Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 31/03/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
n. 397/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'esito dell'udienza del 27/03/2025, tenuta mediante scambio e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso da: avv. CARABBA ROCCO, Parte_1
elettivamente domiciliato come in atti;
-appellante-
e
rappresentato e difeso da: avv.ti DI GREGORIO PIER PAOLO, DE MARZO CP_1
MANUELA e DE TULLIO LUISA, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellato-
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi. Appello CP_1
avverso la sentenza n. 151/2024 del 27/03/2024, emessa dal Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 27/09/2024 ha impugnato la sentenza indicata in Parte_1
dal 2015 al 2018, per insussistenza del carattere tecnopatico della malattia, deducendone
[...]
l'erroneità in quanto l'esposizione a rumore nello svolgimento dell'attività lavorativa era stata confermata dai testi escussi, la malattia poteva manifestarsi ed evolversi anche dopo la cessazione dell'attività, e le curve delle audiometrie eseguite presentavano la tipica brusca caduta a 4000Hz, sicché erroneamente l'impugnata sentenza, recependo le conclusioni del c.t.u., aveva escluso l'eziologia professionale.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, e previo rinnovo della c.t.u., l'accoglimento della domanda proposta in primo grado.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, deducendo la CP_1 correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
In data odierna, all'esito dell'udienza celebrata nei modi di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa.
Motivi della decisione
L'appello è infondato, pur dovendosi integrare la motivazione dell'impugnata sentenza, per le seguenti considerazioni.
L'odierno appellante ha chiesto il riconoscimento di ipoacusia professionale allegando di essere stato esposto a rumore nello svolgimento dell'attività di carpentiere edile, svolta prima, dal 1980 al 2011, in proprio ed alle dipendenze della ditta di Nicolino D'Agostino, poi, dal
2015 al 2018, alle dipendenze della Controparte_3
Dall'estratto conto contributivo in atti si rileva che l'appellante ha svolto attività lavorativa di operaio edile dal 1980 al 2011, come dedotto, e successivamente, diversamente da quanto dedotto, solo per nove settimane nel 2015, a tempo pieno, e 56 settimane dall'ottobre 2017 al dicembre 2018, ma part time.
In tutti tali periodi lavorativi egli è stato esposto a rumore, avendo i testi escussi in primo grado riferito di svolgimento continuativo da parte sua di attività di martellatura, molatura e ribattitura di materiali metallici, e di avvitatura, perforazione e demolizione con utilizzo di trapani a percussione e martelli pneumatici, lavorazioni per le quali l'ipoacusia è malattia professionale ricompresa nelle vigenti tabelle di cui al d.M. 09/04/2008 [cfr. voce 75 sub c) e k) – tabella industria].
L'ipoacusia per cui è causa è stata denunciata nel gennaio 2021, e, all'epoca, l'unico riscontro documentale dell'esistenza della malattia era costituito dall'esame audiometrico del
25/10/2020 in atti, sicché (tenuto conto che, come pacifico, è ipotizzabile una manifestazione o un aggravamento dell'ipoacusia anche dopo l'abbandono della lavorazione morbigena - cfr.
Cass. Sez. L. nn. 11790 del 02/08/2003 rv. 565634 – 01, n. 5729 del 10/06/1999 e 24581 del
03/10/2008), essa potrebbe essere stata cagionata sia dall'attività svolta fino al 2011, sia da quella svolta nel 2015, nel 2017 e nel 2018.
Nella prima ipotesi va osservato che la malattia è stata denunciata dopo il decorso del periodo massimo di indennizzabilità di cui all'art. 134 d.P.R. n. 1124/1965, sicché, come pacifico,
l'appellante ha facoltà di provare che la malattia professionale è insorta oltre il periodo massimo di indennizzabilità, ma non può avvalersi delle presunzioni favorevoli discendenti dalla tabella, sicché deve rigorosamente dimostrare, secondo il generale principio dell'onere della prova, non solo l'esistenza della malattia, ma anche le caratteristiche morbigene della lavorazione e il nesso causale tra tale lavorazione e la malattia stessa (cfr. Cass. Sez. L. n.
9048 del 04/07/2001 rv. 547894 - 01).
Tenuto conto che le patologie a carico dell'apparato uditivo hanno eziologia multifattoriale, essendo, notoriamente, di possibile derivazione anche congenita o sistemica o da cause comuni, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia, ma è necessario acquisire il dato della probabilità qualificata, da verificarsi attraverso ulteriori concreti e specifici elementi di fatto attinenti all'effettiva esposizione al rischio ambientale (riferita alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio) e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso, o a dati epidemiologici, idonei a tradurre eventuali risultanze sanitarie probabilistiche in certezza giudiziale (cfr. Cass. Sez. L. nn. 13814 del
31/05/2017 rv. 644527 – 01, 21825 del 15/10/2014 rv. 632608 – 01, 21360 del 18/09/2013 rv.
