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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/11/2025, n. 4917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4917 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 24/10/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 8350/2024, promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio degli Avv.ti DE GIULI FRANCESCA e BERTUZZI JENNIFER RICORRENTE contro
nata in [...] il [...], Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. PREVIDI ALDA RESISTENTE
, CP_2 con il curatore speciale, Avv. BOLGIANI GIULIA PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTI
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
1. e intrattenevano una relazione more uxorio, Parte_1 Controparte_1 da cui nasceva la figlia il 13.1.2013. CP_2
Con sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 14.10.20 venivano stabilite in sintesi queste condizioni: affidamento condiviso della figlia ai genitori;
residenza dalla madre;
visite al padre a Caldaro-BZ per tre weekend al mese dal venerdì al lunedì mattina;
due periodi di tre settimane con il padre durante le vacanze estive (e due settimane anche non consecutive con la madre), restanti vacanze divise;
incarico di monitoraggio ai servizi sociali;
assegno di mantenimento per la figlia a carico del padre di € 300 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Con ricorso depositato il 4.7.24, il ricorrente ha chiesto di modificare queste condizioni.
Con decreto del 10.7.25 è stata fissata l'udienza sui provvedimenti indifferibili, conferendo ampio mandato di monitoraggio ai Servizi Sociali (che hanno depositato relazioni il 24.7.24, 31.7.24, 17.10.24, 18.10.24, 29.10.24, 15.1.25, 30.1.25, 15.4.25, 28.4.25).
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La resistente ha depositato una prima memoria il 31.7.24.
Con ordinanza del 5.8.24, il giudice ha disposto l'ascolto urgente della minore.
Le parti e la bambina sono comparse all'udienza del 6.8.24.
Con ordinanza del 7.8.24, resa ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c., il giudice ha disposto i seguenti provvedimenti indifferibili: affidamento condiviso della minore, con residenza dal padre;
permanenza con la madre «durante l'anno: – nel primo weekend, il padre accompagnerà la figlia a casa della madre a Brescia dopo l'uscita di scuola del venerdì o del sabato (se previsto) e l'andrà a riprendere la domenica sera, in un orario compatibile con il rientro;
– nel secondo weekend, la madre si recherà a Bolzano o dintorni dopo la fine del lavoro di venerdì o sabato e starà con lei fino alla domenica sera;
il padre provvederà a trovare e pagare un alloggio idoneo per madre e figlia;
– il terzo weekend sarà come il primo;
– nel quarto weekend, starà con il padre;
durante le vacanze estive, resterà con CP_2 CP_2 la madre per sei settimane complessive, con periodi consecutivi non più lunghi di due settimane;
per dieci giorni anche consecutivi durante le vacanze invernali;
per tutte le vacanze pasquali»; assegno di mantenimento a carico della madre di € 175 oltre al 50% delle spese straordinarie.
La resistente ha depositato la comparsa di costituzione il 2.10.24.
È seguito lo scambio delle ulteriori difese di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.
Le parti sono comparse in data 5.11.24 per la prima udienza di merito.
Con ordinanza del 10.11.24, sono stati confermati i provvedimenti indifferibili, modificando leggermente il calendario («durante l'anno: – nel primo e nel terzo weekend, la madre si recherà a Bolzano o dintorni dopo la fine del lavoro di venerdì o sabato e starà con la figlia fino alla domenica sera, a spese della madre;
– nel secondo weekend, il padre accompagnerà la figlia a casa della madre a Brescia dopo l'uscita di scuola del venerdì (o dal sabato mattina, sentito il curatore speciale) e l'andrà a riprendere la domenica sera, in un orario compatibile con il rientro;
– nel quarto weekend, resterà con il padre;
durante le vacanze estive, resterà con la madre per sei settimane CP_2 CP_2 complessive, con periodi consecutivi non più lunghi di due settimane;
per dieci giorni anche consecutivi durante le vacanze invernali;
per tutte le vacanze pasquali») e aumentando l'assegno ad € 200. Il giudice ha inoltre rigettato le prove chieste dalle parti e nominato l'Avv. Giulia Bolgiani curatore speciale della minore.
Le parti sono comparse all'udienza del 6.5.25. Il giudice ha fissato la discussione della causa, che si è tenuta l'8.7.25 in trattazione scritta (senza che le parti abbiano chiesto i termini ex art. 473-bis.28 c.p.c.).
3. Le conclusioni della parte ricorrente (come da note del 28.4.25, richiamate il 1.7.25) sono state:
«1) disporre l'affido condiviso di ai genitori, come già previsto dalle condizioni di cui al Decreto della Corte CP_2
D'Appello di Brescia, 45672020, e dalle Ordinanze 7 agosto 2024 e 10.11.2024, dell'Ill.mo G.I., con conferma del collocamento prevalente presso il padre;
2) disciplinare il diritto-dovere di frequentazione della madre, nel seguente modo: la madre potrà vedere la figlia, previo accordo, nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche e della volontà di
quando lo desideri;
inoltre, durante l'anno, potrà tenere con sé la figlia (come previsto nell' Ordinanza CP_2
10.11.2024), il primo ed il terzo weekend di ogni mese, recandosi a Bolzano o dintorni, a sue spese, dopo la fine del lavoro, rimanendo con la figlia l'intera giornata del sabato o, a sua discrezione, della domenica;
nel secondo week-end il padre accompagnerà la figlia a casa della madre a Brescia il sabato mattina o pomeriggio, in base alla disponibilità della madre, e l'andrà a riprendere la domenica sera in orario compatibile con il rientro a Bolzano;
nel quarto week-end CP_2 resterà con il padre;
durante le vacanze estive, resterà con la madre per sei settimane complessive, con periodi CP_2 consecutivi non più lunghi di due settimane;
per dieci giorni anche consecutivi durante le vacanze invernali, per tutte le vacanze pasquali, con impegno dei genitori al raggiungimento di un accordo sulle date del periodo di vacanza, entro il 30 aprile di ogni anno. 3) disporre che i genitori adottino congiuntamente le decisioni di più rilevante interesse per la figlia (ad es. sull'istruzione, l'educazione, la salute, lo sport, il rilascio di documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle sue
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capacità, inclinazioni ed aspirazioni, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione saranno adottate separatamente dal genitore presso cui la figlia si trova;
4) disporre che ciascun genitore, quando avrà la minore presso di sé, consentirà alla stessa di utilizzare il telefono che ha in dotazione, per chiamare l'altro genitore, ogniqualvolta la minore lo desideri;
5) prevedere che la madre versi al padre, a titolo di contributo al mantenimento della minore, fino alla sua indipendenza economica, l'importo di € 250,00 o altra diversa somma che il Tribunale riterrà di giustizia, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo del Tribunale di Brescia a cui si rinvia con la precisazione che il rimborso delle predette spese straordinarie avverrà dietro tempestiva richiesta del genitore che le ha anticipate, mediante presentazione delle relative ricevute (da intestare alla figlia ai fini della deducibilità fiscale) ed andrà eseguito entro 15 giorni, salvo diversi accordi [nelle note del 1.7.25, il ricorrente ha dichiarato di accettare un assegno di € 200,00, n.d.r]; 6) prescrivere alla madre, se necessario, la continuazione del percorso a sostegno della genitorialità. 7) Rigettare ogni altra domanda di controparte. Spese e competenze rifuse».
Le conclusioni della parte resistente (come da note del 1.7.25) sono state:
«1) Confermare l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalentemente CP_2 presso il padre a Bolzano 2) Disporre il calendario delle visite, come da ordinanza 10/11/2024 ove viene disposto che: il primo e terzo fine settimana la madre si recherà a Bolzano, mentre il terzo fine settimana la minore sarà accompagnata dal padre a Brescia. Per le vacanze estive starà con la madre per sei settimane complessive con periodi consecutivi di CP_2 ferie 15 giorni, per 10 giorni anche consecutivi durante le vacanze di Natale e tutte le vacanze Pasquali. 3) Disporre che la madre con €. 200,00 mensili al mantenimento della figlia oltre alle spese straordinarie al 30% alla madre e Pt_2 al 70% al padre. 4) Disporre che i Servizi Tutela Minori di Bolzano e Brescia continuino un monitoraggio della minore e del nucleo familiare assicurando un percorso psicologico per la minore. 5) Spese compensate».
Le conclusioni del curatore speciale (come da note del 3.7.25) sono state:
«Si chiede: • il prosieguo degli interventi in essere del nucleo familiare con cadenza mensile, attraverso incontri di verifica e colloqui con tutte le parti coinvolte;
• l'invio dei genitori ai competenti Servizi Sociali affinché venga attivato un percorso di supporto educativo, finalizzato a favorire modalità comunicative e relazionali più funzionali, nell'ottica di garantire la tutela del superiore interesse della minore».
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 8.7.24, non ha formulato osservazioni.
4. L'ordinanza del 7.8.24 ha così riepilogato le pregresse vicende familiari:
«Dopo un primo periodo trascorso in Tanzania, il nucleo si trasferiva a Castiglione delle Stiviere il 23-5-17. Il 18-4-18, tuttavia, la madre si allontanava da casa per essere accolta in una struttura protetta, a seguito di una denuncia per maltrattamenti contro il marito. Quel processo penale (n. 1633/18 r.g.n.r.) risulta ancora pendente dinanzi al Tribunale di Mantova, con prossima udienza a ottobre [nelle note del 1.7.25, il ricorrente ha riferito dell'intervenuta assoluzione, n.d.r.]. Il 6-6-18, il medesimo ufficio giudiziario emetteva un ordine di protezione, prima provvisorio e poi definitivo, disponendo tra le altre cose il divieto di avvicinamento del padre alla compagna e alla figlia. La misura veniva però revocata il 17-9-18, rilevato che la minore si dichiarava a proprio agio con entrambi i genitori. Il procedimento civile si concludeva dinanzi al Tribunale di Mantova il 27-7-19. La Corte d'Appello di Brescia, con decreto del 14-10-20, modificava le condizioni fissate in primo grado, prevedendo quelle tuttora vigenti: affidamento condiviso della figlia ai genitori;
residenza dalla madre;
visite al padre per tre weekend al mese dal venerdì al lunedì mattina;
due periodi di tre settimane con il padre durante le vacanze estive (e due settimane anche non consecutive con la madre), restanti vacanze divise;
incarico di monitoraggio ai servizi sociali;
assegno di mantenimento per la figlia a carico del padre di € 300 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Madre e figlia rimanevano in comunità per circa tre anni;
all'atto di uscire (10-9- 21), la resistente chiedeva al Questore di Brescia di ammonire il ricorrente, per atteggiamenti ritenuti persecutori. L'istanza veniva accolta con provvedimento del 5-11-21. Il 18-3-22, veniva condotta dal padre presso il Pronto CP_2
Soccorso di Bolzano. La bambina, infatti, lamentava una cefalea asseritamente causata da pugni ricevuti dalla madre. I
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sanitari riscontravano dolorabilità in sede parieto-occipitale e alcuni ematomi superficiali. La bambina restava in Ospedale per una settimana, fino al 25-3-22. In quella data, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia iscriveva un procedimento (n. 311/22 r.g.c.c.), che si concludeva con decreto del 1-2-23, incaricando i servizi sociali. Un ulteriore procedimento minorile sarebbe tuttora pendente, con il n. 799/23».
4.1. Le parti concordano per l'affidamento condiviso della minore, che va quindi confermato in ossequio alla regola generale e tenuto conto del netto miglioramento dei rapporti tra i genitori.
4.2. Vi è accordo anche sulla residenza di a Caldaro-BZ assieme al padre e sui giorni di CP_2 permanenza con la madre. D'altronde, tutte le relazioni depositate dai Servizi Sociali hanno confermato il buon inserimento della minore nel nuovo contesto e l'adeguatezza delle figure che si prendono cura di lei. Nelle conclusioni si rileva invero una leggera discrepanza sui weekend della madre a Bolzano: nell'interesse della minore, si ritiene di dare continuità all'ordinanza del 10.11.24, nel senso che i fine settimana siano pieni, dal sabato alla domenica. Resta comunque inteso che le parti potranno accordarsi in base alle esigenze della madre, se del caso come indicato dai Servizi Sociali nelle relazioni del 15.1.25 (cioè senza pernottamento della resistente a Bolzano) ovvero in altri termini ancora. Analogamente è a dirsi per i weekend a Brescia, che restano indicati dal venerdì/sabato alla domenica, sempre salvo diverso accordo.
Le telefonate e videochiamate della minore ai genitori resteranno libere.
4.3. Il ricorrente ha chiesto la cessazione dell'incarico conferito ai Servizi Sociali, mentre la resistente e il curatore speciale hanno insistito per proseguire il monitoraggio. Il Collegio ritiene che la famiglia abbia ormai raggiunto un assetto sufficientemente stabile, tale da non giustificare la prosecuzione.
4.4. Venendo alle questioni economiche, in estrema sintesi risulta che:
(a) il ricorrente lavori come manutentore di piscine a circa € 1800 (cfr. verbale del 5.11.24); stia attendendo la decisione di una causa su un brevetto che dovrebbe garantirgli buone entrate;
abbia il diritto di abitazione sulla casa di proprietà del figlio;
(b) la resistenti lavori all'agenzia Eurointerim Spa con uno stipendio di € 1700 circa (cfr. verbale del 5.11.24) e paghi € 450 per il canone di locazione (ibidem);
(c) non è noto l'ammontare dell'assegno unico, che comunque si intende resterà diviso in ragione del regime di affidamento.
Nelle ultime note, le parti concordano per dare continuità all'assegno provvisorio di € 200 a carico della resistente, importo che il Collegio parimenti ritiene adeguato ai parametri di cui all'art. 337-ter c.c.
La madre ha chiesto invero una maggiore partecipazione del padre alle spese straordinarie per la figlia. Il Collegio ravvisa in effetti una maggiore capacità economica del ricorrente, che giustifica l'onere di sostenere il 60% di quanto non rientra nell'ordinario.
5. Le spese di lite meritano di essere compensate stante la convergenza su tutte le questioni maggiormente controverse.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, provvedendo in via definitiva, disattesa o assorbita ogni ulteriore istanza nei sensi della motivazione:
− ricorda alle parti che i figli hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori;
il diritto di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di
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ciascun ramo genitoriale (art. 337-bis c.c.);
− dispone l'affidamento condiviso di ai genitori, con residenza presso il padre a Caldaro- CP_2
BZ; stabilisce che i genitori adottino congiuntamente le decisioni di più rilevante interesse per la figlia (ad es. sull'istruzione, l'educazione, la salute, lo sport, la residenza, il rilascio di documenti validi per l'espatrio) tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno adottate separatamente dal genitore presso cui la figlia si trova;
− dispone che frequenti la madre nei modi seguenti: CP_2
− durante l'anno, salvo diverso accordo: – nel primo e nel terzo weekend, la madre si recherà a Bolzano o dintorni dopo la fine del lavoro di venerdì o sabato e starà con la figlia fino alla domenica sera, a spese della madre;
– nel secondo weekend, il padre accompagnerà la figlia a casa della madre a Brescia dopo l'uscita di scuola del venerdì (o dal sabato mattina) e l'andrà a riprendere la domenica sera, in un orario compatibile con il rientro;
– nel quarto weekend, resterà con il padre;
CP_2
− durante le vacanze estive, resterà con la madre per sei settimane complessive, con CP_2 periodi consecutivi non più lunghi di due settimane, da stabilire entro il 15 maggio;
per dieci giorni anche consecutivi durante le vacanze invernali;
per tutte le vacanze pasquali;
− con decorrenza dalla data della presente sentenza, conferma a carico della madre l'obbligo di corrispondere al padre un assegno mensile di € 200,00 (annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT) a titolo di contributo al mantenimento della figlia, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, fino alla sua indipendenza economica;
− pone a carico del padre il 60% delle spese straordinarie nell'interesse della figlia, restando a carico della madre l'altro 40%; per spese straordinarie si intendono quelle indicate nel Protocollo vigente presso questo Tribunale, sottoscritto il 14.7.16, cui si rinvia;
il rimborso avverrà dietro tempestiva richiesta del genitore che le ha anticipate, mediante presentazione delle relative ricevute (da intestare ai figli, ai fini della deducibilità fiscale) e andrà eseguito entro 15 giorni, salvo diversi accordi;
− revoca l'incarico conferito ai Servizi Sociali di Brescia e Bolzano;
− compensa per intero le spese di lite.
Si comunichi ai Servizi Sociali di Brescia e di Bolzano.
Brescia, 24/10/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Gustavo Nanni
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