Sentenza 2 novembre 2015
Ordinanza collegiale 28 dicembre 2015
Sentenza 6 febbraio 2023
Ordinanza collegiale 8 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 06/02/2023, n. 2041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2041 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/02/2023
N. 02041/2023 REG.PROV.COLL.
N. 16539/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16539 del 2014, proposto da
Soc Enel Green Power Spa, Società Altomonte Fv S.r.l., Società 3sun S.r.l., Società Enel Green Power Strambino S.r.l., Società Taranto Solar S.r.l., Società Enel Green Power San Gillo S.r.l., Società Green Arrow 11 S.r.l., Società Conti Vittorio, Società Raggio di Puglia S.r.l., Società C.V.A Sole S.r.l., Società Brindisi Solare S.r.l., Società Agricola F.Lli Buccelletti S.S., Società Solaris Energie Rinnovabili S.r.l., Società Solvestia 3 S.r.l., Società Energy Tenant Company Solar – Ener 10 Solar S.r.l., Società Energy Tenant Company Carmiano S.r.l. – Ener10 Carmiano S.r.l., Società Apea Armato Societa’ Consortile S.r.l., Società Apea Armato Societa’ Consortile S.r.l., Società Agrisol S.r.l., Società Sl Segezia Solar Farm S.r.l., Società Ballarin Renato, Società Bentasol S.r.l., Società Bertoni Gian Paolo, Società Solosole 1 S.r.l., Società Sun Dream S.r.l., Società Sunpig S.r.l., Società Terreni Industriali S.r.l., Società Tosco Energia S.r.l., Società NOva S.r.l., Società San Donato Società Agricola A R.L., Società Ghibli S.r.l., Società Suedkultur di MA GE & C. Società Semplice Agricola, Società Fattoria Gens Camuria Società Cooperativa Agricola, Società Energia Anonima Fv.2 S.r.l., Società Fv Energy S.r.l., Società Gfn S.r.l., Società Opera Green S.r.l., Società Renew S.r.l., Società T&T Energia S.r.l., Società Opera Energy S.r.l., AR TR (Impresa Individuale), Società O.P.A.C. – Organizzazione Produttori Antonino Campisi Società Cooperativa Agricola, Società Naturagri – Società Agricola S.r.l., NI RI (Impresa Individuale), Società Turi Solar 10 S.R.L, Società Turi Solar 9 S.r.l., Società Nep S.r.l., Società Murge Green Power S.r.l., Società B-Energy S.r.l., Società Ricciarelli S.p.A., Società Schema 2008 S.r.l., Società Agroenergia Mottola S.r.l., Società Blu Energy S.r.l., Società Ep S.r.l., Società Sinterama S.p.A., Società Interlux S.r.l., Società Agrisolar S.r.l., Società Piquadro Investimenti S.R.L, Società Agrosolar 1 S.r.l., Società Belfin S.r.l., Società Toxilog S.r.l., Società Elios Energia S.r.l., Società Nuovo Sole S.r.l., Società Isimo S.r.l., Società Ramondetti Impianti S.r.l., Società Hyperpower S.r.l., Società Berner S.p.A., con Sede in Verona (Vr), Società Berner S.p.A., con Sede in Reggio Emilia (Re), Società Energy Sole S.r.l., Società S.I.G.I.T. – Società Italiana Gomma Industriale Torino S.p.A., Società L’Orto del Sole Società Agricola A R.L., Società Eliosgen Chivasso S.r.l., Società Eliosgen Presicce S.r.l., Società Enia Solaris S.r.l., Società Varsi Fotovoltaico S.r.l., Società Francesca S.R.L, Società Pombia 2000 S.r.l., Azienda Agricola Sangiorgio S.r.l., Società Zanolo S.p.A., Società Pr One S.R.L, Società Florim Ceramiche S.p.A., Società Power Solutions S.r.l., Società Cantarelli S.p.A., Società Azienda Agricola NO HI & C. Società Semplice – Società Agricola, Società Societa’ Agricola Campazzino S.r.l., Società Sinergie Molitorie Società Consortile A R.L., Società Pentafin S.p.A., Società E.G. Energy S.r.l., Società Jessolar S.r.l., Società Giama S.p.A., Società Societa’ Cooperativa Energyland, Società Winter S.r.l., Società Soler S.r.l., Società Energia Ambiente S.r.l., Società Energy Italia 5 S.r.l., Società Energy Marchi 1 S.r.l., Società Energy Marchi 2 S.r.l., Società Fiorini Energie S.r.l., Società Artenergia S.r.l., Società Nuova Casenovole Societa’ Agricola A.R.L., Società Cooperativa Latteria Vipiteno Società Agricola, Società Cooperativa Frutticoltori Cofrum Società Agricola, Società Vignoni Carlo Immobili S.r.l., Società Agricola Prandi e Ferrabue S.S., Oveg Società Agricola Cooperativa Produttori Agricoli Alta Valvenosta, Società Zelos & Idea S.r.l., Società Zelos Pvi S.r.l., Zelos Pvi, Cooperativa Frutticultori Lanafruit Società Agricola, Cooperativa Frutticultori Kurmark-Unifruit Società Agricola, Cooperativa Frutticultori Kaiser Alexander Società Agricola, Bio Südtirol Società Agricola Cooperativa, Geos - Società Agricola Cooperativa Frutticultori Silandro, Alpe - Società Agricola Cooperativa Alpina con Produzione e Lavorazione Propria, Società Cooperativa Egma Caldaro Società Agricola, Societa’ Agricola Cooperativa Melix Brixen, Società Agricola San Giorgio S.S., Azienda Agricola Iride S.r.l. Società Agricola, Società Agricola Agri Solar S.r.l., Bi Esse Energy S.r.l., Società Bi Esse S.P.A, Società Agricola Adriano S.S, Società Agricola S. Bernardo Colombe’ S.S., Ferrero Mangimi S.p.A., IN IO (Impresa Individuale), BO LL (Impresa Individuale), BO LI (Impresa Individuale), Società Agricola Girasole S.S., Società Agricola Gruppo Ciemme S.S., Società Agricola Cascina Santa Margherita S.S., Società Agricola Siccardino S.S., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Valerio Onida, Francesco Sciaudone, Lucia Bitto, AR ZZ, con domicilio eletto presso lo studio Patrizio Ivo D'Andrea in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, 9;
contro
G.S.E. Sp.A. - Gestore dei Servizi Energetici Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Malinconico, Maria Antonietta Fadel, Antonio Pugliese, Stefano Malinconico, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Malinconico in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 284;
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Ditta OM CO, Ditta Sole s.r.l, Ditta HONERGY s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Vincenzo Colalillo, Massimo Di Nezza, con domicilio eletto presso lo studio Clementino Palmiero in Roma, via Albalonga, 7;
Ditta 7POWER S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Colalillo, Massimo Di Nezza, con domicilio eletto presso lo studio Clementino Palmiero in Roma, via Albalonga, 7;
per l'annullamento
- del d.m. 16.10.14, recante “Approvazione delle modalità operative per l’erogazione da parte del Gestore Servizi Energetici s.p.a. delle tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici in attuazione dell’articolo 26, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
- del d.m. 17.10.14, recante “Modalità per la rimodulazione delle tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell’articolo 26, comma 3, lett. b), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
previa, in quanto occorra,
rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 26 d.l. n. 91/2014, in riferimento agli artt. 3, 41 e 77 Cost., nonché in riferimento all’art. 117, 1° co., Cost. in relazione all’art. 1 Protocollo n. 1 CEDU, al Trattato sulla Carta europea dell’energia; e alle norme di diritto europeo comunitario di cui alle direttive nn. 2001/77/CE, 2009/28/CE e 2011/7/UE, al medesimo Trattato sulla Carte europea dell’energia sottoscritto anche dall’Unione europea, nonché al principio di libera circolazione dei capitali e all’art. 63 TFUE, agli artt. 16, 17 e 37 della Carta fondamentale dei diritti dell’UE, nonché ai principi europei comunitari di effettività, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento;
ovvero, in alternativa,
per l’annullamento o disapplicazione degli anzidetti provvedimenti “in quanto contrastanti con le norme di diritto europeo comunitario direttamente applicabili di cui alle direttive 2001/77/CE, 2009/28/CE e 2011/7/UE, disapplicando l’art. 26, commi 2 e 3, d.l. n. 91/2014
previo, in quanto occorra,
rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del G.S.E. S.p.A. - Gestore Servizi Energetici Spa e del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2023 la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Premessa la legittimazione dei singoli ricorrenti, in quanto – per lo più - soggetti titolari e responsabili di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200kw, ammessi al riconoscimento della tariffa incentivante per l’energia elettrica prodotta sulla base di convenzioni di durata ventennale, ed in parte associazioni (AssoRinnovabili) ed organizzazioni professionali (Confaricoltura) aventi natura di enti esponenziali abilitati alla cura, anche in sede giurisdizionale, degli interessi dei propri appartenenti, dopo aver illustrato gli scopi generali del regime di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, costituente parte qualificante delle politiche energetiche e ambientali europee e nazionali, procedendo alla ricostruzione della normativa di riferimento, anche nella sua successione storica, evidenziando i molteplici benefìci dell’intervento pubblico per le piccole e medie imprese agricole, gli odierni ricorrenti, nel riferire il contenuto della nuova disciplina introdotta dal decreto legge n. 91 del 2014, hanno evidenziato gli effetti pregiudizievoli della “rimodulazione” degli incentivi prevista dall’art. 26, commi 2 e 3, e declinata nel dettaglio dai gravati atti applicativi di cui ai Decreti Ministeriali indicati in epigrafe, che si sono aggiunti ad altre misure penalizzanti (quali: l’assoggettamento, a partire dal 2011, alla c.d. Robin Tax; l’eliminazione dal 2014 del “prezzo minimo garantito”; la qualificazione, operata dall’amministrazione finanziaria a far tempo dal 2013, degli impianti fotovoltaici come beni immobili, con applicazione anche di IMU e TASI).
A sostegno del ricorso ed avverso i gravati atti, dei quali hanno prospettato l’illegittimità sia in via derivata che in via autonoma, hanno articolato i ricorrenti i seguenti motivi di censura:
I - Illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionale dell’art. 26 del decreto legge n. 91 del 2014 per violazione degli artt. 3 e 41 Costituzione.
Sostiene parte ricorrente come la normativa sopravvenuta contenuta nei commi 2 e 3 dell’art. 26 d.l. n. 91/2014 si porrebbe in contrasto con i principi posti a base del sistema di incentivazione (d.lgs. n. 28/2011, attuativo della dir. 2009/28/CE), alla luce della drastica riduzione della misura degli incentivi spettanti agli operatori, non più correlati al “costo dell’investimento”.
La nuova disciplina normativa avrebbe quindi introdotto una modifica unilaterale in pejus del rapporto contrattuale, con radicale alterazione dell’equilibrio economico del rapporto specie nel caso di ricorso alla leva finanziaria, e con effetti sostanzialmente retroattivi stante l’impatto su rapporti di durata già costituiti, con conseguente denunciata violazione del legittimo affidamento tutelato sia dall’art. 3, sia dall’art. 41 della Costituzione (come ritenuto da pacifica giurisprudenza costituzionale), con ulteriore irragionevolezza derivante dall’esonero degli enti locali e delle scuole previsto dall’art. 22-bis d.l. n. 133/2014.
II - Illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionale dell’art. 26 per violazione dell’art. 77 Costituzione.
