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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/03/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15748/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberta Dotta Presidente rel. dott. Silvia Graziella Carosio Giudice dott. Monica Mastrandrea Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15748/2024 promossa da:
(CU , nata a [...] in data [...], residente in [...] C.F._1
Privata Molino Canelli n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Lato del Foro di Novara, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Novara, Corte degli Speziali n. 1
-ricorrente-
CONTRO
di , Controparte_1 CP_2
-resistente non costituito-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Pt_1
“in via principale: Voglia accertare e dichiarare l'illegittimità, per le ragioni spiegate, del decreto del Questore di Novara impugnato con il quale è stata rigettata la richiesta di rinnovo del permesso per protezione speciale e/o comunque accertare e il diritto della ricorrente all'ottenimento di permesso di soggiorno per protezione speciale mandando alle autorità competenti per il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Con il favore dei compensi professionali e delle spese.”
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO
1. Con ricorso depositato in data 13.09.2024 ha impugnato il decreto emesso dal Questore Pt_1
della Provincia di Novara notificatogli in data 09.09.2024, con il quale, previo parere vincolante della
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Novara, è stata rigettata la richiesta di rilascio di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, chiedendone l'annullamento con conseguente riconoscimento del permesso ex art. 19. Comma 1.2 Dlvo 286/1998.
Il non si è costituito. CP_1
Il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato in data 30.09.2024 e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 30.01.2025, nel corso della quale veniva sentita la ricorrente.
Il difensore ha chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione, previa rinuncia alla discussione orale e al termine per le memorie ex art. 275-bis c.p.c.
Il Giudice istruttore ha, pertanto, rimesso la causa al Collegio.
MOTIVI IN DIRITTO
2. La SI.ra , nata a [...] il [...], giungeva nel territorio italiano Pt_1 nell'agosto del 2015 e si stabiliva a Novara, luogo in cui quest'ultima risiede da anni;
fin dal suo arrivo in Italia, la SI.ra ha sempre svolto attività lavorativa, anche se talvolta senza un regolare Pt_1
contratto. Con decreto emesso in data 30.03.2021 dal Tribunale Ordinario di Brescia ella aveva ottenuto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 c.1 e 1.1 del D.Lvo
286/98, scaduto in data 30.03.2023 (doc. 1).
In data 18.07.2023 – a permesso ormai scaduto - la ricorrente ha presentato domanda di rinnovo della protezione speciale a seguito della rinuncia alla richiesta di conversione in permesso di lavoro;
Tuttavia, la Questura della Provincia di Novara con il provvedimento Cat A12/Imm. Nr 9/2024 del
12.1.2024, ha rigettato l'istanza motivando come segue:“il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale… preso atto del parere negativo espresso dalla
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Novara, la quale con nota Prot, 2756 del 12.1.2024, ha comunicato di non ritenere sussistenti i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 c. 1, c 1. Del dlgs 286/98, in quanto “Alla richiedente, in Italia dal 2015, fu a suo tempo riconosciuto il permesso di soggiorno per protezione umanitaria ed ha svolto attività lavorative conseguendo un reddito adeguato all'autosostentamento, tanto da presentare domanda di conversione del proprio titolo di permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
cionondimeno, l'istanza è stata rigettata a causa della condanna,
pagina 2 di 6 intervenuta nel 2018 e confermata dalla Suprema Corte del 2019, per traffico di stupefacenti relativamente a fatti avvenuti nel 2017”… “ritenuto che il parere negativo della Commissione
Territoriale di Novara precluda – con effetto vincolante – l'accoglimento dell'istanza di rinnovo …”.
La Questura, quindi, ha rigettato l'istanza con decreto di rigetto Cat A12/Imm. Nr 9/2024 adottato il
12.1.2024, non ravvisando i presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale, in questa sede impugnato (doc. 1).
3. In punto di diritto, il Collegio osserva che alla fattispecie la normativa applicabile è il Dl n. 20/2923 convertito in legge n. 50/2023, applicabile a tutte le istanze di protezione internazionale presentate dopo l'11.03.2023, con il quale sono state apportate modifiche rilevanti alla disciplina della protezione speciale, restringendo nuovamente le ipotesi di divieto di espulsione e, dunque, la possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Invero, nel caso di specie, la domanda di protezione speciale è stata presentata in data 18.07.2023, dunque, dopo l'11.03.2023.
