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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/05/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1620/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Cristina Salvadori Presidente
Dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere
Dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1620/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo F.Galantini, dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Gian Franco Fontaine Panciatichi e dall'Avv. Isabella Fontaine Panciatichi ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv. Fontaine Panciatichi sito in Bologna, Via Rubbiani n.2;
Appellante contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Cesare e dall'Avv. Controparte_1
Stefania Fontana ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Fontana, sito in Bologna, Via
Boldrini n.6;
Appellata-Appellante Incidentale
rappresentata e difesa dall'Avv. Aniello De Ruberto ed elettivamente Controparte_2 domiciliata presso il Suo domicilio digitale ovvero presso il Suo Email_1 studio, sito in Milano, Via Podgora n.10
Interventore
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 14.05.2024.
Motivi della decisione
pagina 1 di 6 Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 16.08.2022, in parziale accoglimento delle domande proposte da ha condannato al pagamento della somma di € Parte_1 Controparte_1
265.200,00 oltre interessi, a titolo di anticipo di indennizzo per i danni subiti da Parte_1 nell'incendio verificatosi in data 09.08.2019, presso il magazzino della soc. che Controparte_3 aveva distrutto le merci di sua proprietà, lì depositate.
Ritenuta la legittimazione attiva della ricorrente , 'che faceva valere in giudizio un diritto Pt_1 affermando di esserne essa stessa titolare', e qualificata la polizza assicurativa stipulata da con CP_3
'per contro altrui cioè per conto di in virtù della clausola di vincolo contenuta nelle CP_1 Parte_1
Condizioni Particolari, con conseguente azione diretta nei confronti della Compagnia Assicurativa, affermava il Tribunale felsineo che:
- il valore di euro 6.000.000,00 indicato nella clausola di vincolo non poteva ritenersi indicativo di una somma riservata alla sola , a fronte di un importo massimo indennizzabile di 14.000.000,00 Pt_1 euro, motivo per cui doveva pervenirsi ad una quantificazione proporzionale dei danni indennizzabili da CP_1
- sussistevano i presupposti per la liquidazione dell'Anticipo Indennizzi, di cui all'art.27 delle
Condizioni Particolari di Polizza, che -avuto riguardo al criterio proporzionale concreto- ammontava ad euro 265.200,00.
ha impugnato detta sentenza, deducendo: Parte_1
1) Erronea ed illogica interpretazione della portata ed operatività della clausola di vincolo prevista al foglio 19 delle Condizioni Particolari di Polizza per violazione e/o falsa applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale di cui agli artt.1362, 1366, 1367, 1369 e
1370 c.c.;
2) Erronea determinazione del quantum liquidato a titolo di anticipo di indennizzo derivante da una errata interpretazione dell'art.27 delle Condizioni Particolari di Polizza;
3) Erroneità della pronuncia di compensazione delle spese di causa
si è costituita in giudizio, contestando il fondamento dell'appello, di cui Controparte_1 chiedeva l'integrale rigetto, e proponendo appello incidentale avverso le statuizioni che avevano riconosciuto la titolarità del diritto di azione in capo ad e ricondotto la fattispecie nell'alveo Pt_1 dell'art.1891 c.c.
Interveniva volontariamente in giudizio , invocando la sua legittimazione ai sensi Controparte_2 dell'art.344 c.p.c., e chiedendo accertarsi e dichiararsi l'inesistenza, nullità, invalidità e/o inefficacia della clausola di vincolo invocata dall'appellante.
***
Gli appelli, sia principale che incidentale, sono infondati, per le ragioni che seguono.
Per ragioni di sistematicità, appare opportuno valutare in primis l'appello incidentale proposto da che nega la titolarità del diritto in capo ad , ritenendo che il soggetto legittimato a CP_1 Pt_1 proporre l'azione sia contraente della polizza. CP_3
Preliminarmente si osserva che non può ritenersi -come assume l'appellante- che vi sia stata una rinunzia implicita alla eccezione da parte della Compagnia Assicurativa 'desumibile dal comportamento processuale assunto da e confermato dalle iniziative assunte da nel CP_1 CP_3 parallelo procedimento R.G. 6762/2023 pendente innanzi al Tribunale di Bologna', ove ha CP_4
pagina 2 di 6 chiesto dichiararsi che l'importo di € 10.240.000,00 (ossia “il massimale” complessivo che CP_1 ritiene dovuto per la partita ' è satisfattivo dell'obbligazione indennitaria attinente alla partita n. CP_5
2 in deposito”, nonchè determinarsi la ripartizione fra i soggetti assicurati convenuti in giudizio CP_5 dalla medesima fra i quali . CP_1 Pt_1
Ed invero, come replicato dall'appellata e risultante dall'atto di citazione (cfr. doc.10), anche in quella sede ribadiva che la titolarità dell'azione era riservata -ai sensi dell'art.13 delle Condizioni CP_1
Generali- al contraente in via esclusiva, tanto che il contraddittorio veniva radicato anche nei confronti di ma che l'indennizzo non poteva che essere versato al titolare dell'interesse assicurato o con il CP_3 consenso di questi, motivo per cui venivano convenuti in giudizio i soggetti danneggiati.
Nel merito, peraltro, l'eccezione è infondata.
E' pacifico che la polizza Incendio Rischio Industriali n.149499687 sia stata stipulata da CP_3
[...
titolare dello stabilimento sito in Forlì, via Meucci 22/A, che aveva concluso con varie società, tra le quali un contratto di servizi logistici comprensivo dello stoccaggio e custodia dei prodotti Parte_1 all'interno del magazzino. Sostiene pertanto la Compagnia Assicurativa che la titolarità delle azioni e dei diritti nascenti dalla polizza non possa che essere in capo al contraente, così come previsto dall'art.13 delle Condizioni Generali di Assicurazione (“Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società”) e ribadito dalla clausola di vincolo che prevedeva in capo ad un mero potere di intervento. Pt_1
Ritiene questa Corte corretto l'inquadramento del giudice di prime cure della fattispecie nell'alveo dell'art.1891 c.c.. Ed invero proprio l'art.13 precisa al secondo comma che, in particolare, spettano al Contraente 'gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione del danno' che sono vincolanti anche per l'Assicurato, con una previsione riferita -dunque- alla fase di liquidazione dell'indennizzo.
Ma al terzo comma stabilisce che 'l'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso del titolare dell'interesse assicurato'.
Beneficiario è dunque . Pt_1
Nè colgono nel segno le osservazioni di in ordine al contenuto di cui all'appendice del foglio CP_4
19, che da un lato crea alcuni vincoli comportamentali a favore di , dall'altro ribadisce al punto Pt_1
1) il divieto di pagamento senza l'intervento (ossia il consenso) di . Pt_1
Come evidenziato dalla S.C. (cfr. 11373/2024) con la clausola di vincolo le parti del contratto di assicurazione individuano un beneficiario, il quale avrà diritto all'indennizzo assicurativo in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza;
si precisa che “.. nella struttura del contratto assicurativo con la designazione del beneficiario, il diritto all'indennizzo nasce direttamente nel patrimonio del beneficiario come autonomo suo credito nei confronti dell'assicuratore e quindi senza passare per il patrimonio dello stipulante o dell'assicurato e, pertanto, è conferita al beneficiario, e a lui soltanto, la potestà di agire contro l'assicuratore per ottenere, ad evento avvenuto, la prestazione indennitaria”.
Dal punto di vista processuale ciò comporta che il credito all'indennizzo possa farsi valere nei confronti dell'impresa assicuratrice soltanto da parte del beneficiario, con conseguente difetto di titolarità del rapporto in capo al contraente e ciò in armonia con il principio dettato dall'art.1891, co.2, cc a norma del quale 'i diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo', consenso sicuramente assente nel caso di specie.
. pagina 3 di 6 Ne consegue pertanto che l'appello incidentale va respinto.
Parimenti infondati sono i motivi di cui all'appello principale proposto da . Pt_1
Ed invero correttamente il Giudice di prime cure ha evidenziato come la somma di euro 6.000.000,00 indicata nella clausola di vincolo (foglio 19) non sia 'riservata' o 'dedicata' ad a prescindere Pt_1 dalle somme risarcibili a terzi, ma indichi il massimale invocabile dalla danneggiata . Pt_1
Ed invero, già da un punto di vista letterale, la clausola si limita ad indicare, limitatamente alla partita
“merci”, il vincolo a favore di che individua 'fino alla concorrenza di euro 6.000.000,00'. In Pt_1 nessun punto si asserisce che l'intero importo sia riservato ad e che la copertura delle merci Pt_1 debba avvenire integralmente, e men che meno tale significato può attribuirsi all'inciso 'a tutti gli effetti', che si riferisce alla presenza del vincolo.
Tale interpretazione poi, diversamente da quanto affermato dall'appellante, appare in linea con quanto previsto nel contratto di servizi logistici, nel quale si impegnava a coprire le merci con polizza CP_3 incendio con massimale pari ad euro 6.000.000,00 e con vincolo a favore e nell'interesse del
Concessionario.
Nessuna violazione può rinvenirsi dell'art.1362 cc. né dell'art.1366 cc., dovendosi far riferimento ai contraenti ed e non alle aspettative dell'assicurato . Del resto la stessa CP_3 CP_4 Pt_1 Pt_1
(cfr. pag. 20 comp. concl.) si limita ad indicare come 'presumibile', senza peraltro spiegare il perché, che ' nel richiedere a l'inserimento del vincolo in polizza avesse reso edotta la CP_3 CP_1
Compagnia dell'esigenza di assicurare ad l'esistenza di una garanzia sulle merci di Pt_1 quest'ultima in giacenza per almeno 6 milioni di Euro nonostante l'indicazione di una somma complessiva assicurata di 14 milioni per la partita merci a beneficio di tutti i depositanti', circostanza che è negata da controparte.
Errati sono invece i riferimenti agli artt. 1367 c.c (avendo in ogni caso la clausola un suo effetto, ossia quello di istituire il sottolimite e di regolamentare gli obblighi della Compagnia assicuratrice) e 1370
c.c. (trattandosi di appendice strutturata per il singolo contratto); quanto all'art.1369 c.c., proprio la interpretazione sopra propugnata appare coerente con la presenza di altri soggetti assicurati e con il limite di euro 14.000.000,00 previsto per le merci, nel caso di specie ampiamente superato dai danni conseguenti all'incendio (oltre 35.000.000 di euro), e che verrebbe eroso in buona parte se si dovesse dedicare l'importo di euro 6.000.000,00 ad . Pt_1
Da quanto esposto discende che anche l'anticipo indicato dall'art.27 (ANTICIPO INDENNIZZI) che soggiace al doppio limite indicato al primo comma (50% dell'importo e indennizzo prevedibile in almeno euro 250.000), debba sottostare alla medesima interpretazione, per cui l'importo di euro
1.500.000,00 non potrà essere invocato in toto da ma dovrà scontare la medesima regola Pt_1 proporzionale.
Del resto l'interpretazione di , che ritiene il limite di 1.500.000,00 euro valevole separatamente Pt_1 per ciascun assicurato, si scontra innanzitutto con la formulazione letterale della disposizione che individua detto limite 'qualunque sia l'ammontare del sinistro', riferendosi dunque al sinistro generale;
in secondo luogo, essa rischierebbe -nel caso in cui i danneggiati fossero numerosi- di superare il massimale di 14 milioni di euro previsto per le merci. Se infatti è vero, come argomenta l'appellante, che ciascun soggetto assicurato è singolarmente titolare di un separato diritto all'indennizzo in ragione del pregiudizio subito, è altresì vero che la polizza prevede un massimale che logicamente non può essere superato dall'ammontare dei singoli acconti.
pagina 4 di 6 Da quanto esposto consegue il rigetto anche di tale motivo.
Quanto al terzo motivo, con cui si duole dell'avvenuta compensazione delle spese, si ritiene Pt_1 che la decisione sul punto operata dal giudice di prime cure sia corretta, non potendosi certo contestare la complessità e particolarità delle questioni affrontate né la parziale reciproca soccombenza.
In merito infine all'intervento in giudizio di , ne va vagliata innanzitutto la sua Controparte_2 ammissibilità.
L'art.344 cpc infatti consente l'intervento in appello soltanto ai terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell'art.404 c.p.c.; detta norma disciplina al primo comma la cd. opposizione ordinaria (ossia quella proponibile dal terzo i cui diritti sono pregiudicati dalla sentenza impugnata) e al secondo comma quella revocatoria (ad opera degli aventi causa o creditori di una delle parti quando la sentenza è l'effetto di dolo o collusione a loro danno).
Il diritto che il terzo fa valere con l'opposizione ordinaria deve essere autonomo e incompatibile con la situazione giuridica che risulta dalla sentenza impugnata: l'autonomia comporta che il diritto non sia dipendente dalla situazione sostanziale oggetto della sentenza impugnata mentre il requisito dell'incompatibilità sussiste quando il diritto del terzo ha ad oggetto lo stesso bene oggetto del diritto riconosciuto, di modo che l'esercizio dell'uno esclude materialmente l'effettivo esercizio dell'altro.