Sarebbero assenti, secondo parte ricorrente, i presupposti per il ricorso alla decretazione d’urgenza, tenuto conto delle finalità redistributive dei commi 2 e 3 dell’art. 26 e dell’inserimento di tali disposizioni in un decreto-legge omnibus, con insussistenza dei necessari caratteri di intrinseca omogeneità e coerenza delle relative disposizioni, tenuto peraltro conto della non immediata applicabilità di dette disposizioni, che dimostrerebbe l’assenza del presupposto dell’urgenza.
III - Illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionale dell’art. 26 per violazione dell’art. 117, comma 1, Cost. in relazione all’art. 1, Prot. n. 1, CEDU e al Trattato sulla Carta europea dell’energia.
Afferma parte ricorrente la violazione, ad opera delle norme in questione, sia dell’art. 1, Prot. aggiuntivo n. 1, della Convezione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali - nella cui sfera applicativa, come individuata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, rientrerebbero anche i diritti di credito (l’art. 26 costituirebbe un’“ingerenza” non giustificata da una finalità legittima) - sia l’art. 10 del Trattato sulla Carta europea dell’energia.
IV - Illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionale dell’art. 26 per violazione degli artt. 11 e 117, 1° co., Cost. in forza del contrasto con il diritto europeo comunitario (dir. 2001/77/CE; dir. 2009/28/CE; dir. 2011/7/CE; Trattato sulla Carta europea dell’energia, principio di libera circolazione dei capitali e art. 63 TFUE, tutti interpretati anche alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: artt. 16, 17 e 37).
Il nuovo disegno legislativo disattenderebbe obblighi derivanti dalle direttive europee 2001/77 e 2009/28 ed attuati mediante i regimi di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In particolare, l’art. 26 si porrebbe in contrasto con le inerenti disposizioni di dette direttive, da interpretare e applicare alla luce dei principi comunitari di effettività nonché di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, oltre che degli artt. 16 (libertà d’impresa), 17 (diritto di proprietà) e 37 (tutela dell’ambiente) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione.
La contestata norma nazionale si porrebbe altresì in conflitto:
i) con il principio di libera circolazione dei capitali, sancito dall’art. 63 TFUE, avendo introdotto una restrizione cross-border (stante la sua portata dissuasiva, nei confronti di potenziali operatori europei, di investimenti in Italia);
ii) con la direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, recepita con il d.lgs. n. 192 del 2012: il meccanismo di acconti e conguaglio previsto dal comma 2 dell’art. 26 avrebbe modificato il parametro utilizzato per calcolare l’incentivo (dalla “produzione effettiva” a quella “stimata”) al solo fine di ritardare i pagamenti nei confronti dei produttori; tale sistema violerebbe la menzionata direttiva 2011/7, applicabile a ogni “transazione commerciale” tra imprese e pubbliche amministrazione, incluse quelle derivanti dalle convenzioni e dai contratti “di diritto privato” tra i produttori e il GSE; segnatamente, a fronte di una disciplina che impone il pagamento nel termine massimo di 30 giorni (salve contrarie pattuizioni o giustificazioni oggettive dipendenti dalla natura o dalle caratteristiche del contratto), con le nuove regole il GSE potrebbe: pagare mensilmente solo 1/12 del 90% di quanto stimato (essendo “le stime, in base all’esperienza, […] inferiori rispetto ai dati di produzione effettiva”); differire il versamento del conguaglio del 10% di un periodo tra 6-18 mesi; pagare a conguaglio, con il menzionato ritardo, la differenza tra quanto stimato e quanto prodotto; ciò senza tener conto che tutti i contratti di finanziamento e di leasing degli impianti fotovoltaici contemplerebbero rimborsi a scadenza mensile per importi stimati preventivamente con riferimento alla produzione del mese di riferimento.
Con conseguente affermata violazione degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost, impositivi della conformità delle leggi ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.
V - In alternativa alle prospettate questioni di costituzionalità/compatibilità europea (comunitaria): diretta disapplicazione dell’art. 26 d.l. n. 91/2014 per contrasto con le norme self executing delle direttive già richiamate.
Per il caso di ritenuta chiarezza, univocità e immediata applicabilità delle rilevanti disposizioni europee, l’art. 26 d.l. 91/2014 sarebbe da disapplicare, occorrendo tener conto della peculiare natura del “diritto a ricevere gli incentivi” e della “coessenzialità” di questo con il “diritto a esercire l’impianto scaturente dall’autorizzazione rilasciata dall’autorità nazionale” (poiché senza incentivi l’attività produttiva sarebbe antieconomica); in particolare, precisato che il legislatore avrebbe già posto in essere un intervento correttivo in occasione del passaggio dal III° al IV° e al V° conto energia (introduttivi di sistemi contingentati e concorsuali e di incentivi più modesti rispetto a quelli del passato), l’art. 13 dir. 2009/28 (ma anche l’art. 6 dir. 2001/77) consentirebbe di riconoscere un diritto “composito” dei produttori di energia fotovoltaica, considerati quali “operatori strategici del mercato” in virtù dell’assoggettamento a regime di autorizzazione amministrativa (ciò che troverebbe conferma nella giurisprudenza europea; Corte giust. UE, sent. 1° luglio 2014, in causa C-573/12); in questa prospettiva, un intervento retroattivo (perché incidente su rapporti di durata) in pejus sul regime incentivante vanificherebbe l’autorizzazione ottenuta dal produttore (consistente in un prius della pretesa economica), stante il limitatissimo campo d’azione del legislatore nazionale; andrebbe in particolare ravvisata la natura non oggettiva, sproporzionata e discriminatoria dell’art. 26 in questione (anche alla luce delle comunicazioni della Commissione europea degli anni 2010, 2012 e 2013 sul tema dei regimi di sostegno); analoghe considerazioni varrebbero per la direttiva 2011/7/UE; resterebbe in ogni caso ferma la possibilità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
VI - Illegittimità per la tardiva emanazione del d.m. 17 ottobre 2014 e per incompletezza del quadro normativo e amministrativo nel cui ambito si sarebbe dovuta esercitare l’opzione imposta ai produttori fra le tre ipotesi di cui all’art. 26, co. 3.
