Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 17/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 2383/2021 r.g.
FALLIMENTO “TRATTORIA e Parte_1
dei soci illimitatamente responsabili
[...]
e , Parte_1 Controparte_1
Avv. BELTRAMMI JAMILA parte attrice
, Parte_2
Avv. MARTELLA DARIO parte convenuta
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore:
“Voglia l'ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa
- “IN VIA PRINCIPALE: Per tutte le motivazioni addotte in premessa, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, accertare e dichiarare che l'istituto di credito odierno convenuto non ha definitivamente insinuato il proprio credito, oggetto della procedura esecutiva immobiliare n. 328/2014 R.G.E.I. del Tribunale di Spoleto, nel passivo del fallimento istante e per l'effetto condannare la medesima (C.F. e Parte_2 P.IVA_1
P.IVA in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, Piazza San Carlo 156, P.IVA_2
a restituire e, quindi, a corrispondere al Parte_3
(P.Iva e C.F. e dei soci illimitatamente responsabili sig.ri e
[...] P.IVA_3 Parte_1
in persona del Curatore fallimentare, dott.ssa l'importo di Euro 27.574,81 Controparte_1 Controparte_2
(già assegnato all'istituto di credito convenuto nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare sopra descritta), ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa.
- IN VIA SUBORDINATA: Per tutte le motivazioni addotte in premessa, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, accertato e dichiarato che l'istituto di credito odierno convenuto non ha definitivamente insinuato il
1
) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, Piazza San Carlo 156, a titolo P.IVA_2 di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. a corrispondere al
[...]
(P.Iva e C.F. ) e dei soci illimitatamente Parte_3 P.IVA_3 responsabili sig.ri e in persona del Curatore fallimentare, dott.ssa Parte_1 Controparte_1 CP_2
l'importo di Euro 27.574,81, indebitamente assegnato e trattenuto dall'istituto di credito convenuto nell'ambito
[...] della procedura esecutiva immobiliare sopra descritta, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa.
- IN OGNI CASO: con vittoria delle spese e compensi del giudizio”.
Per il convenuto:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Spoleto:
In via preliminare di merito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per essere Controparte_3 legittimata unicamente cessionaria Controparte_4
Nel merito, salvo gravame, rigettare tutte le domande attoree, perché inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate.
In via istruttoria, rigettare tutte le richieste istruttorie avversarie.
Con vittoria delle spese di lite ex D.M. 55/2014, rimborso spese generali 15%, IVA e CPA”.
Le ragioni della decisione:
1.1. Con atto di citazione del 19.11.2021, il Parte_3
e dei soci illimitatamente responsabili e ha convenuto in
[...] Parte_1 Controparte_1 giudizio per sentirla condannare al pagamento di Euro 27.574,81, pari all'importo Controparte_3 di Euro 36.000,00 assegnato alla banca a titolo di acconto nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 328/2014 R.G.E. del Tribunale di Spoleto, detratte le spese prededucibili ad essa spettanti quale creditore procedente di Euro 8.425,19.
L'attore ha precisato che il creditore fondiario procedente non ha, neanche in epoca successiva alla chiusura della predetta procedura esecutiva, insinuato il proprio credito al passivo del fallimento, “essendo oramai scaduto sia il termine per la presentazione delle domande di insinuazione tempestive in data 05.05.2019 sia il termine per la presentazione delle domande tardive in data 05.12.2020”.
2 Perciò, si sottolineava “la necessaria provvisorietà dell'assegnazione al creditore fondiario, da parte del giudice dell'esecuzione, delle somme ricavate dall'espropriazione forzata, in quanto il soddisfacimento del creditore fondiario non può avvenire in violazione delle norme sulla graduazione dei crediti che viene compiuta solo nella procedura concorsuale”.
Parte attrice ha sottolineato come la sede naturale dell'accertamento è la procedura fallimentare, con la valorizzazione “delle regole del concorso formale e sostanziale, dei crediti nei confronti del fallito e del relativo grado”.
Perciò, secondo l'attore, “l'ammissione al passivo del creditore fondiario rappresenta il fatto costitutivo del diritto di quest'ultimo di ottenere l'assegnazione di quanto spetta”, pertanto per ottenere l'attribuzione del ricavato della vendita “il creditore fondiario avrebbe dovuto documentare di aver sottoposto positivamente il proprio credito alla verifica del passivo in sede fallimentare, cioè di aver proposto l'istanza di ammissione al passivo del fallimento e di avere ottenuto un provvedimento favorevole dagli organi della procedura”.
1.2. Con comparsa di risposta si è costituita in giudizio eccependo la propria Controparte_3 carenza di legittimazione passiva, per essere legittimata unicamente la società cessionaria del credito.
1.2.1. Inoltre, la convenuta ha rilevato che il titolo esecutivo (contratto di mutuo fondiario del 12.5.2006)
“non è stato sottoscritto con il ma tra la (ex) Cassa di Risparmio di Firenze e la Parte_1 Parte_4
” quindi “l'esecuzione immobiliare è stata promossa nei confronti del terzo acquirente, che ha acquistato
[...] il bene immobile dal mutuatario con l'ipoteca sopra gravante a garanzia del debito altrui”.
A tal proposito, secondo il convenuto, “la Corte di Cassazione (n. 2540 del 09/02/2016; n. 27504 del
20/11/2017; n. 18082 del 10/07/2018; n. 12816 del 14/05/2019; n. 18790 del 12/07/2019) ha escluso a più riprese l'obbligo del creditore fondiario di insinuare il proprio credito al passivo fallimentare del terzo datore di ipoteca/terzo acquirente, trattandosi di una verifica che dovrebbe altrimenti inammissibilmente riguardare un debito altrui.
Non opera quindi l'art. 52 L.F., su cui si fonda erroneamente la domanda attorea”.
1.2.2. In aggiunta, secondo il convenuto, il G.E. aveva confermato l'assegnazione provvisoria al creditore fondiario, siccome intervenuta antecedentemente alla dichiarazione di fallimento, della somma di Euro
36.000,00, ed ha dichiarato esecutivo il progetto di distribuzione.
In altre parole, “Il G.E. (…) ha disatteso il progetto di distribuzione del 26.9.2019 con cui il Professionista delegato aveva accolto le Osservazioni formulate dal Fallimento, ed ha invece confermato l'assegnazione ex art 41 TUB di Euro
36.000,00 al creditore fondiario, poiché intervenuta antecedentemente alla dichiarazione di fallimento, ed ha quindi dichiarato esecutivo il primo progetto di distribuzione del 17.8.2019”.
Perciò, secondo il convenuto, “Il pertanto avrebbe dovuto impugnare ai sensi dell'art. 512-617 c.p.c. il Parte_3 provvedimento del G.E. del 30.9.2019, depositato in data 1.10.2019, che ha confermato l'assegnazione al creditore fondiario ed ha dichiarato esecutivo il progetto di distribuzione.
La mancata impugnazione del provvedimento del G.E. del 30.1.2019, depositato in data 1.10.2019 (ns. all. 11; doc. 5 di parte attrice) determina che il progetto di distribuzione ex art 598 c.p.c. è divenuto definitivo, e coperto dal giudicato. Da
3 qui l'inammissibilità della domanda di parte attrice in codesta sede di cognizione ordinaria, a ciò preclusa dal combinato disposto degli artt. 512-617 c.p.c. e 2909 c.c.”.
2. Quanto alla eccezione di carenza di legittimazione passiva, formulata dalla convenuta, deve ritenersi irrilevante la circostanza secondo cui la posizione di titolarità attiva del rapporto era stata ceduta dal convenuto, ancor prima di aver incassato la somma di cui si richiede la restituzione;
infatti, si ritiene corretto affermare che, nell'ambito di azione restitutoria, il titolare dal lato passivo deve individuarsi nel cd. solvens, ovverosia il soggetto che, in nome proprio, ha incassato la somma.
3. Ciò posto, deve rilevarsi che, in termini generali, la possibilità concessa all'istituto di credito fondiario di iniziare o proseguire l'azione esecutiva nei confronti del debitore dichiarato fallito, configura un privilegio di carattere meramente processuale, che si sostanzia nella possibilità non solo di iniziare o proseguire la procedura esecutiva individuale, ma anche di conseguire l'assegnazione della somma ricavata dalla vendita forzata dei beni del debitore nei limiti del proprio credito, senza che l'assegnazione e il conseguente pagamento si debbano ritenere indebiti e senza che sia configurabile l'obbligo dell'istituto procedente di rimettere immediatamente e incondizionatamente la somma ricevuta al curatore.
Peraltro, poiché si deve escludere che le disposizioni eccezionali sul credito fondiario - concernenti solo la fase di liquidazione dei beni del debitore fallito e non anche quella dell'accertamento del passivo - apportino una deroga al principio di esclusività della verifica fallimentare posto dall'art. 52 della legge fallimentare, e non potendosi ritenere che il rispetto di tali regole sia assicurato nell'ambito della procedura individuale dall'intervento del curatore fallimentare, all'assegnazione della somma disposta nell'ambito della procedura individuale deve riconoscersi carattere provvisorio, essendo onere dell'istituto di credito fondiario, per rendere definitiva la provvisoria assegnazione, di insinuarsi al passivo del fallimento, in modo tale da consentire la graduazione dei crediti, cui è finalizzata la procedura concorsuale, e, ove l'insinuazione sia avvenuta, il curatore che pretenda in tutto o in parte la restituzione di quanto l'istituto di credito fondiario ha ricavato dalla procedura esecutiva individuale ha l'onere di dimostrare che la graduazione ha avuto luogo e che il credito dell'istituto è risultato, in tutto o in parte, incapiente (sul punto si veda Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23572 del 17/12/2004, Rv. 579506 - 01).
3.1. Ciò posto, ove la posizione del fallito sia qualificabile come terzo datore di ipoteca (come argomentato dal convenuto, si veda par. 1.2.1.), dovrebbero trarsi una serie di conseguenze;
infatti, “il diritto del titolare dell'ipoteca o del pegno su beni del fallito che non sia creditore di quest'ultimo ha quindi l'onere di far valere la propria pretesa in sede concorsuale non già attraverso una (inammissibile) domanda di insinuazione al passivo, ma domandando di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione del bene stesso.
4 Occorre prendere atto di ciò: il debito del terzo non può incidere sull'intera massa passiva in quanto il fallito non è debitore;
il diritto reale di garanzia grava, piuttosto, sulla massa attiva, nel senso che osta a che il ricavato della vendita del bene possa essere ripartito tra i creditori del fallito prima che su di esso trovi soddisfacimento il titolare del detto diritto reale.
E' questo particolare atteggiarsi della posizione giuridica che fa capo al nudo titolare di ipoteca o di pegno a rendere, del resto, ulteriormente problematica, in base alla legge fallimentare,
l'ammissione al passivo del credito di tale soggetto: se è vero che per il codice della crisi detta ammissione è espressamente circoscritta al ricavato della liquidazione del bene ipotecato (cfr. art. 201, comma 1), l'assenza, nel r.d. n. 267/1942, di analoga disposizione normativa (quale naturale conseguenza della mancata inclusione del diritto del suddetto soggetto tra quelli passibili di accertamento in base al capo V del titolo II di quel testo legislativo) non può non tradursi in un elemento di ulteriore incertezza: tale vuoto regolamentare imporrebbe, in definitiva, all'interprete, il compito di definire il diritto al concorso del titolare di nuda garanzia in uno scenario desolatamente privo di riferimenti normativi.
Nel disegno del r.d. n. 267 del 1942 la scelta del legislatore di escludere che l'accertamento del diritto del titolare dell'ipoteca e del pegno su beni del fallito (per debiti che non fanno capo a quest'ultimo) abbia luogo in forme diverse da quelle dell'accertamento del passivo è ― d'altro canto ― tutt'altro che irrazionale.
La garanzia reale di cui si discute accede infatti a un credito vantato nei confronti di un soggetto diverso dal fallito. A differenza dei crediti concorsuali, il credito del titolare di nuda prelazione può essere quindi soddisfatto, in tutto o in parte, in ogni momento dal debitore. Ciò contribuisce a spiegare il senso della collocazione del procedimento di verifica della posizione che qui interessa in una fase successiva a quella dell'accertamento del passivo: poiché il diritto di obbligazione può modificarsi o venir meno in pendenza della procedura fallimentare, il rinviare la detta verifica al momento in cui deve aver luogo il riparto del ricavato della vendita del bene gravato della garanzia rappresenta una soluzione legislativa munita di una sua precisa logica, rispondendo, nell'indicata prospettiva, a un principio di economia di giudizio.
Indipendentemente dalle motivazioni che possono aver ispirato la diversa opzione espressa nel codice della crisi, va dunque osservato come gli esiti di una interpretazione funzionale del dato normativo ricavato dalla legge fallimentare ― in cui gioca il suo ruolo l'indicata ratio ― non divergano da quelli desunti dall'interpretazione testuale, su cui ci si è in precedenza intrattenuti” (sul punto si veda Cass. Sez. U, Sentenza n. 8557 del 27/03/2023, Rv. 667438 - 03).
Perciò, ove il creditore fondiario non fosse titolare di rapporto diretto con il fallito, bensì vantasse la possibilità di far valere, sui beni del fallito, garanzia riferibile ad un credito vantato nei confronti di altro soggetto, non sarebbe corretto subordinare l'efficacia definitiva dell'assegnazione della somma ad una
(inammissibile) insinuazione al passivo fallimentare.
3.1.1. Tuttavia, nel caso di specie il creditore convenuto aveva un rapporto diretto con il fallito;
infatti, come si può osservare dalla lettura dell'atto di pignoramento (II memoria istruttoria attrice del
7/11/2022, doc. 6), l'intermediario finanziario aveva accettato l'accollo, determinando l'insorgenza di un rapporto diretto con il soggetto accollante (sottoposto alla procedura di fallimento).
5 Infatti, nel pignoramento si fa espresso riferimento al titolo esecutivo e alle vicende del credito: veniva quindi indicato che “ quale assegnatario, è subentrato nella posizione del venditore e si è accollato la Controparte_1 quota del mutuo” (si veda pag. 3 pignoramento).
A tal proposito e in termini generali deve rilavarsi che l'accollo, generalmente inquadrato nello schema del contratto a favore di terzo (cioè del creditore), si distingue in liberatorio e cumulativo, a seconda che il creditore, manifestando la volontà di volerne approfittare, dichiari di liberare o meno il debitore originario;
quando, invece, manca l'adesione del creditore si parla di accollo semplice (o interno), caratterizzato dal fatto che il rapporto si esaurisce fra accollante e accollato senza produrre alcun effetto giuridico nei confronti del terzo creditore (sul punto si veda Cass. Sez. L, Sentenza n. 4604 del
11/04/2000, Rv. 535579 - 01).
In altre parole, “Seve ribadirsi, in primo luogo, che l'accollo è il contratto tra il debitore ed il terzo accollante, in forza del quale le parti convengono che quest'ultimo assuma il debito del primo, laddove - secondo la ricostruzione dottrinale e giurisprudenziale prevalente (cfr. Cass. n. 4604/00) - il creditore non è parte del contratto, nemmeno quando l'accollo assuma rilevanza esterna e nemmeno quando si configuri come liberatorio. Ed invero è da escludere che il creditore sia parte dell'accollo cumulativo, anche quando vi presti adesione, poiché questa va riferita ad un contratto già perfezionato in tutti i suoi elementi per come si desume anche dal testo dell'art. 1273 cod. civ., comma 1, secondo cui il creditore aderisce "alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore".
Le espressioni adoperate dal legislatore e la struttura e la funzione del contratto inducono a ribadire la riconducibilità dell'accollo allo schema del contratto a favore di terzo (cfr. già Cass. n. 1217/79, nonché Cass. n. 4604/00 cit.), pur con le peculiarità risultanti dalla specifica disciplina, in particolare da quella dell'art. 1273 cod. civ., u.c. quanto alle eccezioni opponibili dal terzo assuntore dell'accollo (cfr. già Cass. n. 2663/71). Ne segue che, quando l'accollo è esterno e cumulativo, il creditore presta adesione ad un contratto già perfezionato ed esistente, al fine di rendere irrevocabile la stipulazione in suo favore (Sez. 3, Sentenza n. 1352 del 2012 e n. 861 del 1992).
Questa Corte ha già affermato che l'adesione del terzo rispetto alla convenzione negoziale stipulata in suo favore ex art. 1411 cod. civ. può avvenire anche per facta concludentia, ponendosi come mera condicio iuris di carattere sospensivo, dell'acquisizione del diritto a lui attribuito, ed ha il solo effetto di rendere irrevocabile ed immodificabile il contratto stipulato in suo favore (Sez. 1, Sent. n. 12447 del 1997, Sez. 1, Sent. n. 1136 del 1988)” (sul punto si veda testualmente
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17784 del 2020).
