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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/05/2025, n. 2510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2510 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18319/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 18319/2017 promossa da:
(cf ), nato a [...], il [...] elett. dom. in Parte_1 C.F._1
VIA MESSINA, N. 20/M GIARRE, rappr. e dif. dall'Avv. GAROZZO ROSARIO
(cf giusta procura in atti C.F._2
ATTORE
Contro
(cf ), quale Impresa designata a norma dell'art. Controparte_1 P.IVA_1
283 e segg. del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di
Garanzia Vittime della Strada per la Regione Sicilia, elett. dom. in Via Cavaliere 59/c Catania, rappr. e dif. dall'Avv.PENNISI RENATO (cf ) giusta procura in atti C.F._3
, res. in GIARDINI NAXOS (ME), via Vitt. Emanuele, c.da Buzzetta - Parte_2
contumace pagina 1 di 11 CONVENUTI
Avente ad oggetto: sinistro stradale
Con provvedimento ex art.127 ter c.p.c. del 30.01.2025, la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
premetteva che, in data 21.08.2013, alle ore 06.30 circa, alla guida del motociclo Parte_1
Aprilia Scarabeo tg. DS38930, di proprietà di , mentre percorreva in Giarre la via Controparte_2
della Regione, veniva urtato dal motocarro GG ME082275, di proprietà e condotto da Pt_2
, sprovvista di copertura assicurativa, il quale usciva in retromarcia ed invadeva la sede
[...] stradale, impattando con il motociclo condotto dall'attore, il quale subiva lesioni per le quali veniva trasportato al P.S. dell'Ospedale di Acireale. Chiedeva, pertanto, la condanna in via solidale di Pt_2
e della nella qualità di Impresa designata per la liquidazione dei
[...] Controparte_3
sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Regione Sicilia, al risarcimento di tutti i danni patiti, pari alla complessiva somma di euro 725.539,00, oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva nella qualità di Impresa designata per la liquidazione dei sinistri a Controparte_3
carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Regione Sicilia, la quale eccepiva la legittimazione passiva e, nel merito, contestava le domande avanzate sia nell'an che nel quantum e chiedeva: dichiari la carenza di legittimazione passiva della n.q., e in Controparte_1
ogni caso rigetti in quanto infondate in fatto e in diritto tutte le domande avanzate dal Sig. Parte_1
con l'atto di citazione notificato alla concludente in data 07/11/2017.
[...]
Nessuno si costituiva per , il quale rimaneva contumace, nonostante la regolarità della Parte_2 notifica dell'atto di citazione.
La causa, istruita documentalmente e con la prova per testi e la espletata c.t.u. medico-legale, veniva assegnata a questo G.I. in data 03.09.2020. Quindi, con provvedimento del 30.01.2025, ex art.127 ter c.p.c., veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti, previa concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
In via preliminare, sull'eccepito difetto di legittimazione passiva sollevato da è Controparte_3 appena il caso di rilevare che, ai sensi dell'art.283 lett. b) del D.Lgs. 209/2005, l'impresa designata dal
F.G.V.S. risarcisce i danni causati dalla circolazione di veicoli non coperti da assicurazione obbligatoria, come nella specie, desumibile dalla documentazione versata in atti (all.2 dell'atto di citazione).
Ciò posto, nel merito la domanda attorea è fondata e merita l'accoglimento nei limiti di seguito indicati.
pagina 2 di 11 Risulta dagli atti di causa e dalle risultanze processuali, che il sinistro in questione si è verificato per colpa esclusiva del convenuto . Parte_2
Infatti, dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, pienamente credibili, in quanto intrinsicamente coerenti - discostandosi solo su circostanze secondarie, ma riscontrando reciprocamente gli elementi salienti e compiutamente descrivendo la dinamica del sinistro – è emerso che il motocarro GG, condotto da , usciva in retromarcia da una stradella, e senza dare la dovuta precedenza, Parte_2 impattava con la parte posteriore sinistra, il lato destro del motociclo guidato dall'attore, il quale percorreva la via della Regione sulla corsia di pertinenza, cadendo sul lato sinistro.
