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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 27/03/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 755/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 755 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, promossa
DA
, c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Bovalino, in Via Francesco Perri 11, presso lo studio dell'Avv. Francesco Bonaparte, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
p.iva , in persona del Responsabile della Direzione CP_1 P.IVA_1
Legale, Avv. Nicola Rubino, elettivamente domiciliata in Soverato (CZ) in Via San
Giovanni Bosco 160, presso lo studio dell'Avv. Tropeano Luigi, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHÉ
- 1 - p. iva in persona del Controparte_2 P.IVA_2
l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Locri, alla Via Orazio n. 6, presso lo studio dell'Avv. Carmela Neri, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Gallina, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Locri n.
940/2021 pubblicata in data 16.12.2021.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 14 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di appello notificato all' ha proposto CP_1 Parte_1
gravame avverso la sentenza n. 940/2021 del Giudice di Pace di Locri depositata in data 16.12.2021 e non notificata. L'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non provato il danno subito nel suo ammontare, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria, e ha concluso chiedendo al Tribunale “in riforma della sentenza n. 940/2021 emessa dal Giudice di Pace di Locri, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1712/2015, depositata in cancelleria in data il
16.12.2021, accogliere le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare il diritto dell'appellante ad essere risarcito di tutti i danni da lui subiti nell'incidente occorsogli il Parte_1
27.01.2015; condannare l'appellata società in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'appellante della Parte_1
somma di € 1.120,26, per il risarcimento dei danni patiti nel sinistro de qua, col computo degli interessi legali sul capitale rivalutato dal dì del sinistro alla data di effettivo soddisfo, o di quella diversa somma che il Giudice riterrà equo stabilire;
condannare altresì l'appellata società, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa per i due gradi del giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta, con contestuale appello incidentale, del
10.11.2022, si è costituita in giudizio la quale ha chiesto CP_1
preliminarmente l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario ha eccepito l'improcedibilità CP_2 Controparte_2
e/o inammissibilità dell'appello per la violazione degli artt. 342 ss. c.p.c., nonché ha dedotto nel merito la mancata prova del quantum debeatur; in via incidentale, l'
[...]
[...] [...]
ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha
[...]
escluso la sussistenza del caso fortuito, con conseguente affermazione della responsabilità di per i danni subiti dall'appellato in via incidentale. CP_1
L'appellata ha concluso, pertanto, chiedendo al Tribunale “in via preliminare, disporre
– a carico di parte appellante – l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società
“ , costituita nel giudizio di primo grado e pretermessa, Controparte_2
trattandosi di litisconsorzio necessario;
ancora in via preliminare, accertare e dichiarare con apposita ordinanza l'appello ex adverso proposto inammissibile e/o improponibile ai sensi degli artt. 342 ss. c.p.c. per le ragioni esposte in premessa;
rigettare l'appello formulato dal sig. perché infondato in fatto e diritto, non provato e pretestuoso;
in subordine, Parte_1
accogliere l'appello incidentale e le istanze di riforma della sentenza n.941/2021, come dedotte
e motivate dalla scrivente società e, per l'effetto, accertare e dichiarare la CP_1
sussistenza di caso fortuito con totale estromissione dal rischio risarcitorio della società
[...]
condannare la società “ ” alla restituzione di CP_1 Controparte_2
quanto già pagato dalla società in seguito alla sentenza di primo grado (€ CP_1
3.826,90); condannare l'appellante al pagamento di tutte le spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Con ordinanza del giorno 01.02.2023, emessa all'esito della trattazione in prima udienza della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e Controparte_2
l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, fissando la nuova udienza di comparizione delle parti per il 22.06.2023.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.05.2023, si è costituita in giudizio la quale ha eccepito l'inammissibilità Controparte_2
dell'appello principale per inosservanza e violazione dell'art. 342 c.p.c. e l'infondatezza dell'appello incidentale a causa dell'insussistenza del caso fortuito.
L'appellata incidentale ha concluso, pertanto, chiedendo al Tribunale “in via preliminare, accertare e dichiarare l'appello proposto dal sig. improcedibile ai Parte_1
sensi dell'art. 342 del c.c. per i motivi esposti in narrativa ovvero dichiararlo inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e conseguentemente rigettarlo;
accertare e dichiarare infondato
l'appello incidentale spiegato da per come motivato, confermando la sentenza N. CP_1
940/2021 resa dal Giudice di Pace di Locri nel giudizio n. 1712/2015 R.G.A.C. e pubblicata il 16.12.2021, quale esclusiva responsabile ex art. 2051 c.c. dei danni subiti
- 3 - dall'autovettura Volkswagen Passat Tg. EV247VG nell'occorso del 27.01.2015; conseguentemente condannare in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese e CP_1
competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.; in via istruttoria, rigettare le istanze istruttorie formulate ex adverso, nello specifico anche alla rinnovazione della CTU tecnica, perché inammissibili, pretestuose e tardive”.
A seguito di riassegnazione del fascicolo alla scrivente e dopo alcuni rinvii volti all'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
14.10.2024. Con provvedimento del 09.11.2024, emesso all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
§ 2. L'appello principale è innanzitutto ammissibile, atteso il pacifico orientamento della Corte di legittimità, secondo il quale «per superare il vaglio di ammissibilità ex art. 342 c.p.c., l'atto d'appello non necessita di una redazione formale rigida ma deve consentire l'identificazione delle parti specificamente impugnate della sentenza, delle modifiche suggerite alla ricostruzione dei fatti e delle circostanze fattuali dimostrative dell'errata ricostruzione in fatto» (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 08/07/2024, n. 18548). Nel caso in esame, l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non provato il danno lamentato dallo stesso nel suo ammontare, con conseguente rigetto della domanda, ritenendo che il Giudice di Pace abbia errato a non considerare raggiunta la prova sulla base della documentazione offerta e delle risultanze della Ctu. È pertanto possibile identificare le parti impugnate della sentenza, le modifiche alla stessa prospettate e le motivazioni sottese all'impugnazione.
§ 2.1 Tuttavia, nel merito la doglianza avanzata da è infondata. Parte_1
Il giudice di primo grado ha correttamente valutato le risultanze istruttorie ed escluso la sussistenza della prova del danno nel suo ammontare subito dall'appellante.
Quest'ultimo, invero, ha offerto in giudizio soltanto un preventivo per la riparazione dei danni subiti dalla propria autovettura. In merito alla portata probatoria di quest'ultimo, va osservato che «in tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di
- 4 - contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del quantum debeatur» (cfr. Cass. civ. n. 10315/2014). Tale carenza probatoria non è stata colmata dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio che ha potuto soltanto offrire un apporto descrittivo del luogo teatro del sinistro, mentre nulla ha aggiunto in relazione ai danni subiti dal veicolo dell'attore, non avendo avuto la possibilità di visionarlo e ispezionarlo nemmeno attraverso la rappresentazione fotografica dello stesso a seguito della lesione. Del resto, il richiamo che il consulente ha fatto nel suo elaborato alla documentazione “fiscale” presente in atti, lungi dall'essere il risultato di una considerazione tecnica dallo stesso eseguita, non ha aggiunto alcunché al quadro probatorio preesistente. Né infine il giudice di primo grado avrebbe potuto giungere a un esito differente del giudizio facendo ricorso alla liquidazione in via equitativa del danno, trattandosi di un criterio che può essere adottato soltanto in ipotesi di impossibilità o di estrema difficoltà di provare l'ammontare dei danni (cfr. ex plurimis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9744 del
12/04/2023), circostanza non sussistente nel caso di specie, in quanto l'appellante facilmente avrebbe potuto offrire la prova delle spese sostenute per la riparazione dell'auto producendo la prova dei relativi pagamenti ovvero attraverso ulteriore documentazione comprovante lo stato del veicolo dopo l'evento lesivo.
§ 3. Quanto all'appello incidentale tardivo proposto da va osservato CP_1
quanto segue.
È ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata anche ripetutamente a Sezioni Unite sui limiti dell'ammissibilità dell'appello incidentale tardivo che «L'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare
l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile
l'impugnazione incidentale tardiva sull'an della responsabilità conseguente un sinistro stradale commesso da veicolo ignoto, pur se l'impugnazione principale investiva unicamente il quantum
- 5 - debeatur)» (cfr. tra molte, Cass. Sez. 3, 29/05/2024, n. 15100). Tuttavia, mentre non
è previsto alcun limite oggettivo (relativo alle parti della sentenza impugnata) alla proponibilità dell'appello incidentale tardivo, dei limiti si rinvengono in relazione al lato soggettivo, ove non vengano in rilievo cause inscindibili.
Con riferimento alle cause scindibili, in cui non rileva un'ipotesi di litisconsorzio necessario ma facoltativo, si è escluso che l'appello incidentale possa essere avanzato nei confronti di parti diverse da quelle che hanno impugnato in via principale, fatta salva l'ipotesi di causa ad esse comune o quella in cui esse siano parte di un rapporto dipendente da quello investito dall'impugnazione principale (cfr. Cass. Sez. 3,
06/12/2004, n. 22883, per cui «L'appello incidentale tardivo, se nella sua portata oggettiva può investire anche capi della sentenza diversi da quelli impugnati in via principale, non può tuttavia introdurre nel giudizio, sotto il profilo soggettivo, anche parti diverse da quella che ha impugnato la sentenza in via principale, a meno che la causa sia ad esse comune o esse siano parte di un rapporto dipendente da quello investito dall'impugnazione principale»; nonché
Cass. Sez. 5, 21/07/2015, n. 15292, per cui «Nelle cause scindibili o indipendenti, l'appello incidentale tardivo, pur potendo investire capi diversi da quelli impugnati in via principale, non può determinare un'estensione soggettiva del giudizio e non può, pertanto, essere proposto contro parti diverse da quelle che hanno proposto l'impugnazione in via principale, nei confronti delle quali deve ritenersi formato il giudicato interno»).
Nel caso in esame, non sussiste né un'ipotesi di cause inscindibili né quella di una causa comune o in rapporto di dipendenza, atteso che le domande avanzate da e dalla pur condividendo la medesima fonte della Parte_1 Controparte_2
pretesa azionata, costituiscono due domande distinte e indipendenti tra loro. Ne consegue che l'appello incidentale tardivo nei confronti della è Controparte_2
inammissibile.
L'appello incidentale, invece, è ammissibile nei confronti di , Parte_1
l'esame dello stesso, tuttavia, risulta superfluo atteso il carattere assorbente del rigetto del motivo di appello avanzato in via principale dall'appellato.
§ 3. Le spese di lite, regolate secondo il principio di causalità e soccombenza, sono disciplinate nei seguenti modi:
- nel rapporto tra e le spese del secondo grado di Parte_1 CP_1
giudizio sono poste a carico dell'appellante principale e si liquidano come in
- 6 - dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della
Giustizia n. 55/2014 aggiornato dal decreto ministeriale n. 147/2022, applicando i valori minimi, attesa la non complessità dell'unica questione trattata in giudizio, per lo scaglione da € 1.100,01 fino a euro 5.200,00 ed esclusa la fase istruttoria di fatto non espletata;
- nel rapporto tra e la le spese del secondo grado di CP_1 Controparte_2
giudizio possono essere compensate nella misura del 50 %, tenuto conto della decisione in rito su questione rilevata d'ufficio e della controvertibilità della questione processuale che ha necessitato di plurimi interventi giurisprudenziali della Corte di legittimità anche a Sezioni Unite, e per la restante parte poste a carico di CP_1
e liquidate secondo i parametri suddetti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, in funzione di giudice d'appello, così provvede:
a. rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Locri n. 940/2021 del 16.12.2021;
b. dichiara inammissibile l'appello incidentale tardivo presentato da
[...]
nei confronti di CP_1 Controparte_2
c. condanna al pagamento delle spese del giudizio Parte_1
dell'appello liquidate in euro 850,50 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie al 15% sul compenso, Iva e C.p.a. come per legge, in favore di
CP_1
d. condanna al pagamento in favore di CP_1 Controparte_2
delle spese di lite, nella misura del 50 %, liquidate in euro
[...]
425,25 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie al 15% sul compenso,
Iva e C.p.a. come per legge, e le compensa tra le parti per il resto.
Così deciso in Locri il 27.03.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
- 7 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 755 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, promossa
DA
, c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Bovalino, in Via Francesco Perri 11, presso lo studio dell'Avv. Francesco Bonaparte, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
p.iva , in persona del Responsabile della Direzione CP_1 P.IVA_1
Legale, Avv. Nicola Rubino, elettivamente domiciliata in Soverato (CZ) in Via San
Giovanni Bosco 160, presso lo studio dell'Avv. Tropeano Luigi, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHÉ
- 1 - p. iva in persona del Controparte_2 P.IVA_2
l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Locri, alla Via Orazio n. 6, presso lo studio dell'Avv. Carmela Neri, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Gallina, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Locri n.
940/2021 pubblicata in data 16.12.2021.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 14 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di appello notificato all' ha proposto CP_1 Parte_1
gravame avverso la sentenza n. 940/2021 del Giudice di Pace di Locri depositata in data 16.12.2021 e non notificata. L'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non provato il danno subito nel suo ammontare, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria, e ha concluso chiedendo al Tribunale “in riforma della sentenza n. 940/2021 emessa dal Giudice di Pace di Locri, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1712/2015, depositata in cancelleria in data il
16.12.2021, accogliere le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare il diritto dell'appellante ad essere risarcito di tutti i danni da lui subiti nell'incidente occorsogli il Parte_1
27.01.2015; condannare l'appellata società in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'appellante della Parte_1
somma di € 1.120,26, per il risarcimento dei danni patiti nel sinistro de qua, col computo degli interessi legali sul capitale rivalutato dal dì del sinistro alla data di effettivo soddisfo, o di quella diversa somma che il Giudice riterrà equo stabilire;
condannare altresì l'appellata società, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa per i due gradi del giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta, con contestuale appello incidentale, del
10.11.2022, si è costituita in giudizio la quale ha chiesto CP_1
preliminarmente l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario ha eccepito l'improcedibilità CP_2 Controparte_2
e/o inammissibilità dell'appello per la violazione degli artt. 342 ss. c.p.c., nonché ha dedotto nel merito la mancata prova del quantum debeatur; in via incidentale, l'
[...]
[...] [...]
ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha
[...]
escluso la sussistenza del caso fortuito, con conseguente affermazione della responsabilità di per i danni subiti dall'appellato in via incidentale. CP_1
L'appellata ha concluso, pertanto, chiedendo al Tribunale “in via preliminare, disporre
– a carico di parte appellante – l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società
“ , costituita nel giudizio di primo grado e pretermessa, Controparte_2
trattandosi di litisconsorzio necessario;
ancora in via preliminare, accertare e dichiarare con apposita ordinanza l'appello ex adverso proposto inammissibile e/o improponibile ai sensi degli artt. 342 ss. c.p.c. per le ragioni esposte in premessa;
rigettare l'appello formulato dal sig. perché infondato in fatto e diritto, non provato e pretestuoso;
in subordine, Parte_1
accogliere l'appello incidentale e le istanze di riforma della sentenza n.941/2021, come dedotte
e motivate dalla scrivente società e, per l'effetto, accertare e dichiarare la CP_1
sussistenza di caso fortuito con totale estromissione dal rischio risarcitorio della società
[...]
condannare la società “ ” alla restituzione di CP_1 Controparte_2
quanto già pagato dalla società in seguito alla sentenza di primo grado (€ CP_1
3.826,90); condannare l'appellante al pagamento di tutte le spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Con ordinanza del giorno 01.02.2023, emessa all'esito della trattazione in prima udienza della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e Controparte_2
l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, fissando la nuova udienza di comparizione delle parti per il 22.06.2023.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.05.2023, si è costituita in giudizio la quale ha eccepito l'inammissibilità Controparte_2
dell'appello principale per inosservanza e violazione dell'art. 342 c.p.c. e l'infondatezza dell'appello incidentale a causa dell'insussistenza del caso fortuito.
L'appellata incidentale ha concluso, pertanto, chiedendo al Tribunale “in via preliminare, accertare e dichiarare l'appello proposto dal sig. improcedibile ai Parte_1
sensi dell'art. 342 del c.c. per i motivi esposti in narrativa ovvero dichiararlo inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e conseguentemente rigettarlo;
accertare e dichiarare infondato
l'appello incidentale spiegato da per come motivato, confermando la sentenza N. CP_1
940/2021 resa dal Giudice di Pace di Locri nel giudizio n. 1712/2015 R.G.A.C. e pubblicata il 16.12.2021, quale esclusiva responsabile ex art. 2051 c.c. dei danni subiti
- 3 - dall'autovettura Volkswagen Passat Tg. EV247VG nell'occorso del 27.01.2015; conseguentemente condannare in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese e CP_1
competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.; in via istruttoria, rigettare le istanze istruttorie formulate ex adverso, nello specifico anche alla rinnovazione della CTU tecnica, perché inammissibili, pretestuose e tardive”.
A seguito di riassegnazione del fascicolo alla scrivente e dopo alcuni rinvii volti all'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
14.10.2024. Con provvedimento del 09.11.2024, emesso all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
§ 2. L'appello principale è innanzitutto ammissibile, atteso il pacifico orientamento della Corte di legittimità, secondo il quale «per superare il vaglio di ammissibilità ex art. 342 c.p.c., l'atto d'appello non necessita di una redazione formale rigida ma deve consentire l'identificazione delle parti specificamente impugnate della sentenza, delle modifiche suggerite alla ricostruzione dei fatti e delle circostanze fattuali dimostrative dell'errata ricostruzione in fatto» (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 08/07/2024, n. 18548). Nel caso in esame, l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non provato il danno lamentato dallo stesso nel suo ammontare, con conseguente rigetto della domanda, ritenendo che il Giudice di Pace abbia errato a non considerare raggiunta la prova sulla base della documentazione offerta e delle risultanze della Ctu. È pertanto possibile identificare le parti impugnate della sentenza, le modifiche alla stessa prospettate e le motivazioni sottese all'impugnazione.
§ 2.1 Tuttavia, nel merito la doglianza avanzata da è infondata. Parte_1
Il giudice di primo grado ha correttamente valutato le risultanze istruttorie ed escluso la sussistenza della prova del danno nel suo ammontare subito dall'appellante.
Quest'ultimo, invero, ha offerto in giudizio soltanto un preventivo per la riparazione dei danni subiti dalla propria autovettura. In merito alla portata probatoria di quest'ultimo, va osservato che «in tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di
- 4 - contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del quantum debeatur» (cfr. Cass. civ. n. 10315/2014). Tale carenza probatoria non è stata colmata dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio che ha potuto soltanto offrire un apporto descrittivo del luogo teatro del sinistro, mentre nulla ha aggiunto in relazione ai danni subiti dal veicolo dell'attore, non avendo avuto la possibilità di visionarlo e ispezionarlo nemmeno attraverso la rappresentazione fotografica dello stesso a seguito della lesione. Del resto, il richiamo che il consulente ha fatto nel suo elaborato alla documentazione “fiscale” presente in atti, lungi dall'essere il risultato di una considerazione tecnica dallo stesso eseguita, non ha aggiunto alcunché al quadro probatorio preesistente. Né infine il giudice di primo grado avrebbe potuto giungere a un esito differente del giudizio facendo ricorso alla liquidazione in via equitativa del danno, trattandosi di un criterio che può essere adottato soltanto in ipotesi di impossibilità o di estrema difficoltà di provare l'ammontare dei danni (cfr. ex plurimis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9744 del
12/04/2023), circostanza non sussistente nel caso di specie, in quanto l'appellante facilmente avrebbe potuto offrire la prova delle spese sostenute per la riparazione dell'auto producendo la prova dei relativi pagamenti ovvero attraverso ulteriore documentazione comprovante lo stato del veicolo dopo l'evento lesivo.
§ 3. Quanto all'appello incidentale tardivo proposto da va osservato CP_1
quanto segue.
È ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata anche ripetutamente a Sezioni Unite sui limiti dell'ammissibilità dell'appello incidentale tardivo che «L'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare
l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile
l'impugnazione incidentale tardiva sull'an della responsabilità conseguente un sinistro stradale commesso da veicolo ignoto, pur se l'impugnazione principale investiva unicamente il quantum
- 5 - debeatur)» (cfr. tra molte, Cass. Sez. 3, 29/05/2024, n. 15100). Tuttavia, mentre non
è previsto alcun limite oggettivo (relativo alle parti della sentenza impugnata) alla proponibilità dell'appello incidentale tardivo, dei limiti si rinvengono in relazione al lato soggettivo, ove non vengano in rilievo cause inscindibili.
Con riferimento alle cause scindibili, in cui non rileva un'ipotesi di litisconsorzio necessario ma facoltativo, si è escluso che l'appello incidentale possa essere avanzato nei confronti di parti diverse da quelle che hanno impugnato in via principale, fatta salva l'ipotesi di causa ad esse comune o quella in cui esse siano parte di un rapporto dipendente da quello investito dall'impugnazione principale (cfr. Cass. Sez. 3,
06/12/2004, n. 22883, per cui «L'appello incidentale tardivo, se nella sua portata oggettiva può investire anche capi della sentenza diversi da quelli impugnati in via principale, non può tuttavia introdurre nel giudizio, sotto il profilo soggettivo, anche parti diverse da quella che ha impugnato la sentenza in via principale, a meno che la causa sia ad esse comune o esse siano parte di un rapporto dipendente da quello investito dall'impugnazione principale»; nonché
Cass. Sez. 5, 21/07/2015, n. 15292, per cui «Nelle cause scindibili o indipendenti, l'appello incidentale tardivo, pur potendo investire capi diversi da quelli impugnati in via principale, non può determinare un'estensione soggettiva del giudizio e non può, pertanto, essere proposto contro parti diverse da quelle che hanno proposto l'impugnazione in via principale, nei confronti delle quali deve ritenersi formato il giudicato interno»).
Nel caso in esame, non sussiste né un'ipotesi di cause inscindibili né quella di una causa comune o in rapporto di dipendenza, atteso che le domande avanzate da e dalla pur condividendo la medesima fonte della Parte_1 Controparte_2
pretesa azionata, costituiscono due domande distinte e indipendenti tra loro. Ne consegue che l'appello incidentale tardivo nei confronti della è Controparte_2
inammissibile.
L'appello incidentale, invece, è ammissibile nei confronti di , Parte_1
l'esame dello stesso, tuttavia, risulta superfluo atteso il carattere assorbente del rigetto del motivo di appello avanzato in via principale dall'appellato.
§ 3. Le spese di lite, regolate secondo il principio di causalità e soccombenza, sono disciplinate nei seguenti modi:
- nel rapporto tra e le spese del secondo grado di Parte_1 CP_1
giudizio sono poste a carico dell'appellante principale e si liquidano come in
- 6 - dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della
Giustizia n. 55/2014 aggiornato dal decreto ministeriale n. 147/2022, applicando i valori minimi, attesa la non complessità dell'unica questione trattata in giudizio, per lo scaglione da € 1.100,01 fino a euro 5.200,00 ed esclusa la fase istruttoria di fatto non espletata;
- nel rapporto tra e la le spese del secondo grado di CP_1 Controparte_2
giudizio possono essere compensate nella misura del 50 %, tenuto conto della decisione in rito su questione rilevata d'ufficio e della controvertibilità della questione processuale che ha necessitato di plurimi interventi giurisprudenziali della Corte di legittimità anche a Sezioni Unite, e per la restante parte poste a carico di CP_1
e liquidate secondo i parametri suddetti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, in funzione di giudice d'appello, così provvede:
a. rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Locri n. 940/2021 del 16.12.2021;
b. dichiara inammissibile l'appello incidentale tardivo presentato da
[...]
nei confronti di CP_1 Controparte_2
c. condanna al pagamento delle spese del giudizio Parte_1
dell'appello liquidate in euro 850,50 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie al 15% sul compenso, Iva e C.p.a. come per legge, in favore di
CP_1
d. condanna al pagamento in favore di CP_1 Controparte_2
delle spese di lite, nella misura del 50 %, liquidate in euro
[...]
425,25 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie al 15% sul compenso,
Iva e C.p.a. come per legge, e le compensa tra le parti per il resto.
Così deciso in Locri il 27.03.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
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