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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 16/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Gop Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5897/2022 R.G., promossa da:
, C.F. , nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Bei, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Via Cesare Caporali n. 22;
ATTORE OPPONENTE contro
, C.F. , in persona del pro tempore, con sede in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
Gubbio, Piazza Grande n. 9, rappresentato e difeso dall'Avv. Lamberto Padeletti, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e giusta delibera autorizzativa della Giunta Comunale
n. 40 dell'8 marzo 2023, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gubbio, Via Perugina n.
63;
CONVENUTO OPPOSTO
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione ad ingiunzione Parte_1
di pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici ex art. e R.D. 639/1910 e art. 32 DLGS n.
15072011, chiedendo in via cautelare la sospensione del provvedimento impugnato e la carenza di legittimazione passiva dell'opponente con conseguente integrale reiezione della ingiunzione di pagamento opposta. Concludeva come da prima memoria ex art. 183 sesto comma cpc.
nel merito chiedeva che, accertata l'illegittimità e/o l'inidoneità della ordinanza di Parte_1 ingiunzione opposta che venisse disposto l'annullamento e/o la revoca e/o l'inefficacia e/o l'invalidità del provvedimento opposto.
a sostegno delle proprie ragioni riferiva che gli era stata notificata l'ingiunzione per Parte_1
recupero contributo del 15 novembre 2022 Prot. 55673/2022 emessa dal Comune di Gubbio, settore Lavori Pubblici, patrimonio, manutenzioni, aree interne, Servizio Programmazione e salvaguardia del
Territorio, ai sensi del R.D. 639/1910.
L'opponente riferiva che con procura notarile del 4 novembre 2002, autenticata dal Notaio
[...]
di Gubbio, Rep. 54579, aveva ricevuto incarico professionale per la presentazione al Per_1
Comune di Gubbio della domanda per la concessione contributiva ai sensi della legge regionale
Umbria n. 30/1998 per l'intervento su un edificio lesionato dal sisma del 1997, in località Casamorcia di Gubbio, distinto al NCEU di detto Comune al Foglio 137, particella 336.
Riferiva che, come si evince dalla procura notarile, i proprietari dell'immobile sopra detto, erano
, , Persona_2 CP_3 Persona_3 Controparte_4 Controparte_5
e tutti residenti in [...]. Deduceva che il Persona_4 Controparte_6 Controparte_1 con determina 709 del 16 settembre 2004 aveva impiegato la somma di € 191.704,27, quale concessione contributiva a favore dell'immobile sopra detto e con successiva determina 391/LLPP del 30 maggio 2006 aveva approvato lo stato finale e la liquidazione del saldo dell'intervento per un importo di € 191.214,28 con una spesa ammissibile sino ad € 211,584,88. Riferiva che a seguito del controllo svolto dalla Regione Umbria ai sensi dell'art. 13 comma 3, DGR n. 5180/1998 comunicata al Comune di Gubbio con nota prot. 0124635 del 22 luglio 2002, l'Ente convenuto con determinazione dirigenziale 773 del 24 maggio 2017 correggeva la determinazione n. 39LLPP del 31 maggio 2006 rettificando il contributo in € 184.882,56, mentre lasciava invariata la spesa ammissibile di € 2211.584, 88.
Deduceva che il convenuto indicava in € 6.331,72 l'importo che doveva essere restituito, CP_1 dando atto che l'opponente quale procuratore speciale avrebbe dovuto effettuare il versamento presso la tesoreria comunale gestita dalla Banca Unicredit.
Deduceva che detta determina era stata notificata all'opponente il 16 settembre 2021.
riferiva di avere comunicato in data 1° febbraio 2022 al Comune di Gubbio che il Parte_1
mandato sottostante la procura era da tempo concluso e che la richiesta di restituzione doveva essere inoltrata ai proprietari dell'immobile.
Deduceva che il con nota 11815 del 28 febbraio 2022 comunicava che gli effetti Controparte_1 della procura dovevano ritenersi estinti ai sensi dell'art. 1396 cc e che conseguentemente l'obbligazione di pagamento facesse capo all'istante tanto che con provvedimento 55673/2022 notificato il 15 novembre 2022 gli ingiungeva il pagamento della somma di € 6.408,79 entro trenta giorni dalla notifica.
Insisteva quindi nelle proprie ragioni.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il , il quale in via Controparte_1 preliminare chiedeva che venisse rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato e, nel merito, chiedeva il rigetto della opposizione con conferma della ingiunzione di pagamento prot. 55673/2022 del 15 novembre 2022. CP_ L convenuto riferiva che il recupero del credito si era reso necessario a seguito della attività di controllo effettuata dalla Regione Umbria. Deduceva che la somma ingiunta altro non è che la rettifica dello stato finale e la liquidazione a saldo del contributo pubblico, trattandosi di importo corrisposto, ma non dovuto in base alla normativa.
Riferiva in ogni caso che l'opponente non aveva proposto alcuna eccezione che riguardi il titolo e l'ammontare del credito vantato dal . Ritiene pertanto che non siano contestate Controparte_1
l'esistenza del credito, la liquidità ed esigibilità della somma, la causa petendi del credito.
In merito alla eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'attore riteneva che fosse infondata avendo gestito sin dall'inizio la pratica contributiva in nome proprio e per conto dei Parte_1
mandanti, come delegato ex art. 3 secondo comma DGR Umbria 5180/1998.
Riferiva che proprio in virtù di detto mandato l'opponente aveva acceso a proprio nome presso la banca dell'Umbria 1462 spa, filiale di Padule, il conto corrente 850426 comunicando il rapporto al convenuto in data 5 novembre 2004. Rileva che su detto conto la parte opponente ha ricevuto l'acconto ed il saldo e che da detto conto ha tratto le somme per pagare le spese conseguenti l'intervento edilizio, impegnando a tal fine la provvidenza economica pubblica che era stata accreditata.
Ritiene che in tale contesto si sia in presenza di una ipotesi di mandato senza rappresentanza di cui all'art. 1705 cc. La parte convenuta ritiene quindi che essendo stato effettuato il pagamento dei mandati a in proprio l'importo deve essere dallo stesso restituito all'Ente, ove Parte_1
ricevuto in eccedenza.
La parte convenuta riferisce poi che la stessa regolamentazione del contratto di conto corrente acceso dall'opponente con la banca dell'Umbria per la gestione del contributo prevede all'art. 6 che il correntista si riconosce debitore nei confronti della Regione Umbria per le somme giacenti sul conto.
La parte convenuta evidenzia poi di non avere intrattenuto alcun rapporto con i comproprietari dell'immobile e conseguentemente che l'opponente sia legittimato passivamente.
In merito alla estinzione del mandato ritiene che non si sia estinto con la determina dirigenziale
391/2006 del Comune di Gubbio di approvazione dello stato finale e liquidazione del saldo del contributo, trattandosi di un atto che non conclude il procedimento essendo sottoposto al successivo controllo della Regione Umbria cui è attribuita la potestà di verificare la corrispondenza alla normativa di tutti gli atti fino a quel momento posti in essere. Ritiene conseguentemente che il procedimento sia concluso dopo l'intervento della Regione, dopo gli atti di rettifica disposti a seguito delle verifiche e quindi dopo l'incasso delle somme eccedenti da restituire. In tale contesto ritiene che il mandato non sia estinto. A tale ultimo proposito rileva che la parte opponente con foglio del 16 settembre 2019 aveva preso posizione in ordine al controllo di competenza regionale attestando in questo modo la permanenza del mandato a suo favore.
Evidenza da ultimo che la richiesta di restituzione dell'eccedenza contributiva non è stata contestata da . Parte_1
Da ultimo si opponeva alla concessione della sospensione dell'esecutività della ingiunzione ritenendo che non sussistessero i presupposti di legge.
Insisteva quindi nel rigetto della opposizione.
Alla prima udienza del 19 aprile 2023 la causa veniva trattenuta in riserva sulla sospensione della ordinanza ingiunzione. Con provvedimento del 2 maggio 2023 veniva rigettata la richiesta di sospensione.
Esperita l'attività istruttoria all'udienza dell'8 maggio 2024 veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 6 settembre 2024.
A detta udienza le parti precisavano le conclusioni chiedendo i termini di cui all'art. 190 cpc. Con provvedimento dell'8 gennaio 2025 la causa veniva rimessa in istruttoria e veniva mutato il rito avendo la parte ricorrente introdotto il giudizio con atto di citazione tempestivamente notificato, anziché con ricorso.
Veniva fissata per la discussione e per la lettura del dispositivo l'udienza del 15 gennaio 2025.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di . Parte_1
Detta eccezione non è fondata. Dalla documentazione versata in atti risulta che la parte opponente ai sensi dell'art. 3 secondo comma, DGR Umbria 5180/1998 ha assunto il ruolo di delegato. Dalla procura speciale autenticata ai rogiti del Notaio Dott. risulta che è Per_1 Per_5 Parte_1 stato nominato dai comproprietari dell'immobile sopra detto procuratore speciale affinché “in nome
e per conto di essi mandanti curi e sottoscriva la pratica di rimborso del contributo previsto dalle leggi 30(1998 e 61/1999 presentata al Comune di Gubbio”.
L'opponente ha quindi operato in nome proprio e per conto altrui, assumendo diritti e obblighi che derivano dalla esecuzione del mandato a lui conferito.
A tale proposito va evidenziato che il mandato senza rappresentanza prevede che il mandatario agisca in nome proprio per conto del mandante, ma non in nome di quest'ultimo. Ne discende ai sensi dell'art. 1705 cc che gli effetti giuridici compiuti dal mandatario- nel caso di specie da Pt_1
- ricadono su lui stesso e non sul mandante.
[...] Dalla documentazione versata in atti risulta che l'opponente ha presentato la domanda, ha ritirato la concessione contributiva emessa a suo nome, ha gestito i lavori sull'immobile, ha acceso il c/c 850426 presso la filiale di Padule, ove ha ricevuto l'accredito dell'acconto e del saldo del Controparte_8
contributo pubblico e dove ha effettuato tutti i pagamenti dei SAL maturati dalla Ditta Edil Magi srl, oltre ad avere effettuato tutti i pagamenti dei professionisti incaricati della progettazione e della direzione dei lavori.
Risulta anche che abbia ritirato la determina 391/2006 e quella 773/2017 di rettifica e riliquidazione del contributo che ha indicato come soggetto tenuto alla ripetizione dell'indebito. Parte_1
Per quanto sin qui detto l'eccezione appare infondata essendo legittimato Parte_1
passivamente. Di contro per i motivi sin qui detto il non poteva agire nei confronti Controparte_1 dei comproprietari dell'immobile e chiedere il pagamento di una somma che a loro non compete.
Anche l'eccezione relativa alla estinzione del mandato non è fondata.
La conclusione del procedimento amministrativo di concessione del contributo pubblico risulta essere avvenuta con la determina 773/2017 del che aveva ad oggetto la rettifica e la Controparte_1
nuova liquidazione del contributo a seguito della attività di controllo effettuata dalla Regione Umbria, oltre che con la sua esecuzione. Il mandato, quindi, non era concluso e non può ritenersi che l'intervento della Regione sia al di fuori del mandato conferito a . D'altra parte, Parte_1
l'opponente con la comunicazione del 16 settembre 2019 ha preso posizione sulla attività svolta dalla
Regione Umbria, confermando in questo modo che il mandato non era concluso anche dopo l'approvazione del saldo finale dei lavori e la liquidazione del contributo.
dal canto suo non ha in alcun modo fornito la prova che i comproprietari Parte_1 dell'immobile sopra detto abbiano concluso rapporti diretti con il Comune di Gubbio.
Va infine evidenziato che la parte opponente non ha contestato la somma ingiunta.
Per quanto sin qui detto essendo intercorso tra l'opponente ed i comproprietari dell'immobile sito in
Gubbio, località Casamorcia, un mandato senza rappresentanza l'ordinanza ingiunzione impugnata deve essere confermata.
Conseguentemente l'opponente deve essere condannato al pagamento della somma di € 6.408,79, in quanto il mandatario senza rappresentanza risponde in proprio della obbligazione assunte che nel caso di specie è costituita dalla ripetizione dell'indebito a seguito dei controlli effettuati dalla Regione
Umbria.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in misura media tra i valori minimi e massimi previsti dal D.M. 147/2022 entro il valore di € 26.000,00, considerata l'attività professionale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5897/2022, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- rigetta l'opposizione e conferma l'ingiunzione di pagamento prot. 55673/2022 del 15 novembre
2022;
- condanna , al pagamento in favore del , in persona del Sindaco Parte_1 Controparte_1
pro tempore, delle spese di lite, che liquida in € 3.397,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, Cap ed Iva come per legge sulle voci soggette.
