Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/04/2025, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2325/2022
Tribunale Ordinario di Palermo
SEZIONE TERZA CIVILE
Il giorno 3 aprile 2025, alle ore 9:38, davanti al giudice dott.ssa Angela Notaro, chiamato il processo iscritto al n. 2325/2022 R.G.A.C., sono presenti l'avv. Chiara Todaro, in sostituzione dell'avv. Francesco Todaro, per parte attrice, e l'avv. Manfredi Bruno, in sostituzione dell'avv.
Aurelio Anselmo, per la compagnia convenuta.
I difensori precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti.
Chiedono che la causa venga decisa.
IL GIUDICE
si riserva di provvedere all'esito della camera di consiglio.
Dopo camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale,
dando lettura del dispositivo e della motivazione in assenza delle parti.
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angela Notaro, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2325/22 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
nato a [...] l'[...], elettivamente domiciliato in Palermo, via Parte_1
Salvatore Meccio n. 22, presso lo studio dell'avv. Francesco Todaro, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione;
ATTORE
contro
HD ASSICURAZIONI SPA (C.F. , in persona del suo legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Rosalia La Franca n. 46, presso lo studio dell'avv. Alice Anselmo, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato depositato telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA
e nato a [...] il [...], residente in [...]
Europa n. 1/A;
CONVENUTO CONTUMACE
2 OGGETTO: Lesione personale - risarcimento danni da sinistro stradale.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa nella contumacia del convenuto : Controparte_1
- in accoglimento della domanda risarcitoria proposta da Parte_1
condanna e la HD ASSICURAZIONI S.P.A., in solido, al pagamento in Controparte_1
favore di della somma di € 19.727,82, oltre interessi legali dalla Parte_1
decisione sino al soddisfo;
- condanna e la HD ASSICURAZIONI S.P.A., in solido, al Controparte_1
pagamento in favore di delle spese di lite dallo stesso sostenute che Parte_1
liquida in € 5.877,00, di cui € 800,00 (di cui € 759,00 per c.u. + € 27,00 per marca da bollo + €
14,10 per spese di notifica) per spese vive ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre
15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Francesco Todaro;
- pone le spese della c.t.u. definitivamente a carico dei convenuti in solido;
Motivi della decisione
Con atto di citazione notificato in data 17.02.2022, conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi a questo Tribunale la HD Assicurazioni S.p.A. (di seguito, per brevità, soltanto HD) per sentirla condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali (sub specie di danno biologico e morale, con personalizzazione) e patrimoniali (per spese mediche e spese di carburante) da lui subìti, quantificati nella somma complessiva di € 132.779,06, o nella maggiore o minore somma da accertarsi nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo.
Deduceva, infatti, che:
- in data 12.09.2020, alle ore 10:45 circa, viaggiava in qualità di terzo trasportato a
3 bordo dell'autovettura W Passat tg. BS528MB, di proprietà e condotta da CP_1
ed assicurata per la R.C.A. con la HD, lungo la SS. 113, con direzione di marcia da
[...]
Partinico verso Alcamo, quando, il vettore , giunto in prossimità del bivio per CP_1
Balestrate, era entrato in collisione con l'autovettura Audi A1 tg. FX045FX, condotta da
; Controparte_2
- detta autovettura, nel percorrere la stessa SS. 113 lungo il senso di marcia opposto,
giunta all'altezza della segnaletica verticale di stop ubicata all'altezza del predetto svincolo,
aveva omesso di arrestare la marcia ed aveva effettuato un'improvvisa manovra di svolta a sinistra, invadendo la corsia di marcia riservata ai veicoli provenienti dal senso opposto,
intercettando così l'autovettura condotta dal;
CP_1
- a seguito dell'urto, aveva riportato lesioni personali, per le quali era stato condotto presso il pronto soccorso del P.O. Civico di Partinico, ove gli erano state diagnosticate la
“frattura omero dx e trauma ginocchio sx, rachide cervicale”;
- per effetto del sinistro, aveva subito danni non patrimoniali e, precisamente, un danno biologico da postumi invalidanti permanenti nella percentuale del 30%, da inabilità
temporanea assoluta di giorni 60, da inabilità temporanea parziale al 75% di gg. 40, al 50%
di gg. 35 ed al 25% di gg. 35, oltre ad un ad un pregiudizio morale ed alla personalizzazione;
- aveva subito altresì danni patrimoniali per spese mediche dell'ammontare di €
2.661,31, nonché per spese di carburante per recarsi ai controlli di € 760,00;
- formulata richiesta di risarcimento alla HD, questa aveva provveduto a liquidare la somma di € 55.153,00, da lui trattenuta a titolo di mero acconto, non ritenendola satisfattiva.