Sulla scorta dei principi e delle evidenze documentali richiamate, l'eccezione in parola non può essere accolta in quanto lo stesso creditore fondiario ha sostanzialmente dichiarato di avere azione diretta nei confronti del fallito, conformemente alle regole che afferiscono al contratto di accollo.
6 4. Quanto alla ulteriore eccezione del convenuto, secondo cui il progetto di distribuzione sarebbe divenuto definitivo a seguito della mancata tempestiva opposizione, nelle forme proprie, da parte del fallimento, deve osservarsi quanto segue.
Nel tentativo di ricostruire, con consapevolezza e rigore, la fattispecie in esame, deve evidenziarsi che nel caso di specie può rilevarsi una potenziale contraddizione tra i principi già indicati al par. 3 (provvisorietà assegnazione G.E., necessità di insinuazione al passivo per stabilizzazione effetti, principio di esclusività della verifica fallimentare posto dall'art. 52 della legge fallimentare) con l'intangibilità del progetto di distribuzione non opposto.
Si riporta stralcio di provvedimento di legittimità, che si è trovato a bilanciare le medesime istanze e principi.
Così “occorre chiedersi se e come influisca su di esse l'eventualità, evidentemente patologica, che il giudice dell'esecuzione ― come nel caso in esame ― conduca la procedura esecutiva al suo esito, con l'approvazione del progetto di distribuzione, e la sua successiva esecuzione, pur reso edotto dalla dichiarazione di fallimento, senza che una insinuazione al passivo del creditore fondiario vi sia stata e senza che, per conseguenza, il giudice del fallimento abbia potuto verificare il credito.
Secondo l'orientamento di questa Corte, l'approvazione del progetto di distribuzione comporta l'intangibilità della concreta ed effettiva attribuzione delle somme ricavate (da ult. Cass. 8 giugno 2021, n. 15963; in precedenza tra le moltissime Cass.
24 ottobre 2018, n. 26927; Cass. 14 giugno 2016, n. 12242; Cass. 31 ottobre 2014, n. 23182; Cass. 18 agosto 2011,
n. 17371; Cass. 30 novembre 2005, n. 26078; Cass. 8 maggio 2003, n. 7036 Cass. 8 maggio 2003, n. 7036).
Si tratta di una soluzione ampiamente avversata dalla dottrina, sulla considerazione, in breve, che essa finisce per attribuire all'approvazione del progetto di distribuzione un'autorità sostanziale che si proietta al di fuori del processo esecutivo, autorità che è invece propria solo del giudicato conseguito all'esito del processo dichiarativo e che è incompatibile con i limiti cognitivi del processo esecutivo, strutturalmente inidoneo a condurre ad un accertamento definitivo dei crediti azionati.
Nella giurisprudenza di legittimità, la quale deve farsi carico delle ricadute applicative delle soluzioni adottate, il riconoscimento della stabilità dei risultati del processo esecutivo ha invece trovato un inquadramento complessivo in una decisione ormai remota nella quale è stato affermato, sulla scia della giurisprudenza precedente, che il processo esecutivo per espropriazione forzata è costruito come successione di subprocedimenti, culminanti nell'adozione di successivi provvedimenti, ai quali è tendenzialmente estranea la regola della propagazione delle nullità processuali dettata dall'articolo 159 c.p.c., con la conseguenza che la definitività del provvedimento che conclude ciascun subprocedimento, una volta che abbia avuto esecuzione, diviene irretrattabile (Cass., Sez. Un., 27 maggio 1995, n. 11178).
In altri termini, la definitività dei risultati dell'esecuzione trova fondamento, oltreché sull'irrevocabilità dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione, una volta attuati, secondo l'articolo 487, primo comma, c.p.c., sull'intrinseca caratteristica del procedimento esecutivo, improntato al rispetto di apposite forme, istituite allo scopo di salvaguardare i contrapposti interessi
7 delle parti, procedimento entro il quale sono apprestati rimedi processuali, le opposizioni di cui agli articoli 615 e 617 c.p.c., utili ad assicurare la legittimità della procedura, sia sotto il profilo formale, sia sotto quello sostanziale.
Dopo di che, l'orientamento, risalente ad un ancor più remota decisione, secondo la quale l'ordinanza distributiva costituisce
«il culmine di un'attività giurisdizionale a contraddittorio eventuale, basata su un concetto di preclusione più ampio rispetto a quello del giudicato» (Cass. 3 luglio 1969, n. 2434), si è definitivamente stabilizzato.
6.8. ― Le ragioni della soluzione adottata sono ben comprensibili: una volta stabilito che l'esecuzione forzata è retta da un impianto che, attraverso le opposizioni esecutive, è idoneo a garantire la conformità a diritto del procedimento esecutivo e del risultato da esso attinto, deve di necessità osservarsi che, ove si ammettesse che tale risultato possa essere travolto ad esecuzione conclusa, ad esempio a mezzo di azioni recuperatorie o risarcitorie, si creerebbe un cortocircuito nello stesso funzionamento del sistema.
Di qui l'irretrattabilità dell'ordinanza di distribuzione che non sia stata oggetto di contestazione ― sempre, beninteso, che la contestazione potesse essere effettivamente fatta valere: v. per un caso Cass. 8 giugno 2021, n. 15963 ― ai sensi dell'articolo 512 c.p.c. o, comunque, di opposizione esecutiva. (...)
Effettuato l'intervento, il non ha reagito né all'ordinanza del 24 febbraio 2010, con la quale si negava che il Parte_3 creditore fondiario dovesse effettuare l'insinuazione al passivo, e, dopo che il giudice dell'esecuzione ha dichiarato esecutivo il progetto di distribuzione, assegnando al creditore procedente poco meno che l'intera somma ricavata dalla vendita forzata del compendio immobiliare, e riconoscendo ulteriori interessi, è rimasto inerte. (...)
Insomma, il dopo essere intervenuto nel processo esecutivo, sostanzialmente opponendosi a che l'esecuzione Parte_3 intrapresa potesse concludersi in quella sede, ha poi ritenuto, a seguito della dichiarazione di esecutività del progetto di distribuzione, di non avvalersi dei rimedi che pure gli spettavano ed ha consentito che il processo esecutivo al quale aveva partecipato si chiudesse nel senso indicato: sicché esso subisce l'effetto di irretrattabilità di cui si è detto” (citazione testuale da Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 12673 del 2022).
4.1. Deve rilevarsi come nel caso di specie il , a seguito della presentazione del primo progetto Parte_3 di piano di riparto (allegato n. 2 atto di citazione), aveva presentato una serie di osservazioni (allegato n.
3 atto di citazione) con cui veniva espressamente rilevato che il creditore fondiario procedente non aveva
“insinuato il proprio credito al passivo del fallimento”, con conseguente necessità di attribuire l'intero ricavato alla curatela (si vedano pagg.
1-8 Osservazioni al progetto di piano di riparto).
Nonostante la predisposizione di un secondo progetto di piano di riparto redatto in conformità ai rilievi formulati dal (allegato n. 4 atto di citazione), il G.E., con provvedimento del 30/9/2019, non Parte_3 accoglieva le osservazioni del dichiarando esecutivo il primo progetto di distribuzione, Parte_3 attribuendo quindi € 36.000,00 al creditore fondiario.
Il provvedimento non veniva impugnato.
8 Ritenendo tale situazione assimilabile a quella oggetto della sentenza Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 12673 del
2022 e condividendo il percorso ermeneutico ivi tracciato, si ritiene corretto specificare che il tentativo di coordinare procedure diverse e principi potenzialmente confliggenti deve essere compiuto valorizzando maturate preclusioni processuali e il contegno delle parti, cui è richiesta coerenza e tempestività al fine di prevenire il conseguimento di esiti potenzialmente contraddittori.
Perciò, si ritiene corretto accogliere l'indicata eccezione sulla base del percorso interpretativo tracciato da
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 12673 del 2022, con conseguente rigetto dalle domande di restituzione formulate dall'attore.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento a importi pari ai medi tariffari (eccetto che per la fase istruttoria, per cui viene liquidato un importo pari al minimo), in relazione alla complessità del procedimento, alla sua durata, al numero delle parti.
p.q.m.
rigetta le domande formulate da parte attrice. condanna e dei soci illimitatamente Parte_3 responsabili e , in favore di al pagamento Parte_1 Controparte_1 Parte_2 delle spese di lite quantificate in € 6.713,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Spoleto, 16 gennaio 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
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