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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 11/06/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 422/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 422/2025 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 28.02.2025, congiuntamente da:
nato a [...] in data [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Cipriani C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pistoia
Corso Silvano Fedi n. 24,
e nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca C.F._2
Barontini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Pistoia, Piazzetta San Biagio n. 3, entrambi residenti in [...], giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 28.02.2025, Pt_1
e esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in Pistoia in data 12.09.2021, precisavano che dalla loro unione non erano nati figli.
Le parti evidenziavano peraltro che le condizioni di unione materiale e spirituale su cui era fondato il matrimonio venivano meno determinando la fine della serena convivenza matrimoniale tra i coniugi.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
2. La casa coniugale, posta in Larciano (PT) Via Cecinese n. 1095, di proprietà della Sig.ra resta nella disponibilità della Pt_2 stessa;
3. Quanto alle somme di denaro dovute da entrambi a titolo di mutui e prestiti, il Sig. corrisponderà la somma di Euro Pt_1
650,00 mensili (seicentocinquanta/00) fino al momento della chiusura del conto corrente comune, dopodiché corrisponderà la minor somma di Euro 416,00 mensili (quattrocentosedici/00) in ragione del fatto che si dovrà accollare sul proprio conto corrente i due prestiti - il primo, Prestito N. 21435649 XME prestito Facile a
Tasso fisso, pari ad Euro 136,50 ed il secondo, Prestito N.
77250856 XME prestito Facile a Tasso fisso, pari ad Euro 98,25 - già formalmente intestati a suo nome;
4. Le somme di cui sopra saranno corrisposte dal Sig. alla Pt_1 signora per un periodo massimo di mesi 60, a partire dal Pt_2 mese di settembre 2024. Il sig. tuttavia, smetterà di Pt_1 corrispondere tali somme nel momento in cui l'immobile verrà
2 ceduto o messo a reddito, qualora data anteriore alla scadenza dei
60 mesi. Le parti danno pertanto atto che i primi versamenti, nelle more della firma del ricorso in Tribunale sono già state versate;
5. La signora si obbliga a richiedere la voltura di luce e gas, Pt_2 intestandole a proprio nome, e si obbliga a subentrare al Sig. per quanto riguarda l'abbonamento internet. Pt_1
6. entrambi i coniugi svolgono attività lavorativa che consente loro di essere economicamente autosufficienti e quindi dichiarano di non aver nulla a pretendere a qualsiasi titolo l'uno dall'altro (all. 3);
7. I coniugi dichiarano di aver risolto ogni altra questione di carattere economico o patrimoniale, con reciproca soddisfazione;
8. le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 07.04.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Pt_1
nato a [...] in data [...] e
[...] [...]
nata a [...] il [...], che hanno Pt_2 contratto matrimonio in Pistoia in data 12.09.2021, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pistoia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 130, P.
1, anno 2021);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 10.06.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 422/2025 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 28.02.2025, congiuntamente da:
nato a [...] in data [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Cipriani C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pistoia
Corso Silvano Fedi n. 24,
e nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca C.F._2
Barontini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Pistoia, Piazzetta San Biagio n. 3, entrambi residenti in [...], giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 28.02.2025, Pt_1
e esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in Pistoia in data 12.09.2021, precisavano che dalla loro unione non erano nati figli.
Le parti evidenziavano peraltro che le condizioni di unione materiale e spirituale su cui era fondato il matrimonio venivano meno determinando la fine della serena convivenza matrimoniale tra i coniugi.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
2. La casa coniugale, posta in Larciano (PT) Via Cecinese n. 1095, di proprietà della Sig.ra resta nella disponibilità della Pt_2 stessa;
3. Quanto alle somme di denaro dovute da entrambi a titolo di mutui e prestiti, il Sig. corrisponderà la somma di Euro Pt_1
650,00 mensili (seicentocinquanta/00) fino al momento della chiusura del conto corrente comune, dopodiché corrisponderà la minor somma di Euro 416,00 mensili (quattrocentosedici/00) in ragione del fatto che si dovrà accollare sul proprio conto corrente i due prestiti - il primo, Prestito N. 21435649 XME prestito Facile a
Tasso fisso, pari ad Euro 136,50 ed il secondo, Prestito N.
77250856 XME prestito Facile a Tasso fisso, pari ad Euro 98,25 - già formalmente intestati a suo nome;
4. Le somme di cui sopra saranno corrisposte dal Sig. alla Pt_1 signora per un periodo massimo di mesi 60, a partire dal Pt_2 mese di settembre 2024. Il sig. tuttavia, smetterà di Pt_1 corrispondere tali somme nel momento in cui l'immobile verrà
2 ceduto o messo a reddito, qualora data anteriore alla scadenza dei
60 mesi. Le parti danno pertanto atto che i primi versamenti, nelle more della firma del ricorso in Tribunale sono già state versate;
5. La signora si obbliga a richiedere la voltura di luce e gas, Pt_2 intestandole a proprio nome, e si obbliga a subentrare al Sig. per quanto riguarda l'abbonamento internet. Pt_1
6. entrambi i coniugi svolgono attività lavorativa che consente loro di essere economicamente autosufficienti e quindi dichiarano di non aver nulla a pretendere a qualsiasi titolo l'uno dall'altro (all. 3);
7. I coniugi dichiarano di aver risolto ogni altra questione di carattere economico o patrimoniale, con reciproca soddisfazione;
8. le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 07.04.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Pt_1
nato a [...] in data [...] e
[...] [...]
nata a [...] il [...], che hanno Pt_2 contratto matrimonio in Pistoia in data 12.09.2021, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pistoia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 130, P.
1, anno 2021);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 10.06.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
4