Decreto cautelare 11 settembre 2024
Ordinanza collegiale 23 settembre 2025
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00124/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00789/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 789 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
EL NO e CA AR s.a.s. di EL NO, rappresentati e difesi dagli avvocati Tommaso Capurro e Andrea Barra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Camogli, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
A - per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota prot. n. 11063 dell’11.6.2024, recante la reiezione della domanda del 20.5.2022 di autorizzazione unica ambientale per verniciatura a rullo e a pennello di piccole imbarcazioni;
- della nota prot. n. 16517 del 27.8.2024, con cui è stata dichiarata tardiva la richiesta di archiviazione del 13.7.2024 ed è stato confermato l’esito negativo del procedimento;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente;
B - per quanto riguarda il primo ricorso per motivi aggiunti:
- della nota prot. n. 17742 del 12.9.2024, recante la reiezione dell’istanza di riesame;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente;
C - per quanto riguarda il secondo ricorso per motivi aggiunti:
- della nota prot. n. 20261 del 17.10.2024, recante la conferma del diniego dell’UA, a seguito dell’esame della perizia della parte ricorrente e dell’acquisizione della relazione tecnica di Studio Ambiente s.n.c.;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente;
D - per quanto riguarda il terzo ricorso per motivi aggiunti:
- della nota prot. n. 5498 del 20.3.2025, recante la conferma del diniego dell’UA, a seguito di ulteriori approfondimenti istruttori negli incontri del 21.1.2025, del 31.1.2025 e del 6.2.2025;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi incluso il verbale della riunione del 6.2.2025;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025, la dott.ssa IL LE e udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 6 settembre 2024 e depositato il 10 settembre 2024 il signor EL NO e CA AR s.a.s. di EL NO (d’ora innanzi, CA AR) hanno impugnato la nota del Comune di Camogli prot. n. 11063 dell’11 giugno 2024, recante la reiezione della domanda di autorizzazione unica ambientale per verniciatura a rullo e a pennello di piccole imbarcazioni, e la nota prot. n. 16517 del 27 agosto 2024, con cui è stata dichiarata tardiva la richiesta di archiviazione del 13 luglio 2024 e confermato l’esito negativo del procedimento.
I ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi:
I) Violazione e/o falsa applicazione della L.R. n. 12/2007 e del d.p.r. n. 59/2013. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 10-bis della legge n. 241/1990. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e/o di motivazione. Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa. Ingiustizia grave e manifesta. Contraddittorietà. Genericità ed indeterminatezza. Illogicità. Falsità dei presupposti. Travisamento dei fatti . L’Amministrazione civica avrebbe omesso di esaminare le osservazioni inviate da CA AR il 20 settembre 2022, nelle quali è stata rappresentata la coerenza delle occasionali lavorazioni manutentive delle barche tirate a secco con l’attività di deposito. Inoltre, la mancata presentazione dell’istanza di modifica della concessione demaniale da uso turistico-ricreativo a cantieristico sarebbe dipesa dall’indicazione dell’ente concedente, come emergerebbe dalla relazione comunale del 29 febbraio 2024.
II) Violazione e/o falsa applicazione della L.R. n. 12/2007 e del d.p.r. n. 59/2013. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 10-bis della legge n. 241/1990. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e/o di motivazione. Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e non aggravamento dell’azione amministrativa. Violazione dei principi di collaborazione e buona fede. Ingiustizia grave e manifesta. Contraddittorietà. Genericità ed indeterminatezza. Illogicità. Falsità dei presupposti. Travisamento dei fatti . L’Amministrazione avrebbe violato il principio di leale collaborazione, perché, dopo avere consentito all’interessato la presentazione di una relazione ambientale attestante l’irrilevanza dell’attività di verniciatura e riparazione delle imbarcazioni per graffi e piccoli urti, trasmessa il 12 luglio 2024, avrebbe concluso il procedimento prima di riceverla e, quindi, senza valutarla.
III) Violazione e/o falsa applicazione della L.R. n. 12/2007 e dell’art. 4 del d.p.r. n. 59/2013. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 10-bis della legge n. 241/1990. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e/o di motivazione. Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e non aggravamento dell’azione amministrativa. Violazione dei principi di collaborazione e buona fede. Ingiustizia grave e manifesta. Contraddittorietà. Genericità ed indeterminatezza. Illogicità. Falsità dei presupposti. Travisamento dei fatti . In subordine, poiché il Comune avrebbe mutato indirizzo in merito alla necessità della variazione della concessione, il provvedimento negativo avrebbe dovuto essere preceduto da una nuova comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990.
Con un primo atto ex art. 43 c.p.a., notificato l’8 novembre 2024 e depositato l’11 novembre 2024, i ricorrenti hanno gravato la nota prot. n. 17742 del 12 settembre 2024, con cui l’Amministrazione municipale, pronunciandosi sull’istanza di riesame di CA AR, ha ribadito il contenuto dei precedenti atti, ed hanno articolato i seguenti motivi aggiunti:
I) Violazione e/o falsa applicazione della L.R. n. 12/2007 e del d.p.r. n. 59/2013. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 10-bis e 21-nonies della legge n. 241/1990. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e/o di motivazione. Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa. Ingiustizia grave e manifesta. Contraddittorietà. Genericità ed indeterminatezza. Illogicità. Falsità dei presupposti. Travisamento dei fatti . Il Comune avrebbe illegittimamente tentato di integrare in via postuma la motivazione del diniego di UA, sostenendo che sarebbe dipeso dall’omessa consegna dell’occorrente perizia tecnica da parte di CA AR.
II) Violazione e/o falsa applicazione della L.R. n. 12/2007 e del d.p.r. n. 59/2013. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 10-bis della legge n. 241/1990. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e/o di motivazione. Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e non aggravamento dell’azione amministrativa. Violazione dei principi di collaborazione e buona fede. Ingiustizia grave e manifesta. Contraddittorietà. Genericità ed indeterminatezza. Illogicità. Falsità dei presupposti. Travisamento dei fatti . L’Amministrazione non avrebbe mai indicato un termine per il deposito della relazione tecnica di parte, sicché non potrebbe asserirne la tardività.
III) Violazione e/o falsa applicazione della L.R. n. 12/2007 e del d.p.r. n. 59/2013. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 10-bis della legge n. 241/1990. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e/o di motivazione. Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e non aggravamento dell’azione amministrativa. Violazione dei principi di collaborazione e buona fede. Ingiustizia grave e manifesta. Contraddittorietà. Genericità ed indeterminatezza. Perplessità. Illogicità. Falsità dei presupposti. Travisamento dei fatti . Il mancato mutamento della concessione demaniale non potrebbe costituire motivo di rigetto dell’istanza di UA e di quella di riesame, perché lo stesso Comune avrebbe ritenuto tale variazione non necessaria e chiesto a CA AR di predisporre la perizia ambientale.
Con un secondo ricorso in aggiunzione, notificato e depositato il 13 dicembre 2024, il signor NO e CA AR hanno impugnato la nota municipale prot. n. 20261 del 17 ottobre 2024, recante la conferma della ripulsa dell’UA all’esito di un supplemento istruttorio, muovendo le seguenti censure:
IV) Violazione e/o falsa applicazione della L.R. n. 12/2007 e del d.p.r. n. 59/2013. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 10-bis della legge n. 241/1990. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e/o di motivazione. Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e non aggravamento dell’azione amministrativa. Violazione dei principi di collaborazione e buona fede. Ingiustizia grave e manifesta. Contraddittorietà. Genericità ed indeterminatezza. Perplessità. Illogicità. Falsità dei presupposti. Travisamento dei fatti . Il provvedimento gravato sarebbe inficiato da difetto istruttorio e motivazionale, nonché da violazione del principio di buona fede, nella parte in cui ribadisce la tardività della richiesta di CA AR di archiviare l’istanza di UA, perché l’Amministrazione non avrebbe mai indicato un termine per il deposito della relazione tecnica di parte.
V) Violazione e/o falsa applicazione della L.R. n. 12/2007 e del d.p.r. n. 59/2013. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 10-bis della legge n. 241/1990. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e/o di motivazione. Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e non aggravamento dell’azione amministrativa. Violazione dei principi di collaborazione e buona fede. Ingiustizia grave e manifesta. Contraddittorietà. Genericità ed indeterminatezza. Perplessità. Illogicità. Falsità dei presupposti. Travisamento dei fatti . La nota oppugnata assumerebbe erroneamente che la concessione demaniale in capo all’impresa ricorrente non consenta attività esulanti dal mero deposito di imbarcazioni. Tanto più che, come evincibile dalla relazione comunale del 29 febbraio 2024, la stessa Amministrazione avrebbe ritenuto non necessaria la modifica del titolo da uso turistico-ricreativo a cantieristico ed avrebbe richiesto a CA AR l’elaborazione della relazione ambientale.
VI) Violazione e/o falsa applicazione della L.R. n. 12/2007 e del d.p.r. n. 59/2013. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 267, 268, 272 e 273 del d.lgs. n. 152/2006. Violazione e/o falsa applicazione del punto 15 della D.G.R. n. 808/2020. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 10-bis della legge n. 241/1990. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e/o di motivazione. Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e non aggravamento dell’azione amministrativa. Violazione dei principi di collaborazione e buona fede. Ingiustizia grave e manifesta. Contraddittorietà. Genericità ed indeterminatezza. Perplessità. Illogicità. Falsità dei presupposti. Travisamento dei fatti . L’atto avversato avrebbe recepito le scorrette conclusioni dell’ing. RI in merito alla necessità dell’autorizzazione ambientale ai sensi del punto 15 della D.G.R. n. 808/2020, formulate dal consulente comunale sulla base del codice Ateco della società e senza compiere un esame obiettivo dei luoghi. In realtà, nell’area in concessione CA AR non effettuerebbe operazioni di cantieristica navale, ma solamente ritocchi alle verniciature degli scafi e riparazioni per piccoli urti e graffiature. Tali saltuarie lavorazioni non sarebbero soggette ad UA, inizialmente richiesta dall’operatore economico in via meramente cautelativa, attesa l’assenza di impianti e strutture permanenti, la sostanziale irrilevanza delle emissioni in atmosfera di solventi COV e di polveri da carteggiatura di scafi di ridotte dimensioni, nonché l’insussistenza di scarichi in fogna o in mare. Inoltre, nella nota prot. n. 31067/2022, la TT RO si sarebbe limitata a richiamare astrattamente la normativa di cui al d.lgs. n. 152/2006, senza verificarne l’applicabilità in concreto.
VII) Violazione e/o falsa applicazione della L.R. n. 12/2007 e del d.p.r. n. 59/2013. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 267, 268 e 272 del d.lgs. n. 152/2006. Violazione e/o falsa applicazione del punto 15 della D.G.R. n. 808/2020. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 10-bis della legge n. 241/1990. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e/o di motivazione. Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e non aggravamento dell’azione amministrativa. Violazione dei principi di collaborazione e buona fede. Ingiustizia grave e manifesta. Contraddittorietà. Genericità ed indeterminatezza. Perplessità. Illogicità. Falsità dei presupposti. Travisamento dei fatti . A seguito della ricezione della relazione dell’ing. RI, il Comune avrebbe adottato direttamente il provvedimento negativo, senza comunicare previamente all’interessato i motivi ostativi ex art. 10- bis della legge n. 241/1990 e, quindi, conculcando le sue garanzie partecipative.
Con un terzo e ultimo atto ai sensi dell’art. 43 c.p.a., notificato il 17 maggio 2025 e depositato il 19 maggio 2025, il signor NO e CA AR hanno impugnato la nota comunale prot. n. 5498 del 20 marzo 2025, recante la conferma del diniego di UA a seguito di ulteriore attività istruttoria, articolando i seguenti mezzi aggiunti:
VIII) Violazione e/o falsa applicazione della L.R. n. 12/2007 e del d.p.r. n. 59/2013. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 10-bis della legge n. 241/1990. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e/o di motivazione. Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e non aggravamento dell’azione amministrativa. Violazione dei principi di collaborazione e buona fede. Ingiustizia grave e manifesta. Contraddittorietà. Genericità ed indeterminatezza. Perplessità. Illogicità. Falsità dei presupposti. Travisamento dei fatti . Il provvedimento gravato sarebbe inficiato da difetto istruttorio e motivazionale, nonché da violazione del principio di buona fede, nella parte in cui ribadisce la tardività della richiesta di CA AR di archiviare l’istanza di UA, perché l’Amministrazione non avrebbe mai indicato un termine per il deposito della relazione tecnica di parte.
IX) Violazione e/o falsa applicazione della L.R. n. 12/2007 e del d.p.r. n. 59/2013. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 10-bis della legge n. 241/1990. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e/o di motivazione. Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e non aggravamento dell’azione amministrativa. Violazione dei principi di collaborazione e buona fede. Ingiustizia grave e manifesta. Contraddittorietà. Genericità ed indeterminatezza. Perplessità. Illogicità. Falsità dei presupposti. Travisamento dei fatti . La nota oppugnata assumerebbe erroneamente che la concessione demaniale in capo all’impresa ricorrente non consenta attività esulanti dal mero deposito di imbarcazioni. Tanto più che, come evincibile dalla relazione comunale del 29 febbraio 2024, la stessa Amministrazione avrebbe ritenuto non necessaria la modifica del titolo da uso turistico-ricreativo a cantieristico ed avrebbe richiesto a CA AR l’elaborazione della relazione ambientale.
X) Violazione e/o falsa applicazione della L.R. n. 12/2007 e del d.p.r. n. 59/2013. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 267, 268, 272 e 273 del d.lgs. n. 152/2006. Violazione e/o falsa applicazione del punto 15 della D.G.R. n. 808/2020. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 10-bis della legge n. 241/1990. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e/o di motivazione. Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e non aggravamento dell’azione amministrativa. Violazione dei principi di collaborazione e buona fede. Ingiustizia grave e manifesta. Contraddittorietà. Genericità ed indeterminatezza. Perplessità. Illogicità. Falsità dei presupposti. Travisamento dei fatti . L’atto avversato avrebbe recepito le scorrette conclusioni dell’ing. RI in merito alla necessità dell’autorizzazione ambientale ai sensi del punto 15 della D.G.R. n. 808/2020, formulate dal consulente comunale sulla base del codice Ateco della società e senza compiere un esame obiettivo dei luoghi. In realtà, nell’area in concessione CA AR non effettuerebbe operazioni di cantieristica navale, ma solamente ritocchi alle verniciature degli scafi e riparazioni per piccoli urti e graffiature, come ulteriormente documentato dal perito di parte dott. Russo nella relazione del 16 dicembre 2024. Tali saltuarie lavorazioni non sarebbero soggette ad UA, inizialmente richiesta dall’operatore economico in via meramente cautelativa, attesa l’assenza di impianti e strutture permanenti, la sostanziale irrilevanza delle emissioni in atmosfera di solventi COV e di polveri da carteggiatura di scafi di ridotte dimensioni, nonché l’insussistenza di scarichi in fogna o in mare. Inoltre, nella nota prot. n. 31067/2022, la TT RO si sarebbe limitata a richiamare astrattamente la normativa di cui al d.lgs. n. 152/2006, senza verificarne l’applicabilità in concreto; in ogni caso, l’eventuale parere dei funzionari metropolitani circa l’obbligo di UA sarebbe privo di rilievo, non trattandosi di attività cantieristica.
Il Comune di Camogli non si è costituito in giudizio.
Alla pubblica udienza del 18 luglio 2025 il Collegio ha sollevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., le questioni di inammissibilità e di improcedibilità del ricorso introduttivo e dei primi due atti di motivi aggiunti, trattenendo la causa in decisione.
Con ordinanza n. 1007 del 23 settembre 2025 il Tribunale ha disposto sia il deposito di una relazione a chiarimenti da parte dell’Amministrazione civica, sia l’espletamento di una verificazione per acquisire la documentazione inerente alla concessione demaniale intestata a CA AR ed accertare se, per le lavorazioni praticate nel compendio, sia o meno necessario un titolo autorizzativo ambientale.
Il Comune ed il Verificatore hanno depositato le proprie relazioni, rispettivamente, il 10 ottobre 2025 ed il 31 ottobre 2025.
I ricorrenti hanno ulteriormente illustrato la propria posizione con memoria conclusionale, ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a.
Infine, alla pubblica udienza del 19 dicembre 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
1. Per una migliore comprensione della controversia, è opportuno esporre gli snodi salienti della vicenda:
- CA AR è titolare della concessione demaniale marittima di una superficie di mq. 94,29 nel porticciolo di Camogli, per mantenere una piattaforma per deposito di imbarcazioni con una gru di sollevamento (c.d.m. n. 46/2006, oggetto di plurime proroghe e da ultimo differita al 30.9.2027 con atto rep. n. 8707 del 6.3.2025, sub doc. 1 delle produzioni di parte ricorrente in data 6.6.2025), oltre che della concessione di uno specchio acqueo con n. 38 ormeggi (c.d.m. n. 68/2005, anch’essa prolungata fino al 30.9.2027, sub doc. 3 delle produzioni di parte ricorrente in data 20.1.2025);
- a seguito di un’indagine avviata dalla Procura della Repubblica per presunte attività cantieristiche non autorizzate, in data 20 maggio 2022 la società ha chiesto al Comune il rilascio di autorizzazione unica ambientale per emissioni in atmosfera con regime in deroga per ridotto inquinamento, ai sensi dell’art. 272, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 (doc. 1 delle produzioni di parte ricorrente in data 10.9.2024);
- con nota prot. n. 31067 del 10 giugno 2022 la TT RO di Genova ha rappresentato che, trovandosi il sito a meno di 100 metri dalle abitazioni, l’impresa avrebbe dovuto presentare istanza di UA per emissioni in atmosfera per impianti in regime ordinario, ai sensi dell’art. 269 del d.lgs. n. 152/2006 (doc. 3 delle produzioni di parte ricorrente in data 9.1.2025);
- con nota del 22 agosto 2022 l’Amministrazione civica ha trasmesso all’istante il preavviso di diniego ex art. 10- bis della legge n. 241/1990, facendo riferimento al fatto che il titolo concessorio non consentirebbe di svolgere attività diverse da quelle di deposito di imbarcazioni, alaggio e varo (doc. 2 delle produzioni di parte ricorrente in data 10.9.2024);
- con osservazioni del 19 settembre 2022 CA AR ha obiettato che la codifica di “ posa, ricovero e rimessaggio ”, inserita nel Sistema Informativo del Demanio Marittimo per la concessione in parola, comprenderebbe piccoli interventi di manutenzione dei natanti (doc. 3 delle produzioni di parte ricorrente in data 10.9.2024);
- è, quindi, seguito un carteggio fra la società ed il Comune, il quale ha ipotizzato di autorizzare le lavorazioni di CA AR mediante modifica della concessione demaniale da uso turistico-ricreativo a cantieristico navale ed integrazione del contenuto del titolo, ai sensi dell’art. 24 reg. es. cod. nav. (docc. 4-5-6 delle produzioni di parte ricorrente in data 10.9.2024);
- in seguito, però, l’Amministrazione ha ritenuto la predetta soluzione impraticabile, perché, come emerge dalla relazione dell’Ufficio Demanio in data 29 febbraio 2024, l’uso cantieristico sarebbe “ ictu oculi incompatibile non solo con le caratteristiche strutturali dell’opera e le sue modeste dimensioni (circa 90 mq) ma anche con i mutati indirizzi della C.A. che parrebbe ora voler privilegiare lo sviluppo turistico-ricreativo dell’ambito portuale ”. Al contempo, però, l’ente si è espresso nel senso che, qualora CA AR avesse dimostrato mediante apposita relazione tecnica che, per tipologia, modalità e quantità, le lavorazioni svolte non sono soggette ad UA, l’attività avrebbe comunque potuto essere inserita nel titolo (doc. 7 delle produzioni di parte ricorrente in data 10.9.2024);
- indi, dopo avere richiesto ed ottenuto dal Comune l’autorizzazione al mantenimento di una cavità per il deposito di attrezzi (docc. 8-9 delle produzioni di parte ricorrente in data 10.9.2024), con pec in data 12 luglio 2024, protocollata il giorno seguente, CA AR ha trasmesso la relazione ambientale del 9 luglio 2024 predisposta dal proprio consulente dott. Giorgio Russo: il tecnico di parte ha sostenuto l’irrilevanza degli interventi manutentivi delle imbarcazioni a fini ambientali, attese le minime quantità di prodotti chimici utilizzati e di polveri da carteggiatura di scafi emesse, ed ha instato per l’archiviazione dell’originaria richiesta di UA (doc. 10 delle produzioni di parte ricorrente in data 10.9.2024);
- nel frattempo, però, con provvedimento prot. n. 11063 dell’11 giugno 2024, l’Amministrazione municipale ha denegato l’autorizzazione, ritenendo ostativo il fatto che la concessione sia stata rilasciata per uso turistico-ricreativo e non cantieristico navale (doc. 11 delle produzioni di parte ricorrente in data 10.9.2024); con successiva nota prot. n. 16517 del 27 agosto 2024 il Comune ha dichiarato tardiva la richiesta di archiviazione presentata dalla concessionaria (doc. 12 delle produzioni di parte ricorrente in data 10.9.2024);
- a seguito di istanza di riesame inoltrata da CA AR (doc. 13 delle produzioni di parte ricorrente in data 10.9.2024), pur ribadendo il contenuto dei precedenti atti con nota prot. n. 17742 del 12 settembre 2024 (doc. 1 delle produzioni di parte ricorrente in data 1°.10.2024), l’Amministrazione ha conferito ad un consulente esterno, ing. Marco RI di Studio Ambiente s.n.c., l’incarico di valutare se le lavorazioni svolte dall’impresa ricadano nel perimetro dell’autorizzazione ambientale. Acquisita la relazione del perito, il quale ha ravvisato la necessità dell’UA (doc. 2 delle produzioni di parte ricorrente in data 9.1.2025), con provvedimento prot. n. 20261 del 17 ottobre 2024 il Comune ha confermato il provvedimento negativo, aggiungendo, fra i motivi di ripulsa, che l’attività di CA AR è soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, come accertato dall’ing. RI e come, a suo tempo, comunicato dalla TT RO (doc. 1 delle produzioni di parte ricorrente in data 9.1.2025);
- a seguito delle doglianze della ricorrente, l’ente procedente le ha assegnato termine per produrre memorie difensive e documenti (doc. 8 delle produzioni di parte ricorrente in data 9.1.2025): il 16 dicembre 2024 il perito di CA AR dott. Russo ha trasmesso controdeduzioni tecniche alla relazione dell’ing. RI (doc. 9 delle produzioni di parte ricorrente in data 9.1.2025); nei mesi di gennaio e febbraio 2025 il dott. Russo ha partecipato a riunioni con i funzionari comunali e metropolitani (v. doc. 3 delle produzioni di parte ricorrente in data 6.6.2025);
- infine, con provvedimento prot. n. 5498 del 20 marzo 2025, l’Amministrazione civica ha definitivamente concluso il procedimento, confermandone l’esito negativo (doc. 2 delle produzioni di parte ricorrente in data 6.6.2025).
2. Ciò posto, come rilevato d’ufficio in udienza, il ricorso introduttivo ed il secondo gravame ex art. 43 c.p.a. sono divenuti improcedibili, perché il Comune ha riaperto l’istruttoria per due volte, acquisendo il parere di un consulente esterno, consentendo alla parte privata di controdedurre e svolgendo ulteriori approfondimenti, all’esito dei quali ha emanato il provvedimento di conferma “propria” del 20 marzo 2025. La prima impugnativa in aggiunzione è, invece, ab initio inammissibile, essendo diretta avverso un atto meramente confermativo del primigenio diniego.
3. I tre mezzi del terzo ricorso per motivi aggiunti, scrutinabili congiuntamente per affinità tematica, sono fondati, nei sensi e nei limiti in appresso precisati.
Il provvedimento reiettivo finale si fonda su tre ordini di motivi, vale a dire:
i) la tardività della richiesta di archiviazione della domanda di UA;
ii) l’impossibilità dello svolgimento di attività diverse dal deposito di imbarcazioni, in quanto non consentite dalla concessione demaniale marittima;
iii) la necessità di autorizzazione ambientale per le lavorazioni effettuate dalla concessionaria, in quanto rientranti nella categoria di attività di cui al punto 15 dell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 808/2020 (per inciso, quest’ultimo motivo risulta in contraddizione con il primo, poiché, a ben vedere, è riferito all’istanza di archiviazione dichiarata tardiva).
3.1. La prima ragione di ripulsa è palesemente illegittima, perché, come si è visto ( supra , § 1), all’inizio del 2024 il Comune aveva previsto che CA AR predisponesse una relazione tecnica volta a dimostrare la sostanziale irrilevanza, sotto il profilo ambientale, degli interventi manutentivi svolti nel compendio in concessione. Pertanto, considerato che il procedimento pendeva da oltre due anni, prima di concludere l’ iter l’Amministrazione avrebbe dovuto assegnare all’operatore economico un termine per produrre la perizia con la connessa richiesta di archiviazione.
3.2. Non è condivisibile nemmeno il secondo motivo opposto dall’ente con il provvedimento oppugnato.
Innanzitutto, come rilevato dal Verificatore, nel Modello “D1” (contenente la domanda di concessione demaniale marittima) inserito nel Sistema Informativo del Demanio Marittimo e nella scheda estratta dal SID, la concessione n. 46/2006 intestata a CA AR è classificata con uso “ Cod. 1 – Turistico-Ricreativo ”, categoria “ Cod. 10 – Vario ” e scopo “ Cod. 8 – Posa, ricovero, rimessaggio di mezzi navali e aerei ” (v. all. 15 e 17 alla relazione di verificazione).
L’attività di deposito e rimessaggio consiste nella custodia delle barche in secco e nello svolgimento di piccoli lavori di manutenzione, solitamente durante il periodo di inattività invernale. Tant’è vero che la tabella di codifica contenuta nelle istruzioni per la compilazione del Modello “D1” approvate con decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 10 del 5 giugno 2009 (all. 16 alla relazione di verificazione) prevede, fra i sinonimi del codice di scopo “ 8 – Posa, ricovero, rimessaggio mezzi navali e aerei ”, non solo quello di “ Deposito imbarcazioni ” (pag. 20 della tabella dei Sinonimi Scopi), ma anche quelli di “ Area adibita a rimessaggio ” e “ Area adibita a rimessaggio imbarcazioni da diporto ” (pag. 14 della tabella dei Sinonimi Scopi). Dunque, contrariamente all’assunto comunale, l’uso turistico-ricreativo della concessione risulta compatibile con l’attività di rimessaggio, la quale, del resto, costituisce un servizio nautico di base al pari del deposito, dell’alaggio e del varo.
In secondo luogo, ritiene il Collegio che, nel caso in esame, il titolo concessorio legittimi CA AR a fruire del compendio demaniale non soltanto per tenere le barche in secco, ma anche per effettuare lavorazioni riconducibili alla comune nozione di rimessaggio.
Invero, con l’originaria concessione demaniale marittima rep. n. 569 del 1° giugno 1998, la Capitaneria di Porto aveva assentito al signor IO NO l’uso del sito “ allo scopo di realizzare una piattaforma per deposito imbarcazioni ” (all. 1 alla relazione di verificazione).
Con successivo atto n. 46 del 23 ottobre 2006 il Comune di Camogli ha concesso a CA AR l’utilizzo del bene demaniale per “ deposito imbarcazioni ”, aggiungendo che “ dovrà essere evitata qualsiasi forma di inquinamento del demanio marittimo e del mare ” (all. 2 alla relazione di verificazione). Inoltre, con atto rep. n. 8310 del 2 settembre 2019 è stato integrato l’oggetto della concessione, precisando che comprende una gru di sollevamento per l’alaggio ed il varo (all. 5 alla relazione di verificazione).
Dunque, alla stregua dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362-1371 cod. civ., con particolare riferimento alla comune intenzione delle parti, desumibile dal senso letterale delle parole, all’esegesi complessiva delle clausole ed all’effetto utile, deve ritenersi che i servizi nautici permessi dal titolo includano il rimessaggio: infatti, tale attività, complementare ed ancillare al ricovero di natanti, non solo non è vietata, ma anzi risulta implicitamente consentita attraverso la prescrizione del rispetto delle norme antinquinamento, la quale sarebbe priva di significato se la concessione fosse limitata al solo deposito di imbarcazioni senza rimessaggio.
3.3. Da ultimo, per quanto riguarda l’impatto sull’ambiente delle lavorazioni della concessionaria, l’Amministrazione civica non ha adeguatamente ponderato le osservazioni tecniche inviate da CA AR tramite il suo consulente, recependo acriticamente la relazione del proprio perito in data 16 ottobre 2024 e la nota della TT RO del 10 giugno 2022, le quali, però, non risultano calibrate sulla specifica situazione dell’operatore economico ricorrente.
3.3.1. Principiando dalla perizia del tecnico incaricato dal Comune, si osserva che l’attività di rimessaggio è stata erroneamente ricondotta al punto 15 dell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 808/2020, che prevede l’autorizzazione ambientale ai sensi dell’art. 272, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 per la “ verniciatura a pennello/rullo eseguita in piccoli cantieri navali in cui vengono utilizzati quantitativi annui di prodotti vernicianti, diluenti, catalizzatori e solventi impiegati per la pulizia delle attrezzature con consumo complessivo di COV rispettivamente pari a 2500 Kg/anno e 12 Kg/giorno ”.
Il perito comunale ha assunto che CA AR eserciti nell’area in concessione un vero e proprio piccolo cantiere nautico per via del codice Ateco 30.12, che indica la costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive. Sennonché, come si evince dalla visura camerale (doc. 7 delle produzioni di parte ricorrente in data 9.1.2025), l’impresa svolge l’attività cantieristica in via Costa di Bana n. 27, mentre nel compendio demaniale in via Scalo n. 10, all’interno del porticciolo camogliese, cura solamente i servizi di deposito e rimessaggio. Come documentato nelle relazioni del consulente della parte ricorrente, le lavorazioni manutentive espletate consistono in basilari operazioni di pulizia e, saltuariamente, in interventi di minimo ripristino delle piccole barche tirate a secco, quali ritocchi della verniciatura degli scafi rovinati per graffiature o urti; non vi sono impianti fissi, né scarichi in fogna o in mare, perché le acque di lavaggio vengono raccolte in un bacinetto isolato (v. relazione ambientale dott. Russo del 9.7.2024, osservazioni tecniche del 16.12.2024 e osservazioni tecniche del 6.11.2025; si vedano, altresì, le fotografie sub doc. 6 delle produzioni di parte ricorrente in data 9.1.2025). Ciò risulta confermato nella relazione del Verificatore, il quale, nel corso del sopralluogo esperito, ha acclarato l’esistenza di una canalina di raccolta delle acque di pulizia, collegata ad una vasca protetta da una soletta di copertura e non raccordata al collettore fognario.
Inoltre, il punto 15 dell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 808/2020 riguarda lavorazioni comportanti un consumo di composti organici volatili per 12 Kg/giorno e 2.500 Kg/anno. Come esposto dal tecnico della parte ricorrente, invece, CA AR utilizza solventi con COV in quantità enormemente inferiori, potendo al più raggiungere 0,17 kg die e 60 kg annui (v. relazione ambientale dott. Russo del 9.7.2024).
Né i valori fissati dal punto 15 cit. possono essere considerati limiti quantitativi massimi, facendo ricadere nella categoria in questione qualunque consumo al di sotto di tali soglie. Invero, allorquando il normatore regionale ha voluto fissare tetti massimi ha impiegato la diversa locuzione “ non superiore a ”, proprio per indicare l’obbligo di titolo abilitativo anche in presenza di un impiego minimale di sostanze potenzialmente inquinanti (v., ad esempio, il punto 1 dell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 808/2020, relativo a “ impianti di verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 50 kg/giorno ”, oppure il punto 2, concernente “ impianto di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg/giorno ”).
3.3.2. Analoghe considerazioni valgono per la nota dell’ente metropolitano, che ha escluso l’autorizzabilità in deroga di cui all’art. 272, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 e ritenuto necessaria l’UA in regime ordinario ex art. 269, per difetto della distanza minima di 100 metri dalle abitazioni civili prescritta per l’attività di cui al punto 15 dell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 808/2020 (cfr. Allegato 2, parte II, punto 1, lett. g della D.G.R. n. 808/2020). Sicché, non ricadendo le lavorazioni della concessionaria nel prefato punto 15, nella specie non è applicabile il limite distanziometrico stabilito per tale tipologia di impianti.
3.3.3. Con riferimento all’individuazione del regime autorizzatorio ambientale pertinente all’attività della parte ricorrente, nella relazione di verificazione si dà atto che il deposito di imbarcazioni non necessita di titolo apposito, senza tuttavia approfondire la questione per gli interventi manutentivi effettuati nell’ambito del rimessaggio.
In proposito, si osserva che le lavorazioni di CA AR, pur producendo emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico, non paiono rientrare nei casi di esenzione di cui all’art. 272, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 e della parte I dell’Allegato IV alla parte quinta del d.lgs. n. 152 cit., per via delle (sia pur discontinue) operazioni di carteggiatura e pitturazione degli scafi.
Avendo ad oggetto mezzi nautici, l’attività potrebbe essere assimilata a quella di cui al punto 2 dell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 808/2020, relativa alla “ riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg/giorno ” (come, peraltro, indicato da CA AR a pag. 12 dell’istanza di UA in data 20.5.2022).
Pertanto, l’Amministrazione comunale dovrà determinarsi nuovamente per stabilire, in contraddittorio con la parte ricorrente, quale sia il regime applicabile all’attività in concreto svolta nel compendio demaniale, alla stregua delle tracciate coordinate ermeneutiche.
4. In conclusione, il ricorso introduttivo ed i secondi motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili, mentre il primo gravame in aggiunzione è inammissibile. Il terzo ricorso per motivi aggiunti si appalesa fondato e va, quindi, accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, nei sensi e nei limiti sopra indicati.
5. In considerazione della specificità delle questioni trattate, le spese di lite sono dichiarate irripetibili, fatta eccezione per i contributi unificati relativi al ricorso introduttivo ed ai secondi e terzi motivi aggiunti, che, ove versati, dovranno essere rimborsati alla parte ricorrente dall’Amministrazione civica soccombente.
Va posto a carico del Comune l’onere del compenso per la verificazione, che si liquida nell’importo di € 500,00, ritenuto congruo in considerazione dell’attività svolta dall’ausiliario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui tre motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo, inammissibile il primo ricorso per motivi aggiunti, nonché improcedibile il secondo ricorso per motivi aggiunti;
- accoglie il terzo ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Dichiara irripetibili le spese della parte ricorrente, fatta eccezione per i contributi unificati relativi al ricorso introduttivo ed ai secondi e terzi motivi aggiunti, che, ove versati, dovranno essere rimborsati dall’Amministrazione civica.
Pone a carico del Comune di Camogli gli oneri della verificazione, che liquida in favore del Verificatore per. ind. Pietro Donati nell’importo di € 500,00 (cinquecento//00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
GI US, Presidente
IL LE, Primo Referendario, Estensore
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL LE | GI US |
IL SEGRETARIO