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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 11/02/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Sezione Procedure Concorsuali Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Niccolò Stanzani Maserati, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A rilevato che con ricorso rg. proc. unitario n. 85/2024 proposto ai sensi degli artt. 67 e ss. ccii, la SI.ra (cf: Parte_1
), nata a [...] l'[...] e C.F._1 residente in [...]1, ha chiesto che sia omologato il piano di ristrutturazione dei debiti proposto ai creditori che prevede, nel termine di durata di 4 anni, oltre al pagamento integrale dei crediti in prededuzione e privilegiati, il pagamento del credito ipotecario nei limiti di capienza dei beni oggetto di garanzia e il pagamento dei crediti chirografari nella ridotta misura percentuale del 16,63%; letta la relazione particolareggiata depositata dall'avv. Michela Del Rio, nominato gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;
ritenuto che la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 66, 67, 68 e 69 ccii;
ritenuto che, sotto il profilo dei requisiti soggettivi di ammissibilità della domanda, la SI.ra possa considerarsi consumatore Parte_1 nei termini di cui alla nozione fornita dall'art. 2, let. e), ccii, non avendo ella mai svolto attività imprenditoriale;
ritenuto, sotto il profilo oggettivo, che la ricorrente versi in una condizione di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
rilevato, infatti, che risultano debiti a carico della SI.ra Parte_1 per circa euro 213.000, accumulati per la quasi totalità in ragione del mutuo fondiario contratto nel 2017 e di prestiti personali vari, rapporti tutti contratti in solido con l'ex coniuge;
osservato che la SI.ra svolge attività di lavoro a tempo Parte_1 indeterminato con qualifica di operatrice sociosanitaria e percepisce uno stipendio medio netto mensile di circa euro 1.700, oltre all'assegno divorzile di circa euro 640 mensili netti (euro 800 lordi); che la debitrice è proprietaria dei seguenti beni immobili:
1 - quota di ½ di un immobile sito in NO (RE), Via D. Alighieri n. 39/A, foglio 11, map. 282, 283 e 285, sub 1 e 6, gravato da ipoteca (in comproprietà con l'ex coniuge);
- quota di ½ di un immobile sito ad NE (SA), località Montecorice, Via Provinciale - NE Cilento n. 26, foglio 22, map. 45, sub. 26 (in comproprietà con l'ex coniuge);
- quota di ½ di un immobile sito in Cervino (CE), Via M. Bove, foglio 6, map. 286, sub. 5 (in comproprietà con la sorella);
- quota di 1/6 di un terreno sito in Cervino (CE), foglio 6, map. 5234 (in comproprietà con i fratelli); che la SI.ra è inoltre proprietaria di un'autovettura Parte_1
Mercedes Daimler, immatricolata nel giugno 2010, tg. EA403BW; che il c/c FinecoBank SP n. 5836955 aveva un saldo attivo alla data del 13/06/2024 di euro 1.571,31; rilevato che la SI.ra vive sola nella ex casa coniugale di Parte_1 proprietà; che la quantificazione delle spese familiari, indicate in euro 1.750 mensili (già comprensiva del canone di locazione che la debitrice dovrà sostenere una volta lasciato l'immobile di proprietà), appare allo stato congrua;
osservato che il piano, sviluppato in un arco temporale di 4 anni, prevede: (i) il versamento da parte della debitrice di una somma mensile di euro 505 per 12 mensilità all'anno, per complessivi euro 24.240; (ii) messa a disposizione del ceto creditorio del 50% delle somme che saranno ricavate dalla vendita competitiva degli immobili di NO (RE) e di NE (SA), di cui la debitrice è comproprietaria con l'ex coniuge, il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione controllata rg n. 4/2024 Trib. Reggio Emilia, prudenzialmente indicate in euro 55.400; (iii) messa a disposizione dei creditori della somma di euro 3.090,54, di cui la SI.ra