Indipendentemente dai profili di illegittimità derivata, i decreti impugnati sarebbero altresì illegittimi perché adottati in assenza di previa definizione delle condizioni previste dallo stesso art. 26, ai commi 5 (accesso a finanziamenti bancari assistiti da provvista dedicata o da garanzia concessa dalla Cassa depositi e prestiti) e da 7 a 13 (cessioni volontarie parziali degli incentivi ad acquirenti selezionati); quello del 17 ottobre 2014 sarebbe stato inoltre emanato oltre il termine di legge, senza che venisse modificata la data per l’esercizio dell’opzione.
Si è costituito in resistenza il Ministero dello Sviluppo Economico, sostenendo, con articolate controdeduzioni, l’infondatezza del ricorso, con richiesta di corrispondente pronuncia.
Con separati atti depositati in data 11 marzo 2015 sono intervenute ad adiuvandum la ditta OM CO, la ditta Sole srl, la ditta ON srl, e la ditta 7 Power, tutte nella loro qualità di proprietarie di impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore ai 200 kw.
Si è costituito in resistenza anche il G.S.E. S.p.A. – Gestore dei Servizi Energetici, eccependo l’inammissibilità degli atti di intervento ad adiuvandum, in quanto proposti da soggetti aventi interesse ad impugnare in via autonoma i decreti del 16 e 17 ottobre 2014, nel previsto termine decadenziale ormai decorso alla data dell’intervento, da ritenersi quindi tardivo in quanto elusivo dell’onere di impugnazione in via principale di atti immediatamente lesivi delle posizioni giuridiche degli intervenienti. Nel merito del ricorso, il G.S.E. ne ha sostenendo anch’esso, con approfondite argomentazioni, l’infondatezza, con richiesta di corrispondente pronuncia.
Con sentenza non definitiva n. 12336 del 2 novembre 2015, affermata la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine alle questioni dedotte, è stata ritenuta l’inammissibilità degli interventi ad adiuvandum proposti nell’ambito del giudizio, in quanto titolari di un interesse che li legittima alla impugnazione in via autonoma e non di un interesse collegato a quello dei ricorrenti principali, risolvendosi gli atti di intervento, notificati in data 6 marzo 2015 – proposto da soggetti aventi qualifica di cointeressati - in un aggiramento del termine perentorio per la proposizione del ricorso.
Con tale sentenza è stata, altresì, ritenuta la fondatezza della prospettata questione di illegittimità costituzionale dell’art. 26, rimandando ad apposita ordinanza la rimessione della questione alla Corte Costituzionale, ritenendo invece la manifesta infondatezza della questione relativa alla dedotta violazione degli artt. 11 e 117 Cost. in riferimento all’art. 10 del Trattato sulla Carta europea dell’energia, stipulato a Lisbona il 17.12.1994, di cui è stata autorizzata la ratifica e disposta l’esecuzione con legge 10 novembre 1997, n. 457, rinviando al definitivo il regime delle spese.
Avverso tale sentenza è stata proposta dal Ministero dello Sviluppo Economico, riserva di appello.
Con ordinanza collegiale n. 14612 del 25 giugno 2015, è stata dichiarata la rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 26, commi 2 e 3 del decreto legge n. 91/2014, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 116/2014, in relazione agli articoli 3, 11, 41, 77 e 117, comma 1 della Costituzione, nonché 1, Protocollo Addizionale n. 1 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e 6, paragrafo 3, Trattato UE, disponendo la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Sulle questioni così devolute alla Corte Costituzionale, è intervenuta l’ordinanza n. 138 del 2017.
In data 26 luglio 2017 i ricorrenti, a seguito della ricezione della comunicazione della citata ordinanza della Corte Costituzionale n. 138 del 2017, hanno chiesto la fissazione di udienza.
Con atto depositato in data 1 aprile 2022, parte ricorrente ha chiesto la revoca dell’avviso di perenzione ultraquinquennale nelle more ricevuto.
Sono state depositate in giudizio dichiarazioni di interesse alla decisione per i ricorrenti Società Agricola Prandi e Ferrabue s.s., società Zelos & Idea S.r.l. e società Zelos PVI, sottoscritte solo dal difensore AR ZZ.
Alla pubblica udienza dell’1 febbraio 2023, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato la permanenza dell’interesse alla decisione solo in capo ai predetti ricorrenti Società Agricola Prandi e Ferrabue s.s., società Zelos & Idea S.r.l. e società Zelos PVI.
Dato quindi avviso, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., della sussistenza dei presupposti per dichiarare la perenzione con riferimento ai ricorrenti che non hanno manifestato la permanenza dell’interesse alla decisione, ed udite le argomentazioni dei difensori presenti e della richiesta del difensore del G.S.E. di condanna di parte ricorrente alle spese di giudizio tenuto conto delle pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia intervenute sulle questioni dedotte e della giurisprudenza della Sezione maturata successivamente ad esse, la causa è stata trattenuta per la decisione, come da verbale.
DIRITTO
1 - La presenta vicenda contenziosa ha ad oggetto l’impugnazione dei decreti ministeriali del 16 e del 17 ottobre 2014 – meglio indicati in epigrafe nei loro estremi – con i quali è stata data applicazione all’art. 26, commi 2 e 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (c.d. “Legge Spalmaincentivi”), avverso i quali sono state proposte censure di illegittimità in via derivata dalla illegittimità costituzionale del citato art. 26, nonché di illegittimità propria.
Nell’ambito del presente giudizio è stato sollevato, con ordinanza collegiale n. 14578 del 28 dicembre 2015, incidente di costituzionalità, esitato nell’adozione dell’ordinanza della Corte Costituzionale n. 138 del 2017.
2 – In via preliminare, va statuito che il giudizio prosegue unicamente nei confronti dei ricorrenti Società Agricola Prandi e Ferrabue s.s., società Zelos & Idea S.r.l. e società Zelos PVI, con riferimento ai quali il difensore ha dichiarato, in udienza, come riportato nel relativo verbale, la permanenza dell’interesse alla decisione.
