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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/01/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 91000040/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite n. r.g. 91000040/2012, avente ad oggetto “accertamento prestazione d'opera intellettuale”;
n. r.g. 91000031/2013, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo n.
37/2012” (riassunzione del procedimento n. r.g. 152/2012 del Giudice di Pace di
Acquaviva delle Fonti);
n. r.g. 91000032/2013, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo n.
45/2012”, (riassunzione del procedimento n. r.g. 150/2012 del Giudice di Pace di
Acquaviva delle Fonti)
tutte promosse da
1 (C.F. Parte_1 C.F._1
elettivamente domicil. in VIA LECCE N.3 74019 PALAGIANO (TA), rappres. e dif. dall'Avv. NOTARISTEFANO TOMMASO (C.F. ) C.F._2
ATTRICE/OPPONENTE
contro
(C.F. Controparte_1 C.F._3
elettivamente domicil. in VIA CARDASSI N. 41 70121 BARI, rappres. e dif. dall'Avv.
VIRGINTINO DARIO (C.F. C.F._4
CONVENUTA/OPPOSTA
A seguito dell'udienza del 3.12.2024, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. e sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
A) SVOLGIMENTO DEL FATTO
1) N. R.G. 91000040/2012 avente ad oggetto “accertamento prestazione d'opera intellettuale”
Con atto di citazione, notificato in data 31.1.2012, ha citato in Parte_1
giudizio deducendo: Controparte_1
- di essere stata rappresentata e difesa dall'Avvocata : nel ricorso Controparte_1
monitorio conclusosi con l'emissione del decreto ingiuntivo n. 67 del 2001 del
12.4.2001 - R.G. n. 73/2001 del Tribunale di Bari – Sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti, e pedissequo atto di precetto del 20.7.2001; nel giudizio di opposizione al
2 decreto ingiuntivo di cui sopra, iscritto al n. di R.G. n. 352/2001 del Tribunale di Bari –
Sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti (giusta comparsa di costituzione del
7.11.2001); nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 656/1996 presso il
Tribunale di Taranto (giusta atto di intervento del 31.8.2001);
- che, nel novembre del 2011, l'odierna convenuta aveva inviato, via mail trasmessa a
(nipote dell'attrice e tirocinante presso lo studio legale della stessa Controparte_2
all'epoca dei fatti di causa), la nota spese riassuntiva delle somme dovute a titolo di competenze professionali per i procedimenti civili suddetti, così specificate: € 1.322,13
(oltre a CAP ed IVA) per il ricorso per decreto ingiuntivo;
€ 3.525,85 (oltre a CAP ed
IVA) per l'atto di precetto del 20.7.2001; € 5.293,69 (oltre a CAP ed IVA) per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
€ 5.707,13 (oltre a CAP ed IVA) per la procedura esecutiva immobiliare;
per un totale complessivo di € 19.944,13 (inclusi CAP e IVA);
- che, con nota del 14.12.2011, essa attrice aveva ritenuto di dover corrispondere alla creditrice a totale soddisfo la somma di € 7.000,00, specificatamente imputata alle competenze di tutte le procedure in cui era stata difesa;
- che, con nota del 21.12.2011, la convenuta aveva inviato all'odierna attrice una nuova nota spese con la quale aveva chiesto le seguenti somme: € 1.454,34 per il ricorso per decreto ingiuntivo;
€ 900,77 per l'atto di precetto del 20.7.2001; € 6.661,58 per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
€ 7.181,86 per la procedura esecutiva immobiliare;
per un totale complessivo di € 16.574,35 (inclusi CAP e IVA;
somma da cui, detraendo la somma già corrisposta di € 7.000,00, residuava il credito di € 9.574,35
(specificando che la somma già versata era stata imputata per l'intero pagamento delle competenze relative al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 67/'01, n. R.G.
352/2001, e per la parte restante in acconto alle competenze di cui alla procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 656/1996);
3 - che, con nota del 2.1.2012, l'odierna attrice aveva contestato l'imputazione effettuata dalla controparte ed eccepito la prescrizione ex art. 2956 n. 2 c.c. del credito relativo alle prestazioni professionali di cui al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo R.G. n.
352/2001 del Tribunale di Bari – Sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti-, deducendo che tale giudizio era stato interrotto in data 11.2.2003 e mai riassunto e che la richiesta del pagamento delle prestazioni professionali era avvenuta per la prima volta nel novembre 2011, decorso il termine triennale legalmente previsto.
Ciò premesso, ha chiesto di: Parte_1
- dichiarare l'intervenuta prescrizione, ex art. 2956, n. 2, cc, del credito vantato dalla convenuta per le prestazioni professionali relative al giudizio R.G. n. 352/2001 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 67/2001 svoltosi innanzi al Tribunale di Bari –
Sezione distaccata di Acquaviva delle Fonte – in quanto dichiarato interrotto l'11.2.2003 e mai riassunto in quanto il pagamento era stato richiesto solo nel novembre 2011;
- in subordine, accertare l'esatto ammontare del credito della controparte per le prestazioni professionali relative:
al giudizio R.G. n. 352/2001 interrotto nel 2003, quantificate in base alle tariffe del
2004 e non in base a quelle vigenti;
al ricorso per decreto ingiuntivo R.G. n. 73/2001 emesso dal Tribunale di Bari – Sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti - e al pedissequo atto di precetto del 20.7.2001 i cui compensi erano stati richiesti prima in € 3.525,85 e poi in € 900,77;
alla procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 656/1996 svoltasi innanzi al Tribunale di Taranto relativamente alla quale erano stati richiesti onorari frazionati nonostante spettasse un onorario unico (peraltro nella misura minima avendo la professionista
4 effettuato solo la redazione dell'atto d'intervento del 31.08.2001) e competenze per la partecipazione ad udienze a cui la convenuta non aveva partecipato;
- nel caso di determinazione del credito di , per i titoli di cui Controparte_1
sopra, in misura inferiore ad € 7.000,00, condannare la convenuta al pagamento della somma pari alla differenza tra la somma di € 7.000,00 già versati e quanto accertato;
- condannare la convenuta al risarcimento del danno della somma di € 18.372,41 in quanto in virtù di un primo piano di riparto datato 15.3.2010, intervenuto nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 656/1996 svoltasi innanzi al
Tribunale di Taranto, tale somma le era stata “sottratta” all'assegnazione in suo favore per il comportamento inerte della sua procuratrice che non si era presentata in udienza incorrendo in colpa professionale.
- con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 12.4.2012, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree e proponendo Controparte_1
domanda riconvenzionale tesa alla dichiarazione che le competenze maturate in proprio favore per l'attività professionale svolta in favore della parte attrice erano ammontanti ad € 30.725,62 e, conseguentemente, - detratta la somma già versata di € 7.000,00, quella di € 1.830,14 ottenuta in virtù del decreto ingiuntivo n. 37/2012 e di € 4.459,46 in virtù del decreto ingiuntivo n. 45/2012 - alla condanna dell'attrice al pagamento della restante somma di € 17.436,02 (o di quella maggiore o minore determinata in corso di causa), oltre a interessi e rivalutazione dovuti per legge.
Ha chiesto, inoltre, condannarsi l'attrice al ristoro dei danni, da liquidarsi secondo equità, per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., irrogando, se del caso, anche le sanzioni di cui al medesimo art. 96 c.p.c.; il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio.
5 A fondamento delle proprie difese e della domanda riconvenzionale ha dedotto che:
- per mandato ricevuto nel 2001, aveva prestato la propria attività professionale nell'interesse dell'odierna attrice nella controversia sorta a seguito del mancato pagamento in favore della stessa, da parte di e , della Testimone_1 Controparte_3
somma di £ 316.730.000 (€ 163.577,39) quale saldo del prezzo di vendita dell'immobile sito in agro di Mottola alla C.da Sterpina (atto pubblico del 3.4.1987);
- a tutela degli interessi della cliente, aveva intrapreso, innanzi al Tribunale di Bari –
Sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti – una procedura monitoria (R.G. 73/2001) ottenendo, in data 12.4.2001, l'emissione del decreto ingiuntivo n. 67/2001, munito della clausola della provvisoria esecuzione, in virtù del quale era stato ingiunto ai debitori e di pagare, in favore della creditrice, propria assistita, la somma di £ Tes_1 CP_3
316.730.000 (€ 163.577,39), comprensive di spese di protesto, oltre a interessi convenzionali nella misura del 7% sul capitale, nonché £ 2.689.600,00 (€ 1.389,06) per spese di procedura, di cui £ 129.600,00 (€66,93) per spese borsuali, £ 1.160.000,00 (€
599,09) per diritti e £ 1.400.000,00 (€ 723,04) per onorario, oltre a spese generali, IVA
e CAP come per legge;
- poiché tale decreto ingiuntivo era stato opposto dai debitori (con atto di citazione del
17.7.2001), aveva difeso l'attrice costituendosi nel giudizio instauratosi (R.G. 352/2001) dinanzi al Tribunale di Bari – Sez. distaccata di Acquaviva delle Fonti -; inoltre, aveva notificato il titolo esecutivo agli opponenti, unitamente all'atto di precetto;
in seguito, rimasta senza esito l'intimazione, aveva depositato istanza di intervento nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 656/1996 già pendente innanzi al Tribunale di Taranto, promossa da contro i medesimi debitori;
Parte_2
- nel corso di tale procedura, in data 15.3.2010, era stato presentato un primo progetto di riparto del ricavato della vendita del cespite pignorato rivelatosi, però, errato perché il
6 delegato alla vendita, nel predisporre il documento, non aveva tenuto conto degli interessi maturati a favore della creditrice che aveva proposto Parte_3
opposizione; la procedura, pertanto, previa modifica del piano di riparto, si era conclusa nell'ottobre del 2011 con la distribuzione delle somme in favore dei creditori;
il GE, pur riconoscendo all'odierna attrice la somma di € 218.535,50, le aveva assegnato la somma di € 123.051,99 prevista dal piano di riparto rettificato;
- nel suddetto importo, liquidato in favore dell'attrice dal giudice dell'esecuzione, erano comprese anche le proprie competenze legali, liquidate con provvedimento del 9.3.2010 in € 3.150,00, oltre a oneri e accessori;
- a seguito di numerosi scambi, aventi ad oggetto la propria nota spese, l'odierna attrice aveva dichiarato di dover corrispondere, come compenso per tutta l'attività svolta, la somma di € 7.000,00, per cui aveva emesso un assegno circolare tratto sul Banco di
Napoli all'ordine della esponente, lamentando, nel testo della missiva, generiche
“manchevolezze difensive”, seppur le scelte di strategia processuale fossero state tutte concordate con la nipote della stessa, tirocinante nel medesimo studio professionale (la quale aveva partecipato anche all'udienza finale di approvazione del rendiconto, assistendovi personalmente); l'esponente aveva così trattenuto la somma versata, precisando di considerarla un acconto del suo maggior credito di € 16.574,35;
- aveva rivisto la propria nota spese, concludendo per la odierna richiesta di € 17.436,02.
ha, inoltre, eccepito l'inammissibilità dell'eccezione di Controparte_1
prescrizione presuntiva sollevata dalla controparte in quanto inapplicabile a un rapporto fondato su contratto scritto (nel caso in esame la procura alle liti) e in quanto la controparte, proponendo azione di accertamento dell'ammontare del credito, ha riconosciuto di non averlo estinto;
in ogni caso, ha dedotto che l'opposta prescrizione non si era maturata in quanto il mandato conferitole dalla per l'ottenimento Pt_1
7 delle somme ancora dovute si concluse nel novembre 2011 con l'incasso delle somme ricavate dalla procedura esecutiva immobiliare n. 656/96.
In ordine ai compensi richiesti in relazione al giudizio di opposizione a d.i. n. 352/2001, la convenuta ha dedotto di aver applicato le tariffe vigenti all'epoca dell'espletamento delle prestazioni;
in ordine ai compensi relativi alla procedura monitoria, ha osservato che la somma richiesta era stata liquidata dal giudice nell'emesso decreto ingiuntivo n.
67 del 2001 e inclusa, come le competenze del precetto, nel credito quantificato dal giudice dell'esecuzione pari a complessivi € 218.535,50; le competenze relative alla procedura esecutiva 656/96 erano state liquidate dal giudice dell'esecuzione con provvedimento del 9.3.2010.
La convenuta ha altresì dedotto che parte attrice non aveva effettuato alcuna imputazione della somma pagata di € 7000,00 e di averla imputata secondo i criteri di cui all'art. 1193 cc - pur unico debito -, quanto ad € 6.661,58, al soddisfacimento delle competenze relative al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 67/01 e, quanto ad € 338,42, in acconto sul maggior credito relativo alle competenze della procedura esecutiva n.
656/96 con esclusione delle competenze del precetto.
2) N. R.G. 91000031/2013, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo n.
37/2012” (riassunzione del procedimento n. r.g. 152/2012 del Giudice di Pace di
Acquaviva delle Fonti);
Con atto di citazione, notificato in data 20.3.2012, ha proposto Parte_1
innanzi al Giudice di Pace di Acquaviva delle Fonti opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 37/2012 dallo stesso emesso in data 8.2.2012 (e notificato in data
12.3.2012), dichiarato provvisoriamente esecutivo, con il quale, ad istanza di CP_1
, le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 1.830,14 (oltre a
[...]
accessori, spese e competenze legali), quale importo risultante dal mancato pagamento
8 di compensi per l'attività professionale prestata per l'ottenimento del decreto ingiuntivo n. 67/2001 nei confronti dei suoi debitori e . Testimone_1 Controparte_3
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto: Parte_1
- l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Acquaviva delle Fonti, in favore di quella del Giudice di Pace di Gioia del Colle;
- la litispendenza ex artt. 39 e 643, co. 3, c.p.c., rispetto al giudizio R.G. n. 46/2012
(rectius: 40/2012) pendente innanzi al Tribunale di Bari – Sezione distaccata di
Acquaviva delle Fonti - in quanto, con atto di citazione del 13.1.2012, Parte_1
aveva convenuto in giudizio al fine di far accertare il
[...] Controparte_1
credito per prestazioni professionali dell'opposta per le stesse ragioni per cui in data
24.1.2012 aveva proposto ricorso monitorio;
Controparte_1
- l'estinzione del credito per avvenuto adempimento ex artt. 1176 e ss. c.c, stante la corresponsione dell'importo di € 7.000,00;
- l'improponibilità della domanda per frazionamento del credito, dal momento che, nell'atto, era indicata la “riserva di agire in giudizio per le restanti somme”;
- la mancanza della prova scritta del credito e la conseguente violazione degli artt. 633,
634 e 636 c.p.c., in quanto la liquidazione delle competenze del difensore contenuta nel decreto ingiuntivo n. 67 del 2001 poneva le stesse a carico degli ingiunti Parte_4
e .
[...] Controparte_3
L'opponente ha chiesto conseguentemente di dichiarare l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Acquaviva delle Fonti in favore del Giudice di Pace di Gioia del
Colle; di dichiarare, con ordinanza, la litispendenza ex art. 39 c.p.c. tra la domanda di ingiunzione iscritta al n R.G. 26/2012 (da cui l'ingiunzione opposta n. 37/2012) presso il Giudice di Pace di Acquaviva delle Fonti e il giudizio n. R.G. 40/2012 del Tribunale di Bari – Sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti - e disporre la cancellazione della
9 causa dal ruolo;
nonché revocare, previo annullamento e/o declaratoria di nullità, il decreto ingiuntivo n. 37/2012 emesso dal Giudice di Pace di Acquaviva delle Fonti in data 8.2.2012; il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Con sentenza n. 244/2012 è stata rigettata l'eccezione di incompetenza ed è stata dichiarata la continenza tra la causa proposta davanti al Tribunale di Bari – Sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti - con atto di citazione notificato il 31.1.2012 e iscritta al n. R.G.C. 40/2012 e la presente, proposta dinanzi all'Ufficio del Giudice di
Pace di Acquaviva delle Fonti. Spese compensate.
Con atto notificato l'8/11.1.2013 ha riassunto innanzi al Tribunale di Parte_1
Bari - – Sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti – il giudizio chiedendo di dichiarare la litispendenza ex art. 39 cpc e di disporre la cancellazione della causa dal ruolo;
nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza dell'1.4.2014 ha proposto querela di falso avverso Controparte_1
la firma ovvero la sigla riconducibile al nominativo del difensore della riassumente,
l'Avv. Domenica Scalera, apposta in calce alla comparsa di riassunzione.
3) N. R.G. 91000032/2013, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo n.
45/2012”, (riassunzione del procedimento n. r.g. 150/2012 del Giudice di Pace di
Acquaviva delle Fonti)
Con atto di citazione, notificato in data 19.3.2012, ha proposto Parte_1
opposizione innanzi al Giudice di Pace di Acquaviva delle Fonti avverso il decreto ingiuntivo n. 45/2012 dallo stesso emesso in data 8.2.2012 (e notificato in data
12.3.2012), dichiarato provvisoriamente esecutivo, con il quale, ad istanza di CP_1
10 , le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 4.459,46 (oltre ad CP_1
accessori, spese e competenze legali), quale importo risultante dal mancato pagamento dei compensi per l'attività professionale prestata nella procedura esecutiva immobiliare n. R.G.E. 656/1996, riconosciutale nel provvedimento di liquidazione del GE del
Tribunale di Taranto nella misura di € 3.150,00, oltre a spese generali, IVA e CAP.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto: Parte_1
- l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Acquaviva delle Fonti, in favore di quella del Giudice di Pace di Gioia del Colle;
- la litispendenza ex artt. 39 e 643, co. 3, c.p.c. rispetto al giudizio R.G. n. 46/2012
(rectius: 40/2012) pendente innanzi al Tribunale di Bari – Sezione distaccata di
Acquaviva delle Fonti - in quanto, con atto di citazione del 13.1.2012, Parte_1
aveva convenuto in giudizio al fine di far accertare il
[...] Controparte_1
credito per prestazioni professionali dell'opposta per le stesse ragioni per cui in data
24.1.2012 aveva proposto ricorso monitorio;
Controparte_1
- l'estinzione del credito per avvenuto adempimento ex artt. 1176 e ss. c.c, stante la corresponsione dell'importo di € 7.000,00;
- l'improponibilità della domanda per frazionamento del credito, dal momento che, nell'atto, era indicata la “riserva di agire in giudizio per le restanti somme”;
- la mancanza della prova scritta del credito e la conseguente violazione degli artt. 633,
634 e 636 c.p.c., in quanto il provvedimento giudiziale di liquidazione delle competenze emesso dal GE nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 656/1996 svoltasi innanzi al Tribunale di Taranto aveva posto le stesse a carico dei debitori esecutati della opponente ( e ). Tes_1 CP_3
, conseguentemente, ha chiesto di dichiarare l'incompetenza per Parte_1
territorio del Giudice di Pace di Acquaviva delle Fonti in favore del Giudice di Pace di
11 Gioia del Colle;
di dichiarare, con ordinanza, la litispendenza ex art. 39 c.p.c. tra la domanda di ingiunzione n R.G. 34/2012 (da cui l'ingiunzione opposta n. 45/2012) depositata presso il Giudice di Pace di Acquaviva delle Fonti ed il giudizio R.G. 40/2012 pendente innanzi il Tribunale di Bari – Sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti - e disporre la cancellazione della causa dal ruolo;
nonché revocare, previo annullamento e/o declaratoria di nullità, il decreto ingiuntivo n. 45/2012 emesso dal Giudice di Pace di Acquaviva delle Fonti in data 8.2.2012; con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Con sentenza n. 243/2012 il Giudice di Pace di Acquaviva delle Fonti ha rigettato l'eccezione di incompetenza e ha dichiarato la continenza tra la causa introdotta davanti al Tribunale di Bari – Sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti - con atto di citazione notificato il 31.1.2012 e iscritta al n. R.G.C. 42/2012 e quella de qua proposta dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Acquaviva delle Fonti. Spese compensate.
Con atto notificato l'8/11.1.2013 ha riassunto innanzi al Tribunale di Parte_1
Bari - Sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti – il giudizio chiedendo di dichiarare la litispendenza ex art. 39 cpc e di disporre la cancellazione della causa dal ruolo;
nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza dell'1.4.2014 ha proposto querela di falso avverso Controparte_1
la firma ovvero la sigla, riconducibile al nominativo del difensore della riassumente,
l'Avv. Domenica Scalera, apposta in calce alla comparsa di riassunzione.
4) RIUNIONE DEI GIUDIZI
All'udienza del 26.4.2017 è stata disposta la riunione al procedimento n. R.G.
91000040/2012 dei giudizi R.G. n. 91000031/2012 (riassunzione del giudizio R.G.
12 152/2012 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 37/2012 introdotto innanzi al Giudice di Pace di Acquaviva delle Fonti) e n. 91000032/2012 (riassunzione del giudizio R.G.
150/2012 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 45/2012 introdotto innanzi al Giudice di Pace di Acquaviva delle Fonti); questi ultimi due giudizi riassunti ad iniziativa di in seguito alle sentenze n. 244/2012 e n. 243/2012 emesse dal Parte_1
Giudice di Pace di Acquaviva delle Fonti a conclusione, rispettivamente, dei giudizi nn.
Rg 152/2012 e 150/2012 presso lo stesso pendenti.
Con ordinanza datata 9.12.2019 il Tribunale di Bari ha ritenuto irrilevante la querela di falso proposta da avverso la firma o sigla apposta in calce alle Controparte_1
comparse di riassunzione che hanno dato origine ai procedimenti R.G. n.
91000031/2012 e R.G. n. 91000032/2012.
Le cause come sopra riunite, esperiti tentativi di bonario componimento, tutti conclusisi con esito negativo, sono state poste in decisione a seguito dell'udienza del 3.12.2024, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
B) MOTIVI DELLA DECISIONE
1) COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI OGGETTO DI CAUSA
Le presenti cause riunite hanno ad oggetto i compensi richiesti dall'Avv. CP_1
per lo svolgimento delle prestazioni professionali relative:
[...]
1. all'espletamento di attività stragiudiziale nella controversia tra e Parte_1
terzi soggetti (rg 91000040/ 2012);
2. all'ottenimento del decreto ingiuntivo n. 67/2001 in favore della (rg Pt_1
91000031/ 2013 e rg 91000040/ 2012);
13 3. alla costituzione nell'opposizione n. rg. 352/2001 al decreto ingiuntivo n. 67/2001
(rg 91000040/ 2012);
4. alla redazione e notifica di atto di precetto (rg 91000040/ 2012);
5. all'intervento nella procedura esecutiva immobiliare n. rg 656/1996 (rg 91000032/
2013 e rg 91000040/ 2012);
6. all'esame delle opposizioni alla procedura esecutiva immobiliare n. rg 656/1996 (rg
91000040/ 2012).
Più precisamente:
1. I compensi per l'attività stragiudiziale sono oggetto della domanda riconvenzionale avanzata dalla nel giudizio n. rg 91000040/ 2012, come precisata CP_1
tempestivamente con la memoria integrativa depositata in data 29.5.2012 (autorizzata dal giudice all'udienza del 3.5.2012) e con la memoria ex art. 183, comma 6°, n. 1, cpc
(nel testo ratione temporis applicabile), deputata alla precisazione delle domande.
2. I compensi per le prestazioni professionali espletate per ottenere il decreto ingiuntivo n. 67/2001 sono oggetto sia del giudizio n. rg 91000031/ 2013 che della domanda di accertamento svolta dalla nel giudizio n. rg 91000040/ 2012. Pt_1
3. I compensi per le prestazioni professionali svolte nell'opposizione n. rg. 352/2001 al decreto ingiuntivo n. 67/2001 sono oggetto del giudizio n. rg 91000040/ 2012 in quanto oggetto sia della domanda di accertamento della sia della domanda Pt_1
riconvenzionale della , quest'ultima per l'ulteriore somma di € 138.51, oltre CP_1
a quella già corrisposta di € 6.661,58 (stante la somma versata di € 7.000,00 dalla
ante causam). Pt_1
4. I compensi per la redazione e notifica del precetto sono oggetto sia della domanda di accertamento avanzata dalla sia della domanda riconvenzionale della Pt_1
14 per € 1.096,63 (pari a € 900,77 + € 195,86) nel giudizio n. rg 91000040/ CP_1
2012.
5. I compensi per l'espletamento delle prestazioni professionali nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. rg 656/1996 sono oggetto sia del giudizio n. rg
91000032/ 2013 che della domanda di accertamento avanzata dalla nel giudizio Pt_1
n. rg 91000040/ 2012.
6. I compensi per l'esame di n. 5 opposizioni proposte dai debitori della nella Pt_1
procedura esecutiva immobiliare n. rg 656/1996 sono oggetto della domanda riconvenzionale della per complessivi € 14.653,08 (pari a € 3.202,88 + € CP_1
2.862,55 x 4) avanzata nel giudizio n. rg 91000040/ 2012 e precisata tempestivamente con la memoria integrativa depositata in data 29.5.2012 (autorizzata dal giudice all'udienza del 3.5.2012) e con la memoria ex art. 183, comma 6°, n. 1, cpc (nel testo ratione temporis applicabile) deputata alla precisazione delle domande.
2) Parte_5
L'Avv. ha proposto querela di falso avverso la firma ovvero la Controparte_1
sigla, riconducibile al nominativo dell'allora difensore della riassumente, Avv.
Domenica Scalera, apposta in calce sia alla comparsa di riassunzione di cui al procedimento n. rg 91000031/ 2013 sia alla comparsa di riassunzione di cui al procedimento n. rg 91000032/ 2013.
La querela è valida e ammissibile ai sensi dell'art. 221 cpc.
