Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/2016, n. 47978
CASS
Sentenza 28 settembre 2016

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In tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti del tipo "hascisc", l'aggravante della ingente quantità di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 4000 volte (e non 2000) il valore massimo in milligrammi (valore - soglia), determinato per detta sostanza nella predetta tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata.

In tema di stupefacenti, per effetto della espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile, ai sensi dell'art. 75, comma primo bis, d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, di conversione, con modificazioni, del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, al fine di verificare la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, mantengono validità i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile.

Commentari5

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/2016, n. 47978
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47978
Data del deposito : 28 settembre 2016

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