628368 – 01 e 18270 del 05/08/2010 rv. 614582 - 01).
In base a tali principi, è evidente che nella fattispecie non vi sia prova sufficiente dell'eziologia professionale dell'ipoacusia per cui è causa, avendo i testi genericamente riferito dello svolgimento delle lavorazioni descritte e dell'utilizzo di attrezzature rumorose, ma senza alcuna specificazione relativa all'entità del rumore, all'utilizzo di strumenti di protezione delle vie uditive, ai tempi di utilizzo di ciascuna delle attrezzature ed all'alternanza delle relative fasi di lavoro. Nella seconda ipotesi, pur essendo stata la malattia denunciata entro il periodo massimo di indennizzabilità, va considerato che l'appellante è stato esposto a rumore solo per poco più di due mesi tra il settembre ed il novembre 2015, e poi, dopo due anni, per poco più di un anno dall'ottobre 2017 al dicembre 2018, ma, in quest'ultimo periodo, lavorando part time, senza che risulti quale fosse l'effettivo orario di lavoro svolto.
Difatti, nel medesimo periodo l'appellante risulta avere lavorato anche alle dipendenze della s.r.l. Luna Park, della ditta Aletour, della s.a.s. Cardinale e della s.r.l. Cardinale Viaggi (cfr.
l'estratto contributivo citato), ed egli non ha dedotto che detti ultimi rapporti di lavoro fossero fittizi né di essere stato fittiziamente assunto part time dalla ma di avere di fatto CP_3 lavorato a tempo pieno, sicché le dichiarazioni del teste secondo il quale l'orario di Tes_1
lavoro presso la era di otto ore al giorno per cinque giorni la settimana sono, con CP_3 evidenza, frutto di cattivo ricordo, ovvero il teste si è riferito all'orario proprio e non a quello dell'appellante.
Correttamente, pertanto, l'impugnata sentenza ha qualificato lo svolgimento da parte dell'appellante delle lavorazioni tabellate come occasionale o comunque non continuativo, appunto in quanto protrattosi per solo due mesi circa e poi, con ampio intervallo, per un ulteriore anno, ma con orario di lavoro ridotto e non quantificabile.
Essendo pacifico che qualora l'attività lavorativa tabellata venga svolta non in modo continuativo ma in maniera occasionale, viene meno la presunzione legale di derivazione della malattia dalla esposizione al rischio e l'onere della prova della riconducibilità della malattia all'attività professionale svolta grava sul lavoratore (cfr. Cass. Sez. L. nn. 4927 del
10/03/2004 rv. 570954 – 01 e n. 452 del 16/01/2012), ne segue, anche nell'ipotesi in esame, che detta prova difetta in toto, per i medesimi motivi di cui sopra, in considerazione della genericità delle dichiarazioni testimoniali quanto ad entità del rumore, utilizzo di strumenti di protezione delle vie uditive, tempi di utilizzo di ciascuna delle attrezzature ed alternanza delle relative fasi di lavoro.
Inoltre, va considerato che il c.t.u. di primo grado -dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, immune da vizi logici e giuridici e pertanto pienamente condivisibile- ha evidenziato che l'ipoacusia da rumore insorge solo a seguito di un'esposizione di 6-8 ore giornaliere dopo molti anni di esposizione, e che, pertanto, l'esposizione di solo un anno ad orario ridotto (quale quella accertata a carico dell'appellante) non sia idonea a determinare il deficit uditivo riscontrato.
Tale conclusione medico-legale non è stata specificamente contestata dall'appellante, il quale si è limitato ad evidenziare la sussistenza di evidenze scientifiche dell'insorgenza di ipoacusia anche dopo tre anni di esposizione continuativa, ciò che è pienamente congruente con la conclusione peritale di esclusione dell'idoneità di un'esposizione di minore durata ed entità.
Nella fattispecie, in base alle risultanze istruttorie sopra esaminate, ritiene quindi la Corte, conformemente all'impugnata sentenza, sia emersa esclusivamente una mera potenziale idoneità dell'attività lavorativa svolta dall'appellante a cagionare o favorire la malattia di cui è portatore, ma non vi sono concreti e specifici elementi di fatto, relativi alle modalità di esecuzione delle lavorazioni cui era adibito, idonei a dimostrare un'effettiva esposizione a rischio ambientale.
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese di lite del grado non sono ripetibili risultando l'appellante titolare di redditi inferiori ai limiti di cui all'art. 152 d.a. c.p.c..
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 151/2024 in data 27/03/2024 del Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: rigetta l'appello; spese di lite del grado non ripetibili;
dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila il 27/03/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -