TAR Genova, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 124
TAR
Decreto cautelare 11 settembre 2024
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TAR
Ordinanza collegiale 23 settembre 2025
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TAR
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Improcedibile
    Improcedibilità per riapertura istruttoria

    Il Comune ha riaperto l'istruttoria per due volte, acquisendo pareri, consentendo controdeduzioni e svolgendo approfondimenti, all'esito dei quali ha emanato un provvedimento di conferma 'propria' del 20 marzo 2025.

  • Improcedibile
    Improcedibilità per riapertura istruttoria

    Il Comune ha riaperto l'istruttoria per due volte, acquisendo pareri, consentendo controdeduzioni e svolgendo approfondimenti, all'esito dei quali ha emanato un provvedimento di conferma 'propria' del 20 marzo 2025.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per atto meramente confermativo

    La prima impugnativa in aggiunzione è inammissibile, essendo diretta avverso un atto meramente confermativo del primigenio diniego.

  • Improcedibile
    Improcedibilità per riapertura istruttoria

    Il Comune ha riaperto l'istruttoria per due volte, acquisendo pareri, consentendo controdeduzioni e svolgendo approfondimenti, all'esito dei quali ha emanato un provvedimento di conferma 'propria' del 20 marzo 2025.

  • Accolto
    Illegittimità della tardività della richiesta di archiviazione

    La prima ragione di ripulsa è palesemente illegittima, perché, come si è visto, all’inizio del 2024 il Comune aveva previsto che CA AR predisponesse una relazione tecnica volta a dimostrare la sostanziale irrilevanza, sotto il profilo ambientale, degli interventi manutentivi svolti nel compendio in concessione. Pertanto, considerato che il procedimento pendeva da oltre due anni, prima di concludere l’iter l’Amministrazione avrebbe dovuto assegnare all’operatore economico un termine per produrre la perizia con la connessa richiesta di archiviazione.

  • Accolto
    Compatibilità dell'attività di rimessaggio con la concessione demaniale

    Dette attività sono compatibili con l'uso turistico-ricreativo, in quanto complementari e ancillari al ricovero di natanti, e non sono vietate, ma anzi implicitamente consentite dalla prescrizione del rispetto delle norme antinquinamento.

  • Accolto
    Valutazione inadeguata dell'impatto ambientale delle lavorazioni

    L'Amministrazione civica non ha adeguatamente ponderato le osservazioni tecniche inviate da CA AR tramite il suo consulente, recependo acriticamente la relazione del proprio perito in data 16 ottobre 2024 e la nota della TT RO del 10 giugno 2022, le quali, però, non risultano calibrate sulla specifica situazione dell’operatore economico ricorrente. L'attività di rimessaggio è stata erroneamente ricondotta al punto 15 dell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 808/2020. Le lavorazioni di CA AR, pur producendo emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico, non paiono rientrare nei casi di esenzione di cui all’art. 272, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 e della parte I dell’Allegato IV alla parte quinta del d.lgs. n. 152 cit., per via delle (sia pur discontinue) operazioni di carteggiatura e pitturazione degli scafi. L'Amministrazione comunale dovrà determinarsi nuovamente per stabilire, in contraddittorio con la parte ricorrente, quale sia il regime applicabile all’attività in concreto svolta nel compendio demaniale, alla stregua delle tracciate coordinate ermeneutiche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Genova, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 124
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
    Numero : 124
    Data del deposito : 4 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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