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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/10/2025, n. 8046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8046 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 17350/2024 R.G. N. 17350-1/2024 R.G.
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Manuela Comodi Presidente rel. dott. Alessandro Pesce Giudice dott.ssa Olivia Condino Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento iscritto come in epigrafe promosso da
nato in data [...] in [...], Nigeria, C.F. Parte_1
- CUI rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola C.F._1 C.F._2 Ambrosetti del Foro di Sondrio, presso il cui studio in Sondrio, alla Via Trento n. 13/c, è elettivamente domiciliato come da procura agli atti
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore – Controparte_1 [...]
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui CP_2 uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è elettivamente domiciliato
-resistente -
Oggetto: Ricorso ex art. 19 ter D. Lgs. 150/2011 avverso il provvedimento del Questore di Sondrio con il quale è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co. 1 e co 1.1 T.U.I.
Conclusioni per il ricorrente:
“IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento del Questore di Sondrio Cat.A12/Imm. /14/2024 emesso in data 19/3/2024 nei confronti del ricorrente ed a questi notificato in data 16/4/2024 con il quale è stato deciso di non riconoscere lo status di protezione speciale al sig. , e conseguentemente Pt_1 dichiararsi tale status a favore del ricorrente ex art 19 c.
1.1 TU Imm e ss mm e ii con ogni conseguenza di legge;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese competenze e onorari. IN VIA ISTRUTTORIA: Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:
- procura al difensore;
1.provvedimento impugnato - Questura di Sondrio e relativa relata di notifica;
2. contratti di lavoro subordinato;
3. buste paga
4. CU 2024;
5. documentazione situazione abitativa;
6.documenti identità;
7.lettera di referenze;
8.giurisprudenza conforme.” In fatto
In data 21.07.2022 il ricorrente presentava al Questore di Sondrio richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. Con decreto del 19.03.2024, notificato in data 16.04.2024, il Questore di Sondrio ha rigettato l'istanza, rilevando:
► che, nella riunione del 16.09.2022, la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano, ha espresso parere negativo al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale per insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 19 c. 1 e 1.1 TUI, attesi i non soddisfacenti livelli di integrazione nel tessuto sociale italiano, evincibili dai documenti prodotti;
► che, in data 3.10.2016 il richiedente è stato deferito da personale della squadra Mobile di Brindisi per violazione dell'art. 10 bis T.U. immigrazione e che il tribunale di lecco, con sentenza n. 439 del 22.09.2020 e definitiva il 9.11.2020, ha condannato l'istante per il reato di cui all'art. 495 c.p. alla pena di anni uno di reclusione.
Il Questore ha, pertanto, ritenuto di rigettare l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 08/05/2024 la difesa del ricorrente ha formulato le domande sopra riportate, deducendo, in particolare che:
“Il citato provvedimento non appare in alcun modo condivisibile atteso che il ricorrente risulta, in realtà, perfettamente integrato sul territorio dello stato. Lo stesso si è effettivamente emancipato dal sistema d'accoglienza, dimorando egli ora presso l'abitazione messa a disposizione, al medesimo, dal sig. in IA Parte_2
(SO) come da certificazione che si allega. Lo stesso, peraltro, risultava destinatario di contratto di lavoro (allegato)presso l'Azienda Agricola IN FE P.IVA
, corrente in Via Valle Vecchia, 5, in IA (SO) a far data, ormai, dal P.IVA_1 mese di agosto 2021, con mansioni di bracciante agricolo, percependo redditi mensili netti per circa 1.400,00 euro. Il ricorrente risulta particolarmente apprezzato nell'impresa in cui opera. Lo stesso risulta parlare un buon italiano (né è dimostrazione quanto rappresentato dalla lettera di referenze che si allega) ha instaurato solidi rapporti d'amicizia e di affetto con vari soggetti residenti nel territorio valtellinese e in particolare del paese di IA (SO) mentre non ha più alcun rapporto con il proprio paese d'origine da cui manca ormai da oltre 9 anni.
pag. 2/6 Si ritiene, dunque, al contrario di quanto stabilito dal Questore di Sondrio, la sussistenza di un effettivo inserimento lavorativo e sociale del ricorrente nel territorio nazionale, tale che un eventuale rimpatrio si tradurrebbe in una grave ed effettiva violazione della Sua vita privata, ciò tenuto conto che lo stesso ricorrente non ha più alcun rapporto con il proprio paese d'origine.”
In data 23.09.2025 si è costituito il , chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda cautelare e del ricorso, con vittoria di spese e dei compensi di lite.
È stata disposta udienza a trattazione scritta al fine di acquisire, nel rispetto del contraddittorio, un aggiornamento sulle attuali condizioni di vita (familiare, lavorativa, abitativa, di salute e, più in generale, di integrazione sociale) del ricorrente in Italia.
Nel termine fissato, la difesa del ricorrente ha provveduto a depositare nota scritta, ha prodotto documentazione integrativa e ha insistito nella propria richiesta, evidenziando la sussistenza dei presupposti stabiliti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 D. Lgs. 286/1998, come novellati dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173, data la continua e ormai acclarata integrazione del ricorrente nel nostro Paese.
Il procedimento è stato definito nella camera di consiglio del 20.10.2025.
In diritto
Ritiene il Collegio di dover accogliere il ricorso.
Quanto alla domanda tesa al riconoscimento di una forma di protezione complementare di natura nazionale (umanitaria o speciale), va anzitutto premesso che il terzo e il quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I. sono stati abrogati dall'art. 7 del d.l. 10.03.2023 n. 20, convertito nella Legge n. 50 del 5 maggio 2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 05.05.2023 ed entrata in vigore il giorno successivo. Tuttavia, al secondo comma, la stessa disposizione ha fatto espressamente salva la disciplina previgente -che qui, infatti, si applica – “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto” (vale a dire, l'11.03.2023).
Si procede quindi, di seguito, a una breve ricognizione della disciplina applicabile al caso in esame.
Il 22 ottobre 2020 è entrato in vigore il d.l. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5 co. 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali, contenuto nel testo originario e poi eliminato dal d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132.
La protezione speciale si presenta prima facie caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, convertito con modificazioni nella legge n. 132/2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità [1].
pag. 3/6 La norma, all'art. 1 co. 1 lett. e), ha modificato in particolare l'art. 19 co.
1.1 del d.lgs. n. 286/1998:
- estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione (già previsto qualora esistano fondati motivi di ritenere che il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a tortura) anche ai casi in cui rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- stabilendo il divieto di espulsione dello straniero, e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale, ex art. 32 co. 3 d.lgs. n. 25/2008), anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, comunque nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
La disposizione trova applicazione ai procedimenti in corso, in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 d.l. n. 130/2020, secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”[2].
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'art. 19 co.
1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, al fine di stabilire se il suo respingimento o la sua espulsione determinino una violazione di tali diritti.
Quanto ai parametri normativi sui quali si fonda detta valutazione anche la Corte di Cassazione è intervenuta con alcune recenti pronunce, che forniscono indicazioni utili per la valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
In particolare, la Corte di Cassazione con una recente pronuncia ha chiarito che “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni
[2] Cfr. sul punto la sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 24413/2021, nel condivisibile senso della retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti.
pag. 4/6 lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (cfr. Cassazione Civile, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022 e nello stesso anche Ordinanza n. 34095 del 2021).
In un'altra pronuncia la Corte ha chiarito, con riferimento agli elementi da considerare per ritenere sussistente una violazione del diritto al rispetto della vita privata del richiedente, che “l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia ((cfr. Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8373 del 15/03/2022, Cassazione N. 34095 del 2021, Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 – 01).
Tanto premesso, reputa il Collegio che dalla documentazione prodotta e dalle informazioni aggiuntive fornite dalla difesa nella nota a trattazione scritta, emerge che il ricorrente si sia radicato in Italia e abbia raggiunto un buon livello di integrazione.
Per quanto attiene al profilo lavorativo, il ricorrente, sin dall'anno precedente la presentazione della domanda di protezione speciale, ha lavorato sempre per lo stesso datore: l'Azienda Agricola POLINELLI FE, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato più volte prorogato e ancora in essere.
A supporto delle allegazioni relative al percorso di integrazione sul territorio italiano avviato dal ricorrente, la difesa ha prodotto:
Con il ricorso:
- assunzione a tempo det. dal 23/8/2021 al 31/10/2021 + proroga Pt_3
( ); Pt_3
- buste paga da dicembre 2023 a marzo 2024 (€ 1460, 1419, 1319, 921)
- CU 2023 di 5532,67;
- lettera di referenze del datore del 3 maggio 2024 nella quale da atto che il ricorrente lavora presso la sua azienda dall'agosto 2021 e che l'ultimo contratto, stipulato marzo 2023 è ancora in essere.
Con nota del 15/10/2024:
- buste paga da aprile 2024 a settembre 2024 (€ 653, 567, 1.256, 2.011, 1.199). Con nota del 9/04/2025:
- proroga contratto con decorrenza originaria dal 14.3.2023 al 30.11.2024, fino a giugno 2025;
- buste paga di gennaio e febbraio 2025 (€ 1368 e 1376). Con nota dell'8/09/2025:
- buste paga da marzo ad agosto 2025 (€ 1.050; 803; 652; 1.407; 1.877; 2.051)
- proroga contratto fino al 31 marzo 2026.
Quanto alla situazione abitativa, il ricorrente vive a IA (CO), alla via Tellina n. 22, in prossimità del luogo di lavoro, presso un immobile di proprietà di Parte_2 come comprovato dalla dichiarazione di ospitalità del medesimo datata 10/05/2023 depositata in atti.
pag. 5/6 Infine, la difesa ha depositato copia della carta d'identità italiana rilasciata al ricorrente il 20/10/2023 e del C.F., nonché la già citata lettera di referenze del datore di lavoro, datata 3/572024, che dà conto non solo dei progressi fatti dal ricorrente in punto di competenze lavorative, ma anche del suo inserimento nel contesto sociale del paese in cui vive.
Ritiene dunque il Collegio che il ricorrente ha compiuto significativi sforzi al fine di raggiungere un valido inserimento nel sistema socioeconomico italiano, che trovano conferma nello svolgimento, da diversi anni, di regolare e continuativa attività lavorativa. Egli si trova dal 2016 nel nostro Paese, si è formato professionalmente e ha reperito un'occupazione, traendo da essa un reddito che è nel tempo aumentato e che gli consente lo svolgimento di una vita dignitosa e in piena autonomia.
In questa situazione ritiene il Tribunale che, qualora venisse rimpatriato nel Paese di origine, il ricorrente si troverebbe ad essere ricollocato in un contesto dal quale è stato completamente sradicato ed al quale nulla oramai lo lega.
L'allontanamento del ricorrente determinerebbe, dunque, la violazione del diritto alla tutela della sua vita privata.
Per tali ragioni, in applicazione dell'articolo 19.1.1. T.U.I., va riconosciuto al ricorrente il permesso di soggiorno di durata biennale per “protezione speciale”, previsto dall'articolo 32, terzo comma, del D.lgs.25/2008.
La decisione nel merito assorbe l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
Sulle spese Quanto alle spese di lite, ritiene il Tribunale di doverle compensare: se è vero che il ricorrente vede riconosciuta la sua domanda, è anche vero che i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale sono maturati nel corso del procedimento e, comunque, almeno in parte, successivamente al parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale, ove si è potuta apprezzare anche la protratta continuità lavorativa del ricorrente e la sua autonomia abitativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano così provvede:
- accoglie il ricorso presentato da nato in data [...] in [...] Parte_1
State, Nigeria, C.F. - e, per l'effetto, C.F._1 C.F._3 riconosce il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, previsto dall'art. 32 comma 3, D.lgs. 25/08 in relazione all'art. 19, comma 1.1 TUI testo previgente;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20.10.2025.
Il Presidente est. Dott.ssa Manuela Comodi
pag. 6/6
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Manuela Comodi Presidente rel. dott. Alessandro Pesce Giudice dott.ssa Olivia Condino Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento iscritto come in epigrafe promosso da
nato in data [...] in [...], Nigeria, C.F. Parte_1
- CUI rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola C.F._1 C.F._2 Ambrosetti del Foro di Sondrio, presso il cui studio in Sondrio, alla Via Trento n. 13/c, è elettivamente domiciliato come da procura agli atti
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore – Controparte_1 [...]
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui CP_2 uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è elettivamente domiciliato
-resistente -
Oggetto: Ricorso ex art. 19 ter D. Lgs. 150/2011 avverso il provvedimento del Questore di Sondrio con il quale è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co. 1 e co 1.1 T.U.I.
Conclusioni per il ricorrente:
“IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento del Questore di Sondrio Cat.A12/Imm. /14/2024 emesso in data 19/3/2024 nei confronti del ricorrente ed a questi notificato in data 16/4/2024 con il quale è stato deciso di non riconoscere lo status di protezione speciale al sig. , e conseguentemente Pt_1 dichiararsi tale status a favore del ricorrente ex art 19 c.
1.1 TU Imm e ss mm e ii con ogni conseguenza di legge;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese competenze e onorari. IN VIA ISTRUTTORIA: Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:
- procura al difensore;
1.provvedimento impugnato - Questura di Sondrio e relativa relata di notifica;
2. contratti di lavoro subordinato;
3. buste paga
4. CU 2024;
5. documentazione situazione abitativa;
6.documenti identità;
7.lettera di referenze;
8.giurisprudenza conforme.” In fatto
In data 21.07.2022 il ricorrente presentava al Questore di Sondrio richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. Con decreto del 19.03.2024, notificato in data 16.04.2024, il Questore di Sondrio ha rigettato l'istanza, rilevando:
► che, nella riunione del 16.09.2022, la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano, ha espresso parere negativo al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale per insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 19 c. 1 e 1.1 TUI, attesi i non soddisfacenti livelli di integrazione nel tessuto sociale italiano, evincibili dai documenti prodotti;
► che, in data 3.10.2016 il richiedente è stato deferito da personale della squadra Mobile di Brindisi per violazione dell'art. 10 bis T.U. immigrazione e che il tribunale di lecco, con sentenza n. 439 del 22.09.2020 e definitiva il 9.11.2020, ha condannato l'istante per il reato di cui all'art. 495 c.p. alla pena di anni uno di reclusione.
Il Questore ha, pertanto, ritenuto di rigettare l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 08/05/2024 la difesa del ricorrente ha formulato le domande sopra riportate, deducendo, in particolare che:
“Il citato provvedimento non appare in alcun modo condivisibile atteso che il ricorrente risulta, in realtà, perfettamente integrato sul territorio dello stato. Lo stesso si è effettivamente emancipato dal sistema d'accoglienza, dimorando egli ora presso l'abitazione messa a disposizione, al medesimo, dal sig. in IA Parte_2
(SO) come da certificazione che si allega. Lo stesso, peraltro, risultava destinatario di contratto di lavoro (allegato)presso l'Azienda Agricola IN FE P.IVA
, corrente in Via Valle Vecchia, 5, in IA (SO) a far data, ormai, dal P.IVA_1 mese di agosto 2021, con mansioni di bracciante agricolo, percependo redditi mensili netti per circa 1.400,00 euro. Il ricorrente risulta particolarmente apprezzato nell'impresa in cui opera. Lo stesso risulta parlare un buon italiano (né è dimostrazione quanto rappresentato dalla lettera di referenze che si allega) ha instaurato solidi rapporti d'amicizia e di affetto con vari soggetti residenti nel territorio valtellinese e in particolare del paese di IA (SO) mentre non ha più alcun rapporto con il proprio paese d'origine da cui manca ormai da oltre 9 anni.
pag. 2/6 Si ritiene, dunque, al contrario di quanto stabilito dal Questore di Sondrio, la sussistenza di un effettivo inserimento lavorativo e sociale del ricorrente nel territorio nazionale, tale che un eventuale rimpatrio si tradurrebbe in una grave ed effettiva violazione della Sua vita privata, ciò tenuto conto che lo stesso ricorrente non ha più alcun rapporto con il proprio paese d'origine.”
In data 23.09.2025 si è costituito il , chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda cautelare e del ricorso, con vittoria di spese e dei compensi di lite.
È stata disposta udienza a trattazione scritta al fine di acquisire, nel rispetto del contraddittorio, un aggiornamento sulle attuali condizioni di vita (familiare, lavorativa, abitativa, di salute e, più in generale, di integrazione sociale) del ricorrente in Italia.
Nel termine fissato, la difesa del ricorrente ha provveduto a depositare nota scritta, ha prodotto documentazione integrativa e ha insistito nella propria richiesta, evidenziando la sussistenza dei presupposti stabiliti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 D. Lgs. 286/1998, come novellati dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173, data la continua e ormai acclarata integrazione del ricorrente nel nostro Paese.
Il procedimento è stato definito nella camera di consiglio del 20.10.2025.
In diritto
Ritiene il Collegio di dover accogliere il ricorso.
Quanto alla domanda tesa al riconoscimento di una forma di protezione complementare di natura nazionale (umanitaria o speciale), va anzitutto premesso che il terzo e il quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I. sono stati abrogati dall'art. 7 del d.l. 10.03.2023 n. 20, convertito nella Legge n. 50 del 5 maggio 2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 05.05.2023 ed entrata in vigore il giorno successivo. Tuttavia, al secondo comma, la stessa disposizione ha fatto espressamente salva la disciplina previgente -che qui, infatti, si applica – “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto” (vale a dire, l'11.03.2023).
Si procede quindi, di seguito, a una breve ricognizione della disciplina applicabile al caso in esame.
Il 22 ottobre 2020 è entrato in vigore il d.l. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5 co. 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali, contenuto nel testo originario e poi eliminato dal d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132.
La protezione speciale si presenta prima facie caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, convertito con modificazioni nella legge n. 132/2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità [1].
pag. 3/6 La norma, all'art. 1 co. 1 lett. e), ha modificato in particolare l'art. 19 co.
1.1 del d.lgs. n. 286/1998:
- estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione (già previsto qualora esistano fondati motivi di ritenere che il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a tortura) anche ai casi in cui rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- stabilendo il divieto di espulsione dello straniero, e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale, ex art. 32 co. 3 d.lgs. n. 25/2008), anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, comunque nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
La disposizione trova applicazione ai procedimenti in corso, in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 d.l. n. 130/2020, secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”[2].
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'art. 19 co.
1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, al fine di stabilire se il suo respingimento o la sua espulsione determinino una violazione di tali diritti.
Quanto ai parametri normativi sui quali si fonda detta valutazione anche la Corte di Cassazione è intervenuta con alcune recenti pronunce, che forniscono indicazioni utili per la valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
In particolare, la Corte di Cassazione con una recente pronuncia ha chiarito che “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni
[2] Cfr. sul punto la sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 24413/2021, nel condivisibile senso della retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti.
pag. 4/6 lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (cfr. Cassazione Civile, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022 e nello stesso anche Ordinanza n. 34095 del 2021).
In un'altra pronuncia la Corte ha chiarito, con riferimento agli elementi da considerare per ritenere sussistente una violazione del diritto al rispetto della vita privata del richiedente, che “l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia ((cfr. Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8373 del 15/03/2022, Cassazione N. 34095 del 2021, Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 – 01).
Tanto premesso, reputa il Collegio che dalla documentazione prodotta e dalle informazioni aggiuntive fornite dalla difesa nella nota a trattazione scritta, emerge che il ricorrente si sia radicato in Italia e abbia raggiunto un buon livello di integrazione.
Per quanto attiene al profilo lavorativo, il ricorrente, sin dall'anno precedente la presentazione della domanda di protezione speciale, ha lavorato sempre per lo stesso datore: l'Azienda Agricola POLINELLI FE, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato più volte prorogato e ancora in essere.
A supporto delle allegazioni relative al percorso di integrazione sul territorio italiano avviato dal ricorrente, la difesa ha prodotto:
Con il ricorso:
- assunzione a tempo det. dal 23/8/2021 al 31/10/2021 + proroga Pt_3
( ); Pt_3
- buste paga da dicembre 2023 a marzo 2024 (€ 1460, 1419, 1319, 921)
- CU 2023 di 5532,67;
- lettera di referenze del datore del 3 maggio 2024 nella quale da atto che il ricorrente lavora presso la sua azienda dall'agosto 2021 e che l'ultimo contratto, stipulato marzo 2023 è ancora in essere.
Con nota del 15/10/2024:
- buste paga da aprile 2024 a settembre 2024 (€ 653, 567, 1.256, 2.011, 1.199). Con nota del 9/04/2025:
- proroga contratto con decorrenza originaria dal 14.3.2023 al 30.11.2024, fino a giugno 2025;
- buste paga di gennaio e febbraio 2025 (€ 1368 e 1376). Con nota dell'8/09/2025:
- buste paga da marzo ad agosto 2025 (€ 1.050; 803; 652; 1.407; 1.877; 2.051)
- proroga contratto fino al 31 marzo 2026.
Quanto alla situazione abitativa, il ricorrente vive a IA (CO), alla via Tellina n. 22, in prossimità del luogo di lavoro, presso un immobile di proprietà di Parte_2 come comprovato dalla dichiarazione di ospitalità del medesimo datata 10/05/2023 depositata in atti.
pag. 5/6 Infine, la difesa ha depositato copia della carta d'identità italiana rilasciata al ricorrente il 20/10/2023 e del C.F., nonché la già citata lettera di referenze del datore di lavoro, datata 3/572024, che dà conto non solo dei progressi fatti dal ricorrente in punto di competenze lavorative, ma anche del suo inserimento nel contesto sociale del paese in cui vive.
Ritiene dunque il Collegio che il ricorrente ha compiuto significativi sforzi al fine di raggiungere un valido inserimento nel sistema socioeconomico italiano, che trovano conferma nello svolgimento, da diversi anni, di regolare e continuativa attività lavorativa. Egli si trova dal 2016 nel nostro Paese, si è formato professionalmente e ha reperito un'occupazione, traendo da essa un reddito che è nel tempo aumentato e che gli consente lo svolgimento di una vita dignitosa e in piena autonomia.
In questa situazione ritiene il Tribunale che, qualora venisse rimpatriato nel Paese di origine, il ricorrente si troverebbe ad essere ricollocato in un contesto dal quale è stato completamente sradicato ed al quale nulla oramai lo lega.
L'allontanamento del ricorrente determinerebbe, dunque, la violazione del diritto alla tutela della sua vita privata.
Per tali ragioni, in applicazione dell'articolo 19.1.1. T.U.I., va riconosciuto al ricorrente il permesso di soggiorno di durata biennale per “protezione speciale”, previsto dall'articolo 32, terzo comma, del D.lgs.25/2008.
La decisione nel merito assorbe l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
Sulle spese Quanto alle spese di lite, ritiene il Tribunale di doverle compensare: se è vero che il ricorrente vede riconosciuta la sua domanda, è anche vero che i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale sono maturati nel corso del procedimento e, comunque, almeno in parte, successivamente al parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale, ove si è potuta apprezzare anche la protratta continuità lavorativa del ricorrente e la sua autonomia abitativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano così provvede:
- accoglie il ricorso presentato da nato in data [...] in [...] Parte_1
State, Nigeria, C.F. - e, per l'effetto, C.F._1 C.F._3 riconosce il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, previsto dall'art. 32 comma 3, D.lgs. 25/08 in relazione all'art. 19, comma 1.1 TUI testo previgente;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20.10.2025.
Il Presidente est. Dott.ssa Manuela Comodi
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