Articolo 1 della Legge 24 ottobre 1962, n. 1593
Articolo 2
Versione
12 dicembre 1962
Art. 1.
Nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari, per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 1 gennaio 1961, ai fini della determinazione della rendita vitalizia differenziale e della integrazione di tale rendita previste, rispettivamente, dalla lettera b) dell'articolo 4 e dal comma secondo dell' articolo 5 della legge 4 febbraio 1958, n. 87 , la retribuzione annua differenziale costante di cui all'articolo 6 della legge stessa si attribuisce considerando la retribuzione al 1 gennaio 1958 ed applicando i coefficienti della tabella E unita alla presente legge per i servizi resi di periodi ammessi a riscatto o di servizi militari riconosciuti, in relazione a domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione della presente.
Entrata in vigore il 12 dicembre 1962