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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/07/2025, n. 5910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5910 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27893/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisabetta Stefania Stuccillo Presidente relatore dott.ssa Giulia Sicignano Giudice
dott.ssa Lorenza Zuffada Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27893/2023 promossa da:
(C.F. , domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VERA POIATTI che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
contro
(CF ) nato a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/3/2023 domandava dichiararsi la morte presunta Parte_1
di , nato a [...] in data [...]. Controparte_1
In particolare, la ricorrente affermava di essere successore legittimo, insieme ai fratelli , Persona_1
e del di loro padre , di , dichiarato Persona_2 Controparte_1 Controparte_1
assente con sentenza del Tribunale di Milano n° 2/2005; deduceva che il padre era stato nominato curatore dello scomparso e che lo stesso non era presente nel presente giudizio in quanto risultava pendente ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno a suo favore, a causa delle patologie sofferte;
rilevava che in data 6/5/2010 il funzionario del Tribunale di Milano incaricato della redazione dell'inventario, nel procedimento RG 2658/2010, aveva affermato la proprietà in capo all'assente della sola quota di1/8 dell'appartamento sito nel Comune di Napoli, via S. Freud n° 60, pervenuta per eredità
dalla zia materna di Napoli, deceduta il 16/2/2004. Il 17/5/2019 il curatore presentava al Per_3
Tribunale di Milano istanza per essere autorizzato a vendere la quota di proprietà del predetto immobile in capo all'assente; tale istanza veniva autorizzata dal Tribunale, dando disposizioni circa le modalità di investimento del prezzo ricavato.
Con decreto del Giudice, emesso ai sensi dell'art. 473-bis.62 c.p.c., veniva ordinata la pubblicazione della domanda nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché sui giornali “Il Corriere della Sera” e
“Il Giorno”, con invito a chiunque avesse notizia dello scomparso di farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.
pagina 2 di 5 Veniva in seguito fissata l'udienza del 23/10/2024 per la comparizione della ricorrente e delle persone indicate nel ricorso: compariva , anche in qualità di amministratore di sostegno di Parte_1
e del fratello , con la sorella;
la ricorrente non era Controparte_1 Persona_2 Persona_1
tuttavia munita dell'autorizzazione rilasciata dal G.T. presso il Tribunale di Pavia al fine di presenziare all'udienza per conto del padre e del fratello e a rilasciare dichiarazioni;
il procuratore rilevava che la relativa istanza non era ancora stata evasa dal predetto giudice;
produceva inoltre uno scambio di email,
dichiarando di essere “stata contattata da tale in cui afferma di essere vivo, racconta Controparte_1
di se stesso, di vivere ad Atlanta e di non volere che l'assegno di € 37.500,00 relativo alla vendita della
quota di proprietà dell'immobile sito a Napoli, via Freud 60, con vendita autorizzata dal tribunale il
18/5/2019, venga incassato”; la ricorrente dichiarava che le ultime informazioni sul fratello CP_1
risalivano a quando la stessa aveva l'età di 10 anni e la sorella confermava.
[...] Per_1
Il G.I. disponeva che la parte ricorrente effettuasse accertamenti presso il d'Italia ad Atlanta, Parte_2
anche mediante dichiarazione di esistenza in vita del sig. . Controparte_1
Con memoria del 20/1/2025 la difesa della ricorrente dichiarava di avere preso contatti con il
[...]
negli Stati Uniti – Miami, compente per Atlanta e che con email del 5/11/2024 Parte_3
relazionava affermando di aver contattato telefonicamente il sig. invitandolo a presentarsi CP_1
presso la Sede Consolare per la dichiarazione di esistenza in vita;
tuttavia, il sig. affermava di CP_1
essere fuori dagli Stati Uniti e di non essere in grado di fornire una data del ritorno e quindi il gli consigliava di recarsi presso la sede consolare a lui più vicina. Rilevava inoltre che il Parte_2
29/10/2024 il aveva altresì provveduto alla trasmissione della domanda di Parte_3
iscrizione AIRE al Comune di Milano.
pagina 3 di 5 La ricorrente insisteva nell'accoglimento della domanda e con ordinanza del 30/4/2025 il G.I. rimetteva quindi la causa in decisione al Collegio.
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto.
Ai sensi dell'art. 58 c.c. “Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia
dell'assente, il tribunale competente secondo l'art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna
delle persone indicate nei capoversi dell'art. 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte
dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia”.
Nell'azione volta ad ottenere la dichiarazione di morte presunta, l'onere della prova spetta al ricorrente,
ossia al presunto erede o a chiunque possa vantare diritti dipendenti dalla morte della persona scomparsa;
il ricorrente deve dimostrare che la persona è scomparsa da un certo periodo di tempo e che di essa non si hanno più sue notizie.
Nella fattispecie, risulta innanzitutto non chiaro a quando risalga l'ultima notizia del sig.
[...]
, facendo la sentenza del 2005 genericamente riferimento alla scomparsa della Controparte_1
persona risalente a 15 anni prima, senza indicare una data precisa;
nel presente giudizio, la ricorrente non ha indicato a quando risalirebbero le ultime notizie dello scomparso, non ha nemmeno specificato in quali circostanze sarebbe avvenuta la scomparsa e non ha dedotto, né tantomeno dimostrato, di avere svolto le necessarie ricerche, anche mediante denunce, per ritrovare il fratello: nessun documento dimostra che sia mai stata effettuata una denuncia presso le autorità competenti al fine di attivare le dovute ricerche per rintracciare . Controparte_1
Nel corso del presente giudizio sono invece pervenute notizie riferibili alla persona scomparsa:
dapprima mediante email inviate da un indirizzo che pare attribuibile al sig. Controparte_1
pagina 4 di 5 , nelle quali vengono descritti alcuni fatti relativi allo scomparso – rapporti conflittuali con il CP_1
padre, desiderio di allontanarsi dalla famiglia, mancata conoscenza della sentenza del 2005 con la quale
è stata dichiarata l'assenza - con allegati dei documenti d'identità (cfr. lo scambio di email risalente a settembre 2014, prodotto all'udienza del 24/10/2024) e, in seguito, con email inviate dal Parte_4
negli Stati Uniti. Tale documentazione dimostra che il d'Italia a Miami ha
[...] Parte_3
contattato telefonicamente il sig. , invitandolo a recarsi presso la sede consolare più vicina per CP_1
la dichiarazione di esistenza in vita ed ha anche provveduto alla trasmissione della domanda di iscrizione AIRE al Comune di Milano, essendo l'ultimo luogo di residenza del sig. in Italia CP_1
(cfr. email del 5/11/2024 prodotta dalla difesa della ricorrente). Alla luce di tale documentazione, la ricorrente potrebbe pertanto attivarsi per prendere contatti con il fratello mediante le autorità consolari.
In sostanza, la documentazione in atti dimostra un allontanamento volontario del sig. e non la CP_1
morte dello stesso.
Non si ritiene pertanto che possa dichiararsi, ai sensi dell'art. 58 c.c., la morte presunta di
[...]
a far tempo dal 1990. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 19/6/2025
Il Presidente
dott.ssa Elisabetta Stefania Stuccillo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisabetta Stefania Stuccillo Presidente relatore dott.ssa Giulia Sicignano Giudice
dott.ssa Lorenza Zuffada Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27893/2023 promossa da:
(C.F. , domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VERA POIATTI che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
contro
(CF ) nato a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/3/2023 domandava dichiararsi la morte presunta Parte_1
di , nato a [...] in data [...]. Controparte_1
In particolare, la ricorrente affermava di essere successore legittimo, insieme ai fratelli , Persona_1
e del di loro padre , di , dichiarato Persona_2 Controparte_1 Controparte_1
assente con sentenza del Tribunale di Milano n° 2/2005; deduceva che il padre era stato nominato curatore dello scomparso e che lo stesso non era presente nel presente giudizio in quanto risultava pendente ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno a suo favore, a causa delle patologie sofferte;
rilevava che in data 6/5/2010 il funzionario del Tribunale di Milano incaricato della redazione dell'inventario, nel procedimento RG 2658/2010, aveva affermato la proprietà in capo all'assente della sola quota di1/8 dell'appartamento sito nel Comune di Napoli, via S. Freud n° 60, pervenuta per eredità
dalla zia materna di Napoli, deceduta il 16/2/2004. Il 17/5/2019 il curatore presentava al Per_3
Tribunale di Milano istanza per essere autorizzato a vendere la quota di proprietà del predetto immobile in capo all'assente; tale istanza veniva autorizzata dal Tribunale, dando disposizioni circa le modalità di investimento del prezzo ricavato.
Con decreto del Giudice, emesso ai sensi dell'art. 473-bis.62 c.p.c., veniva ordinata la pubblicazione della domanda nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché sui giornali “Il Corriere della Sera” e
“Il Giorno”, con invito a chiunque avesse notizia dello scomparso di farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.
pagina 2 di 5 Veniva in seguito fissata l'udienza del 23/10/2024 per la comparizione della ricorrente e delle persone indicate nel ricorso: compariva , anche in qualità di amministratore di sostegno di Parte_1
e del fratello , con la sorella;
la ricorrente non era Controparte_1 Persona_2 Persona_1
tuttavia munita dell'autorizzazione rilasciata dal G.T. presso il Tribunale di Pavia al fine di presenziare all'udienza per conto del padre e del fratello e a rilasciare dichiarazioni;
il procuratore rilevava che la relativa istanza non era ancora stata evasa dal predetto giudice;
produceva inoltre uno scambio di email,
dichiarando di essere “stata contattata da tale in cui afferma di essere vivo, racconta Controparte_1
di se stesso, di vivere ad Atlanta e di non volere che l'assegno di € 37.500,00 relativo alla vendita della
quota di proprietà dell'immobile sito a Napoli, via Freud 60, con vendita autorizzata dal tribunale il
18/5/2019, venga incassato”; la ricorrente dichiarava che le ultime informazioni sul fratello CP_1
risalivano a quando la stessa aveva l'età di 10 anni e la sorella confermava.
[...] Per_1
Il G.I. disponeva che la parte ricorrente effettuasse accertamenti presso il d'Italia ad Atlanta, Parte_2
anche mediante dichiarazione di esistenza in vita del sig. . Controparte_1
Con memoria del 20/1/2025 la difesa della ricorrente dichiarava di avere preso contatti con il
[...]
negli Stati Uniti – Miami, compente per Atlanta e che con email del 5/11/2024 Parte_3
relazionava affermando di aver contattato telefonicamente il sig. invitandolo a presentarsi CP_1
presso la Sede Consolare per la dichiarazione di esistenza in vita;
tuttavia, il sig. affermava di CP_1
essere fuori dagli Stati Uniti e di non essere in grado di fornire una data del ritorno e quindi il gli consigliava di recarsi presso la sede consolare a lui più vicina. Rilevava inoltre che il Parte_2
29/10/2024 il aveva altresì provveduto alla trasmissione della domanda di Parte_3
iscrizione AIRE al Comune di Milano.
pagina 3 di 5 La ricorrente insisteva nell'accoglimento della domanda e con ordinanza del 30/4/2025 il G.I. rimetteva quindi la causa in decisione al Collegio.
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto.
Ai sensi dell'art. 58 c.c. “Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia
dell'assente, il tribunale competente secondo l'art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna
delle persone indicate nei capoversi dell'art. 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte
dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia”.
Nell'azione volta ad ottenere la dichiarazione di morte presunta, l'onere della prova spetta al ricorrente,
ossia al presunto erede o a chiunque possa vantare diritti dipendenti dalla morte della persona scomparsa;
il ricorrente deve dimostrare che la persona è scomparsa da un certo periodo di tempo e che di essa non si hanno più sue notizie.
Nella fattispecie, risulta innanzitutto non chiaro a quando risalga l'ultima notizia del sig.
[...]
, facendo la sentenza del 2005 genericamente riferimento alla scomparsa della Controparte_1
persona risalente a 15 anni prima, senza indicare una data precisa;
nel presente giudizio, la ricorrente non ha indicato a quando risalirebbero le ultime notizie dello scomparso, non ha nemmeno specificato in quali circostanze sarebbe avvenuta la scomparsa e non ha dedotto, né tantomeno dimostrato, di avere svolto le necessarie ricerche, anche mediante denunce, per ritrovare il fratello: nessun documento dimostra che sia mai stata effettuata una denuncia presso le autorità competenti al fine di attivare le dovute ricerche per rintracciare . Controparte_1
Nel corso del presente giudizio sono invece pervenute notizie riferibili alla persona scomparsa:
dapprima mediante email inviate da un indirizzo che pare attribuibile al sig. Controparte_1
pagina 4 di 5 , nelle quali vengono descritti alcuni fatti relativi allo scomparso – rapporti conflittuali con il CP_1
padre, desiderio di allontanarsi dalla famiglia, mancata conoscenza della sentenza del 2005 con la quale
è stata dichiarata l'assenza - con allegati dei documenti d'identità (cfr. lo scambio di email risalente a settembre 2014, prodotto all'udienza del 24/10/2024) e, in seguito, con email inviate dal Parte_4
negli Stati Uniti. Tale documentazione dimostra che il d'Italia a Miami ha
[...] Parte_3
contattato telefonicamente il sig. , invitandolo a recarsi presso la sede consolare più vicina per CP_1
la dichiarazione di esistenza in vita ed ha anche provveduto alla trasmissione della domanda di iscrizione AIRE al Comune di Milano, essendo l'ultimo luogo di residenza del sig. in Italia CP_1
(cfr. email del 5/11/2024 prodotta dalla difesa della ricorrente). Alla luce di tale documentazione, la ricorrente potrebbe pertanto attivarsi per prendere contatti con il fratello mediante le autorità consolari.
In sostanza, la documentazione in atti dimostra un allontanamento volontario del sig. e non la CP_1
morte dello stesso.
Non si ritiene pertanto che possa dichiararsi, ai sensi dell'art. 58 c.c., la morte presunta di
[...]
a far tempo dal 1990. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 19/6/2025
Il Presidente
dott.ssa Elisabetta Stefania Stuccillo
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