Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 03/02/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa IVna Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 70/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
31.01.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa IVna Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 70/2023, avente ad oggetto: retribuzione vestizione/svestizione
TRA
(C.F. , nato a [...], il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Cinzia Mauro e Rosina Mauro, ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Cosenza, alla Via Milelli n. 36, come in atti
RICORRENTE
CONTRO
, P. IV , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Niccoli elettivamente domiciliata presso la sede dell' , sita in via Alimena n 8, Controparte_1
Cosenza,
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso del 17.01.2023 parte ricorrente in epigrafe indicata ha dedotto: di essere dipendente
Part dell' con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, per un impegno orario di 36 ore settimanali, nella qualità di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere, categoria D del ruolo sanitario e trattamento economico previsto dal vigente CCNL di comparto;
di essere collocato, dal
2000, presso la Postazione Emergenza Territoriale (PET) sita nel Comune di Amantea (Cs) e di svolgere le 36 ore settimanali di lavoro previste in contratto, con articolazione su nn. 3 turni (turno di mattina 08:00 – 14:00; turno di pomeriggio 14:00 – 20:00; turno di notte 20:00 – 8:00); che in ragione delle mansioni espletate, egli è obbligato ad indossare indumenti di lavoro (divisa infermieristica) forniti dall' resistente, per l'intera durata del turno lavorativo, ed ossia dall'inizio Controparte_1
alla fine di ciascun turno di servizio;
che dunque indossa obbligatoriamente i suddetti indumenti di lavoro (divisa) prima dell'inizio di ogni turno di servizio e li sveste alla fine di ciascun turno di lavoro presso l'apposito locale spogliatoio, messo a disposizione dei lavoratori dall'
[...]
; che quindi prima dell'inizio e dopo la fine di ogni turno, deve Controparte_2
trattenersi nei locali aziendali oltre il normale orario lavorativo, al fine di provvedere anche al c.d. passaggio di consegne;
che, di conseguenza, per le sole operazioni di vestizione e svestizione e passaggio di consegne, necessarie, obbligatorie e propedeutiche all'espletamento delle proprie mansioni, egli, per ciascun turno lavorativo esplicato, è obbligato a trattenersi nei locali aziendali per almeno 20 minuti oltre il normale orario lavorativo, senza che gli sia riconosciuto alcun corrispettivo, nonostante la predetta attività di vestizione/svestizione e passaggio di consegne sia necessaria allo svolgimento delle sue mansioni lavorative;
che a sostegno delle proprie ragioni richiamava l'art. 27 del CCNL di settore che attribuisce il diritto alla remunerazione del tempo necessario per le operazioni di vestizione/svestizione e per il passaggio delle consegne.
In virtù di quanto innanzi esposto, parte ricorrente ha chiesto accertare e dichiarare che, per il periodo dall'1 gennaio 2018 e il 31dicembre 2022, il tempo impiegato dal ricorrente, oltre il normale orario di ciascun turno di servizio, per le operazioni compiute sul luogo di lavoro, di vestizione, svestizione e passaggio di consegne, pari a 20 minuti per ciascun turno - salva diversa quantificazione anche equitativa – costituisce tempo di lavoro autonomamente retribuibile;
accertare e dichiarare che, per il periodo dall' 1 gennaio 2018 e il 31dicembre 2022, il sig. ha diritto a vedersi Parte_1 riconoscere da parte dell' in p.l.r.p.t., la Controparte_2
retribuzione maturata per il tempo impiegato per le operazioni di vestizione/svestizione e passaggio di consegne di cui alla conclusione che precede, pari ad euro 4.792,51 il tutto salva diversa quantificazione che sarà accertata in corso di causa ovvero che verrà ritenuta anche in via equitativa;
condannare l' , convenuta, in persona del Controparte_2
l.r.p.t., al pagamento in favore del sig. per i titoli di cui alle conclusioni che Parte_1
precedono, della somma di euro 4.792,51, ovvero della maggiore o minore somma accertata in corso di causa anche a mezzo di espletanda CTU ovvero determinata in via equitativa. Oltre rivalutazione, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate;
vinte le spese di lite da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il CP_2 rigetto deducendo la inapplicabilità dell'art. 27 CCNL 2016-2018 avuto riguardo al periodo oggetto di domanda e, in ogni caso, sostenendo che la norma collettiva richiamata non prevedeva alcuna indennità di vestizione/svestizione e che il tempo occorrente per lo svolgimento delle relative operazioni era ricompreso nelle 36 ore settimanali e non era prevista alcuna monetizzazione. In fatto, contestava l'assunto attoreo dello svolgimento delle operazioni di vestizione e svestizione oltre l'orario di entrata e uscita eccependo la carenza di prova sul punto evidenziando che tale circostanza avrebbe dovuto essere provata attraverso le timbrature;
che, in ogni caso, dai tabulati relativi alle presenze del ricorrente, allegate alla memoria, si evince che il ricorrente non ha mai effettuato le operazioni di vestizione/svestizione oltre l'orario di entrata ed uscita. Richiamata la recente pronuncia della Corte di Appello di Catanzaro in analoga controversia, instava per il rigetto del ricorso e la vittoria delle spese di lite.
All'esito dell'istruttoria documentale, la causa viene decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Ritiene il giudice di far proprio l'orientamento espresso dalla Corte di Appello di Catanzaro in controversie analoghe (sentenza n. 1564/2022, pubblicata il 30/12/2022, sentenza n. 282/2023, pubblicata il 24.4.2023) le cui condivisibili argomentazioni sono qui richiamate espressamente ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
Rilevato anzitutto che l'“indennità di vestizione” – che parte ricorrente sembra rivendicare quale autonomo emolumento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva – non è prevista come tale dal contratto collettivo di comparto che non ne fa menzione neppure nella sua formulazione più recente1, si osserva quanto segue, richiamandosi i recenti arresti della Corte (n. 1564/22 e 282/2023 del 24.4.2023).
<l cc. e del ccnl invero non contempla a carico datore di lavoro>
alcuna obbligazione di dare avente ad oggetto una specifica voce economica (della quale, infatti, non indica la misura), ma gli impone di riconoscere agli operatori sanitari, al massimo, “15 minuti complessivi” per le operazioni di “vestizione, svestizione e passaggio di consegne purché risultanti dalle timbrature effettuate”. Al datore impone, pertanto, l'obbligo di fare in modo che nell'orario di lavoro retribuito sia ricompreso anche il tempo necessario per quelle operazioni e, a tal fine, chiarisce che questo tempo deve risultare dalle “timbrature” dei cartellini del personale.
La Suprema Corte con sentenza Cass. 9306/2022 ha affermato che è legittimo includere nel cosiddetto tempo lavoro retribuito i minuti dedicati dal dipendente della struttura ospedaliera a indossare e dismettere la divisa necessaria per lo svolgimento della prestazione lavorativa, intendendo, così valorizzare il profilo dell'obbligatorietà dell'operazione di vestizione e svestizione dell'abbigliamento ospedaliero che ne consente la riconducibilità all'ambito dell'esatto adempimento della prestazione che il soggetto datore può, anche in via implicita, pretendere anche in assenza di specifiche disposizioni volte a regolare l'operazione rispetto al momento della timbratura. Consentire la vestizione dopo la timbratura all'ingresso e la svestizione prima della timbratura all'uscita non può determinare l'estraneità dell'operazione rispetto all'ambito del lavoro effettivo, ma al contrario ne ammette l'inclusione nel tempo di lavoro, con invarianza dell'orario normale, che tenendo conto di tale formalizzazione andrà semplicemente rimodulato, senza risultare di fatto incrementato, derivandone l'inconfigurabilità del tempo relativo come lavoro straordinario.
“7. Il differenziale retributivo che il tribunale ha accordato alla ricorrente vale, per l'appunto, a ricompensare il tempo eccedente l'orario di lavoro ordinario: ossia lo straordinario3, il cui svolgimento ha ritenuto pacifico. 8. Di ciò fondatamente si duole l' appellante Controparte_2
perché, a ben vedere, la circostanza che la ricorrente abbia eseguito le quotidiane operazioni di vestizione e svestizione della divisa fuori dall'orario di lavoro risultante dalle timbrature non era stata allegata e, come tale, non può considerarsi incontestata e dunque pacifica, siccome ha invece ritenuto il tribunale.
9. Oltre a non potersi considerare pacifica, la medesima circostanza: 1) era stata negata dall'azienda, la quale aveva espressamente disconosciuto che la ricorrente avesse effettuato
“prestazione di lavoro straordinario”; 2) non forma oggetto della richiesta di prova testimoniale, articolata in ricorso e riproposta in appello, perché ai testimoni non si chiede di confermare che la ricorrente sia stata costretta a indossare la divisa prima di timbrare in entrata e a svestirla solo dopo aver timbrato in uscita.
10. Sicché è indimostrato che siffatte operazioni propedeutiche e strumentali alla prestazione lavorativa siano state eseguite fuori dall'orario di lavoro che è retribuito in quanto registrato dalle apposite timbrature. Sulla valenza dirimente, ai fini per cui è causa, del fatto che alla vestizione e alla svestizione il lavoratore debba, per disposizione datoriale, provvedere “prima di timbrare
l'ingresso e dopo aver timbrato l'uscita”, cfr. in mot. Cass. 30958/2022 e Cass. 24684/2016.
11. Anzi, in atti v'è prova del contrario, perché l' ha prodotto in appello le Controparte_2
“timbrature” afferenti al periodo di interesse, dalle quali non solo emerge l'effettiva durata di ogni singola giornata lavorativa della ricorrente (che non sempre coincide con quella del suo turno di lavoro, pari a sei ore per i turni diurni e a dodici ore per il turno notturno), ma emerge anche la durata oraria complessiva della sua prestazione mensile, con indicazione tanto delle “ore mensili dovute”, tanto delle “ore lavorate”: con un “saldo” che a volte è in “difetto” (come, ad esempio, nei mesi di gennaio 2016 e novembre 2018), altre volte è “in eccesso” (come, ad esempio, nei mesi di gennaio e marzo 2018).
12. Siffatta documentazione corrobora la nota del direttore del personale dell' , già Controparte_2
prodotta in primo grado, che attesta come il tempo per indossare e dismettere gli abiti di lavoro sia
“ricompreso nell'orario di lavoro” registrato e retribuito. Dà inoltre riscontro all'ulteriore nota aziendale, prodotta in appello, che chiarisce come la durata della giornata lavorativa risulta dalle timbrature che il personale esegue in entrata e in uscita, facendo emergere sia l'eventuale straordinario (indicato col codice 30), sia il recupero (indicato col codice 40) che serve a compensare l'eventuale deficit orario.
13. Ed è significativo - sempre a titolo di esempio - il dato che emerge dalla scheda di rilevazione del
“mese di gennaio 2020”, nella quale, oltre ad un saldo a deficit per l'appellata di ventuno minuti
“da recuperare”, è indicato anche il “saldo anno precedente” che è pari zero. Altrettanto, del resto, risulta anche dalla scheda di rilevazione del “mese di gennaio 2019”, in cui il saldo mensile delle ore “da recuperare” è pari a “-30,17”, mentre il “saldo anno precedente” è, ancora una volta, pari
a zero.
14. Nulla quaestio sull'acquisizione di tale documentazione in appello, perché, integrando quella già in atti, si apprezza necessaria per colmare la lacuna che affligge l'istruttoria di primo grado.
Consente invero di verificare se il tempo di vestizione e svestizione della divisa, da parte della ricorrente, sia stato o meno registrato dalle timbrature in base alle quali l'azienda conteggia l'orario di lavoro da retribuire e, soprattutto, consente di verificare se la presenza sul posto di lavoro della ricorrente, quale risulta da quelle timbrature, ecceda la durata oraria della prestazione dovuta (Cfr.
Cass. 11049/2020 che ha confermato l'arresto di merito secondo cui: “la lavoratrice avrebbe diritto alla retribuzione per il cambio d'abito soltanto qualora dimostri che la vestizione e la svestizione avvenivano prima e dopo l'orario di lavoro ordinario, di tal che al tempo necessario possa essere riconosciuta un'autonoma retribuzione).
15. L'esito di tale verifica, che è indispensabile per dar prova della prestazione di lavoro straordinario che il tribunale ha giudicato retribuibile, è sfavorevole alla ricorrente perché non risulta dimostrato (e per vero nemmeno è dedotto) che l'azienda le abbia imposto di cambiarsi
d'abito prima di timbrare il cartellino, all'inizio del turno di lavoro, e di dismettere la divisa solo dopo aver nuovamente timbrato alla fine del turno. 16. Si impone, pertanto, il rigetto della rivendicazione retributiva che la gravata sentenza ha invece accolto.
In applicazione di tali principi al caso di specie, si osserva che la circostanza che la parte ricorrente abbia eseguito le quotidiane operazioni di vestizione e svestizione della divisa fuori dall'orario di lavoro risultante dalle timbrature non è stata allegata e, come tale, non può considerarsi incontestata e dunque pacifica, osservandosi che, se pure non allegata, è stata in ogni caso negata dall'azienda che ha sostenuto lo svolgimento delle operazioni di vestizione e svestizione all'interno dell'orario ordinario di lavoro di 36 ore settimanali e, quotidianamente, entro l'orario di entrata e uscita, negando espressamente lo svolgimento di lavoro straordinario.
Inoltre, tale circostanza non forma oggetto della richiesta di prova testimoniale, articolata in ricorso, perché ai testimoni non si chiede di confermare che il ricorrente sia stato costretto a indossare la divisa prima di timbrare in entrata e a svestirla solo dopo aver timbrato in uscita. Sicchè non è stata dedotta né provata la circostanza che siffatte operazioni propedeutiche e strumentali alla prestazione lavorativa siano state eseguite fuori dall'orario di lavoro retribuito in quanto registrato dalle apposite timbrature.
Pertanto, la domanda di parte ricorrente è infondata e va rigettata.
§ 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di lavoro), del valore della causa (indeterminabile), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A.
e C.P.A., come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore dell' delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.314,00 per CP_2
compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre
I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Si comunichi.
Paola, 03.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa IVna Genduso