Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 21/05/2025, n. 9740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9740 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/05/2025
N. 09740/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09952/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Carmen Ambra e Alessandra Bircolotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'interno, in persona del Ministero pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del decreto dell’intimato Ministero -OMISSIS- del 17 giugno 2021, di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana al ricorrente;
- di ogni altro atto e/o provvedimento e/o documento presupposto, consequenziale e/o comunque collegato e/o connesso ed inerente gli atti e i provvedimenti sopra indicati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’intimato Ministero;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, c. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l'odierno ricorso parte ricorrente ha impugnato il decreto in epigrafe, con il quale l'intimato Ministero ha respinto la sua istanza del 24 febbraio 2017, volta a ottenere la concessione della cittadinanza italiana ex art. 9 l. n. 92/1991.
Il suddetto provvedimento motivato in considerazione dei seguenti precedenti pregiudizievoli:
- 17/06/2013: notizia di reato all'A.G. per il reato di cui all'art. 340 c.p. (interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità) - archiviato per mancanza delle condizioni il 07/02/2014;
- 24/05/2007: sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli, divenuta irrevocabile il 26/07/2008 per violazione norme contenute T.U. disciplina sull'immigrazione art. 6/3 d. lgs. 25/07/98 n. 286;
- 16/01/2007: sentenza emessa dal Tribunale di Novara, divenuta irrevocabile il 24/02/2007 per violazione norme contenute T.U. disciplina sull'immigrazione art. 14/5 d. lgs. 25/07/98 n. 286;
- 12/03/2007: sentenza emessa dal Tribunale di Novara, sez. di Borgomanero, divenuta irrevocabile il 21/04/2007 per violazione norme contenute T.U. disciplina sull'immigrazione art. 6/3 d. lgs. 25/07/98 n. 286;
- 14/07/2003: notizia di reato all' A.G. per facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno.
Ciò posto, l'amministrazione ha altresì considerato il fatto che la richiedente, all'atto della presentazione dell'istanza, ha autocertificato di non aver mai subito condanne penali e che tale condotta potrebbe andare a configurare una ulteriore ipotesi di reato.
1.1. Parte ricorrente ha contestato il suddetto provvedimento sulla scorta delle seguenti ragioni.
1.1.1. Con il primo motivo di ricorso ( eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, erroneità, irrazionalità e illogicità manifesta) ha contestato il provvedimento impugnato per travisamento dei fatti, in quanto l'intimata amministrazione avrebbe:
- omesso di valutare la complessiva condotta di vita della ricorrente e, in particolare, gli elementi di segno favorevole evidenziati negli scritti e nella documentazione inviata durante la fase istruttoria;
- altresì omesso di menzionare e di richiamare quanto prodotto da parte ricorrente in sede procedimentale il 2.04.2021 e il 13.05.2021 (con quest'ultima la ricorrente ha trasmesso l'ordinanza del Tribunale di Vercelli del 10 maggio 2021, con la quale quest'ultimo ha revocato per abolitio criminis le sentenze di condanna del 2007), ma si sarebbe piuttosto limitata a richiamare le prime osservazioni inviate dalla stessa;
- basato la motivazione del diniego su lontani precedenti penali, per i quali sarebbe stato possibile richiedere la riabilitazione e/o la revoca ex art. 167 c.p.
1.1.2. Con il secondo motivo di ricorso ( violazione degli artt. 7 e 10 della l. 241/1990 per mancata valutazione delle osservazioni, difetto di motivazione ) ha lamentato la violazione dei propri diritti di partecipazione del procedimento, sotto il profilo della carente motivazione in ordine al mancato accoglimento delle sue osservazioni procedimentali.
2. Parte ricorrente ha quindi depositato un'istanza di prelievo.
3. Con memoria resa in prossimità dell'udienza, parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
4. Il 10 aprile 2025 si è costituita l'amministrazione dell'interno, che ha prodotto documenti.
5. All'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato indicata in epigrafe, tenutasi tramite collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il presente ricorso verte sul rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana alla ricorrente (art. 9, c. 1, lett. f, l. n. 91/1992), motivata in base a numerosi precedenti penali e di polizia a suo carico. L'amministrazione dell'interno ha altresì valorizzato la presenza di una dichiarazione non veritiera in materia di assenza di precedenti penali resa dalla ricorrente medesima all’atto della richiesta della cittadinanza.
2. Vanno previamente dichiarati inutilizzabili i documenti prodotti dall’amministrazione il 10 aprile 2025.
Com’è noto, l’art. 73, c. 1, c.p.a., prevede – per quanto qui rileva – il termine di quaranta giorni liberi prima dell’udienza per produrre documenti. Il mancato rispetto di tale termine comporta l’inutilizzabilità dei documenti tardivamente prodotti (Cons. St., sez. V, 23 maggio 2022, n. 4059; Cons. St., sez. VI, 12 gennaio 2021, n. 395; Cons. St., sez. V, 9 gennaio 2019, n. 395).
Resta ferma la possibilità di produrre oltre il suddetto termine eventuali documenti. Ciò avviene dietro eccezionale autorizzazione del Collegio, nel rispetto del contraddittorio e sempreché la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile (art. 54, c. 1, c.p.a.). La prova dell’estrema difficoltà grava sulla parte che chiede tale autorizzazione (C.G.A.R.S., sez. giurisd., 9 agosto 2023, n. 517; Cons. St., sez. III, 10 marzo 2022, n. 1708).
Nel caso di specie nessuna autorizzazione è stata richiesta, essendosi limitata l’amministrazione a deposito dei documenti in questione il giorno prima dell’udienza di discussione del ricorso.
