TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/01/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1053 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto Opposizione a intimazione di pagamento (art. 615, l' comma c.p.c.) e vertente
T R A
in persona del rapp.te legale p.t., rapp.ta Parte_1
e difesa dall'avv. SPAZIANO BARTOLOMEO
- OPPONENTE -
E
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. PEDACE ULISSE
ANTONIO
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 22.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 3.2.2023, la Pt_1
proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n.
02820239000003769000 (richiamante n. 12 cartelle di pagamento) notificatale in data 23.1.2023 da parte dell'opposta, deducendo essenzialmente: 1) che per ciascuna delle cartelle di pagamento, sottese alla predetta
1 intimazione, è stata ritualmente proposta opposizione;
2)
l'omessa notifica dei verbali di contestazione di violazioni del c.d.s. e delle ordinanze-ingiunzione sottese alle diverse cartelle;
3) la prescrizione dei crediti maturata antecedentemente alla notifica delle cartelle;
4)
l'illegittimità delle somme richieste a titolo di maggiorazione ex legge n. 689/1981; 5) la non doverosità delle somme richieste con diversi verbali posti alla base della cartella n. 02820210007384777000 (indicata con la lettera G nell'atto di citazione) in quanto relative a sanzioni amministrative già estinte dal coobbligato in solido.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta, la quale eccepiva l'infondatezza della proposta opposizione, riconoscendo, tuttavia, che le prime tre cartelle di cui all'intimazione di pagamento in questa sede impugnata
(ovvero le cartelle nn. 02820200007644083000,
02820200007644184000 e 02820200007644285000) risultano effettivamente impugnate e sospese (cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta).
Con la comparsa conclusionale depositata il 23.12.2024, la opponente limitava le proprie contestazioni a n. 7 cartelle, sulle 12 totali di cui all'intimazione di pagamento, e precisamente alle nn. 02820200007644083000,
02820200007644184000, 02820200007644285000,
02820200036115128000, 02820210005330992000,
02820210004000890000 e 02820210012853480000.
Detto ciò, l'opposizione in esame è meritevole di parziale e limitato accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, quanto al primo motivo di opposizione, la società opponente non ha fornito prova della pendenza di giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione di tutte le cartelle de quibus, né tanto meno di provvedimenti che nell'ambito di tali giudizi abbiano sospeso o caducato tutte le medesime
2 cartelle.
In particolare, soltanto con riferimento alle prime tre cartelle di cui all'intimazione di pagamento impugnata, la opponente ha prodotto provvedimenti che ne hanno disposto la sospensione e, come già detto, la stessa parte opposta ha riconosciuto nella propria comparsa di costituzione che esse sono state precedentemente impugnate e sospese.
Nel corso del processo, poi, la società opponente ha documentato l'intervento della sentenza n. 79/2023 del
G.d.P. di (pubblicata, però, Controparte_2 successivamente alla notifica dell'intimazione oggetto del presente giudizio), con la quale è stata parzialmente annullata la cartella di pagamento n. 02820200036115128000, limitatamente all'importo richiesto a titolo di maggiorazione ex art. 27 legge n. 689/81, pari ad € 524,73
a fronte di una somma complessiva di cui alla cartella pari ad € 5.149,52.
Produceva, altresì, gli atti di opposizione avverso le cartelle nn. 02820210005330992000, 02820210004000890000 e
02820210012853480000, senza, in verità, provare idoneamente la loro effettiva iscrizione a ruolo, non essendo sufficienti all'uopo le “informali” schede schematiche depositate per ciascuno dei fascicoli che sarebbero scaturiti dalle predette opposizioni (cfr. documenti nn.
28, 29 e 30 allegati alla seconda memoria ex art. 183 comma
6 c.p.c.).
Ad ogni modo, va detto che la mera pendenza di giudizi presuntivamente iscritti a ruolo prima della notifica dell'intimazione in questione non è valido motivo di opposizione all'intimazione stessa.
Quanto al secondo e terzo motivo di opposizione, è dirimente la circostanza per cui la opponente non contesti l'intervenuta regolare notifica delle cartelle in questione, per cui risulta applicabile il principio di
3 carattere generale, più volte affermato dalla Corte di
Cassazione, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce senz'altro l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito (cfr. Cass. 33797/2019; 11800/2018; S.U.
23397/2016).
Inoltre, occorre considerare che le Sezioni Unite della
Cassazione, con la sentenza n. 22080/2017, hanno affermato il seguente principio di diritto: “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella”.
In relazione al quarto motivo di opposizione, oltre a valere quanto detto con riferimento al secondo e terzo motivo, occorre rilevare che, secondo la Suprema Corte, “in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche
l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva” (cfr. Cass.
4 1884/2016; 8116/2021; 26308/2021). In tali pronunce, si evidenzia, tra l'altro, che siffatta maggiorazione è dovuta indipendentemente dal fatto che sia stata o meno emessa un'ordinanza o una sentenza, dal momento che “il richiamo all'art. 27 della legge n. 689 del 1981 operato dall'art.
206 del C.d.S. è integrale”.
Con riguardo, infine, al quinto motivo di opposizione, resta valido il principio dell'irretrattabilità del credito per mancata impugnazione della cartella in questione e, comunque, la doglianza risulta infondata, dal momento che le sanzioni amministrative comminate alla società opponente con i diversi verbali sottesi alla predetta cartella risultano distinte e separate rispetto a quelle irrogate al conducente del veicolo ovvero fondate su norme diverse, rispettivamente commi 4 e 14 dell'art. 174 del c.d.s. (d. lgs. 285/1992).
Pertanto, l'opposizione de qua può essere parzialmente accolta limitatamente alla illegittimità della richiesta di pagamento, contenuta nell'intimazione impugnata, delle somme relative alle cartelle nn. 02820200007644083000 (€
29.058,64), 02820200007644184000 (€ 73,95) e
02820200007644285000 (€ 4.197,11), oggetto di precedenti provvedimenti di sospensione, nonché della somma di €
524,73 relativa alle maggiorazioni contenute nella cartella n. 02820200036115128000 (di totali € 5.149,52).
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno compensate per il 50% e poste a carico della opponente per la restante parte e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente
5 pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Accoglie parzialmente l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 02820239000003769000 avente ad oggetto un credito complessivo di € 258.214,30, limitatamente alle somme relative alle cartelle nn.
02820200007644083000 (€ 29.058,64),
02820200007644184000 (€ 73,95) e
02820200007644285000 (€ 4.197,11), nonché alla somma di € 524,73 relativa alle maggiorazioni contenute nella cartella n. 02820200036115128000 (di totali €
5.149,52);
B) Compensa le spese di lite tra le parti nella misura del 50% e condanna la opponente al pagamento, in favore dell'opposta, del restante 50% delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.216,50, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 14/01/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1053 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto Opposizione a intimazione di pagamento (art. 615, l' comma c.p.c.) e vertente
T R A
in persona del rapp.te legale p.t., rapp.ta Parte_1
e difesa dall'avv. SPAZIANO BARTOLOMEO
- OPPONENTE -
E
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. PEDACE ULISSE
ANTONIO
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 22.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 3.2.2023, la Pt_1
proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n.
02820239000003769000 (richiamante n. 12 cartelle di pagamento) notificatale in data 23.1.2023 da parte dell'opposta, deducendo essenzialmente: 1) che per ciascuna delle cartelle di pagamento, sottese alla predetta
1 intimazione, è stata ritualmente proposta opposizione;
2)
l'omessa notifica dei verbali di contestazione di violazioni del c.d.s. e delle ordinanze-ingiunzione sottese alle diverse cartelle;
3) la prescrizione dei crediti maturata antecedentemente alla notifica delle cartelle;
4)
l'illegittimità delle somme richieste a titolo di maggiorazione ex legge n. 689/1981; 5) la non doverosità delle somme richieste con diversi verbali posti alla base della cartella n. 02820210007384777000 (indicata con la lettera G nell'atto di citazione) in quanto relative a sanzioni amministrative già estinte dal coobbligato in solido.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta, la quale eccepiva l'infondatezza della proposta opposizione, riconoscendo, tuttavia, che le prime tre cartelle di cui all'intimazione di pagamento in questa sede impugnata
(ovvero le cartelle nn. 02820200007644083000,
02820200007644184000 e 02820200007644285000) risultano effettivamente impugnate e sospese (cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta).
Con la comparsa conclusionale depositata il 23.12.2024, la opponente limitava le proprie contestazioni a n. 7 cartelle, sulle 12 totali di cui all'intimazione di pagamento, e precisamente alle nn. 02820200007644083000,
02820200007644184000, 02820200007644285000,
02820200036115128000, 02820210005330992000,
02820210004000890000 e 02820210012853480000.
Detto ciò, l'opposizione in esame è meritevole di parziale e limitato accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, quanto al primo motivo di opposizione, la società opponente non ha fornito prova della pendenza di giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione di tutte le cartelle de quibus, né tanto meno di provvedimenti che nell'ambito di tali giudizi abbiano sospeso o caducato tutte le medesime
2 cartelle.
In particolare, soltanto con riferimento alle prime tre cartelle di cui all'intimazione di pagamento impugnata, la opponente ha prodotto provvedimenti che ne hanno disposto la sospensione e, come già detto, la stessa parte opposta ha riconosciuto nella propria comparsa di costituzione che esse sono state precedentemente impugnate e sospese.
Nel corso del processo, poi, la società opponente ha documentato l'intervento della sentenza n. 79/2023 del
G.d.P. di (pubblicata, però, Controparte_2 successivamente alla notifica dell'intimazione oggetto del presente giudizio), con la quale è stata parzialmente annullata la cartella di pagamento n. 02820200036115128000, limitatamente all'importo richiesto a titolo di maggiorazione ex art. 27 legge n. 689/81, pari ad € 524,73
a fronte di una somma complessiva di cui alla cartella pari ad € 5.149,52.
Produceva, altresì, gli atti di opposizione avverso le cartelle nn. 02820210005330992000, 02820210004000890000 e
02820210012853480000, senza, in verità, provare idoneamente la loro effettiva iscrizione a ruolo, non essendo sufficienti all'uopo le “informali” schede schematiche depositate per ciascuno dei fascicoli che sarebbero scaturiti dalle predette opposizioni (cfr. documenti nn.
28, 29 e 30 allegati alla seconda memoria ex art. 183 comma
6 c.p.c.).
Ad ogni modo, va detto che la mera pendenza di giudizi presuntivamente iscritti a ruolo prima della notifica dell'intimazione in questione non è valido motivo di opposizione all'intimazione stessa.
Quanto al secondo e terzo motivo di opposizione, è dirimente la circostanza per cui la opponente non contesti l'intervenuta regolare notifica delle cartelle in questione, per cui risulta applicabile il principio di
3 carattere generale, più volte affermato dalla Corte di
Cassazione, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce senz'altro l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito (cfr. Cass. 33797/2019; 11800/2018; S.U.
23397/2016).
Inoltre, occorre considerare che le Sezioni Unite della
Cassazione, con la sentenza n. 22080/2017, hanno affermato il seguente principio di diritto: “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella”.
In relazione al quarto motivo di opposizione, oltre a valere quanto detto con riferimento al secondo e terzo motivo, occorre rilevare che, secondo la Suprema Corte, “in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche
l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva” (cfr. Cass.
4 1884/2016; 8116/2021; 26308/2021). In tali pronunce, si evidenzia, tra l'altro, che siffatta maggiorazione è dovuta indipendentemente dal fatto che sia stata o meno emessa un'ordinanza o una sentenza, dal momento che “il richiamo all'art. 27 della legge n. 689 del 1981 operato dall'art.
206 del C.d.S. è integrale”.
Con riguardo, infine, al quinto motivo di opposizione, resta valido il principio dell'irretrattabilità del credito per mancata impugnazione della cartella in questione e, comunque, la doglianza risulta infondata, dal momento che le sanzioni amministrative comminate alla società opponente con i diversi verbali sottesi alla predetta cartella risultano distinte e separate rispetto a quelle irrogate al conducente del veicolo ovvero fondate su norme diverse, rispettivamente commi 4 e 14 dell'art. 174 del c.d.s. (d. lgs. 285/1992).
Pertanto, l'opposizione de qua può essere parzialmente accolta limitatamente alla illegittimità della richiesta di pagamento, contenuta nell'intimazione impugnata, delle somme relative alle cartelle nn. 02820200007644083000 (€
29.058,64), 02820200007644184000 (€ 73,95) e
02820200007644285000 (€ 4.197,11), oggetto di precedenti provvedimenti di sospensione, nonché della somma di €
524,73 relativa alle maggiorazioni contenute nella cartella n. 02820200036115128000 (di totali € 5.149,52).
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno compensate per il 50% e poste a carico della opponente per la restante parte e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente
5 pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Accoglie parzialmente l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 02820239000003769000 avente ad oggetto un credito complessivo di € 258.214,30, limitatamente alle somme relative alle cartelle nn.
02820200007644083000 (€ 29.058,64),
02820200007644184000 (€ 73,95) e
02820200007644285000 (€ 4.197,11), nonché alla somma di € 524,73 relativa alle maggiorazioni contenute nella cartella n. 02820200036115128000 (di totali €
5.149,52);
B) Compensa le spese di lite tra le parti nella misura del 50% e condanna la opponente al pagamento, in favore dell'opposta, del restante 50% delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.216,50, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 14/01/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
6