Cass. pen., sez. III, sentenza 28/01/2004, n. 6828
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Sentenza 28 gennaio 2004

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La contravvenzione prevista dall'art. 2, comma trentesimo del decreto legge 19 ottobre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, che sanziona l'omessa indicazione agli uffici delle imposte richiedenti degli elementi necessari alla determinazione dei ricavi nel corso dell'accertamento, non risulta abrogata dalla disposizione di cui all'art. 25, comma primo del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ne' deve essere considerata abrogata ai sensi del comma secondo del medesimo articolo in quanto incompatibile con le disposizioni del citato decreto legislativo. La fattispecie, infatti, non incrimina una condotta prodromica ad una falsa dichiarazione annuale, e quindi non assume quel carattere anticipatorio non più compatibile con l'attuale disciplina, ma è posta a tutela della rapidità e della semplificazione del procedimento di accertamento circa la veridicità delle dichiarazioni dei redditi, od IVA, già presentate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 28/01/2004, n. 6828
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6828
    Data del deposito : 28 gennaio 2004

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