Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00045/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01418/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1418 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocata Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa, Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento del 5 settembre 2022, notificato in data 22 settembre 2022, Decreto di cui al prot. -OMISSIS-, Posizione n. -OMISSIS- con il quale il Ministero della Difesa – Direzione generale della Previdenza Militare e della Leva -OMISSIS-, ha comunicato il diniego del riconoscimento di causa di servizio, in conformità al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. -OMISSIS- reso nell'adunanza n. -OMISSIS- del 30 giugno 2022, nonché del verbale della C.M.O. di -OMISSIS-, modello -OMISSIS- n. -OMISSIS- datato 25 gennaio 2017;
- del provvedimento di cui al prot. -OMISSIS- del 23 settembre 2022 del
Comando Forze operative -OMISSIS- -OMISSIS- – Ufficio del personale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, co. 4 -bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 dicembre 2025 il dott. IC TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è insorto avverso gli atti, emarginati in oggetto, recanti diniego del riconoscimento di causa di servizio, premettendo, in fatto, che:
- è effettivo presso il Comando Presidio Militare di -OMISSIS- con l’incarico di capo sezione “ -OMISSIS- ”;
- nel periodo dal -OMISSIS- al -OMISSIS-, ha partecipato ad operazioni “ fuori area ” in -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, esponendosi: all’inalazione di polveri sottili in sospensione che, nel corso delle attività operative esterne erano veicolate dal vento, dai veicoli in movimento e – nell’ambito degli alloggi ed uffici dei compound nazionali – a mezzo dei riscaldatori/condizionatori in dotazione; ad emissioni radio, generate dall’impiego degli apparati radio in dotazione all’unità; ad emissioni elettromagnetiche e microonde, durante il servizio prestato nei siti di “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-”;
- in data 2 febbraio 2016 si è sottoposto, su indicazione del Dirigente del Servizio Sanitario competente e del Dipartimento di Medicina Legale -OMISSIS- di -OMISSIS-, ad ecotomografia e colordoppler della -OMISSIS- ed a visita specialistica, e, all’esito, gli veniva diagnosticata la -OMISSIS-.
- in data 19 febbraio 2016, ha quindi presentato domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e concessione di equo indennizzo;
- in data 25 gennaio 2017, il Dipartimento Militare di Medicina Legale -OMISSIS- -OMISSIS- ha ritenuto l’infermità ascrivibile a Tabella B;
- in data 07.09.2022 il Comitato di verifica per le cause di servizio ha ritenuto che l’infermità “ non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio trattandosi di infermità caratterizzata dalla presenza di anticorpi -OMISSIS-circolanti. La forma è pertanto squisitamente costituzionale e quindi non influenzabile da eventi esterni, che non possono in alcun modo costituirne la causa e neppure la concausa efficiente e determinante ”;
- il Ministero della Difesa – Direzione generale della previdenza militare e della leva, con provvedimento del 5 settembre 2022, ha quindi respinto l’istanza di equo indennizzo, ritenendo l’infermità non dipendente da causa di servizio;
- in data 7 aprile 2022, il ricorrente ha presentato domanda di aggravamento di dipendenza da causa di servizio per la “-OMISSIS-”;
- con provvedimento del 23 settembre 2022 il Comando forze operative -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, Ufficio del personale, ha infine comunicato che “ l’istanza di aggravamento trasmessa con foglio a riferimento non può trovare accoglimento ”.
2. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi, trattanti dal ricorrente unitariamente: “1. Eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia. Eccesso di potere per errore e/o carenza nei presupposti di fatto, erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, difetto e insufficienza di istruttoria ed errore sul metodo di accertamento, violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 12 del d.p.r. 461/2001 ; 2. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990. Violazione dei principi di cui all’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per sviamento ”.
3. L’amministrazione, ritualmente intimata, si è costituita in giudizio, sostenendo la infondatezza del ricorso.
4. All’udienza di merito straordinaria del 2 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Tanto premesso, il ricorso è infondato.
5.1. Deve, innanzitutto, darsi conto della recente sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 7 ottobre 2025, n. 15, che, nella materia in esame, ha aderito all’orientamento secondo cui “ quando è accertata una patologia tumorale di un militare esposto ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti in ragione del suo servizio prestato in particolari contesti operativi – la legge pone a suo favore una presunzione relativa sulla sussistenza del nesso di causalità, superabile se il Ministero della Difesa fornisce la prova contraria ”, e precisato che “ [i]n linea con il sistema di riparto ricavato dall’art. 2087 del codice civile, il militare è quindi tenuto a dimostrare di avere svolto il proprio servizio, tra quelli tipizzati dalla disposizione di legge ora richiamata (missioni nazionali o internazionali, impiego nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento), in particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia, e che quella poi manifestatasi in seguito abbia carattere tumorale e sia espressiva di quel rischio. L’Amministrazione è invece onerata della prova contraria, la quale come precisato nell’ordinanza di rimessione si sostanzia in «una specifica genesi extra-lavorativa della patologia».
Ne deriva in conclusione che i giudizi medico-legali dei comitati di verifica per le cause di servizio, qualora si basino sull’assenza di studi scientifici che dimostrino con certezza o alto grado di credibilità razionale la correlazione causale della neoplasia con l’esposizione a fattori di rischio potenziale, risultano viziati per eccesso di potere. Si può dunque rispondere al quesito deferito dalla Sezione rimettente nel senso che «nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in capo a militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all’estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico: la legge ha considerato il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale, sicché grava sull’Amministrazione l’onere di dare la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia» ”.
5.2. Nella vicenda in esame, il giudizio formulato dall’amministrazione si fonda sul parere del Comitato di verifica il quale ha ritenuto che la patologia del ricorrente “ non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, trattandosi di infermità caratterizzata dalla presenza di anticorpi -OMISSIS- circolanti. La forma è pertanto squisitamente costituzionale e quindi non influenzabile da eventi esterni, che non possono in alcun modo costituirne la causa e neppure la concausa efficiente e determinante ”.
5.3. Il ricorrente ha contestato tale valutazione sulla base di una relazione tecnica, peraltro, non asseverata, nella quale il consulente di parte, medico chirurgo, ha “ dichiarato ” che “ sia fondata l’altissima, ripeto altissima possibilità che [il ricorrente] abbia contratto la -OMISSIS-, detta di -OMISSIS-, in zona di guerra a causa delle inalazioni di polveri da radiazioni ionizzanti rilasciate dall’Uranio impoverito ”.
A sostegno di tale conclusione, il medico legale non ha, tuttavia, allegato studi clinici o indicato letteratura medica, tanto meno specialistica, ma, “ a conforto della tesi del nesso causale ”, ha trascritto, nell’elaborato peritale, il testo di un articolo de’ Il Fatto Quotidiano del 19 maggio 2015 dal titolo “ Uranio impoverito, Tar: “Si al risarcimento a militari. Basta il nesso probabilistico ”, nonché i lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito i militari impiegati in missioni all’estero.
5.4. Ciò precisato, l’amministrazione, come visto, non ha fondato la propria valutazione “ sull’assenza di studi scientifici che dimostrino con certezza o alto grado di credibilità razionale la correlazione causale della neoplasia con l’esposizione a fattori di rischio potenziale ” – giudizio ritenuto insufficiente dall’Adunanza plenaria, nella sentenza citata – ma, al contrario, ha addotto, in positivo, la sussistenza di “ una specifica genesi extra-lavorativa della patologia ”, escludendo, pertanto, il nesso di causalità fra il servizio prestato e la patologia contratta dal dipendente.
In tal modo, deve ritenersi abbia assolto al proprio onere probatorio, avendo fornito prova contraria alla presunzione di sussistenza del nesso di causalità, in conformità ai principi recentemente espressi dall’Adunanza plenaria, nella richiamata sentenza n.15 del 2025.
Né alcun rilievo determinante può attribuirsi alla perizia tecnica medico-legale prodotta dal ricorrente, le cui valutazioni, come si è visto, non risultano supportate adeguatamente sotto il profilo medico-scientifico.
Senza considerare, peraltro, che l’elaborato peritale, redatto successivamente al parere espresso dal Comitato di verifica, nulla ha dedotto in ordine alle valutazioni in esso contenute e, in particolare, alla genesi extra-lavorativa della patologia ivi riferita, id est , rispetto alla considerazione che essa è “ squisitamente costituzionale e quindi non influenzabile da eventi esterni, che non possono in alcun modo costituirne la causa e neppure la concausa efficiente e determinante ”.
6. Per le esposte ragioni, il ricorso deve essere respinto.
7, Sussistono, nondimeno, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, in considerazione degli interessi che vengono in rilievo nella controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco DI, Presidente
LE GA, Primo Referendario
IC TE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC TE | Marco DI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.