Così deciso in Perugia il 15 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Gop Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5897/2022 R.G., promossa da:
, C.F. , nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Bei, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Via Cesare Caporali n. 22;
ATTORE OPPONENTE contro
, C.F. , in persona del pro tempore, con sede in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
Gubbio, Piazza Grande n. 9, rappresentato e difeso dall'Avv. Lamberto Padeletti, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e giusta delibera autorizzativa della Giunta Comunale
n. 40 dell'8 marzo 2023, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gubbio, Via Perugina n.
63;
CONVENUTO OPPOSTO
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione ad ingiunzione Parte_1
di pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici ex art. e R.D. 639/1910 e art. 32 DLGS n.
15072011, chiedendo in via cautelare la sospensione del provvedimento impugnato e la carenza di legittimazione passiva dell'opponente con conseguente integrale reiezione della ingiunzione di pagamento opposta. Concludeva come da prima memoria ex art. 183 sesto comma cpc.
nel merito chiedeva che, accertata l'illegittimità e/o l'inidoneità della ordinanza di Parte_1 ingiunzione opposta che venisse disposto l'annullamento e/o la revoca e/o l'inefficacia e/o l'invalidità del provvedimento opposto.
a sostegno delle proprie ragioni riferiva che gli era stata notificata l'ingiunzione per Parte_1
recupero contributo del 15 novembre 2022 Prot. 55673/2022 emessa dal Comune di Gubbio, settore Lavori Pubblici, patrimonio, manutenzioni, aree interne, Servizio Programmazione e salvaguardia del
Territorio, ai sensi del R.D. 639/1910.
L'opponente riferiva che con procura notarile del 4 novembre 2002, autenticata dal Notaio
[...]
di Gubbio, Rep. 54579, aveva ricevuto incarico professionale per la presentazione al Per_1
Comune di Gubbio della domanda per la concessione contributiva ai sensi della legge regionale
Umbria n. 30/1998 per l'intervento su un edificio lesionato dal sisma del 1997, in località Casamorcia di Gubbio, distinto al NCEU di detto Comune al Foglio 137, particella 336.
Riferiva che, come si evince dalla procura notarile, i proprietari dell'immobile sopra detto, erano
, , Persona_2 CP_3 Persona_3 Controparte_4 Controparte_5
e tutti residenti in [...]. Deduceva che il Persona_4 Controparte_6 Controparte_1 con determina 709 del 16 settembre 2004 aveva impiegato la somma di € 191.704,27, quale concessione contributiva a favore dell'immobile sopra detto e con successiva determina 391/LLPP del 30 maggio 2006 aveva approvato lo stato finale e la liquidazione del saldo dell'intervento per un importo di € 191.214,28 con una spesa ammissibile sino ad € 211,584,88. Riferiva che a seguito del controllo svolto dalla Regione Umbria ai sensi dell'art. 13 comma 3, DGR n. 5180/1998 comunicata al Comune di Gubbio con nota prot. 0124635 del 22 luglio 2002, l'Ente convenuto con determinazione dirigenziale 773 del 24 maggio 2017 correggeva la determinazione n. 39LLPP del 31 maggio 2006 rettificando il contributo in € 184.882,56, mentre lasciava invariata la spesa ammissibile di € 2211.584, 88.
Deduceva che il convenuto indicava in € 6.331,72 l'importo che doveva essere restituito, CP_1 dando atto che l'opponente quale procuratore speciale avrebbe dovuto effettuare il versamento presso la tesoreria comunale gestita dalla Banca Unicredit.
Deduceva che detta determina era stata notificata all'opponente il 16 settembre 2021.
riferiva di avere comunicato in data 1° febbraio 2022 al Comune di Gubbio che il Parte_1
mandato sottostante la procura era da tempo concluso e che la richiesta di restituzione doveva essere inoltrata ai proprietari dell'immobile.
Deduceva che il con nota 11815 del 28 febbraio 2022 comunicava che gli effetti Controparte_1 della procura dovevano ritenersi estinti ai sensi dell'art. 1396 cc e che conseguentemente l'obbligazione di pagamento facesse capo all'istante tanto che con provvedimento 55673/2022 notificato il 15 novembre 2022 gli ingiungeva il pagamento della somma di € 6.408,79 entro trenta giorni dalla notifica.
Insisteva quindi nelle proprie ragioni.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il , il quale in via Controparte_1 preliminare chiedeva che venisse rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato e, nel merito, chiedeva il rigetto della opposizione con conferma della ingiunzione di pagamento prot. 55673/2022 del 15 novembre 2022. CP_ L convenuto riferiva che il recupero del credito si era reso necessario a seguito della attività di controllo effettuata dalla Regione Umbria. Deduceva che la somma ingiunta altro non è che la rettifica dello stato finale e la liquidazione a saldo del contributo pubblico, trattandosi di importo corrisposto, ma non dovuto in base alla normativa.
Riferiva in ogni caso che l'opponente non aveva proposto alcuna eccezione che riguardi il titolo e l'ammontare del credito vantato dal . Ritiene pertanto che non siano contestate Controparte_1
l'esistenza del credito, la liquidità ed esigibilità della somma, la causa petendi del credito.
In merito alla eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'attore riteneva che fosse infondata avendo gestito sin dall'inizio la pratica contributiva in nome proprio e per conto dei Parte_1
mandanti, come delegato ex art. 3 secondo comma DGR Umbria 5180/1998.
Riferiva che proprio in virtù di detto mandato l'opponente aveva acceso a proprio nome presso la banca dell'Umbria 1462 spa, filiale di Padule, il conto corrente 850426 comunicando il rapporto al convenuto in data 5 novembre 2004. Rileva che su detto conto la parte opponente ha ricevuto l'acconto ed il saldo e che da detto conto ha tratto le somme per pagare le spese conseguenti l'intervento edilizio, impegnando a tal fine la provvidenza economica pubblica che era stata accreditata.
Ritiene che in tale contesto si sia in presenza di una ipotesi di mandato senza rappresentanza di cui all'art. 1705 cc. La parte convenuta ritiene quindi che essendo stato effettuato il pagamento dei mandati a in proprio l'importo deve essere dallo stesso restituito all'Ente, ove Parte_1
ricevuto in eccedenza.
La parte convenuta riferisce poi che la stessa regolamentazione del contratto di conto corrente acceso dall'opponente con la banca dell'Umbria per la gestione del contributo prevede all'art. 6 che il correntista si riconosce debitore nei confronti della Regione Umbria per le somme giacenti sul conto.
La parte convenuta evidenzia poi di non avere intrattenuto alcun rapporto con i comproprietari dell'immobile e conseguentemente che l'opponente sia legittimato passivamente.
In merito alla estinzione del mandato ritiene che non si sia estinto con la determina dirigenziale
391/2006 del Comune di Gubbio di approvazione dello stato finale e liquidazione del saldo del contributo, trattandosi di un atto che non conclude il procedimento essendo sottoposto al successivo controllo della Regione Umbria cui è attribuita la potestà di verificare la corrispondenza alla normativa di tutti gli atti fino a quel momento posti in essere. Ritiene conseguentemente che il procedimento sia concluso dopo l'intervento della Regione, dopo gli atti di rettifica disposti a seguito delle verifiche e quindi dopo l'incasso delle somme eccedenti da restituire. In tale contesto ritiene che il mandato non sia estinto. A tale ultimo proposito rileva che la parte opponente con foglio del 16 settembre 2019 aveva preso posizione in ordine al controllo di competenza regionale attestando in questo modo la permanenza del mandato a suo favore.
Evidenza da ultimo che la richiesta di restituzione dell'eccedenza contributiva non è stata contestata da . Parte_1
Da ultimo si opponeva alla concessione della sospensione dell'esecutività della ingiunzione ritenendo che non sussistessero i presupposti di legge.
Insisteva quindi nel rigetto della opposizione.
Alla prima udienza del 19 aprile 2023 la causa veniva trattenuta in riserva sulla sospensione della ordinanza ingiunzione. Con provvedimento del 2 maggio 2023 veniva rigettata la richiesta di sospensione.
Esperita l'attività istruttoria all'udienza dell'8 maggio 2024 veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 6 settembre 2024.
A detta udienza le parti precisavano le conclusioni chiedendo i termini di cui all'art. 190 cpc. Con provvedimento dell'8 gennaio 2025 la causa veniva rimessa in istruttoria e veniva mutato il rito avendo la parte ricorrente introdotto il giudizio con atto di citazione tempestivamente notificato, anziché con ricorso.
