Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 31/01/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE N…………………...rep.
Udienza del 15/1/2025 OGGETTO…………….... G.M. Dott. ssa Lucia Esposito
…………………………. Il Giudice
invitate le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordinata la
…………………………. discussione della causa con note di trattazione scritta, decide la controversia pronunciando NOTIF. SENTENZA la sentenza incorporata al presente verbale depositando telematicamente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
…………………………. NOTIF. APPELLO
………………………….
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott. ssa Lucia Esposito, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. Civ, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3701/2013 del R.G.A.C., avente ad oggetto VENDITA DI COSE IMMOBILI, pendente TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e alla . 49, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Basilio Fimiani (C.F.: ), unitamente all Avv. Aniello Cosimato, giusta C.F._2 procura in atti ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Aniello Cosimato in Pagani (SA) alla Via De Rosa n. 93. ATTORE E
, n. il 13.01.64 a Nocera Superiore, ivi res. alla Via Pucciano,c.f. CP_1 rapp. e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Armando C.F._3
, e presso il suo studio elettivamente domiciliato in C.F._4
Nocera Inferiore, alla via Correale, n. 48; CONVENUTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell''udienza del 15/1/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 cod. proc. civ. (cfr. Cass., 19.10.2006, n. 22409). Con atto di citazione passato per la notifica in data 06/08/2013, citava in Parte_1 giudizio per accertare e dichiarare la risoluzione g contratto CP_1 preliminare di compravendita immobiliare sottoscritto il 02/02/2004 tra l'attore ed il convenuto;
chiedeva, altresì, la condanna al risarcimento del danno per grave inadempimento ex art. 1223 c.c. e quantificato in €. 250.000,00, nonché al pagamento delle spese giudiziali. In data 09/08/2013 la causa veniva iscritta al R.G. n. 3701/2013 con udienza di comparizione delle parti fissata per il 30/01/2014; all'udienza di prima comparizione il
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gradatamente, dichiarare la prescrizione della domanda di risoluzione contrattuale e quella di risarcimento del danno;
nel merito, dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c.., rigettare la domanda in quanto non provata e temeraria con condanna alle spese ed attribuzione al difensore antistatario. All'udienza di prima comparizione e trattazione della causa il Giudice rinviava l'udienza concedendo i termini di cui all'art. 183, 6 comma c.p.c.; depositate le memorie istruttorie, all'udienza del 09/03/2022 il Giudice, introitava la causa a sentenza con termini ex art. 190 c.p.c.; in data 21/7/2022 il Giudice disponeva la rimessione su ruolo della causa e poi rinviata, per la decisione ex art. 281 sexies, al 15/1/2025.
1. Sul merito. Risulta passata in giudicato, tra le stesse parti, sentenza della Corte di Appello di Salerno, nell'ambito del giudizio avente ad oggetto la restituzione delle somme versate da Pt_1
pari ad € 167.250,00, al convenuto, , a titolo di caparra confirm
[...] CP_1 ed in conto prezzo, in virtù del contratto preliminare di vendita avvenuta in data 02/02/2004, avente ad oggetto l'immobile sito in Nocera Superiore alla Via Petraro Pucciano n. 61. Tali somme venivano richieste dal creditore mediante procedimento monitorio, Parte_1 oggetto poi di opposizione. Incardinato il procedimento a cognizione ordinaria, questo veniva definito con sentenza n. 329/13 mediante la quale il Tribunale di Nocera Inferiore, rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal sig. e CP_1 contestualmente confermava il decreto ingiuntivo per € 167.250,00. nto veniva impugnato innanzi alla Corte di Appello, la quale con la predetta Sentenza n. 1072/2019 accoglieva le doglianze dell'appellante in quanto “le somme richieste dal Pt_1
erano state corrisposte a titolo di caparra confirmatoria ed in conto prezzo, per cui, al
[...]