Nella nuova formulazione l'art. 19 D.Lvo 286/1998 prevede al comma 1.1 un nuovo testo che delinea i casi in cui il Questore rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale, in particolare, nella nuova formulazione: “ Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta
a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora non ricorrano gli obblighi di cui all'articolo
5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.”.
Il nuovo comma 1.2., invece, prevede: “Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25, gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Il Collegio, infatti, conformandosi alla più recente giurisprudenza (tra le ultime, Cass. 6.10.2023, n.
28162), ribadisce che la tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali salvaguardati dalla normativa in esame consente, dunque, una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui necessariamente deve desumersi l'esistenza di un sistema di relazioni SInificative che realizzano un effettivo legame con il territorio medesimo.
4. Alla stregua del predetto quadro normativo deve essere valutata la sussistenza circa i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Nel caso di specie, infatti, sussistono i requisiti necessari per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, per le ragioni di seguito esposte, a salvaguardia della vita privata e famigliare,
pagina 3 di 6 dovendo essere presa in considerazione la situazione attuale della ricorrente ed il suo livello di integrazione.
La ricorrente è fuggita dal proprio paese nel gennaio 2015 a causa di gravi dissidi che si erano verificati all'interno della sua famiglia per motivi religiosi, che avevano causato, infatti la morte della di lei madre e della sua prima figlia. Quando nel 2015 intraprese il viaggio verso la Libia, i trafficanti pretesero che la ricorrente si prostituisse per ottenere il pagamento della somma di 35.000 € per ripagare il suo debito. La SI.ra si rifiutava e quando riuscì a raggiungere l'Italia, continuò ad Pt_1
essere perseguitata e minacciata dai trafficanti, trovandosi così costretta a non uscire mai dalla struttura di accoglienza per non essere rapita.
Tuttavia, la ricorrente con sentenza dell'11.01.2018 è stata riconosciuta colpevole del reato di cui all'art. 73 c.1 dPR n. 309 del 1990 e condannata alla pena di anni quattro di reclusione, successivamente rideterminata nella misura di tre anni e mesi quattro di reclusione con ordinanza del
18.04.2018, con la quale il giudice, pur confermando l'obiettiva gravità del fatto materiale, ha concesso le circostanze attenuanti generiche in considerazione dell'incensuratezza della SI.ra e del Pt_1 fatto che quest'ultima avesse messo a repentagli la propria incolumità “evidentemente per ragioni di forte disagio economico”, prendendo in considerazione, inoltre, le forti pressioni fisiche e psicologiche che la ricorrente ha dovuto subire fin dal suo ingresso in Italia nell'agosto del 2015.
È bene sottolineare che, come affermato dal Tribunale di Brescia con la sentenza del 30.3.2021, la gravità del fatto non connota la condotta attuale della ricorrente, essendosi rivelato quest'ultimo un episodio grave ma isolato, e, dunque, già superato.
Infatti, la ricorrente ha ampiamento dimostrato e documentato di essersi prontamente attivata e di aver ottenuto un contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato (doc.5).
Inoltre, la ricorrente ha pienamente dimostrato di avere stretti legami familiari sul territorio italiano, infatti, vive con il marito in un appartamento a Novara, il SI. (docc.7 e 8); la SI.ra Persona_1 Pt_1
ha manifestato la sua voglia di integrarsi poiché ha sempre lavorato presso famiglie italiane,
[...]
riuscendo così ad imparare perfettamente la lingua italiana. Infatti, la SI.ra è riuscita a Pt_1
conseguire le certificazioni ufficiali di lingua e a frequentare corsi professionali (doc.11 e 12).
La ricorrente e il marito hanno un figlio nato il [...] in [...], il quale vive Persona_2
con la di lei sorella in Nigeria in un paese tra le montagne. La ricorrente con il proprio lavoro manda regolarmente danaro per mantenere il figlio e farlo studiare, sperando in un futuro ricongiungimento, dato che ha passato più della metà della vita lontano da lei (doc.10).
3.Alla luce di quanto sinora esposto è evidente che l'allontanamento della ricorrente dal nostro Paese comporterebbe indubbiamente una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,
pagina 4 di 6 unito al fatto che la SI.ra dimostra un buon livello di inserimento sociale raggiunto anche Pt_1
grazie alla sua volontà di stabilizzarsi in un ambiente lavorativo specializzato.
Ed invero, anche procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che la ricorrente ha in Italia e quella che ha vissuto prima della partenza e che si troverebbe a vivere in caso di rientro, temendo non sono per la propria incolumità ma anche per il mantenimento del figlio ancora in
Nigeria, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata dalla ricorrente per costruirsi una rete relazionale e lavorativa in
Italia.
5. Si può, quindi, concludere che la documentazione in atti - costituita dai contratti di lavoro, dal certificato di residenza, dai documenti della famiglia – consente di affermare che la SI.ra ha Pt_1 ampiamente dimostrato l'esistenza di legami famigliari sul territorio nazionale, nonché un grado adeguato di integrazione nel tessuto socio-economico in Italia tale da determinare l'accoglimento dell'invocata istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione, alla luce del fatto che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata.
Infine, in merito alla violazione dell'articolo 10 bis, l'accoglimento del ricorso consente ampiamente di superare tale eccezione di carattere meramente formale.
In conclusione, per tutte le ragioni sin qui svolte, il ricorso dev'essere accolto.
6. In merito alle spese di causa,
Le spese vengono liquidate in dispositivo, secondo il principio della soccombenza, in assenza di nota, tenuto conto che si è svolta una solo udienza e che non è stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione:
Accoglie il ricorso e accerta la sussistenza, in capo alla ricorrente, dei presupposti di cui agli artt. 19 co.
1.1 e 19 co.
1.2 del D.lgs n.286/1998, con conseguente obbligo in capo alla Questura competente di rilasciare il relativo permesso di soggiorno per protezione speciale a favore della SI.ra . Pt_1
Dichiara tenuto e condanna il convenuto alla rifusione delle spese legali, che liquida nella CP_1 complessiva somma di € 1800,00 oltre Iva e Cpa, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
pagina 5 di 6 Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla
Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Torino, 3.2.2025
Il Presidente
Roberta Dotta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberta Dotta Presidente rel. dott. Silvia Graziella Carosio Giudice dott. Monica Mastrandrea Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15748/2024 promossa da:
(CU , nata a [...] in data [...], residente in [...] C.F._1
Privata Molino Canelli n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Lato del Foro di Novara, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Novara, Corte degli Speziali n. 1
-ricorrente-
CONTRO
di , Controparte_1 CP_2
-resistente non costituito-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Pt_1
“in via principale: Voglia accertare e dichiarare l'illegittimità, per le ragioni spiegate, del decreto del Questore di Novara impugnato con il quale è stata rigettata la richiesta di rinnovo del permesso per protezione speciale e/o comunque accertare e il diritto della ricorrente all'ottenimento di permesso di soggiorno per protezione speciale mandando alle autorità competenti per il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Con il favore dei compensi professionali e delle spese.”
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO
1. Con ricorso depositato in data 13.09.2024 ha impugnato il decreto emesso dal Questore Pt_1
della Provincia di Novara notificatogli in data 09.09.2024, con il quale, previo parere vincolante della
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Novara, è stata rigettata la richiesta di rilascio di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, chiedendone l'annullamento con conseguente riconoscimento del permesso ex art. 19. Comma 1.2 Dlvo 286/1998.
Il non si è costituito. CP_1
Il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato in data 30.09.2024 e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 30.01.2025, nel corso della quale veniva sentita la ricorrente.
Il difensore ha chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione, previa rinuncia alla discussione orale e al termine per le memorie ex art. 275-bis c.p.c.
Il Giudice istruttore ha, pertanto, rimesso la causa al Collegio.
MOTIVI IN DIRITTO
2. La SI.ra , nata a [...] il [...], giungeva nel territorio italiano Pt_1 nell'agosto del 2015 e si stabiliva a Novara, luogo in cui quest'ultima risiede da anni;
fin dal suo arrivo in Italia, la SI.ra ha sempre svolto attività lavorativa, anche se talvolta senza un regolare Pt_1
contratto. Con decreto emesso in data 30.03.2021 dal Tribunale Ordinario di Brescia ella aveva ottenuto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 c.1 e 1.1 del D.Lvo
286/98, scaduto in data 30.03.2023 (doc. 1).
In data 18.07.2023 – a permesso ormai scaduto - la ricorrente ha presentato domanda di rinnovo della protezione speciale a seguito della rinuncia alla richiesta di conversione in permesso di lavoro;
Tuttavia, la Questura della Provincia di Novara con il provvedimento Cat A12/Imm. Nr 9/2024 del
12.1.2024, ha rigettato l'istanza motivando come segue:“il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale… preso atto del parere negativo espresso dalla
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Novara, la quale con nota Prot, 2756 del 12.1.2024, ha comunicato di non ritenere sussistenti i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 c. 1, c 1. Del dlgs 286/98, in quanto “Alla richiedente, in Italia dal 2015, fu a suo tempo riconosciuto il permesso di soggiorno per protezione umanitaria ed ha svolto attività lavorative conseguendo un reddito adeguato all'autosostentamento, tanto da presentare domanda di conversione del proprio titolo di permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
cionondimeno, l'istanza è stata rigettata a causa della condanna,
pagina 2 di 6 intervenuta nel 2018 e confermata dalla Suprema Corte del 2019, per traffico di stupefacenti relativamente a fatti avvenuti nel 2017”… “ritenuto che il parere negativo della Commissione
Territoriale di Novara precluda – con effetto vincolante – l'accoglimento dell'istanza di rinnovo …”.
La Questura, quindi, ha rigettato l'istanza con decreto di rigetto Cat A12/Imm. Nr 9/2024 adottato il
12.1.2024, non ravvisando i presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale, in questa sede impugnato (doc. 1).
3. In punto di diritto, il Collegio osserva che alla fattispecie la normativa applicabile è il Dl n. 20/2923 convertito in legge n. 50/2023, applicabile a tutte le istanze di protezione internazionale presentate dopo l'11.03.2023, con il quale sono state apportate modifiche rilevanti alla disciplina della protezione speciale, restringendo nuovamente le ipotesi di divieto di espulsione e, dunque, la possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Invero, nel caso di specie, la domanda di protezione speciale è stata presentata in data 18.07.2023, dunque, dopo l'11.03.2023.
Nella nuova formulazione l'art. 19 D.Lvo 286/1998 prevede al comma 1.1 un nuovo testo che delinea i casi in cui il Questore rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale, in particolare, nella nuova formulazione: “ Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta
a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora non ricorrano gli obblighi di cui all'articolo
5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.”.
Il nuovo comma 1.2., invece, prevede: “Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25, gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Il Collegio, infatti, conformandosi alla più recente giurisprudenza (tra le ultime, Cass. 6.10.2023, n.
28162), ribadisce che la tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali salvaguardati dalla normativa in esame consente, dunque, una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui necessariamente deve desumersi l'esistenza di un sistema di relazioni SInificative che realizzano un effettivo legame con il territorio medesimo.
4. Alla stregua del predetto quadro normativo deve essere valutata la sussistenza circa i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Nel caso di specie, infatti, sussistono i requisiti necessari per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, per le ragioni di seguito esposte, a salvaguardia della vita privata e famigliare,
pagina 3 di 6 dovendo essere presa in considerazione la situazione attuale della ricorrente ed il suo livello di integrazione.
La ricorrente è fuggita dal proprio paese nel gennaio 2015 a causa di gravi dissidi che si erano verificati all'interno della sua famiglia per motivi religiosi, che avevano causato, infatti la morte della di lei madre e della sua prima figlia. Quando nel 2015 intraprese il viaggio verso la Libia, i trafficanti pretesero che la ricorrente si prostituisse per ottenere il pagamento della somma di 35.000 € per ripagare il suo debito. La SI.ra si rifiutava e quando riuscì a raggiungere l'Italia, continuò ad Pt_1
essere perseguitata e minacciata dai trafficanti, trovandosi così costretta a non uscire mai dalla struttura di accoglienza per non essere rapita.
Tuttavia, la ricorrente con sentenza dell'11.01.2018 è stata riconosciuta colpevole del reato di cui all'art. 73 c.1 dPR n. 309 del 1990 e condannata alla pena di anni quattro di reclusione, successivamente rideterminata nella misura di tre anni e mesi quattro di reclusione con ordinanza del
18.04.2018, con la quale il giudice, pur confermando l'obiettiva gravità del fatto materiale, ha concesso le circostanze attenuanti generiche in considerazione dell'incensuratezza della SI.ra e del Pt_1 fatto che quest'ultima avesse messo a repentagli la propria incolumità “evidentemente per ragioni di forte disagio economico”, prendendo in considerazione, inoltre, le forti pressioni fisiche e psicologiche che la ricorrente ha dovuto subire fin dal suo ingresso in Italia nell'agosto del 2015.
È bene sottolineare che, come affermato dal Tribunale di Brescia con la sentenza del 30.3.2021, la gravità del fatto non connota la condotta attuale della ricorrente, essendosi rivelato quest'ultimo un episodio grave ma isolato, e, dunque, già superato.
Infatti, la ricorrente ha ampiamento dimostrato e documentato di essersi prontamente attivata e di aver ottenuto un contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato (doc.5).
Inoltre, la ricorrente ha pienamente dimostrato di avere stretti legami familiari sul territorio italiano, infatti, vive con il marito in un appartamento a Novara, il SI. (docc.7 e 8); la SI.ra Persona_1 Pt_1
ha manifestato la sua voglia di integrarsi poiché ha sempre lavorato presso famiglie italiane,
[...]
riuscendo così ad imparare perfettamente la lingua italiana. Infatti, la SI.ra è riuscita a Pt_1
conseguire le certificazioni ufficiali di lingua e a frequentare corsi professionali (doc.11 e 12).
La ricorrente e il marito hanno un figlio nato il [...] in [...], il quale vive Persona_2
con la di lei sorella in Nigeria in un paese tra le montagne. La ricorrente con il proprio lavoro manda regolarmente danaro per mantenere il figlio e farlo studiare, sperando in un futuro ricongiungimento, dato che ha passato più della metà della vita lontano da lei (doc.10).
3.Alla luce di quanto sinora esposto è evidente che l'allontanamento della ricorrente dal nostro Paese comporterebbe indubbiamente una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,
pagina 4 di 6 unito al fatto che la SI.ra dimostra un buon livello di inserimento sociale raggiunto anche Pt_1
grazie alla sua volontà di stabilizzarsi in un ambiente lavorativo specializzato.
Ed invero, anche procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che la ricorrente ha in Italia e quella che ha vissuto prima della partenza e che si troverebbe a vivere in caso di rientro, temendo non sono per la propria incolumità ma anche per il mantenimento del figlio ancora in
Nigeria, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata dalla ricorrente per costruirsi una rete relazionale e lavorativa in
Italia.
5. Si può, quindi, concludere che la documentazione in atti - costituita dai contratti di lavoro, dal certificato di residenza, dai documenti della famiglia – consente di affermare che la SI.ra ha Pt_1 ampiamente dimostrato l'esistenza di legami famigliari sul territorio nazionale, nonché un grado adeguato di integrazione nel tessuto socio-economico in Italia tale da determinare l'accoglimento dell'invocata istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione, alla luce del fatto che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata.
Infine, in merito alla violazione dell'articolo 10 bis, l'accoglimento del ricorso consente ampiamente di superare tale eccezione di carattere meramente formale.
In conclusione, per tutte le ragioni sin qui svolte, il ricorso dev'essere accolto.
6. In merito alle spese di causa,
Le spese vengono liquidate in dispositivo, secondo il principio della soccombenza, in assenza di nota, tenuto conto che si è svolta una solo udienza e che non è stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione:
Accoglie il ricorso e accerta la sussistenza, in capo alla ricorrente, dei presupposti di cui agli artt. 19 co.
1.1 e 19 co.
1.2 del D.lgs n.286/1998, con conseguente obbligo in capo alla Questura competente di rilasciare il relativo permesso di soggiorno per protezione speciale a favore della SI.ra . Pt_1
Dichiara tenuto e condanna il convenuto alla rifusione delle spese legali, che liquida nella CP_1 complessiva somma di € 1800,00 oltre Iva e Cpa, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
pagina 5 di 6 Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla
Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Torino, 3.2.2025
Il Presidente
Roberta Dotta
pagina 6 di 6