è creditrice nei confronti dell'ex coniuge;
(iv) finanza Parte_1 er euro 10.000 messa a disposizione dal fratello della debitrice subordinatamente al passaggio in giudicato della sentenza di omologa, attraverso quattro rate;
che l'attivo complessivo a disposizione del piano ammonta a circa euro 92.700; osservato che l'art. 69 comma 1 ccii subordina l'ammissibilità della proposta alla verifica che la situazione di sovraindebitamento non sia stata determinata dal debitore con colpa grave, malafede o frode;
ritenuto che la colpa possa reputarsi grave allorché la violazione dell'obbligo di diligenza sia di SInificativa evidenza e, dunque, quando il comportamento dell'agente si discosti in modo marcato dalle regole di diligenza, prudenza e perizia che il caso concreto avrebbe richiesto di osservare;
2 ritenuto, nella specie, che il sovraindebitamento della ricorrente sia da ricondurre principalmente alle conseguenze della separazione personale avvenuta nell'anno 2018 e al successivo divorzio;
osservato che, in costanza di matrimonio, i coniugi avevano sottoscritto in solido svariati prestiti;
che al relativo rimborso aveva sempre provveduto il marito, il cui reddito, oltre che SInificativamente superiore rispetto a quello della moglie, era ampiamente sufficiente a farvi fronte;
che per queste ragioni i coniugi si accordavano affinché il marito, anche dopo la separazione, continuasse a provvedere al rimborso delle rate (in luogo della corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento prescritto dal Tribunale); rilevato, tuttavia, che a far tempo dall'anno 2021 l'ex coniuge ha cessato ogni pagamento;
osservato, quindi, che le obbligazioni contratte durante il matrimonio, che in origine erano proporzionate al reddito del nucleo familiare, sono divenute negli anni successivi insostenibili per la ricorrente;
rilevato, per contro e a riprova dell'assenza di colpa in capo alla SI.ra , che i prestiti contratti personalmente dalla Parte_1 debitrice dopo la separazione (con PA AN SP nel settembre 2022 e con TA SP nel maggio 2022) sono stati regolarmente rimborsati (il primo) o erano in corso di regolare ammortamento al momento del deposito della domanda (il secondo); ritenuto, in definitiva, che la condotta della debitrice non possa reputarsi colpevole, tanto meno nella connotazione grave oggi richiesta dalla legge;
ritenuto che il piano proposto sia quindi giuridicamente ammissibile;
che lo stesso risulti anche fattibile, tenuto conto, da un lato, dell'ammontare complessivo del reddito della ricorrente e, dall'altro, dell'ammontare delle spese preventivato, il tutto in relazione alla somma mensile rimessa nella disponibilità dei creditori;
che l'impegno al versamento di una somma mensile in favore dei creditori, in particolare, appare garantito dalla stabilità del rapporto lavorativo della debitrice, oltre che dalla garanzia personale rilasciata dalla madre e dalla sorella della SI.ra ; Parte_1 osservato che il creditore ipotecario RA EC RL (cessionaria di
) ha formulato opposizione all'omologa del Controparte_1 piano assumendo che lo stesso presenterebbe percentuali di soddisfazione per i creditori troppo penalizzanti rispetto all'alternativa liquidatoria, stante in particolare la capienza del bene gravato da garanzia ipotecaria;
osservato che l'art. 70 co. 7 ccii prevede che, quando un creditore contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano
3 se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano stesso in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata;
ritenuto, nella specie, che l'opposizione proposta da RA EC RL sia infondata poiché la proposta prevede, quanto alla soddisfazione del creditore ipotecario, che sia versato in suo favore il ricavato della vendita dell'immobile ipotecato, anche nell'ipotesi in cui la vendita intervenga successivamente al termine di scadenza del piano, con l'ulteriore riserva di modificare la proposta qualora la percentuale di soddisfazione così raggiunta sia inferiore a quella preventivata;
ritenuto, quindi, che dall'esecuzione della proposta della debitrice, il creditore ipotecario verrà soddisfatto in misura non inferiore a quella che avrebbe potuto conseguire in caso di apertura della liquidazione controllata, con conseguente infondatezza della relativa opposizione;
rilevato che anche il creditore TA SP si è opposto all'omologa del piano, formulando contestazioni in ordine alla meritevolezza della debitrice ed assumendo, in particolare: (i) che la debitrice avrebbe fatto ricorso al credito solo per sostenere spese di vita quotidiana ed in assenza di circostanze imprevedibili e straordinarie, così dando evidenza di una negligente gestione delle proprie risorse;
(ii) che al momento della concessione del prestito da parte dell'opponente, la debitrice avrebbe reso informazioni non veritiere;
ritenuto che anche l'opposizione di TA SP sia infondata, anzitutto perché l'avere fatto ricorso al credito per eSIenze di vita quotidiana non comporta, di per sé ed in assenza di spese voluttuarie, che la debitrice abbia colpevolmente aggravato la propria condizione debitoria, rendendosi così non meritevole di accedere al beneficio dell'esdebitazione, ben potendosi verificare il caso in cui, come nella specie, la sopravvenuta impossibilità di fare fronte alle spese ordinarie, cagionata dall'interruzione del mantenimento da parte dell'ex coniuge, abbia comportato la necessità di ricorre al credito;
che la condotta tenuta dalla debitrice in sede di sottoscrizione del prestito, consistita nel non avere indicato l'esistenza di un gravame ipotecario sull'immobile di proprietà, non pare essere connotata, nel caso specifico, da un carattere di gravità tale da impedire l'accesso al beneficio richiesto, tenuto conto del fatto che il rimborso del finanziamento era regolato tramite delegazione di pagamento pro solvendo di una quota pari ad un quinto della retribuzione mensile;
che, infatti, sino al momento della domanda, il finanziamento in questione risultava in corso di regolare ammortamento;
ritenuto, in ogni caso e per le ragioni sopra esposte, che la sottoscrizione del finanziamento con TA SP non possa
4 comunque ritenersi come fatto all'origine del sovraindebitamento della debitrice, dunque rilevante ex art. 69 co. 1 ccii nel senso invocato dall'opponente; ritenuto in definitiva che debba dichiararsi l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano proposto, tenuto conto dei valori patrimoniali attivi in esso ricompresi, delle passività esposte e della possibile eSIenza per la debitrice di dovere affrontare spese straordinarie ad oggi non prevedibili, il tutto alla luce del positivo giudizio da parte del gestore della crisi in ordine alla attendibilità ed esaustività della documentazione prodotta;
ritenuto sotto altro profilo che non sia emerso il compimento da parte della debitrice di atti in frode ai creditori;
ritenuto che il gestore della crisi dovrà vigilare sul corretto adempimento del piano, fornendo periodica informativa scritta al Tribunale ai sensi dell'art. 71, comma 1, ccii;
ritenuta, infine, la non opponibilità alla procedura della cessione volontaria del quinto dello stipendio in favore di TA SP;
p.q.m.
