Articolo 3 della Legge 24 dicembre 1959, n. 1178
Articolo 2Articolo 4
Versione
31 gennaio 1960
Art. 3.

Le disposizioni del regio decreto 21 giugno 1942, numero 929 e delle successive sue integrazioni e modificazioni sono estese, in quanto applicabili, ai marchi di servizio destinati a contraddistinguere l'attivita' di imprese di trasporti e comunicazioni, pubblicita', costruzioni, assicurazioni e credito, spettacolo, radio e televisione, trattamento di materiali e simili.
Entrata in vigore il 31 gennaio 1960
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente