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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/12/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10462/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 10462/2025 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. , nato a [...] in data [...]/84, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avvocato RICCARDO CARBONI del Foro di Bologna
e
(c.f. ), nata a Castel San Pietro Terme (BO) in [...] Parte_2 C.F._2
27/02/1984 rappresentata e difesa dall'Avvocato CRISTINA MITARITONNA del Foro di Bologna;
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il
23/07/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
pagina 1 di 4 rilevato che dall'unione dei coniugi è nato, in data 22/08/2019, il figlio Persona_1 rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 24/09/2024 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con sentenza n. 546/2024 del Tribunale di Bologna pubblicata in data 03/10/2024;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al figlio minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
rilevato che non è pervenuto il parere del PM (benché ritualmente richiesto) e che tuttavia – secondo consolidato e qui condiviso principio giurisprudenziale – ai fini dell'osservanza delle norme in ordine alla partecipazione del Pubblico Ministero, è sufficiente che gli atti siano a quest'ultimo comunicati (sì da consentirgli di intervenire in giudizio), mentre non occorre - né può in alcun modo essere oggetto di censura o di nullità processuale - il modo dell'intervento di tale organo e l'uso fatto del potere di intervento a lui attribuito, trattandosi di modalità rimesse alla sua diligenza (ex multis, cfr. Cass.
12254/2020, 6136/2015, 22567/2013, 21065/2006 e 10894/2005); visto l'art. 4, ultimo comma, L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra nato a [...] Parte_1
(BA) il 11/01/1984, e nata a [...] il Parte_2
27/02/1984, celebrato a Bologna il 21/10/2018 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Bologna al n. 536, parte 1, anno 2018;
b) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
1. il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori con esercizio congiunto Persona_1 della responsabilità genitoriale e con collocazione prevalente e residenza presso l'abitazione della madre in Castel Guelfo (BO), Viale Marconi n. 45. Le decisioni di maggior interesse per il figlio verranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle pagina 2 di 4 capacità, dell'inclinazione naturale e delle naturali aspirazioni del figlio. Ciascun genitore assumerà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha il figlio presso di sé;
2. la casa coniugale sita in Castel Guelfo (BO), Viale Marconi n. 45 - unitamente ai mobili, arredi e pertinenze – verrà assegnata alla madre che vi continuerà a vivere unitamente al figlio;
3. il padre potrà vedere e tenere con sé secondo le seguenti modalità condivise tra i Per_1 genitori: nella settimana in cui il fine settimana spetta al papà, dal venerdì uscita da scuola sino al lunedì mattina con accompagnamento presso la scuola del figlio (e nel periodo estivo e/o periodi di vacanza presso la casa della madre entro le ore 10,00), oltre al pomeriggio del martedì, prelevandolo all'uscita da scuola e riaccompagnandolo presso l'abitazione materna entro e non oltre le ore 20:30, avendo cura che il minore abbia già consumato la cena. Nella settimana in cui il fine settimana spetta alla mamma, il mercoledì dall'uscita da scuola con pernotto sino al giovedì mattina quando il padre riaccompagnerà a scuola (e nel periodo estivo e/o periodi di vacanza presso la casa
Per_1 della madre entro le ore 10,00). Durante le vacanze estive trascorrerà con entrambi
Per_1 genitori 2 settimane non consecutive (da intendersi 7 giorni non cumulabili né con i fine settimana alternati né con i giorni di diritto visita, che pertanto nel periodo si intendono sospesi) da concordare entro e non oltre il giorno 30 aprile di ciascun anno;
per le vacanze invernali trascorrerà, ad anni alterni, sette giorni con ciascun genitore alternando
Per_1 di anno in anno il periodo dal 23 dicembre sino al 30 dicembre compresi e dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi;
per le vacanze Pasquali trascorrerà con ciascun
Per_1 genitore tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando di anno in anno il giorno di
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; Ponti del 25/4 e 1/5 alternati di anno in anno;
si dà atto che in caso di disaccordo sui periodi relativi alle vacanze e/o festività, negli anni pari deciderà la madre, in quelli dispari il padre;
4. il padre, nei giorni di permanenza del figlio presso di lui, si impegnerà a garantire la regolare esecuzione dei compiti scolastici, la partecipazione alle attività sportive e ricreative abituali, nonché la presenza a eventuali visite mediche già programmate o necessarie. Resta altresì fermo l'obbligo di assicurare il rispetto della routine quotidiana del minore, nel suo interesse e nel rispetto della continuità educativa;
5. il signor provvederà al mantenimento ordinario del figlio minore versando Pt_1 Per_1 in favore della madre, in via anticipata mensile entro il giorno 5 di ciascun mese, la pagina 3 di 4 somma di € 354,55 mensili tramite bonifico bancario sul seguente conto corrente intestato alla medesima: IBAN IT84 N050 8036 710C C014 0000 974; tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice Istat con decorrenza dal mese di gennaio 2026;
6. le spese straordinarie per il figlio saranno a carico di ciascuno dei genitori nella misura del
50% come da vigente Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna, noto alle parti che dichiarano di aderirvi, qui da intendersi integralmente richiamato;
7. l'assegno unico per il figlio verrà percepito al 100% dalla madre, come già di fatto avviene;
8. le parti forniscono reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio sia per loro stessi che per il figlio minore;
9. i coniugi dichiarano di essere autosufficienti economicamente e di avere definito, con la sottoscrizione del ricorso introduttivo, tutte le questioni economiche pendenti tra di loro non avendo nulla più a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo e/o ragione dipendente dal pregresso stato di coniugio.
c) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Bologna di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
d) nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 26/11/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 10462/2025 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. , nato a [...] in data [...]/84, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avvocato RICCARDO CARBONI del Foro di Bologna
e
(c.f. ), nata a Castel San Pietro Terme (BO) in [...] Parte_2 C.F._2
27/02/1984 rappresentata e difesa dall'Avvocato CRISTINA MITARITONNA del Foro di Bologna;
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il
23/07/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
pagina 1 di 4 rilevato che dall'unione dei coniugi è nato, in data 22/08/2019, il figlio Persona_1 rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 24/09/2024 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con sentenza n. 546/2024 del Tribunale di Bologna pubblicata in data 03/10/2024;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al figlio minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
rilevato che non è pervenuto il parere del PM (benché ritualmente richiesto) e che tuttavia – secondo consolidato e qui condiviso principio giurisprudenziale – ai fini dell'osservanza delle norme in ordine alla partecipazione del Pubblico Ministero, è sufficiente che gli atti siano a quest'ultimo comunicati (sì da consentirgli di intervenire in giudizio), mentre non occorre - né può in alcun modo essere oggetto di censura o di nullità processuale - il modo dell'intervento di tale organo e l'uso fatto del potere di intervento a lui attribuito, trattandosi di modalità rimesse alla sua diligenza (ex multis, cfr. Cass.
12254/2020, 6136/2015, 22567/2013, 21065/2006 e 10894/2005); visto l'art. 4, ultimo comma, L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra nato a [...] Parte_1
(BA) il 11/01/1984, e nata a [...] il Parte_2
27/02/1984, celebrato a Bologna il 21/10/2018 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Bologna al n. 536, parte 1, anno 2018;
b) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
1. il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori con esercizio congiunto Persona_1 della responsabilità genitoriale e con collocazione prevalente e residenza presso l'abitazione della madre in Castel Guelfo (BO), Viale Marconi n. 45. Le decisioni di maggior interesse per il figlio verranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle pagina 2 di 4 capacità, dell'inclinazione naturale e delle naturali aspirazioni del figlio. Ciascun genitore assumerà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha il figlio presso di sé;
2. la casa coniugale sita in Castel Guelfo (BO), Viale Marconi n. 45 - unitamente ai mobili, arredi e pertinenze – verrà assegnata alla madre che vi continuerà a vivere unitamente al figlio;
3. il padre potrà vedere e tenere con sé secondo le seguenti modalità condivise tra i Per_1 genitori: nella settimana in cui il fine settimana spetta al papà, dal venerdì uscita da scuola sino al lunedì mattina con accompagnamento presso la scuola del figlio (e nel periodo estivo e/o periodi di vacanza presso la casa della madre entro le ore 10,00), oltre al pomeriggio del martedì, prelevandolo all'uscita da scuola e riaccompagnandolo presso l'abitazione materna entro e non oltre le ore 20:30, avendo cura che il minore abbia già consumato la cena. Nella settimana in cui il fine settimana spetta alla mamma, il mercoledì dall'uscita da scuola con pernotto sino al giovedì mattina quando il padre riaccompagnerà a scuola (e nel periodo estivo e/o periodi di vacanza presso la casa
Per_1 della madre entro le ore 10,00). Durante le vacanze estive trascorrerà con entrambi
Per_1 genitori 2 settimane non consecutive (da intendersi 7 giorni non cumulabili né con i fine settimana alternati né con i giorni di diritto visita, che pertanto nel periodo si intendono sospesi) da concordare entro e non oltre il giorno 30 aprile di ciascun anno;
per le vacanze invernali trascorrerà, ad anni alterni, sette giorni con ciascun genitore alternando
Per_1 di anno in anno il periodo dal 23 dicembre sino al 30 dicembre compresi e dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi;
per le vacanze Pasquali trascorrerà con ciascun
Per_1 genitore tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando di anno in anno il giorno di
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; Ponti del 25/4 e 1/5 alternati di anno in anno;
si dà atto che in caso di disaccordo sui periodi relativi alle vacanze e/o festività, negli anni pari deciderà la madre, in quelli dispari il padre;
4. il padre, nei giorni di permanenza del figlio presso di lui, si impegnerà a garantire la regolare esecuzione dei compiti scolastici, la partecipazione alle attività sportive e ricreative abituali, nonché la presenza a eventuali visite mediche già programmate o necessarie. Resta altresì fermo l'obbligo di assicurare il rispetto della routine quotidiana del minore, nel suo interesse e nel rispetto della continuità educativa;
5. il signor provvederà al mantenimento ordinario del figlio minore versando Pt_1 Per_1 in favore della madre, in via anticipata mensile entro il giorno 5 di ciascun mese, la pagina 3 di 4 somma di € 354,55 mensili tramite bonifico bancario sul seguente conto corrente intestato alla medesima: IBAN IT84 N050 8036 710C C014 0000 974; tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice Istat con decorrenza dal mese di gennaio 2026;
6. le spese straordinarie per il figlio saranno a carico di ciascuno dei genitori nella misura del
50% come da vigente Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna, noto alle parti che dichiarano di aderirvi, qui da intendersi integralmente richiamato;
7. l'assegno unico per il figlio verrà percepito al 100% dalla madre, come già di fatto avviene;
8. le parti forniscono reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio sia per loro stessi che per il figlio minore;
9. i coniugi dichiarano di essere autosufficienti economicamente e di avere definito, con la sottoscrizione del ricorso introduttivo, tutte le questioni economiche pendenti tra di loro non avendo nulla più a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo e/o ragione dipendente dal pregresso stato di coniugio.
c) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Bologna di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
d) nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 26/11/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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