Chiedeva, quindi, la condanna della compagnia assicurativa convenuta al risarcimento del maggior danno subito ai sensi dell'art. 141 CdA.
La convenuta HD, costituitasi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita di cui alla L. n.
162/2014, nonché l'improcedibilità della domanda ex art. 141 Cda per l'assenza di responsabilità in
4 capo al vettore, attesa la configurabilità di una chiara ipotesi di caso fortuito (integrato dalla improvvisa manovra di svolta dell'autovettura antagonista).
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda limitatamente al quantum, deducendo il concorso di colpa dell'attore per non aver indossato i dispositivi di sicurezza (cintura) atti ad evitare le lesioni successivamente refertate, nonché la piena satisfattorietà della somma offerta di €
55.153.00, già riscossa dall'attore a titolo di acconto.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea.
Con provvedimento del 23.11.2022, il giudice disponeva ex art. 102 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo vettore, , il quale non Controparte_1
si costituiva in giudizio, nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, sicché ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza del 24.05.2023.
Quindi la causa, all'udienza odierna, dopo il rigetto delle prove orali articolate e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, veniva posta in decisione all'esito della discussione orale.
Ciò premesso, deve darsi atto della proponibilità in rito della domanda, avendo l'attore provveduto ad inviare richiesta stragiudiziale di indennizzo alla HD (vedi lettera a mezzo pec del
22.09.2020, allegata all'atto di citazione) ed avendo intrapreso il giudizio decorso il termine di moratoria di legge.
Deve quindi procedersi all'esame delle plurime eccezioni preliminari sollevate dalla compagnia assicurativa odierna convenuta.
Ebbene, quanto alla prima eccezione di rito, relativa all'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita, questa deve ritenersi superata poiché l'odierno attore, a seguito di apposito rinvio disposto dal Giudice (vedasi provvedimento del 23.11.2022), ha provveduto ad inoltrare alla compagnia assicurativa, in data 2.12.2022, lettera di invito al tentativo di negoziazione assistita debitamente sottoscritta, in ossequio a quanto disposto dagli art. 2 e 3 D.L. 132/2014 conv. con L. 162/2014 (vedasi produzione attorea allegata al deposito del 19.05.2023, denominata “consegna HD Ass.ni.eml”).
5 Ciò è comprovato, peraltro, dal verbale di udienza del 24.05.2023 (vedasi il relativo verbale), nel quale viene rappresentato da parte attrice l'avvenuto deposito telematico della lettera di invito alla negoziazione.
Per quanto concerne, invece, la seconda eccezione preliminare sollevata da parte convenuta,
relativa all'improponibilità dell'azione ex art. 141 Cda per la sussistenza di una chiara ipotesi di
“caso fortuito” costituito dall'assenza di responsabilità nella verificazione del sinistro in capo al conducente del veicolo vettore ed alla, conseguente, responsabilità esclusiva della conducente dell'autovettura antagonista (la quale effettuava improvvisamente manovra di svolta omettendo di rispettare la segnaletica stradale di stop), questa deve ritenersi infondata.
Invero, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite,
che si condivide, “La nozione di "caso fortuito", prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del
terzo trasportato ex art. 141 c.ass., riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla
circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della
norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità
di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro” (Cass. Civ., Sent. n. n. 35318 del 30/11/2022).
