Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/02/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
Pag. 1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 664/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] Parte_1 C.F._1
(CS) in data 19/03/1967, rappresentata e difesa dall'avv. FORTUNATO MADDALENA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE -
E
, C.F. parte nata a [...] Controparte_1 C.F._2 CALABRIA (CS) in data 15/01/1965, rappresentata e difesa dall'avv. DI LUCA TERESA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE -
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO in Sede
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 27/03/2024 parte ricorrente ha introdotto il presente procedimento contenzioso nei Parte_1 confronti del marito , allegando: Controparte_1
− Che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 8/8/1991;
− Che dall'unione coniugale, nascevano tre figli tutti maggiorenni: nato in Persona_1
San Donà di Piave (VE) il 03/09/1992; , nata in [...]à di Piave (VE) il CP_2
26/07/1998 e nato in [...] il [...]; CP_3
− Che venuto meno la affectio coniugalis a causa di una serie di circostanze che rendevano intollerabile la vita in comune, la ricorrente in data 26.02.2018 adiva il
Tribunale di Castrovillari al fine di ottenere la pronuncia della separazione personale con addebito al coniuge, , per violazione dei doveri coniugali, con Controparte_1 richiesta di porre a carico di questi, l'obbligo di corresponsione di un assegno mensile di € 900,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, in subordine chiedeva di confermare i provvedimenti del Giudice Delegato, a mezzo dei quali veniva statuito a carico del di versare in favore della ricorrente a titolo di mantenimento dei figli, la CP
somma di € 700,00 oltre a contribuire alle spese straordinarie che si sarebbero rese necessarie nell' interesse di costoro, nella misura del 50%;
− in data 16.09.2019 le parti, presenti personalmente, rappresentavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e di conseguenza chiedevano congiuntamente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) la casa coniugale sita in Saracena, alla Via Aldo Moro n.83, di proprietà della madre della è assegnata alla moglie per ivi coabitare con i figli , e Pt_1 Per_1 CP_2
. CP_3 b) è disposto l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio ancora minorenne
, con facoltà del padre di fargli visita e di tenerlo presso la sua abitazione CP_3 quando vorrà, tenuto conto, in ogni caso della volontà e delle esigenze del figlio quattordicenne. c) pone a carico del resistente l'obbligo di versare mensilmente in Controparte_1 favore della ricorrente a titolo di mantenimento del figlio minore entro i primi 5 giorni del mese la somma di € 233,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e di contribuire alle spese straordinarie che si renderanno necessarie nella misura del 50%.
d) contribuirà al mantenimento dei figli maggiorenni ed Controparte_1 Per_1
versando direttamente ai medesimi la somma mensile di € 233,00 ciascuno (da CP_2 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat), e contribuirà alle spese straordinarie che si renderanno necessarie nella misura del 50%”;
− Che con sentenza n.104/2020 pubblicata il 27/01/2020 il Tribunale di Castrovillari in composizione collegiale dichiarava la separazione tra i coniugi Parte_1
e accogliendo le conclusioni come da verbale del 16.09.2019;
[...] Controparte_1