Ciò non accade nel caso di specie, ove (che si assume titolare del diritto di regresso ex CP_2 art.1910 co.4 c.c. nei confronti di per aver liquidato importi per i danni alle merci subiti dai CP_1 suoi assicurati depositanti per effetto dell'incendio del 09.08.2019) non invoca un proprio diritto autonomo e distinto da quello controverso nel giudizio, ma svolge di fatto un intervento adesivo alla posizione di al fine di negare l'interpretazione della clausola di vincolo propugnata da CP_1
. Pt_1
Come precisato dalla S.C. (cfr. sent. 12114/2006 e negli stessi termini cass. 32887/22) “L'intervento in appello è ammissibile soltanto quando l'interventore sia legittimato a proporre opposizione di terzo ai sensi dell'articolo 404 cod. proc. civ., ossia nel caso in cui egli rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado, e non anche quando l'intervento stesso sia qualificabile come adesivo, perchè volto a sostenere l'impugnazione di una delle parti per porsi al riparo da un pregiudizio mediato dipendente da un rapporto che lega il diritto dell'interventore a quello di una delle parti..”. L'intervento deve dunque essere dichiarato inammissibile.
Stante la reciproca soccombenza, le spese del presente grado vanno compensate.
Sussistono i presupposti per l'obbligo dell'appellante, dell'appellante incidentale e dell'interventore di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. 115/2002 e dell'art. 1 comma 17 L. 228/2012
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nonché sull'appello Parte_1 incidentale proposto da avverso l'ordinanza del 16.08.2022 del Tribunale Controparte_1 di Bologna, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 5 di 6 -rigetta l'appello proposto da nonché l'appello incidentale proposto da Parte_1 [...]
; Controparte_1
-dichiara inammissibile l'intervento di;
Controparte_2
- compensa le spese di lite del presente grado di giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante, dell'appellante incidentale e dell'interventore di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. 115/2002 e dell'art. 1 comma 17 L. 228/2012
Così deciso in Bologna il 29.04.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Maria Laura Benini Maria Cristina Salvadori
\
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Cristina Salvadori Presidente
Dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere
Dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1620/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo F.Galantini, dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Gian Franco Fontaine Panciatichi e dall'Avv. Isabella Fontaine Panciatichi ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv. Fontaine Panciatichi sito in Bologna, Via Rubbiani n.2;
Appellante contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Cesare e dall'Avv. Controparte_1
Stefania Fontana ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Fontana, sito in Bologna, Via
Boldrini n.6;
Appellata-Appellante Incidentale
rappresentata e difesa dall'Avv. Aniello De Ruberto ed elettivamente Controparte_2 domiciliata presso il Suo domicilio digitale ovvero presso il Suo Email_1 studio, sito in Milano, Via Podgora n.10
Interventore
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 14.05.2024.
Motivi della decisione
pagina 1 di 6 Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 16.08.2022, in parziale accoglimento delle domande proposte da ha condannato al pagamento della somma di € Parte_1 Controparte_1
265.200,00 oltre interessi, a titolo di anticipo di indennizzo per i danni subiti da Parte_1 nell'incendio verificatosi in data 09.08.2019, presso il magazzino della soc. che Controparte_3 aveva distrutto le merci di sua proprietà, lì depositate.
Ritenuta la legittimazione attiva della ricorrente , 'che faceva valere in giudizio un diritto Pt_1 affermando di esserne essa stessa titolare', e qualificata la polizza assicurativa stipulata da con CP_3
'per contro altrui cioè per conto di in virtù della clausola di vincolo contenuta nelle CP_1 Parte_1
Condizioni Particolari, con conseguente azione diretta nei confronti della Compagnia Assicurativa, affermava il Tribunale felsineo che:
- il valore di euro 6.000.000,00 indicato nella clausola di vincolo non poteva ritenersi indicativo di una somma riservata alla sola , a fronte di un importo massimo indennizzabile di 14.000.000,00 Pt_1 euro, motivo per cui doveva pervenirsi ad una quantificazione proporzionale dei danni indennizzabili da CP_1
- sussistevano i presupposti per la liquidazione dell'Anticipo Indennizzi, di cui all'art.27 delle
Condizioni Particolari di Polizza, che -avuto riguardo al criterio proporzionale concreto- ammontava ad euro 265.200,00.
ha impugnato detta sentenza, deducendo: Parte_1
1) Erronea ed illogica interpretazione della portata ed operatività della clausola di vincolo prevista al foglio 19 delle Condizioni Particolari di Polizza per violazione e/o falsa applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale di cui agli artt.1362, 1366, 1367, 1369 e
1370 c.c.;
2) Erronea determinazione del quantum liquidato a titolo di anticipo di indennizzo derivante da una errata interpretazione dell'art.27 delle Condizioni Particolari di Polizza;
3) Erroneità della pronuncia di compensazione delle spese di causa
si è costituita in giudizio, contestando il fondamento dell'appello, di cui Controparte_1 chiedeva l'integrale rigetto, e proponendo appello incidentale avverso le statuizioni che avevano riconosciuto la titolarità del diritto di azione in capo ad e ricondotto la fattispecie nell'alveo Pt_1 dell'art.1891 c.c.
Interveniva volontariamente in giudizio , invocando la sua legittimazione ai sensi Controparte_2 dell'art.344 c.p.c., e chiedendo accertarsi e dichiararsi l'inesistenza, nullità, invalidità e/o inefficacia della clausola di vincolo invocata dall'appellante.
***
Gli appelli, sia principale che incidentale, sono infondati, per le ragioni che seguono.
Per ragioni di sistematicità, appare opportuno valutare in primis l'appello incidentale proposto da che nega la titolarità del diritto in capo ad , ritenendo che il soggetto legittimato a CP_1 Pt_1 proporre l'azione sia contraente della polizza. CP_3
Preliminarmente si osserva che non può ritenersi -come assume l'appellante- che vi sia stata una rinunzia implicita alla eccezione da parte della Compagnia Assicurativa 'desumibile dal comportamento processuale assunto da e confermato dalle iniziative assunte da nel CP_1 CP_3 parallelo procedimento R.G. 6762/2023 pendente innanzi al Tribunale di Bologna', ove ha CP_4
pagina 2 di 6 chiesto dichiararsi che l'importo di € 10.240.000,00 (ossia “il massimale” complessivo che CP_1 ritiene dovuto per la partita ' è satisfattivo dell'obbligazione indennitaria attinente alla partita n. CP_5
2 in deposito”, nonchè determinarsi la ripartizione fra i soggetti assicurati convenuti in giudizio CP_5 dalla medesima fra i quali . CP_1 Pt_1
Ed invero, come replicato dall'appellata e risultante dall'atto di citazione (cfr. doc.10), anche in quella sede ribadiva che la titolarità dell'azione era riservata -ai sensi dell'art.13 delle Condizioni CP_1
Generali- al contraente in via esclusiva, tanto che il contraddittorio veniva radicato anche nei confronti di ma che l'indennizzo non poteva che essere versato al titolare dell'interesse assicurato o con il CP_3 consenso di questi, motivo per cui venivano convenuti in giudizio i soggetti danneggiati.
Nel merito, peraltro, l'eccezione è infondata.
E' pacifico che la polizza Incendio Rischio Industriali n.149499687 sia stata stipulata da CP_3
[...
titolare dello stabilimento sito in Forlì, via Meucci 22/A, che aveva concluso con varie società, tra le quali un contratto di servizi logistici comprensivo dello stoccaggio e custodia dei prodotti Parte_1 all'interno del magazzino. Sostiene pertanto la Compagnia Assicurativa che la titolarità delle azioni e dei diritti nascenti dalla polizza non possa che essere in capo al contraente, così come previsto dall'art.13 delle Condizioni Generali di Assicurazione (“Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società”) e ribadito dalla clausola di vincolo che prevedeva in capo ad un mero potere di intervento. Pt_1
Ritiene questa Corte corretto l'inquadramento del giudice di prime cure della fattispecie nell'alveo dell'art.1891 c.c.. Ed invero proprio l'art.13 precisa al secondo comma che, in particolare, spettano al Contraente 'gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione del danno' che sono vincolanti anche per l'Assicurato, con una previsione riferita -dunque- alla fase di liquidazione dell'indennizzo.
Ma al terzo comma stabilisce che 'l'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso del titolare dell'interesse assicurato'.
