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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 10/10/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
BA LI Presidente
SC CA Giudice rel.
Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 878/2025 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPEZIALE GIULIO Parte_1 C.F._1
e
EL NA LU (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FASCENDINI C.F._2
PAOLA
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1. Cessazione della convivenza e regime patrimoniale.
I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
pagina 1 di 6 Le parti, al fine di stemperare l'attuale situazione di tensione tra loro esistente, convengono che DE MI
LU con la firma del presente ricorso lascerà la casa coniugale e trasferirà la propria residenza in altro luogo, comunicandone le coordinate alla moglie.
Per effetto dell'omologa della separazione consensuale, il regime patrimoniale tra i coniugi, che attualmente si trovano in comunione legale, diverrà quello della separazione.
1. Casa coniugale.
La casa coniugale sita in Traona (SO), Via del Santo n. 3, censito nel Catasto Fabbricati di tale Comune a:
. fog. 11 n. 699 sub. 13, cat. A/7, Via del Santo n. 3, piano S1-T-1, cl. 2, vani 5, sup. cat. totale mq. 128,
Totale escluse aree scoperte mq. 120 - rendita euro 555,19;
. fog. 11 n. 699 sub. 5, cat. C/6, Via del Santo n. 3, piano S1, cl. U, Consistenza mq. 48 - sup. catastale mq. 55, Via del Santo n. 3, piano S1, rendita euro 128,91;
. fog. 11 n. 699 sub. 4, cat. F/3, Via Vallone, piano S1; viene assegnata alla moglie, presso la quale viene collocato in via prevalente il figlio . Per_1
Il marito dichiara di aver già asportato i propri effetti personali e le cose di sua pertinenza
3.Rapporti con il figlio . Per_1
3a. Il figlio minore (nato a [...] ed Uniti il 1.7.2016) è affidato ad entrambi i genitori, Persona_2 con collocazione abitativa presso la casa coniugale assegnata alla sig.ra in Traona, Via del Santo n. 3; Pt_1
3b. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolar-mente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fi-sica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3c. Il padre DE MI LU potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
- due giorni alla settimana, da individuare di volta in volta entro la settimana precedente (così da consentire ad entrambi i genitori un'adeguata programma-zione), tenuto conto degli impegni dei genitori e del figlio;
il padre terrà con sé il figlio dalla fine del suo lavoro (indicativamente alle ore 18 circa), quando lo prenderà presso la casa della mamma, cenerà con lui e lo riporterà presso la casa della mamma entro le ore 21;
- i genitori coinvolgeranno gradualmente i nonni (sia materni, che paterni), per essere da loro aiutati nella cura di
; Per_1
- ogni quindici giorni da sabato mattina alle ore 9 fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando riporterà
presso la dimora materna, comunque, entro le ore 21. Il pernotto verrà inserito gradualmente e Per_1 assecondando la sensibilità del bambino, perché questi non ha mai dormito fuori casa.
pagina 2 di 6 - durante le festività di Natale, Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo e il giorno del compleanno (1° luglio) ciascun genitore starà con il figlio a pranzo o a cena seguendo il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo tra i genitori;
- durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre fino un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- resta inteso che il padre potrà esercitare il diritto di visita anche in altri giorni/orari, compatibilmente con gli impegni del figlio e previo accordo con la mamma.
3d. Quale concorso nel mantenimento del figlio , il padre corrisponderà alla mamma, fino al Per_1 raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio, l'importo mensile di euro 400,00 (quattrocento/00), entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
3e. Le spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico che si renderanno necessarie per il figlio Per_1 sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, verranno sostenute in egual misura dai genitori per la quota del 50% ciascuno. Per l'individuazione di tali spese straordinarie, le parti convengono di attenersi, facendole proprie, alle linee guida di cui al protocollo adottato dal Tribunale di Sondrio in data 12.7.2024, di cui ai ricorrenti è stata consegnata copia.
3f. L'Assegno Unico Universale relativo al figlio verrà percepito da entrambi i ge-nitori, in egual misura.
Entrambe le parti beneficeranno dei diritti per le detrazioni delle spese sostenute per il figlio a carico, le quali accordano una detrazione/deduzione in dichiarazione dei redditi, nella misura corrispondente alla percentuale di contribuzione sostenuta da ciascun genitore.
3g. Si dà atto che il figlio è affetto da patologia per la quale, in data 25.09.2024, è stato riconosciuto Per_1 invalido civile, con conseguente liquidazione di indennità di frequenza. Le prestazioni erogate confluiscono sul conto corrente n. [...]X46, acceso presso la Banca Popolare di Sondrio - agenzia di
Talamona, intestato al minore, conto sul quale entrambi i genitori hanno la possibilità di operare, i quali - concordemente dichiarano - che le stesse saranno utilizzate esclusivamente per le esigenze di carattere sanitario e terapeutico del minore, previa consultazione tra i genitori.
3h. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passa-porti / carta d'identità con annotato il nome del figlio , ai fini della validità per l'espatrio. Per_1
4.Rapporti tra le parti.
Ad integrale definizione dei rapporti patrimoniali tra loro sorti e quale condizione funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi, i coniugi convengono quanto segue.
4a. Rapporti patrimoniali tra i coniugi.
La signora premesso che: Parte_1
pagina 3 di 6 - le parti prima di contrarre matrimonio avevano stipulato con la Banca Popolare di Sondrio un contratto di mutuo ipotecario avente per oggetto il sopraindicato immobile costituente la casa coniugale;
- l'estinzione di tale mutuo è avvenuta mediante il pagamento da parte di DE MI LU in data 27.4.2021 dell'importo di euro 41.355,28 (quarantunomila-trecentocinquantacinque/28) che a tale data residuava;
- si obbliga a rimborsare a DE MI LU l'importo di euro 20.677,64 (venti-milaseicentosessantasette/64), pari al 50% della somma da questi versata in data 27.4.2021 alla Banca Popolare di Sondrio ad estinzione del mutuo.
Il rimborso verrà effettuato dalla signora Parte_1
- quanto ad euro 10.338,82 (diecimilatrecentotrentotto/82) contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, a mezzo dell'assegno circolare non trasferibile n. 5303443670-05 emesso dalla Banca Popolare di
Sondrio il 22.5.2025 intestato a DE MI LU, il quale con la sottoscrizione del presente atto ne accusa ricevuta;
- quanto ad euro 10.338,82 entro e non oltre il 31.12.2025, mediante assegno circolare non trasferibile intestato a
DE MI LU.
DE MI LU dichiara che con il puntuale ed integrale pagamento di tale somma non avrà più nulla da avere o pretendere da per ogni causa comunque riconducibile al contratto di mutuo stipulato con la Parte_1
Banca Popolare di Sondrio.
4d. . CP_1
Le parti dichiarano di aver acquistato, dopo il matrimonio, le autovetture KS GO tg. FT169TK (la cui carta di circolazione è cointestata ad entrambi i coniugi) e KS GO tg. GH166AV (la cui carta di circolazione è intestata al solo DE MI LU).
In relazione a ciò:
- DE MI LU cede a che accetta, la sua quota di comproprietà sull'autovettura KS Parte_1
GO tg. FT169TK, obbligandosi a sottoscrivere ogni documento e/o dichiarazione che dovesse essere necessaria per l'aggiornamento della carta di circolazione, procedura i cui costi ed oneri, se sussistenti, saranno interamente a carico della signora Parte_1
- cede a DE MI LU, che accetta, la sua quota di comproprietà sull'autovettura KS Parte_1
GO tg. GH166AV; la carta di circolazione, come sopra indicato, è già intestata a DE MI LU.
Tali trasferimenti sono effettuati senza corresponsione di alcuna somma di denaro, in attuazione degli obblighi conseguenti al presente accordo di separa-zione consensuale tra coniugi;
le parti chiedono pertanto l'applicazione dell'esenzione da ogni imposta e/o tassa, ex art. 19 L. 6.3.1987, n. 74 e sen-tenza della Corte
Costituzionale n. 154/1999.
pagina 4 di 6 Le parti dichiarano di aver definito con i presenti accordi ogni rapporto economico tra loro pendente e di non aver più nulla a più pretendere l'una dall'altro, ad ecce-zione di quanto indicato nel presente atto.
5.Patrocinio a spese dello Stato.
La signora in relazione al presente procedimento di separazione, è stata ammessa al patrocinio a Parte_1 spese dello Stato, come da documentazione che si deposita (doc. n. 4).
Spese legali compensate inter partes.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 05.06.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra trascritte.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e EL NA LU, che Parte_1 hanno contratto matrimonio in Talamona (SO) in data 07.09.2013;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
pagina 5 di 6 4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Talamona (SO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, camera di consiglio del 02.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
SC CA BA LI
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
BA LI Presidente
SC CA Giudice rel.
Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 878/2025 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPEZIALE GIULIO Parte_1 C.F._1
e
EL NA LU (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FASCENDINI C.F._2
PAOLA
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1. Cessazione della convivenza e regime patrimoniale.
I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
pagina 1 di 6 Le parti, al fine di stemperare l'attuale situazione di tensione tra loro esistente, convengono che DE MI
LU con la firma del presente ricorso lascerà la casa coniugale e trasferirà la propria residenza in altro luogo, comunicandone le coordinate alla moglie.
Per effetto dell'omologa della separazione consensuale, il regime patrimoniale tra i coniugi, che attualmente si trovano in comunione legale, diverrà quello della separazione.
1. Casa coniugale.
La casa coniugale sita in Traona (SO), Via del Santo n. 3, censito nel Catasto Fabbricati di tale Comune a:
. fog. 11 n. 699 sub. 13, cat. A/7, Via del Santo n. 3, piano S1-T-1, cl. 2, vani 5, sup. cat. totale mq. 128,
Totale escluse aree scoperte mq. 120 - rendita euro 555,19;
. fog. 11 n. 699 sub. 5, cat. C/6, Via del Santo n. 3, piano S1, cl. U, Consistenza mq. 48 - sup. catastale mq. 55, Via del Santo n. 3, piano S1, rendita euro 128,91;
. fog. 11 n. 699 sub. 4, cat. F/3, Via Vallone, piano S1; viene assegnata alla moglie, presso la quale viene collocato in via prevalente il figlio . Per_1
Il marito dichiara di aver già asportato i propri effetti personali e le cose di sua pertinenza
3.Rapporti con il figlio . Per_1
3a. Il figlio minore (nato a [...] ed Uniti il 1.7.2016) è affidato ad entrambi i genitori, Persona_2 con collocazione abitativa presso la casa coniugale assegnata alla sig.ra in Traona, Via del Santo n. 3; Pt_1
3b. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolar-mente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fi-sica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3c. Il padre DE MI LU potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
- due giorni alla settimana, da individuare di volta in volta entro la settimana precedente (così da consentire ad entrambi i genitori un'adeguata programma-zione), tenuto conto degli impegni dei genitori e del figlio;
il padre terrà con sé il figlio dalla fine del suo lavoro (indicativamente alle ore 18 circa), quando lo prenderà presso la casa della mamma, cenerà con lui e lo riporterà presso la casa della mamma entro le ore 21;
- i genitori coinvolgeranno gradualmente i nonni (sia materni, che paterni), per essere da loro aiutati nella cura di
; Per_1
- ogni quindici giorni da sabato mattina alle ore 9 fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando riporterà
presso la dimora materna, comunque, entro le ore 21. Il pernotto verrà inserito gradualmente e Per_1 assecondando la sensibilità del bambino, perché questi non ha mai dormito fuori casa.
pagina 2 di 6 - durante le festività di Natale, Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo e il giorno del compleanno (1° luglio) ciascun genitore starà con il figlio a pranzo o a cena seguendo il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo tra i genitori;
- durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre fino un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- resta inteso che il padre potrà esercitare il diritto di visita anche in altri giorni/orari, compatibilmente con gli impegni del figlio e previo accordo con la mamma.
3d. Quale concorso nel mantenimento del figlio , il padre corrisponderà alla mamma, fino al Per_1 raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio, l'importo mensile di euro 400,00 (quattrocento/00), entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
3e. Le spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico che si renderanno necessarie per il figlio Per_1 sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, verranno sostenute in egual misura dai genitori per la quota del 50% ciascuno. Per l'individuazione di tali spese straordinarie, le parti convengono di attenersi, facendole proprie, alle linee guida di cui al protocollo adottato dal Tribunale di Sondrio in data 12.7.2024, di cui ai ricorrenti è stata consegnata copia.
3f. L'Assegno Unico Universale relativo al figlio verrà percepito da entrambi i ge-nitori, in egual misura.
Entrambe le parti beneficeranno dei diritti per le detrazioni delle spese sostenute per il figlio a carico, le quali accordano una detrazione/deduzione in dichiarazione dei redditi, nella misura corrispondente alla percentuale di contribuzione sostenuta da ciascun genitore.
3g. Si dà atto che il figlio è affetto da patologia per la quale, in data 25.09.2024, è stato riconosciuto Per_1 invalido civile, con conseguente liquidazione di indennità di frequenza. Le prestazioni erogate confluiscono sul conto corrente n. [...]X46, acceso presso la Banca Popolare di Sondrio - agenzia di
Talamona, intestato al minore, conto sul quale entrambi i genitori hanno la possibilità di operare, i quali - concordemente dichiarano - che le stesse saranno utilizzate esclusivamente per le esigenze di carattere sanitario e terapeutico del minore, previa consultazione tra i genitori.
3h. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passa-porti / carta d'identità con annotato il nome del figlio , ai fini della validità per l'espatrio. Per_1
4.Rapporti tra le parti.
Ad integrale definizione dei rapporti patrimoniali tra loro sorti e quale condizione funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi, i coniugi convengono quanto segue.
4a. Rapporti patrimoniali tra i coniugi.
La signora premesso che: Parte_1
pagina 3 di 6 - le parti prima di contrarre matrimonio avevano stipulato con la Banca Popolare di Sondrio un contratto di mutuo ipotecario avente per oggetto il sopraindicato immobile costituente la casa coniugale;
- l'estinzione di tale mutuo è avvenuta mediante il pagamento da parte di DE MI LU in data 27.4.2021 dell'importo di euro 41.355,28 (quarantunomila-trecentocinquantacinque/28) che a tale data residuava;
- si obbliga a rimborsare a DE MI LU l'importo di euro 20.677,64 (venti-milaseicentosessantasette/64), pari al 50% della somma da questi versata in data 27.4.2021 alla Banca Popolare di Sondrio ad estinzione del mutuo.
Il rimborso verrà effettuato dalla signora Parte_1
- quanto ad euro 10.338,82 (diecimilatrecentotrentotto/82) contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, a mezzo dell'assegno circolare non trasferibile n. 5303443670-05 emesso dalla Banca Popolare di
Sondrio il 22.5.2025 intestato a DE MI LU, il quale con la sottoscrizione del presente atto ne accusa ricevuta;
- quanto ad euro 10.338,82 entro e non oltre il 31.12.2025, mediante assegno circolare non trasferibile intestato a
DE MI LU.
DE MI LU dichiara che con il puntuale ed integrale pagamento di tale somma non avrà più nulla da avere o pretendere da per ogni causa comunque riconducibile al contratto di mutuo stipulato con la Parte_1
Banca Popolare di Sondrio.
4d. . CP_1
Le parti dichiarano di aver acquistato, dopo il matrimonio, le autovetture KS GO tg. FT169TK (la cui carta di circolazione è cointestata ad entrambi i coniugi) e KS GO tg. GH166AV (la cui carta di circolazione è intestata al solo DE MI LU).
In relazione a ciò:
- DE MI LU cede a che accetta, la sua quota di comproprietà sull'autovettura KS Parte_1
GO tg. FT169TK, obbligandosi a sottoscrivere ogni documento e/o dichiarazione che dovesse essere necessaria per l'aggiornamento della carta di circolazione, procedura i cui costi ed oneri, se sussistenti, saranno interamente a carico della signora Parte_1
- cede a DE MI LU, che accetta, la sua quota di comproprietà sull'autovettura KS Parte_1
GO tg. GH166AV; la carta di circolazione, come sopra indicato, è già intestata a DE MI LU.
Tali trasferimenti sono effettuati senza corresponsione di alcuna somma di denaro, in attuazione degli obblighi conseguenti al presente accordo di separa-zione consensuale tra coniugi;
le parti chiedono pertanto l'applicazione dell'esenzione da ogni imposta e/o tassa, ex art. 19 L. 6.3.1987, n. 74 e sen-tenza della Corte
Costituzionale n. 154/1999.
pagina 4 di 6 Le parti dichiarano di aver definito con i presenti accordi ogni rapporto economico tra loro pendente e di non aver più nulla a più pretendere l'una dall'altro, ad ecce-zione di quanto indicato nel presente atto.
5.Patrocinio a spese dello Stato.
La signora in relazione al presente procedimento di separazione, è stata ammessa al patrocinio a Parte_1 spese dello Stato, come da documentazione che si deposita (doc. n. 4).
Spese legali compensate inter partes.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 05.06.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra trascritte.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e EL NA LU, che Parte_1 hanno contratto matrimonio in Talamona (SO) in data 07.09.2013;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
pagina 5 di 6 4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Talamona (SO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, camera di consiglio del 02.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
SC CA BA LI
pagina 6 di 6