Nei confronti degli altri ricorrenti, va invece dichiarata l’estinzione del giudizio per perenzione.
Al riguardo va rilevato che successivamente alla comunicazione dell’avviso di perenzione ultraquinquennale dell’11 marzo 2022, non è stata depositata alcuna istanza di fissazione di udienza ritualmente sottoscritta dal difensore e dalla parte personalmente, come prescritto dall’art. 82 c.p.c., e sono state invece depositate solo una inammissibile istanza di revoca dell’avviso di perenzione, nonché dichiarazione di interesse alla decisione per i ricorrenti Società Agricola Prandi e Ferrabue s.s., società Zelos & Idea S.r.l. e società Zelos PVI, sottoscritte solo dal difensore AR ZZ e istanza di fissazione di udienza ex art. 82 c.p.a,, sempre firmata unicamente dal difensore.
Avuto riguardo ai ricorrenti Società Agricola Prandi e Ferrabue s.s., società Zelos & Idea S.r.l. e società Zelos PVI, con riferimento ai quali il difensore ha dichiarato, in udienza, la permanenza dell’interesse alla decisione, il Collegio intende fare applicazione del disposto di cui all’art. 82, comma 2, del c.p.a., e quindi di decidere il ricorso nel merito, stante tale manifestazione di interesse per gli indicati soggetti.
Pur differendo la fattispecie in esame dal paradigma della citata disposizione – stante l’avvenuta comunicazione dell’avviso di perenzione – si ritiene di dover valorizzare la manifestazione di interesse comunque intervenuta, mediante dichiarazione a verbale, per alcuni dei ricorrenti, privilegiando l’esigenza di effettività della tutela giurisdizionale attraverso l’approdo del giudizio ad una decisione di merito, dovendo ritenersi l’avviso superato alla luce della successiva fissazione dell’udienza.
Per gli altri ricorrenti, per i quali non è intervenuta alcuna rituale istanza di fissazione di udienza sottoscritta anche dalla parte personalmente idonea a superare l’avviso di perenzione, né alcuna dichiarazione di interesse resa in udienza, va invece disposta la perenzione del giudizio, non potendo la dichiarazione del difensore di sopravvenuto difetto di interesse per tali soggetti superare la già maturata sussistenza dei presupposti per la perenzione del giudizio e condurre ad una declaratoria di improcedibilità del ricorso in luogo della pronuncia di estinzione.
Quanto agli interventi ad adiuvandum proposti nell’ambito del presente giudizio, va ricordata la già intervenuta dichiarazione di inammissibilità di cui alla sentenza parziale n. 12336 del 2015.
3 – Avuto riguardo al merito della vicenda contenziosa, premesso che – come riferito in parte narrativa – le dedotte questioni di illegittimità costituzionale sono state positivamente riscontrate da questo Tribunale mediante adozione di ordinanza di loro rimessione alla Corte Costituzionale, va dato atto che è intervenuta, su dette questioni, l’ordinanza della Corte Costituzionale n. 138 del 2017, la quale, nel fare rinvio alla sentenza n. 16 del 2017 che si è pronunciata sulle identiche questioni, ne ha ribadito l’infondatezza.
Sulle medesime questioni sono successivamente intervenute due pronunce della Corte di Giustizia UE, sempre su rimessione di questo Tribunale, segnatamente la sentenza del 15 aprile 2021 (cause riunite C-798/18 e C-799/18) e la sentenza 1 marzo 2022 pronunciata nelle cause riunite C-306/19, C-512/19, C-595/19 e da C-608/20 a C-611/20.
Le pronunce delle Corti hanno ritenuto sia la legittimità costituzionale sia la compatibilità con il diritto dell’Unione della nuova disciplina normativa che ha previsto, per gli impianti solari fotovoltaici di potenza nominale incentivata superiore ai 200 kW, all’art. 26, comma 2, una modifica delle modalità operative e dei tempi di erogazione degli incentivi a decorrere dal secondo semestre 2014, stabilendo l’erogazione da parte del GSE di Tariffe Incentivanti con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto nell'anno solare di produzione, effettuando il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo; mentre all’art. 26, comma 3, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la rimodulazione degli Incentivi sulla base della scelta dell'operatore, da effettuarsi entro il 30 novembre 2014, di una tra le tre opzioni previste, e segnatamente:
a) la Tariffa Incentivante è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli Impianti ed è conseguentemente ricalcolata secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella di cui all'allegato 2 del Decreto Legge, determinata dal GSE;
b) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la Tariffa Incentivante è rimodulata prevedendo un primo periodo di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all'attuale e un secondo periodo di incentivo incrementato in ugual misura. Le percentuali di rimodulazione sono stabilite con il Primo Decreto Attuativo in modo da consentire, nel caso di adesione di tutti gli aventi titolo all'opzione, un risparmio di almeno 600 milioni di euro all'anno per il periodo 2015-2019, rispetto all'erogazione prevista con le tariffe vigenti;
c) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la Tariffa Incentivante è ridotta di una quota percentuale degli Incentivi riconosciuti alla data di entrata in vigore del Decreto Legge, per la durata residua del periodo di incentivazione secondo le quantità indicate nelle Disposizioni Spalmaincentivi.
Prevedendo altresì che, in assenza della comunicazione entro il previsto termine, la riduzione percentuale sarebbe stata applicata automaticamente in misura pari all’8%.
Con riferimento alla indicata normativa primaria dettata dall’art. 26 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 - c.d.“Legge Spalmaincentivi” – di cui i gravati atti costituiscono applicazione - sono intervenute, come sopra accennato, le sentenze della Corte Costituzionale del 24 gennaio 2017 n. 16, l’ordinanza n. 138 del 12 giugno 2018, le sentenze gemelle della Corte di Giustizia UE del 15 aprile 2021 (cause C-798/18 e C-799-18) e, da ultimo, la sentenza della Corte di Giustizia UE 1 marzo 2022 pronunciata nelle cause riunite C-306/19, C-512/19, C-595/19 e da C-608/20 a C-611/20, che hanno ritenuto la conformità delle disposizioni normative sindacate ai principi costituzionali ed europei, e le cui statuizioni incidono necessariamente sull’esito del presente processo, non residuando alcuno spazio per il sindacato giurisdizionale sulle medesime questioni, né emergendo ulteriori profili che possano giustificare una ulteriore rimessione alle Corti.
Su ricorsi analoghi vertenti su vicende identiche, sono inoltre già intervenuti numerosi precedenti della Sezione – adottati successivamente alle predette pronunce – alle cui motivazioni il Collegio ritiene adesivamente di fare rinvio anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a. (sentenze nn. 10412, 11039, 10918, 10917, 10916 del 4 agosto 2022; nn. 9228, 9226, 9223, 9221 del 6 luglio 2022), con le precisazioni che seguono.
Avuto riguardo al profilo inerente la necessità di considerare le tariffe in origine accordate quali diritti intangibili definitivamente entrati nel patrimonio dei soggetti titolari, va rilevato che nelle richiamate sentenze è stato affermato che, come già posto in evidenza da questa Sezione (sentenza 3 novembre 2021, n. 11276), le doglianze della società ricorrente non possono che essere esaminate alla luce degli arresti della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia che, su ordinanze di remissione di questa Sezione assunte in separate cause di identico petitum, hanno già vagliato le dette questioni, escludendo l’illegittimità delle disposizioni di legge invocate per la parte in cui hanno inciso su incentivi già stabiliti dalle convenzioni con il GSE.
La Corte Costituzionale infatti, dapprima interessata da plurime ordinanze di questa stessa Sezione, ha ritenuto che l’esame della ratio e del contenuto delle norme contestate e sopra richiamate esclude che queste abbiano “inciso all’interno dei rapporti di durata, riconducibili alle convenzioni stipulate dai fruitori degli incentivi di che trattasi con il GSE, in modo irragionevole, arbitrario e imprevedibile” (cfr. Corte Costituzionale n. 16/2017); va dunque escluso, ad avviso della Corte, che sia stato leso il principio dell’affidamento in quanto il legislatore del 2014 è intervenuto “in un contesto congiunturale nel quale – a fronte della remuneratività delle tariffe incentivanti per l’energia solare prodotta da fonte fotovoltaica, rivelatasi progressivamente più accentuata, sia rispetto anche ai costi di produzione (in ragione del repentino sviluppo tecnologico del settore), sia rispetto al quadro complessivo europeo – era venuto specularmente in rilievo il crescente peso economico di tali incentivi sui consumatori finali di energia elettrica”.
In particolare, afferma la Consulta, che il legittimo affidamento (come elaborato dalla giurisprudenza costituzionale e delle Corti europee) degli operatori del settore alla conservazione delle posizioni di vantaggio consolidate loro riconosciute nelle convenzioni stipulate con il GSE e nella sicurezza giuridica, non possa ritersi violato, dovendo l’operatore economico prudente e accorto tener conto della possibile evoluzione normativa, considerate le caratteristiche di temporaneità e mutevolezza dei regimi di sostegno, dovendo escludersi — anche in base alla sequenza evolutiva della normativa di settore — sia la consolidazione di un “diritto quesito” dei fruitori degli incentivi a conservarne immutata la misura originaria per l'intero ventennio di convenuta durata del rapporto, sia l'asserita imprevedibilità della loro rimodulazione, la quale risulta, in qualche modo, preannunciata e finalizzata proprio ad assicurare la “stabilità”, come caratteristica dell'intero sistema incentivante e non del singolo incentivo, oltre a costituire (nel quadro di un mercato “regolato” di settore, come quello di cui trattasi) un elemento fisiologicamente riconducibile al rischio normativo di impresa.
È stato altresì ritenuto che l'operata riduzione non incide radicalmente sugli investimenti effettuati, essendo invece declinata in modo da salvaguardarne la sostenibilità ed assicurarne l'equa remunerazione, attraverso l'articolazione della rimodulazione in tre opzioni alternative — con facoltà per ciascun operatore di scegliere tra due diverse da quella imposta ex lege in via residuale.
Non vi sarebbe poi una lesione del principio di ragionevolezza posto che l’intervento “risponde ad un interesse pubblico, in termini di equo bilanciamento degli opposti interessi in gioco, volto a coniugare la politica di supporto alla produzione di energia da fonte rinnovabile con la maggiore sostenibilità dei costi correlativi a carico degli utenti finali dell’energia elettrica”, al fine di ridurre il peso economico di incentivi che gravano, come onere generale di sistema, anche sugli utenti finali dell'energia elettrica, tenuto peraltro conto delle caratteristiche di temporaneità e mutevolezza dei regimi di sostegno.
Gli investimenti “restano quindi salvaguardati dalla gradualità della rimodulazione, dalle varietà delle opzioni previste dalla legge e dalle misure compensative (che consentono di attenuare l’incidenza economica della riduzione dell’incentivazione), restandone, pertanto, assicurata l’equa remunerazione”.
Secondo la Corte Costituzionale, inoltre, non sarebbe configurabile alcuna lesione dell’autonomia privata alla luce dell’incidenza della contestata riduzione delle tariffe incentivanti su «negozi di diritto privato».
Premesso il carattere accessorio di detti negozi a provvedimenti di concessione dell’incentivo, viene in rilievo il principio per cui non è configurabile una lesione della libertà d’iniziativa economica allorché l’apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all’utilità sociale, come sancito dall’art. 41, secondo comma, Cost., purché, per un verso, l’individuazione di quest’ultima non appaia arbitraria e, per altro verso, gli interventi del legislatore non la perseguano mediante misure palesemente incongrue (ex plurimis, sentenze n. 203 del 2016, n. 56 del 2015, n. 247, n. 152 del 2010 e n. 167 del 2009). Condizioni, queste, che sono state ritenute rispettate dall’intervento di riduzione e rimodulazione degli incentivi.
La Corte ha, inoltre, escluso la violazione dell’art. 77 della Costituzione per il ricorso alla decretazione d’urgenza, in considerazione degli obiettivi immediati che la normativa si prefigge.
Sul piano della compatibilità con il diritto dell’Unione, successivamente alla dichiarazione di non fondatezza della questione di costituzionalità, si è pronunciata la Corte di Giustizia, sempre su rimessione di questa Sezione (cause riunite C-798/18 e C-799/18, sentenza del 15 aprile 2021).
La Corte di Giustizia ha statuito che “il diritto, fatto valere dai gestori di impianti fotovoltaici interessati, di beneficiare degli incentivi di cui ai procedimenti principali in modo immutato per l’intera durata delle convenzioni da essi concluse con il GSE non costituisce una posizione giuridica acquisita e non rientra nella tutela prevista all’articolo 17 della Carta [dei diritti fondamentali UE], ragion per cui la modifica degli importi di tali incentivi o delle modalità della loro erogazione, effettuata da una disposizione nazionale quale l’articolo 26 del decreto-legge n. 91/2014, non può essere assimilata a un pregiudizio del diritto di proprietà come riconosciuto al suddetto articolo 17”. Va quindi esclusa, ad avviso della Corte europea, la configurabilità di una lesione dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento a causa delle modifiche apportate a tale normativa, lesione che non potrebbe essere validamente lamentata da un modello di operatore “prudente e accorto”, il quale non può fare affidamento sul mantenimento di una situazione esistente che può essere modificata nell’ambito del potere discrezionale delle autorità nazionali, in considerazione del corretto funzionamento dei regimi di sostegno, controllandone gli effetti ed i costi, richiamando, al riguardo, le previsioni dettate dal D.Lgs. n. 387 del 2003 e dal successivo D.Lgs. n. 28 del 2011, il primo con riguardo alla previsione dell’importo decrescente degli incentivi e del limite massimo di potenza cumulabile ammissibile, e il secondo nella parte in cui prevede la possibilità di soppressione del regime degli incentivi per tener conto dell’evoluzione di determinati fattori.
Sul piano poi della pretesa violazione della libertà d’impresa la Corte ha ritenuto che non si incide illegittimamente sul diritto dei gestori di utilizzare liberamente risorse di cui dispongono “dal momento che le tariffe incentivanti, quali assegnate dagli atti amministrativi e fissate nelle convenzioni concluse tra i gestori stessi e il GSE, non possono essere considerate risorse di tal genere, in quanto si tratta solo di incentivi previsti ma non ancora dovuti, e tali gestori non possono far valere un legittimo affidamento sul fatto che essi beneficeranno di tali incentivi in modo invariato.
Viene, inoltre, dichiarata dalla Corte di Giustizia la non applicabilità del Trattato sulla Carta dell’energia (stipulato a Lisbona il 17 dicembre 1994) in quanto non risulta che uno o più investitori interessati siano investitori di altre parti contraenti (cioè di altro Stato o di un'organizzazione regionale di integrazione economica) – come previsto dall’articolo 10 della stessa Carta dell’energia - o che sia dedotta una violazione in qualità di investitore.
Nei principi enucleati nelle descritte pronunce risiedono le ragioni di infondatezza delle censure sollevate con il ricorso in esame, avuto riguardo alla dedotta illegittimità derivata dei gravati decreti ministeriali dalla illegittimità costituzionale ed eurounitaria della legge di cui costituiscono attuazione.
Non conduce a diverse conclusioni la peculiarità della vicenda, in quanto inerente convenzioni sottoscritte prima del 31 dicembre 2012, ovvero prima che il Gestore inserisse nelle convenzioni il diritto a rimodularne i contenuti in funzione dell’evoluzione normativa, posto che, come si legge al punto n. 49 della citata sentenza CGUE del 15 aprile 2021 e ribadito nella più recente ordinanza del 1° marzo 2022, n. 306, «le convenzioni concluse con i proprietari degli impianti fotovoltaici interessati entrati in esercizio prima del 31 dicembre 2012 si limitavano a prevedere le condizioni pratiche dell'erogazione degli incentivi, assegnati sotto forma di una precedente decisione amministrativa adottata dal GSE». Da ciò deriva che se tali convenzioni erano meramente esecutive di provvedimenti amministrativi, di cui fissavano dettagli “pratici”, ben potevano essere rimodulate in funzione della modifica del quadro normativo frattanto intervenuta (e giudicata legittima dalle supreme Corti), che ha inciso negativamente sui provvedimenti amministrativi ampliativi in precedenza emanati.
Il GSE quindi non ha esercitato alcun tipo di potere autoritativo discrezionale, ma si è limitato a dare esecuzione ad una norma di legge c.d. autoapplicativa (in senso conforme, questa Sezione, sentenza n. 8620/2015), al fine di quantificare in concreto l’ammontare della riduzione dell’incentivo, discendente in via imperativa esclusivamente dalla norma, giudicata immune da criticità costituzionali ed eurounitarie.
Alla luce dei principi enunciati chiaramente dalla Corte di Giustizia, il Collegio, anche per la parte in cui le pronunce rimandando ad eventuali verifiche del giudice del rinvio, ritiene di dover aderire alla descritta ricostruzione giuridica, non residuando profili cui non siano applicabili gli indicati principi e che non siano alla luce degli stessi risolvibili, neanche avuto riguardo alle convenzioni sottoscritte ai sensi del Quarto e del Quinto conto energia, né parte ricorrente ha offerto argomentazioni al riguardo, non avendo successivamente all’intervento della Corte Costituzionale e delle pronunce della Corte di Giustizia, svolto ulteriori difese scritte.
Tutte le censure proposte non possono quindi essere accolte in quanto nel quadro regolatorio delineato dalle Corti superiori - quadro in cui si inseriscono le pretese a mantenere immutata l’incentivazione - non vi è spazio per imputare al legislatore una lesione antigiuridica dell’affidamento degli operatori o un’indebita ingerenza nell’attività di impresa, tenuto conto che vengono in rilievo atti ad efficacia durevole che, proprio perché si protraggono nel tempo, pongono il problema e la necessità del loro adattamento alle sopravvenienze di fatto e di diritto.
La modifica delle condizioni di incentivazione, come stabilita dal legislatore nazionale e recepita e attuata nei decreti oggetto di gravame, non appare dunque illegittima, alla luce della compatibilità costituzionale ed eurounitaria delle norme censurate, come riconosciuta dalle Corti.
Non sussiste, inoltre, alcuna disparità di trattamento tra impianti sopra e sotto i 200 Kw o rispetto agli impianti degli enti locali e delle scuole, posto che la violazione del canone di ragionevolezza, insito nell’art. 3 Cost., presuppone un trattamento diverso di situazioni sovrapponibili, evenienza non riscontrabile nel caso di specie, dove non appare irragionevole la differenziazione di trattamento normativo degli impianti sulla base della potenza degli stessi o della natura del soggetto responsabile.
Quanto alla decorrenza delle modifiche – di cui agli addenda alle convenzioni - dall’1° gennaio 2015 e non già dalla data di adozione degli stessi, deve osservarsi che è stato lo stesso legislatore ad aver fissato la riduzione delle tariffe a decorrere da tale data; pertanto, il GSE non avrebbe potuto modulare altrimenti la decorrenza delle riduzioni, dovendosi limitare a dare meramente esecuzione ad una previsione normativa imperativa.
Così delibati i profili di illegittimità in via derivata dei gravati decreti ministeriali, e passando all’esame dei profili di illegittimità in via autonoma degli stessi, osserva il Collegio che le disposizioni contenute in atti generali possono essere impugnate solo se aventi carattere immediatamente lesivo o unitamente agli atti applicativi.
Nella fattispecie in esame, in cui sono numerosi i ricorrenti (segnatamente 130) ed in cui non sono specificate le singole posizioni, non emerge quale lesione, con riferimento a ciascuno dei proponenti il ricorso collettivo, discenda dai censurati vizi al fine di radicare la legittimazione e l’interesse alla censura, non essendo sufficiente una lesione solo ipotetica o futura o genericamente affermata, senza alcuna specificazione in ordine alla effettiva incidenza sulle singole posizioni.
Tanto rilevato, ritiene comunque il Collegio che il ritardo nell’adozione dei gravati decreti ministeriali non possa determinarne l’illegittimità, trattandosi di termine ordinatorio, così come la mancata contestuale definizione delle condizioni di accesso a finanziamenti bancari e delle cessioni volontarie parziali degli incentivi ad acquirenti selezionati, non costituisce elemento idoneo ad incidere sulla legittimità delle ulteriori previsioni meramente applicative della disciplina primaria, né è stato specificato in che modo tali carenze si siano riverberate in senso lesivo sulla posizione dei singoli ricorrenti.
4 – Alla luce delle considerazioni svolte e per come sopra anticipato, non si ravvisano i presupposti per un’ulteriore rimessione alla Corte Costituzionale o per un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea, non residuando profili di dubbia compatibilità costituzionale o comunitaria che non siano risolvibili alla luce dei principi affermati dalle Corti, non presentando, inoltre, il caso in esame alcuna peculiarità rispetto ai precedenti della Sezione, tale da far discostare il Collegio dall’orientamento già espresso.
5 - L’infondatezza delle censure proposte destituisce, infine, di fondatezza anche la domanda risarcitoria pure avanzata con il ricorso, dovendo al riguardo comunque rilevarsi come il danno sia meramente allegato ma in alcun modo provato nel suo ammontare con riferimento a ciascuno dei ricorrenti, né vengono offerte evidenze in ordine alla sussistenza dei presupposti necessari ai fini della configurabilità dell’illecito causativo di danno.
Invero, posto che i gravati decreti costituiscono corretta e coerente applicazione della disciplina primaria, nessuna colpevolezza, e quindi responsabilità, può rinvenirsi in capo all’Amministrazione, né è ipotizzabile alcun nesso causale tra la condotta e gli asseriti danni, sub specie di perdite economiche (peraltro solo genericamente dedotte ma non specificate né comprovate).
Inoltre, ferma restando l’accertata compatibilità della normativa primaria sotto il profilo costituzionale ed eurounitario, non sarebbe comunque – a monte – ipotizzabile una responsabilità per danni derivanti da un atto legislativo, rispetto al quale non sono individuabili gli estremi dell’illecito civile, non potendo l’attività legislativa essere ricondotta ad un’attività svolta non iure rispetto alla quale poter identificare elementi di rimproverabilità sotto il profilo soggettivo.
6 - In conclusione, per le ragioni illustrate il ricorso va respinto.
7 – Le spese di lite – pur non avendo parte ricorrente svolto ulteriori difese volte a superare gli approdi della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia, nonché i numerosi precedenti della Sezione successivamente intervenuti - possono essere equamente compensate tra le parti, tenuto conto della complessità delle questioni proposte, con riferimento alle quali è stato sollevato, nell’ambito del giudizio in esame, incidente di costituzionalità.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Terza Ter
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
- dichiara il giudizio in parte estinto per perenzione con riferimento ai 127 ricorrenti diversi da Società Agricola Prandi e Ferrabue s.s., Società Zelos & Idea S.r.l. e Società Zelos PVI;
- lo rigetta con riferimento ai ricorrenti Società Agricola Prandi e Ferrabue s.s., Società Zelos & Idea S.r.l. e Società Zelos PVI;
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente, Estensore
Paola Patatini, Consigliere
Emanuela Traina, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO