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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 31/07/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 420/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
nella seguente composizione
Dott. Riccardo De Vito Presidente
Dott. Paolo Dau Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 420 del ruolo generale volontaria giurisdizione dell'anno
2025 avente ad oggetto: Separazione consensuale promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. , con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dall' Avv. Marisa Costaggiu, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Via M. Dore n° 1 08020 Posada (NU)
e
, nato in [...] il [...], C.F. con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'Avv. Marisa Costaggiu, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest' ultima sito in Via M. Dore n° 1 08020 Posada (NU);
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti come rassegnate nel ricorso introduttivo e ribadite nelle note sostitutive d' udienza del 15.7.2025: ”1) i coniugi continueranno a vivere separati nel mutuo e civile reciproco rispetto, fissando la propria residenza, anche anagrafica, nell'abitazione in cui attualmente dimorano;
2) i piccoli e sono affidati ad entrambi i genitori, nel reciproco rispetto e in armonia Per_1 Per_2 con le loro esigenze, secondo le disposizioni sull'affido paritario. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed
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N. R.G. V.G. 420/2025 alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
3) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene a tutte le decisioni di maggior interesse per i figli;
4) i piccoli e resteranno a dormire presso l'abitazione del padre per 3 giorni a Per_2 Per_1 settimana e per 3 giorni a settimana presso l'abitazione della madre ed il fine settimana alternati al mese (a partire dal sabato mattina dalle ore 10.00 alla domenica dopo cena ore 21.00) stabilendoli e / o modificandoli in base alle esigenze dei minori, continuando nella prassi già instaurata a partire dalla cessazione della convivenza;
durante il periodo estivo i piccoli e trascorreranno un periodo non inferiore a giorni Per_1 Per_2
15 (quindici) consecutivi con il padre ed altri 15 (quindici) consecutivi con la madre;
le vacanze natalizie e pasquali saranno concordate di volta in volta tra i genitori e saranno alternate, salvo diverso accordo tra i coniugi, durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, i bambini trascorreranno la vigilia con un genitore e il giorno di Natale con l'altro, per le restanti festività il padre avrà con sé i figli per la metà dei giorni di vacanza in modo consecutivo, sino al 1 gennaio nell'anno in cui trascorrerà con lui il Natale (dal 25.12 al 01.01) e dal 1° gennaio fino al 7 di gennaio nell'anno in cui trascorrerà con lui la Vigilia di Natale. In tale maniera verranno alternati con i genitori sia il
24/25 dicembre, sia il 31 dicembre/1° gennaio;
durante le vacanze pasquali, per la metà dei giorni di vacanza consecutivi, alternando di anno in anno, il giorno di Pasqua con il Lunedi dell'Angelo; le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio dell'alternanza della presenza dei piccoli e presso l'uno e l'altro dei genitori;
Per_1 Per_2
-i piccoli e trascorreranno inoltre la Festa della Mamma e del Papà con il genitore Per_2 Per_1
"festeggiato", così come per i compleanni degli stessi;
i bambini, inoltre, trascorreranno il loro compleanno possibilmente con entrambi i coniugi e, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno, tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto, la loro presenza con i genitori;
6) I prestiti e/o finanziamenti richiesti dal sig. in costanza di matrimonio dallo stesso verranno Pt_2 estinti;
7) Non è previsto un assegno di mantenimento a carico di un genitore;
8) Le spese straordinarie, fra le quali quelle per le attività ricreative, formative e/o per le cure mediche (dentista ecc.) saranno concordate e sostenute da entrambi i coniugi in eguale misura e verranno rimborsate nel mese successivo previa presentazione di giustificativi di spesa;
9) Verrà ripartito in egual misura da entrambi i coniugi l'assegno unico universale;
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10) Ogni eventuale spostamento al di fuori della Sardegna dei piccoli e , al seguito di Per_1 Per_2 uno dei coniugi, sarà convenuto anticipatamente per iscritto dai propri genitori attraverso uno scambio di comunicazioni (di proposta ed eventuale accettazione) via mail;
11) I coniugi si impegnano a comunicare per le vie brevi (quindi anche attraverso sms) il nominativo di eventuali delegati autorizzati a ritirare i piccoli e in assenza dei genitori, da scuola, Per_1 Per_2 palestra scuola di musica et similia;
12) Al fine di preservare il nuovo equilibrio dei bambini, i ricorrenti si impegnano ad evitare eventuali convivenze stabili con nuovi partners nel periodo di un anno decorrente dalla sottoscrizione del presente ricorso;
13) I coniugi si impegnano ad evitare la pubblicazione del volto dei bambini sui social network, al netto di un preventivo accordo fra loro;
14) i ricorrenti si impegnano a rispettare tali condizioni sin dalla sottoscrizione del presente ricorso e di confermarle anche in fase di instaurazione del procedimento per la cessazione degli effetti del matrimonio, ove non intervengano fatti nuovi suscettibili di incidere sull'equilibrio attualmente raggiunto;
5) i ricorrenti non intendono conciliarsi e richiedono di essere dispensati dalla comparizione presso il Tribunale, ex art. 473 bis.51, comma II, c.p.c. per il tentativo di conciliazione e, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Conclusioni del PM: “esprime parere favorevole per l'omologa della separazione consensuale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 06/05/2025, e hanno esposto di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile in Torpè in data 28.03.2009, iscritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Torpè l'anno 2009 al n° 1, Parte 2 serie A;
che dalla loro unione, in data 23.12.2011, è nato e che, in data 09.03.2016, è che il Sig. è nei ranghi dell' Esercito Per_1 Per_2 Parte_2
Italiano, di stanza a Nuoro, mentre la Sig.ra è titolare di uno studio art nails;
Parte_1 che, nel tempo, il rapporto coniugale si è deteriorato e che la convivenza è divenuta insostenibile, tanto che i coniugi vivono già separati di fatto.
Ciò premesso, i ricorrenti, hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
All'esito dell'udienza del 15/07/2025, tenuta mediante il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, la causa, con ordinanza del
16/07/2025, visto il parere favorevole del PM, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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2. La domanda di separazione avanzata dalle parti va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di separazione, nonché ad accertare che le condizioni dell'accordo non siano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e all'esame delle condizioni concernenti i figli minori della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati.
Secondo quanto dichiarato nel ricorso, è venuto meno l'affectio coniugalis. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Di conseguenza va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione dei coniugi.
3. Per quanto concerne le condizioni relative ai figli minori e , considerata l'età degli Per_1 Per_2 stessi, si ritiene che le condizioni indicate nell'accordo, corrispondano al loro interesse e che la disciplina concordata per il mantenimento degli stessi risulti congrua (i genitori hanno optato per il c.d. mantenimento paritario anche in ragione dell'eguale tempo di frequentazione con i figli).
4. Visto l'accordo fra i genitori, si ritiene non necessario procedere all'ascolto del figlio minore ultradodicenne ex art. 473 bis.4 c.p.c.
5. Le altre condizioni di separazione non sono manifestamente contrarie a norme imperative o d'ordine pubblico;
pertanto, deve essere omologato l'accordo intervenuto tra le parti.
6. Le spese di lite, stante l'accordo delle parti, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
nato in [...] il [...] (matrimonio civile contratto in Torpè il 28.03.2009, Parte_2 iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Torpè l'anno 2009 al n° 1, Parte 2 serie A) alle condizioni di cui al ricorso congiunto, riportate anche in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
3) visto l'accordo, compensa interamente tra le parti le spese di lite
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 29.7.2024
Il giudice relatore dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente dott. Riccardo De Vito
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