3. Ciò posto, il Collegio reputa utile, in funzione dello scrutinio delle osservazioni formulate nell’atto introduttivo del giudizio, una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza in materia (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. V bis , n. 1590/2022, n. 2944/2022; n. 2945/2022; 3018/2022, 3471/2022).
L'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l'esplicarsi di un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione.
La dilatata discrezionalità in questo procedimento si estrinseca attraverso l’esercizio di un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale.
Tale apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino; si tratta, pertanto, di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Consiglio di Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; cfr. Cons. Stato, AG, n. 9/1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, n. 1796/2008; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
Tuttavia, l'Amministrazione, pur godendo di ampia discrezionalità del procedimento di concessione della cittadinanza - che si risolve nella immissione piena ed irreversibile nella comunità nazionale ed è pertanto un atto altamente rilevante e delicato - deve comunque fornire un'adeguata motivazione delle sue scelte, sindacabile sotto il profilo dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; Sez. IV, n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; Tar Lazio, Sez. I ter, nn. 3226/2021 e 5875/2021, Sez. II-quater, n. 5665/2012).
Sintetizzando: il potere discrezionale non può trasmodare in arbitrio.
3.1. Con particolare riguardo alle condotte valorizzate nel provvedimento impugnato, si rileva che la giurisprudenza del giudice amministrativo è nel senso di ritenere che anche condotte temporalmente risalenti possono comunque avere – anche superato il decennio di osservazione - valore “ sintomatico ” in quanto anche indicativi di tendenze caratteriali ostative alla concessione della cittadinanza (Consiglio di Stato sez. VI n. 52/2011, Consiglio di Stato sez. III n. 1726/2019, 5271/2019, 4122/2021; TAR Lazio, sez. II quater, n. 10678/13, 5615/2015, 5917/21; cfr., da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2643, 2945, 2946, 4469 del 2022).
Nel caso di specie le condanne in sede penale di parte ricorrente risalgono al 2007 e, per quanto sia intervenuta - nelle more della valutazione dell'istanza - la revoca delle medesime per abolitio criminis , è noto che questa comunque non determina alcun automatismo circa l'ottenimento dello status civitatis (TAR Lazio, sez. VS, 3 gennaio 2025, n. 100).
Sul punto, peraltro, va considerato che, per quanto la revoca non sia stata espressamente menzionata nell'impugnato provvedimento, l'amministrazione dell'interno ha avuto modo di specificare che: (i) " l'Amministrazione valuta i fatti di rilievo penale o anche i fatti effetto di sanzioni di carattere amministrativo per trarre elementi di valutazione nel giudizio sulla personalità del richiedente "; (ii) " la concessione della cittadinanza italiana, richiesta ai sensi dell'art. 9, citata legge n. 91/92, comporta l'esercizio di un potere altamente discrezionale da parte dell'Amministrazione che è tenuta ad accertare la coincidenza tra l'interesse pubblico da tutelare e quello privato dell'istante, mediante una valutazione complessiva degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria che possano dare fondamento all'opportunità della concessione medesima e siano tali da evitare che l'inserimento stabile dell'interessato nella collettività nazionale arrechi danno alla stessa ".
E ciò senza considerare che - anche a voler prescindere dalle tre condanne del 2007 (poi revocate), restano a carico della ricorrente le notizie di reato del 2003 e del 2013, oltre alla dichiarazione non veritiera fatta dal ricorrente, che - com'è noto - è già di per sé un elemento indicativo della non compiuta integrazione e conoscenza dei principi che informano il procedimento in questione ( ex plurimis , TAR Lazio, sez. VS, 5 febbraio 2024, n. 2175).
4. Dalle precedenti considerazioni discende pertanto il rigetto di tutti i motivi di ricorso articolati da parte ricorrente.
4.1. Il primo, in quanto l'amministrazione risulta aver compiutamente valutato la condotta di vita complessivamente tenuta dalla ricorrente ritenendo, nell'ambito dell'ampia discrezionalità che connota il provvedimento di concessione della cittadinanza, prevalenti i suddetti elementi di carattere negativo, senza che gli stessi possano dirsi radicalmente incisi da quanto prodotto in sede procedimentale da parte ricorrente.
4.2. Il secondo, in quanto – secondo la giurisprudenza consolidata dalla quale il Collegio non rileva ragioni per discostarsi - il provvedimento finale non deve contenere una confutazione analitica delle osservazioni mosse dall'istante, ma dallo stesso deve emergere che l'amministrazione abbia tenuto conto, nel complesso, delle suddette osservazioni (cfr., ex plurimis , Cons. St., sez. V, 30 agosto 2023, n. 8063).
Ciò che è avvenuto nel caso di specie, tenuto conto del fatto che l'amministrazione intimata ha affermato che " non sono stati forniti elementi utili ad una decisione favorevole, in quanto le osservazioni presentate dal legale rappresentante si limitano ad affermare che i reati contestati sono di lieve entità o addirittura depenalizzati ed è possibile ottenere agevolmente la riabilitazione ".
Come si è detto, la circostanza che sia stata effettivamente ottenuta la revoca delle condanne del 2007 è stata comunque superata dalla successiva osservazione dell'amministrazione, laddove ha dato conto dell'autonoma rilevanza - in sede amministrativa - dei fatti di rilievo penale.
5. Stante quanto precede, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato con compensazione delle spese di lite, tenuto conto della costituzione meramente formale dell'amministrazione dell'interno, nonché della tardiva produzione di documenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Giallombardo | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.