Cass. civ., sez. III, sentenza 24/11/1981, n. 6246
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Sentenza 24 novembre 1981

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A norma dell'art. 3 della legge 7 febbraio 1979 n. 59, al fine di stabilire la tempestività del deposito del ricorso per Cassazione eseguito a mezzo posta, deve tenersi conto della data di spedizione del plico risultante dal timbro impresso dall'ufficio postale di partenza, e non già della data di arrivo del plico medesimo alla cancelleria della Corte di Cassazione.*

La facoltà concessa al giudice, dall'art. 2723 cod. civ., di ammettere la prova per testimoni, qualora si alleghi che, dopo la formazione di un documento, sia stato stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di esso, attiene all'Esercizio di un potere discrezionale, che sfugge al Sindacato della Corte di Cassazione.*

Lo stabilire se, per il contenuto ed il significato di esse, le dichiarazioni giudiziali o stragiudiziali di un soggetto importino riconoscimento, ai sensi dell'art. 2730 cod. civ., di fatti obiettivamente sfavorevoli al confitente e, nel contempo, favorevoli all'avversario costituisce un apprezzamento riservato al giudice del merito ed incensurabile in Sede di legittimità, se sorretto da adeguata e logica motivazione.*

Agli effetti del disposto dell'art. 330 cod. proc. civ., circa il luogo di notificazione dell'impugnazione, la notifica eseguita al procuratore domiciliatario della parte equivale pienamente alla notificazione fatta alla persona della parte presso il procuratore medesimo.*

La prova della successiva modificazione di un contratto stipulato in Forma scritta ma non richiedente tale Forma ad substantiam o ad probationem e istitutivo di un rapporto giuridico destinato a protrarsi nel tempo può essere desunta dal costante ed univoco comportamento tenuto dalle parti nel corso di un lungo periodo di svolgimento del rapporto e l'apprezzamento espresso al riguardo del giudice del merito, che abbia ravvisato una intervenuta modifica consensuale del patto originario, invece che una modifica unilaterale dello stesso attuata da uno solo dei contraenti con l'intento di accordare all'altro un trattamento di favore transitorio e revocabile ad nutum, è incensurabile in Sede di legittimità.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 24/11/1981, n. 6246
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6246
    Data del deposito : 24 novembre 1981

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