Si osserva, infatti, che la stessa, diversamente da quanto affermato dalla difesa della
, può avere ad oggetto, non solo documenti da utilizzare come prove, ma anche Pt_1
lo stesso atto introduttivo potendo contestarsi con tale mezzo la genuinità della sottoscrizione apposta dal difensore per assumere la paternità dell'atto o per
15 autenticare la firma del ricorrente sulla procura in calce o a margine del ricorso stesso
(Cass., 2021/28004; 1998/7099) e, ciò, con tutte le eventuali conseguenze sulla validità dell'atto a cui la sottoscrizione si riferisce.
La querela in esame non appare, però, rilevante ai fini della decisione ai sensi dell'art. 222 cpc.
Con ordinanza del 9.12.2019 già il precedente giudice assegnatario l'ha ritenuta irrilevante.
Detta ordinanza va confermata in quanto condivisibile.
Infatti, si ritiene che l'atto di riassunzione - a cui si applica l'art. 125 cpc (che richiede la sottoscrizione del difensore e che descrive il minimum di sostanza di ogni atto di parte)
e che, in caso di accertamento della falsità della firma oggetto di querela, risulterebbe privo di sottoscrizione - sarebbe comunque valido.
Si condivide sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui va esclusa l'invalidità dell'atto introduttivo nei casi in cui il difensore, pur non avendo sottoscritto l'atto, ha compiuto atti (quali il deposito della nota di iscrizione a ruolo, la richiesta di copie del ricorso con il provvedimento di sospensione, la richiesta di notificazione del ricorso, la partecipazione alle udienze) che avrebbe potuto compiere come procuratore della parte e come autore del ricorso (Cass., 2007/9490).
Nel caso in esame, la riferibilità dell'atto di riassunzione all'Avv. Scalera risulta dalla circostanza che la stessa ha partecipato a tutte le udienze dei giudizi riassunti fino alla rinuncia al mandato, assumendosi così la paternità dell'atto nel quale vengono indicati, peraltro, i suoi recapiti, dati anagrafici e identificativi.
16 Stante la ritenuta irrilevanza di un eventuale giudizio di falsità della sottoscrizione oggetto della querela de qua, non deve procedersi, ai sensi dell'art. 222 cpc, al previsto interpello.
3) ECCEZIONE DI DIFETTO DI IUS POSTULANDI
L'eccezione di difetto di ius postulandi sollevata dalla nei giudizi nn. rg CP_1
91000031/ 2013 e 91000032/ 2013 è infondata.
Secondo l'opposta l'allora procuratrice della non aveva specifica procura per Pt_1
riassumere il giudizio in quanto nell'atto di riassunzione manca la procura e quella a margine dell'originario atto di opposizione a decreto ingiuntivo riguardava esclusivamente il procedimento innanzi al giudice di pace.
In primis si osserva che, con la procura da ultimo indicata, ha Parte_1
conferito all'Avv. Domenica Scalera un mandato molto ampio con riguardo all'incarico di recupero crediti nei confronti dei suoi debitori e (e, precisamente, a Tes_1 CP_3
rappresentarla e difenderla “nel procedimento a margine nonché in quello di appello e di esecuzione, conferendo ogni facoltà ivi comprese quelle di chiamare in causa terzi, di proporre domande riconvenzionali, istanza di ingiunzione e pagamento”), incarico esteso a tutte le fasi del giudizio in cui va fatta rientrare anche la fase di riassunzione, stante l'unitarietà del processo riassunto.
Inoltre, si osserva che, condivisibilmente, la Suprema Corte ritiene che la procura ad litem relativa all'atto introduttivo del giudizio abilita il difensore alla riassunzione davanti al giudice dichiarato competente, senza che occorra il rilascio di una nuova procura (Cass., 2017/12171).
17 4) AMMISSIBILITÀ DOMANDA RICONVENZIONALE NEL GIUDIZIO N. RG
91000040/ 2012
La domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta è ammissibile.
Invero, diversamente da quanto affermato dall'attrice, la domanda riconvenzionale dipende dallo stesso titolo posto a base della domanda attorea e, cioè, il mandato professionale conferito alla convenuta per il recupero del credito vantato nei confronti di tali e . Tes_1 CP_3
I compensi richiesti, infatti, coincidono, sia pure parzialmente, con quelli di cui l'attrice chiede l'accertamento.
Per completezza, si osserva, com'è noto, che la relazione tra domanda principale e domanda riconvenzionale, ai fini dell'ammissibilità di quest'ultima, non va intesa in senso restrittivo – e, cioè, nel senso che entrambe debbano dipendere da un unico ed identico titolo (peraltro esistente nel caso in esame) - essendo sufficiente che fra le contrapposte pretese sia ravvisabile un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile ed opportuna la celebrazione del "simultaneus processus", a fini di economia processuale ed in applicazione del principio del giusto processo di cui all'art. 111, primo comma, Cost. (2020/533; 2011/27564).
Situazione ed esigenza, queste ultime, certamente ricorrenti nell'ipotesi in esame.
5) MOTIVI OPPOSIZIONE A D.I. NEI GIUDIZI N. RG 91000031/ 2013 E N. RG
91000032/ 2013
- Eccezioni incompetenza e litispendenza
Su dette eccezioni ha già deciso il Giudice di Pace con le sentenze nn. 243/2012 e
244/2012, con cui ha rimesso i giudizi innanzi a questo Tribunale.
18 - Eccezione estinzione
, a fondamento delle proposte opposizioni a decreto ingiuntivo, Parte_1
deduce l'estinzione del credito della controparte per avvenuto adempimento ex artt.
1176 e ss. c.c, stante la corresponsione ante causam dell'importo di € 7.000,00.
L'eccezione è infondata.
Pacifico il pagamento della somma di € 7.000,00 da parte della CP_4 CP_1
in data antecendente all'inizio delle cause oggi riunite, si osserva che le parti discutono su chi abbia il diritto di esercitare la facoltà di cui all'art. 1193 cc.
Sul punto va premesso che nel caso in cui si è in presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore (come successo nel caso di specie) non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex art. 1195 c.c., al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex art. 1193, comma 2, c.c., che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore (Cass., n. 31837 del 27/10/2022).
Nel caso in esame, non avendo la effettuato alcuna imputazione al momento Pt_1
del pagamento, vi ha provveduto la creditrice che ha ritenuto di imputare lo stesso ai compensi relativi al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. rg 352/2001 e solo in parte a quelli relativi alla procedura esecutiva.
Senonchè nel caso in esame non si è in presenza di una pluralità di rapporti obbligatori ma di un unico rapporto sorto con il mandato conferito dall'attrice alla convenuta/opposta di ottenere il pagamento del debito da parte dei suoi debitori Tes_1
e . CP_3
Le disposizioni dell'art. 1193 cod. civ., sull'individuazione del debito al quale riferire l'adempimento, presuppongono una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti ed
19 hanno lo scopo di eliminare l'incertezza circa la sorte degli stessi, evitando che a ciascun atto di pagamento non segua l'effetto solutorio di una ben determinata obbligazione. Ne deriva che la questione dell'imputazione del pagamento non è proponibile quando sussista, come nel caso in esame, un unico debito, perché l'adempimento di questo, se
è totale, ne determina l'estinzione e, se è parziale, comporta la permanenza dell'obbligazione di eseguire la prestazione nella parte residua. Pertanto, qualora il debitore, convenuto per il pagamento del residuo del corrispettivo eccepisca di aver corrisposto acconti maggiori di quelli ammessi dal creditore, e questi deduca che tali acconti sono già stati computati nella determinazione del saldo richiesto, spetta al debitore-convenuto, a norma dell'art. 2697 cod. civ., provare il fatto totalmente o parzialmente solutorio (Cass., n. 12938 del 29/12/1993).
L'eccezione di estinzione è, pertanto, infondata essendo emerso nel presente giudizio che la con il pagamento di € 7.000,00 non ha estinto del tutto il suo debito nei Pt_1
confronti della opposta.
- Improponibilità della domanda per frazionamento del credito (comune al n. rg 91000040/
2012)
Negli atti di opposizione a decreto ingiuntivo ha eccepito Parte_1
l'improponibilità della domanda per frazionamento del credito, dal momento che nei ricorsi monitori è stata fatta “riserva di agire in giudizio per le restanti somme”.
La questione dell'abuso del diritto per frazionamento del credito è stata sollevata dalla anche nel giudizio principale n. rg 9100040/2012, a fronte della domanda Pt_1
riconvenzionale avanzata dalla . CP_1
L'eccezione è infondata.
Invero, in tema di abuso del processo, la Suprema Corte ritiene che i diritti di credito iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondati
20 sul medesimo fatto costitutivo non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che il creditore non risulti titolare di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (Cass., n. 24168 del 08/08/2023).
Nel caso in esame, la ha dimostrato un interesse alla tutela frazionata. CP_1
Infatti, solo per i compensi professionali ingiunti vi erano dei provvedimenti giudiziali che avevano quantificato le competenze e gli onorari spettanti alla sua assistita a titolo di rimborso di spese processuali nei giudizi in cui la ricorrente l'aveva rappresentata e difesa. Per detta parte dei compensi la ben poteva accedere alla procedura CP_1
monitoria (come chiarito nel paragrafo che segue) ottenendo, grazie alla provvisoria esecuzione, il pagamento degli stessi.
Ed infatti, in data 20.11.2012 ha ottenuto il pagamento della complessiva somma di €
8.866,01 in virtù dei decreti ingiuntivi opposti.
- Mancanza della prova scritta del credito
ha eccepito la mancanza della prova scritta del credito, necessaria Parte_1
per ottenere la tutela monitoria.
Detto motivo di opposizione assume rilevo solo al fine della conferma del decreto ingiuntivo opposto ma non incide sull'esame della domanda di merito contenuta nel ricorso monitorio. Domanda, quest'ultima, fondata, non avendo la opponente formulato alcun motivo di opposizione a decreto ingiuntivo riguardante l'an (ad eccezione dell'estinzione per adempimento) ovvero il quantum della somma richiesta.
Invero, in tema di onorari dovuti ad esercente la professione forense, la mancanza del parere dell'ordine professionale (non necessario, peraltro, quando il compenso sia predeterminato sulla base di una tariffa obbligatoria quale quella riguardante i diritti di procuratore stabiliti "ex lege" in misura fissa) e della parcella contenente l'esposizione delle spese e dei diritti, secondo quanto dispone l'art. 636 c.p.c. ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, può essere eventualmente rilevante solo sotto il profilo del
21 regolamento delle spese processuali, ma non impedisce al giudice dell'opposizione di valutare la fondatezza della pretesa creditoria alla luce di ogni elemento in atti (Cass.,
n. 17655 del 05/07/2018).
Peraltro, nel caso di specie, la parcella corredata dal parere dell'ordine professionale non era necessaria neppure per gli onorari, sussistendo un provvedimento giudiziale (mai contestato dalla parte opponente) che ha liquidato i compensi relativi alle prestazioni professionali dell'Avv. essendo irrilevante la circostanza che lo stesso non CP_1
costituisca titolo esecutivo per quest'ultima ma solo per la parte dalla stessa assistita.
E che l'opposta abbia assistito la nella procedura monitoria per cui è causa è Pt_1
pacifico tra le parti.
Inoltre, alcuna prova scritta (ricorrente, comunque, come appena detto, nel caso in esame) è richiesta dall'art. 633, comma primo, n. 2, cpc. Solo in assenza di prova scritta
è necessaria la parcella corredata dal parere della competente associazione professionale
(Cass., 2020, n. 194).
6) RG N. 9100040/2012
6.1) COMPENSI OGGETTO DI CONTESTAZIONE
Con le note autorizzate depositate in data 29.5.2012, con le memorie ex art. 183, comma
6°, n. 1, ed in particolare con la specifica allegata alle note depositate il 29.5.2012,
ha precisato ed indicato in modo specifico tutti i compensi Controparte_1
oggetto di tutte le cause riunite (anche quelli per cui ha ottenuto decreti ingiuntivi che, stante il rigetto delle proposte opposizioni come da paragrafo n. 4 che precede, vanno confermati).
Il difensore della all'udienza del 7.6.2012 ha contestato esclusivamente le Pt_1
seguenti voci della citata specifica:
lett. A fase stragiudiziale voce “esame e studio della pratica € 1.125,24”
22 lett. H, I, L, M per complessivi € 14.653,08, ammontare corrispondente ai compensi richiesti per n. 5 opposizioni all'esecuzione (compresa quella di cui alla lett. G, che si ritiene non indicata dal difensore nel citato verbale d'udienza per mera svista).
Ne consegue che tutti gli altri compensi non oggetto di contestazione alcuna né nell'an né nel quantum vanno riconosciuti alla . CP_1
a) Attività stragiudiziale
Secondo gli onorari richiesti per “esame e studio della pratica € Parte_1
1.125,24” in relazione all'attività stragiudiziale, oggetto di domanda riconvenzionale nel giudizio n. rg 91000040/ 2012, non spettano alla controparte in quanto propedeutiche alla presentazione del decreto ingiuntivo.
L'eccezione è fondata.
L'Avv. non ha né dedotto né dimostrato di aver svolto un'autonoma e ben CP_1
individuabile attività stragiudiziale in favore della . Conseguentemente, lo Pt_1
studio e l'esame della pratica, che necessariamente devono precedere la predisposizione del ricorso monitorio, costituiscono attività che vanno compensate in relazione alla procedura monitoria.
Pertanto, la somma di euro 1.1886,22 richiesta dalla convenuta in via riconvenzionale a titolo di attività stragiudiziale e comprendente, oltre ai suddetti onorari, anche altre voci per spese e compensi non contestati, va ridotta ad € 317,18, compresi accessori.
b) Opposizioni all'esecuzione
In ordine alla somma di € 14.653,08 richiesta dalla per compensi CP_1
professionali per << le fasi incidentali apertesi a fronte delle numerosissime opposizioni proposte dai debitori >> (v. note autorizzate depositate il 29.5.2012 e pag.
6 delle memorie ex art. 183, comma 6°, n.1, cpc) nel corso della procedura esecutiva n.
23 656/1996 svoltasi innanzi al Tribunale di Taranto ed, in particolare, per lo studio della controversia e le consultazioni con la cliente, si osserva quanto segue.
Pacifico che in dette n. 5 opposizioni la convenuta non si è mai costituita per conto della
, si evidenzia che, a fronte delle contestazioni di quest'ultima secondo cui Pt_1
trattasi di << prestazioni professionali mai eseguite >> (v. verbale di causa del
7.6.2012), l'Avv. ha chiesto di provare, a mezzo prove orali nella cui CP_1
ammissione ha insistito, la seguente circostanza: << Vero che l'avv. Controparte_2
è stata informata e consultata personalmente, perché ne informasse anche la sig.ra
, in occasione della notifica dei diversi atti di opposizione Parte_1
all'esecuzione proposta dai debitori esecutati, esaminando i motivi di opposizione valutando di volta in volta se costituirsi o meno >> (v. capitolo n. 15 articolato a pag. 6 delle memorie ex art. 183, comma 6°, n. 2, cpc, depositate dalla convenuta).
Detti fatti, successivamente alla formulazione del suddetto capitolo di prova da parte della , non sono stati contestati dalla;
quest'ultima, infatti, non ha CP_1 Pt_1
dedotto di non essere stata avvisata della notifica delle opposizioni e della decisione del suo difensore di non costituirsi nei relativi giudizi;
né ha dedotto di non essere stata, sotto questo specifico profilo, correttamente assistita dalla . CP_1
Peraltro, si osserva che, nei giudizi rg nn. 9100031/2013 e 9100032/2013, CP_1
ha formulato le medesime richieste istruttorie formulate nel giudizio in
[...]
esame, il n. rg 9100040/2012, chiedendo l'ammissione di prove orali, tra altro, anche sulla circostanza n.15 sopra riportata.
Nei citati giudizi rg nn. 9100031/2013 e 9100032/2013, la difesa della , nelle Pt_1
memorie ex art. 183, comma 6°, n. 3, cpc, ha replicato che tutte le circostanze dedotte dalla controparte, compreso quella in esame, erano irrilevanti in quanto si riferivano a fatti pacifici (quali la circostanza che l'Avv. aveva esaminato i motivi delle CP_1
24 opposizioni all'esecuzione di cui aveva avuto notifica e valutato di volta in volta se costituirsi).
Alla luce di quanto sopra, va ritenuto non contestato che la convenuta esaminò nell'interesse della sua assistita le opposizioni all'esecuzione notificatele nella qualità, anche perché certamente rientrante nel mandato ricevuto, finalizzato alla riscossione di un credito della . Pt_1
A fronte di quanto sopra rilevato, si ritiene superflua la chiesta ammissione dell'interrogatorio formale dell'attrice e della prova per testi.
Non avendo, però, la nulla dedotto in ordine alla complessità delle dette CP_1
opposizioni all'esecuzione né in ordine alla necessità di ricercare documenti (e, ciò, in relazione all'opposizione di cui alla lett. G della specifica), si ritiene di dover riconoscere alla stessa l'onorario minimo previsto dalla tariffa del 2004 in relazione alle voci studio della controversia e consultazioni cliente e liquidare, al posto delle somme richieste di € 1.152,00 e di € 580,00, le somme di € 630,00 e di € 320,00 nonché di eliminare la voce “ricerca documenti” pari ad € 298,00.
Ne consegue che i compensi per le prestazioni professionali espletate con riferimento alle opposizioni all'esecuzione in esame vanno quantificate nella somma, comprensiva di accessori, di € 8.718,75 (pari ad € 1.743,75 x n. 5 opposizioni) invece che nella somma richiesta di € 14.653,08.
c) Opposizione a decreto ingiuntivo n. rg. 352/2001
ha eccepito la prescrizione presuntiva ex art. 2956, n. 2, cc del Parte_1
credito vantato dalla convenuta per le prestazioni professionali relative al giudizio R.G.
n. 352/2001 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 67/2001, svoltosi innanzi al
Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Acquaviva delle Fonte.
25 Deduce che lo stesso è stato dichiarato interrotto l'11.2.2003 e che non è mai stato riassunto, laddove la domanda di pagamento è stata formulata solo nel novembre 2011.
Preliminarmente, la proposta eccezione, diversamente da quanto ritenuto dalla
, è ammissibile. CP_1
Le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine da contratto stipulato in forma scritta.
Tuttavia il contratto scritto che esclude l'operatività della prescrizione del credito dell'avvocato, ai sensi dell'art. 2956, n. 2, cod. civ., non può essere individuato nella procura "ad litem", la quale, essendo negozio unilaterale di investimento della rappresentanza processuale, va tenuta distinta dal contratto di mandato attinente al rapporto interno tra cliente e professionista (Cass., 2012/11145).
Ciò premesso, l'eccezione in esame è infondata sotto più profili.
Invero, l'eccezione di prescrizione presuntiva presume l'avvenuto pagamento e, in virtù di tale tipo di eccezione, il debitore è tenuto unicamente a dimostrare il decorso del termine previsto dalla legge mentre spetta al creditore che vuole vincere la presunzione a suo carico provare che il suo diritto non è stato soddisfatto;
l'art. 2959 cc, infatti, recita: <l'eccezione è rigettata se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 cc ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non
è stata estinta>>.
Nel caso di specie, è pacifico tra le parti, e risulta evidente dalle stesse difese della
, che quest'ultima ha pagato solo in parte i compensi professionali della Pt_1
controparte. Pertanto, avendo la difesa dell'attrice assunto un comportamento
26 incompatibile con l'eccezione di prescrizione presuntiva, la stessa ai sensi dell'articolo citato, va rigettata.
Sotto altro profilo, si osserva che nessun rilievo assume la circostanza che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di cui si discute sia stato interrotto nel 2003 e mai riassunto e che la richiesta di pagamento è stata avanzata solo nel 2011.
Infatti, per le prestazioni professionali relativamente alle quali il pagamento del compenso non sia stato pattuito in data anteriore al compimento delle prestazioni stesse, il relativo credito sorge - e può quindi essere fatto valere - in quest'ultimo momento che
è, altresì, il termine iniziale del decorso della prescrizione, tenendo peraltro presente che, nel caso di pluralità di prestazioni, occorre accertare se esse siano state espletate a seguito di un unico incarico - nel qual caso si ha una prestazione unitaria - oppure se si tratti di prestazioni autonome.
Nel caso di specie, le prestazioni professionali svolte dall'Avv. erano CP_1
finalizzate a raggiungere l'obiettivo per cui le era stato conferito l'incarico che era quello di riscuotere un credito della . Pt_1
Ne consegue che la prescrizione è iniziata a decorrere dal momento in cui, nel novembre del 2011, la professionista ha ottenuto per la sua cliente il pagamento dello stesso e, precisamente, della somma di € 123.051,99 ricavata dall'espropriazione immobiliare.
La richiesta di pagamento è intervenuta subito dopo. Ne consegue che non si è maturata l'eccepita prescrizione.
6.2) Parte_6
ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno
[...]
della somma di € 18.372,41 sostenendo che, in virtù di un primo piano di riparto datato
15.3.2010 intervenuto nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n.
27 656/1996 svoltasi innanzi al Tribunale di Taranto, le sarebbero stati riconosciuti €
18.372,41 in più di quelli invece ricevuti sulla base di un secondo piano di riparto e, ciò,
a causa della comportamento inerte della sua procuratrice che non si era presentata in udienza.
La domanda è infondata.
Invero, la ha affermato, senza essere smentita, che il primo piano di riparto CP_1
era affetto da un errore compiuto dal ctu che non aveva considerato gli interessi dovuti ad altra creditrice, la . Il Giudice dell'esecuzione aveva accolto Parte_3
l'opposizione della detta banca e modificato il piano di riparto.
A fronte di quanto dedotto dalla convenuta, nulla ha opposto l'attrice sulla quale grava l'onere di provare che la controparte è incorsa in un comportamento colposo.
C) CONCLUSIONI
Alla luce di quanto sopra, viste le domande di accertamento e risarcitoria avanzate da nonchè la domanda riconvenzionale di e le Parte_1 Controparte_1
opposizioni a decreto ingiuntivo avanzate dalla , va statuito che: Pt_1
- le opposizioni a decreto ingiuntivo nn. rg 9100031/2013 e 9100032/2013 vanno rigettate con conferma dei decreti ingiuntivi nn. 37/2012 e 45/2012 emessi dal Giudice di Pace di Acquaviva delle Fonti;
- i compensi professionali per l'attività stragiudiziale va accolta nei limiti di € 317,18, compresi accessori;
- i compensi professionali per la procedura monitoria ammontano ad € 1.830,14, compresi accessori, come da D.I. n. 37/2012;
28 - i compensi professionali per l'atto di precetto e conseguenti ammontano ad € 1.096,63, compresi accessori;
- i compensi professionali per l'opposizione a decreto ingiuntivo ammontano ad €
6.800,09, compresi accessori;
- i compensi professionali per la procedura esecutiva ammontano ad € 5.030,47, compresi accessori;
- i compensi professionali per le opposizioni all'esecuzione ammontano ad € 8.718,75
(€ 1.743,75 x n. 5 opposizioni), compresi accessori;
- i compensi professionali complessivamente maturati dall'Avv. CP_1
ammontano a € 23.793,26, compresivi di spese generali, iva e cpa;
- le somme pagate dalla alla ammontano ad € 13.289,60 (7.000,00 Pt_1 CP_1
+ 1.830,14 + 4.459,46) e residua ancora da pagare l'importo di € 10.503,96;
- la domanda riconvenzionale di condanna per € 18.007,03 va, pertanto, accolta nella misura di € 10.503,96;
- la domanda risarcitoria va rigettata.
D) SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la prevalente soccombenza di e vanno poste a Parte_1
carico di quest'ultima.
Va rigettata la domanda formulata ai sensi dell'art. 96 cpc non risultando temeraria la difesa della opponente/attrice.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata - in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata - per ciascun giudizio, prima della riunione, per le fasi svolte (tra cui non rientra
29 la fase decisionale) e, successivamente, con riferimento all'unico giudizio;
il tutto secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la liquidazione interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 2017/23318).
Le spese processuali dei giudizi svoltisi davanti al Giudice di Pace e conclusisi con le sentenze nn 243 e 244 del 2012 sono state da queste ultime interamente compensate tra le parti.
Per la causa n. rg 9100040/2012 (valore da € 5.200,01/€ 26.000,01) spettano, fino alla riunione, secondo i valori medi, € 3.376,00, per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria.
Per la causa n. rg 9100031/2013 (valore da € 1.000,01 a € 5.200,00) spettano fino alla riunione, secondo i valori medi, € 1.701,00, per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria.
Per la causa n. rg 9100032/2013 (valore da € 1.000,01 a € 5.200,00) spettano, fino alla riunione, secondo i valori medi, € 1.701,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria.
Successivamente alla riunione, spettano, per l'unico giudizio (valore da € 5.200,01/€
26.000,01), secondo i valori massimi in considerazione della notevole complessità, €
5.072,00 per la fase di trattazione e per la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta le opposizioni a decreto ingiuntivo nn. rg 9100031/2013 e 9100032/2013
e conferma i decreti ingiuntivi nn. 37/2012 e 45/2012 emessi dal Giudice di Pace di Acquaviva delle Fonti;
30 - accerta che i compensi professionali complessivamente maturati dall'Avv.
ammontano a € 23.793,26, compresivi di spese generali, Controparte_1
iva e cpa;
- condanna a pagare a la somma di € Parte_1 Controparte_1
10.503,96;
- condanna altresì a rimborsare a le Parte_1 Controparte_1
spese di lite che liquida in complessivi Euro 11.855,00, oltre ad i.v.a., c.p.a. e per spese generali.
Così deciso il 16 gennaio 2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
31
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite n. r.g. 91000040/2012, avente ad oggetto “accertamento prestazione d'opera intellettuale”;
n. r.g. 91000031/2013, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo n.
37/2012” (riassunzione del procedimento n. r.g. 152/2012 del Giudice di Pace di
Acquaviva delle Fonti);
n. r.g. 91000032/2013, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo n.
45/2012”, (riassunzione del procedimento n. r.g. 150/2012 del Giudice di Pace di
Acquaviva delle Fonti)
tutte promosse da
1 (C.F. Parte_1 C.F._1
elettivamente domicil. in VIA LECCE N.3 74019 PALAGIANO (TA), rappres. e dif. dall'Avv. NOTARISTEFANO TOMMASO (C.F. ) C.F._2
ATTRICE/OPPONENTE
contro
(C.F. Controparte_1 C.F._3
elettivamente domicil. in VIA CARDASSI N. 41 70121 BARI, rappres. e dif. dall'Avv.
VIRGINTINO DARIO (C.F. C.F._4
CONVENUTA/OPPOSTA
A seguito dell'udienza del 3.12.2024, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. e sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
A) SVOLGIMENTO DEL FATTO
1) N. R.G. 91000040/2012 avente ad oggetto “accertamento prestazione d'opera intellettuale”
Con atto di citazione, notificato in data 31.1.2012, ha citato in Parte_1
giudizio deducendo: Controparte_1
- di essere stata rappresentata e difesa dall'Avvocata : nel ricorso Controparte_1
monitorio conclusosi con l'emissione del decreto ingiuntivo n. 67 del 2001 del
12.4.2001 - R.G. n. 73/2001 del Tribunale di Bari – Sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti, e pedissequo atto di precetto del 20.7.2001; nel giudizio di opposizione al
2 decreto ingiuntivo di cui sopra, iscritto al n. di R.G. n. 352/2001 del Tribunale di Bari –
Sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti (giusta comparsa di costituzione del
7.11.2001); nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 656/1996 presso il
Tribunale di Taranto (giusta atto di intervento del 31.8.2001);
- che, nel novembre del 2011, l'odierna convenuta aveva inviato, via mail trasmessa a
(nipote dell'attrice e tirocinante presso lo studio legale della stessa Controparte_2
all'epoca dei fatti di causa), la nota spese riassuntiva delle somme dovute a titolo di competenze professionali per i procedimenti civili suddetti, così specificate: € 1.322,13
(oltre a CAP ed IVA) per il ricorso per decreto ingiuntivo;
€ 3.525,85 (oltre a CAP ed
IVA) per l'atto di precetto del 20.7.2001; € 5.293,69 (oltre a CAP ed IVA) per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
€ 5.707,13 (oltre a CAP ed IVA) per la procedura esecutiva immobiliare;
per un totale complessivo di € 19.944,13 (inclusi CAP e IVA);
- che, con nota del 14.12.2011, essa attrice aveva ritenuto di dover corrispondere alla creditrice a totale soddisfo la somma di € 7.000,00, specificatamente imputata alle competenze di tutte le procedure in cui era stata difesa;
- che, con nota del 21.12.2011, la convenuta aveva inviato all'odierna attrice una nuova nota spese con la quale aveva chiesto le seguenti somme: € 1.454,34 per il ricorso per decreto ingiuntivo;
€ 900,77 per l'atto di precetto del 20.7.2001; € 6.661,58 per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
€ 7.181,86 per la procedura esecutiva immobiliare;
per un totale complessivo di € 16.574,35 (inclusi CAP e IVA;
somma da cui, detraendo la somma già corrisposta di € 7.000,00, residuava il credito di € 9.574,35
(specificando che la somma già versata era stata imputata per l'intero pagamento delle competenze relative al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 67/'01, n. R.G.
352/2001, e per la parte restante in acconto alle competenze di cui alla procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 656/1996);
3 - che, con nota del 2.1.2012, l'odierna attrice aveva contestato l'imputazione effettuata dalla controparte ed eccepito la prescrizione ex art. 2956 n. 2 c.c. del credito relativo alle prestazioni professionali di cui al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo R.G. n.
352/2001 del Tribunale di Bari – Sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti-, deducendo che tale giudizio era stato interrotto in data 11.2.2003 e mai riassunto e che la richiesta del pagamento delle prestazioni professionali era avvenuta per la prima volta nel novembre 2011, decorso il termine triennale legalmente previsto.
Ciò premesso, ha chiesto di: Parte_1
- dichiarare l'intervenuta prescrizione, ex art. 2956, n. 2, cc, del credito vantato dalla convenuta per le prestazioni professionali relative al giudizio R.G. n. 352/2001 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 67/2001 svoltosi innanzi al Tribunale di Bari –
Sezione distaccata di Acquaviva delle Fonte – in quanto dichiarato interrotto l'11.2.2003 e mai riassunto in quanto il pagamento era stato richiesto solo nel novembre 2011;
- in subordine, accertare l'esatto ammontare del credito della controparte per le prestazioni professionali relative:
al giudizio R.G. n. 352/2001 interrotto nel 2003, quantificate in base alle tariffe del
2004 e non in base a quelle vigenti;
al ricorso per decreto ingiuntivo R.G. n. 73/2001 emesso dal Tribunale di Bari – Sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti - e al pedissequo atto di precetto del 20.7.2001 i cui compensi erano stati richiesti prima in € 3.525,85 e poi in € 900,77;
alla procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 656/1996 svoltasi innanzi al Tribunale di Taranto relativamente alla quale erano stati richiesti onorari frazionati nonostante spettasse un onorario unico (peraltro nella misura minima avendo la professionista
4 effettuato solo la redazione dell'atto d'intervento del 31.08.2001) e competenze per la partecipazione ad udienze a cui la convenuta non aveva partecipato;
- nel caso di determinazione del credito di , per i titoli di cui Controparte_1
sopra, in misura inferiore ad € 7.000,00, condannare la convenuta al pagamento della somma pari alla differenza tra la somma di € 7.000,00 già versati e quanto accertato;
- condannare la convenuta al risarcimento del danno della somma di € 18.372,41 in quanto in virtù di un primo piano di riparto datato 15.3.2010, intervenuto nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 656/1996 svoltasi innanzi al
Tribunale di Taranto, tale somma le era stata “sottratta” all'assegnazione in suo favore per il comportamento inerte della sua procuratrice che non si era presentata in udienza incorrendo in colpa professionale.
- con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 12.4.2012, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree e proponendo Controparte_1
domanda riconvenzionale tesa alla dichiarazione che le competenze maturate in proprio favore per l'attività professionale svolta in favore della parte attrice erano ammontanti ad € 30.725,62 e, conseguentemente, - detratta la somma già versata di € 7.000,00, quella di € 1.830,14 ottenuta in virtù del decreto ingiuntivo n. 37/2012 e di € 4.459,46 in virtù del decreto ingiuntivo n. 45/2012 - alla condanna dell'attrice al pagamento della restante somma di € 17.436,02 (o di quella maggiore o minore determinata in corso di causa), oltre a interessi e rivalutazione dovuti per legge.
Ha chiesto, inoltre, condannarsi l'attrice al ristoro dei danni, da liquidarsi secondo equità, per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., irrogando, se del caso, anche le sanzioni di cui al medesimo art. 96 c.p.c.; il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio.
5 A fondamento delle proprie difese e della domanda riconvenzionale ha dedotto che:
- per mandato ricevuto nel 2001, aveva prestato la propria attività professionale nell'interesse dell'odierna attrice nella controversia sorta a seguito del mancato pagamento in favore della stessa, da parte di e , della Testimone_1 Controparte_3
somma di £ 316.730.000 (€ 163.577,39) quale saldo del prezzo di vendita dell'immobile sito in agro di Mottola alla C.da Sterpina (atto pubblico del 3.4.1987);
- a tutela degli interessi della cliente, aveva intrapreso, innanzi al Tribunale di Bari –
Sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti – una procedura monitoria (R.G. 73/2001) ottenendo, in data 12.4.2001, l'emissione del decreto ingiuntivo n. 67/2001, munito della clausola della provvisoria esecuzione, in virtù del quale era stato ingiunto ai debitori e di pagare, in favore della creditrice, propria assistita, la somma di £ Tes_1 CP_3
316.730.000 (€ 163.577,39), comprensive di spese di protesto, oltre a interessi convenzionali nella misura del 7% sul capitale, nonché £ 2.689.600,00 (€ 1.389,06) per spese di procedura, di cui £ 129.600,00 (€66,93) per spese borsuali, £ 1.160.000,00 (€
599,09) per diritti e £ 1.400.000,00 (€ 723,04) per onorario, oltre a spese generali, IVA
e CAP come per legge;
- poiché tale decreto ingiuntivo era stato opposto dai debitori (con atto di citazione del
17.7.2001), aveva difeso l'attrice costituendosi nel giudizio instauratosi (R.G. 352/2001) dinanzi al Tribunale di Bari – Sez. distaccata di Acquaviva delle Fonti -; inoltre, aveva notificato il titolo esecutivo agli opponenti, unitamente all'atto di precetto;
in seguito, rimasta senza esito l'intimazione, aveva depositato istanza di intervento nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 656/1996 già pendente innanzi al Tribunale di Taranto, promossa da contro i medesimi debitori;
Parte_2
- nel corso di tale procedura, in data 15.3.2010, era stato presentato un primo progetto di riparto del ricavato della vendita del cespite pignorato rivelatosi, però, errato perché il
6 delegato alla vendita, nel predisporre il documento, non aveva tenuto conto degli interessi maturati a favore della creditrice che aveva proposto Parte_3
opposizione; la procedura, pertanto, previa modifica del piano di riparto, si era conclusa nell'ottobre del 2011 con la distribuzione delle somme in favore dei creditori;
il GE, pur riconoscendo all'odierna attrice la somma di € 218.535,50, le aveva assegnato la somma di € 123.051,99 prevista dal piano di riparto rettificato;
- nel suddetto importo, liquidato in favore dell'attrice dal giudice dell'esecuzione, erano comprese anche le proprie competenze legali, liquidate con provvedimento del 9.3.2010 in € 3.150,00, oltre a oneri e accessori;
- a seguito di numerosi scambi, aventi ad oggetto la propria nota spese, l'odierna attrice aveva dichiarato di dover corrispondere, come compenso per tutta l'attività svolta, la somma di € 7.000,00, per cui aveva emesso un assegno circolare tratto sul Banco di
Napoli all'ordine della esponente, lamentando, nel testo della missiva, generiche
“manchevolezze difensive”, seppur le scelte di strategia processuale fossero state tutte concordate con la nipote della stessa, tirocinante nel medesimo studio professionale (la quale aveva partecipato anche all'udienza finale di approvazione del rendiconto, assistendovi personalmente); l'esponente aveva così trattenuto la somma versata, precisando di considerarla un acconto del suo maggior credito di € 16.574,35;
- aveva rivisto la propria nota spese, concludendo per la odierna richiesta di € 17.436,02.
ha, inoltre, eccepito l'inammissibilità dell'eccezione di Controparte_1
prescrizione presuntiva sollevata dalla controparte in quanto inapplicabile a un rapporto fondato su contratto scritto (nel caso in esame la procura alle liti) e in quanto la controparte, proponendo azione di accertamento dell'ammontare del credito, ha riconosciuto di non averlo estinto;
in ogni caso, ha dedotto che l'opposta prescrizione non si era maturata in quanto il mandato conferitole dalla per l'ottenimento Pt_1
7 delle somme ancora dovute si concluse nel novembre 2011 con l'incasso delle somme ricavate dalla procedura esecutiva immobiliare n. 656/96.
In ordine ai compensi richiesti in relazione al giudizio di opposizione a d.i. n. 352/2001, la convenuta ha dedotto di aver applicato le tariffe vigenti all'epoca dell'espletamento delle prestazioni;
in ordine ai compensi relativi alla procedura monitoria, ha osservato che la somma richiesta era stata liquidata dal giudice nell'emesso decreto ingiuntivo n.
67 del 2001 e inclusa, come le competenze del precetto, nel credito quantificato dal giudice dell'esecuzione pari a complessivi € 218.535,50; le competenze relative alla procedura esecutiva 656/96 erano state liquidate dal giudice dell'esecuzione con provvedimento del 9.3.2010.
La convenuta ha altresì dedotto che parte attrice non aveva effettuato alcuna imputazione della somma pagata di € 7000,00 e di averla imputata secondo i criteri di cui all'art. 1193 cc - pur unico debito -, quanto ad € 6.661,58, al soddisfacimento delle competenze relative al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 67/01 e, quanto ad € 338,42, in acconto sul maggior credito relativo alle competenze della procedura esecutiva n.
656/96 con esclusione delle competenze del precetto.
2) N. R.G. 91000031/2013, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo n.
37/2012” (riassunzione del procedimento n. r.g. 152/2012 del Giudice di Pace di
Acquaviva delle Fonti);
Con atto di citazione, notificato in data 20.3.2012, ha proposto Parte_1
innanzi al Giudice di Pace di Acquaviva delle Fonti opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 37/2012 dallo stesso emesso in data 8.2.2012 (e notificato in data
12.3.2012), dichiarato provvisoriamente esecutivo, con il quale, ad istanza di CP_1
, le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 1.830,14 (oltre a
[...]
accessori, spese e competenze legali), quale importo risultante dal mancato pagamento
8 di compensi per l'attività professionale prestata per l'ottenimento del decreto ingiuntivo n. 67/2001 nei confronti dei suoi debitori e . Testimone_1 Controparte_3
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto: Parte_1
- l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Acquaviva delle Fonti, in favore di quella del Giudice di Pace di Gioia del Colle;
- la litispendenza ex artt. 39 e 643, co. 3, c.p.c., rispetto al giudizio R.G. n. 46/2012
(rectius: 40/2012) pendente innanzi al Tribunale di Bari – Sezione distaccata di
Acquaviva delle Fonti - in quanto, con atto di citazione del 13.1.2012, Parte_1
aveva convenuto in giudizio al fine di far accertare il
[...] Controparte_1
credito per prestazioni professionali dell'opposta per le stesse ragioni per cui in data
24.1.2012 aveva proposto ricorso monitorio;
Controparte_1
- l'estinzione del credito per avvenuto adempimento ex artt. 1176 e ss. c.c, stante la corresponsione dell'importo di € 7.000,00;
- l'improponibilità della domanda per frazionamento del credito, dal momento che, nell'atto, era indicata la “riserva di agire in giudizio per le restanti somme”;
- la mancanza della prova scritta del credito e la conseguente violazione degli artt. 633,
634 e 636 c.p.c., in quanto la liquidazione delle competenze del difensore contenuta nel decreto ingiuntivo n. 67 del 2001 poneva le stesse a carico degli ingiunti Parte_4
e .
[...] Controparte_3
L'opponente ha chiesto conseguentemente di dichiarare l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Acquaviva delle Fonti in favore del Giudice di Pace di Gioia del
Colle; di dichiarare, con ordinanza, la litispendenza ex art. 39 c.p.c. tra la domanda di ingiunzione iscritta al n R.G. 26/2012 (da cui l'ingiunzione opposta n. 37/2012) presso il Giudice di Pace di Acquaviva delle Fonti e il giudizio n. R.G. 40/2012 del Tribunale di Bari – Sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti - e disporre la cancellazione della
9 causa dal ruolo;
nonché revocare, previo annullamento e/o declaratoria di nullità, il decreto ingiuntivo n. 37/2012 emesso dal Giudice di Pace di Acquaviva delle Fonti in data 8.2.2012; il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Con sentenza n. 244/2012 è stata rigettata l'eccezione di incompetenza ed è stata dichiarata la continenza tra la causa proposta davanti al Tribunale di Bari – Sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti - con atto di citazione notificato il 31.1.2012 e iscritta al n. R.G.C. 40/2012 e la presente, proposta dinanzi all'Ufficio del Giudice di
Pace di Acquaviva delle Fonti. Spese compensate.
Con atto notificato l'8/11.1.2013 ha riassunto innanzi al Tribunale di Parte_1
Bari - – Sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti – il giudizio chiedendo di dichiarare la litispendenza ex art. 39 cpc e di disporre la cancellazione della causa dal ruolo;
nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza dell'1.4.2014 ha proposto querela di falso avverso Controparte_1
la firma ovvero la sigla riconducibile al nominativo del difensore della riassumente,
l'Avv. Domenica Scalera, apposta in calce alla comparsa di riassunzione.
3) N. R.G. 91000032/2013, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo n.
45/2012”, (riassunzione del procedimento n. r.g. 150/2012 del Giudice di Pace di
Acquaviva delle Fonti)
Con atto di citazione, notificato in data 19.3.2012, ha proposto Parte_1
opposizione innanzi al Giudice di Pace di Acquaviva delle Fonti avverso il decreto ingiuntivo n. 45/2012 dallo stesso emesso in data 8.2.2012 (e notificato in data
12.3.2012), dichiarato provvisoriamente esecutivo, con il quale, ad istanza di CP_1
10 , le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 4.459,46 (oltre ad CP_1
accessori, spese e competenze legali), quale importo risultante dal mancato pagamento dei compensi per l'attività professionale prestata nella procedura esecutiva immobiliare n. R.G.E. 656/1996, riconosciutale nel provvedimento di liquidazione del GE del
Tribunale di Taranto nella misura di € 3.150,00, oltre a spese generali, IVA e CAP.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto: Parte_1
- l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Acquaviva delle Fonti, in favore di quella del Giudice di Pace di Gioia del Colle;
- la litispendenza ex artt. 39 e 643, co. 3, c.p.c. rispetto al giudizio R.G. n. 46/2012
(rectius: 40/2012) pendente innanzi al Tribunale di Bari – Sezione distaccata di
Acquaviva delle Fonti - in quanto, con atto di citazione del 13.1.2012, Parte_1
aveva convenuto in giudizio al fine di far accertare il
[...] Controparte_1
credito per prestazioni professionali dell'opposta per le stesse ragioni per cui in data
24.1.2012 aveva proposto ricorso monitorio;
Controparte_1
- l'estinzione del credito per avvenuto adempimento ex artt. 1176 e ss. c.c, stante la corresponsione dell'importo di € 7.000,00;
- l'improponibilità della domanda per frazionamento del credito, dal momento che, nell'atto, era indicata la “riserva di agire in giudizio per le restanti somme”;
- la mancanza della prova scritta del credito e la conseguente violazione degli artt. 633,
634 e 636 c.p.c., in quanto il provvedimento giudiziale di liquidazione delle competenze emesso dal GE nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 656/1996 svoltasi innanzi al Tribunale di Taranto aveva posto le stesse a carico dei debitori esecutati della opponente ( e ). Tes_1 CP_3
, conseguentemente, ha chiesto di dichiarare l'incompetenza per Parte_1
territorio del Giudice di Pace di Acquaviva delle Fonti in favore del Giudice di Pace di
11 Gioia del Colle;
di dichiarare, con ordinanza, la litispendenza ex art. 39 c.p.c. tra la domanda di ingiunzione n R.G. 34/2012 (da cui l'ingiunzione opposta n. 45/2012) depositata presso il Giudice di Pace di Acquaviva delle Fonti ed il giudizio R.G. 40/2012 pendente innanzi il Tribunale di Bari – Sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti - e disporre la cancellazione della causa dal ruolo;
nonché revocare, previo annullamento e/o declaratoria di nullità, il decreto ingiuntivo n. 45/2012 emesso dal Giudice di Pace di Acquaviva delle Fonti in data 8.2.2012; con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Con sentenza n. 243/2012 il Giudice di Pace di Acquaviva delle Fonti ha rigettato l'eccezione di incompetenza e ha dichiarato la continenza tra la causa introdotta davanti al Tribunale di Bari – Sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti - con atto di citazione notificato il 31.1.2012 e iscritta al n. R.G.C. 42/2012 e quella de qua proposta dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Acquaviva delle Fonti. Spese compensate.
Con atto notificato l'8/11.1.2013 ha riassunto innanzi al Tribunale di Parte_1
Bari - Sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti – il giudizio chiedendo di dichiarare la litispendenza ex art. 39 cpc e di disporre la cancellazione della causa dal ruolo;
nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza dell'1.4.2014 ha proposto querela di falso avverso Controparte_1
la firma ovvero la sigla, riconducibile al nominativo del difensore della riassumente,
l'Avv. Domenica Scalera, apposta in calce alla comparsa di riassunzione.
4) RIUNIONE DEI GIUDIZI
All'udienza del 26.4.2017 è stata disposta la riunione al procedimento n. R.G.
91000040/2012 dei giudizi R.G. n. 91000031/2012 (riassunzione del giudizio R.G.
12 152/2012 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 37/2012 introdotto innanzi al Giudice di Pace di Acquaviva delle Fonti) e n. 91000032/2012 (riassunzione del giudizio R.G.
150/2012 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 45/2012 introdotto innanzi al Giudice di Pace di Acquaviva delle Fonti); questi ultimi due giudizi riassunti ad iniziativa di in seguito alle sentenze n. 244/2012 e n. 243/2012 emesse dal Parte_1
Giudice di Pace di Acquaviva delle Fonti a conclusione, rispettivamente, dei giudizi nn.
Rg 152/2012 e 150/2012 presso lo stesso pendenti.
Con ordinanza datata 9.12.2019 il Tribunale di Bari ha ritenuto irrilevante la querela di falso proposta da avverso la firma o sigla apposta in calce alle Controparte_1
comparse di riassunzione che hanno dato origine ai procedimenti R.G. n.
91000031/2012 e R.G. n. 91000032/2012.
Le cause come sopra riunite, esperiti tentativi di bonario componimento, tutti conclusisi con esito negativo, sono state poste in decisione a seguito dell'udienza del 3.12.2024, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
B) MOTIVI DELLA DECISIONE
1) COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI OGGETTO DI CAUSA
Le presenti cause riunite hanno ad oggetto i compensi richiesti dall'Avv. CP_1
per lo svolgimento delle prestazioni professionali relative:
[...]
1. all'espletamento di attività stragiudiziale nella controversia tra e Parte_1
terzi soggetti (rg 91000040/ 2012);
2. all'ottenimento del decreto ingiuntivo n. 67/2001 in favore della (rg Pt_1
91000031/ 2013 e rg 91000040/ 2012);
13 3. alla costituzione nell'opposizione n. rg. 352/2001 al decreto ingiuntivo n. 67/2001
(rg 91000040/ 2012);
4. alla redazione e notifica di atto di precetto (rg 91000040/ 2012);
5. all'intervento nella procedura esecutiva immobiliare n. rg 656/1996 (rg 91000032/
2013 e rg 91000040/ 2012);
6. all'esame delle opposizioni alla procedura esecutiva immobiliare n. rg 656/1996 (rg
91000040/ 2012).
Più precisamente:
1. I compensi per l'attività stragiudiziale sono oggetto della domanda riconvenzionale avanzata dalla nel giudizio n. rg 91000040/ 2012, come precisata CP_1
tempestivamente con la memoria integrativa depositata in data 29.5.2012 (autorizzata dal giudice all'udienza del 3.5.2012) e con la memoria ex art. 183, comma 6°, n. 1, cpc
(nel testo ratione temporis applicabile), deputata alla precisazione delle domande.
2. I compensi per le prestazioni professionali espletate per ottenere il decreto ingiuntivo n. 67/2001 sono oggetto sia del giudizio n. rg 91000031/ 2013 che della domanda di accertamento svolta dalla nel giudizio n. rg 91000040/ 2012. Pt_1
3. I compensi per le prestazioni professionali svolte nell'opposizione n. rg. 352/2001 al decreto ingiuntivo n. 67/2001 sono oggetto del giudizio n. rg 91000040/ 2012 in quanto oggetto sia della domanda di accertamento della sia della domanda Pt_1
riconvenzionale della , quest'ultima per l'ulteriore somma di € 138.51, oltre CP_1
a quella già corrisposta di € 6.661,58 (stante la somma versata di € 7.000,00 dalla
ante causam). Pt_1
4. I compensi per la redazione e notifica del precetto sono oggetto sia della domanda di accertamento avanzata dalla sia della domanda riconvenzionale della Pt_1
14 per € 1.096,63 (pari a € 900,77 + € 195,86) nel giudizio n. rg 91000040/ CP_1
2012.
5. I compensi per l'espletamento delle prestazioni professionali nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. rg 656/1996 sono oggetto sia del giudizio n. rg
91000032/ 2013 che della domanda di accertamento avanzata dalla nel giudizio Pt_1
n. rg 91000040/ 2012.
6. I compensi per l'esame di n. 5 opposizioni proposte dai debitori della nella Pt_1
procedura esecutiva immobiliare n. rg 656/1996 sono oggetto della domanda riconvenzionale della per complessivi € 14.653,08 (pari a € 3.202,88 + € CP_1
2.862,55 x 4) avanzata nel giudizio n. rg 91000040/ 2012 e precisata tempestivamente con la memoria integrativa depositata in data 29.5.2012 (autorizzata dal giudice all'udienza del 3.5.2012) e con la memoria ex art. 183, comma 6°, n. 1, cpc (nel testo ratione temporis applicabile) deputata alla precisazione delle domande.
2) Parte_5
L'Avv. ha proposto querela di falso avverso la firma ovvero la Controparte_1
sigla, riconducibile al nominativo dell'allora difensore della riassumente, Avv.
Domenica Scalera, apposta in calce sia alla comparsa di riassunzione di cui al procedimento n. rg 91000031/ 2013 sia alla comparsa di riassunzione di cui al procedimento n. rg 91000032/ 2013.
La querela è valida e ammissibile ai sensi dell'art. 221 cpc.
