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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 02/04/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1405/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Accardo Presidente
dott.ssa Serena Berenato Giudice
dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1405/2022 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SPATARO FRANCESCO GAETANO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato ad [...] Controparte_1 C.F._2
(Germania) il 12.3.1981, non rappresentato né difeso
Resistente contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni della parti: La ricorrente insiste nell'accoglimento delle domande proposte in sede di ricorso
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio.
Con ricorso depositato in data 15.12.2022 ha chiesto che venisse Parte_1
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1
parte resistente – a Niscemi, in data 29.6.2013 e trascritto nei registri dello Stato
[...]
Civile del Comune di Niscemi con atto n. 19, P. II, Serie A , anno 2013, unione dalla quale è nato il figlio nato a [...] il [...]. Persona_1
Allegava che con sentenza n. 175/2022, emessa in data 29.3.2022, il Tribunale di Gela ha pronunciato la separazione personale dei coniugi disponendo “l'affidamento esclusivo del figlio
ES alla ricorrente e il suo collocamento presso la ricorrente;
l'obbligo per
[...]
di versare alla ricorrente per il mantenimento del figlio l'assegno mensile di CP_1
€.200,00 rivalutabile annualmente, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il regime indicato nel protocollo di intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela con l'Ordine degli Avvocati di
Gela; il diritto del padre di avere con sé il figlio, in mancanza di accordo con la ricorrente, almeno una volta al mese dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, nonché per quindici giorni continuativi o meno durante le vacanze estive, per sette giorni durante le vacanze di Natale in modo che il figlio trascorra con il padre, ad anni alterni, il 25 dicembre o il 1 gennaio, e per tre giorni continuativi durante le vacanze pasquali, di modo che ad anni alterni il figlio trascorra con il padre il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo”.
Esponeva che dal momento della separazione è cessato qualsiasi tipo di rapporto personale tra i coniugi deducendo, quindi, l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale con il marito.
Concludeva, infine, articolando le seguenti richieste: “dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], trascritto al n. 19 p. II s. A del Controparte_1 registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Niscemi, confermando le statuizioni della sentenza di separazione dei coniugi riguardo l'affidamento e il collocamento del figlio, l'obbligo per il resistente di contribuire al mantenimento del figlio e il diritto del resistente ad avere con sé il figlio”.
pur regolarmente reso edotto della pendenza del presente Controparte_1
giudizio, non si è costituito né è comparso.
Sentita personalmente la ricorrente all'udienza presidenziale del 20.2.2022 e preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione stante la contumacia del resistente, con
2 ordinanza emessa in pari data, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 898/1970, venivano confermate integralmente le condizioni della separazione personale.
Istruita la causa con le sole produzioni documentali, all'udienza del 22.10.2024 la ricorrente precisava le sue conclusioni riportandosi ai motivi del ricorso introduttivo e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale.
***
2. Domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
In primo luogo, la domanda volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti deve essere accolta essendo trascorsi i termini di cui all'art. 3 della L. n. 898/1970, ossia – per quel che rileva nel caso di specie – più di dodici mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Gela in sede di separazione (udienza celebrata in data 11.1.2021), definita con sentenza n. 175/2022, emessa in data
29.3.2022 dal Tribunale di Gela (divenuta irrevocabile in data 30.10.2022) senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come può facilmente evincersi dal complessivo tenore delle allegazioni della ricorrente nonché dalle dichiarazioni rese dalla in sede di udienza presidenziale. Parte_1
3. Domanda di conferma delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio
nato a [...] il [...] Persona_1
Merita, altresì, accoglimento la domanda con la quale la ricorrente chiede confermarsi l'assetto stabilito con la sentenza di separazione pronunciata tra le odierne parti.