visti gli artt. 67 e ss. ccii, così provvede: I. omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dalla SI.ra
(cf: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(CE) l'11/06/1968 e residente in [...]1; II. ai sensi dell'articolo 70, comma 8, ccii, ordina la pubblicazione della proposta e del piano in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia, se già esistenti;
III. dispone che la presente sentenza sia comunicata a tutti i creditori a cura del gestore della crisi;
IV. dispone che il gestore della crisi vigili sull'esatto adempimento del piano e riferisca ogni sei mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione; V. dispone che, terminata l'esecuzione del piano, il gestore della crisi, sentito il debitore, presenti al Tribunale una relazione finale;
VI. dichiara chiusa la procedura. Così deciso in Reggio Emilia il 11/02/2025. il giudice Niccolò Stanzani Maserati
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S E N T E N Z A rilevato che con ricorso rg. proc. unitario n. 85/2024 proposto ai sensi degli artt. 67 e ss. ccii, la SI.ra (cf: Parte_1
), nata a [...] l'[...] e C.F._1 residente in [...]1, ha chiesto che sia omologato il piano di ristrutturazione dei debiti proposto ai creditori che prevede, nel termine di durata di 4 anni, oltre al pagamento integrale dei crediti in prededuzione e privilegiati, il pagamento del credito ipotecario nei limiti di capienza dei beni oggetto di garanzia e il pagamento dei crediti chirografari nella ridotta misura percentuale del 16,63%; letta la relazione particolareggiata depositata dall'avv. Michela Del Rio, nominato gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;
ritenuto che la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 66, 67, 68 e 69 ccii;
ritenuto che, sotto il profilo dei requisiti soggettivi di ammissibilità della domanda, la SI.ra possa considerarsi consumatore Parte_1 nei termini di cui alla nozione fornita dall'art. 2, let. e), ccii, non avendo ella mai svolto attività imprenditoriale;
ritenuto, sotto il profilo oggettivo, che la ricorrente versi in una condizione di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
rilevato, infatti, che risultano debiti a carico della SI.ra Parte_1 per circa euro 213.000, accumulati per la quasi totalità in ragione del mutuo fondiario contratto nel 2017 e di prestiti personali vari, rapporti tutti contratti in solido con l'ex coniuge;
osservato che la SI.ra svolge attività di lavoro a tempo Parte_1 indeterminato con qualifica di operatrice sociosanitaria e percepisce uno stipendio medio netto mensile di circa euro 1.700, oltre all'assegno divorzile di circa euro 640 mensili netti (euro 800 lordi); che la debitrice è proprietaria dei seguenti beni immobili:
1 - quota di ½ di un immobile sito in NO (RE), Via D. Alighieri n. 39/A, foglio 11, map. 282, 283 e 285, sub 1 e 6, gravato da ipoteca (in comproprietà con l'ex coniuge);
- quota di ½ di un immobile sito ad NE (SA), località Montecorice, Via Provinciale - NE Cilento n. 26, foglio 22, map. 45, sub. 26 (in comproprietà con l'ex coniuge);
- quota di ½ di un immobile sito in Cervino (CE), Via M. Bove, foglio 6, map. 286, sub. 5 (in comproprietà con la sorella);
- quota di 1/6 di un terreno sito in Cervino (CE), foglio 6, map. 5234 (in comproprietà con i fratelli); che la SI.ra è inoltre proprietaria di un'autovettura Parte_1
Mercedes Daimler, immatricolata nel giugno 2010, tg. EA403BW; che il c/c FinecoBank SP n. 5836955 aveva un saldo attivo alla data del 13/06/2024 di euro 1.571,31; rilevato che la SI.ra vive sola nella ex casa coniugale di Parte_1 proprietà; che la quantificazione delle spese familiari, indicate in euro 1.750 mensili (già comprensiva del canone di locazione che la debitrice dovrà sostenere una volta lasciato l'immobile di proprietà), appare allo stato congrua;
osservato che il piano, sviluppato in un arco temporale di 4 anni, prevede: (i) il versamento da parte della debitrice di una somma mensile di euro 505 per 12 mensilità all'anno, per complessivi euro 24.240; (ii) messa a disposizione del ceto creditorio del 50% delle somme che saranno ricavate dalla vendita competitiva degli immobili di NO (RE) e di NE (SA), di cui la debitrice è comproprietaria con l'ex coniuge, il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione controllata rg n. 4/2024 Trib. Reggio Emilia, prudenzialmente indicate in euro 55.400; (iii) messa a disposizione dei creditori della somma di euro 3.090,54, di cui la SI.ra
è creditrice nei confronti dell'ex coniuge;
(iv) finanza Parte_1 er euro 10.000 messa a disposizione dal fratello della debitrice subordinatamente al passaggio in giudicato della sentenza di omologa, attraverso quattro rate;
che l'attivo complessivo a disposizione del piano ammonta a circa euro 92.700; osservato che l'art. 69 comma 1 ccii subordina l'ammissibilità della proposta alla verifica che la situazione di sovraindebitamento non sia stata determinata dal debitore con colpa grave, malafede o frode;
ritenuto che la colpa possa reputarsi grave allorché la violazione dell'obbligo di diligenza sia di SInificativa evidenza e, dunque, quando il comportamento dell'agente si discosti in modo marcato dalle regole di diligenza, prudenza e perizia che il caso concreto avrebbe richiesto di osservare;
2 ritenuto, nella specie, che il sovraindebitamento della ricorrente sia da ricondurre principalmente alle conseguenze della separazione personale avvenuta nell'anno 2018 e al successivo divorzio;
osservato che, in costanza di matrimonio, i coniugi avevano sottoscritto in solido svariati prestiti;
che al relativo rimborso aveva sempre provveduto il marito, il cui reddito, oltre che SInificativamente superiore rispetto a quello della moglie, era ampiamente sufficiente a farvi fronte;
che per queste ragioni i coniugi si accordavano affinché il marito, anche dopo la separazione, continuasse a provvedere al rimborso delle rate (in luogo della corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento prescritto dal Tribunale); rilevato, tuttavia, che a far tempo dall'anno 2021 l'ex coniuge ha cessato ogni pagamento;
osservato, quindi, che le obbligazioni contratte durante il matrimonio, che in origine erano proporzionate al reddito del nucleo familiare, sono divenute negli anni successivi insostenibili per la ricorrente;
rilevato, per contro e a riprova dell'assenza di colpa in capo alla SI.ra , che i prestiti contratti personalmente dalla Parte_1 debitrice dopo la separazione (con PA AN SP nel settembre 2022 e con TA SP nel maggio 2022) sono stati regolarmente rimborsati (il primo) o erano in corso di regolare ammortamento al momento del deposito della domanda (il secondo); ritenuto, in definitiva, che la condotta della debitrice non possa reputarsi colpevole, tanto meno nella connotazione grave oggi richiesta dalla legge;
ritenuto che il piano proposto sia quindi giuridicamente ammissibile;
che lo stesso risulti anche fattibile, tenuto conto, da un lato, dell'ammontare complessivo del reddito della ricorrente e, dall'altro, dell'ammontare delle spese preventivato, il tutto in relazione alla somma mensile rimessa nella disponibilità dei creditori;
che l'impegno al versamento di una somma mensile in favore dei creditori, in particolare, appare garantito dalla stabilità del rapporto lavorativo della debitrice, oltre che dalla garanzia personale rilasciata dalla madre e dalla sorella della SI.ra ; Parte_1 osservato che il creditore ipotecario RA EC RL (cessionaria di
) ha formulato opposizione all'omologa del Controparte_1 piano assumendo che lo stesso presenterebbe percentuali di soddisfazione per i creditori troppo penalizzanti rispetto all'alternativa liquidatoria, stante in particolare la capienza del bene gravato da garanzia ipotecaria;
osservato che l'art. 70 co. 7 ccii prevede che, quando un creditore contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano
3 se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano stesso in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata;
ritenuto, nella specie, che l'opposizione proposta da RA EC RL sia infondata poiché la proposta prevede, quanto alla soddisfazione del creditore ipotecario, che sia versato in suo favore il ricavato della vendita dell'immobile ipotecato, anche nell'ipotesi in cui la vendita intervenga successivamente al termine di scadenza del piano, con l'ulteriore riserva di modificare la proposta qualora la percentuale di soddisfazione così raggiunta sia inferiore a quella preventivata;
ritenuto, quindi, che dall'esecuzione della proposta della debitrice, il creditore ipotecario verrà soddisfatto in misura non inferiore a quella che avrebbe potuto conseguire in caso di apertura della liquidazione controllata, con conseguente infondatezza della relativa opposizione;
rilevato che anche il creditore TA SP si è opposto all'omologa del piano, formulando contestazioni in ordine alla meritevolezza della debitrice ed assumendo, in particolare: (i) che la debitrice avrebbe fatto ricorso al credito solo per sostenere spese di vita quotidiana ed in assenza di circostanze imprevedibili e straordinarie, così dando evidenza di una negligente gestione delle proprie risorse;
(ii) che al momento della concessione del prestito da parte dell'opponente, la debitrice avrebbe reso informazioni non veritiere;
ritenuto che anche l'opposizione di TA SP sia infondata, anzitutto perché l'avere fatto ricorso al credito per eSIenze di vita quotidiana non comporta, di per sé ed in assenza di spese voluttuarie, che la debitrice abbia colpevolmente aggravato la propria condizione debitoria, rendendosi così non meritevole di accedere al beneficio dell'esdebitazione, ben potendosi verificare il caso in cui, come nella specie, la sopravvenuta impossibilità di fare fronte alle spese ordinarie, cagionata dall'interruzione del mantenimento da parte dell'ex coniuge, abbia comportato la necessità di ricorre al credito;
che la condotta tenuta dalla debitrice in sede di sottoscrizione del prestito, consistita nel non avere indicato l'esistenza di un gravame ipotecario sull'immobile di proprietà, non pare essere connotata, nel caso specifico, da un carattere di gravità tale da impedire l'accesso al beneficio richiesto, tenuto conto del fatto che il rimborso del finanziamento era regolato tramite delegazione di pagamento pro solvendo di una quota pari ad un quinto della retribuzione mensile;
che, infatti, sino al momento della domanda, il finanziamento in questione risultava in corso di regolare ammortamento;
ritenuto, in ogni caso e per le ragioni sopra esposte, che la sottoscrizione del finanziamento con TA SP non possa
4 comunque ritenersi come fatto all'origine del sovraindebitamento della debitrice, dunque rilevante ex art. 69 co. 1 ccii nel senso invocato dall'opponente; ritenuto in definitiva che debba dichiararsi l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano proposto, tenuto conto dei valori patrimoniali attivi in esso ricompresi, delle passività esposte e della possibile eSIenza per la debitrice di dovere affrontare spese straordinarie ad oggi non prevedibili, il tutto alla luce del positivo giudizio da parte del gestore della crisi in ordine alla attendibilità ed esaustività della documentazione prodotta;
ritenuto sotto altro profilo che non sia emerso il compimento da parte della debitrice di atti in frode ai creditori;
ritenuto che il gestore della crisi dovrà vigilare sul corretto adempimento del piano, fornendo periodica informativa scritta al Tribunale ai sensi dell'art. 71, comma 1, ccii;
ritenuta, infine, la non opponibilità alla procedura della cessione volontaria del quinto dello stipendio in favore di TA SP;
p.q.m.
visti gli artt. 67 e ss. ccii, così provvede: I. omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dalla SI.ra
(cf: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(CE) l'11/06/1968 e residente in [...]1; II. ai sensi dell'articolo 70, comma 8, ccii, ordina la pubblicazione della proposta e del piano in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia, se già esistenti;
III. dispone che la presente sentenza sia comunicata a tutti i creditori a cura del gestore della crisi;
IV. dispone che il gestore della crisi vigili sull'esatto adempimento del piano e riferisca ogni sei mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione; V. dispone che, terminata l'esecuzione del piano, il gestore della crisi, sentito il debitore, presenti al Tribunale una relazione finale;
VI. dichiara chiusa la procedura. Così deciso in Reggio Emilia il 11/02/2025. il giudice Niccolò Stanzani Maserati
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