− Che a causa di un successivo mutamento in peggio delle condizioni economiche della ricorrente a far data dal decesso della madre, avvenuta nel 2022, possono rivedersi le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi con conseguente necessità di riformarle per adattarle alla nuova situazione venutasi a creare. Quindi la ricorrente insiste nel vedersi riconosciuto a suo favore il versamento di un assegno divorzile a causa dell'inadeguatezza dei mezzi di sostentamento della stessa e/o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive legate anche all'età, sulla base di documenti in grado di dimostrare i "giustificati motivi", ravvisabili, in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione economica rispetto al tempo della separazione e per la cui sopravvenienza la legge consente ex art. 473 bis 29 c.p.c., di rivedere le determinazioni adottate in precedenza, alla luce sia della valutazione comparativa delle disparate condizioni economico patrimoniali tra i coniugi quant'anche, come nel caso concreto, del contributo fornito dalla IG alla Pt_1 conduzione della vita familiare ante separazione con specifico riferimento alla formazione del patrimonio personale dell'ex coniuge;
Controparte_1
− Che la IG , oggi, per sopravvivere è costretta a svolgere saltuari lavori di Pt_1 pulizia, nonché di assistenza ad anziani non autosufficienti in casa e/o in ospedale e nonostante sia continuamente in cerca di un'occupazione stabile, col passare del tempo diventa sempre più difficile inserirsi nel circuito lavorativo a causa soprattutto della sua età, non più giovane (56 anni compiuti). E, seppure non disdegni nessun tipo di lavoro, neanche il più umile, non riesce proprio a mantenersi da sola con le sue forze. Ella infatti non produce nessun reddito da lavoro. Né può dirsi che la stessa dopo la separazione dal marito fosse rimasta con le mani in mano. Anzi, si è data da fare come meglio ha potuto al fine di poter rendersi autonoma economicamente;
− Che a mezzo Centro per l'Impiego di Castrovillari ha preso parte ad un bando “Attiva Calabria 2022” a sostegno di percorsi di formazione inserimento e reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati e inoccupati adulti della Regione Calabria con età Pag. 3 di 10
superiore a 35 anni che le ha consentito di guadagnare per l'anno 2022 la somma di € 750,00;
− Che, tuttavia, non è riuscita comunque ad ottenere un posto di lavoro stabile a causa della sua avanzata età rispetto ad altre persone in cerca di occupazione con pari situazioni di disagio economico ma più giovani di lei;
− Che ciò nonostante, a seguito di tale patto di servizio personalizzato già iniziato dal 25/11/2021 e conclusosi il 10/03/2022, ha avviato, già da qualche mese, il c.d. “Patto per il lavoro” (noto anche come patto di servizio personalizzato) col quale la richiedente convocata dal Centro per l'Impiego di Castrovillari si è impegnata a dare la sua Pt_1 disponibilità immediata al lavoro. Contestualmente, a mezzo “Patto di attivazione CP_4 digitale” la cui domanda reca N. protocollo: -INPS-SFL-2024 – 717855 ha dichiarato parimenti la sua immediata disponibilità ad occuparsi. Entrambi i patti risultano complementari e di fondamentale importanza al fine di poter usufruire del progetto
Supporto per la formazione ed il lavoro (SFL);
− Che attualmente, a causa della sua indigente condizione, è stata costretta, al fine di sostentarsi, a ricorrere persino all'ausilio della che, attraverso le innumerevoli CP_5
Associazioni Onlus sparse sul territorio nazionale, le ha concesso di inserirsi nell'elenco “Associazione Sorriso Banco Alimentare” con sede in Saracena;
− Che la IG è nullatenente, vive letteralmente alla giornata, svolgendo lavori Pt_1 saltuari e non può e non deve cavarsela da sola;
− Che non produce reddito da lavoro, non è titolare di conto corrente, non possiede carte di credito, non ha macchine, né nessun altro bene a cui poter potenzialmente attingere in caso di estremo bisogno;
− Che possiede in comproprietà col fratello, che vive in Germania, solo un piccolo fazzoletto di terra ed una casa in comproprietà con costui nella quale abita;
− Che nel contesto in cui vive, non ha nessun familiare a cui fare riferimento. I suoi genitori sono entrambi deceduti. Suo figlio attualmente di venti anni, vive per la CP_3 maggior parte del tempo presso l'abitazione di suo padre e solo ogni tanto ritorna in Saracena da sua madre, per restarvi pochi giorni e, per tale motivo, il resistente
[...]
non ha mai versato l'assegno di mantenimento del figlio in favore CP CP_3 della ricorrente per la somma di € 233,00 come stabilito da disposizioni giudiziali emesse in sede di separazione;
− Che la IG nulla pretende da questi, poiché pienamente consapevole del Pt_1 fatto che il figlio vive stabilmente col padre;
− Che la ricorrente attualmente continua a percepire solo il beneficio economico erogato dall' dell'assegno unico per suo figlio per un importo mensile di € 131,79, CP_4 CP_3 poiché il giovane risulta a tutt'oggi nel nucleo familiare della madre;
− Che gli altri figli più grandi della coppia, di anni 28 ed di anni 25 vivono Per_1 CP_2 entrambi in Firenze. ha trovato lavoro con contratto a tempo determinato presso Per_1 una ditta fiorentina, produce un reddito di € 15.602,00 ed attualmente è autonomo economicamente tanto da coadiuvare in gran parte anche alle spese della sorella
. Entrambi questi ultimi, risultano solo residenti in [...]presso l'abitazione CP_2 della loro madre ma nella realtà sono domiciliati altrove;
− Che per le ragioni appena illustrate, l'attuale ricorrente insiste affinché l'organo Giudicante ponga a carico dell'odierno resistente la corresponsione di un assegno divorzile con cadenza mensile di € 1000,00 o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, la cui somma dovrà rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat;
− Che la condizione di vita della è divenuta col passare degli anni sempre più Pt_1 problematica in concomitanza col decesso di sua madre ( ) scomparsa Persona_2 nel novembre 2022, in quanto durante il tempo in cui ella era ancora in vita, oltre ai Pag. 4 di 10
guadagni che la IG riusciva a racimolare col suo lavoro, seppure Pt_1 saltuario, si sommavano i proventi della di lei madre derivanti dalla pensione di anzianità estera, e dalla pensione di anzianità italiana comprensiva anche della pensione di reversibilità e indennità di accompagnamento, il cui importo relativamente a tali voci di reddito per il 2022 si aggirava all'incirca intorno alla cifra di € 2.276,00; per il 2021 all'incirca € 2.264,00 e per il 2020 all'incirca € 2.257,00;
− Che a tali ricavi annui, bisognava decurtare mediamente la somma mensile di circa € 1.200,00 quale costo relativo alla retta della Casa di Riposo dove la madre era stata ricoverata poiché gravemente disabile e bisognosa di continue cure sia di notte che di giorno;
− Che al netto delle spese per farmaci ed altri costi, alla IG restava Pt_1 approssimativamente una cifra che oscillava tra 800/1000 Euro al mese. Ciò, le permetteva di fronteggiare le spese della vita in modo decoroso, sempre beninteso, in aggiunta al guadagno derivato anche dal proprio lavoro;
− Che al fine di valutare le condizioni patrimoniali e reddituali del resistente , si CP chiede ordinarsi opportune indagini patrimoniali ed ordinare alla controparte di CP esibire in giudizio i documenti da cui possano evincersi i suoi redditi con particolare riferimento alla valutazione del fatturato e degli utili annuali che gli derivano dall' attività d'impresa in cui risulta essere socia anche la ricorrente;
Pt_1
− Che nel frattempo, da indagini difensive effettuate a mezzo visure del 16/11/2023 al PRA di Cosenza risulta che il resistente è proprietario di costosissime auto (BMW cilindrata 2000), moto di grossa cilindrata (Honda 700; Yamaha250; Yamaha 125) e mezzi da lavoro per un totale di n.6 veicoli e, per contro, la IG non Pt_1 possiede nessun tipo di veicolo;
− Che il resistente ha dato inizio da mesi alla costruzione di un'imponente villa, CP attualmente a buon punto di ultimazione dei lavori, su un terreno di sua esclusiva proprietà sito in Francavilla Marittima;
− Che la IG si è sempre dedicata alla famiglia, alla crescita dei tre figli e Pt_1 soprattutto sacrificando le sue aspettative professionali, ha sempre contribuito fattivamente alla formazione del patrimonio familiare e non di meno all'arricchimento personale dell'ex coniuge senza aver mai ottenuto nulla;
− Che il suo lavoro da contabile e da organizzatrice della sala ricevimenti nell'impresa familiare è stato svolto per 12 lunghi anni, dal 2005 al 2017;
− i coniugi , in costanza di matrimonio, davano vita ad un'impresa Parte_2 familiare, precisamente realizzavano la costruzione di un Hotel a 4 stelle “Villa Santa Maria” in Francavilla Marittima, il cui immobile, seppure eretto su un terreno di proprietà esclusiva del IG , veniva fabbricato grazie ad un sostanzioso Controparte_1 contributo statale a fondo perduto erogato dal Ministero delle Attività Produttive- Legge
488/1992. Pertanto, nel 2001 il giorno 16 marzo, tra i IGi , Controparte_1 [...]
e , veniva costituita, per atto pubblico, relativamente alla Parte_1 Parte_3 sopra menzionata struttura alberghiera, una società in accomandita semplice, sotto la ragione sociale ARMOS s.a.s.. Il capitale sociale veniva fissato complessivamente in € 10.000,00. Il socio accomandatario gerente è tuttora il IG , Controparte_1 proprietario di una quota societaria pari all'60%, quindi, € 6.000 (euroseimila /00), parimenti gli altri soci, IG nonché IG , Parte_1 Parte_3 in qualità di soci accomandanti con responsabilità limitata alle loro quote di capitale versato, risultano proprietarie di una porzione societaria pari al 20%, quindi € 2000 (euroduemila/00) pro quota;
− Che nel 2011 veniva costituita tra le parti una società di gestione della medesima struttura alberghiera “Villa Santa Maria” il cui capitale sociale determinato in euro 10.000 veniva diviso in partecipazioni pari all'80% quindi, € 8.000 (eurottomila/00) a Pag. 5 di 10
favore della IG ed il rimanente 20% , quindi € 2.000 Parte_1
(euroduemila/00) a favore del IG . Attualmente tale società non Controparte_1 esiste più, poiché ceduta di comune accordo a terzi a mezzo atto notarile;
− Che rimane attiva solo la società ARMOS sas i cui utili, i beni acquistati con gli utili e gli incrementi dell'azienda di proprietà anche della IG vanno a rimpinguare Pt_1 solo le casse del IG , poiché la IG ne è Controparte_1 Parte_1 stata estromessa di fatto sia dalla Società che dalla Struttura residenziale.
Tanto premesso, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 08/08/1991, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Saracena per l'anno 1991, Parte II Serie A numero 7;
2) ordinare al IG di corrispondere alla IG Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, entro il giorno 5 di ogni
[...] mese, la somma mensile di € 1.000 o comunque quella somma maggiore o minore considerata di giustizia, in ogni caso da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
3) accertare la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte del SI. , Controparte_1 al fine della corresponsione mensile dell'assegno richiesto;
4) disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile per le annotazioni e trascrizioni di legge ex art. 69 DPR 396/2000;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da liquidarsi in favore del presente avvocato che si dichiara antistatario.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, con comparsa depositata il 19.7.2024 si è costituito il resistente, deducendo:
− Di aderire alla domanda per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio ricorrendone i presupposti di legge;
− Che sono insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile;
− Che la ricorrente possiede, per averli ricevuti per via ereditaria, un “fazzoletto di terra” del quale, tuttavia, omette di riferire che è esteso ben 4 ettari così come omette di riferire che l'immobile nel quale abita fa parte di un condominio di 5 piani del quale usufruisce interamente benché ne sia proprietaria al 50% con suo fratello che vive in Germania;
− Che, quindi, risulta proprietaria di beni immobili sia pure pro quota al 50% dai quali potrebbe ricavare una rendita;
− Che la ricorrente espone di svolgere lavori di pulizia e di assistenza ad anziani seppur saltuari ed occasionali e di avere difficoltà nell'individuazione di un'occupazione stabile e duratura a causa dell'età avanzata. L'assunto per cui a 56 anni si è troppo vecchi per lavorare è inaccettabile;
− Che le presunte difficoltà millantate nella ricerca di un'occupazione non concretizzano le ragioni oggettive richieste dalla norma per ottenere la corresponsione di un assegno a carico dell'ex marito;
− Che la ricorrente gode di buona salute, ragion per cui non esiste alcun impedimento fisico oggettivo che la ostacoli nella ricerca di un lavoro sia pur occasionale e ritenuto poco gratificante. Ella stessa ha riferito di aver svolto lavori di pulizia e di assistenza ad anziani che, quand'anche faticosi, sono parimenti dignitosi;
− Che il proprio nucleo familiare, inoltre, è composto anche dai due figli che lavorano a Firenze ma sono residenti con la madre come dalla stessa riferito, i quali, economicamente autosufficienti, possono fornire il proprio contributo alla casa familiare non risultando dalle autocertificazioni di domicilio prodotte certamente che l'abbiano abbandonata;
Pag. 6 di 10
− Che la ricorrente ha lavorato presso la struttura alberghiera familiare fino al 2017 e, quando sono insorti i primi conflitti con il marito, ella è andata via senza preoccuparsi più della società che ha sede presso la sua abitazione e della quale comunque detiene una partecipazione pari al 20%;
− Che se si fosse trovata in difficoltà avrebbe comunque potuto continuare a lavorare dal momento che mai nessuno l'ha mai estromessa, avendo spontaneamente e di propria libera volontà deciso di abbandonare letteralmente il suo lavoro;
− Che la IG non ha sacrificato per nulla le proprie possibilità Pt_1 lavorative per dedicarsi alla famiglia visto che ha potuto liberamente conciliare la dedizione alla famiglia e l'impegno profuso per la crescita dei figli con la collaborazione nell'impresa familiare della quale ha potuto scegliere tempi e modi liberamente e in piena armonia con le proprie esigenze;
che d'altra parte nessuna prova ha allegato per dimostrare il sacrificio alla carriera fatto in onore della famiglia così come nessuna prova ha fornito circa le ragioni oggettive giustificative dell'assegno o dell'impossibilità di svolgere un lavoro;
− Che la ricorrente, inoltre, omette di riferire che nella creazione prima e nella gestione poi dell'impresa familiare il ha speso tutte le sue risorse CP personali, le sue energie, il lavoro anche fisico prestato per la costruzione della struttura e delle stanze e i suoi guadagni, fronteggiando ingenti pagamenti quali il mutuo e i debiti consistenti che la gestione della imponente struttura alberghiera ha comportato. Tantissime le spese e pochi i guadagni. Più precisamente gli utili e i guadagni sono reinvestiti nell'attività e vengono utilizzati per fronteggiare le consistenti spese di manutenzione e gestione dell'albergo come emerge dagli estratti conto bancari della società;
− Che il si è sempre fatto carico di tutto quanto riguardasse i figli (spese CP mediche, scolastiche, universitarie) ben oltre la somma di €.233,00 mensili stabiliti dal Tribunale in sede di separazione e la ricorrente non ha mai contribuito con il suo 50%. Tanto è vero al punto che il figlio , divenuto CP_3 nelle more maggiorenne, ha scelta di sua spontanea volontà di vivere stabilmente con il padre che provvede integralmente al suo mantenimento e ad ogni sua necessità, non chiedendo neanche un centesimo alla madre;
− Che la ricorrente non ha mai pagato una sola rata di mutuo per l'acquisto dell'immobile o ha mai sopportato alcuna spesa per il pagamento di un'utenza;
− Che la ricorrente detiene una partecipazione pari al 20% nella società familiare ed è ben al corrente di cosa significhi mandare avanti l'hotel di famiglia;
− Che la ricorrente trascura completamente che la società attualmente è quasi sull'orlo del fallimento. I redditi della società, infatti, sono in netta perdita. I redditi personali del ammontano a una cifra poco superiore al minimo vitale CP (€.2022,00 per l'anno 2021, perdite per €.9414,00 per il 2022 e €.1.058,00 di reddito con €.5.259,00 per il 2023);
− Che “L'imponente villa” che starebbe costruendo in realtà è un immobile di 150 mq di cui ora esistono soltanto le fondamenta;
− Che il resistente, infatti, non ha una casa di abitazione in quanto vive presso la struttura alberghiera dove lavora e sta costruendo tale abitazione con i proventi lasciati in eredità dai propri genitori;
− Che consultando le visure depositate dalla stessa ricorrente sulla titolarità di beni mobili, emerge come si tratti di beni strumentali all'attività di impresa tanto che sono intestati alla società Armos sas. Più precisamente l'autocarro e la BMW vengono utilizzati appunto per lo svolgimento dell'attività sociale mentre la moto e lo scooter sono in possesso dei figli della coppia. Il sig. risulta CP Pag. 7 di 10
proprietario solo di una moto Yamaha del 1999, del quale quindi, di intuisce il valore (basso) di mercato e di un autocarro dei quali, tuttavia, non è più in possesso e per i quali si sta attivando per ottenere la formale dichiarazione di perdita di possesso;
− Che la ricorrente, nel corso della sua vita matrimoniale, non ha sopportato alcun sacrificio delle sue aspettative professionali perché pienamente coinvolta nell'impresa familiare sin dall'inizio tanto che ella stessa riferisce di essere stata titolare di una quota pari all'80% nella società “Villa Santa Maria”, società di gestione della struttura alberghiera di famiglia ora cessata oltre ad essere ancora socia accomandante della “Armos sas” con una partecipazione pari al 20%.
Tanto premesso, il resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) Dichiarare, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 08/08/1991 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Saracena (CS), per l'anno 1991, parte II serie A n. 7 contratto tra il SI. e la SI.ra ; Controparte_1 Parte_1
2) rigettare la domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente perché infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi ampiamente enucleati nella narrativa del presente atto.
Con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre al r.f. (15%) e c.p.a. 4%, e successive spese occorrende.”. All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, in assenza di prova della modifica delle condizioni economiche della ricorrente ed in mancanza di domande per la previsione di un contributo economico per il mantenimento dei figli maggiorenni, non sono stati adottati provvedimenti provvisori ed urgenti e la causa è stata rinviata per la discussione. All'udienza del 19.12.2024 le parti hanno concluso come in atti e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, con invio degli atti al PM.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di separazione n.
104/2020 di questo Tribunale del 27.1.2020 (v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
I figli della coppia sono tutti maggiorenni ed alcuna delle parti ha formulato domanda per ottenere un contributo al loro mantenimento nei confronti dell'altro coniuge.
3. L'assegno divorzile
Ai sensi dell'art. 5 co. 6 della l. n. 898/1970, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile al coniuge che non abbia mezzi adeguati o che comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive, deve tenersi conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione Pag. 8 di 10
familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi in rapporto alla durata del matrimonio.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS. UU., sent. n. 18287/2018; Cass., Sez. I, ord. n. 21885/2022), all'assegno divorzile deve attribuirsi una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa. Pertanto, l'assegno di divorzio è ispirato al principio di solidarietà e presuppone ‒ tenendo conto dei criteri previsti dall'art. 5 co. 6 della l. n. 898/1970 ‒ che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente e all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, dal momento che l'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale.
Difatti, detto giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. Preliminarmente, quindi, occorre accertare l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio e se tale rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale degli ex coniugi sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio, quindi, delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, considerando la durata del matrimonio e le effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente. Pertanto, anche in presenza di un'accertata sproporzione fra i mezzi economici dei coniugi, l'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali.
In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli (cfr.
Cass. n. 10614/2023).
Il relativo onere di allegazione e prova grava sul richiedente. Tanto premesso, nella fattispecie in esame, rileva il Collegio che la ricorrente non ha assolto all'onere della prova sulla stessa gravante. In particolare, parte ricorrente non ha prodotto: le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
la documentazione attestante la titolarità di beni immobili, beni mobili registrati e quote sociali;
gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni. Ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, invece, il richiedente è onerato di produrre tutta la documentazione, soprattutto fiscale, necessaria a dimostrare l'inadeguatezza dei suoi redditi, atteso che l'assenza di dimostrazione circa la sua condizione economico-reddituale preclude in radice al giudice di merito di valutare l'esistenza di una sproporzione economico-reddituale tra gli ex coniugi mancando uno dei due termini di raffronto (cfr. Cass., Sez. I , ord. n. 6529/2022). L'assenza di tale documentazione, di fatto, impedisce un adeguato riscontro circa l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi;
circostanza, invero, non evincibile dalla pronuncia di separazione ove le parti non hanno concordato alcun contributo economico nei rapporti tra loro. Pag. 9 di 10
Neppure è stata dedotta la causale riconducibilità di tale squilibrio a scelte compiute durante il matrimonio.
Invero, parte ricorrente pur richiamando gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità sulla funzione perequativo-compensativa dell'assegno non ha inteso allegare e provare che il dedotto squilibrio derivi da specifiche scelte fatte durante il matrimonio, che hanno portato la richiedente a rinunciare a opportunità professionali e reddituali, limitandosi a richiamare genericamente il contributo fornito durante il matrimonio.
Ciò precisato, parte ricorrente assume che dal 2022, a seguito del decesso della madre, non è più in grado di condurre una vita dignitosa in quanto la propria condizione economica è peggiorata non potendo più contare su circa 800/1000 euro che residuavano dalla pensione materna e che le consentivano di condurre una vita dignitosa.
Orbene, come evidenziato, il riconoscimento dell'assegno in funzione assistenziale richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi di sostentamento del richiedente e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Tale prova non è stata fornita nel caso di specie.
Dalla documentazione e dalle allegazioni delle parti emerge che il resistente gestisce una attività alberghiera.
Il ha prodotto le dichiarazioni dei redditi dal 2021 al 2023 dai quali emerge CP
l'importo esiguo dei redditi (€. 2022,00 per l'anno 2021, perdite per €. 9414,00 per il 2022, ed €. 1.058,00 per il 2023), oltre ai modelli Redditi SP- Società di persone dal 2021 al 2023, i quali indicano un risultato positivo solo nelle dichiarazioni 2021 e 2023, rispettivamente, per € 6.317,00 ed €. 6.611,00. Il resistente è altresì socio della società “Armos s.a.s. di Vincenzo Blotta” (con quota dell'80%). A tale società, in particolare, è riferibile l'attività alberghiera gestita dal resistente.
Quanto al patrimonio immobiliare, inoltre, il resistente è proprietario di 3 terreni e su uno di questi è in corso di costruzione un immobile. Inoltre, il è titolare della quota di CP un mezzo della proprietà di altri due terreni.
Il resistente, infine, ha dedotto di essere proprietario di una moto e di un autocarro.
La ricorrente, invece, in sede di audizione ha allegato di svolgere lavori saltuari di assistenza agli anziani. In particolare, la ha dichiarato di percepire con tali lavori 200 o 300 euro al Pt_1 mese a seconda delle chiamate ricevute e di aver percepito fino al mese di settembre 2024 l'assegno unico il figlio . L'erogazione del contributo è terminata in quanto il CP_3 figlio ha superato il ventunesimo anno di età.
Quanto alla proprietà di beni mobili ed immobili la ricorrente ha dedotto di essere titolare con il fratello di “piccolo fazzoletto di terra ed una casa in comproprietà” nella quale abita.
Solo in sede di audizione, invece, la ricorrente ha precisato di essere comproprietaria con il fratello non solo di un terreno agricolo, ma dell'intero palazzo ove si trova la sua abitazione. Tali beni immobili, secondo le dichiarazioni della ricorrente, erano di proprietà dei defunti genitori della , la quale ha dichiarato di non aver completato Pt_1 le pratiche per la successione della madre.
Tale palazzo, inoltre, secondo le stesse dichiarazioni della ricorrente sarebbe composto da tre locali magazzini ed altri quattro piani con un appartamento per piano, con la precisazione che due appartamenti non sarebbero completati all'interno, mentre gli altri due sono in uso uno alla stessa e l'altro è destinato al fratello della ricorrente. Pt_1 Infine, la ricorrente è socia accomandante della società “Armos s.a.s. di Vincenzo Blotta”, con una quota pari del 20%. Da quanto sopra, emerge che la ricorrente è in grado non solo di svolgere attività lavorativa – né alcun impedimento è stato provato – ma la svolge anche effettivamente. Pag. 10 di 10
Quanto, poi, alla concreta determinazione dei redditi percepiti, la ricorrente non ha offerto alcuna prova a sostegno della propria condizione reddituale.
Giova osservare, comunque, che la ricorrente non ha provato - né richiesto di provare - che la propria attuale situazione occupazionale abbia una connessione con scelte effettuate dalla coppia nel corso del matrimonio. Inoltre, la ricorrente ha la diponibilità di un patrimonio immobiliare consistente, ancorchè pro quota, il quale in assenza di elementi di segno contrario è una potenziale fonte di reddito. La , infine, è titolare di una partecipazione sociale all'attività di impresa Pt_1 esercitata dal marito. Sul punto, sebbene le allegazioni delle parti divergano sulle motivazioni della mancata partecipazione della alla gestione dell'attività alberghiera, è sufficiente Pt_1 osservare che la rivestendo la qualifica di socio ha la possibilità non solo di Pt_1 azionare i normali poteri di controllo per avere contezza dell'andamento della società, rendendo del tutto superfluo il richiesto ordine di esibizione, ma anche di partecipare alla ripartizione degli utili o di ottenere la liquidazione della propria quota. Orbene, l'effettivo svolgimento di attività lavorativa da parte della e la Pt_1 diponibilità patrimoniali richiamate escludono la ricorrenza di una situazione di oggettiva incapacità della ricorrente di procurarsi mezzi adeguati di sostentamento.
La domanda di assegno divorzile, pertanto, va rigettata.
4. Il regime delle spese In ragione dell'eguale interesse delle parti alla pronuncia di divorzio e della complessità dell'accertamento sulla ricorrenza dei criteri attributivi dell'assegno può disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. DICHIARA la CESSAZIONE degli EFFETTI CIVILI del celebrato in CP_6
Saracena in data 08/08/1991 TRA e Parte_1 CP
, come sopra generalizzati (atto n.° 8, parte II, serie A, reg atti matrimonio
[...] anno 1991);
B. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.° 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C. RIGETTA l'istanza diretta al riconoscimento dell'ASSEGNO DIVORZILE;
D. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 26.2.2025
Il giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli
Il Presidente dott.ssa Beatrice Magarò