Beneficiario è dunque . Pt_1
Nè colgono nel segno le osservazioni di in ordine al contenuto di cui all'appendice del foglio CP_4
19, che da un lato crea alcuni vincoli comportamentali a favore di , dall'altro ribadisce al punto Pt_1
1) il divieto di pagamento senza l'intervento (ossia il consenso) di . Pt_1
Come evidenziato dalla S.C. (cfr. 11373/2024) con la clausola di vincolo le parti del contratto di assicurazione individuano un beneficiario, il quale avrà diritto all'indennizzo assicurativo in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza;
si precisa che “.. nella struttura del contratto assicurativo con la designazione del beneficiario, il diritto all'indennizzo nasce direttamente nel patrimonio del beneficiario come autonomo suo credito nei confronti dell'assicuratore e quindi senza passare per il patrimonio dello stipulante o dell'assicurato e, pertanto, è conferita al beneficiario, e a lui soltanto, la potestà di agire contro l'assicuratore per ottenere, ad evento avvenuto, la prestazione indennitaria”.
Dal punto di vista processuale ciò comporta che il credito all'indennizzo possa farsi valere nei confronti dell'impresa assicuratrice soltanto da parte del beneficiario, con conseguente difetto di titolarità del rapporto in capo al contraente e ciò in armonia con il principio dettato dall'art.1891, co.2, cc a norma del quale 'i diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo', consenso sicuramente assente nel caso di specie.
. pagina 3 di 6 Ne consegue pertanto che l'appello incidentale va respinto.
Parimenti infondati sono i motivi di cui all'appello principale proposto da . Pt_1
Ed invero correttamente il Giudice di prime cure ha evidenziato come la somma di euro 6.000.000,00 indicata nella clausola di vincolo (foglio 19) non sia 'riservata' o 'dedicata' ad a prescindere Pt_1 dalle somme risarcibili a terzi, ma indichi il massimale invocabile dalla danneggiata . Pt_1
Ed invero, già da un punto di vista letterale, la clausola si limita ad indicare, limitatamente alla partita
“merci”, il vincolo a favore di che individua 'fino alla concorrenza di euro 6.000.000,00'. In Pt_1 nessun punto si asserisce che l'intero importo sia riservato ad e che la copertura delle merci Pt_1 debba avvenire integralmente, e men che meno tale significato può attribuirsi all'inciso 'a tutti gli effetti', che si riferisce alla presenza del vincolo.
Tale interpretazione poi, diversamente da quanto affermato dall'appellante, appare in linea con quanto previsto nel contratto di servizi logistici, nel quale si impegnava a coprire le merci con polizza CP_3 incendio con massimale pari ad euro 6.000.000,00 e con vincolo a favore e nell'interesse del
Concessionario.
Nessuna violazione può rinvenirsi dell'art.1362 cc. né dell'art.1366 cc., dovendosi far riferimento ai contraenti ed e non alle aspettative dell'assicurato . Del resto la stessa CP_3 CP_4 Pt_1 Pt_1
(cfr. pag. 20 comp. concl.) si limita ad indicare come 'presumibile', senza peraltro spiegare il perché, che ' nel richiedere a l'inserimento del vincolo in polizza avesse reso edotta la CP_3 CP_1
Compagnia dell'esigenza di assicurare ad l'esistenza di una garanzia sulle merci di Pt_1 quest'ultima in giacenza per almeno 6 milioni di Euro nonostante l'indicazione di una somma complessiva assicurata di 14 milioni per la partita merci a beneficio di tutti i depositanti', circostanza che è negata da controparte.
Errati sono invece i riferimenti agli artt. 1367 c.c (avendo in ogni caso la clausola un suo effetto, ossia quello di istituire il sottolimite e di regolamentare gli obblighi della Compagnia assicuratrice) e 1370
c.c. (trattandosi di appendice strutturata per il singolo contratto); quanto all'art.1369 c.c., proprio la interpretazione sopra propugnata appare coerente con la presenza di altri soggetti assicurati e con il limite di euro 14.000.000,00 previsto per le merci, nel caso di specie ampiamente superato dai danni conseguenti all'incendio (oltre 35.000.000 di euro), e che verrebbe eroso in buona parte se si dovesse dedicare l'importo di euro 6.000.000,00 ad . Pt_1
Da quanto esposto discende che anche l'anticipo indicato dall'art.27 (ANTICIPO INDENNIZZI) che soggiace al doppio limite indicato al primo comma (50% dell'importo e indennizzo prevedibile in almeno euro 250.000), debba sottostare alla medesima interpretazione, per cui l'importo di euro
1.500.000,00 non potrà essere invocato in toto da ma dovrà scontare la medesima regola Pt_1 proporzionale.
Del resto l'interpretazione di , che ritiene il limite di 1.500.000,00 euro valevole separatamente Pt_1 per ciascun assicurato, si scontra innanzitutto con la formulazione letterale della disposizione che individua detto limite 'qualunque sia l'ammontare del sinistro', riferendosi dunque al sinistro generale;
in secondo luogo, essa rischierebbe -nel caso in cui i danneggiati fossero numerosi- di superare il massimale di 14 milioni di euro previsto per le merci. Se infatti è vero, come argomenta l'appellante, che ciascun soggetto assicurato è singolarmente titolare di un separato diritto all'indennizzo in ragione del pregiudizio subito, è altresì vero che la polizza prevede un massimale che logicamente non può essere superato dall'ammontare dei singoli acconti.
pagina 4 di 6 Da quanto esposto consegue il rigetto anche di tale motivo.
Quanto al terzo motivo, con cui si duole dell'avvenuta compensazione delle spese, si ritiene Pt_1 che la decisione sul punto operata dal giudice di prime cure sia corretta, non potendosi certo contestare la complessità e particolarità delle questioni affrontate né la parziale reciproca soccombenza.
In merito infine all'intervento in giudizio di , ne va vagliata innanzitutto la sua Controparte_2 ammissibilità.
L'art.344 cpc infatti consente l'intervento in appello soltanto ai terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell'art.404 c.p.c.; detta norma disciplina al primo comma la cd. opposizione ordinaria (ossia quella proponibile dal terzo i cui diritti sono pregiudicati dalla sentenza impugnata) e al secondo comma quella revocatoria (ad opera degli aventi causa o creditori di una delle parti quando la sentenza è l'effetto di dolo o collusione a loro danno).
Il diritto che il terzo fa valere con l'opposizione ordinaria deve essere autonomo e incompatibile con la situazione giuridica che risulta dalla sentenza impugnata: l'autonomia comporta che il diritto non sia dipendente dalla situazione sostanziale oggetto della sentenza impugnata mentre il requisito dell'incompatibilità sussiste quando il diritto del terzo ha ad oggetto lo stesso bene oggetto del diritto riconosciuto, di modo che l'esercizio dell'uno esclude materialmente l'effettivo esercizio dell'altro.
Ciò non accade nel caso di specie, ove (che si assume titolare del diritto di regresso ex CP_2 art.1910 co.4 c.c. nei confronti di per aver liquidato importi per i danni alle merci subiti dai CP_1 suoi assicurati depositanti per effetto dell'incendio del 09.08.2019) non invoca un proprio diritto autonomo e distinto da quello controverso nel giudizio, ma svolge di fatto un intervento adesivo alla posizione di al fine di negare l'interpretazione della clausola di vincolo propugnata da CP_1
. Pt_1
Come precisato dalla S.C. (cfr. sent. 12114/2006 e negli stessi termini cass. 32887/22) “L'intervento in appello è ammissibile soltanto quando l'interventore sia legittimato a proporre opposizione di terzo ai sensi dell'articolo 404 cod. proc. civ., ossia nel caso in cui egli rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado, e non anche quando l'intervento stesso sia qualificabile come adesivo, perchè volto a sostenere l'impugnazione di una delle parti per porsi al riparo da un pregiudizio mediato dipendente da un rapporto che lega il diritto dell'interventore a quello di una delle parti..”. L'intervento deve dunque essere dichiarato inammissibile.
Stante la reciproca soccombenza, le spese del presente grado vanno compensate.
Sussistono i presupposti per l'obbligo dell'appellante, dell'appellante incidentale e dell'interventore di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. 115/2002 e dell'art. 1 comma 17 L. 228/2012
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nonché sull'appello Parte_1 incidentale proposto da avverso l'ordinanza del 16.08.2022 del Tribunale Controparte_1 di Bologna, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 5 di 6 -rigetta l'appello proposto da nonché l'appello incidentale proposto da Parte_1 [...]
; Controparte_1
-dichiara inammissibile l'intervento di;
Controparte_2
- compensa le spese di lite del presente grado di giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante, dell'appellante incidentale e dell'interventore di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. 115/2002 e dell'art. 1 comma 17 L. 228/2012
Così deciso in Bologna il 29.04.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Maria Laura Benini Maria Cristina Salvadori
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