Veniva fissata per la discussione e per la lettura del dispositivo l'udienza del 15 gennaio 2025.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di . Parte_1
Detta eccezione non è fondata. Dalla documentazione versata in atti risulta che la parte opponente ai sensi dell'art. 3 secondo comma, DGR Umbria 5180/1998 ha assunto il ruolo di delegato. Dalla procura speciale autenticata ai rogiti del Notaio Dott. risulta che è Per_1 Per_5 Parte_1 stato nominato dai comproprietari dell'immobile sopra detto procuratore speciale affinché “in nome
e per conto di essi mandanti curi e sottoscriva la pratica di rimborso del contributo previsto dalle leggi 30(1998 e 61/1999 presentata al Comune di Gubbio”.
L'opponente ha quindi operato in nome proprio e per conto altrui, assumendo diritti e obblighi che derivano dalla esecuzione del mandato a lui conferito.
A tale proposito va evidenziato che il mandato senza rappresentanza prevede che il mandatario agisca in nome proprio per conto del mandante, ma non in nome di quest'ultimo. Ne discende ai sensi dell'art. 1705 cc che gli effetti giuridici compiuti dal mandatario- nel caso di specie da Pt_1
- ricadono su lui stesso e non sul mandante.
[...] Dalla documentazione versata in atti risulta che l'opponente ha presentato la domanda, ha ritirato la concessione contributiva emessa a suo nome, ha gestito i lavori sull'immobile, ha acceso il c/c 850426 presso la filiale di Padule, ove ha ricevuto l'accredito dell'acconto e del saldo del Controparte_8
contributo pubblico e dove ha effettuato tutti i pagamenti dei SAL maturati dalla Ditta Edil Magi srl, oltre ad avere effettuato tutti i pagamenti dei professionisti incaricati della progettazione e della direzione dei lavori.
Risulta anche che abbia ritirato la determina 391/2006 e quella 773/2017 di rettifica e riliquidazione del contributo che ha indicato come soggetto tenuto alla ripetizione dell'indebito. Parte_1
Per quanto sin qui detto l'eccezione appare infondata essendo legittimato Parte_1
passivamente. Di contro per i motivi sin qui detto il non poteva agire nei confronti Controparte_1 dei comproprietari dell'immobile e chiedere il pagamento di una somma che a loro non compete.
Anche l'eccezione relativa alla estinzione del mandato non è fondata.
La conclusione del procedimento amministrativo di concessione del contributo pubblico risulta essere avvenuta con la determina 773/2017 del che aveva ad oggetto la rettifica e la Controparte_1
nuova liquidazione del contributo a seguito della attività di controllo effettuata dalla Regione Umbria, oltre che con la sua esecuzione. Il mandato, quindi, non era concluso e non può ritenersi che l'intervento della Regione sia al di fuori del mandato conferito a . D'altra parte, Parte_1
l'opponente con la comunicazione del 16 settembre 2019 ha preso posizione sulla attività svolta dalla
Regione Umbria, confermando in questo modo che il mandato non era concluso anche dopo l'approvazione del saldo finale dei lavori e la liquidazione del contributo.
dal canto suo non ha in alcun modo fornito la prova che i comproprietari Parte_1 dell'immobile sopra detto abbiano concluso rapporti diretti con il Comune di Gubbio.
Va infine evidenziato che la parte opponente non ha contestato la somma ingiunta.
Per quanto sin qui detto essendo intercorso tra l'opponente ed i comproprietari dell'immobile sito in
Gubbio, località Casamorcia, un mandato senza rappresentanza l'ordinanza ingiunzione impugnata deve essere confermata.
Conseguentemente l'opponente deve essere condannato al pagamento della somma di € 6.408,79, in quanto il mandatario senza rappresentanza risponde in proprio della obbligazione assunte che nel caso di specie è costituita dalla ripetizione dell'indebito a seguito dei controlli effettuati dalla Regione
Umbria.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in misura media tra i valori minimi e massimi previsti dal D.M. 147/2022 entro il valore di € 26.000,00, considerata l'attività professionale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5897/2022, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- rigetta l'opposizione e conferma l'ingiunzione di pagamento prot. 55673/2022 del 15 novembre
2022;
- condanna , al pagamento in favore del , in persona del Sindaco Parte_1 Controparte_1
pro tempore, delle spese di lite, che liquida in € 3.397,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, Cap ed Iva come per legge sulle voci soggette.
Così deciso in Perugia il 15 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)