La ratio della norma di cui all'art. 141 Cda, infatti, è quella di garantire un celere risarcimento a colui che ha subito un danno nell'ambito del trasporto stradale e ciò a prescindere ed indipendentemente dall'accertamento della responsabilità in capo al conducente del veicolo vettore o dei conducenti degli ulteriori veicoli coinvolti nel sinistro.
Quanto, poi, all'affermazione di parte attrice in ordine alla responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura antagonista nella causazione del sinistro, nella memora ex art. 183,
comma 6, n.1, c.p.c., lo stesso attore ha precisato la domanda introduttiva, deducendo – sulla base della relazione di incidente stradale stilata dai Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile del
Comando di Partinico - la responsabilità concorrente nella causazione dell'evento anche del conducente del veicolo vettore, stimata in una percentuale pari al 30% (vedi memoria n.1 di parte
6 attrice depositata in data 23.06.2023, nonché relazione dei carabinieri doc. n. 1 allegata alla memoria ex art. 183 n. 2).
Passando, quindi, al merito della domanda attorea, questa è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Giova preliminarmente evidenziare che l'articolo 141 Cda attribuisce al terzo trasportato il diritto di agire in giudizio per il risarcimento del danno direttamente nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo del vettore, senza necessità di fornire la prova delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Invero, in base al regime giuridico stabilito dalla predetta norma, l'unico onere della prova posto a carico del trasportato/danneggiato è costituito dalla prova dell'effettiva verificazione del fatto storico del sinistro, della sua qualità di terzo trasportato, nonché del nesso causale tra il sinistro e le lesioni riportate.
Come affermato dalla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di Cassazione –
condivisa da questo giudice -, infatti, “L'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo
trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al
danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di
ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei
veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così
riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo
necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del
risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei
confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel
sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è
esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione
del responsabile civile” (Cass. Civ., Sent. n. 35318/2022).
Ora, nel caso di specie, ricorrono tutti i presupposti di cui all'art. 141 Cda, atteso che sono
7 pacifici e non contestati tanto il fatto storico della verificazione di un sinistro con coinvolgimento di più veicoli (l'autovettura W Passat tg. BS528MB, condotta da , e la Audi A1 Controparte_1
tg. FX045FX, condotta da ), quanto la qualità di terzo trasportato dell'attore Controparte_2
( , nonché l'assenza di elementi idonei ad integrare il cd. “caso fortuito”. Parte_1
Pertanto, alla luce delle risultanze di cui sopra, indipendentemente dall'accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, la domanda avanzata dall'attore nei confronti della HD, sotto il profilo dell'an debeatur, deve ritenersi fondata, stante la pacifica esistenza del rapporto assicurativo tra la stessa e l'autovettura condotta dal vettore, nonché la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 141 CdA..
D'altro canto, non può condividersi la tesi difensiva sostenuta dalla HD, relativa ad un ipotetico concorso di colpa dell'attore nella causazione del danno per effetto del mancato uso delle cinture di sicurezza, atteso che tale circostanza è stata allegata, ma non provata dall'odierna convenuta.
In proposito, inoltre, il c.t.u. nominato nel corso del giudizio, dott. nel Persona_1
rispondere al quesito formulato dal giudice in ordine alla compatibilità delle lesioni riportate dall'attore con il corretto uso dei dispositivi di sicurezza posti all'interno dell'abitacolo (cinture),
ha accertato che “In relazione al secondo quesito posto, si deve valutare la compatibilità delle lesioni
riportate dal periziando (passeggero sul sedile anteriore) con l'utilizzo corretto della cintura di sicurezza in
occasione dell'incidente descritto.
La ricostruzione dell'evento, caratterizzato da un impatto laterale sulla fiancata sinistra del veicolo con
conseguente rotazione dell'autovettura, ha indubbiamente sottoposto il corpo del passeggero a sollecitazioni
multiple e di elevata intensità.
La cintura di sicurezza, pur svolgendo un ruolo fondamentale nel trattenere il corpo all'interno
dell'abitacolo, non è progettata per impedire ogni tipo di movimento. In particolare, in caso di impatti
laterali, la cintura può limitare i movimenti verticali e anteriori, ma non è in grado di prevenire
completamente i movimenti rotatori e laterali e le conseguenti proiezioni del corpo all'interno dell'abitacolo.
8 Considerando la dinamica dell'incidente, è plausibile ipotizzare che il passeggero, pur indossando
correttamente la cintura, sia stato sottoposto a una violenta proiezione verso le strutture rigide dell'abitacolo,
urtando l'arto superiore destro contro la portiera o altri elementi interni del veicolo.
Tale meccanismo lesivo è del tutto compatibile con la frattura dell'omero e con le contusioni riportate
all'emisoma destro (arto superiore ed emitorace).
Studi specifici, hanno evidenziato come anche i passeggeri posti sul lato opposto all'impatto laterale
possano subire lesioni gravi agli arti superiori.1 In conclusione in base alle informazioni disponibili e alle
conoscenze scientifiche attuali, si ritiene che le lesioni riportate dal passeggero anteriore siano pienamente
compatibili con l'utilizzo corretto della cintura di sicurezza” (vedi pag. 48 della relazione di c.t.u.).
Quanto, poi, alla domanda di condanna - in solido con la compagnia convenuta - del proprietario dell'autovettura ( ), anche questa merita accoglimento, atteso che Controparte_1
l'assunto attoreo risulta comunque provato in base alle risultanze processuali e il convenuto
, rimanendo contumace, non ha fornito la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile CP_1
per evitare il danno.
Ciò posto, passando al quantum debeautur, occorre analizzare la sussistenza delle lesioni prospettate dall'attore e dei danni permanenti residuati.
Ebbene, il c.t.u. nominato nel corso del giudizio, sulla scorta della documentazione offerta in produzione dall'attore e dell'accertamento clinico, ha accertato che “Dalla disamina della
documentazione sanitaria posta in atti e ad esito degli attuali accertamenti medico-legali – come sopra
riportato nella sezione inerente all'esame obiettivo cui si rimanda per brevità – è stato possibile mettere in
evidenza la presenza delle seguenti menomazioni a carattere permanente: - Esiti estetici ed algo-disfunzionali
di frattura pluriframmentaria e scomposta del terzo medio-distale dell'omero destro (in destrimane) trattata
chirurgicamente mediante fissazione interna, successivamente rimossi per comparsa di osteomielite cronica.
- Esiti algo-disfunzionali di lesione assonale traumatica nervo radiale a discreta incidenza funzionale”
(vedi pag. 49 della relazione di c.t.u.).
In ordine al nesso causale, il c.t.u. ha ritenuto che “è possibile stabilire un nesso causale diretto tra il
sinistro stradale e le lesioni diagnosticate presso il nosocomio di prime cure (cervicalgia posttraumatica,
9 contusione emitorace destro e spalla destra, frattura pluriframmentaria, scomposta dell'omero destro in sede
sovracondiloidea, lombalgia post-traumatica). Dalla ricostruzione della dinamica del sinistro l'autovettura
su cui viaggiava il Sig. subiva un impatto laterale sulla fiancata sinistra ed un conseguente CP_1
testacoda. Questo meccanismo traumatico, caratterizzato da una forza applicata lateralmente e da una
successiva rotazione del veicolo su cui viaggiava il Sig. , è compatibile con le lesioni riscontrate, in CP_1
particolare la frattura scomposta dell'omero destro. È infatti plausibile ipotizzare che l'urto abbia provocato
una violenta proiezione del periziando contro le strutture rigide laterali dell'abitacolo (come la portiera o il
montante lato passeggero) determinando la frattura e le estese contusioni dell'arto superiore destro. Le
caratteristiche topografiche delle lesioni, la specificità della lesione fratturativa, la congruenza con il
meccanismo traumatico riferito, unitamente al breve intervallo temporale intercorso tra l'evento traumatico
ed il ricorso alle prime cure sostengono il nesso causale tra evento e lesioni. Pertanto, in assenza di altre
cause plausibili in grado di spiegare il quadro lesivo, è possibile affermare con un alto grado di probabilità che
l'incidente stradale sia stato la causa esclusiva delle lesioni riportate dal paziente” (vedi pag. 47 della relazione di c.t.u.).
Quindi, il c.t.u., motivando le sue conclusioni – che si condividono - ha quantificato i postumi permanenti, in riferimento ai barèmes di valutazione del danno biologico attualmente in uso, nella misura del 20%, oltre un periodo di inabilità temporanea assoluta di 25 gg, di inabilità temporanea relativa al 75% di gg. 30, al 50% di ulteriori gg. 100 ed al 25% di 295 gg., ritenendo peraltro congrue le spese mediche documentate da parte attrice per l'importo complessivo di € 2.610,90 (vedi pag.
49 della relazione di c.t.u.).
Il c.t.u., infine, ha fornito esaustivi chiarimenti ai rilievi critici formulati dal C.T.P. di parte convenuta, dott. che appare opportuno trascrivere di seguito: Persona_2
“In risposta alle osservazioni pervenute, si conferma integralmente quanto espresso nella bozza di
Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU), comprese le voci valutative ivi riportate. Nello specifico, si chiarisce
che il riferimento alla voce “Esiti di frattura diafisaria dell'omero, con lievissima limitazione funzionale, callo
osseo esuberante, moderato accorciamento e deviazione dell'asse”, pur non descrivendo una frattura omerale
trattata chirurgicamente, non contempla la presenza di mezzi di sintesi permanenti. Di conseguenza, si
10 ritiene appropriato e pertinente, in relazione alle sequele riscontrate nel soggetto in esame, riferirsi
all'estremo superiore del range di valutazione previsto per tale voce. Per quanto riguarda la valutazione della
compromissione nervosa, come già precisato nella bozza di CTU, la relativa voce è stata considerata per
analogia. Infatti, pur riconoscendo la lesione del nervo radiale conseguente al trauma e documentata dagli
esami elettrofisiologici, l'esame obiettivo attuale evidenzia che tale lesione nervosa è di lieve entità
determinando una corrispondente limitata incidenza funzionale ed una conseguente riduzione al minimo
della valutazione del danno biologico. Anche il danno estetico è stato preso in debita considerazione,
classificandolo come danno di seconda classe, con un range valutativo compreso tra il 6% e il 15%. Nella
determinazione della valutazione complessiva, si è quindi tenuto conto non solo degli esiti anatomici, estetici,
neurologici e funzionali, ma anche della concorrenza tra le diverse menomazioni, giungendo a una
valutazione complessiva del danno biologico pari al 20%, che viene integralmente confermata nella presente
sede” (vedi chiarimenti alla relazione di c.t.u. depositati il 20.01.2025).
Alle conclusioni del c.t.u. questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un iter argomentativo lineare e rigoroso ed avendo pure il c.t.u. replicato, in modo esauriente ed esaustivo alle osservazioni critiche mosse da parte attrice.
Giova al riguardo rilevare che “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente
tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che
egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente
confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (Cass. civ. n.
282/2009; così anche Cass. civ. n. 8355/2007 e n. 12080/2000).
Passando alla liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte di
Cassazione,- condiviso da questo giudice – “In tema di quantificazione del danno permanente alla
salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai
giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente
dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del
11 tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod
plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne
deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e
del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art.
32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta
con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla
salute” (in termini la massima di Cass. n.23469/2018; conforme Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018).
Anche l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), peraltro, deve essere oggetto specifico di allegazione e prova (vedi Cass. n.901/2018).
Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non
patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o
valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il
giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di
danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a
pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata
all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi
compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di
quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera
interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della
disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle
relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” (in termini la massima di Cass. n.23469/2018).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà
compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo
12 giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le tabelle del Tribunale di
Milano del 2024 pubblicate di recente.
Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del Tribunale di
Milano, le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione – che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art.1226 c.c. (vedi Cass. n.24473/2014; conformi Cass. n. 28290/2011, n. 14402/2011 e n.12408/2011).
