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Ordinanza 16 aprile 2025
Ordinanza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, ordinanza 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA Sezione Civile r.g. 34/2025
Il Giudice dr.ssa Marianna Frangiosa;
letti gli atti ed i verbali di causa;
sciogliendo la riserva che precede;
vista l'opposizione dell'intimato;
considerato che lo speciale procedimento di convalida (nella specie, sfratto per morosità) si trasforma in giudizio di cognizione ordinaria per il solo fatto dell'opposizione dell'intimato (o del suo procuratore) alla pretesa avversaria, a nulla rilevando i limiti più o meno ampi della opposizione (cfr. Cass. n.295/85;
Cass.n.3154/91);
ritenuto, quindi, che l'opposizione dell'intimato non consente la convalida e comporta la necessità di una pronuncia in merito alla richiesta, avanzata in via subordinata, di emissione dell'ordinanza di rilascio provvisoriamente esecutiva;
rilevato, sotto tale profilo, che l'opposizione non risulta fondata su prova scritta in quanto il conduttore non ha allegato né esibito prove attestanti il relativo adempimento ed in particolare, per quello che rileva in questa sede, effettivo rilascio dell'immobile oggetto di contratto;
ritenuto che “in caso di locazione di immobile al conduttore incombe l'onere del pagamento del canone, in caso di inadempienza al locatore spetta solo la prova della locazione e del canone pattuito, mentre spetta al conduttore la prova dell'avvenuto pagamento del canone” (cfr. Tribunale Messina, sez. I, 31/03/2005);
precisato, altresì, che, come chiarito anche di recente dalla Corte di legittimità. “Nel caso in cui il contratto di locazione immobiliare in favore di due conduttori preveda che gli stessi siano tenuti a corrispondere solidalmente l'intero canone, il recesso di uno di essi (che non è subordinato al consenso dell'altro) non fa venir meno la soggezione del co-conduttore al pagamento dell'intero debito, indipendentemente dalla circostanza che egli abbia continuato ad occupare una sola porzione dell'immobile” (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/07/2024, n.21051);
osservato che l'obbligazione in oggetto è una obbligazione solidale, non subordinata al consenso dell'altro per l'eventuale recesso, per come desumibile dal contratto di locazione versato in atti;
che uno solo dei conduttori, il dott. , indirizzava Parte_1 al locatore la disdetta solo a proprio nome nei limiti del suo 50% (cfr. alleg. 2 atto di intimazione); che non vi è prova della consegna delle chiavi da parte dell'odierno intimato e formale disdetta del contratto di locazione, idonea a far ritenere che si sia risolto l'intero rapporto anche con riguardo alla posizione di quest'ultimo;
ritenuto, altresì, allo stato degli atti che non sussistono gravi motivi ostativi all'emanazione del richiesto provvedimento di rilascio, quantomeno all'esito di cognizione sommaria, tipica del momento, in quanto l'opposizione proposta dall'intimato non appare in grado di minare la contestata morosità e, di conseguenza, la sussistenza dell'inadempimento (a titolo contrattuale per il pagamento del canone ovvero a diverso titolo per il pagamento della indennità di occupazione senza titolo del cespite) non avendo tra l'altro parte intimata manifestato interesse ad occupare l'immobile;
letti gli artt. 665, 667, 426 e 447-bis c.p.c. e 56 legge 392/78; verificato che il giudizio deve proseguire per la fase di merito nelle forme del rito speciale predisposto per la materia delle locazioni;
visto l'art. 5 d.lgs 28/2010 (come novellato dal D.L. n°69/2013, conv. in legge n°98/2013) e rilevato che la presente controversia rientra in ragione dell'oggetto
(locazione) tra quelle per le quali è previsto a pena di improcedibilità l'esperimento del procedimento di mediazione o degli analoghi procedimenti di cui all'art. 5 richiamato (procedimento non rimesso alla disponibilità delle parti ma imposto come obbligatorio dal legislatore);
P.Q.M.
ordina a (codice fiscale , di rilasciare, libero Parte_2 C.F._1 da persone e cose, in favore di l'immobile sito in Ascea Controparte_1
Marina in Via Elea, (meglio descritto in citazione e nel contratto in atti); fissa, per l'esecuzione, comparate le opposte esigenze delle parti, rilevata l'asserita intervenuta liberazione del bene da parte intimata, non disgiunte da motivi di equità, la data del 30.5.2025; dispone il mutamento del rito ai sensi dell'articolo 667 c.p.c. e fissa all'uopo l'udienza ex art.420 c.p.c. per il giorno 20.11.2025, ore di rito assegnando all'intimante termine perentorio sino a venti giorni prima della predetta udienza ed all'intimato termine perentorio sino a dieci giorni prima della predetta udienza per l'integrazione dei rispettivi atti introduttivi mediante deposito in cancelleria di documenti e delle rispettive memorie integrative;
assegna alle parti il termine di giorni 15 dalla comunicazione del presente provvedimento per introdurre il procedimento di mediazione.
Si comunichi.
Vallo della Lucania, 16.4.2025 Il Giudice
Dr.ssa Marianna Frangiosa