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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 17/02/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 901/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Ada Cappello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 901/2020 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] l'[...], TE C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Gavezzotti
(c.f. ), presso il cui studio in Lodi, Via Solferino n. 18 è C.F._2 elettivamente domiciliato;
- parte attrice - nei confronti di:
(c.f./P. iva RO
), con sede legale in Cornegliano Laudense (LO), Via Toscana n. 67/69, in P.IVA_1 persone del legale rappresentante pro tempore e Amministratore Unico, Signora CP_2
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Pierluigi
[...] C.F._3
Rozza (c.f. ) del Foro di Lodi ed elettivamente domiciliata presso il C.F._4 suo studio corrente in Lodi (LO), Via San Martino n. 11;
- parte convenuta -
(c.f./P. iva ), in persona del suo Controparte_3 P.IVA_2
Procuratore Speciale dott. , con sede legale in Milano, Via Traiano n. 18, Controparte_4 rappresentata e difesa dall'avv. Franca Carbone (c.f. ) con studio in C.F._5
Milano, Via Amedei n. 8;
- terza chiamata -
Conclusioni per parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, anche istruttoria, così giudicare:
A) In via principale
Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale esclusiva per le ragioni ed i titoli di cui in atti, della per i danni tutti subiti dal signor in CP_1 TE occasione del sinistro avvenuto in data 22/3/2018. Per l'effetto, condannare la in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento al signor TE
pagina 1 di 13 della somma risarcitoria di € 31.286,25 ovvero della diversa somma accertata come Pt_1 dovuta, in ogni caso da maggiorare della personalizzazione, della rivalutazione monetaria
e degli interessi sulla somma via via rivalutata dal fatto al saldo.
B) In subordine.
Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della ex art. 2051 e/o 2043 CP_1
c.c., per i danni tutti occorsi al signor nel sinistro oggetto di causa e TE per l'effetto condannarla al pagamento in suo favore della somma risarcitoria di €
31.286,25 ovvero della diversa somma accertata come dovuta, in ogni caso da maggiorare della personalizzazione, della rivalutazione monetaria e degli interessi sulla somma via via rivalutata dal fatto al saldo.
C) In via istruttoria […]
D) In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi legali di lite, nonché con condanna alla rifusione delle eventuali spese tecniche, anche di parte, che si rendessero necessarie in corso di causa.”.
Conclusioni per parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi, previe le pronunce e gli accertamenti del caso, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito, in via principale:
• previa ogni più opportuna declaratoria di rito, rigettare le domande svolte dal Sig. nei confronti della TE RO
, in quanto palesemente infondate sia in fatto che in diritto per le ragioni
[...] esposte in narrativa;
• condannare il Sig. ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento a TE
dei danni da “lite temeraria”, RO da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, per aver agito in giudizio in mala fede e/o con colpa grave;
nel merito, in via subordinata:
• nella denegata e non creduta ipotesi di condanna della RO
, come conseguenza dell'accertamento di una qualsiasi
[...] responsabilità in capo alla medesima per il sinistro occorso al Sig. TE
al pagamento di qualsivoglia somma a favore di parte attrice, condannare
[...]
a garantire e manlevare ovvero a rimborsare la Controparte_3 medesima da ogni e RO qualsivoglia esborso che la stessa fosse tenuta a dover sostenere;
in via istruttoria: […] in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali per il presente giudizio, come da nota già agli atti;
”.
Conclusioni per la terza chiamata
“Voglia l'On. Tribunale, ogni diversa e contraria istanza disattesa, così Giudicare
pagina 2 di 13 In via principale e nel merito
Respingere le domande tutte formulate dall'attore signor nei confronti TE della società convenuta , siccome RO infondate in fatto e diritto, e mandare assolta da ogni pretesa risarcitoria la convenuta società, con conseguente rigetto delle domande di manleva, anche in via diretta, come svolte dalla convenuta nei confronti RO della terza chiamata . Controparte_3
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale, limitare il risarcimento a carico della Compagnia chiamata nei limiti delle coperture previste e con applicazione delle sottoscritte franchigie, respinta ogni richiesta di condanna alle spese di difesa avanzate dalla convenuta
[...]
. RO
Con vittoria di spese e competenze di causa.
In via istruttoria […]”.
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Oggetto
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 21.04.2020 e ritualmente notificato, TE ha domandato l'accertamento della responsabilità della società per i
[...] CP_1 danni subiti in occasione del sinistro occorso il 22.3.2018, con condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma di € 31.286,25, oltre personalizzazione del danno, interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno delle domande sono state dedotte le seguenti circostanze fattuali:
− nel tardo pomeriggio del 22.3.2018 stava frequentando una TE lezione al Centro Crossfit DeeD di Lodi, palestra gestita dalla società convenuta presso cui l'attore era iscritto;
− per prassi consolidata, al termine della lezione il sig. e gli altri partecipanti Pt_1 proseguivano l'allenamento con esercizi individuali sotto la vigilanza dell'istruttore;
− intorno alle 20:30, mentre stava eseguendo alcuni esercizi con gli anelli in presenza dell'istruttore e previa sua autorizzazione, il sig. cadeva a terra sbattendo la Pt_1 testa contro il pavimento, attesa la mancanza di dispositivi di protezione per eventuali cadute;
− rialzatosi da terra, il sig. si dirigeva negli spogliatoi, senza che il personale Pt_1 della palestra si attivasse per richiedere l'intervento del Pronto soccorso, nonostante la gravità dell'infortunio;
pagina 3 di 13 − stante l'insorgenza di cefalea e vomito, il sig. veniva trasportato da altri Pt_1 iscritti all'ospedale di Lodi, ove gli veniva diagnosticato un “trauma occipitale con ematoma subdurale acuto fronto-temporale parietale dx dello spessore massimo di circa 7 mm con conseguente appianamento dei solchi tra le circonvoluzioni cerebrali attigue e deviazione delle strutture della linea mediana controlateralmente (8 mm)”, che rendeva necessario il suo trasferimento al nosocomio di ON (cfr. referto P.S. Lodi – doc. 1 attore);
− inizialmente dimesso in data 27.3.2018 e trasferito all'ospedale di Lodi, a seguito di un aggravamento delle condizioni il paziente veniva nuovamente ricoverato dal 3 al
9.4.2018 presso la struttura di ON (cfr. relazione clinica – doc. 2 attore);
− a causa del sinistro il sig. ha patito un'invalidità temporanea al 100% per 45 Pt_1 giorni e al 50% per 45 giorni, nonché un danno biologico permanente del 10% consistito in perdita di olfatto e di gusto (anosmia, disgeusia-cacogeusia e fotofobia
– cfr. relazione medico legale – doc. 3 attore);
− le successive richieste risarcitorie sono rimaste inevase e nel febbraio 2020 il sig. ha diffidato formalmente la società sportiva a provvedere al risarcimento Pt_1 danni, così quantificati (cfr. doc.
4-6 attore):
- € 24.303,00 quale danno biologico permanente al 10% in persona di 27 anni;
- € 4.410,00 per invalidità temporanea al 100% per 45 giorni;
- € 2.205,00 per invalidità temporanea al 50% per 45 giorni;
− sommando a tali importi le spese mediche (€ 157,25) e i costi della consulenza medico-legale e della copia delle cartelle cliniche (€ 211,00), l'importo domandato alla società convenuta ammonta ad € 31.286,25, oltre personalizzazione del danno, interessi e rivalutazione dall'accaduto al saldo.
Sulla scorta delle richiamate circostanze fattuali, in diritto parte attrice ha dedotto:
− la responsabilità contrattuale della società sportiva per colpa grave, consistita nella mancata adozione delle cautele necessarie a salvaguardare la salute e l'incolumità dei propri iscritti e nel non aver posto a loro disposizione attrezzature funzionali all'allenamento;
− in via subordinata, la responsabilità della convenuta per danno cagionato da cose in custodia, nonché ai sensi dell'art. 2043 c.c.
1.1. Si è costituita in giudizio che – previa autorizzazione a chiamare in causa CP_1 la propria compagnia assicuratrice – ha concluso per il rigetto delle pretese attoree, di cui ha domandato la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria, la società ha chiesto di essere manlevata da Controparte_5
A sostegno delle domande ed eccezioni la parte ha ricostruito diversamente i fatti da cui è originato il sinistro, specificando che:
− gestisce palestre sin dal 2011 e ha sempre tutelato la salute dei propri CP_1 iscritti avvalendosi della collaborazione di personale preparato e diligente e pagina 4 di 13 impiegando attrezzature in perfetto stato di manutenzione (cfr. fotografie – doc. 6 convenuta);
− al termine delle lezioni è consuetudine degli atleti eseguire soltanto esercizi di defaticamento e stretching, attività che possono essere compiute senza rischi occupando la sala per pochi minuti prima della lezione successiva;
− nell'area degli esercizi con gli anelli la palestra non ha posizionato tappetini né materassini, trattandosi di dispositivi che potrebbero causare perdita di equilibrio o infortuni;
− il 22.3.2018 al termine della lezione il sig. si è spontaneamente e senza Pt_1 autorizzazione avvicinato agli anelli e, nonostante i richiami dell'istruttrice
, ha deciso ugualmente di eseguire l'esercizio denominato Controparte_6
Ring Muscle Up;
− tale esercizio, particolarmente complesso, non viene mai lasciato eseguire spontaneamente, ma soltanto a coloro che hanno idonea preparazione atletica e sempre sotto la stretta supervisione di un istruttore, pronto ad intervenire in caso di necessità e al fine di garantire la sicurezza dell'atleta;
− nessuno dei tre istruttori presenti in sala – sig.ri Controparte_7 CP_6
e – ha quindi autorizzato l'esecuzione dell'esercizio, che ha
[...] CP_8 causato l'infortunio all'odierno attore;
− dopo essere rovinato a terra, il sig. si è alzato con una capriola in modo Pt_1 repentino e imprudente, salvo poi accusare un malore mentre si stava dirigendo negli spogliatoi;
− contrariamente a quanto dedotto ex adverso, in esito alla caduta il sig. è stato Pt_1 prontamente soccorso dall'istruttore e dai compagni di corso sig.ri e Pt_2
che lo hanno trasportato all'ospedale di Lodi, come d'altra parte Parte_3 confermato nella comunicazione inviata alla convenuta dal precedente difensore dell'attore (cfr. raccomandata Avv. Invernizzi – doc. 3 convenuta).
Sulla scorta delle richiamate circostanze fattuali, parte convenuta ha dedotto:
− l'esclusiva responsabilità dell'atleta per il sinistro subito, causato dal comportamento imprevedibile, estemporaneo e gravemente imprudente tenuto dal sig. in violazione dei principi di ragionevole diligenza, nonché del Pt_1 regolamento interno alla palestra (cfr. clausole n. 10, 15 e 23 – doc. 7 convenuta);
− l'insussistenza di una propria responsabilità contrattuale, avendo la struttura adottato tutte le precauzioni necessarie e dissuaso ripetutamente l'atleta dall'eseguire un esercizio pericoloso;
− l'impossibilità di ascrivere alla società una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., considerata l'imprevedibilità della condotta del sig. il cui comportamento Pt_1 colposo ha interrotto il nesso di causa fra l'ipotetica omissione della convenuta e l'evento dannoso.
pagina 5 di 13 1.2. Con comparsa di risposta depositata il 20.11.2020 si è costituita in giudizio
[...]
che ha domandato il rigetto delle pretese attoree e il rigetto della Controparte_3 conseguente domanda di garanzia formulata dalla convenuta nei propri confronti.
La parte ha dedotto l'ascrivibilità del danno alla mera condotta del sig. l'omessa Pt_1 prova del nesso eziologico gravante su parte attrice e l'integrazione del caso fortuito, determinato dall'uso improprio degli attrezzi ad opera del danneggiato.
1.3. Con le memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. le parti hanno ribadito le proprie argomentazioni in ordine alla ricorrenza nel caso di specie dell'esimente del caso fortuito e all'ascrivibilità dell'evento alla sola colpa dell'attore. Parte attrice, nello specifico, ha ribadito di aver eseguito l'esercizio agli anelli anche in altre occasioni, supervisionato dal medesimo istruttore presente il giorno dei fatti e ha chiarito che la palestra dopo l'infortunio del sig. abbia iniziato ad utilizzare presidi di Pt_1 protezione sotto agli anelli. Tale circostanza è stata smentita da parte convenuta, che ha ribadito la pericolosità di introdurre dei materassini che potrebbero comportare la perdita d'equilibrio degli atleti e ha replicato deducendo il divieto rivolto al sig. a svolgere Pt_1
l'esercizio il 22.3.2018. 1.4. All'udienza del 4.6.2021 il G.I. ha parzialmente ammesso le prove orali richieste dalle parti, delegando per l'assunzione il GOT dott.ssa Perini. 1.5. L'istruttoria della causa si è svolta mediante interrogatorio formale di parte attrice ed escussione dei testi (udienza del 10.12.2021), , Testimone_1 Controparte_6
e (4.2.2022), e Controparte_7 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
(17.3.2023), e (13.10.2023). Testimone_5 Testimone_6
1.6. Con ordinanza del 26.4.2024, ritenuta esaurita l'istruttoria orale senza necessità di disporre CTU medico-legale, il G.I. ha fissato udienza di precisazione conclusioni.
1.7. All'udienza del 29.5.2024 la causa è stata trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Seguiva, infine, il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Sulla domanda di accertamento della responsabilità esclusiva di per i CP_1 danni subiti dall'attore il 22.3.2018
Parte attrice ha domandato la condanna di al risarcimento dei danni subiti in CP_1 occasione del sinistro occorso il 22.3.2018 presso il Centro Crossfit DeeD di Lodi, quantificati in € 31.286,25, oltre personalizzazione del danno, interessi e rivalutazione monetaria. La società sportiva è stata, così, convenuta in giudizio a titolo contrattuale o, in subordine, in qualità di custode della palestra in cui si è verificato l'evento dannoso. Parte convenuta ha escluso la propria responsabilità eccependo l'adozione di tutte le precauzioni necessarie e ascrivendo l'evento all'imprevedibile condotta dell'atleta, idonea ad integrare l'esimente del caso fortuito. In subordine, ribadito il concorso di colpa determinato dalla condotta del sig. la parte ha domandato di essere manlevata dalla Pt_1 propria compagnia assicuratrice.
pagina 6 di 13 2.1. Per delibare in ordine alla domanda risarcitoria appare opportuno richiamare i pertinenti principi in tema di onere della prova e verificarne il corretto assolvimento ad opera delle parti.
Giova premettere che, in forza del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava su parte attrice la dimostrazione degli elementi posti a sostegno delle domande e su parte convenuta quella degli elementi a supporto delle proprie eccezioni. A tal riguardo, in base al principio onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat, l'attore che intenda far valere la responsabilità del convenuto, deducendo l'inadempimento dell'obbligazione contrattualmente assunta nei suoi confronti, ha l'onere di provare “i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, l'esistenza del titolo da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio […]” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. VI-L, ord. n. 16917 del 4.10.2012). In materia contrattuale tale regola incontra una differente elaborazione nell'art. 1218 c.c., a norma del quale il debitore che non esegue la prestazione dovuta è responsabile per l'inadempimento dell'obbligazione, se non prova che lo stesso è dovuto a causa a lui non imputabile. Ne consegue che, mentre l'onere gravante sul creditore è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, ossia all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, l'onere di provare il puntuale adempimento – o di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento – grava sul debitore. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).” (cfr. Cass. civ. Sez. U., sent. n. 13533 del 30.10.2001).
Il modello di responsabilità contrattuale è, dunque, ispirato ad un generale favor creditoris, desumibile dalle tre presunzioni relative accordate in suo favore: infatti, il creditore deve provare il titolo nel quale è stata costituita l'obbligazione e il danno-conseguenza, nella duplice componente di danno emergente e lucro cessante, ed è chiamato alla mera allegazione dell'inadempimento del debitore, della colpa di quest'ultimo e del danno- evento.
2.2. Nel caso di specie non sono in contestazione tra le parti né l'iscrizione del sig. al Pt_1
Centro Crossfit Deed, né l'entità dell'infortunio occorso in palestra;
le opposte ricostruzioni divergono, invece, in ordine al decorso causale che ha condotto al sinistro e all'ascrivibilità di profili di responsabilità in capo alla convenuta.
pagina 7 di 13 Ebbene, applicando i richiamati principi, deve ritenersi assolto l'onere di parte attrice, che ha dedotto il titolo contrattuale – l'iscrizione in palestra, non contestata dalla convenuta – e ha allegato l'inadempimento della società sportiva. Nondimeno, la domanda non può trovare accoglimento, non avendo l'istruttoria confermato la ricostruzione fattuale allegata da parte attrice e il conseguente inadempimento contrattuale della convenuta.
Difatti, nella tesi attorea, alla società sportiva può ascriversi in via principale una responsabilità contrattuale per colpa grave, consistita nella mancata adozione delle cautele necessarie a salvaguardare la salute e l'incolumità dei propri iscritti, da cui è derivato l'infortunio del sig. Pt_1
Il fatto costitutivo del danno viene, così, individuato nel mancato posizionamento di tappetini di protezione sotto agli anelli e nella negligente vigilanza degli istruttori nell'esecuzione dell'esercizio, oltre all'omesso avviso al Pronto soccorso successivamente all'infortunio. Non consta, invece, alcun puntuale rilievo in ordine allo stato manutentivo degli attrezzi impiegati presso la struttura e, in particolar modo, degli anelli.
Nessun dubbio che tra le obbligazioni contrattuali della palestra rientrasse anche quella di garantire agli iscritti un ambiente idoneo ad eseguire gli esercizi ginnici, con attrezzature e spazi interni in adeguato stato di manutenzione. Purtuttavia, le risultanze testimoniali smentiscono la ricostruzione fattuale operata dall'attore e confermano l'opposta narrazione della società convenuta.
In primo luogo, risulta smentita la necessità di installare materassini di protezione presso l'area di allenamento: i testi escussi hanno chiarito che il posizionamento di tappetini potrebbe costituire un rischio per l'equilibrio degli atleti e impedire movimenti liberi nella fase di oscillazione (cfr. dichiarazioni testi e rese all'udienza del CP_6 CP_7
4.2.2022).
Quanto agli esercizi svolti al termine delle lezioni, l'istruttoria ha confermato che gli iscritti potessero fermarsi per eseguire soltanto attività di defaticamento e che l'esecuzione di esercizi agli anelli presupponesse l'autorizzazione e la vigilanza di un istruttore di sala. La circostanza è stata concordemente riportata dai testi (“Solitamente si Testimone_1 può fare attività solo durante il corso, ogni tanto capitava che permettessero di fare gli anelli o altri esercizi al di fuori dell'allenamento, bisognava avere l'autorizzazione altrimenti ti sbattevano fuori”) e (“confermo che gli esercizi agli anelli Testimone_5 possono essere eseguiti solo dietro supervisione e ausilio di un istruttore. […] Finite le classi non ci si può trattenere nel box per eseguire ulteriori esercizi se non si viene autorizzati.”), il cui narrato appare coerente, circostanziato e privo di contraddizioni e assume particolare pregnanza trattandosi di dichiarazioni provenienti da iscritti presso la medesima palestra, privi di qualsiasi interesse all'esito della controversia.
Elementi contrari non possono essere tratti dalla testimonianza del sig. che ha Tes_6 riferito la possibilità di allenarsi anche senza autorizzazione, purché per eseguire esercizi già noti all'atleta e particolarmente semplici (“Al termine dell'ora di lezione si doveva uscire dal box, se si rimaneva a fare esercizi a bordo box non si doveva chiedere autorizzazione, l'importante era non intralciare la lezione successiva. Per quanto mi
pagina 8 di 13 risulta non era sempre richiesta l'autorizzazione dell'istruttore, soprattutto se si trattava di esercizi già eseguiti durante la lezione. Non c'era una regola precisa che non si poteva continuare gli esercizi dopo la lezione, dipendeva dalle circostanze se si trattava di esercizi già fatti durante la lezione e l'istruttore era lì non si chiedeva autorizzazione. A me è capitato dopo la lezione di fare stretching e addominali a bordo box.”).
I testi escussi hanno altresì smentito l'assunto attoreo in base al quale l'esercizio agli anelli sia stato eseguito il 22.3.2018 in presenza di un istruttore e previa sua autorizzazione: la circostanza è stata negata con precisione dall'iscritto che all'udienza Testimone_4 del 17.3.2023 ha riferito: “ero presente il giorno del sinistro avevo fatto lezione insieme ad
Dopo la lezione ha proseguito l'allenamento agli anelli. Aveva chiesto Pt_1 Pt_1
l'autorizzazione per tre volte e gli era stata negata, alla quarta volta gli è stato detto dalla signora “fai quello che vuoi”, era in parte seccata dall'insistenza ma era un CP_6 modo di dire fai quello che vuoi fare. Non erano presenti gli istruttori al momento del fatto erano nel loro ufficio all'entrata della palestra. […] Mentre si avvicinava agli anelli, Pt_1 per tre volte gli ha detto di no alla quarta gli ha risposto fai quello che vuoi.”. CP_6
Il racconto del teste – preciso, privo di contraddizioni e del tutto attendibile – risulta sovrapponibile alle dichiarazioni degli istruttori presenti al momento del sinistro. In particolare, ha riferito di aver autorizzato in altre occasioni l'atleta ad Controparte_7 eseguire esercizi, specificando al contempo come ciò non sia avvenuto il giorno dell'infortunio “Non ci si può trattenere dopo la lezione, i clienti possono essere autorizzati a trattenersi qualche minuto per fare stretching;
possono essere autorizzati ad eseguire altri esercizi se c'è la supervisione di un istruttore. L'arioli la sera del sinistro mi chiese l'autorizzazione a stare agli anelli dopo la lezione che aveva fatto con me, ma glielo negai perché ritenevo che fosse troppo stanco dopo gli esercizi che aveva eseguito durante la lezione, altre volte l'arioli era stato autorizzato e in mia presenza era stato eseguito questo esercizio ring muscle up. Io andai in reception, non mi risulta che l'arioli venne autorizzato da altri, oltre a me c'erano e .”. CP_6 CP_8
Del pari, l'istruttrice ha reso analoghe dichiarazioni rappresentando Controparte_6 di aver richiamato il sig. senza riuscire a farlo desistere dall'esecuzione Pt_1 dell'esercizio “Nel caso di autorizzazione gli esercizi vengono eseguiti alla presenza dell'istruttore. Il giorno del sinistro l' mi chiese l'autorizzazione che negai in quanto Pt_1 non potevo seguire l'esercizio essendo impegnata in altra lezione;
nessuno degli altri istruttori presenti in struttura che io sappia hanno autorizzato;
erano presenti CP_8
e entrambi avevano terminato le loro lezioni. Ho notato che l' Controparte_7 Pt_1 eseguiva l'esercizio e diverse volte lo ho diffidato dicendogli di allontanarsi o di chiedere a qualche altro istruttore di sorvegliare l'esercizio. In quel momento avevo una lezione con 8
o dieci persone non ricordo se altre persone stessero facendo esercizi agli anelli che erano dietro di me. Ogni tanto mi giravo per vedere cosa faceva l' e dirgli di smettere, ma a Pt_1 un certo punto lui ha iniziato ad eseguire l'esercizio Ring Muscle up. A”.
pagina 9 di 13 L'attendibilità dei testi non risulta esclusa dalla mera circostanza che gli istruttori abbiano lavorato o lavorino tutt'ora per la società convenuta. Come detto, il racconto di entrambi è stato puntuale, dettagliato e del tutto verosimile.
Né può giungersi a opposte conclusioni, in base alle divergenze di dichiarazioni tra quanto dichiarato da questi ultimi e quanto riferito dagli altri testi circa le modalità in cui il sig. si sia rialzato da terra. È anzi plausibile che nella concitazione del momento le Pt_1 persone intervenute in soccorso non abbiano dato peso alle specifiche modalità con cui l'iscritto si è rialzato – se mediante capriola o meno – preoccupati piuttosto di prestare assistenza al medesimo.
Le ulteriori escussioni testimoniali non hanno indicato con precisione la presenza di alcun istruttore, trattandosi di dichiarazioni rese da persone accorse soltanto in esito alla caduta.
D'altro canto, la ricostruzione degli eventi riportata dall'attore risulta confermata soltanto dal medesimo, ma la posizione processuale della parte, portatrice di un interesse diretto all'esito della causa, non permette di valorizzarne pienamente le dichiarazioni rese, che si sono limitate a confermare fatti a sé favorevoli e che risultano recessive rispetto a quelle degli altri testi.
Di conseguenza, in mancanza di prova rispetto ad un'espressa autorizzazione ricevuta dagli istruttori, il comportamento estemporaneo tenuto dal sig. nonostante i ripetuti divieti Pt_1
a lui rivolti, si configura come causa che ha cagionato da sola l'infortunio a parte attrice.
Nessun inadempimento può, dunque, rinvenirsi nel comportamento della società sportiva, che al momento del sinistro aveva ben tre istruttori presenti in sala, che hanno chiaramente dissuaso il sig. dal compiere il complesso esercizio, senza venire ascoltati. Pt_1
D'altra parte, non può ritenersi che una palestra sia tenuta ad impedire con la forza agli iscritti l'esecuzione di esercizi, trattandosi all'evidenza di una cautela irragionevole che non potrebbe neppure essere efficacemente adottata nei confronti di tutti i presenti.
L'unico inadempimento ravvisabile nel caso di specie è stato quello del sig. che non Pt_1 ha rispettato le clausole del regolamento interno, che impongono agli iscritti di seguire le indicazioni degli istruttori e di allenarsi senza provocare situazioni di pericolo per sé o per altri (cfr. clausole 10, 15 e 24 doc. 7 convenuta).
Per i motivi finora esposti la domanda deve essere rigettata.
2.3. Le considerazioni che precedono in ordine all'omessa dimostrazione dei fatti, per come allegati da parte attrice, escludono l'affermazione di responsabilità della convenuta anche ai sensi dell'art. 2051 c.c. Com'è noto, accanto all'ipotesi generale di responsabilità da fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., il Codice civile disciplina ulteriori fattispecie, connotate dall'esistenza di una particolare relazione idonea ad attribuire la responsabilità in capo ad un determinato soggetto. Nello specifico, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. si fonda sul rapporto intercorrente tra un bene ed il soggetto che ne è custode, intendendosi come tale colui che ha il potere – di diritto o anche di mero fatto – di vigilanza e di controllo sulla cosa: “la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro
pagina 10 di 13 canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione […]” (cfr. Cass. civ. Sez. III, sent. n. 4279 del
19.02.2008).
La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e non già su una presunzione di colpa del custode – e regola le ipotesi in cui una cosa abbia assunto ai fini della produzione del danno un'autonoma efficienza causale, indipendentemente dall'azione dell'uomo. Pertanto, per la sua configurazione è sufficiente che l'attore dimostri la sussistenza dell'evento dannoso e del nesso tra questo e la cosa in custodia, senza che rilevi la condotta del custode, né l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.” (cfr. Cass. civ. Sez. U., ord. n. 20943 del 30.06.2022).
Si ritengono eventi inevitabili quelli connotati da imprevedibilità secondo la normale regolarità causale, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente prevedibile ed esigibile da parte della generalità dei consociati.
Più nello specifico, in relazione ai danni cagionati da un elemento inerte, quale lo strumento ginnico, per giurisprudenza costante “è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (così Cass. civ. Sez. VI-3, ord. n. 11526 dell'11.5.2017). Nella complessiva valutazione dell'evento dannoso, occorre rammentare altresì che “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo
pagina 11 di 13 stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.” (così Cass. civ. Sez. III, ord. n. 2480 dell'1.2.2018).
2.4. Applicati i richiamati principi, nel caso di specie il nesso causale risulta interrotto dalla condotta imprudente ed eccezionale osservata dal sig. che ha intrapreso gli esercizi Pt_1 agli anelli nonostante l'espresso divieto dell'istruttore, effettuando un esercizio particolarmente difficile senza adeguata preparazione e in violazione delle cautele da adottarsi nel corso degli allenamenti senza la sovrintendenza di un allenatore.
La portata eccezionale e imprevedibile dell'evento integra, così, un'ipotesi di caso fortuito non riconducibile neppure indirettamente ad un'eventuale inidoneità strutturale della palestra ed esclude la responsabilità della società sportiva ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Parte attrice, infine, non ha neppure addotto elementi in base ai quali possa ritenersi che l'ambiente di allenamento presentasse un'obiettiva pericolosità tale da rendere inevitabile l'infortunio.
Per le esposte ragioni, la domanda non trova accoglimento.
Il rigetto della domanda formulata da parte attrice nei confronti della convenuta comporta l'automatico assorbimento della domanda formulata da quest'ultima nei confronti della propria compagnia assicuratrice.
3. Sulle spese di lite
In considerazione dell'esito della controversia, le spese di lite – liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e per parte dell'istruttoria e del D.M. 147/2022 per la restante istruttoria e la fase decisionale
– vengono poste a carico di parte attrice.
Per quanto attiene, poi, al rapporto processuale instaurato tra parte convenuta e la società assicuratrice chiamata in causa in garanzia, come di recente statuito dalla Suprema Corte con ordinanza n. 511/2021, nel caso di specie – tenuto conto del rigetto integrale della domanda di parte attrice e della correttezza processuale della domanda di manleva formulata da – le spese di lite sostenute dalla compagnia assicuratrice, CP_9 liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi di cui ai D.M. 55/2014 e 147/2022, nella versione ratione temporis applicabile, devono essere poste a carico dell'attore soccombente, che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se il convenuto soccombente non ha formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (cfr. Cass. civ. n. 2492/2016).
4. Sulla domanda di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Dal complesso delle argomentazioni difensive sviluppate dall'attore, parte convenuta ravvisa l'intento defatigatorio dell'azione promossa dalla controparte e ne chiede, pertanto, la condanna alle spese ex art. 96 c.p.c.
La domanda va rigettata in quanto infondata, non ravvisandosi i requisiti per il suo accoglimento.
pagina 12 di 13 L'azione esperita può, infatti, considerarsi temeraria solo allorquando, oltre ad essere erronea in diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anomali, non essendo sufficiente quindi la mera infondatezza della domanda, come nel caso di specie
(cfr. Cass. 14789/2007).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta le domande formulate da nei confronti di TE CP_1
2) condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida in € TE CP_1
7.435,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a.;
3) condanna a rifondere ad le spese di TE Controparte_3 lite, che liquida in € 7.435,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%,
IVA e c.p.a.;
4) rigetta la domanda di condanna del sig. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. TE
Lodi, 4 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Ada Cappello
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Ada Cappello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 901/2020 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] l'[...], TE C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Gavezzotti
(c.f. ), presso il cui studio in Lodi, Via Solferino n. 18 è C.F._2 elettivamente domiciliato;
- parte attrice - nei confronti di:
(c.f./P. iva RO
), con sede legale in Cornegliano Laudense (LO), Via Toscana n. 67/69, in P.IVA_1 persone del legale rappresentante pro tempore e Amministratore Unico, Signora CP_2
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Pierluigi
[...] C.F._3
Rozza (c.f. ) del Foro di Lodi ed elettivamente domiciliata presso il C.F._4 suo studio corrente in Lodi (LO), Via San Martino n. 11;
- parte convenuta -
(c.f./P. iva ), in persona del suo Controparte_3 P.IVA_2
Procuratore Speciale dott. , con sede legale in Milano, Via Traiano n. 18, Controparte_4 rappresentata e difesa dall'avv. Franca Carbone (c.f. ) con studio in C.F._5
Milano, Via Amedei n. 8;
- terza chiamata -
Conclusioni per parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, anche istruttoria, così giudicare:
A) In via principale
Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale esclusiva per le ragioni ed i titoli di cui in atti, della per i danni tutti subiti dal signor in CP_1 TE occasione del sinistro avvenuto in data 22/3/2018. Per l'effetto, condannare la in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento al signor TE
pagina 1 di 13 della somma risarcitoria di € 31.286,25 ovvero della diversa somma accertata come Pt_1 dovuta, in ogni caso da maggiorare della personalizzazione, della rivalutazione monetaria
e degli interessi sulla somma via via rivalutata dal fatto al saldo.
B) In subordine.
Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della ex art. 2051 e/o 2043 CP_1
c.c., per i danni tutti occorsi al signor nel sinistro oggetto di causa e TE per l'effetto condannarla al pagamento in suo favore della somma risarcitoria di €
31.286,25 ovvero della diversa somma accertata come dovuta, in ogni caso da maggiorare della personalizzazione, della rivalutazione monetaria e degli interessi sulla somma via via rivalutata dal fatto al saldo.
C) In via istruttoria […]
D) In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi legali di lite, nonché con condanna alla rifusione delle eventuali spese tecniche, anche di parte, che si rendessero necessarie in corso di causa.”.
Conclusioni per parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi, previe le pronunce e gli accertamenti del caso, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito, in via principale:
• previa ogni più opportuna declaratoria di rito, rigettare le domande svolte dal Sig. nei confronti della TE RO
, in quanto palesemente infondate sia in fatto che in diritto per le ragioni
[...] esposte in narrativa;
• condannare il Sig. ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento a TE
dei danni da “lite temeraria”, RO da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, per aver agito in giudizio in mala fede e/o con colpa grave;
nel merito, in via subordinata:
• nella denegata e non creduta ipotesi di condanna della RO
, come conseguenza dell'accertamento di una qualsiasi
[...] responsabilità in capo alla medesima per il sinistro occorso al Sig. TE
al pagamento di qualsivoglia somma a favore di parte attrice, condannare
[...]
a garantire e manlevare ovvero a rimborsare la Controparte_3 medesima da ogni e RO qualsivoglia esborso che la stessa fosse tenuta a dover sostenere;
in via istruttoria: […] in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali per il presente giudizio, come da nota già agli atti;
”.
Conclusioni per la terza chiamata
“Voglia l'On. Tribunale, ogni diversa e contraria istanza disattesa, così Giudicare
pagina 2 di 13 In via principale e nel merito
Respingere le domande tutte formulate dall'attore signor nei confronti TE della società convenuta , siccome RO infondate in fatto e diritto, e mandare assolta da ogni pretesa risarcitoria la convenuta società, con conseguente rigetto delle domande di manleva, anche in via diretta, come svolte dalla convenuta nei confronti RO della terza chiamata . Controparte_3
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale, limitare il risarcimento a carico della Compagnia chiamata nei limiti delle coperture previste e con applicazione delle sottoscritte franchigie, respinta ogni richiesta di condanna alle spese di difesa avanzate dalla convenuta
[...]
. RO
Con vittoria di spese e competenze di causa.
In via istruttoria […]”.
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Oggetto
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 21.04.2020 e ritualmente notificato, TE ha domandato l'accertamento della responsabilità della società per i
[...] CP_1 danni subiti in occasione del sinistro occorso il 22.3.2018, con condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma di € 31.286,25, oltre personalizzazione del danno, interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno delle domande sono state dedotte le seguenti circostanze fattuali:
− nel tardo pomeriggio del 22.3.2018 stava frequentando una TE lezione al Centro Crossfit DeeD di Lodi, palestra gestita dalla società convenuta presso cui l'attore era iscritto;
− per prassi consolidata, al termine della lezione il sig. e gli altri partecipanti Pt_1 proseguivano l'allenamento con esercizi individuali sotto la vigilanza dell'istruttore;
− intorno alle 20:30, mentre stava eseguendo alcuni esercizi con gli anelli in presenza dell'istruttore e previa sua autorizzazione, il sig. cadeva a terra sbattendo la Pt_1 testa contro il pavimento, attesa la mancanza di dispositivi di protezione per eventuali cadute;
− rialzatosi da terra, il sig. si dirigeva negli spogliatoi, senza che il personale Pt_1 della palestra si attivasse per richiedere l'intervento del Pronto soccorso, nonostante la gravità dell'infortunio;
pagina 3 di 13 − stante l'insorgenza di cefalea e vomito, il sig. veniva trasportato da altri Pt_1 iscritti all'ospedale di Lodi, ove gli veniva diagnosticato un “trauma occipitale con ematoma subdurale acuto fronto-temporale parietale dx dello spessore massimo di circa 7 mm con conseguente appianamento dei solchi tra le circonvoluzioni cerebrali attigue e deviazione delle strutture della linea mediana controlateralmente (8 mm)”, che rendeva necessario il suo trasferimento al nosocomio di ON (cfr. referto P.S. Lodi – doc. 1 attore);
− inizialmente dimesso in data 27.3.2018 e trasferito all'ospedale di Lodi, a seguito di un aggravamento delle condizioni il paziente veniva nuovamente ricoverato dal 3 al
9.4.2018 presso la struttura di ON (cfr. relazione clinica – doc. 2 attore);
− a causa del sinistro il sig. ha patito un'invalidità temporanea al 100% per 45 Pt_1 giorni e al 50% per 45 giorni, nonché un danno biologico permanente del 10% consistito in perdita di olfatto e di gusto (anosmia, disgeusia-cacogeusia e fotofobia
– cfr. relazione medico legale – doc. 3 attore);
− le successive richieste risarcitorie sono rimaste inevase e nel febbraio 2020 il sig. ha diffidato formalmente la società sportiva a provvedere al risarcimento Pt_1 danni, così quantificati (cfr. doc.
4-6 attore):
- € 24.303,00 quale danno biologico permanente al 10% in persona di 27 anni;
- € 4.410,00 per invalidità temporanea al 100% per 45 giorni;
- € 2.205,00 per invalidità temporanea al 50% per 45 giorni;
− sommando a tali importi le spese mediche (€ 157,25) e i costi della consulenza medico-legale e della copia delle cartelle cliniche (€ 211,00), l'importo domandato alla società convenuta ammonta ad € 31.286,25, oltre personalizzazione del danno, interessi e rivalutazione dall'accaduto al saldo.
Sulla scorta delle richiamate circostanze fattuali, in diritto parte attrice ha dedotto:
− la responsabilità contrattuale della società sportiva per colpa grave, consistita nella mancata adozione delle cautele necessarie a salvaguardare la salute e l'incolumità dei propri iscritti e nel non aver posto a loro disposizione attrezzature funzionali all'allenamento;
− in via subordinata, la responsabilità della convenuta per danno cagionato da cose in custodia, nonché ai sensi dell'art. 2043 c.c.
1.1. Si è costituita in giudizio che – previa autorizzazione a chiamare in causa CP_1 la propria compagnia assicuratrice – ha concluso per il rigetto delle pretese attoree, di cui ha domandato la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria, la società ha chiesto di essere manlevata da Controparte_5
A sostegno delle domande ed eccezioni la parte ha ricostruito diversamente i fatti da cui è originato il sinistro, specificando che:
− gestisce palestre sin dal 2011 e ha sempre tutelato la salute dei propri CP_1 iscritti avvalendosi della collaborazione di personale preparato e diligente e pagina 4 di 13 impiegando attrezzature in perfetto stato di manutenzione (cfr. fotografie – doc. 6 convenuta);
− al termine delle lezioni è consuetudine degli atleti eseguire soltanto esercizi di defaticamento e stretching, attività che possono essere compiute senza rischi occupando la sala per pochi minuti prima della lezione successiva;
− nell'area degli esercizi con gli anelli la palestra non ha posizionato tappetini né materassini, trattandosi di dispositivi che potrebbero causare perdita di equilibrio o infortuni;
− il 22.3.2018 al termine della lezione il sig. si è spontaneamente e senza Pt_1 autorizzazione avvicinato agli anelli e, nonostante i richiami dell'istruttrice
, ha deciso ugualmente di eseguire l'esercizio denominato Controparte_6
Ring Muscle Up;
− tale esercizio, particolarmente complesso, non viene mai lasciato eseguire spontaneamente, ma soltanto a coloro che hanno idonea preparazione atletica e sempre sotto la stretta supervisione di un istruttore, pronto ad intervenire in caso di necessità e al fine di garantire la sicurezza dell'atleta;
− nessuno dei tre istruttori presenti in sala – sig.ri Controparte_7 CP_6
e – ha quindi autorizzato l'esecuzione dell'esercizio, che ha
[...] CP_8 causato l'infortunio all'odierno attore;
− dopo essere rovinato a terra, il sig. si è alzato con una capriola in modo Pt_1 repentino e imprudente, salvo poi accusare un malore mentre si stava dirigendo negli spogliatoi;
− contrariamente a quanto dedotto ex adverso, in esito alla caduta il sig. è stato Pt_1 prontamente soccorso dall'istruttore e dai compagni di corso sig.ri e Pt_2
che lo hanno trasportato all'ospedale di Lodi, come d'altra parte Parte_3 confermato nella comunicazione inviata alla convenuta dal precedente difensore dell'attore (cfr. raccomandata Avv. Invernizzi – doc. 3 convenuta).
Sulla scorta delle richiamate circostanze fattuali, parte convenuta ha dedotto:
− l'esclusiva responsabilità dell'atleta per il sinistro subito, causato dal comportamento imprevedibile, estemporaneo e gravemente imprudente tenuto dal sig. in violazione dei principi di ragionevole diligenza, nonché del Pt_1 regolamento interno alla palestra (cfr. clausole n. 10, 15 e 23 – doc. 7 convenuta);
− l'insussistenza di una propria responsabilità contrattuale, avendo la struttura adottato tutte le precauzioni necessarie e dissuaso ripetutamente l'atleta dall'eseguire un esercizio pericoloso;
− l'impossibilità di ascrivere alla società una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., considerata l'imprevedibilità della condotta del sig. il cui comportamento Pt_1 colposo ha interrotto il nesso di causa fra l'ipotetica omissione della convenuta e l'evento dannoso.
pagina 5 di 13 1.2. Con comparsa di risposta depositata il 20.11.2020 si è costituita in giudizio
[...]
che ha domandato il rigetto delle pretese attoree e il rigetto della Controparte_3 conseguente domanda di garanzia formulata dalla convenuta nei propri confronti.
La parte ha dedotto l'ascrivibilità del danno alla mera condotta del sig. l'omessa Pt_1 prova del nesso eziologico gravante su parte attrice e l'integrazione del caso fortuito, determinato dall'uso improprio degli attrezzi ad opera del danneggiato.
1.3. Con le memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. le parti hanno ribadito le proprie argomentazioni in ordine alla ricorrenza nel caso di specie dell'esimente del caso fortuito e all'ascrivibilità dell'evento alla sola colpa dell'attore. Parte attrice, nello specifico, ha ribadito di aver eseguito l'esercizio agli anelli anche in altre occasioni, supervisionato dal medesimo istruttore presente il giorno dei fatti e ha chiarito che la palestra dopo l'infortunio del sig. abbia iniziato ad utilizzare presidi di Pt_1 protezione sotto agli anelli. Tale circostanza è stata smentita da parte convenuta, che ha ribadito la pericolosità di introdurre dei materassini che potrebbero comportare la perdita d'equilibrio degli atleti e ha replicato deducendo il divieto rivolto al sig. a svolgere Pt_1
l'esercizio il 22.3.2018. 1.4. All'udienza del 4.6.2021 il G.I. ha parzialmente ammesso le prove orali richieste dalle parti, delegando per l'assunzione il GOT dott.ssa Perini. 1.5. L'istruttoria della causa si è svolta mediante interrogatorio formale di parte attrice ed escussione dei testi (udienza del 10.12.2021), , Testimone_1 Controparte_6
e (4.2.2022), e Controparte_7 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
(17.3.2023), e (13.10.2023). Testimone_5 Testimone_6
1.6. Con ordinanza del 26.4.2024, ritenuta esaurita l'istruttoria orale senza necessità di disporre CTU medico-legale, il G.I. ha fissato udienza di precisazione conclusioni.
1.7. All'udienza del 29.5.2024 la causa è stata trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Seguiva, infine, il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Sulla domanda di accertamento della responsabilità esclusiva di per i CP_1 danni subiti dall'attore il 22.3.2018
Parte attrice ha domandato la condanna di al risarcimento dei danni subiti in CP_1 occasione del sinistro occorso il 22.3.2018 presso il Centro Crossfit DeeD di Lodi, quantificati in € 31.286,25, oltre personalizzazione del danno, interessi e rivalutazione monetaria. La società sportiva è stata, così, convenuta in giudizio a titolo contrattuale o, in subordine, in qualità di custode della palestra in cui si è verificato l'evento dannoso. Parte convenuta ha escluso la propria responsabilità eccependo l'adozione di tutte le precauzioni necessarie e ascrivendo l'evento all'imprevedibile condotta dell'atleta, idonea ad integrare l'esimente del caso fortuito. In subordine, ribadito il concorso di colpa determinato dalla condotta del sig. la parte ha domandato di essere manlevata dalla Pt_1 propria compagnia assicuratrice.
pagina 6 di 13 2.1. Per delibare in ordine alla domanda risarcitoria appare opportuno richiamare i pertinenti principi in tema di onere della prova e verificarne il corretto assolvimento ad opera delle parti.
Giova premettere che, in forza del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava su parte attrice la dimostrazione degli elementi posti a sostegno delle domande e su parte convenuta quella degli elementi a supporto delle proprie eccezioni. A tal riguardo, in base al principio onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat, l'attore che intenda far valere la responsabilità del convenuto, deducendo l'inadempimento dell'obbligazione contrattualmente assunta nei suoi confronti, ha l'onere di provare “i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, l'esistenza del titolo da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio […]” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. VI-L, ord. n. 16917 del 4.10.2012). In materia contrattuale tale regola incontra una differente elaborazione nell'art. 1218 c.c., a norma del quale il debitore che non esegue la prestazione dovuta è responsabile per l'inadempimento dell'obbligazione, se non prova che lo stesso è dovuto a causa a lui non imputabile. Ne consegue che, mentre l'onere gravante sul creditore è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, ossia all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, l'onere di provare il puntuale adempimento – o di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento – grava sul debitore. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).” (cfr. Cass. civ. Sez. U., sent. n. 13533 del 30.10.2001).
Il modello di responsabilità contrattuale è, dunque, ispirato ad un generale favor creditoris, desumibile dalle tre presunzioni relative accordate in suo favore: infatti, il creditore deve provare il titolo nel quale è stata costituita l'obbligazione e il danno-conseguenza, nella duplice componente di danno emergente e lucro cessante, ed è chiamato alla mera allegazione dell'inadempimento del debitore, della colpa di quest'ultimo e del danno- evento.
2.2. Nel caso di specie non sono in contestazione tra le parti né l'iscrizione del sig. al Pt_1
Centro Crossfit Deed, né l'entità dell'infortunio occorso in palestra;
le opposte ricostruzioni divergono, invece, in ordine al decorso causale che ha condotto al sinistro e all'ascrivibilità di profili di responsabilità in capo alla convenuta.
pagina 7 di 13 Ebbene, applicando i richiamati principi, deve ritenersi assolto l'onere di parte attrice, che ha dedotto il titolo contrattuale – l'iscrizione in palestra, non contestata dalla convenuta – e ha allegato l'inadempimento della società sportiva. Nondimeno, la domanda non può trovare accoglimento, non avendo l'istruttoria confermato la ricostruzione fattuale allegata da parte attrice e il conseguente inadempimento contrattuale della convenuta.
Difatti, nella tesi attorea, alla società sportiva può ascriversi in via principale una responsabilità contrattuale per colpa grave, consistita nella mancata adozione delle cautele necessarie a salvaguardare la salute e l'incolumità dei propri iscritti, da cui è derivato l'infortunio del sig. Pt_1
Il fatto costitutivo del danno viene, così, individuato nel mancato posizionamento di tappetini di protezione sotto agli anelli e nella negligente vigilanza degli istruttori nell'esecuzione dell'esercizio, oltre all'omesso avviso al Pronto soccorso successivamente all'infortunio. Non consta, invece, alcun puntuale rilievo in ordine allo stato manutentivo degli attrezzi impiegati presso la struttura e, in particolar modo, degli anelli.
Nessun dubbio che tra le obbligazioni contrattuali della palestra rientrasse anche quella di garantire agli iscritti un ambiente idoneo ad eseguire gli esercizi ginnici, con attrezzature e spazi interni in adeguato stato di manutenzione. Purtuttavia, le risultanze testimoniali smentiscono la ricostruzione fattuale operata dall'attore e confermano l'opposta narrazione della società convenuta.
In primo luogo, risulta smentita la necessità di installare materassini di protezione presso l'area di allenamento: i testi escussi hanno chiarito che il posizionamento di tappetini potrebbe costituire un rischio per l'equilibrio degli atleti e impedire movimenti liberi nella fase di oscillazione (cfr. dichiarazioni testi e rese all'udienza del CP_6 CP_7
4.2.2022).
Quanto agli esercizi svolti al termine delle lezioni, l'istruttoria ha confermato che gli iscritti potessero fermarsi per eseguire soltanto attività di defaticamento e che l'esecuzione di esercizi agli anelli presupponesse l'autorizzazione e la vigilanza di un istruttore di sala. La circostanza è stata concordemente riportata dai testi (“Solitamente si Testimone_1 può fare attività solo durante il corso, ogni tanto capitava che permettessero di fare gli anelli o altri esercizi al di fuori dell'allenamento, bisognava avere l'autorizzazione altrimenti ti sbattevano fuori”) e (“confermo che gli esercizi agli anelli Testimone_5 possono essere eseguiti solo dietro supervisione e ausilio di un istruttore. […] Finite le classi non ci si può trattenere nel box per eseguire ulteriori esercizi se non si viene autorizzati.”), il cui narrato appare coerente, circostanziato e privo di contraddizioni e assume particolare pregnanza trattandosi di dichiarazioni provenienti da iscritti presso la medesima palestra, privi di qualsiasi interesse all'esito della controversia.
Elementi contrari non possono essere tratti dalla testimonianza del sig. che ha Tes_6 riferito la possibilità di allenarsi anche senza autorizzazione, purché per eseguire esercizi già noti all'atleta e particolarmente semplici (“Al termine dell'ora di lezione si doveva uscire dal box, se si rimaneva a fare esercizi a bordo box non si doveva chiedere autorizzazione, l'importante era non intralciare la lezione successiva. Per quanto mi
pagina 8 di 13 risulta non era sempre richiesta l'autorizzazione dell'istruttore, soprattutto se si trattava di esercizi già eseguiti durante la lezione. Non c'era una regola precisa che non si poteva continuare gli esercizi dopo la lezione, dipendeva dalle circostanze se si trattava di esercizi già fatti durante la lezione e l'istruttore era lì non si chiedeva autorizzazione. A me è capitato dopo la lezione di fare stretching e addominali a bordo box.”).
I testi escussi hanno altresì smentito l'assunto attoreo in base al quale l'esercizio agli anelli sia stato eseguito il 22.3.2018 in presenza di un istruttore e previa sua autorizzazione: la circostanza è stata negata con precisione dall'iscritto che all'udienza Testimone_4 del 17.3.2023 ha riferito: “ero presente il giorno del sinistro avevo fatto lezione insieme ad
Dopo la lezione ha proseguito l'allenamento agli anelli. Aveva chiesto Pt_1 Pt_1
l'autorizzazione per tre volte e gli era stata negata, alla quarta volta gli è stato detto dalla signora “fai quello che vuoi”, era in parte seccata dall'insistenza ma era un CP_6 modo di dire fai quello che vuoi fare. Non erano presenti gli istruttori al momento del fatto erano nel loro ufficio all'entrata della palestra. […] Mentre si avvicinava agli anelli, Pt_1 per tre volte gli ha detto di no alla quarta gli ha risposto fai quello che vuoi.”. CP_6
Il racconto del teste – preciso, privo di contraddizioni e del tutto attendibile – risulta sovrapponibile alle dichiarazioni degli istruttori presenti al momento del sinistro. In particolare, ha riferito di aver autorizzato in altre occasioni l'atleta ad Controparte_7 eseguire esercizi, specificando al contempo come ciò non sia avvenuto il giorno dell'infortunio “Non ci si può trattenere dopo la lezione, i clienti possono essere autorizzati a trattenersi qualche minuto per fare stretching;
possono essere autorizzati ad eseguire altri esercizi se c'è la supervisione di un istruttore. L'arioli la sera del sinistro mi chiese l'autorizzazione a stare agli anelli dopo la lezione che aveva fatto con me, ma glielo negai perché ritenevo che fosse troppo stanco dopo gli esercizi che aveva eseguito durante la lezione, altre volte l'arioli era stato autorizzato e in mia presenza era stato eseguito questo esercizio ring muscle up. Io andai in reception, non mi risulta che l'arioli venne autorizzato da altri, oltre a me c'erano e .”. CP_6 CP_8
Del pari, l'istruttrice ha reso analoghe dichiarazioni rappresentando Controparte_6 di aver richiamato il sig. senza riuscire a farlo desistere dall'esecuzione Pt_1 dell'esercizio “Nel caso di autorizzazione gli esercizi vengono eseguiti alla presenza dell'istruttore. Il giorno del sinistro l' mi chiese l'autorizzazione che negai in quanto Pt_1 non potevo seguire l'esercizio essendo impegnata in altra lezione;
nessuno degli altri istruttori presenti in struttura che io sappia hanno autorizzato;
erano presenti CP_8
e entrambi avevano terminato le loro lezioni. Ho notato che l' Controparte_7 Pt_1 eseguiva l'esercizio e diverse volte lo ho diffidato dicendogli di allontanarsi o di chiedere a qualche altro istruttore di sorvegliare l'esercizio. In quel momento avevo una lezione con 8
o dieci persone non ricordo se altre persone stessero facendo esercizi agli anelli che erano dietro di me. Ogni tanto mi giravo per vedere cosa faceva l' e dirgli di smettere, ma a Pt_1 un certo punto lui ha iniziato ad eseguire l'esercizio Ring Muscle up. A”.
pagina 9 di 13 L'attendibilità dei testi non risulta esclusa dalla mera circostanza che gli istruttori abbiano lavorato o lavorino tutt'ora per la società convenuta. Come detto, il racconto di entrambi è stato puntuale, dettagliato e del tutto verosimile.
Né può giungersi a opposte conclusioni, in base alle divergenze di dichiarazioni tra quanto dichiarato da questi ultimi e quanto riferito dagli altri testi circa le modalità in cui il sig. si sia rialzato da terra. È anzi plausibile che nella concitazione del momento le Pt_1 persone intervenute in soccorso non abbiano dato peso alle specifiche modalità con cui l'iscritto si è rialzato – se mediante capriola o meno – preoccupati piuttosto di prestare assistenza al medesimo.
Le ulteriori escussioni testimoniali non hanno indicato con precisione la presenza di alcun istruttore, trattandosi di dichiarazioni rese da persone accorse soltanto in esito alla caduta.
D'altro canto, la ricostruzione degli eventi riportata dall'attore risulta confermata soltanto dal medesimo, ma la posizione processuale della parte, portatrice di un interesse diretto all'esito della causa, non permette di valorizzarne pienamente le dichiarazioni rese, che si sono limitate a confermare fatti a sé favorevoli e che risultano recessive rispetto a quelle degli altri testi.
Di conseguenza, in mancanza di prova rispetto ad un'espressa autorizzazione ricevuta dagli istruttori, il comportamento estemporaneo tenuto dal sig. nonostante i ripetuti divieti Pt_1
a lui rivolti, si configura come causa che ha cagionato da sola l'infortunio a parte attrice.
Nessun inadempimento può, dunque, rinvenirsi nel comportamento della società sportiva, che al momento del sinistro aveva ben tre istruttori presenti in sala, che hanno chiaramente dissuaso il sig. dal compiere il complesso esercizio, senza venire ascoltati. Pt_1
D'altra parte, non può ritenersi che una palestra sia tenuta ad impedire con la forza agli iscritti l'esecuzione di esercizi, trattandosi all'evidenza di una cautela irragionevole che non potrebbe neppure essere efficacemente adottata nei confronti di tutti i presenti.
L'unico inadempimento ravvisabile nel caso di specie è stato quello del sig. che non Pt_1 ha rispettato le clausole del regolamento interno, che impongono agli iscritti di seguire le indicazioni degli istruttori e di allenarsi senza provocare situazioni di pericolo per sé o per altri (cfr. clausole 10, 15 e 24 doc. 7 convenuta).
Per i motivi finora esposti la domanda deve essere rigettata.
2.3. Le considerazioni che precedono in ordine all'omessa dimostrazione dei fatti, per come allegati da parte attrice, escludono l'affermazione di responsabilità della convenuta anche ai sensi dell'art. 2051 c.c. Com'è noto, accanto all'ipotesi generale di responsabilità da fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., il Codice civile disciplina ulteriori fattispecie, connotate dall'esistenza di una particolare relazione idonea ad attribuire la responsabilità in capo ad un determinato soggetto. Nello specifico, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. si fonda sul rapporto intercorrente tra un bene ed il soggetto che ne è custode, intendendosi come tale colui che ha il potere – di diritto o anche di mero fatto – di vigilanza e di controllo sulla cosa: “la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro
pagina 10 di 13 canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione […]” (cfr. Cass. civ. Sez. III, sent. n. 4279 del
19.02.2008).
La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e non già su una presunzione di colpa del custode – e regola le ipotesi in cui una cosa abbia assunto ai fini della produzione del danno un'autonoma efficienza causale, indipendentemente dall'azione dell'uomo. Pertanto, per la sua configurazione è sufficiente che l'attore dimostri la sussistenza dell'evento dannoso e del nesso tra questo e la cosa in custodia, senza che rilevi la condotta del custode, né l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.” (cfr. Cass. civ. Sez. U., ord. n. 20943 del 30.06.2022).
Si ritengono eventi inevitabili quelli connotati da imprevedibilità secondo la normale regolarità causale, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente prevedibile ed esigibile da parte della generalità dei consociati.
Più nello specifico, in relazione ai danni cagionati da un elemento inerte, quale lo strumento ginnico, per giurisprudenza costante “è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (così Cass. civ. Sez. VI-3, ord. n. 11526 dell'11.5.2017). Nella complessiva valutazione dell'evento dannoso, occorre rammentare altresì che “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo
pagina 11 di 13 stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.” (così Cass. civ. Sez. III, ord. n. 2480 dell'1.2.2018).
2.4. Applicati i richiamati principi, nel caso di specie il nesso causale risulta interrotto dalla condotta imprudente ed eccezionale osservata dal sig. che ha intrapreso gli esercizi Pt_1 agli anelli nonostante l'espresso divieto dell'istruttore, effettuando un esercizio particolarmente difficile senza adeguata preparazione e in violazione delle cautele da adottarsi nel corso degli allenamenti senza la sovrintendenza di un allenatore.
La portata eccezionale e imprevedibile dell'evento integra, così, un'ipotesi di caso fortuito non riconducibile neppure indirettamente ad un'eventuale inidoneità strutturale della palestra ed esclude la responsabilità della società sportiva ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Parte attrice, infine, non ha neppure addotto elementi in base ai quali possa ritenersi che l'ambiente di allenamento presentasse un'obiettiva pericolosità tale da rendere inevitabile l'infortunio.
Per le esposte ragioni, la domanda non trova accoglimento.
Il rigetto della domanda formulata da parte attrice nei confronti della convenuta comporta l'automatico assorbimento della domanda formulata da quest'ultima nei confronti della propria compagnia assicuratrice.
3. Sulle spese di lite
In considerazione dell'esito della controversia, le spese di lite – liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e per parte dell'istruttoria e del D.M. 147/2022 per la restante istruttoria e la fase decisionale
– vengono poste a carico di parte attrice.
Per quanto attiene, poi, al rapporto processuale instaurato tra parte convenuta e la società assicuratrice chiamata in causa in garanzia, come di recente statuito dalla Suprema Corte con ordinanza n. 511/2021, nel caso di specie – tenuto conto del rigetto integrale della domanda di parte attrice e della correttezza processuale della domanda di manleva formulata da – le spese di lite sostenute dalla compagnia assicuratrice, CP_9 liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi di cui ai D.M. 55/2014 e 147/2022, nella versione ratione temporis applicabile, devono essere poste a carico dell'attore soccombente, che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se il convenuto soccombente non ha formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (cfr. Cass. civ. n. 2492/2016).
4. Sulla domanda di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Dal complesso delle argomentazioni difensive sviluppate dall'attore, parte convenuta ravvisa l'intento defatigatorio dell'azione promossa dalla controparte e ne chiede, pertanto, la condanna alle spese ex art. 96 c.p.c.
La domanda va rigettata in quanto infondata, non ravvisandosi i requisiti per il suo accoglimento.
pagina 12 di 13 L'azione esperita può, infatti, considerarsi temeraria solo allorquando, oltre ad essere erronea in diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anomali, non essendo sufficiente quindi la mera infondatezza della domanda, come nel caso di specie
(cfr. Cass. 14789/2007).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta le domande formulate da nei confronti di TE CP_1
2) condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida in € TE CP_1
7.435,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a.;
3) condanna a rifondere ad le spese di TE Controparte_3 lite, che liquida in € 7.435,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%,
IVA e c.p.a.;
4) rigetta la domanda di condanna del sig. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. TE
Lodi, 4 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Ada Cappello
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