Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 28/02/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00323/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01669/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1669 del 2024, proposto da
NI De GI Giuseppe, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Bruno e Francesca Vantaggiato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Riccardo Pezzuto con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ITALFERR S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'accertamento e declaratoria di illegittimità, ex artt. 31 e 117 C.P.A.,
del silenzio inadempimento serbato da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e dalla delegata ITALFERR S.p.A. sull'istanza presentata dall’odierno ricorrente in data 6 agosto 2024, notificata l’8 agosto 2024, finalizzata alla nomina della Commissione, nel procedimento ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 327 del 2001, per la determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione del terreno di sua proprietà, sito in agro di Brindisi, censito in Catasto al foglio 138, particelle nn. 55, 117, 119, 121, 125 e 129, occupato per la realizzazione del Nodo Intermodale di Brindisi - Completamento dell’infrastruttura di collegamento dell’Area industriale retro-portuale di Brindisi con l’infrastruttura ferroviaria nazionale;
nonché per la nomina di un Commissario ad acta, per l’ipotesi di ulteriore inerzia degli enti esproprianti oltre il termine di 30 giorni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 26 febbraio 2025 la dott.ssa Mariachiara Basurto e uditi per le parti i difensori Avv.ti A. Bruno e F. Vantaggiato, per la parte ricorrente, Avv. R. Pezzuto per la parte resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato alle controparti l’11 dicembre 2024 e depositato in giudizio il 19 dicembre 2024, il ricorrente - che ha ricevuto la notifica del decreto di occupazione d’urgenza n. 87 del 5 luglio 2024 emesso da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - ha chiesto la declaratoria dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e dalla delegata ITALFERR S.p.A. sulla sua istanza del 6 agosto 2024 (notificata l’8 agosto 2024) per la nomina della Commissione, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 327 del 2001, per la determinazione dell’indennità di esproprio del terreno di sua proprietà sito in agro di Brindisi, censito in Catasto al Foglio 138, particelle 55, 117, 119, 121, 125 e 129, di mq. 4.150 occupato per la realizzazione del Nodo Intermodale di Brindisi - Completamento dell’infrastruttura di collegamento dell’Area industriale retro-portuale di Brindisi con l’infrastruttura ferroviaria nazionale.
2. La parte ricorrente espone, in punto di fatto quanto segue.
2.1. Espone che, con decreto di occupazione n. 87-22b-OCC del 5 luglio 2024, il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha disposto l’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione e/o l’occupazione temporanea non preordinata all’espropriazione in favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., e per essa ITALFERR S.p.A., di una porzione (di mq. 4.150) del fondo di proprietà del ricorrente, sito in agro di Brindisi, censito in Catasto al Foglio 138, particelle 55, 117, 119, 121, 125 e 129, esteso complessivamente Ha 4.71.49.
2.2. Con nota del 5 luglio 2024 la Direzione Ingegneria delle Costruzioni S.O. Permessualistica, Espropri e Subappalti ha comunicato che il giorno 12 settembre 2024 alle ore 11,45 avrebbe proceduto all’immissione in possesso di detto immobile, indicando al contempo la misura dell’indennità di esproprio che avrebbe potuto essere accettata dal proprietario, nei trenta giorni successivi, ovvero, in caso di mancata accettazione da determinarsi ai sensi dell’art. 21 D.P.R. n. 327/2001 o a cura della Commissione Provinciale Espropri.
2.3. Con atto del 6-8 agosto 2024 indirizzato alle Società (ora) intimate, l’odierno ricorrente ha rilevato che l’indennità di esproprio proposta con l’avviso del 5 luglio 2024 sarebbe palesemente esigua, tenuto conto del pregiudizio complessivo subito per effetto della procedura ablativa in atto. Pertanto, il medesimo ricorrente ha dichiarato, ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.P.R. 8.6.2001 n. 327, di non condividere la determinazione dell’indennità di espropriazione nella misura indicata nell’avviso del 5 luglio 2024 e ha chiesto - laddove l’ente espropriante non ritenga di rideterminare la predetta indennità - di avviare il procedimento ex art. 21 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, designando quale Tecnico di propria fiducia il dott. Emanuele Demilito, con studio in Mesagne alla via Epifanio Ferdinando n. 96.
