Versione
31 gennaio 1960
31 gennaio 1960
Art. 3.
Le disposizioni del regio decreto 21 giugno 1942, numero 929 e delle successive sue integrazioni e modificazioni sono estese, in quanto applicabili, ai marchi di servizio destinati a contraddistinguere l'attivita' di imprese di trasporti e comunicazioni, pubblicita', costruzioni, assicurazioni e credito, spettacolo, radio e televisione, trattamento di materiali e simili.
Le disposizioni del regio decreto 21 giugno 1942, numero 929 e delle successive sue integrazioni e modificazioni sono estese, in quanto applicabili, ai marchi di servizio destinati a contraddistinguere l'attivita' di imprese di trasporti e comunicazioni, pubblicita', costruzioni, assicurazioni e credito, spettacolo, radio e televisione, trattamento di materiali e simili.
Giurisprudenza • 6
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 02/11/2015, n. 22350Provvedimento: […] e si distingue, pertanto, sia dal marchio in generale, sia dal cosiddetto "marchio di servizio" (introdotto in Italia dall'art. 3 della legge n. 1178 del 1959), destina- to a contraddistinguere una specifica attività ° branca di attività tra quelle esercitate dall'im- 12 presa (e dotato di un campo di produzione limitato a tale attività in sé considerata, mentre la ditta è sempre riferibile ad un "complesso" di attività), sia dall'insegna, […]Leggi di più...
- marchio·
- successiva registrazione di marchio uguale da parte di altro soggetto·
- utilizzazione delle medesime parole come marchio·
- invalidità·
- configurabilità·
- limite·
- fattispecie·
- effetti·
- liceità·
- illegittimità·
- uso in ambito nazionale di marchio non registrato·
- diritto all'uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutente·
- beni·
- immateriali·
- novità e originalità, preuso