Sentenza 28 settembre 2016
Massime • 2
In tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti del tipo "hascisc", l'aggravante della ingente quantità di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 4000 volte (e non 2000) il valore massimo in milligrammi (valore - soglia), determinato per detta sostanza nella predetta tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata.
In tema di stupefacenti, per effetto della espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile, ai sensi dell'art. 75, comma primo bis, d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, di conversione, con modificazioni, del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, al fine di verificare la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, mantengono validità i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/2016, n. 47978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47978 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2016 |
Testo completo
massimario 47 9 7 8/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez..2875 Aldo Fiale Presidente- PU 28/09/2016- Renato Grillo R.G.N. 38168/2015 Elisabetta Rosi Relatore - Aldo Aceto Antonella Di Stasi ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. RI IC, nato in [...] il [...], 2. SF IN, nato in [...] il [...], avverso la sentenza del 22/06/2015 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.I sigg.ri RI IC e SF IN ricorrono per l'annullamento della sentenza del 22/06/2015 della Corte di appello di Milano che, in parziale riforma di quella del 27/01/0215 del G.i.p. del Tribunale di quello stesso capoluogo, ha rideterminato la pena nella minor misura di due anni e tre mesi di reclusione e 6.000,00 euro di multa ciascuno confermando, nel resto, l'affermazione della loro responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, cod. pen., 73, commi 1 e 4, 80, cpv., d.P.R. n. 380 del 2001, per aver detenuto, in concorso fra loro, a fine di cessione a terzi, kg. 25,3 di sostanza stupefacente del tipo hashish, contenenti gr. 3.149,84 di principio attivo da cui erano ricavabili 125.993 dosi. Fatto commesso in Novate Milanese il 12/08/2014. 1.1. Con unico motivo, RI IC eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 80, cpv., d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione circa la sua mancata esclusione. Deduce al riguardo che il criterio di giudizio, pur autorevolmente proposto da questa Suprema Corte con sentenza Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, deve ritenersi superato perché non regge più il confronto con un quadro normativo nel frattempo radicalmente modificato che oggi prevede sanzioni diversificate a seconda del tipo di sostanza stupefacente trattata. Il ripristino della distinzione tra "droghe leggere" e "droghe pesanti" non consente, in buona sostanza, la persistente applicabilità di un criterio matematico elaborato sul presupposto dell'identità, ai fini sanzionatori, di tutte le sostanze stupefacenti. In ogni caso, anche a voler ritenere ancora valido il suddetto criterio di giudizio, la Corte di appello non ne ha fatto corretta applicazione, avendo limitato il proprio esame al numero delle dosi e ad un'inesistente sistematicità e continuità della condotta che non ha riscontro negli atti di indagine.
1.2. SF IN propone gli stessi motivi di doglianza.
2.Con dichiarazione a propria firma, depositata nella Cancelleria di questa Corte il 02/09/2016, il SF ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 3.Il ricorso del SF è inammissibile per rinuncia;
è infondato quello del RI IC.
4.La rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Cass., Sez. 1, 12 luglio 1996, Fucci;
Cass. 18 gennaio 1991, Lombardi;
Cass. 14 gennaio 1994, Borlotti;
Cass. 2 febbraio 1996, Ruggiero). È altresì negozio formale che non ammette equipollenti e deve essere formulato nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 c.p.p., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell'atto da parte degli organi competenti.
4.1. Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia del SF è stata fatta personalmente dall'imputato con 2 specifica indicazione del procedimento che lo riguarda ed è stata tempestivamente depositata nei termini in epigrafe indicati.
4.2.Si impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 589 c.p.p. e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d), cod. proc. pen.. 4.3.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro 500,00 (cinquecento) alla Cassa delle Ammende.
5.Il ricorso del RI è, come detto, infondato.
5.1.E' noto l'arresto di questa Suprema Corte che, in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, ha affermato il principio secondo il quale l'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150).