In ordine alla domanda di affidamento esclusivo del figlio della coppia occorre rilevare che sebbene nell'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, al giudice sia imposto di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori – essendo tale modalità di affidamento quello maggiormente rispondente al superiore interesse del minore a coltivare con entrambe le figure genitoriali una proficua relazione – non può,
d'altro canto, trascurarsi che al nostro ordinamento non è sconosciuta la possibilità di derogare a tale regime ordinario quando nel corso del giudizio emergano elementi tali da far ritenere superata la presunzione di una sua maggiore rispondenza all'interesse della prole.
Va, infatti, evidenziato che ai sensi dell'articolo 337 quater c.c. l'affidamento esclusivo del figlio ad uno solo dei genitori può essere disposto nei soli casi in cui vi siano elementi concreti che consentano di ritenere che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore.
3 Non può, del resto, essere sottaciuto che la responsabilità genitoriale è peculiare posizione giuridica, strumentale alla tutela del diritto dei figli al sano sviluppo della propria personalità avente, ai sensi dell'art. 30 Cost., rango costituzionale, che si caratterizza quale complessa correlazione tra diritti e doveri, tutti finalizzati a garantire il soddisfacimento delle esigenze materiali, morali ed affettive del minore, nonché la promozione della sua personalità in modo da produrre una progressiva e fisiologica acquisizione di autonomia da parte dello stesso.
Tuttavia, sebbene si privilegi una gestione del rapporto tra genitori e figli – siano essi nati o meno all'interno del matrimonio – fondato sul principio dell'accordo tra i genitori, quali primi e tendenzialmente migliori garanti del superiore interesse della prole, il nostro ordinamento predispone poteri di intervento dell'autorità giurisdizionale laddove si ravvisino circostanze anche solo potenzialmente pregiudizievoli per la prole che possono anche consistere – nella condotta di disimpegno di uno dei genitori rispetto agli interessi del figlio minore tanto rispetto al mantenimento di un'effettiva relazione personale e affettiva.
Tutto ciò premesso, nel valutare la fondatezza della richiesta avanzata dalla ricorrente, deve tenersi presente che secondo un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità – a cui questo Collegio intende dare continuità – “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (Cfr. Cassazione,
Ordinanza n. 28244 del 4/11/2019).
Nel caso in cui, poi, debba essere vagliata la possibilità di derogare all'ordinaria modalità di esercizio della responsabilità genitoriale in favore dell'eccezionale regime dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, occorre rammentare che la necessità di assicurare il superiore interesse del minore alla presenza comune dei genitori, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi – espressione del dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione – impone al giudice di verificare non solo l'idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, valutare le ricadute
4 che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita del figlio, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (cfr. tra le ultime, Cassazione, Ordinanza n. 26796 del 19/9/2023).
Pertanto, l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
Nel caso di specie, considerato che non sono emersi indici di una carenza delle capacità genitoriali ascrivibili all'odierna ricorrente – che evidentemente ha costituito la figura genitoriale di riferimento per il figlio – occorre soffermare l'attenzione sulla posizione del resistente.
Ebbene, da quanto riferito da in sede di udienza presidenziale emerge Parte_1
che il resistente non intrattiene alcun rapporto con il figlio minore poiché ha omesso sia di esercitare il proprio diritto di visita – non avendo visto il figlio per oltre tre anni – sia di contribuire al suo mantenimento, mantenendo essenzialmente il medesimo contegno già rilevato in sede di separazione e sulla base del quale è stato disposto l'affidamento esclusivo del figlio della coppia alla madre (Cfr. verbale di udienza del 20.2.2023: “(…) il padre vive in Germania e non viene a trovare il figlio da tre anni, né lo chiama per telefono e non invia il mantenimento per lui”).
Non può, peraltro, non sottolinearsi che – in assenza di elementi di novità rispetto al quadro fattuale emerso in sede di separazione – anche la contumacia di Controparte_1 contribuisce a confermare la prospettazione dei fatti offerta dall'odierna ricorrente (e confermata in sede di udienza di comparizione) poiché, per quanto la scelta di non costituirsi in giudizio rappresenti una condotta processualmente neutra – inidonea ex se a condizionare l'esito della causa
– essa, nel caso di specie, si traduce in un'ulteriore manifestazione di disimpegno del padre rispetto alla gestione di un aspetto delicato della vita del figlio minore.
Sulla base delle motivazioni suesposte, ritiene il Collegio di disporre che il figlio minore della coppia nato a [...] il [...], venga affidato in via esclusiva alla Persona_1
madre, poiché modalità di esercizio della responsabilità genitoriale maggiormente rispondente al suo superiore interesse, confermando, altresì, che le modalità del diritto di visita del genitore non affidatario già stabilite con la sentenza di separazione.
5 Inoltre, stante la sostanziale incomunicabilità tra le parti e il rischio che ciò possa riverberarsi negativamente sulla gestione delle vicende – anche di una certa gravità – che il riguardano il figlio minore della coppia (si pensi a determinazioni in materia di istruzione, formazione, sanitaria) è opportuno che l'affidamento esclusivo venga strutturato nella forma rafforzata di cui all'art. 337 quater, co. 3, c.c., ossia riconoscendo al genitore affidatario il potere di assumere anche le decisioni di maggior interesse che riguardano il figlio
La delineata cornice fattuale in cui si inscrive la disgregazione del nucleo familiare che ci occupa ha costituito fattori decisivi nel formare il convincimento del collegio circa la superfluità e di disporre l'ascolto del minore, ai sensi dell'art. 337 octies c.c. – applicabile ratione temporis al presente giudizio.
Anche in relazione alle condizioni economiche relative al figlio della coppia è necessario – nel determinare l'ammontare dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento a carico del resistente, quale genitore non affidatario – osservare, in primo luogo, che l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non domiciliatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cfr. Cassazione,
Ordinanza n. 16739 del 6/8/2020).
Tale valutazione deve essere, ad ogni modo, effettuata considerando che l'art. 316 bis c.c. – nel prevedere che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo – non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni di entrambi i genitori e della loro evoluzione rispetto al momento di disgregazione del nucleo familiare.
D'altro canto non sono emersi elementi idonei a ritenere mutata la condizione economica del resistente rispetto a quanto valutato in sede di separazione.
Ebbene, tenuto conto che parte ricorrente non ha offerto elementi idonei a rappresentare un mutamento delle condizioni economiche di controparte, riferendo – anzi – di non essere a conoscenza delle condizioni lavorative del marito non può che confermarsi che CP_1
6 ovrà versare a , a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Parte_1 per il figlio nato a [...] il [...], la somma complessiva di € Persona_1
200,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI e da corrispondere entro giorno cinque di ogni mese.
Parte resistente sarà, altresì, tenuta a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per il figlio secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal
Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela.
4. Spese di lite
Le spese di lite, considerata la contumacia del resistente, devono essere dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Niscemi in data
29.6.2013 da , nata a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1
nato ad [...] il [...], trascritto nei registri dello Stato Civile
[...]
del Comune di Niscemi con atto n. 19, P. II, Serie A , anno 2013;
2) AFFIDA il minore nato a Caltagirone il [...], in [...] esclusiva alla Persona_1
madre e ciò anche per le decisioni di maggiore interesse;
Parte_1
3) CONFERMA l'articolazione del diritto di visita paterno stabilito in sede di separazione per come indicato in parte motiva;
4) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 [...]
l'importo di € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Parte_1
nato a [...] il [...], somma da rivalutare annualmente Persona_1
secondo gli indici ISAT-FOI e da versare entro giorno cinque di ogni mese;
5) PONE a carico di l'obbligo di contribuire in misura del 50% Controparte_1 alle spese straordinarie per il figlio secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela;
6) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
7) DICHIARA irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso a Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 29/3/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
7 Pietro Enea Vincenzo Accardo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Accardo Presidente
dott.ssa Serena Berenato Giudice
dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1405/2022 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SPATARO FRANCESCO GAETANO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato ad [...] Controparte_1 C.F._2
(Germania) il 12.3.1981, non rappresentato né difeso
Resistente contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni della parti: La ricorrente insiste nell'accoglimento delle domande proposte in sede di ricorso
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio.
