Sentenza 27 luglio 1984
Massime • 2
La domanda proposta dal condominio di un edificio, per denunciare l'abusiva utilizzazione da parte del singolo condominio della cosa comune, e la domanda proposta contro lo stesso convenuto da un altro condomino, per tutelare il proprio diritto di proprietà esclusiva che assuma leso dal medesimo fatto, introducono cause autonome e distinte, ancorché riunite in unico giudizio, con la conseguenza che le vicende del singolo rapporto processuale, come nel caso di rinuncia agli Atti, non spiegano effetti sull'altro. ( V 2922/79, mass n 399254; ( V 2341/76, mass n 381132).*
Il diritto di godere in via esclusiva di un bene condominiale, che spetti al singolo condomino di edificio, come nel caso di giardino comune conferito in uso al proprietario del piano terreno, non abilita il condomino medesimo a compiere opere di trasformazione su detto bene (nella specie, copertura con veranda), che si traducano in un pregiudizio delle utilità che esso è destinato ad apportare alle altre porzioni del fabbricato (in termini di aerazione, amenità, vedute, ecc.). ( V 6869/82, mass n 424523; ( V 6608/82, mass n 424244).*
Commentari • 4
- 1. Diritto d’uso esclusivo di parti comuni dell’edificio in ambito condominiale: la volontà dei privati alla luce del principio del numero chiuso dei diritti reali…Francesco Taglialavoro · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Diritto d'uso esclusivo di parti comuni dell'edificio in ambito condominiale: la volontà dei privati alla luce del principio del numero chiuso dei diritti reali (nota a Cass., sez. un, n. 28972 del 17/12/2020) di Francesco Taglialavoro Natura, limiti e opponibilità del diritto di uso esclusivo su beni comuni: il passo indietro delle Sezioni Unite tra prassi negoziale e rispetto della dogmatica civilistica. Sommario: 1. Introduzione - 2. Astrazione dal caso concreto: dalla vicenda all'esame della Corte alle vicende della prassi negoziale - 3. I precedenti giurisprudenziali - 4. La decisione delle Sezioni unite - 4.1.Riconducibilità dell'uso esclusivo a un diritto reale tipico - 4.2.La …
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Diritto d'uso esclusivo di parti comuni dell'edificio in ambito condominiale: la volontà dei privati alla luce del principio del numero chiuso dei diritti reali (nota a Cass., sez. un, n. 28972 del 17/12/2020) di Francesco Taglialavoro Natura, limiti e opponibilità del diritto di uso esclusivo su beni comuni: il passo indietro delle Sezioni Unite tra prassi negoziale e rispetto della dogmatica civilistica. Sommario: 1. Introduzione - 2. Astrazione dal caso concreto: dalla vicenda all'esame della Corte alle vicende della prassi negoziale - 3. I precedenti giurisprudenziali - 4. La decisione delle Sezioni unite - 4.1.Riconducibilità dell'uso esclusivo a un diritto reale tipico - 4.2.La …
Leggi di più… - 3. Cortile condominiale (posti auto, terrazzo, etc): non è possibile pattuire un diritto reale di uso esclusivo (Cass., Sez. Unite, 28972/20)Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 9 maggio 2024
PREMESSA La clausola mediante la quale si concede ad una singola unità immobiliare l'uso esclusivo di un'area, si è diffusa attraverso la prassi negoziale, in particolare notarile: e si è in particolare ipotizzato che tale diffusione possa aver trovato la sua ragion d'essere, almeno in taluni casi, quale escamotage per risolvere, tramite la qualificazione surrettizia, problemi catastali, ad esempio, per il mancato frazionamento dell'area comune. Nondimeno, è vero che nella giurisprudenza non è raro imbattersi in decisioni rese nell'ambito di liti in cui si controverte della pretesa titolarità in capo ad un condomino (o ad alcuni condomini) di un diritto di uso esclusivo su una porzione, …
Leggi di più… - 4. Diritto d'uso esclusivo sul cortile: possibile attribuirlo a un condomino?Dott. Giuseppe Bordolli · https://www.fiscoetasse.com/ · 28 gennaio 2021
Non è raro che un condomino, titolare di un appartamento, in forza di un'apposita clausola, inserita dal costruttore nel regolamento di condominio ed accettata da tutti i condomini, risulti titolare anche di un diritto di uso esclusivo su un cortile (o su una porzione di esso), bene certamente comune ai sensi dell'art. 1117 c.c.. Del resto la giurisprudenza, per molto tempo, ha riconosciuto il diritto del singolo partecipante al condominio di godere in via esclusiva di un bene condominiale, come nel caso di un giardino comune conferito in uso al proprietario del piano terreno (Cass. civ., sez. II, 27/07/1984, n. 4451). Ma la Cassazione ha riconosciuto pure la legittimità …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/07/1984, n. 4451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4451 |
| Data del deposito : | 27 luglio 1984 |
Testo completo
La domanda proposta dal condominio di un edificio, per denunciare l'abusiva utilizzazione da parte del singolo condominio della cosa comune, e la domanda proposta contro lo stesso convenuto da un altro condomino, per tutelare il proprio diritto di proprietà esclusiva che assuma leso dal medesimo fatto, introducono cause autonome e distinte, ancorché riunite in unico giudizio, con la conseguenza che le vicende del singolo rapporto processuale, come nel caso di rinuncia agli Atti, non spiegano effetti sull'altro. ( V 2922/79, mass n 399254; ( V 2341/76, mass n 381132).*