Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 04/06/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai
Magistrati: dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Nicola Raducci, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Francesco Cerella, come da procura in atti;
RESISTENTE nonché con l'intervento del Pubblico Ministero presso questo Tribunale;
INTERVENIENTE
OGGETTO: regolamentazione condizioni affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 7/5/2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da accordo raggiunto tra le stesse. Il P.M., con nota del 23/5/2025, ha espresso parere favorevole alla regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori come da accordo raggiunto tra le parti.
1
Con ricorso depositato il 16/1/2025 ha Parte_1 chiesto all'intestato Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “determinare le modalità di affidamento per i figli minori come da piano genitoriale sopra indicato ed ivi integralmente richiamato: g) I minori manterranno la residenza ed il domicilio in
Casalbordino (CH) presso la casa famigliare ubicata in Via Leopardi nr. 5 insieme alla madre, Sig.ra che continuerà Parte_1
a vivere presso il suddetto immobile;
h) I minori verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che decideranno di comune accordo ogni questione di rilevante interesse;
i) entrambi i genitori potranno esercitare la potestà genitoriale sui figli;
j) Le decisioni di maggiore interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute potranno venire assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
k) i genitori si impegneranno nel mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
l) i nonni materni che collaborano per la gestione dei figli, in caso di richiesta e necessità della ricorrente e dei minori, sono il Sig. nato a [...]_1 il 20/04/1954 e la Sig.ra nata a [...] il CP_2
30/11/1965 entrambi residenti a [...](Ch) in Località Rosario nr.
3. IN MERITO ALLE CONDIZIONI LOGISTICHE voglia l'onorevole Tribunale disporre come di seguito: I genitori vivranno separati, mantenendo lo stato di fatto attuale. La Sig.ra continuerà Parte_1
a vivere con i figli minori presso l'immobile di proprietà in Via
Leopardi nr.5 in Casalbordino (CH). Il Sig. vivrà Controparte_1 presso l'attuale residenza in Via Ascensione nr. 25 in Casalbordino
(Ch). AFFIDAMENTO DEI FIGLI E MODALITA' DI VISITA DEL PADRE voglia l'onorevole Tribunale disporre come di seguito: I figli minori
2 continueranno a convivere nella casa coniugale con la madre Sig.ra mantenendovi la residenza, con affidamento ad Parte_1 entrambi i genitori e con collocamento prevalente presso la madre secondo il piano genitoriale sopra evidenziato. RELATIVAMENTE ALLE
MODALITA' DI VISITA DEL PADRE voglia l'onorevole Tribunale disporre come di seguito: Il diritto di visita del padre avverrà come di seguito: m) Il Sig. potrà tenere con sé i figli il Controparte_1 martedì e il giovedì con i seguenti orari: periodo estivo dalle 09:00 alle ore 22:00, periodo invernale dalle 09:00 alle ore 20:00; n) I minori trascorreranno i fine settimana, alternativamente, con ciascuno dei genitori dalle ore 09:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, salvo il periodo estivo nel quale potranno rientrare la domenica alle ore 22:00; o) durante le vacanze estive la prole potrà trascorrere 15 giorni con il padre;
il suddetto periodo verrà stabilito anno per anno concordemente tra le parti (il giorno di ferragosto ad anni alterni); p) durante le vacanze natalizie i minori trascorreranno con il padre il 26 dicembre, il 31 dicembre ed il 1° gennaio alternativamente negli anni;
i minori trascorreranno i giorni di vigilia, natale e epifania con la madre alternandosi con il padre nell'anno successivo;
q) durante le vacanze pasquali, alternativamente negli anni, i minori trascorreranno il giorno della
Santa Pasqua con un genitore ed il giorno della Pasquetta con l'altro ad anni alterni così come avverrà in occasione dei c.d. “ponti”; r) il compleanno dei figli verrà organizzato dalla ricorrente e dal resistente ad anni alterni come già avviene attualmente;
IN MERITO
AI PROVVEDIMENTI ECONOMICI voglia l'onorevole Tribunale disporre come di seguito: Il sig. verserà a titolo di Controparte_1 mantenimento dei minori un assegno mensile di Euro 600,00 (Euro
300,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie da corrispondere alla Sig.ra mediante bonifico bancario su Iban Parte_1
[...]; Relativamente alle spese straordinarie le stesse dovranno essere concordate tra le parti;
A fronte di richiesta di spese straordinarie, il genitore dissenziente dovrà manifestare motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della
3 richiesta ovvero entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla richiesta stessa, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso.
IN MERITO AL MUTUO voglia l'onorevole Tribunale disporre come di seguito: Il Sig. di verserà tramite bonifico bancario CP_1 CP_1 sul conto cointestato presso la , la metà dell'importo mensile CP_3 del mutuo come da variazioni, entro il 15 di ciascun mese. Con condanna della parte resistente alla rifusione di spese e competenze professionali del presente giudizio oltre IVA, CAP di legge e rimborso spese generali (15%).”.
Con memoria di costituzione dell'1/4/2025 il resistente
[...] ha chiesto di “-dare atto che il resistente concorda con CP_1 le conclusioni rassegnate ex adverso in ricorso sub. g), h), i), j),
k); -relativamente alle modalità di visita del padre, si concorda con quanto prospettato dalla ricorrente con la sola precisazione che la prole possa rimanere con il padre sino alle ore 21:00
(limitatamente al periodo invernale) almeno per consentire alla prole stessa di consumare la cena unitamente al padre;
-confermare, relativamente alle condizioni economiche, il contenuto dell'accordo sottoscritto in data 16.11.2022 ovvero: il resistente verserà a titolo di mantenimento per la prole la somma di euro 150,00 per ciascun figlio (oltre al 50% delle spese straordinarie) e contestualmente verserà la quota di ½ della rata mensile del mutuo attualmente acceso presso Banca Bper filiale di Casalbordino (CH) relativo all'immobile di Casalbordino – Via Leopardi n°5 attualmente abitato dalla ricorrente e della prole;
-con il favore delle spese.”.
Alla prima udienza di comparizione del 7/5/2025, le parti, personalmente presenti con i rispettivi difensori, hanno precisato congiuntamente le conclusioni dichiarando di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
“affido condiviso dei minori e ad entrambi i Per_2 Per_3 genitori, con collocamento prevalente presso la madre, a cui viene assegnata la casa familiare.
Il resistente potrà vedere e tenere con sé i figli minori per due pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì dalle ore 16 alle 20:30
4 nel periodo invernale e dalle ore 9 alle ore 22 nel periodo estivo)
e a fine settimana alternati (dal sabato mattina fino alla domenica alle ore 20:30 nel periodo invernale e 22 nel periodo estivo) con possibilità di pernotto. Le festività natalizie e pasquali (così come ogni altra festività, compresi i compleanni) seguiranno il criterio dell'alternanza: in particolare, durante le vacanze natalizie i minori trascorreranno con il padre il 26 dicembre, il
31 dicembre ed il 1° gennaio alternativamente negli anni;
i minori trascorreranno i giorni di vigilia, natale e epifania con la madre alternandosi con il padre nell'anno successivo;
durante le vacanze pasquali, alternativamente negli anni, i minori trascorreranno il giorno della Santa Pasqua con un genitore ed il giorno della
Pasquetta con l'altro ad anni alterni così come avverrà in occasione dei c.d. “ponti”. Il padre, infine, potrà vedere e tenere con sé i figli minori per 15 giorni (anche non consecutivi) per le vacanze estive (da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno),
(il giorno di Ferragosto ad anni alterni). Resta inteso che le parti potranno concordare di volta in volta turni di visita aggiuntivi per il padre.
Il resistente verserà alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma complessiva di euro 360,00 (euro
180,00 per ciascun figlio), entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie (come da Protocollo in uso presso questo Tribunale).
L'assegno unico verrà percepito interamente dalla ricorrente.
Le parti esprimono il loro consenso reciproco al rilascio di passaporto ovvero di altro documento valido per l'espatrio dei figli minori (per viaggi all'estero sempre e comunque concordati tra i genitori).
Le parti rinunciano ad ogni altra domanda, eccezione o deduzione formulate nel presente procedimento, con compensazione integrale delle spese di lite”.
5 Le parti hanno, quindi, domandato al Tribunale di recepire le condizioni concordate, con compensazione integrale delle spese di lite.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rileva che tutti i patti e le condizioni fissati dalle parti non sono contrari a disposizioni di legge né all'ordine pubblico e sono corrispondenti agli interessi morali e materiali dei figli minori e . Per_2 Per_3
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Le spese di lite devono trovare integrale compensazione, come da richiesta congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 38/2025, così provvede:
− prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che l'affidamento e il mantenimento dei minori e avvengano secondo Persona_4 Persona_5 le condizioni concordate dalle parti come ritrascritte in motivazione;
− compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Vasto, nella Camera di Consiglio del 30/5/2025.
Si comunichi.
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Dott.ssa Maria Elena Faleschini
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