Nonostante il lungo tempo decorso, la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e la ITALFERR S.p.A. non avrebbero proceduto alla nomina della Commissione nel procedimento contemplato dall’art. 21 del D.P.R. n. 327 del 2001 e alla fissazione del termine per il deposito della relazione di stima del bene espropriato.
3. A sostegno del ricorso è stata dedotta la seguente articolata censura:
Violazione dell’art. 21 del D.P.R. n. 327 del 2001, degli artt. 2 e 7 della Legge n. 241 del 1990 ss.mm.
4. Il 5 febbraio 2025 si è costituita in giudizio Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Con memoria difensiva depositata in giudizio il 10 febbraio 2025, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per la mancata notifica dello stesso ad almeno un controinteressato e per l’allegato difetto di legittimazione passiva in capo alla ITALFERR S.p.A. e in subordine ha chiesto il rigetto del ricorso.
6. Alla Camera di Consiglio del 26 febbraio 2025, il difensore della parte ricorrente ha formulato a verbale richiesta di dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo la compensazione delle spese di lite. Il difensore della parte resistente ha preso atto della predetta dichiarazione resa a verbale, rimettendosi al Collegio per le spese del giudizio, quindi, la causa è stata posta in decisione.
7. In via preliminare, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica ai controinteressati (sollevata con memoria difensiva depositata in giudizio il 10 febbraio 2025 da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.).
Osserva il Collegio che deve ritenersi controinteressato il portatore di un interesse uguale e contrario a quello del ricorrente che, potrebbe anche in astratto non esistere in determinati giudizi. L’onere della prova circa l’esistenza del controinteressato, conosciuto dalla parte ricorrente al momento della proposizione del ricorso, incombe in capo alla parte che eccepisce la mancata notifica.
Nel caso di specie, non esistono controinteressati in senso tecnico né la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha indicato il nominativo dei controinteressati ai quale il ricorrente avrebbe dovuto notificare il ricorso introduttivo di questo giudizio, pertanto l’eccezione in esame è infondata.
8. Sempre preliminarmente, va disattesa anche l'eccezione (sollevata con memoria difensiva depositata in giudizio il 10 febbraio 2025 da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.) di difetto di legittimazione passiva di ITALFERR S.p.A., evocata in giudizio ma non costituitasi. La difesa di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha esposto che ITALFERR S.p.A. ha rivestito esclusivamente la qualità di procuratore della R.F.I. S.p.A., con mandato di rappresentanza per l’espletamento di tutte le attività relative ai disposti espropri, con conseguente difetto di legittimazione passiva.
Osserva, invece, il Collegio che - nel caso di specie - ITALFERR S.p.A. è stata esplicitamente delegata al compimento di taluni atti ablatori da parte di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e il ricorrente ha agito per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, per cui risulta ipotizzabile in astratto una eventuale corresponsabilità per l’inerzia del soggetto delegato.
Concludendo sul punto, il contraddittorio risulta correttamente instaurato anche nei confronti della intimata ITALFERR S.p.A.
9. Ciò premesso, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Osserva il Tribunale che è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto interesse alla decisione. In quest’ultimo caso, il Giudice - non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire - non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta d’interesse.
Non resta, quindi, al Collegio - alla stregua della predetta esplicita dichiarazione in tal senso resa in giudizio dal difensore dalla parte ricorrente il 26 febbraio 2025 - che dichiarare il ricorso introduttivo del presente processo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
13. Sussistono, tuttavia, i presupposti di legge (in considerazione della peculiarità della situazione di fatto, della mancata immissione in possesso e del comportamento processuale delle parti costituite in giudizio) per disporre la compensazione integrale tra tutte le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariachiara Basurto | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO