ora che venga disposta CTU contabile, con ogni riserva di ulteriore dedurre, produrre e prendere posizione in ordine alle difese di parte avversaria. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimb. spese gen. 15%, cpa 4% ed Iva 22%.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del giudizio.
ha convenuto in giudizio i propri cugini e (il primo figlio del Parte_1 CP_1 CP_2 secondo) sostenendo di aver lavorato, in via continuativa, abituale ed esclusiva, dal marzo 2005 al marzo 2022, per l'azienda agricola di per quella commerciale di (quest'ultima cessata CP_1 CP_2
a fine 2018 e cancellata il 16 maggio 2019) ritenendo “di ricoprire il ruolo di coadiuvante agricolo nell'impresa di famiglia, con trattamento previdenziale e disciplina fiscale propria del titolare dell'impresa agricola”. Il ricorrente ha precisato di aver appreso solo nell'anno 2022 che non sussisteva il grado di parentela necessario per la posizione di coadiuvante e, lamentando di non aver mai percepito alcun compenso, ha chiesto che sia accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ab origine, con conseguente diritto alla retribuzione. Ha, quindi, chiesto la condanna dei resistenti in solido (o, in via subordinata, del solo CP_1 al pagamento della somma lorda di € 301.034,16 per le retribuzioni e il TFR ritenuti di propria
[...] spettanza.
I resistenti si sono costituiti contestando la sussistenza di alcun rapporto di lavoro subordinato. Hanno anche svolto domande riconvenzionali dirette all'accertamento della correttezza dell'inquadramento del ricorrente quale coadiuvante ma tali domande, come già osservato con l'ordinanza in data 5 luglio 2024, sono inammissibili, in quanto i resistenti non hanno chiesto lo spostamento dell'udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c.; peraltro la costituzione di stata altresì tardiva, essendo avvenuta il 5 aprile 2024 nonostante CP_1
l'udienza fosse fissata il 10 aprile successivo.
2. L'inesistenza del rapporto di subordinazione e il conseguente rigetto di tutte le domande proposte da parte ricorrente.
Dagli stessi elementi di fatto ammessi nel ricorso deve escludersi che si sia mai instaurato un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e le imprese individuali dei resistenti, senza che al riguardo debba darsi ingresso all'attività istruttoria orale proposta che, peraltro, offre in un solo capitolo (cap. 5) qualche elemento sulla pretesa subordinazione: tale capitolo da un lato è inammissibile perché ha contenuto troppo generico e valutativo e, dall'altro lato, è del tutto insufficiente per dimostrare il rapporto di subordinazione, ed è anche contrastante con gli altri dati che di seguito saranno esaminati.
Deve, infatti, evidenziarsi che lo stesso ricorrente ha ammesso quanto segue (v., in particolare, pagg. 3/7 del ricorso):
- egli, al momento della cessazione, avvenuta nel marzo 2005, della propria attività agricola che aveva svolto in forma individuale (doc. 4 A allegato al ricorso), aveva continuato a lavorare negli stessi
“terreni e locali in precedenza utilizzati”, contribuendo “con propri mezzi, risorse ed energie a costituire” le aziende dei resistenti;
- egli era “stato indotto a credere di ricoprire il ruolo di coadiuvante agricolo nell'impresa di famiglia, con trattamento previdenziale e disciplina fiscale propria del titolare dell'impresa agricola”;
- v'era stata la “promessa che il legittimo compenso cui avrebbe avuto diritto mensilmente fosse poi erogato in un'unica soluzione mediante l'attribuzione di una quota di proprietà dell'azienda agricola stessa, alla cessazione del rapporto o al momento della sua pensione, unitamente alla liquidazione”;
- gli introiti dell'azienda agricola di confluivano in un unico conto corrente cointestato tra lo CP_1 stesso ricorrente e i cugini e ancorché movimentato esclusivamente da questi ultimi;
CP_2 CP_1
- “nella convinzione di ricoprire un ruolo “imprenditoriale”” era stato “finanche indotto a essere parte di contratto di Mutuo Ipotecario per l'importo di € 130.000 erogato in data 19.03.2013 a favore dei “3 soci dell'azienda” ( e ricoprendo lui solo il ruolo di terzo datore di CP_1 CP_2 Parte_1 ipoteca”; a quest'ultimo riguardo pare opportuno sottolineare sin d'ora che il contratto di mutuo (doc. 5 di parte ricorrente) vede, invece, tutti e tre i signori uali mutuatari e tra loro il solo CP_1 Parte_1 quale datore di ipoteca (non terzo datore, bensì mutuatario datore); - proprio a seguito dell'espropriazione forzata sul bene concesso in garanzia all'istituto di credito, aveva avuto “una presa di coscienza” con “richiesta di una inevitabile resa dei conti e infine … rottura dei rapporti” con i resistenti;
- erano state vane le richieste di “chiarimenti in merito alla liquidazione della propria quota e alla possibilità di formalizzare un accordo relativo ai pagamenti degli utili e delle somme spettanti, tante volte solo promessi e di volta in volta procrastinati”;
- “appare dunque evidente che non potendo rivendicare il proprio diritto di partecipazione a utili, beni e incrementi aziendali in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato per 17 anni e in misura almeno del 50 %, l'odierno ricorrente si trovi oggi a dover almeno legittimamente pretendere il pagamento di tutte le retribuzioni mai percepite, calcolate – certamente in difetto – al netto di tutte le ore straordinarie instancabilmente svolte, così come di ferie o permessi non goduti”. Tutte le ammissioni sin qui esposte portano, in modo inequivoco, a escludere che sia mai intercorso tra il ricorrente e le imprese individuali dei resistenti un rapporto di lavoro subordinato, proprio perché il ricorrente ha sempre agito nella convinzione di essere imprenditore agricolo insieme ai cugini, tanto da partecipare addirittura all'erogazione del mutuo prestando garanzia con un proprio immobile.
Va precisato che, alla luce degli atti di causa di tutte le parti e dei documenti depositati dallo stesso ricorrente (si vedano, in particolare, i docc. 4 b e 7), allorché ha lamentato di essere stato indotto in Parte_1 errore in merito alla propria qualifica di imprenditore coadiuvante con i congiunti, si è riferito al fatto di aver avuto assicurazione in tal senso da parte della e non ha, invece, alluso a un possibile raggiro da Parte_3 parte dei resistenti. In particolare, risulta pacificamente che il ricorrente e ossero convinti della CP_1 possibilità di qualificare il primo quale coadiuvante del secondo, sulla base di indicazioni offerte da Parte_3 non sapendo che tra di loro non sussisteva il grado di parentela necessario per tale qualificazione.
Dunque è chiaro, dallo stesso contenuto del ricorso, che il ricorrente non ha mai ritenuto di essere sottoposto alle direttive dei cugini, essendo convinto di poter continuare a svolgere l'attività di coltivatore secondo un ruolo da egli stesso definito “imprenditoriale”.
Egli, inoltre, ha ammesso di aver utilizzato anche propri mezzi (v. pag. 4 del ricorso in cui il ricorrente ha affermato che “utensili agricoli manuali, autovetture, trattori, ruspe, aratri, frese, decespugliatori” di sua proprietà erano stati messi a disposizione dell'azienda dei cugini) e non ha dedotto né, men che meno, si è offerto di dimostrare, di essere stato tenuto a seguire un preciso orario di lavoro.
Ancora, il ricorrente non ha dedotto che sia mai stata pattuita una retribuzione mensile, limitandosi ad affermare in modo assai generico che era prevista l'attribuzione di una quota dell'azienda al momento del proprio ritiro dall'attività, ammettendo però di aver introdotto questa azione giudiziale - volta all'accertamento del rapporto di lavoro subordinato - solo dopo aver preso atto di non riuscire a ottenere quanto si aspettava in termini di “partecipazione a utili, beni e incrementi aziendali”.
CP_ Infine, l'estratto conto previdenziale di (doc. 4 B depositato dallo stesso ricorrente) Parte_1 riporta, negli anni di cui si tratta, i redditi come di coltivatore diretto, in continuità con quelli del periodo precedente in cui il ricorrente era titolare di una propria impresa individuale: ciò conferma l'inesistenza del rapporto di lavoro subordinato, che è annotato per sole sei settimane nell'estate 2008, ma per una società di capitali che non risulta in alcun modo collegata con le imprese dei resistenti.
Non solo, quindi, il ricorrente, che ne aveva l'onere, non si è offerto di dimostrare gli elementi imprescindibili per ravvedere l'esistenza del vincolo della subordinazione ma, anzi, con affermazioni sostanzialmente confessorie contenute nello stesso ricorso, ha dato atto di un rapporto con i cugini basato sull'erronea convinzione di poter gestire l'attività nell'ambito della collaborazione agricola: tale rapporto, alla luce di quanto esposto nel ricorso, si è quindi sviluppato, nei fatti, proprio nei termini concordati all'inizio (nonostante non vi fossero i presupposti di parentela necessari) e non, invece, come sottoposizione dell'attività del ricorrente alle decisioni imprenditoriali dei resistenti.
Del resto, proprio il precedente di legittimità invocato dal ricorrente a sostegno delle proprie domande (Cass. n. 4535/2018) conduce, a contrario, a escludere che nel caso di specie si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato. Infatti, nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte, relativa al lavoro di una donna nell'impresa individuale del fratello, commerciante di fiori e piante, gli indici della subordinazione erano stati individuati, oltre che nella presenza costante nell'azienda familiare, nell'“osservanza di un orario coincidente con l'apertura al pubblico dell'attività” e nella “corresponsione di un compenso a cadenze fisse”. Entrambi questi elementi mancano nel caso che ci occupa: il ricorrente ha affermato di aver lavorato quanto più gli era possibile, senza limiti di orario né giorni di riposo o ferie, non perché gli venissero imposte queste prestazioni, bensì perché contava con i propri sacrifici di accrescere il valore dell'azienda in vista di una liquidazione finale;
ha escluso, inoltre, non solo il pagamento di un compenso fisso, ma addirittura la determinazione di una retribuzione, dichiarando che era stata rimandata, appunto, al momento della propria pensione (dunque dopo più di due decenni dall'inizio della collaborazione), l'attribuzione di una quota dell'azienda. E proprio la natura del risultato atteso, ossia, appunto, l'attribuzione di una quota dell'azienda, il cui valore era del tutto imprevedibile al momento della nascita del rapporto, e il fatto che tale attribuzione fosse procrastinata a un tempo molto lontano rispetto a tale momento, esclude che all'accordo che il ricorrente afferma di aver concluso con i cugini possa attribuirsi il significato di determinazione di una retribuzione da lavoro dipendente.
Può aggiungersi che laddove il ricorrente sostiene che v'è rapporto di lavoro subordinato qualora “la prestazione lavorativa del prestatore sia inserita stabilmente nel contesto dell'organizzazione aziendale, senza partecipazione al rischio di impresa” (pag. 13 del ricorso), pare dimenticare come egli abbia, invece, partecipato a tale rischio, tanto da stipulare il contratto di mutuo che ha portato all'esecuzione sul bene di sua proprietà e tanto che egli ha - come s'è detto più volte - sostenuto di aver pattuito l'attribuzione di una quota dell'azienda nel momento in cui si fosse ritirato dall'attività. In altri termini, egli ha confermato, anche in questo passaggio del ricorso, di aver partecipato al rischio dell'impresa della quale pensava di essere coadiuvante.
Tutte le circostanze sin qui esposte portano in modo inequivoco a escludere il vincolo di subordinazione e certamente non conduce a risultati diversi l'esame dell'atto depositato dalla difesa di in un CP_1 giudizio davanti al giudice di pace relativo al pagamento di legna: tale atto (doc. 10 di parte ricorrente) è stato invocato dal ricorrente a conferma dell'esistenza del rapporto oggetto di questa causa, ma non può essere utile allo scopo. Invero le affermazioni della difesa in merito al rapporto di coadiuvanza (che, peraltro, come s'è visto, lo stesso ricorrente ha sostenuto essere sempre stato alla base della collaborazione con i resistenti) nulla aggiungono alla ricostruzione dei fatti rilevanti per questa decisione, anche a prescindere dal valore probatorio che può attribuirsi a quelle affermazioni, rese in un contesto peculiare quale quello della discussione sull'esistenza di un credito tra le parti in lite.
Infine pare opportuno osservare che non compete a questa giudice accertare quale sia stato il regolamento di interessi tra i tre cugini (se, per esempio, si sia o meno costituita tra di loro una società di fatto) e quali possano essere le conseguenze giuridiche dell'insussistenza dei presupposti per la qualifica di coadiuvante in capo al ricorrente: oggetto di questo giudizio, tenendo conto delle domande di parte ricorrente, è esclusivamente l'accertamento dell'esistenza o meno del rapporto di lavoro subordinato, con le conseguenti domande sulle retribuzioni che si affermano derivanti da tale rapporto.
Per tutte le ragioni sin qui esposte deve, conclusivamente, essere respinta la domanda di accertamento del rapporto di lavoro subordinato e pertanto anche le domande sulle retribuzioni devono essere respinte.
3. Le spese di lite.
Le spese di lite devono essere poste a carico di parte ricorrente secondo il criterio di soccombenza. Sono liquidate in dispositivo tenendo conto della modesta attività difensiva svolta, del fatto che l'istruzione è stata solo documentale e del fatto che il medesimo difensore si è costituito (peraltro tardivamente quanto a CP_1 per entrambi i ricorrenti.
[...]
PER QUESTI MOTIVI
La giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
1) respinge le domande proposte con il ricorso;
2) condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida in € 4.500,00 Parte_1 CP_1 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi;
3) condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida in € 4.500,00 per Parte_1 CP_2 compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi;
4) si riserva di depositare la sentenza entro sessanta giorni da oggi. Deciso all'udienza del 13 marzo 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani