Art. 46. (Medicinali veterinari per uso immunologico e mangimi medicati: criteri di delega) 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 90/44/CEE . 90/167/CEE e 90/677/CEE sara' informata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) assicurare il controllo sulla idoneita' delle strutture di produzione dei medicinali e dei mangimi;
b) disporre procedure e prove idonee a dimostrarne l'efficacia e l'innocuita';
c) stabilire controlli sull'importazione, produzione e commercializzazione del materiale biologico e delle materie prime impiegate nella loro preparazione.
a) assicurare il controllo sulla idoneita' delle strutture di produzione dei medicinali e dei mangimi;
b) disporre procedure e prove idonee a dimostrarne l'efficacia e l'innocuita';
c) stabilire controlli sull'importazione, produzione e commercializzazione del materiale biologico e delle materie prime impiegate nella loro preparazione.