i conseguirne la restituzione, sarebbe stato necessario far venir meno il titolo in relazione al quale erano state versate, attraverso una pronuncia giudiziale di risoluzione che, non è stata emessa”. Precisa ancora la corte che, “solamente una pronuncia dichiarativa o costitutiva dell'autorità giudiziaria adita, avente portata estintiva del contratto, fonte del rapporto instaurato dalle parti, in relazione al quale, è opportuno rimarcarlo, erano state corrisposte le somme vantate da , avrebbe potuto legittimare il solvens – Parte_1 quale presupposto idoneo a privare di titolo le reciproche obbligazioni dei contraenti – a proporre una domanda di restituzione di quanto versato… In mancanza, di una pronuncia
N.R.G 3701/2013 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 2 del genere il contratto preliminare del 2 febbraio 2004 deve reputarsi ancora valido ed efficace tra le parti, per cui i versamenti che ha eseguito in relazione ad esso Parte_1 ed in vista della futura stipula del contratto definitivo di compravendita hanno ancora una causa giustificatrice, che trova fondamento proprio nel regolamento negoziale divisato dai paciscenti. Conseguentemente, non essendo stata travolta la validità e l'efficacia del contratto preliminare del 2 febbraio 2004 e degli accordi che, in relazione ad esso, hanno portato a versare le somme de quibus, in virtù di una pronuncia dichiarativa o Parte_1 costitutiva dell'autorità giudiziaria adita, mai emessa, né, invero, richiesta, non è possibile configurare alcun diritto dell'appellato a chiedere ed ottenere la restituzione degli importi versati in dipendenza del suddetto titolo”. Discende, dunque, da tale pronuncia, la validità e l'efficacia del negozio giuridico stipulato tra le parti, nonché la corresponsione da parte dell'avv. quale promissario Pt_1 acquirente, della somma complessiva pari ad € 167.250,00, ore del promittente venditore. L'attore, nell'ambito di questo giudizio, agisce per ottenere la risoluzione contrattuale del preliminare di vendita immobiliare del 02/02/2004 per inadempimento del promittente venditore ed il successivo risarcimento dei danni in favore dell'acquirente. Occorre dunque valutare l'eccezione di giudicato esterno sollevata dal convenuto, secondo cui , ricevuto l'atto di appello da parte di , avrebbe dovuto Parte_1 CP_1 proporre appello incidentale in tale giudizio di gravame. Deve ritenersi che non si sia formato il giudicato esterno, essendosi il giudice d'appello pronunciato solo sulla necessità di risoluzione del contratto quale presupposto della restituzione. Non si è dunque formato alcun giudicato che impedisce la proposizione della domanda, avendo il giudice d'appello ritenuto che , in mancanza di una pronuncia di risoluzione “il contratto preliminare del 2 febbraio 2004 deve reputarsi ancora valido ed efficace tra le parti, per cui i versamenti che ha eseguito in relazione ad esso ed in vista della Parte_1 futura stipula del contratto definitivo di compravendita hanno ancora una causa giustificatrice, che trova fondamento proprio nel regolamento negoziale divisato dai paciscenti. Né l'appellato, al cospetto della sentenza emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, con la quale è stata rigettata l'opposizione, ma senza alcuna statuizione idonea ad incidere, facendolo venire meno, sul contratto preliminare stipulato dalle parti, ha proposto appello incidentale, perorando l'emissione di una pronuncia di risoluzione o di altra natura idonea a far venir meno il vincolo instaurato dalle parti”. Ritenuto che non si sia formato il giudicato sulla domanda di risoluzione, parte convenuta eccepisce la prescrizione dell'azione di risoluzione e di risarcimento. Sia per l'azione caducatoria che per l'azione risarcitoria il termine è quello decennale, trattandosi di responsabilità contrattuale che decorre, ex art. 2935 c.c., da quando il diritto può essere fatto valere, e cioè, dal momento dell'inadempimento, che può datarsi all'1/3/2007, data in cui il promittente venditore non si presentava dinanzi al notaio per la stipula del definitivo. Nel caso di specie va rilevato che la notifica del primo atto di citazione non andava a buon fine e, in data 12/02/2020 veniva passato per la notifica, l'atto di citazione in rinnovazione ex art. 291 c.p.c. La rinnovazione della notificazione nulla di un atto di citazione a giudizio (disposta ed eseguita a mente del disposto dell'art. 291 cod. proc. civ.) non può ritenersi idonea a determinare effetti interruttivi del corso della prescrizione (ex art. 2943, comma primo, cod. civ.) con decorrenza retroattiva alla data della notificazione invalida, avendo la norma
N.R.G 3701/2013 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 3 civilistica (nel sancire espressamente che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio) stabilito una innegabile connessione tra effetto interruttivo e natura recettizia dell'atto, con la conseguenza che la mancata introduzione, nella sfera giuridica del destinatario, dell'atto di notifica nullo non consentirà in alcun modo a quest'ultimo di risultare funzionale alla produzione dell'effetto retroattivo citato, a nulla rilevando la (apparentemente contraria) disposizione di cui all'art. 291, comma primo, cod. proc. civ., la quale, stabilendo che "la rinnovazione della citazione nulla impedisce ogni decadenza", non ha inteso riferirsi all'istituto della prescrizione (Cass. n. 15489/06). In tema di applicazione degli artt. 2943, primo comma, e 2945, secondo comma, cod. civ., la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio impedisce l'interruzione della prescrizione e la conseguente sospensione del suo corso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, a nulla rilevando, in senso contrario, la mera possibilità che la nullità sia successivamente sanata, e fermo restando che, qualora la sanatoria processuale abbia poi effettivamente luogo, i relativi effetti sul corso della prescrizione decorrono dal momento della sanatoria medesima, senza efficacia retroattiva (Cass. n.11985/13, Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 12 luglio 2018, n. 18485). Essendo pertanto decorso il termine decennale di prescrizione, la domanda attorea deve essere rigettata.
3. Sulle spese di lite. In considerazione della peculiarità della questione trattata e della decisione in rito, sussistono gravi ed eccezionali motivi per integralmente compensare tra le parti le spese di lite, ex art. 92, comma 2, coid. proc. civ..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., nella causa iscritta al n. 3701 /2013 del R.G.A.C., avente ad oggetto VENDITA DI COSE IMMOBILI, pendente tra ed , ogni contraria istanza disattesa così Parte_1 CP_1 provvede:
1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, la domanda attorea;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Nocera Inferiore, il 31/01/2025
Il Giudice
Dott. ssa Lucia Esposito
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