Con ricorso depositato in data 15.12.2022 ha chiesto che venisse Parte_1
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1
parte resistente – a Niscemi, in data 29.6.2013 e trascritto nei registri dello Stato
[...]
Civile del Comune di Niscemi con atto n. 19, P. II, Serie A , anno 2013, unione dalla quale è nato il figlio nato a [...] il [...]. Persona_1
Allegava che con sentenza n. 175/2022, emessa in data 29.3.2022, il Tribunale di Gela ha pronunciato la separazione personale dei coniugi disponendo “l'affidamento esclusivo del figlio
ES alla ricorrente e il suo collocamento presso la ricorrente;
l'obbligo per
[...]
di versare alla ricorrente per il mantenimento del figlio l'assegno mensile di CP_1
€.200,00 rivalutabile annualmente, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il regime indicato nel protocollo di intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela con l'Ordine degli Avvocati di
Gela; il diritto del padre di avere con sé il figlio, in mancanza di accordo con la ricorrente, almeno una volta al mese dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, nonché per quindici giorni continuativi o meno durante le vacanze estive, per sette giorni durante le vacanze di Natale in modo che il figlio trascorra con il padre, ad anni alterni, il 25 dicembre o il 1 gennaio, e per tre giorni continuativi durante le vacanze pasquali, di modo che ad anni alterni il figlio trascorra con il padre il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo”.
Esponeva che dal momento della separazione è cessato qualsiasi tipo di rapporto personale tra i coniugi deducendo, quindi, l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale con il marito.
Concludeva, infine, articolando le seguenti richieste: “dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], trascritto al n. 19 p. II s. A del Controparte_1 registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Niscemi, confermando le statuizioni della sentenza di separazione dei coniugi riguardo l'affidamento e il collocamento del figlio, l'obbligo per il resistente di contribuire al mantenimento del figlio e il diritto del resistente ad avere con sé il figlio”.
pur regolarmente reso edotto della pendenza del presente Controparte_1
giudizio, non si è costituito né è comparso.
Sentita personalmente la ricorrente all'udienza presidenziale del 20.2.2022 e preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione stante la contumacia del resistente, con
2 ordinanza emessa in pari data, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 898/1970, venivano confermate integralmente le condizioni della separazione personale.
Istruita la causa con le sole produzioni documentali, all'udienza del 22.10.2024 la ricorrente precisava le sue conclusioni riportandosi ai motivi del ricorso introduttivo e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale.
***
2. Domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
In primo luogo, la domanda volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti deve essere accolta essendo trascorsi i termini di cui all'art. 3 della L. n. 898/1970, ossia – per quel che rileva nel caso di specie – più di dodici mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Gela in sede di separazione (udienza celebrata in data 11.1.2021), definita con sentenza n. 175/2022, emessa in data
29.3.2022 dal Tribunale di Gela (divenuta irrevocabile in data 30.10.2022) senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come può facilmente evincersi dal complessivo tenore delle allegazioni della ricorrente nonché dalle dichiarazioni rese dalla in sede di udienza presidenziale. Parte_1
3. Domanda di conferma delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio
nato a [...] il [...] Persona_1
Merita, altresì, accoglimento la domanda con la quale la ricorrente chiede confermarsi l'assetto stabilito con la sentenza di separazione pronunciata tra le odierne parti.
In ordine alla domanda di affidamento esclusivo del figlio della coppia occorre rilevare che sebbene nell'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, al giudice sia imposto di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori – essendo tale modalità di affidamento quello maggiormente rispondente al superiore interesse del minore a coltivare con entrambe le figure genitoriali una proficua relazione – non può,
d'altro canto, trascurarsi che al nostro ordinamento non è sconosciuta la possibilità di derogare a tale regime ordinario quando nel corso del giudizio emergano elementi tali da far ritenere superata la presunzione di una sua maggiore rispondenza all'interesse della prole.
Va, infatti, evidenziato che ai sensi dell'articolo 337 quater c.c. l'affidamento esclusivo del figlio ad uno solo dei genitori può essere disposto nei soli casi in cui vi siano elementi concreti che consentano di ritenere che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore.
3 Non può, del resto, essere sottaciuto che la responsabilità genitoriale è peculiare posizione giuridica, strumentale alla tutela del diritto dei figli al sano sviluppo della propria personalità avente, ai sensi dell'art. 30 Cost., rango costituzionale, che si caratterizza quale complessa correlazione tra diritti e doveri, tutti finalizzati a garantire il soddisfacimento delle esigenze materiali, morali ed affettive del minore, nonché la promozione della sua personalità in modo da produrre una progressiva e fisiologica acquisizione di autonomia da parte dello stesso.
Tuttavia, sebbene si privilegi una gestione del rapporto tra genitori e figli – siano essi nati o meno all'interno del matrimonio – fondato sul principio dell'accordo tra i genitori, quali primi e tendenzialmente migliori garanti del superiore interesse della prole, il nostro ordinamento predispone poteri di intervento dell'autorità giurisdizionale laddove si ravvisino circostanze anche solo potenzialmente pregiudizievoli per la prole che possono anche consistere – nella condotta di disimpegno di uno dei genitori rispetto agli interessi del figlio minore tanto rispetto al mantenimento di un'effettiva relazione personale e affettiva.
Tutto ciò premesso, nel valutare la fondatezza della richiesta avanzata dalla ricorrente, deve tenersi presente che secondo un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità – a cui questo Collegio intende dare continuità – “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (Cfr. Cassazione,
Ordinanza n. 28244 del 4/11/2019).
Nel caso in cui, poi, debba essere vagliata la possibilità di derogare all'ordinaria modalità di esercizio della responsabilità genitoriale in favore dell'eccezionale regime dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, occorre rammentare che la necessità di assicurare il superiore interesse del minore alla presenza comune dei genitori, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi – espressione del dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione – impone al giudice di verificare non solo l'idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, valutare le ricadute
4 che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita del figlio, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (cfr. tra le ultime, Cassazione, Ordinanza n. 26796 del 19/9/2023).
Pertanto, l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
Nel caso di specie, considerato che non sono emersi indici di una carenza delle capacità genitoriali ascrivibili all'odierna ricorrente – che evidentemente ha costituito la figura genitoriale di riferimento per il figlio – occorre soffermare l'attenzione sulla posizione del resistente.
Ebbene, da quanto riferito da in sede di udienza presidenziale emerge Parte_1
che il resistente non intrattiene alcun rapporto con il figlio minore poiché ha omesso sia di esercitare il proprio diritto di visita – non avendo visto il figlio per oltre tre anni – sia di contribuire al suo mantenimento, mantenendo essenzialmente il medesimo contegno già rilevato in sede di separazione e sulla base del quale è stato disposto l'affidamento esclusivo del figlio della coppia alla madre (Cfr. verbale di udienza del 20.2.2023: “(…) il padre vive in Germania e non viene a trovare il figlio da tre anni, né lo chiama per telefono e non invia il mantenimento per lui”).
Non può, peraltro, non sottolinearsi che – in assenza di elementi di novità rispetto al quadro fattuale emerso in sede di separazione – anche la contumacia di Controparte_1 contribuisce a confermare la prospettazione dei fatti offerta dall'odierna ricorrente (e confermata in sede di udienza di comparizione) poiché, per quanto la scelta di non costituirsi in giudizio rappresenti una condotta processualmente neutra – inidonea ex se a condizionare l'esito della causa
– essa, nel caso di specie, si traduce in un'ulteriore manifestazione di disimpegno del padre rispetto alla gestione di un aspetto delicato della vita del figlio minore.
Sulla base delle motivazioni suesposte, ritiene il Collegio di disporre che il figlio minore della coppia nato a [...] il [...], venga affidato in via esclusiva alla Persona_1
madre, poiché modalità di esercizio della responsabilità genitoriale maggiormente rispondente al suo superiore interesse, confermando, altresì, che le modalità del diritto di visita del genitore non affidatario già stabilite con la sentenza di separazione.
5 Inoltre, stante la sostanziale incomunicabilità tra le parti e il rischio che ciò possa riverberarsi negativamente sulla gestione delle vicende – anche di una certa gravità – che il riguardano il figlio minore della coppia (si pensi a determinazioni in materia di istruzione, formazione, sanitaria) è opportuno che l'affidamento esclusivo venga strutturato nella forma rafforzata di cui all'art. 337 quater, co. 3, c.c., ossia riconoscendo al genitore affidatario il potere di assumere anche le decisioni di maggior interesse che riguardano il figlio
La delineata cornice fattuale in cui si inscrive la disgregazione del nucleo familiare che ci occupa ha costituito fattori decisivi nel formare il convincimento del collegio circa la superfluità e di disporre l'ascolto del minore, ai sensi dell'art. 337 octies c.c. – applicabile ratione temporis al presente giudizio.
Anche in relazione alle condizioni economiche relative al figlio della coppia è necessario – nel determinare l'ammontare dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento a carico del resistente, quale genitore non affidatario – osservare, in primo luogo, che l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non domiciliatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cfr. Cassazione,
Ordinanza n. 16739 del 6/8/2020).
Tale valutazione deve essere, ad ogni modo, effettuata considerando che l'art. 316 bis c.c. – nel prevedere che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo – non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni di entrambi i genitori e della loro evoluzione rispetto al momento di disgregazione del nucleo familiare.
D'altro canto non sono emersi elementi idonei a ritenere mutata la condizione economica del resistente rispetto a quanto valutato in sede di separazione.
Ebbene, tenuto conto che parte ricorrente non ha offerto elementi idonei a rappresentare un mutamento delle condizioni economiche di controparte, riferendo – anzi – di non essere a conoscenza delle condizioni lavorative del marito non può che confermarsi che CP_1
6 ovrà versare a , a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Parte_1 per il figlio nato a [...] il [...], la somma complessiva di € Persona_1
200,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI e da corrispondere entro giorno cinque di ogni mese.
Parte resistente sarà, altresì, tenuta a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per il figlio secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal
Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela.
4. Spese di lite
Le spese di lite, considerata la contumacia del resistente, devono essere dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Niscemi in data
29.6.2013 da , nata a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1
nato ad [...] il [...], trascritto nei registri dello Stato Civile
[...]
del Comune di Niscemi con atto n. 19, P. II, Serie A , anno 2013;
2) AFFIDA il minore nato a Caltagirone il [...], in [...] esclusiva alla Persona_1
madre e ciò anche per le decisioni di maggiore interesse;
Parte_1
3) CONFERMA l'articolazione del diritto di visita paterno stabilito in sede di separazione per come indicato in parte motiva;
4) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 [...]
l'importo di € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Parte_1
nato a [...] il [...], somma da rivalutare annualmente Persona_1
secondo gli indici ISAT-FOI e da versare entro giorno cinque di ogni mese;
5) PONE a carico di l'obbligo di contribuire in misura del 50% Controparte_1 alle spese straordinarie per il figlio secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela;
6) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
7) DICHIARA irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso a Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 29/3/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
7 Pietro Enea Vincenzo Accardo
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