Ordinanza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, ordinanza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
n. 11340 / 2024 R.G. - 1
Il Giudice letti gli atti e sciolta la riserva (verb. ud. 03/04/2025); vista l'istanza cautelare;
osservato, nei limiti della sommarietà della cognizione di fase e all'esito del contraddittorio, che le contestazioni in ordine al difetto di procura dell'Avv. Lojodice, quale difensore precettante per la parte opposta, risultano infondate, in base ai riscontri documentali (v. allegato alla comparsa di costituzione); dato atto che con decreto in via immediata del 27/01/2025 è stata accolta l'istanza di sospensione inaudita altera parte e, per l'effetto, sospesa l'efficacia esecutiva del titolo, con la seguente motivazione (per quanto di interesse): <vista l dell di esecutiva del titolo la cui trattazione pu seguire con esame inaudita altera parte solo a seguito sub ha poi dato corso ritenuto nei limiti della sommariet cognizione fase e salvi gli approfondimenti rimessi al contraddittorio che appaia fondato efficacia assorbente il primo motivo opposizione da qualificarsi ai sensi c.p.c. viene lamentato>“a) Difetto di un adempimento propedeutico e presupposto all'atto di precetto” ossia l'omessa notifica del titolo esecutivo (“a mente degli artt 479 e 480 cpc il precetto deve essere preceduto o contestuale allo stesso e contenere la data di notifica del titolo se questa è fatta separatamente. L'avv. Oscar Lojodice indica nell'atto la notifica del titolo avvenuta in data 7 maggio 2024. In realtà in tale data la notifica è stata effettuata dallo stesso avvocato per sé stesso per le spese legali, e per le altre parti che ha rappresentato nel giudizio di riassunzione sino alla definizione dello stesso e non già per come risulta dall'allegata relata (doc.E). - Controparte_1
Relata_notifica_1345 (1).pdf). Pertanto per quel che riguarda , Controparte_1 la sentenza non è mai stata notificata, né è consentito avvalersi della notifica della sentenza effettuata dalle altre parti. Sul punto cfr. ordinanza Suprema Corte
32838/2021 VI sez. civ.”); considerato che per Cass., n. 32838/2021, qualora il titolo esecutivo contenga la condanna del medesimo soggetto al pagamento di più crediti distinti in favore di diversi
1 creditori, ai fini dell'esecuzione forzata ciascun creditore deve spedire (all'epoca, in forma esecutiva) il titolo in relazione alle obbligazioni in suo favore e notificarlo al debitore anteriormente o contestualmente al precetto di pagamento, non potendosi avvalere della notificazione eseguita, in relazione ad altro credito, da un diverso creditore;
l'omessa notifica del titolo (all'epoca, in forma esecutiva) determina una irregolarità formale, da denunciare nelle forme e nei termini dell'art. 617, co. 1, c.p.c., senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio oltre a quello insito nel mancato rispetto delle predette formalità; rilevato che il motivo di opposizione, tempestivo, risulta perciò fondato, avuto riguardo alla documentazione versata, peraltro rilevandosi l'assenza di più convincenti controdifese rese dalla parte precettante, che, nelle more costituitasi, non ha reso deduzioni con riguardo a tale motivo>>; considerato che la parte opposta ha così controdedotto: “Sulla eccezione di “Difetto di un adempimento propedeutico e presupposto all'atto di precetto” ossia l'omessa notifica del titolo esecutivo. Il Giudice adìto ha accolto l'istanza di sospensione inaudita altera parte e, per l'effetto, ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo, applicando il principio affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n.32838/2021, ossia che “qualora il titolo esecutivo contenga la condanna del medesimo soggetto al pagamento di più crediti distinti in favore di diversi creditori, ai fini dell'esecuzione forzata ciascun creditore deve spedire (all'epoca in forma esecutiva) il titolo in relazione alle obbligazioni in suo favore e notificarlo al debitore anteriormente o contestualmente al credito al precetto di pagamento, non potendosi avvalere della notificazione eseguita in relazione ad altro credito, da un diverso creditore”; nel caso della sentenza 543/2024 della Corte di Appello di Bari, non vi è
“condanna del medesimo soggetto al pagamento di più crediti distinti in favore di diversi creditori”, ma vi è condanna del “ al pagamento, in Controparte_2 favore, pro quota, di;
; Parte_1 Controparte_3 CP_4 CP_5
di in qualità di figlia unica erede di
[...] CP_6 CP_7
, […] dell'importo complessivo di €50.264,46 Persona_1 Controparte_1
“; pertanto, trattandosi di più creditori solidali nei confronti di un unico debitore, non dovevano essere notificate diverse copie esecutive dello stesso titolo, bensì, come è avvenuto nella fattispecie, un'unica copia esecutiva del titolo;
si evidenzia, inoltre, che con pec del 7 maggio 2024 è stata notificata al dal comune Controparte_2 difensore dei creditori solidali, “copia conforme esecutiva della sentenza nr.543/2024 della Corte di Appello di Bari estratta dal Polisweb” costituente unico titolo esecutivo per gli stessi creditori solidali. In sintesi: il titolo esecutivo notificato a mezzo pec del 7
2 maggio 2024, dall'avv. Oscar Lojodice al è stato validamente Controparte_2 notificato anche per ”; Controparte_1 rilevato che tali affermazioni non paiono condivisibili, poiché nella sentenza n.
543/2024 della Corte di Appello di Bari (titolo fondante la preannunciata esecuzione) vi
è “condanna del medesimo soggetto al pagamento di più crediti distinti in favore di diversi creditori” (ipotesi di cui alla sentenza di legittimità n. 32838/2021), non avendo il contrariamente alla tesi del precettante, dinanzi a sé più Controparte_2 creditori solidali, ma più creditori titolari di un credito oggetto di complessiva liquidazione ma ben distinto pro quota;
considerato che
pertanto, alla luce di tale vizio formale, l'istanza cautelare va accolta, ai soli sensi dell'art. 617 c.p.c., con la precisazione (viste le difese diparte opposta) che la sospensione va intesa come diretta all'efficacia a fini esecutivi del precetto e non del titolo/sentenza; osservato in ogni caso che, alla luce delle difese di parte opponente, Ente di matrice pubblicistica, le parti vanno invitate al bonario componimento, poiché il CP_2 medesimo ammette (v. p. 4 citazione) la sussistenza in favore della parte opposta di un credito comprensivo di interessi e rivalutazione al 30/09/2024 pari a €33.112,32, in luogo dell'importo di €33.888,34 (somma precettata calcolata al 30/08/2024); rilevato invero che la discrasia di tali importi è risibile e rende inopportuno procedere in contenziosi oppositivi, alla luce di un debito pacifico derivante da titolo esecutivo giudiziale definitivo, generandosi altrimenti lungaggini, determinate da vizi formali (che non elidono comunque l'incontestata legittimità del credito, salve le contestazioni di poche decine di euro), tali da incidere sull'esposizione debitoria, determinando infatti il tardivo adempimento del debito, sostanzialmente pacifico, la lievitazione quantomeno degli interessi, in danno della collettività alla cui tutela l'Ente opponente è preposto;
applicati gli artt. 617 ss. c.p.c.;
p.q.m.
SOSPENDE dell'efficacia esecutiva del precetto, in ragione del vizio formale, in tali termini confermando il decreto emesso in via immediata;
RISERVA di disporre nel principale in ordine al sollecito del bonario componimento.
Spese al merito.
Si comunichi.
Bari, 10/04/2025
Il Giudice
Chiara Cutolo
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