Si osserva, infatti, che la stessa, diversamente da quanto affermato dalla difesa della
, può avere ad oggetto, non solo documenti da utilizzare come prove, ma anche Pt_1
lo stesso atto introduttivo potendo contestarsi con tale mezzo la genuinità della sottoscrizione apposta dal difensore per assumere la paternità dell'atto o per
15 autenticare la firma del ricorrente sulla procura in calce o a margine del ricorso stesso
(Cass., 2021/28004; 1998/7099) e, ciò, con tutte le eventuali conseguenze sulla validità dell'atto a cui la sottoscrizione si riferisce.
La querela in esame non appare, però, rilevante ai fini della decisione ai sensi dell'art. 222 cpc.
Con ordinanza del 9.12.2019 già il precedente giudice assegnatario l'ha ritenuta irrilevante.
Detta ordinanza va confermata in quanto condivisibile.
Infatti, si ritiene che l'atto di riassunzione - a cui si applica l'art. 125 cpc (che richiede la sottoscrizione del difensore e che descrive il minimum di sostanza di ogni atto di parte)
e che, in caso di accertamento della falsità della firma oggetto di querela, risulterebbe privo di sottoscrizione - sarebbe comunque valido.
Si condivide sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui va esclusa l'invalidità dell'atto introduttivo nei casi in cui il difensore, pur non avendo sottoscritto l'atto, ha compiuto atti (quali il deposito della nota di iscrizione a ruolo, la richiesta di copie del ricorso con il provvedimento di sospensione, la richiesta di notificazione del ricorso, la partecipazione alle udienze) che avrebbe potuto compiere come procuratore della parte e come autore del ricorso (Cass., 2007/9490).
Nel caso in esame, la riferibilità dell'atto di riassunzione all'Avv. Scalera risulta dalla circostanza che la stessa ha partecipato a tutte le udienze dei giudizi riassunti fino alla rinuncia al mandato, assumendosi così la paternità dell'atto nel quale vengono indicati, peraltro, i suoi recapiti, dati anagrafici e identificativi.
16 Stante la ritenuta irrilevanza di un eventuale giudizio di falsità della sottoscrizione oggetto della querela de qua, non deve procedersi, ai sensi dell'art. 222 cpc, al previsto interpello.
3) ECCEZIONE DI DIFETTO DI IUS POSTULANDI
L'eccezione di difetto di ius postulandi sollevata dalla nei giudizi nn. rg CP_1
91000031/ 2013 e 91000032/ 2013 è infondata.
Secondo l'opposta l'allora procuratrice della non aveva specifica procura per Pt_1
riassumere il giudizio in quanto nell'atto di riassunzione manca la procura e quella a margine dell'originario atto di opposizione a decreto ingiuntivo riguardava esclusivamente il procedimento innanzi al giudice di pace.
In primis si osserva che, con la procura da ultimo indicata, ha Parte_1
conferito all'Avv. Domenica Scalera un mandato molto ampio con riguardo all'incarico di recupero crediti nei confronti dei suoi debitori e (e, precisamente, a Tes_1 CP_3
rappresentarla e difenderla “nel procedimento a margine nonché in quello di appello e di esecuzione, conferendo ogni facoltà ivi comprese quelle di chiamare in causa terzi, di proporre domande riconvenzionali, istanza di ingiunzione e pagamento”), incarico esteso a tutte le fasi del giudizio in cui va fatta rientrare anche la fase di riassunzione, stante l'unitarietà del processo riassunto.
Inoltre, si osserva che, condivisibilmente, la Suprema Corte ritiene che la procura ad litem relativa all'atto introduttivo del giudizio abilita il difensore alla riassunzione davanti al giudice dichiarato competente, senza che occorra il rilascio di una nuova procura (Cass., 2017/12171).
17 4) AMMISSIBILITÀ DOMANDA RICONVENZIONALE NEL GIUDIZIO N. RG
91000040/ 2012
La domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta è ammissibile.
Invero, diversamente da quanto affermato dall'attrice, la domanda riconvenzionale dipende dallo stesso titolo posto a base della domanda attorea e, cioè, il mandato professionale conferito alla convenuta per il recupero del credito vantato nei confronti di tali e . Tes_1 CP_3
I compensi richiesti, infatti, coincidono, sia pure parzialmente, con quelli di cui l'attrice chiede l'accertamento.
Per completezza, si osserva, com'è noto, che la relazione tra domanda principale e domanda riconvenzionale, ai fini dell'ammissibilità di quest'ultima, non va intesa in senso restrittivo – e, cioè, nel senso che entrambe debbano dipendere da un unico ed identico titolo (peraltro esistente nel caso in esame) - essendo sufficiente che fra le contrapposte pretese sia ravvisabile un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile ed opportuna la celebrazione del "simultaneus processus", a fini di economia processuale ed in applicazione del principio del giusto processo di cui all'art. 111, primo comma, Cost. (2020/533; 2011/27564).
Situazione ed esigenza, queste ultime, certamente ricorrenti nell'ipotesi in esame.
5) MOTIVI OPPOSIZIONE A D.I. NEI GIUDIZI N. RG 91000031/ 2013 E N. RG
91000032/ 2013
- Eccezioni incompetenza e litispendenza
Su dette eccezioni ha già deciso il Giudice di Pace con le sentenze nn. 243/2012 e
244/2012, con cui ha rimesso i giudizi innanzi a questo Tribunale.
18 - Eccezione estinzione
, a fondamento delle proposte opposizioni a decreto ingiuntivo, Parte_1
deduce l'estinzione del credito della controparte per avvenuto adempimento ex artt.
1176 e ss. c.c, stante la corresponsione ante causam dell'importo di € 7.000,00.
L'eccezione è infondata.
Pacifico il pagamento della somma di € 7.000,00 da parte della CP_4 CP_1
in data antecendente all'inizio delle cause oggi riunite, si osserva che le parti discutono su chi abbia il diritto di esercitare la facoltà di cui all'art. 1193 cc.
Sul punto va premesso che nel caso in cui si è in presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore (come successo nel caso di specie) non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex art. 1195 c.c., al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex art. 1193, comma 2, c.c., che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore (Cass., n. 31837 del 27/10/2022).
Nel caso in esame, non avendo la effettuato alcuna imputazione al momento Pt_1
del pagamento, vi ha provveduto la creditrice che ha ritenuto di imputare lo stesso ai compensi relativi al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. rg 352/2001 e solo in parte a quelli relativi alla procedura esecutiva.
Senonchè nel caso in esame non si è in presenza di una pluralità di rapporti obbligatori ma di un unico rapporto sorto con il mandato conferito dall'attrice alla convenuta/opposta di ottenere il pagamento del debito da parte dei suoi debitori Tes_1
e . CP_3
Le disposizioni dell'art. 1193 cod. civ., sull'individuazione del debito al quale riferire l'adempimento, presuppongono una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti ed
19 hanno lo scopo di eliminare l'incertezza circa la sorte degli stessi, evitando che a ciascun atto di pagamento non segua l'effetto solutorio di una ben determinata obbligazione. Ne deriva che la questione dell'imputazione del pagamento non è proponibile quando sussista, come nel caso in esame, un unico debito, perché l'adempimento di questo, se
è totale, ne determina l'estinzione e, se è parziale, comporta la permanenza dell'obbligazione di eseguire la prestazione nella parte residua. Pertanto, qualora il debitore, convenuto per il pagamento del residuo del corrispettivo eccepisca di aver corrisposto acconti maggiori di quelli ammessi dal creditore, e questi deduca che tali acconti sono già stati computati nella determinazione del saldo richiesto, spetta al debitore-convenuto, a norma dell'art. 2697 cod. civ., provare il fatto totalmente o parzialmente solutorio (Cass., n. 12938 del 29/12/1993).
L'eccezione di estinzione è, pertanto, infondata essendo emerso nel presente giudizio che la con il pagamento di € 7.000,00 non ha estinto del tutto il suo debito nei Pt_1
confronti della opposta.
- Improponibilità della domanda per frazionamento del credito (comune al n. rg 91000040/
2012)
Negli atti di opposizione a decreto ingiuntivo ha eccepito Parte_1
l'improponibilità della domanda per frazionamento del credito, dal momento che nei ricorsi monitori è stata fatta “riserva di agire in giudizio per le restanti somme”.
La questione dell'abuso del diritto per frazionamento del credito è stata sollevata dalla anche nel giudizio principale n. rg 9100040/2012, a fronte della domanda Pt_1
riconvenzionale avanzata dalla . CP_1
L'eccezione è infondata.
Invero, in tema di abuso del processo, la Suprema Corte ritiene che i diritti di credito iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondati
20 sul medesimo fatto costitutivo non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che il creditore non risulti titolare di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (Cass., n. 24168 del 08/08/2023).
Nel caso in esame, la ha dimostrato un interesse alla tutela frazionata. CP_1
Infatti, solo per i compensi professionali ingiunti vi erano dei provvedimenti giudiziali che avevano quantificato le competenze e gli onorari spettanti alla sua assistita a titolo di rimborso di spese processuali nei giudizi in cui la ricorrente l'aveva rappresentata e difesa. Per detta parte dei compensi la ben poteva accedere alla procedura CP_1
monitoria (come chiarito nel paragrafo che segue) ottenendo, grazie alla provvisoria esecuzione, il pagamento degli stessi.
Ed infatti, in data 20.11.2012 ha ottenuto il pagamento della complessiva somma di €
8.866,01 in virtù dei decreti ingiuntivi opposti.
- Mancanza della prova scritta del credito
ha eccepito la mancanza della prova scritta del credito, necessaria Parte_1
per ottenere la tutela monitoria.
Detto motivo di opposizione assume rilevo solo al fine della conferma del decreto ingiuntivo opposto ma non incide sull'esame della domanda di merito contenuta nel ricorso monitorio. Domanda, quest'ultima, fondata, non avendo la opponente formulato alcun motivo di opposizione a decreto ingiuntivo riguardante l'an (ad eccezione dell'estinzione per adempimento) ovvero il quantum della somma richiesta.
Invero, in tema di onorari dovuti ad esercente la professione forense, la mancanza del parere dell'ordine professionale (non necessario, peraltro, quando il compenso sia predeterminato sulla base di una tariffa obbligatoria quale quella riguardante i diritti di procuratore stabiliti "ex lege" in misura fissa) e della parcella contenente l'esposizione delle spese e dei diritti, secondo quanto dispone l'art. 636 c.p.c. ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, può essere eventualmente rilevante solo sotto il profilo del
21 regolamento delle spese processuali, ma non impedisce al giudice dell'opposizione di valutare la fondatezza della pretesa creditoria alla luce di ogni elemento in atti (Cass.,
n. 17655 del 05/07/2018).
Peraltro, nel caso di specie, la parcella corredata dal parere dell'ordine professionale non era necessaria neppure per gli onorari, sussistendo un provvedimento giudiziale (mai contestato dalla parte opponente) che ha liquidato i compensi relativi alle prestazioni professionali dell'Avv. essendo irrilevante la circostanza che lo stesso non CP_1
costituisca titolo esecutivo per quest'ultima ma solo per la parte dalla stessa assistita.
E che l'opposta abbia assistito la nella procedura monitoria per cui è causa è Pt_1
pacifico tra le parti.
Inoltre, alcuna prova scritta (ricorrente, comunque, come appena detto, nel caso in esame) è richiesta dall'art. 633, comma primo, n. 2, cpc. Solo in assenza di prova scritta
è necessaria la parcella corredata dal parere della competente associazione professionale
(Cass., 2020, n. 194).
6) RG N. 9100040/2012
6.1) COMPENSI OGGETTO DI CONTESTAZIONE
Con le note autorizzate depositate in data 29.5.2012, con le memorie ex art. 183, comma
6°, n. 1, ed in particolare con la specifica allegata alle note depositate il 29.5.2012,
ha precisato ed indicato in modo specifico tutti i compensi Controparte_1
oggetto di tutte le cause riunite (anche quelli per cui ha ottenuto decreti ingiuntivi che, stante il rigetto delle proposte opposizioni come da paragrafo n. 4 che precede, vanno confermati).
Il difensore della all'udienza del 7.6.2012 ha contestato esclusivamente le Pt_1
seguenti voci della citata specifica:
lett. A fase stragiudiziale voce “esame e studio della pratica € 1.125,24”
22 lett. H, I, L, M per complessivi € 14.653,08, ammontare corrispondente ai compensi richiesti per n. 5 opposizioni all'esecuzione (compresa quella di cui alla lett. G, che si ritiene non indicata dal difensore nel citato verbale d'udienza per mera svista).
Ne consegue che tutti gli altri compensi non oggetto di contestazione alcuna né nell'an né nel quantum vanno riconosciuti alla . CP_1
a) Attività stragiudiziale
Secondo gli onorari richiesti per “esame e studio della pratica € Parte_1
1.125,24” in relazione all'attività stragiudiziale, oggetto di domanda riconvenzionale nel giudizio n. rg 91000040/ 2012, non spettano alla controparte in quanto propedeutiche alla presentazione del decreto ingiuntivo.
L'eccezione è fondata.
L'Avv. non ha né dedotto né dimostrato di aver svolto un'autonoma e ben CP_1
individuabile attività stragiudiziale in favore della . Conseguentemente, lo Pt_1
studio e l'esame della pratica, che necessariamente devono precedere la predisposizione del ricorso monitorio, costituiscono attività che vanno compensate in relazione alla procedura monitoria.
Pertanto, la somma di euro 1.1886,22 richiesta dalla convenuta in via riconvenzionale a titolo di attività stragiudiziale e comprendente, oltre ai suddetti onorari, anche altre voci per spese e compensi non contestati, va ridotta ad € 317,18, compresi accessori.
b) Opposizioni all'esecuzione
In ordine alla somma di € 14.653,08 richiesta dalla per compensi CP_1
professionali per << le fasi incidentali apertesi a fronte delle numerosissime opposizioni proposte dai debitori >> (v. note autorizzate depositate il 29.5.2012 e pag.
6 delle memorie ex art. 183, comma 6°, n.1, cpc) nel corso della procedura esecutiva n.
23 656/1996 svoltasi innanzi al Tribunale di Taranto ed, in particolare, per lo studio della controversia e le consultazioni con la cliente, si osserva quanto segue.
Pacifico che in dette n. 5 opposizioni la convenuta non si è mai costituita per conto della
, si evidenzia che, a fronte delle contestazioni di quest'ultima secondo cui Pt_1
trattasi di << prestazioni professionali mai eseguite >> (v. verbale di causa del
7.6.2012), l'Avv. ha chiesto di provare, a mezzo prove orali nella cui CP_1
ammissione ha insistito, la seguente circostanza: << Vero che l'avv. Controparte_2
è stata informata e consultata personalmente, perché ne informasse anche la sig.ra
, in occasione della notifica dei diversi atti di opposizione Parte_1
all'esecuzione proposta dai debitori esecutati, esaminando i motivi di opposizione valutando di volta in volta se costituirsi o meno >> (v. capitolo n. 15 articolato a pag. 6 delle memorie ex art. 183, comma 6°, n. 2, cpc, depositate dalla convenuta).
Detti fatti, successivamente alla formulazione del suddetto capitolo di prova da parte della , non sono stati contestati dalla;
quest'ultima, infatti, non ha CP_1 Pt_1
dedotto di non essere stata avvisata della notifica delle opposizioni e della decisione del suo difensore di non costituirsi nei relativi giudizi;
né ha dedotto di non essere stata, sotto questo specifico profilo, correttamente assistita dalla . CP_1
Peraltro, si osserva che, nei giudizi rg nn. 9100031/2013 e 9100032/2013, CP_1
ha formulato le medesime richieste istruttorie formulate nel giudizio in
[...]
esame, il n. rg 9100040/2012, chiedendo l'ammissione di prove orali, tra altro, anche sulla circostanza n.15 sopra riportata.
Nei citati giudizi rg nn. 9100031/2013 e 9100032/2013, la difesa della , nelle Pt_1
memorie ex art. 183, comma 6°, n. 3, cpc, ha replicato che tutte le circostanze dedotte dalla controparte, compreso quella in esame, erano irrilevanti in quanto si riferivano a fatti pacifici (quali la circostanza che l'Avv. aveva esaminato i motivi delle CP_1
24 opposizioni all'esecuzione di cui aveva avuto notifica e valutato di volta in volta se costituirsi).
Alla luce di quanto sopra, va ritenuto non contestato che la convenuta esaminò nell'interesse della sua assistita le opposizioni all'esecuzione notificatele nella qualità, anche perché certamente rientrante nel mandato ricevuto, finalizzato alla riscossione di un credito della . Pt_1
A fronte di quanto sopra rilevato, si ritiene superflua la chiesta ammissione dell'interrogatorio formale dell'attrice e della prova per testi.
Non avendo, però, la nulla dedotto in ordine alla complessità delle dette CP_1
opposizioni all'esecuzione né in ordine alla necessità di ricercare documenti (e, ciò, in relazione all'opposizione di cui alla lett. G della specifica), si ritiene di dover riconoscere alla stessa l'onorario minimo previsto dalla tariffa del 2004 in relazione alle voci studio della controversia e consultazioni cliente e liquidare, al posto delle somme richieste di € 1.152,00 e di € 580,00, le somme di € 630,00 e di € 320,00 nonché di eliminare la voce “ricerca documenti” pari ad € 298,00.
Ne consegue che i compensi per le prestazioni professionali espletate con riferimento alle opposizioni all'esecuzione in esame vanno quantificate nella somma, comprensiva di accessori, di € 8.718,75 (pari ad € 1.743,75 x n. 5 opposizioni) invece che nella somma richiesta di € 14.653,08.
c) Opposizione a decreto ingiuntivo n. rg. 352/2001
ha eccepito la prescrizione presuntiva ex art. 2956, n. 2, cc del Parte_1
credito vantato dalla convenuta per le prestazioni professionali relative al giudizio R.G.
n. 352/2001 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 67/2001, svoltosi innanzi al
Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Acquaviva delle Fonte.
25 Deduce che lo stesso è stato dichiarato interrotto l'11.2.2003 e che non è mai stato riassunto, laddove la domanda di pagamento è stata formulata solo nel novembre 2011.
Preliminarmente, la proposta eccezione, diversamente da quanto ritenuto dalla
, è ammissibile. CP_1
Le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine da contratto stipulato in forma scritta.
Tuttavia il contratto scritto che esclude l'operatività della prescrizione del credito dell'avvocato, ai sensi dell'art. 2956, n. 2, cod. civ., non può essere individuato nella procura "ad litem", la quale, essendo negozio unilaterale di investimento della rappresentanza processuale, va tenuta distinta dal contratto di mandato attinente al rapporto interno tra cliente e professionista (Cass., 2012/11145).
Ciò premesso, l'eccezione in esame è infondata sotto più profili.
Invero, l'eccezione di prescrizione presuntiva presume l'avvenuto pagamento e, in virtù di tale tipo di eccezione, il debitore è tenuto unicamente a dimostrare il decorso del termine previsto dalla legge mentre spetta al creditore che vuole vincere la presunzione a suo carico provare che il suo diritto non è stato soddisfatto;
l'art. 2959 cc, infatti, recita: <l'eccezione è rigettata se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 cc ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non
è stata estinta>>.
Nel caso di specie, è pacifico tra le parti, e risulta evidente dalle stesse difese della
, che quest'ultima ha pagato solo in parte i compensi professionali della Pt_1
controparte. Pertanto, avendo la difesa dell'attrice assunto un comportamento
26 incompatibile con l'eccezione di prescrizione presuntiva, la stessa ai sensi dell'articolo citato, va rigettata.
Sotto altro profilo, si osserva che nessun rilievo assume la circostanza che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di cui si discute sia stato interrotto nel 2003 e mai riassunto e che la richiesta di pagamento è stata avanzata solo nel 2011.
Infatti, per le prestazioni professionali relativamente alle quali il pagamento del compenso non sia stato pattuito in data anteriore al compimento delle prestazioni stesse, il relativo credito sorge - e può quindi essere fatto valere - in quest'ultimo momento che
è, altresì, il termine iniziale del decorso della prescrizione, tenendo peraltro presente che, nel caso di pluralità di prestazioni, occorre accertare se esse siano state espletate a seguito di un unico incarico - nel qual caso si ha una prestazione unitaria - oppure se si tratti di prestazioni autonome.
Nel caso di specie, le prestazioni professionali svolte dall'Avv. erano CP_1
finalizzate a raggiungere l'obiettivo per cui le era stato conferito l'incarico che era quello di riscuotere un credito della . Pt_1
Ne consegue che la prescrizione è iniziata a decorrere dal momento in cui, nel novembre del 2011, la professionista ha ottenuto per la sua cliente il pagamento dello stesso e, precisamente, della somma di € 123.051,99 ricavata dall'espropriazione immobiliare.
La richiesta di pagamento è intervenuta subito dopo. Ne consegue che non si è maturata l'eccepita prescrizione.
6.2) Parte_6
ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno
[...]
della somma di € 18.372,41 sostenendo che, in virtù di un primo piano di riparto datato
15.3.2010 intervenuto nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n.
27 656/1996 svoltasi innanzi al Tribunale di Taranto, le sarebbero stati riconosciuti €
18.372,41 in più di quelli invece ricevuti sulla base di un secondo piano di riparto e, ciò,
a causa della comportamento inerte della sua procuratrice che non si era presentata in udienza.
La domanda è infondata.
Invero, la ha affermato, senza essere smentita, che il primo piano di riparto CP_1
era affetto da un errore compiuto dal ctu che non aveva considerato gli interessi dovuti ad altra creditrice, la . Il Giudice dell'esecuzione aveva accolto Parte_3
l'opposizione della detta banca e modificato il piano di riparto.
A fronte di quanto dedotto dalla convenuta, nulla ha opposto l'attrice sulla quale grava l'onere di provare che la controparte è incorsa in un comportamento colposo.
C) CONCLUSIONI
Alla luce di quanto sopra, viste le domande di accertamento e risarcitoria avanzate da nonchè la domanda riconvenzionale di e le Parte_1 Controparte_1
opposizioni a decreto ingiuntivo avanzate dalla , va statuito che: Pt_1
- le opposizioni a decreto ingiuntivo nn. rg 9100031/2013 e 9100032/2013 vanno rigettate con conferma dei decreti ingiuntivi nn. 37/2012 e 45/2012 emessi dal Giudice di Pace di Acquaviva delle Fonti;
- i compensi professionali per l'attività stragiudiziale va accolta nei limiti di € 317,18, compresi accessori;
- i compensi professionali per la procedura monitoria ammontano ad € 1.830,14, compresi accessori, come da D.I. n. 37/2012;
28 - i compensi professionali per l'atto di precetto e conseguenti ammontano ad € 1.096,63, compresi accessori;
- i compensi professionali per l'opposizione a decreto ingiuntivo ammontano ad €
6.800,09, compresi accessori;
- i compensi professionali per la procedura esecutiva ammontano ad € 5.030,47, compresi accessori;
- i compensi professionali per le opposizioni all'esecuzione ammontano ad € 8.718,75
(€ 1.743,75 x n. 5 opposizioni), compresi accessori;
- i compensi professionali complessivamente maturati dall'Avv. CP_1
ammontano a € 23.793,26, compresivi di spese generali, iva e cpa;
- le somme pagate dalla alla ammontano ad € 13.289,60 (7.000,00 Pt_1 CP_1
+ 1.830,14 + 4.459,46) e residua ancora da pagare l'importo di € 10.503,96;
- la domanda riconvenzionale di condanna per € 18.007,03 va, pertanto, accolta nella misura di € 10.503,96;
- la domanda risarcitoria va rigettata.
D) SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la prevalente soccombenza di e vanno poste a Parte_1
carico di quest'ultima.
Va rigettata la domanda formulata ai sensi dell'art. 96 cpc non risultando temeraria la difesa della opponente/attrice.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata - in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata - per ciascun giudizio, prima della riunione, per le fasi svolte (tra cui non rientra
29 la fase decisionale) e, successivamente, con riferimento all'unico giudizio;
il tutto secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la liquidazione interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 2017/23318).
Le spese processuali dei giudizi svoltisi davanti al Giudice di Pace e conclusisi con le sentenze nn 243 e 244 del 2012 sono state da queste ultime interamente compensate tra le parti.
Per la causa n. rg 9100040/2012 (valore da € 5.200,01/€ 26.000,01) spettano, fino alla riunione, secondo i valori medi, € 3.376,00, per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria.
Per la causa n. rg 9100031/2013 (valore da € 1.000,01 a € 5.200,00) spettano fino alla riunione, secondo i valori medi, € 1.701,00, per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria.
Per la causa n. rg 9100032/2013 (valore da € 1.000,01 a € 5.200,00) spettano, fino alla riunione, secondo i valori medi, € 1.701,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria.
Successivamente alla riunione, spettano, per l'unico giudizio (valore da € 5.200,01/€
26.000,01), secondo i valori massimi in considerazione della notevole complessità, €
5.072,00 per la fase di trattazione e per la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta le opposizioni a decreto ingiuntivo nn. rg 9100031/2013 e 9100032/2013
e conferma i decreti ingiuntivi nn. 37/2012 e 45/2012 emessi dal Giudice di Pace di Acquaviva delle Fonti;
30 - accerta che i compensi professionali complessivamente maturati dall'Avv.
ammontano a € 23.793,26, compresivi di spese generali, Controparte_1
iva e cpa;
- condanna a pagare a la somma di € Parte_1 Controparte_1
10.503,96;
- condanna altresì a rimborsare a le Parte_1 Controparte_1
spese di lite che liquida in complessivi Euro 11.855,00, oltre ad i.v.a., c.p.a. e per spese generali.
Così deciso il 16 gennaio 2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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