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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/11/2025, n. 2512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2512 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA- SEZ. VI CIVILE Il Giudice Unico EA DE VO ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile (R.G. 8282/21) promossa da:
- Avv.ti Bonalume, Gomez Paloma, Cardona e DE Bene Parte_1
CONTRO
- Avv. Ferrando Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE Cont L'attrice aveva chiesto nella citazione la condanna della convenuta al pagamento di un importo di 793.527,06 euro in relazione alle fatture indicate nella citazione, per capitale, interessi moratori e anatocistici e importo forfettario per ritardi ex art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02, chiedendo in subordine il riconoscimento di tali importi ex art. 2041 c.c.. Si trattava del corrispettivo per la fornitura di materiali sanitari alla controparte che, con i contratti Part Cont indicati nella produzione 7 attrice, aveva acquistato da vari creditori della Cont Costituendosi la con la propria produzione n. 6 ha contestato puntualmente tutte le richieste avversarie, riconoscendosi debitrice della controparte solo per 17.765,29 euro, a titolo di interessi moratori sul capitale indicato nella citazione, ritenuto però non più dovuto, e di ulteriori interessi di mora maturati su crediti diversi dal primo sopraindicato. Cont Con le proprie note scritte per la prima udienza del 4/5/22 la difesa della ollevava un'eccezione di nullità dei contratti cessione dei crediti, che argomentava nella prima memoria del 28/9/22, modificando in quella sede le proprie conclusioni. Part Nella sua prima memoria del 30/9/22, la riduceva (a pagina 3 della stessa si legge “si precisa che Part rispetto a quelli azionati i crediti per i quali prosegue il giudizio sono i seguenti:…”) le proprie Cont domande come segue, tenendo conto dei pagamenti evidenziati dalla
- 11.833,60 euro, invece dei 746.180,29 euro di sorte capitale chiesti con la citazione, per crediti di cui all'elenco prodotto sub. 12, oltre interessi moratori e anatocistici.
- 9.771,27 euro, invece dei 10.447,55 euro chiesti con la citazione, per interessi moratori riferiti a crediti diversi da quelli sopracitati, di cui agli elenchi prodotti sub. 4A,4B, 13A e 13B, oltre interessi anatocistici.
- 26.120,00 euro ex art. 6, comma 2, D.lgs n. 231/02, già chiesti con la citazione. Con la propria seconda memoria del 24/3/23 la convenuta ha sollevato una seconda eccezione di nullità dei contratti sottesi ai crediti azionati, per difetto di forma scritta ex art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/16. Nella stessa memoria, al paragrafo 6) di pagina 8, ha evidenziato l'ulteriore propria produzione n. 11, costituente nota di credito a storno della fattura n. 2002018153 della ditta Bristol Myers. Le tre domande attrici si analizzano partitamente come segue, dopo l'analisi in via preliminare delle Cont eccezioni di nullità formulate dalla
1) Sull'eccezione di nullità dei contratti cessione dei crediti sollevata dalla
[...]
invoca la disciplina relativa alla cessione dei crediti nei confronti di una P.A., avente carattere Pt_2 speciale e quindi derogatorio rispetto alla disciplina codicistica comune della cessione del credito di cui agli artt. 1260 e seguenti c.c.. Secondo tale prospettazione, la cessione dei crediti vantati nei confronti di un ente pubblico sarebbe subordinata alla preventiva adesione della P.A.. La cessione, quindi, per essere opponibile alla P.A. necessiterebbe del previo consenso espresso della stessa, che non sarebbe stato prestato nel caso di specie. Tale eccezione non può essere condivisa, sul presupposto che la giurisprudenza di legittimità, a cui questo Giudice aderisce, è costante nel ritenere che il divieto di cessione del credito verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima di cui all'art. 70 R.D. n. 2240 del 1923 non si applica ai crediti vantati Cont nei confronti della in quanto ritenute estranee al novero delle amministrazioni statali (Cass. civ. n. 19479/2025). Ne consegue il rigetto dell'eccezione.
2) Onere forma scritta contratti sottostanti di fornitura Anche l'eccezione di nullità dei contratti sottesi ai crediti azionati, per difetto di forma scritta ex art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/16, deve essere rigettata per le stesse ragioni di cui al precedente punto Cont 1) in ordine alla natura non pubblica della
Per quanto riguarda il merito si rileva quanto segue.
3) Richiesta di 11.833,60 euro. La richiesta non può essere accolta, risultando documentalmente provato che tale importo sia già stato Cont corrisposto da parte della ad estinzione del credito in argomento. La somma di 11.833,60 euro attiene unicamente ad una fattura, come risulta dal documento 12 Part prodotto da la n. 2002018153/2021, oggi azionata in via monitoria, che è stata saldata il 3/9/21, Cont come risulta dal documento 12a) della Part Deve quindi concludersi che lo storno parziale operato da per il limitato importo di 6.508,48 euro Cont (doc. 11 , in realtà avrebbe dovuto essere totale, con conseguente insussistenza del credito azionato.
4) Richiesta di 9.771,27 euro. Con specifico riferimento, invece, alle note di debito per interessi maturati su crediti diversi dalla Part sorte capitale, si è già dato atto della parziale rinuncia di rispetto alla pretesa inziale, che oggi è stata quindi ridotta alla somma di 9.771,27 euro. Dall'esame della stessa documentazione prodotta dall'attrice, tale domanda risulta, tuttavia, accoglibile solo in parte. Cont Chi scrive condivide con la le contestazioni mosse, in particolare con la propria nota (doc. 6), ai Part calcoli effettuati da sulle n. 6 fatture riportate dalla stessa negli elenchi di cui alle proprie produzioni 3A, 3B e 3C (nonché 4A, 4B e 4C). Part Da questi conteggi risulta in capo a un minor credito di 6.289,59 euro, dovendo rigettarsi la domanda per il residuo importo.
5) Richiesta di 26.120,00 euro. Part chiede inoltre ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.lgs n. 231/02 il pagamento dei 40,00 euro, a titolo di risarcimento dei danni, per ogni fattura il cui termine di pagamento non è stato rispettato dalla Cont
che quantifica in complessivi 26.120,00 euro. La domanda si fonda su cinque fatture, indicate nella produzione 5 dell'attrice, e che si riferiscono ad altre fatture riepilogate nella produzione 6. Si tratta di fatture diverse da quelle riferite alla sorte capitale, ma ciò che rileva è che quelle indicate nel riepilogo sono documenti non prodotti, ma solo elencati, e contestati in ordine al loro ritardato pagamento da parte della convenuta. Manca quindi la prova dell'inadempimento della ai fini dell'applicazione dell' art. 6, comma 2, Pt_3
D.lgs n. 231/02.
6) La domanda ex art. 2041 c.c.. La stessa non può essere accolta, stante la sua natura residuale.
7) Spese di lite. Per le ragioni sopraesposte le domande attrici sono state accolte solo parzialmente. La soccombenza dell'attrice per circa nove decimi della sua domanda originaria comporta per la controparte la compensazione in uguale proporzione e la sua condanna al rimborso in favore della Part delle restanti spese di lite nella misura indicata nel dispositivo, applicando in relazione ai compensi i valori medi dello scaglione riferito alla somma riconosciuta. Si ritiene equo anche ridurre gli esborsi dell'attrice per il contributo unificato al loro importo dovuto per la somma riconosciuta (237,00 euro, invece di 1.686,00 euro, ferma la marca da 27,00 euro) al fine di evitare che la subisca un versamento economico ingiusto. Pt_3
P.Q.M.
Condanna la a pagare in favore di 6.289,59 euro, oltre interessi dal dì del dovuto Pt_3 Parte_1 al saldo. Rigetta per il resto le domande di Parte_1
Condanna la a rimborsare a un nono delle spese di lite, che quantifica in 264,00 Pt_3 Parte_1 euro per esborsi e in 564,11 euro per compensi, oltre accessori di legge, compensandole per il resto.
Genova, 11/11/25 Il Giudice Unico
EA DE VO