Non trova applicazione, invece, ratione temporis, la recente “tabella unica nazionale” pubblicata con il DPR n. 12 del 13/01/2025, atteso che l'operatività della stessa è limitata - per espressa previsione normativa - alle sole controversie introdotte successivamente alla data della sua entrata in vigore del 5.03.2025.
Dunque, in applicazione dei criteri illustrati, con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa per danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 19.693,75 (€ 2.875,00 + €
2.587,50 + € 5.750,00 + € 8.481,25) per i giorni di inabilità temporanea assoluta e parziale, siccome sopra indicati.
Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 20% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (48 anni compiuti) va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad € 58.289,00 secondo i valori attuali, utilizzando il valore “Punto danno biologico” di € 3.809,75 (non comprensivo dell'incremento del 36% per danno morale), da moltiplicare per il grado di invalidità (20%) e per il coefficiente (0,765) corrispondente all'età della persona danneggiata.
Si ritiene, infatti, di non riconoscere l'incremento per la sofferenza morale prevista dalle Tabelle
di Milano, in assenza di allegazioni e prove presuntive in merito.
13 Parimenti, non si ritiene di applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive dell'attore che fuoriescono dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Si perviene, così, ad un danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza del sinistro oggetto del giudizio ammontante ad € 77.982,75 (€ 19.693,75 per danno biologico temporaneo + €
58.289,00 per danno biologico permanente), in valori attuali, il quale costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza dell'incidente.
Deve essere, inoltre, accordata all'odierno attore, quale risarcimento del danno patrimoniale, la somma di € 2.610,90 per spese mediche documentate e ritenute congrue dal c.t.u..
Non può, invece, riconoscersi il danno emergente da spese di carburante di € 760,00, in quanto parte attrice ha meramente documentato di aver affrontato tali spese (vedi allegato n. 12 dell'atto di citazione), ma non ha altresì provato la pertinenza delle stesse rispetto ai tragitti e viaggi effettuati per sottoporsi agli esami ed ai controlli medici espletati.
Ciò posto, il pregiudizio sofferto da a causa del sinistro, come sopra Parte_1
complessivamente determinato, ammonta ad € 77.982,75 per il danno non patrimoniale e ad €
2.610,90 per il danno di natura patrimoniale.
Ciò detto, al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della
Suprema Corte devono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione, occorre procedere ad una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale (danno biologico permanente e temporaneo), rapportandole all'equivalente alla data di rispettiva insorgenza del danno (data del 12.09.2020), e procedere, quindi, alla rivalutazione dalla data di insorgenza fino alla data della odierna decisione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) in conformità all'orientamento consolidato della Suprema Corte di
14 Cassazione (Cass. S.U. n. 1712/1995; successive conformi tra le altre Cass. civ. n. 2796/2000, n.
7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010).
La somma riconosciuta, liquidata in valori attuali, infatti, se da un lato costituisce l'adeguato equivalente pecuniario, ad oggi, della compromissione di beni giuridicamente protetti, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
In assenza di allegazione di segno diverso, può senz'altro farsi riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, al tasso di interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale.
Ciò posto, risulta che la compagnia assicurativa ha corrisposto, in via stragiudiziale, la somma di € 55.153,00 a mezzo bonifico bancario pervenuto in data 28 maggio 2021 (vedasi doc. n. 8
allegato all'atto di citazione), che va scomputata, quale acconto, prima della liquidazione definitiva del credito.
Ai fini dello scomputo dell'acconto, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte più
recente, “Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un
acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che
consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero
rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli
interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il
periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la
detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva”
(vedi Cass. n.6347/2014).
15 Come bene argomentato nella sentenza citata “Circa la modalità con le quali scomputare gli acconti
pagati dal debitore prima della liquidazione definitiva del credito, la giurisprudenza di questa Corte ha
indicato agli interpreti due modalità alternative, ritenute equipollenti:
(a) l'una consiste nel rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (vuoi devalutando entrambi alla
data dell'illecito, vuoi rivalutando entrambi alla data della liquidazione), detrarre il secondo dal primo e
calcolare sulla differenza il danno da ritardato adempimento (Sez. 3, Sentenza n. 8104 del 03/04/2013; Sez.
3, Sentenza n. 6357 del 21/03/2011);
(b) l'altro metodo di scomputo degli acconti coincide col primo quanto al calcolo del capitale che residua al
pagamento dell'acconto, ma se ne discosta quanto al computo del danno da ritardato adempimento, che viene
calcolato applicando il saggio degli interessi compensativi (supra, p.6.4):
(b1) sull'intero capitale per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
(b2) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal
pagamento dell'acconto alla liquidazione (Cass. 10-3-1990 n. 1982; Cass.
8.3.1988 n. 2352; Cass. 28.9.1991
n. 10149; Cass. 18.10.1991 n. 11014; Cass.
1.7.1994 n. 6228).
6.8. Fermo restando che ambedue i metodi sopra indicati sono legittimi, in quanto finalizzati pur sempre
ad una liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., questa Corte ritiene preferibile sul piano della matematica
finanziaria il secondo, in quanto consente di replicare più fedelmente quale sarebbe stata la fecondità del
denaro nelle mani del creditore, se vi fosse stato tempestivo adempimento.
L'altro metodo, infatti, trascura di considerare che nelle more tra l'illecito ed il pagamento dell'acconto il
creditore ha perduto la possibilità di investire (e ricavarne il relativo lucro finanziario) l'intero importo
dovutogli, e non soltanto quel che ne resta dopo il pagamento dell'acconto. (in termini un passo della motivazione di Cass. n.6347/2014).
Procedendo alla stregua dei principi illustrati dalla sentenza sopra citata – che si condividono -,
a partire dal danno non patrimoniale sopra indicato in valori attuali (€ 77.982,75), si determina il
“danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data di insorgenza dei crediti del
12.09.2020 (€ 65.752,74), quindi al capitale devalutato di € 65.752,74 si sommano le spese mediche già sostenute di € 2.610,90 (assumendo come epoca dell'esborso la stessa data unica del 12.09.2020,
16 in ragione dell'esiguità dell'importo) e dalla sommatoria di € 68.363,64 si scomputa l'acconto di €
54.231,07 (acconto di € 55.153,00 devalutato dalla data della corresponsione del 28.05.2021 alla stessa data del sinistro del 12.09.2020), pervenendo al capitale residuo devalutato di € 14.132,57,
che deve essere progressivamente rivalutato anno per anno fino alla data della odierna decisione (€
18.240,33).
Ai fini del corretto calcolo del danno da mora, invece:
- sull'intero capitale devalutato alla data del sinistro di € 68.363,64 si calcolano gli interessi sulla somma progressivamente rivalutata anno per anno sino alla data di corresponsione dell'acconto del 28.05.2021 (€ 13,30 per interessi);
- sulla somma residua al netto dell'acconto devalutata alla data del sinistro (€ 14.132,57) e poi rivalutata alla data dell'acconto (€ 14.372,82) si calcolano gli interessi sulla somma progressivamente rivalutata anno per anno dalla data di corresponsione dell'acconto del
28.05.2021 sino alla data odierna (€ 1.474,19 per interessi).
Alla luce dei criteri che precedono il capitale per danno non patrimoniale e patrimoniale rivalutato al netto dell'acconto ammonta ad € 18.240,33 e la mora per interessi legali ammonta ad €
1.487,49 (€ 13,30 + € 1.474,19).
Sulla somma di € 19.727,82 (€ 18.240,33 + € 1.487,49) andranno, infine, conteggiati gli interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda accolta (da €
5.201,00 a € 26.000,00) e dell'attività in concreto svolta, applicando i criteri medi per tutte le fasi
(studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale), disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Francesco Todaro, dichiaratasi antistatario.
Le spese di c.t.u. vengono poste in via definitiva a carico dei convenuti in solido.
Così deciso in Palermo, il 3 aprile 2025.
17 Il Giudice
dott.ssa Angela Notaro
La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritta con firma digitale dal Giudice
dott.ssa Angela Notaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e
succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n.
44.
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