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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 26/12/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1345/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1345/2025, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Parte_1 C.F._1
Paparo;
E
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Stefania Paparo;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e – premesso Parte_1 Controparte_1 di aver contratto matrimonio concordatario in data 10.12.2005 in CI AR (trascritto nei registri degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 60, parte II, serie A, anno 2005), dal quale sono nati i figli , nato il [...] e , nato il [...]; Persona_1 Persona_2 che è venuta meno l'affectio coniugalis per divergenze e disaccordi tali da rendere intollerabile la convivenza – hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
1 Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve trovare accoglimento, dovendo ritenersi accertata la circostanza relativa alla obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, atteso che entrambe le parti hanno manifestato la volontà di vivere separate, dando atto della crisi coniugale.
Le condizioni concordate dalle parti rispondono agli interessi della prole.
Sussistono i presupposti per accogliere il ricorso per la separazione personale delle parti, alle condizioni ivi concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , unitisi Parte_1 Controparte_1 in matrimonio in data 10.12.2005 in CI AR (trascritto nei registri degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 60, parte II, serie A, anno 2005);
- omologa le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 17.12.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr.ssa Sofia Nobile de Santis Dr.ssa Alessandra Angiuli
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1345/2025, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Parte_1 C.F._1
Paparo;
E
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Stefania Paparo;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e – premesso Parte_1 Controparte_1 di aver contratto matrimonio concordatario in data 10.12.2005 in CI AR (trascritto nei registri degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 60, parte II, serie A, anno 2005), dal quale sono nati i figli , nato il [...] e , nato il [...]; Persona_1 Persona_2 che è venuta meno l'affectio coniugalis per divergenze e disaccordi tali da rendere intollerabile la convivenza – hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
1 Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve trovare accoglimento, dovendo ritenersi accertata la circostanza relativa alla obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, atteso che entrambe le parti hanno manifestato la volontà di vivere separate, dando atto della crisi coniugale.
Le condizioni concordate dalle parti rispondono agli interessi della prole.
Sussistono i presupposti per accogliere il ricorso per la separazione personale delle parti, alle condizioni ivi concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , unitisi Parte_1 Controparte_1 in matrimonio in data 10.12.2005 in CI AR (trascritto nei registri degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 60, parte II, serie A, anno 2005);
- omologa le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 17.12.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr.ssa Sofia Nobile de Santis Dr.ssa Alessandra Angiuli
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