5.2.Tale principio è stato messo in discussione da alcune pronunce più recenti di questa Sezione (la cui applicazione il ricorrente invoca) sul rilievo che la modifica del sistema tabellare realizzata per effetto del d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, impone una nuova verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della circostanza aggravante della ingente quantità, in considerazione dell'accresciuto tasso di modulazione normativa, difficilmente compatibile con un'interpretazione tendenzialmente solo aritmetica di tale aggravante (così Sez. 3, n. 25176 del 21/05/2014, Amato, Rv. 259397; Sez. 3, n. 45458 del 01/10/2014, Bouzaroita, Rv. 260964; Sez. 3, n. 1609 del 27/05/2015, dep. 18/01/2016, Gavagna, Rv. 265810).
5.3.In senso contrario, si è invece sostenuto che per effetto dell'espressa reintroduzione delia nozione di quantità massima detenibile, prevista dal comma primo bis, dell'art. 75, d.P.R. n. 309/1990, come modificato dalla citata legge 16 maggio 2014, n. 79, mantengono validità i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile, al fine di verificare la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309/1990 (Sez. 4, n. 32126 del 20/06/2014, Jitaru, Rv. 260123; Sez. 4, n. 43465 del 02/07/2014, Gallizzi, Rv. 260307; Sez. 6, n. 46301 del 15/10/2014, Sala, Rv. 261253; Sez. 4, n. 1292 del 17/10/2014, Kapsimalis, Rv. 261770; Sez. 6, n. 47907 del 14/11/2014, Keci, Rv. 261261; Sez. 4, n. 3799 del 05/12/2014, dep. il 27/01/2015, Vabanesi, Rv. 263203; Sez. 6, n. 6331 del 04/02/2015, Berardi, Rv. 262345; Sez. 6, n. 44596 del 08/10/2015, Maggiore, Rv. 265523).
5.4.Occorre convenire con l'indirizzo maggioritario che, da un lato, la sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale (che ha determinato il successivo intervento legislativo) non ha espresso un giudizio di disallineamento costituzionale sulla "ratio legis" su cui riposava la considerazione unitaria delle diverse tipologie di sostanze ai fini del trattamento sanzionatorio, fondando la declaratoria di incostituzionalità su ragioni procedurali>>; dall'altro che la rimodulazione delle tabelle fornita dalla recente novella non ha modificato i parametri quali - quantitativi di riferimento dell'arresto delle S.U. del 2012>> (così, in motivazione, Sez. 6, n. 46301 del 2014, cit.; si vedano, però, le precisazioni di cui si parlerà più avanti).
5.5.Non si è mancato di sottolineare, sotto altro profilo, che l'intervento del legislatore del 2014, che ha "reintrodotto" il concetto di quantitativo massimo detenibile e "rivitalizzato" il d.m. 11 aprile 2006, che tali limiti prevedeva (art. 21, legge n. 79 del 2014) ha definitivamente sancito la validità dell'opzione ermeneutica di Sez. U, Biondi di cui la valorizzazione di quel concetto costituisce pietra angolare.
5.6.Del resto, a prescindere dalla diversità del quadro normativo, il principio espresso dalle citate Sezioni Unite Biondi aveva comunque valorizzato il dato ponderale del principio attivo di ogni singola sostanza, pur tenendo conto della diversità di ciascuna di esse, adottando un criterio oggettivo, ritenuto più certo (ancorché di matrice empirico-convenzionale) di quello fluido (perché esposto a variabili "giurisprudenze" locali) proposto dalla precedente Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216666, secondo cui la circostanza aggravante speciale dell'ingente quantità di sostanza stupefacente prevista dall'art. 80, comma secondo, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, la cui "ratio legis" è da ravvisare nell'incremento del pericolo per la salute pubblica, ricorre ogni qualvolta il quantitativo di sostanza oggetto di imputazione, pur non raggiungendo valori massimi, sia tale da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicodipendenti, secondo l'apprezzamento del giudice del merito che, vivendo la realtà sociale del comprensorio territoriale nel quale opera, è da ritenersi in grado di apprezzare specificamente la ricorrenza di tale circostanza>>.
5.7.Per quel che rileva ai fini della presente decisione è però importante sottolineare che Sez. U, Primavera, nell'indicare il criterio ermeneutico appena indicato, pur avvalendosi di un quadro normativo identico a quello attuale, non ha diversificato le droghe "leggere" da quelle "pesanti", non ritenendo 4 evidentemente di trarre dalla diversa qualità delle sostanza conseguenze apprezzabili in tema di ingente quantità.
5.8.In questo senso, invece, Sez. U. Biondi, è "paradossalmente" più attenta alla diversa natura delle sostanze perché, al fine della individuazione del criterio interpretativo da essa proposto, prende a riferimento dati ponderali di partenza diversi a seconda che si tratti, appunto, di droghe "leggere" o di droghe "pesanti".
5.9. Tuttavia è necessario precisare, con riferimento alle cd. "droghe leggere" ed in particolare all'hashish, che la Sez. U, Biondi ha fissato il quantitativo massimo giornaliero di principio attivo detenibile indicandolo espressamente nella misura di 1.000,00 mg., ipotizzando una percentuale media di principio attivo del 5% e un quantitativo lordo di sostanza di circa 50 kg.
5.10.La Corte ha attinto il dato dal d.m. 11 aprile 2006, nella versione modificata dall'art. 1, d.m. 4 agosto 2006, che aveva innalzato il moltiplicatore della dose media singola (25 mg) elevandolo a 40 volte. Sennonché, il d.m. 4 agosto 2006 è stato annullato dal Tar Lazio, Sez. Terza quater, con sentenza n. 2487 del 21 marzo 2007, riportando il quantitativo di principio giornaliero massimo nella misura degli originari 500 mg.. 5.11.Ne consegue, seguendo il filo logico della motivazione della sentenza Sez. U, Biondi, che, per rispettare le proporzioni e rendere omogeneo il principio con essa affermato alle conseguenze dell'annullamento del d.m. 1 agosto 2006, il quantitativo minimo di principio attivo di sostanza stupefacente del tipo hashish al di sotto del quale non è ravvisabile la circostanza aggravante di cui all'art. 80, cpv., d.P.R. n. 309 del 1990, deve essere necessariamente pari al doppio di quello da essa (erroneamente) indicato e dunque a 4.000 (e non 2.000) volte il quantitativo di principio attivo che può essere detenuto in un giorno (corrispondente a 2 kg. di principio attivo, che del resto corrisponde a quanto ipotizzato immaginando un quantitativo lordo di sostanza pura al 5%).
5.12.Orbene, anche utilizzando questo parametro, la quantità di principio attivo contenuto nella sostanza sequestrata all'imputato è pari kg. 3,149,84 e ciò a causa dell'elevatissima percentuale di purezza della sostanza (tra il 12.79% ed il 17,05%), di gran lunga superiore a quella (5%) ipotizzata dalle Sez. U, Biondi, cit. (che, come detto, si erano poste come riferimento un dato ponderale complessivo lordo di 50 chilogrammi di sostanza).
5.13.Nel caso di specie il dato ponderale lordo è pari kg. 24.613,53, ma tutti gli altri indicatori (la ben più elevata percentuale di principio attivo e la enorme quantità di dosi singole ricavabili, in grado di "invadere" una intera città di provincia in un sol giorno) convergono verso l'integrazione della circostanza aggravante dell'ingente quantità. 5 5.14.La Corte di appello, sul punto, motiva anche con il riferimento alla saturazione del mercato di Novate Milanese per un lasso di tempo apprezzabile.
5.15.Le censure sollevate sul punto dal ricorrente sono generiche, per non dire inesistenti, perché non si confrontano con quest'ultima specifica (e dirimente) considerazione.
5.16.Ne consegue che il ricorso dello RI deve essere respinto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di RI. Dichiara inammissibile per rinunzia il ricorso di SF ED. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed il solo SF anche della somma di Euro 500,00 (cinquecento) in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28/09/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Aceto Aldo Fiale Vlolo Scel Aero fale DEPO 14 NOV 2016 3/, , 6