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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 30/06/2025, n. 1518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1518 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare dell'11.06.2025 ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3972/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Loredana Lionetti e Francesco Di Feo Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Banchetti
RESISTENTE
OGGETTO: indebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.04.2024, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di
Giudice del Lavoro, esponendo che, in qualità di bracciante agricola, ha chiesto e ottenuto l'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2014, 2015 e 2016, ma che, con successivo provvedimento,
l' ne ha preteso la restituzione perché indebitamente percepita, senza motivare tale assunto. La CP_1 ricorrente eccepisce, pertanto, la carenza di motivazione del provvedimento, l'irripetibilità delle somme per non addebitabilità dell'erogazione alla percipiente e la sussistenza di un suo legittimo affidamento. Ha formulato, pertanto, le seguenti conclusioni: “A) dichiarare nullo il provvedimento di indebito emesso dall' perché manifestamente illegittimo essendo privo di motivazione;
B) CP_1 dichiarare e confermare che parte ricorrente ha diritto a percepire, e mantenere, la somma ingiustamente ed illegittimamente richiesta relativa alle indennità di disoccupazione liquidate negli anni 2014, 2015 e 2016”. Vinte le spese di lite, con distrazione. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
pagina 1 di 3 La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Devono innanzitutto essere disattese le eccezioni di parte ricorrente relative alle presunte violazioni della legge n. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo, essendo del tutto inconferente nel CP_ caso di specie il suo richiamo, poiché l' non ha adottato alcun atto amministrativo, ma ha operato una richiesta di restituzione d'indebito.
Parimenti, sono inconferenti i richiami giurisprudenziali alla diversa fattispecie dell'indebito assistenziale.
Nel caso di specie, l'indebito ha ad oggetto una prestazione previdenziale di natura temporanea, pertanto, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, spetta a colui che intende ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l' ha trattenuto Controparte_2
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (Cass. S.U. 4 agosto
2010, n. 18046), ferma, peraltro, la necessità che il medesimo Ente, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo ad imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione della prestazione (Cass. 5 gennaio 2011, n. 198).
Orbene, nel caso di specie, l' ha dedotto che “Le giornate lavorate dalla ricorrente negli anni CP_1
2014, 2015, 2016 sono state oggetto di disconoscimento avvenuto con la pubblicazione degli elenchi comunali, 1VD2018. Le domande delle prestazioni di DS Agr. relative alle tre annualità suddette sono infatti state riesaminate e respinte in data 08/02/2023. Con verb. n. 2017020297/DDL del 21/12/2017 si è provveduto a disconoscere tutte le giornate di lavoro fittiziamente denunciate in favore della ricorrente in oggetto per gli anni 2014 (per 156 gg) e 2015 (per 156 gg), dall'Azienda Agricola
"PITITTO FRANCESCA". Con verb. n. 2017020298/DDL del 22/12/2017 si è poi effettuato il disconoscimento di tutte le 156 giornate di lavoro denunciate in favore della ricorrente, per l'anno Con 2016, dall Agr. " ". La cancellazione contributiva relativa agli anni Controparte_4
2014, 2015 e 2016, è stata notificata con il Primo Elenco di variazione trimestrale 2018 del Comune
pagina 2 di 3 di Trinitapoli, pubblicato sul sito internet Istituzionale dal 15/06/2018 al 30/06/2018. Il ricorso amministrativo proposto dalla lavoratrice avverso i suddetti provvedimenti, in data 29/07/2018, è stato respinto dalla Commissione Provinciale CISOA (BAT) come da allegata delibera” (cfr., pagg. 3-
4 della memoria di costituzione).
Parte ricorrente non ha dedotto alcunché per smentire le precise allegazioni e produzioni dell' CP_1 né ha prodotto documentazione su cui fondare il proprio diritto a trattenere le somme oggetto di causa.
Inoltre, quanto dedotto e documentato dall' vale altresì a dimostrare che la ricorrente fosse a CP_1 conoscenza delle ragioni poste a fondamento dell'indebito: la cancellazione delle giornate è stata, infatti, resa nota con la pubblicazione dell'elenco di variazione trimestrale (cfr., doc. n. 2 dell' ); CP_1 provvedimento che non poteva che essere noto alla sig.ra che lo ha impugnato in via Pt_1 amministrativa (cfr., doc. n. 13 dell' ). CP_1
Ne consegue che l'iniziativa dell' sia legittima e, dunque, che il ricorso debba essere rigettato. CP_1
Nulla sulle spese, stante la dichiarazione reddituale di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare dell'11.06.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare dell'11.06.2025 ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3972/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Loredana Lionetti e Francesco Di Feo Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Banchetti
RESISTENTE
OGGETTO: indebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.04.2024, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di
Giudice del Lavoro, esponendo che, in qualità di bracciante agricola, ha chiesto e ottenuto l'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2014, 2015 e 2016, ma che, con successivo provvedimento,
l' ne ha preteso la restituzione perché indebitamente percepita, senza motivare tale assunto. La CP_1 ricorrente eccepisce, pertanto, la carenza di motivazione del provvedimento, l'irripetibilità delle somme per non addebitabilità dell'erogazione alla percipiente e la sussistenza di un suo legittimo affidamento. Ha formulato, pertanto, le seguenti conclusioni: “A) dichiarare nullo il provvedimento di indebito emesso dall' perché manifestamente illegittimo essendo privo di motivazione;
B) CP_1 dichiarare e confermare che parte ricorrente ha diritto a percepire, e mantenere, la somma ingiustamente ed illegittimamente richiesta relativa alle indennità di disoccupazione liquidate negli anni 2014, 2015 e 2016”. Vinte le spese di lite, con distrazione. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
pagina 1 di 3 La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Devono innanzitutto essere disattese le eccezioni di parte ricorrente relative alle presunte violazioni della legge n. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo, essendo del tutto inconferente nel CP_ caso di specie il suo richiamo, poiché l' non ha adottato alcun atto amministrativo, ma ha operato una richiesta di restituzione d'indebito.
Parimenti, sono inconferenti i richiami giurisprudenziali alla diversa fattispecie dell'indebito assistenziale.
Nel caso di specie, l'indebito ha ad oggetto una prestazione previdenziale di natura temporanea, pertanto, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, spetta a colui che intende ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l' ha trattenuto Controparte_2
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (Cass. S.U. 4 agosto
2010, n. 18046), ferma, peraltro, la necessità che il medesimo Ente, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo ad imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione della prestazione (Cass. 5 gennaio 2011, n. 198).
Orbene, nel caso di specie, l' ha dedotto che “Le giornate lavorate dalla ricorrente negli anni CP_1
2014, 2015, 2016 sono state oggetto di disconoscimento avvenuto con la pubblicazione degli elenchi comunali, 1VD2018. Le domande delle prestazioni di DS Agr. relative alle tre annualità suddette sono infatti state riesaminate e respinte in data 08/02/2023. Con verb. n. 2017020297/DDL del 21/12/2017 si è provveduto a disconoscere tutte le giornate di lavoro fittiziamente denunciate in favore della ricorrente in oggetto per gli anni 2014 (per 156 gg) e 2015 (per 156 gg), dall'Azienda Agricola
"PITITTO FRANCESCA". Con verb. n. 2017020298/DDL del 22/12/2017 si è poi effettuato il disconoscimento di tutte le 156 giornate di lavoro denunciate in favore della ricorrente, per l'anno Con 2016, dall Agr. " ". La cancellazione contributiva relativa agli anni Controparte_4
2014, 2015 e 2016, è stata notificata con il Primo Elenco di variazione trimestrale 2018 del Comune
pagina 2 di 3 di Trinitapoli, pubblicato sul sito internet Istituzionale dal 15/06/2018 al 30/06/2018. Il ricorso amministrativo proposto dalla lavoratrice avverso i suddetti provvedimenti, in data 29/07/2018, è stato respinto dalla Commissione Provinciale CISOA (BAT) come da allegata delibera” (cfr., pagg. 3-
4 della memoria di costituzione).
Parte ricorrente non ha dedotto alcunché per smentire le precise allegazioni e produzioni dell' CP_1 né ha prodotto documentazione su cui fondare il proprio diritto a trattenere le somme oggetto di causa.
Inoltre, quanto dedotto e documentato dall' vale altresì a dimostrare che la ricorrente fosse a CP_1 conoscenza delle ragioni poste a fondamento dell'indebito: la cancellazione delle giornate è stata, infatti, resa nota con la pubblicazione dell'elenco di variazione trimestrale (cfr., doc. n. 2 dell' ); CP_1 provvedimento che non poteva che essere noto alla sig.ra che lo ha impugnato in via Pt_1 amministrativa (cfr., doc. n. 13 dell' ). CP_1
Ne consegue che l'iniziativa dell' sia legittima e, dunque, che il ricorso debba essere rigettato. CP_1
Nulla sulle spese, stante la dichiarazione reddituale di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare dell'11.06.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 3 di 3