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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 31/03/2025, n. 1650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1650 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4712/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Barison ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4712/2023 promossa da
, con l'avv. Valeria Mazzotta Parte_1
– attore – nei confronti di
con gli avv.ti Fabrizio Filì e Marco Agami CP_1
– convenuta –
Avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 12 dicembre 2024 per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha adito questo Parte_1
Tribunale allegando come a partire dal 2012, quando aveva preso in locazione a
Mestre un'abitazione le cui finestre hanno affaccio sulla Piazza Ferretto, ogni anno dalla metà di novembre all'Epifania, ed a volte, sino al Carnevale, subiva immissioni
1 acustiche emesse ininterrottamente per tutto il giorno dalla pista di pattinaggio in- stallato nella piazza e dal sistema di diffusione musicale della pista stessa.
Allegava di aver interessato reiteratamente il e la società convenuta affin- CP_2
ché venissero posti in essere dei comportamenti che limitassero al minimo le im- missioni acustiche che superavano certamente i limiti di normale tollerabilità, la- mentando l'impossibilità di dedicarsi ai propri interessi, come per esempio leggere un libro o vedere un film, e comunque di godere della tranquillità della propria abitazione, senza aver mai ottenuto effettivo riscontro se non la risposta secondo cui nessun superamento di limiti era stato accertato. Solo nel 2022 la società con- venuta decideva di effettuare delle indagini fonometriche presso l'abitazione dell'at- tore prima dell'avvio della manifestazione, indagini dalle quali sarebbe risultato, se- condo le conclusioni del perito incaricato dall'odierna convenuta, la conformità delle immissioni alle autorizzazioni in deroga quali previste dal Regolamento Co- munale.
Effettuata propria perizia di parte, versata in atti, l'odierno attore allegava per con- tro il continuo superamento dei limiti sia di legge ma anche delle deroghe previste dal Regolamento Comunale.
Radicatosi il contraddittorio, la parte convenuta contestava le domande attoree, eccependo l'incompetenza del Tribunale per valore, in favore del Giudice di pace e la nullità per indeterminatezza della domanda;
nel merito chiedeva la reiezione delle domande attoree per infondatezza.
Fallito il tentativo di conciliazione, al termine dell'istruttoria, espletata mediante produzioni documentali, vuoi per la mancata ammissione delle prove orali, vuoi per la riscontrata impossibilità materiale di procedere alla c.t.u. pur ammessa dal
Giudice, la causa era rimessa in decisione sulle conclusioni e con il deposito degli scritti difensivi dimessi dalle parti per l'udienza del 12/12/2024.
*
2 La domanda attorea non può trovare accoglimento.
Va innanzitutto chiarito che le conclusioni ritualmente id est tempestivamente – in relazione alla scadenza del termine ultimo rappresentato a tal fine dalla I memoria ex art. 171 ter c.p.c. – rassegnate dall'attore chiedono al Tribunale, nel merito, di
“Accertato e dichiarato il superamento della normale tollerabilità ex art. 844 c.c., delle immis- sioni acustiche conseguenti alla diffusione della musica proveniente dalle casse poste ad esclusivo servizio e gestione dell'impianto per il pattinaggio sul ghiaccio che, annualmente, viene posto in opera nella piazza sulla quale affacciano le finestre dell'abitazione privata dell'attore, assumersi tutti i provvedimenti affinché, nel contemperamento, laddove ritenuto necessario, tra le esigenze della produzione e la tutela della proprietà, le immissioni vengano ridotte al minimo;
- In ogni caso, accertata la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quoti- diana, quale tutelato anche all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani, condannarsi la società in persona del legale rappresentante pro tempore, quale soggetto orga- CP_4
nizzatore dell'evento denominato in festa”, al risarcimento dei danni patiti dall'attore Pt_2
in ragione della denunciata violazione, protrattasi per anni e da liquidarsi in via equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c. ed in ogni caso comprensivo del danno emergente per le spese di perizia”.
Analogamente, i fatti sottoposti alla cognizione del Tribunale sono unicamente quelli dedotti, al più, nella I memoria, cit. e non altri come per esempio la prove- nienza delle immissioni dannose da altre sorgenti poste nella piazza, ma diverse dall'impianto posto al servizio della pista di pattinaggio.
In rito, parte attrice contestava le eccezioni avversarie proposte in fase di costitu- zione, di incompetenza del Tribunale per valore – essendo competente il Giudice di Pace – e di nullità della citazione: trattasi di eccezioni dalle quali la convenuta ha desistito, non riproponendole in sede di precisazione delle conclusioni.
Il Tribunale si ritiene pertanto esonerato dall'esaminarle in questa sede decisoria.
3 Al fine di dirimere la presente controversia va in primo luogo chiarito che la do- manda inibitoria proposta dall'attoree non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, avendo parte attrice dato atto di avere medio tempore trasferito al- trove la propria residenza (v. nota dep. 22.5.2024).
In relazione alla domanda risarcitoria, va innanzitutto rilevata la mancanza di prova di un danno risarcibile.
L'attore chiede il ristoro di ipotetici danni non patrimoniali da lesione di beni – diversi dalla salute – di asserita rilevanza costituzionale, conseguente all'illecita con- dotta altrui. Il paradigma normativo di riferimento non può, dunque, che rinvenirsi nel combinato disposto degli artt. 2 (e 117 Cost. in rel. art. 8 CEDU) e 2043 c.c.
A sua volta, alla luce dell'art. 2697 c.c. il danneggiato è onerato, nel processo, di provare sia il danno evento, cioè la condotta avversaria non iure che si allega, sia il danno conseguenza, che si appunta nella sua qualificazione contra ius sia il nesso causale che li avvince.
Come detto, però, nella specie non è stato provato il c.d. danno conseguenza, in- teso come lesione di diritti costituzionalmente rilevanti.
In proposito non si può non ricordare come già C. Cass. SS.UU. Civili, sentt. 26972
– 26975 dell'11 novembre 2008 abbiano limitato la risarcibilità del danno non pa- trimoniale alle ipotesi di un pregiudizio serio ed una lesione grave. A questo duplice requisito sfugge il mero fastidio, avvertito oltretutto da chi vivendo sulla principale piazza cittadina non può attendersi quiete e silenzio, specie nei momenti delle fe- stività natalizie.
Se, infatti, costituisce principio condiviso in giurisprudenza quello per cui in pre- senza di immissioni intollerabili non è configurabile soltanto un danno biologico, ma anche una diversa tipologia di danno non patrimoniale costituita dai disagi e dalle sofferenze subite e dall'alterazione delle abitudini di vita del soggetto leso (v. per tutte Cass. civ. sez. un. sent. 1 febbraio 2017, n. 2611 che richiama l'art. 4 8 CEDU), è altrettanto consolidata l'interpretazione che esige la prova, almeno presuntiva e sulla base delle nozioni di comune esperienza, di una concreta lesione anche al sereno svolgersi della propria vita domestica e familiare. Con la conseguenza che se questa prova non si rinviene nelle allegazioni – e nelle richieste istruttorie – neppure in termini indiziari, l'accoglimento della domanda si risolve- rebbe in un'inammissibile risarcimento del danno in re ipsa.
Va peraltro osservato che l'equità invocata dall'attore non incide sull'accertamento del diritto risarcitorio vantato, ma – una volta che questo sia stato accertato nello specifico ed in concreto – unicamente sulla sua liquidazione.
Ciò posto, e considerato che nessuna prova – nemmeno presuntiva – è stata fornita dall'attore in ordine all'alterazione della propria vita domestica a causa delle immis- sioni sonore de quibus, anche queste ultime non sono state provate adeguatamente.
La c.t.u. a tal fine necessaria non si è potuta svolgere e le perizie di parte non resti- tuiscono elementi utili per ritenere sussistenti immissioni superiori ai limiti norma- tivi.
Nella specie, infatti, il relativo accertamento non è stato possibile, vuoi perché le prove orali articolate sono risultate – con valutazione che qui si conferma – ine- mendabilmente generiche e valutative;
vuoi perché la c.t.u. fonometrica andava, probabilmente, chiesta in via d'urgenza, in ipotesi anche inaudita altera parte, non potendo la tipica scansione processuale del giudizio di merito assicurare l'anticipata tutela, o almeno formazione della prova, suggerita dalle tempistiche della condotta che si assume illecita.
La scelta difensiva dell'attore di cimentarsi in ardite considerazioni tecniche diverse e succedanee rispetto allo svolgimento della c.t.u. dallo stesso pour cause a suo tempo richiesta, ma non potuta espletare andava tempestivamente sottoposta al contrad- dittorio delle parti, con appropriate considerazioni di fatto – relative, per esempio, ai rumori di fondo ed alla loro rilevanza nella valutazione complessiva – che come
5 detto nella specie sono state proposte solo nella comparsa conclusionale. Come tali, e in ragione della tardiva deduzione dei fatti sulle quali tali valutazioni si fon- dano, esse non possono condurre all'accoglimento neppure della domanda risarci- toria, con o senza preventiva rimessione in istruttoria.
Le assorbenti considerazioni che precedono impongono la reiezione della do- manda risarcitoria attorea.
*
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, della natura con- tenziosa, della media difficoltà e del valore indeterminabile dell'affare e della limi- tata complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa,
1) respinge la domanda risarcitoria attorea;
2) condanna parte attrice a rimborsare alla convenuta le spese processuali, che liquida in € 5000,00 di cui € 800,00 per studio, € 900,00 per fase introduttiva,
€ 1600,00 per fase di trattazione ed istruttoria ed € 1700,00 per fase decisoria, oltre al 15% per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in data 31 marzo 2025 dal Tribunale di Venezia.
IL GIUDICE dott. Silvia Barison
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Barison ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4712/2023 promossa da
, con l'avv. Valeria Mazzotta Parte_1
– attore – nei confronti di
con gli avv.ti Fabrizio Filì e Marco Agami CP_1
– convenuta –
Avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 12 dicembre 2024 per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha adito questo Parte_1
Tribunale allegando come a partire dal 2012, quando aveva preso in locazione a
Mestre un'abitazione le cui finestre hanno affaccio sulla Piazza Ferretto, ogni anno dalla metà di novembre all'Epifania, ed a volte, sino al Carnevale, subiva immissioni
1 acustiche emesse ininterrottamente per tutto il giorno dalla pista di pattinaggio in- stallato nella piazza e dal sistema di diffusione musicale della pista stessa.
Allegava di aver interessato reiteratamente il e la società convenuta affin- CP_2
ché venissero posti in essere dei comportamenti che limitassero al minimo le im- missioni acustiche che superavano certamente i limiti di normale tollerabilità, la- mentando l'impossibilità di dedicarsi ai propri interessi, come per esempio leggere un libro o vedere un film, e comunque di godere della tranquillità della propria abitazione, senza aver mai ottenuto effettivo riscontro se non la risposta secondo cui nessun superamento di limiti era stato accertato. Solo nel 2022 la società con- venuta decideva di effettuare delle indagini fonometriche presso l'abitazione dell'at- tore prima dell'avvio della manifestazione, indagini dalle quali sarebbe risultato, se- condo le conclusioni del perito incaricato dall'odierna convenuta, la conformità delle immissioni alle autorizzazioni in deroga quali previste dal Regolamento Co- munale.
Effettuata propria perizia di parte, versata in atti, l'odierno attore allegava per con- tro il continuo superamento dei limiti sia di legge ma anche delle deroghe previste dal Regolamento Comunale.
Radicatosi il contraddittorio, la parte convenuta contestava le domande attoree, eccependo l'incompetenza del Tribunale per valore, in favore del Giudice di pace e la nullità per indeterminatezza della domanda;
nel merito chiedeva la reiezione delle domande attoree per infondatezza.
Fallito il tentativo di conciliazione, al termine dell'istruttoria, espletata mediante produzioni documentali, vuoi per la mancata ammissione delle prove orali, vuoi per la riscontrata impossibilità materiale di procedere alla c.t.u. pur ammessa dal
Giudice, la causa era rimessa in decisione sulle conclusioni e con il deposito degli scritti difensivi dimessi dalle parti per l'udienza del 12/12/2024.
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2 La domanda attorea non può trovare accoglimento.
Va innanzitutto chiarito che le conclusioni ritualmente id est tempestivamente – in relazione alla scadenza del termine ultimo rappresentato a tal fine dalla I memoria ex art. 171 ter c.p.c. – rassegnate dall'attore chiedono al Tribunale, nel merito, di
“Accertato e dichiarato il superamento della normale tollerabilità ex art. 844 c.c., delle immis- sioni acustiche conseguenti alla diffusione della musica proveniente dalle casse poste ad esclusivo servizio e gestione dell'impianto per il pattinaggio sul ghiaccio che, annualmente, viene posto in opera nella piazza sulla quale affacciano le finestre dell'abitazione privata dell'attore, assumersi tutti i provvedimenti affinché, nel contemperamento, laddove ritenuto necessario, tra le esigenze della produzione e la tutela della proprietà, le immissioni vengano ridotte al minimo;
- In ogni caso, accertata la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quoti- diana, quale tutelato anche all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani, condannarsi la società in persona del legale rappresentante pro tempore, quale soggetto orga- CP_4
nizzatore dell'evento denominato in festa”, al risarcimento dei danni patiti dall'attore Pt_2
in ragione della denunciata violazione, protrattasi per anni e da liquidarsi in via equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c. ed in ogni caso comprensivo del danno emergente per le spese di perizia”.
Analogamente, i fatti sottoposti alla cognizione del Tribunale sono unicamente quelli dedotti, al più, nella I memoria, cit. e non altri come per esempio la prove- nienza delle immissioni dannose da altre sorgenti poste nella piazza, ma diverse dall'impianto posto al servizio della pista di pattinaggio.
In rito, parte attrice contestava le eccezioni avversarie proposte in fase di costitu- zione, di incompetenza del Tribunale per valore – essendo competente il Giudice di Pace – e di nullità della citazione: trattasi di eccezioni dalle quali la convenuta ha desistito, non riproponendole in sede di precisazione delle conclusioni.
Il Tribunale si ritiene pertanto esonerato dall'esaminarle in questa sede decisoria.
3 Al fine di dirimere la presente controversia va in primo luogo chiarito che la do- manda inibitoria proposta dall'attoree non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, avendo parte attrice dato atto di avere medio tempore trasferito al- trove la propria residenza (v. nota dep. 22.5.2024).
In relazione alla domanda risarcitoria, va innanzitutto rilevata la mancanza di prova di un danno risarcibile.
L'attore chiede il ristoro di ipotetici danni non patrimoniali da lesione di beni – diversi dalla salute – di asserita rilevanza costituzionale, conseguente all'illecita con- dotta altrui. Il paradigma normativo di riferimento non può, dunque, che rinvenirsi nel combinato disposto degli artt. 2 (e 117 Cost. in rel. art. 8 CEDU) e 2043 c.c.
A sua volta, alla luce dell'art. 2697 c.c. il danneggiato è onerato, nel processo, di provare sia il danno evento, cioè la condotta avversaria non iure che si allega, sia il danno conseguenza, che si appunta nella sua qualificazione contra ius sia il nesso causale che li avvince.
Come detto, però, nella specie non è stato provato il c.d. danno conseguenza, in- teso come lesione di diritti costituzionalmente rilevanti.
In proposito non si può non ricordare come già C. Cass. SS.UU. Civili, sentt. 26972
– 26975 dell'11 novembre 2008 abbiano limitato la risarcibilità del danno non pa- trimoniale alle ipotesi di un pregiudizio serio ed una lesione grave. A questo duplice requisito sfugge il mero fastidio, avvertito oltretutto da chi vivendo sulla principale piazza cittadina non può attendersi quiete e silenzio, specie nei momenti delle fe- stività natalizie.
Se, infatti, costituisce principio condiviso in giurisprudenza quello per cui in pre- senza di immissioni intollerabili non è configurabile soltanto un danno biologico, ma anche una diversa tipologia di danno non patrimoniale costituita dai disagi e dalle sofferenze subite e dall'alterazione delle abitudini di vita del soggetto leso (v. per tutte Cass. civ. sez. un. sent. 1 febbraio 2017, n. 2611 che richiama l'art. 4 8 CEDU), è altrettanto consolidata l'interpretazione che esige la prova, almeno presuntiva e sulla base delle nozioni di comune esperienza, di una concreta lesione anche al sereno svolgersi della propria vita domestica e familiare. Con la conseguenza che se questa prova non si rinviene nelle allegazioni – e nelle richieste istruttorie – neppure in termini indiziari, l'accoglimento della domanda si risolve- rebbe in un'inammissibile risarcimento del danno in re ipsa.
Va peraltro osservato che l'equità invocata dall'attore non incide sull'accertamento del diritto risarcitorio vantato, ma – una volta che questo sia stato accertato nello specifico ed in concreto – unicamente sulla sua liquidazione.
Ciò posto, e considerato che nessuna prova – nemmeno presuntiva – è stata fornita dall'attore in ordine all'alterazione della propria vita domestica a causa delle immis- sioni sonore de quibus, anche queste ultime non sono state provate adeguatamente.
La c.t.u. a tal fine necessaria non si è potuta svolgere e le perizie di parte non resti- tuiscono elementi utili per ritenere sussistenti immissioni superiori ai limiti norma- tivi.
Nella specie, infatti, il relativo accertamento non è stato possibile, vuoi perché le prove orali articolate sono risultate – con valutazione che qui si conferma – ine- mendabilmente generiche e valutative;
vuoi perché la c.t.u. fonometrica andava, probabilmente, chiesta in via d'urgenza, in ipotesi anche inaudita altera parte, non potendo la tipica scansione processuale del giudizio di merito assicurare l'anticipata tutela, o almeno formazione della prova, suggerita dalle tempistiche della condotta che si assume illecita.
La scelta difensiva dell'attore di cimentarsi in ardite considerazioni tecniche diverse e succedanee rispetto allo svolgimento della c.t.u. dallo stesso pour cause a suo tempo richiesta, ma non potuta espletare andava tempestivamente sottoposta al contrad- dittorio delle parti, con appropriate considerazioni di fatto – relative, per esempio, ai rumori di fondo ed alla loro rilevanza nella valutazione complessiva – che come
5 detto nella specie sono state proposte solo nella comparsa conclusionale. Come tali, e in ragione della tardiva deduzione dei fatti sulle quali tali valutazioni si fon- dano, esse non possono condurre all'accoglimento neppure della domanda risarci- toria, con o senza preventiva rimessione in istruttoria.
Le assorbenti considerazioni che precedono impongono la reiezione della do- manda risarcitoria attorea.
*
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, della natura con- tenziosa, della media difficoltà e del valore indeterminabile dell'affare e della limi- tata complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa,
1) respinge la domanda risarcitoria attorea;
2) condanna parte attrice a rimborsare alla convenuta le spese processuali, che liquida in € 5000,00 di cui € 800,00 per studio, € 900,00 per fase introduttiva,
€ 1600,00 per fase di trattazione ed istruttoria ed € 1700,00 per fase decisoria, oltre al 15% per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in data 31 marzo 2025 dal Tribunale di Venezia.
IL GIUDICE dott. Silvia Barison
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