In particolare, il teste, dichiarava: Non conosco nessuno delle parti, ricordo di aver Tes_1
assistito ad un sinistro stradale circa dieci anni fa ad agosto di mattina presto, in quanto io sono operaio edile e stavo andando a lavoro insieme al mio collega, , stavamo transitando per Testimone_2
la via della Regione a Macchia di Giarre verso una frazione che si chiama Sciara, quando vediamo un moociclo Aprilia Scarabeo di colore bianco, che era davanti a noi e una motoape che stava facendo manovra in retromarcia abbastanza brusca per entrare in un cancello e facendo la retromarcia impattava il motociclo sul lato destro, con la parte posteriore sinistra, con il cassone, facendo cadere sul lato sinistro il motociclo. Così cadevano sia il conducente che il passeggero. Non sono sicuro se portavano il casco, non lo ricordo. Ricordo che il era dolorante ed aveva delle escoriazioni e Pt_1
dolori alle gambe, forse gamba sinistra. Io non mi sono avvicinato perché mi impressiono, ma mi ricordo che il mio collega si è avvicinato per prestare soccorso. E' venuta l'ambulanza, non ricordo chi l'ha chiamata e dopo dieci minuti siamo andati. Il conducente dell'Ape si è messo a disposizione ed
è sceso dal veicolo. Parimenti, riferiva: Io ho assistito ad un sinistro che è accaduto Testimone_2
circa 9 anni fa dopo ferragosto di mattina, perché stavo andando a lavorare insieme alla persona che
è uscita adesso dall'aula di udienza. Io stavo guidando sulla via della Regione a Macchia di Giarre verso la frazione Sciara, quando vedo una motoape che esce a retromarcia violentemente da una stradina e colpiva il motociclo di colore bianco e c'era un signore anziano che guidava e dietro uno più giovane, entrambi avevano il casco. La motoape con il cassone con la parte posteriore ha colpito il motociclo sul lato destro e sono caduti a sinistra. Ricordo che il conducente si era fatto più male anche perché erano vestiti estivi ed aveva escoriazioni sulla gamba e sul braccio sinistro, dove è caduto. Io ho soccorso il conducente e si è avvicinato qualcun altro e ho detto di chiamare l'ambulanza non ricordo chi ha chiamato l'ambulanza forse il passeggero del motociclo. L'ambulanza è arrivata dopo circa una decina di minuti e poi ce ne siamo andati. Credo che fino a quando ero lì non è intervenuta nessuna autorità. La motoape non ha avuto nessun danno perché l'ha preso dalla parte di dietro, mentre era il motorino che aveva più danni sia dal lato dove è caduto che dal lato dell'impatto.
pagina 3 di 11 Tali dichiarazioni testimoniali risultano corroborate dagli ulteriori elementi probatori emersi, in particolare, dal certificato di P.S. in cui viene verbalizzato “incidente stradale”, compatibile con il giorno e l'orario in cui si è verificato il sinistro, nonché con le risultanze della espletata c.t.u.
Pertanto, appare evidente che il conducente del motocarro GG abbia violato le più comuni regole di condotta di guida, in quanto si immetteva in retromarcia senza fermarsi e senza le dovute cautele, impattando il motociclo che viaggiava regolarmente sulla corsia di pertinenza. Ed infatti, da un lato, deve ritenersi che il abbia violato l'art.154 cds, secondo cui: i conducenti che intendono Pt_2
eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione. Inoltre, ha violato l'art.145 comma 6 cds, non avendo dato la dovuta precedenza al motociclo che viaggiava sulla carreggiata ove il motocarro si stava immettendo.
In punto di diritto, è appena il caso di rilevare che in tema di circolazione stradale il conducente il quale compiendo la retromarcia o in generale partendo da fermo intende immettersi nel flusso della circolazione è tenuto ad osservare le particolari cautele prescritte e quindi ad assicurarsi che la manovra sia possibile, ad effettuare la prescritta segnalazione luminosa e a dare in ogni caso la precedenza agli altri veicoli in movimento senza che questi ultimi siano costretti a ricorrere a manovre di fortuna (si veda, Cass. Civ., 8245/1987; conforme, Cass. Civ., 3367/2015, secondo cui, la manovra di un veicolo in retromarcia, per la difficoltà di percepire gli ostacoli e le insidie sulla strada, costituisce operazione anomala, per la quale il conducente è tenuto ad adottare una condotta particolarmente diligente e ad assicurare ogni cautela, anche avvalendosi della collaborazione di terzi che, da terra, possano fornire indicazioni, segnalazioni ed istruzioni, sì da evitare danni a cose o a persone). D'altro canto, nessun elemento probatorio è emerso a carico dell'attore in relazione alla propria condotta di guida, nemmeno con riferimento all'uso o meno del casco che non è desumibile nemmeno dalle lesioni accertate, per come desumibile dalla c.t.u. espletata, che ha accertato una frattura di lieve entità alle ossa nasali, che appare compatibile con l'uso del casco.
Inoltre, va osservato che l'esame dei documenti esibiti e delle dichiarazioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sulla attendibilità del teste, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a pagina 4 di 11 fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Cass. Civ., n.16056/2016).
Coniugati i principi di diritto sopra evidenziati, alla luce del quadro probatorio offerto, appare accertata la responsabilità esclusiva del conducente del motocarro GG nella causazione del sinistro in oggetto.
Ciò posto, la espletata CTU medico legale ha accertato che l'attore ha subito “ESITI DI PREGRESSO
VALIDO POLI-TRAUMA CON ESCORIAZIONI SPARSE, FRATTURA DELLE OSSA PROPRIE DEL
NASO E FRATTURA BIOSSEA DELLA DIAFISI TIBIALE E DI QUELLA PERONEALE ED IN SEDE
SOVRAMALLEOLARE, TRATTATA CON INTERVENTO DI CONSISTENTI IN: CP_4
CICATRICE CHIRURGICA LINEARE NELLA REGIONE LATERALE DEL PIEDE SIN., LIEVE
IPOMIOTROFIA DELLA GAMBA SIN., PLUS PERIMETRICO BIMALLEOLARE, PERSISTENZA
DEI MEZZI DI SINTESI (PLACCA E VITI METALLICHE), ARTROSI POST-TRAUMATICA,
LIMITAZIONE FUNZIONALE CON ALGIE NEI MOVIMENTI DI FLESSO-ESTENSIONE E DI
LATERALITA' DELL'ARTICOLAZIONE TIBIO-TARSICA DI CIRCA LA META'. ".
Il c.t.u. ha, altresì, accertato che i postumi dell'evento traumatico sono del tutto compatibili con la dinamica dell'incidente stradale denunciato e che le lesioni come descritte hanno cagionato un peggioramento temporaneo delle generali condizioni del soggetto rispetto a quelle preesistenti, così quantificabili: inabilità temporanea assoluta è stata di giorni 10 - periodo delle prime cure in
Ospedale-: durante tale periodo il periziato non ha potuto attendere alle sue ordinarie occupazioni lavorative ed extralavorative;
ha fatto seguito: una -inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 20
-periodo della convalescenza a casa post-intervento di osteosintesi, durante il quale il periziato ha proseguito nell'osservare il riposo assoluto, la terapia medica (con f. anticoagulante, antibiotico ed analgesico), si è avvalso di due bastoni per spostarsi e non è stato in grado di attendere, in gran parte, alle sue ordinarie occupazioni, ha proseguito una -inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30 - periodo riabilitativo dei controlli clinici ortopedici e della fisioterapia e del proseguimento della convalescenza a casa, durante il quale il p. ha necessitato di un bastone canadese per deambulare ed ha praticato la riabilitazione;
ha fatto, infine, seguito una -inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 30. - periodo della ulteriore fisioterapia determinante il progressivo recupero riabilitativo motorio e funzionale dell'arto inferiore sin., degli ulteriori accertamenti e controlli clinici, durante il quale il predetto progressivamente ha recuperato la capacità di assolvere le sue abituali occupazioni.
pagina 5 di 11 Infine, il c.t.u. ha valutato un danno biologico permanente nella misura del 10%, ormai stabilizzato e non è ipotizzabile, né prevedibile a breve distanza, una sua evoluzione peggiorativa. Ha, infine, verificato, la congruità delle spese sanitarie sostenute e documentate, sulla base di quanto documentato, ritenute congrue, nella complessiva somma di € 644,25.
Tali conclusioni appaiono pienamente condivisibili in quanto esenti da contraddizioni evidenti ed avendo esaurientemente risposto alle osservazioni delle parti, in particolare, quelle di parte attrice, ribadendo l'insussistenza del nesso causale tra la sindrome psico-organica e l'ipoacusia neurosensoriale bilaterale con il sinistro in oggetto, in quanto di natura degenerativa e non traumatica. Ha, altresì, specificato adeguatamente la quantificazione del danno biologico con riferimento alla tipologia delle lesioni e dei barèmes di riferimento, tenuto conto che i c.t.p. non hanno proposto osservazioni al c.t.u. nei termini loro assegnati, per come dallo stesso dichiarato. In particolare, precisava: riguardo la frattura biossea tibio-peroneale, diafisaria, in sede sovra-malleolare, trattata con intervento di osteosintesi con apposizione di mezzi di sintesi e ben consolidata, da cui residua una limitazione funzionale dei movimenti articolari della tibio-tarsica di circa la metà, il riferimento per la valutazione medico-legale del danno biologico derivato, sulla base delle tabelle del D.M. 3.7.2003, è il seguente:
"Limitazione dei movimenti articolari della tibio-tarsica della metà" che è valutata il 6% (sei per cento), nonché "Esiti dolorosi di frattura diafisaria di femore o di tibia ben consolidata, con persistenza di mezzi di sintesi" con valutazione prevista in fascia percentuale da 5 a 7%, tenendo anche conto di altri barèmes accreditati di riferimento (come Ronchi - Mastrorobertto - Genovese - ed.
2016, ove gli "Esiti di frattura diafisaria di tibia ben consolidata ... " sono valutabili < o = 4% e gli
"Esiti di frattura diafisaria di perone ben consolidata ... " sono valutabili < o = 2%,considerato il deficit funzionale e la persistenza dei mezzi di sintesi, va valutata il 7% (sette per cento). Relativamente alla frattura delle ossa nasali, tenuto conto che si è trattato di una frattura lineare parziale e composta delle ossa nasali, ben consolidata, senza stenosi e/o alterazioni del profilo del naso, il riferimento tabellare, sempre sulla scorta del barème orientativo del D.M. 3.7.2003 è : "Postumi di frattura delle ossa nasali e/o del setto fino alla stenosi nasale assoluta monolaterale con deviazione del profilo nasale", con valutazione prevista in fascia percentuale dal 2 al 6%, nella fattispecie non essendoci alcun danno funzionale, né stenosi nasale, né deviazione del profilo del naso, è valutabile il 2-3% (due
- tre per cento). Riguardo la cicatrice lineare decorrente lungo la regione laterale della gamba - piede sin., lunga 9 cm., ben consolidata e solo in parte lievemente discromica, il riferimento tabellare previsto è il seguente: "Il pregiudizio estetico complessivo è lieve" valutabile in fascia percentuale da 0
a 5%, nella fattispecie è valutabile 1-2% (uno - due per cento). Pertanto, la valutazione complessiva del danno biologico residuato (7% + 2-3% + 1-2%), effettuando una valutazione con la formula "a
pagina 6 di 11 scalare" o di Balthazard, tenuto conto della coesistenza delle lesioni e delle relative menomazioni, è pari al 10% (dieci per cento).
Sussiste, dunque, il diritto dell'attore al risarcimento del cd. danno biologico consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante) che è sempre presente in caso di accertata invalidità e che prescinde dal danno correlato alla capacità di produrre reddito;
tale voce di danno condiziona la vita del soggetto leso nelle esplicazioni della sua personalità, in tutte le sue forme, sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ricreative, ecc., e deve essere risarcito indipendentemente dalla esistenza di un ulteriore danno patrimoniale o morale;
come ancora recentemente affermato dalla Corte di Legittimità con sentenza n. 14364/2019 : “ … Il presupposto di tale affermazione è la constatazione che "la lesione della salute risarcibile" si identifica "nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire", sicchè lungi dal potersi affermare "che il danno alla salute
"comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali" dovrà dirsi "piuttosto che il danno alla salute è un danno
"dinamico-relazionale"", giacchè, se "non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile".
Ne deriva, pertanto, che "l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività
"dinamico-relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico", restando, però, inteso che, in presenza di una lesione della salute, potranno sì aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e "conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili". Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente, "costituiscono un danno non patrimoniale", resta inteso che "la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità", laddove "la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto". In questo quadro, pertanto, "la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico", attraverso la sua "personalizzazione"”.
Infine, è appena il caso di rilevare che, secondo la granitica giurisprudenza di legittimità, il grado di invalidità permanente espresso da un "baréme" medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità
pagina 7 di 11 di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale.
Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. Civ., n.23778/2014).
Nella specie, l'attore non ha provato, né ha richiesto di provare, il danno concreto più grave subito rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, in quanto connotati da obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (Cass. Civ.,
n.11754/2018). Inoltre, con riguardo alla capacità lavorativa specifica, in punto di diritto, il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica, sicché è onere del danneggiato - per consentire al giudice di procedere ad una liquidazione del danno patrimoniale futuro con criteri presuntivi, e ciò anche nei casi in cui la ricorrenza dello stesso risulti altamente probabile per l'elevata percentuale di invalidità permanente - supportare la richiesta risarcitoria con elementi idonei alla prova del pregresso effettivo svolgimento di attività economica (Cass. Civ., n.14517/2015). Nella specie, nulla è stato provato, sia nell'an che nel quantum, né ciò emerge dalla documentazione in atti.
Deve, altresì, rigettarsi la domanda di risarcimento del danno morale in quanto, in punto di diritto, in caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, purchè si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato
è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento
(Cass. Civ., n.339/2016). Nella specie, nulla è stato allegato, né provato con riferimento alla concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento. Sicchè, sotto tale profilo la domanda va rigettata.
Con riguardo al danno biologico non di lieve entità, non potendosi applicare il D.P.R. 13.01.2025 n. 12 che, ai sensi dell'art. 5, si applica ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore, può farsi riferimento ai criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano (in atto quelli del 2024), che rapportano l'entità del risarcimento a un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento al crescere dell'età del danneggiato al momento del sinistro. Tale prassi giurisprudenziale ha avuto pagina 8 di 11 recente ulteriore conforto dalla Suprema Corte, la quale ha statuito: nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali (Cass. Civ., n.11754/2018; si veda, altresì, Cass. Civ., n.25164/2020).
Orbene, tenuto conto delle Tabelle di Milano dell'anno 2024, spetta all'attore la complessiva somma di seguito indicata, secondo i criteri adottati dalle tabelle citate:
Età del danneggiato alla data del sinistro 53 anni
Percentuale di invalidità permanente 10%
Punto danno biologico € 2.612,40
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Danno non patrimoniale risarcibile € 19.332,00
Invalidità temporanea totale € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 5.462,50
Totale generale: € 24.794,50
Sicchè, i convenuti e la nella spiegata qualità, sono condannati in Parte_2 Controparte_5
solido al pagamento della somma suindicata, pari ad euro 24.794,50, a titolo di danno non patrimoniale e della complessiva somma di € 644,25, a titolo di danno patrimoniale.
Posto che l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, alla data della verificazione del sinistro, e cioè il 21.08.2013, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui pagina 9 di 11 quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
Inoltre, sul detto importo, una volta devalutato per come appena esposto, sono dovuti all'attore, dalle date in cui sono state monetariamente determinate e fino alla data della presente sentenza, gli interessi c.d. “compensativi”, che, in mancanza di migliori elementi di giudizio sul punto (non offerti dalla parte), possono fissarsi equitativamente nel tasso degli interessi legali (cfr Cass. Sez. Unite, 17 febbraio
1995, n. 1712), e valgono a compensare il danneggiato del mancato godimento delle somme stesse nel periodo considerato (sul fatto - pacifico - che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., gli interessi sulle somme dovute per risarcimento di danni da illecito aquiliano decorrono dalla data in cui il danno è stato prodotto, si vedano, fra le tante tutte conformi, Cass. Sez. III, 16 giugno 1987, n. 5287 e Sez. II, 20 ottobre 1984, n. 5307). Il calcolo della rivalutazione viene fatto — per semplicità — anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo. Le date di liquidazione e di decorrenza ai fini della rivalutazione monetaria e degli interessi sono, per le spese mediche, quelle in cui sono avvenuti gli esborsi. Mentre, quelle relative alla invalidità temporanea decorrono dal giorno successivo alla loro decorrenza.
Stante la soccombenza, le parti convenute in solido devono essere condannate al pagamento delle spese processuali che, tenuto conto del valore effettivo della controversia, nonché dell'esigua entità dell'attività processuale espletata, va liquidata, alla luce della tabella n.2, terzo scaglione del D.M.
55/14, decurtata della metà, nella complessiva somma di euro 2.538,50 per compensi, oltre spese generali (15%), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da porre a favore dell'Erario, stante l'ammissione dell'attore al patrocinio a spese dello Stato, escludendosi, pertanto, l'anticipazione e la relativa distrazione delle spese a favore del procuratore. Non sussistono i presupposti per la domanda di condanna ex art.96 c.p.c. richiesta dall'attore, non sussistendo condotte processuali abusive.
Pone a carico delle parti convenute in solido il pagamento dei compensi del c.t.u., liquidati come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, previa dichiarazione di contumacia di , ogni Parte_2
contraria istanza ed azione disattese, condanna le parti convenute in solido al pagamento in favore di della complessiva somma di euro 24.794,50, a titolo di danno non patrimoniale e Parte_1 della complessiva somma di € 644,25, a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del 21.08.2013, e di anno in anno rivalutata fino ad oggi e poi, sul coacervo come sopra liquidato, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo;
pagina 10 di 11 Condanna le parti convenute in solido alla refusione delle spese processuali sostenute dall'attore che liquida nella complessiva somma di euro 2.538,50 per compensi, oltre spese generali (15%), oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge, da porre a favore dell'Erario;
Pone a carico delle parti convenute in solido il pagamento dei compensi del c.t.u., liquidati come da separato decreto.
Così deciso in Catania, il 12.05.2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Cristiana Cosentino)
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 18319/2017 promossa da:
(cf ), nato a [...], il [...] elett. dom. in Parte_1 C.F._1
VIA MESSINA, N. 20/M GIARRE, rappr. e dif. dall'Avv. GAROZZO ROSARIO
(cf giusta procura in atti C.F._2
ATTORE
Contro
(cf ), quale Impresa designata a norma dell'art. Controparte_1 P.IVA_1
283 e segg. del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di
Garanzia Vittime della Strada per la Regione Sicilia, elett. dom. in Via Cavaliere 59/c Catania, rappr. e dif. dall'Avv.PENNISI RENATO (cf ) giusta procura in atti C.F._3
, res. in GIARDINI NAXOS (ME), via Vitt. Emanuele, c.da Buzzetta - Parte_2
contumace pagina 1 di 11 CONVENUTI
Avente ad oggetto: sinistro stradale
Con provvedimento ex art.127 ter c.p.c. del 30.01.2025, la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
premetteva che, in data 21.08.2013, alle ore 06.30 circa, alla guida del motociclo Parte_1
Aprilia Scarabeo tg. DS38930, di proprietà di , mentre percorreva in Giarre la via Controparte_2
della Regione, veniva urtato dal motocarro GG ME082275, di proprietà e condotto da Pt_2
, sprovvista di copertura assicurativa, il quale usciva in retromarcia ed invadeva la sede
[...] stradale, impattando con il motociclo condotto dall'attore, il quale subiva lesioni per le quali veniva trasportato al P.S. dell'Ospedale di Acireale. Chiedeva, pertanto, la condanna in via solidale di Pt_2
e della nella qualità di Impresa designata per la liquidazione dei
[...] Controparte_3
sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Regione Sicilia, al risarcimento di tutti i danni patiti, pari alla complessiva somma di euro 725.539,00, oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva nella qualità di Impresa designata per la liquidazione dei sinistri a Controparte_3
carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Regione Sicilia, la quale eccepiva la legittimazione passiva e, nel merito, contestava le domande avanzate sia nell'an che nel quantum e chiedeva: dichiari la carenza di legittimazione passiva della n.q., e in Controparte_1
ogni caso rigetti in quanto infondate in fatto e in diritto tutte le domande avanzate dal Sig. Parte_1
con l'atto di citazione notificato alla concludente in data 07/11/2017.
[...]
Nessuno si costituiva per , il quale rimaneva contumace, nonostante la regolarità della Parte_2 notifica dell'atto di citazione.
La causa, istruita documentalmente e con la prova per testi e la espletata c.t.u. medico-legale, veniva assegnata a questo G.I. in data 03.09.2020. Quindi, con provvedimento del 30.01.2025, ex art.127 ter c.p.c., veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti, previa concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
In via preliminare, sull'eccepito difetto di legittimazione passiva sollevato da è Controparte_3 appena il caso di rilevare che, ai sensi dell'art.283 lett. b) del D.Lgs. 209/2005, l'impresa designata dal
F.G.V.S. risarcisce i danni causati dalla circolazione di veicoli non coperti da assicurazione obbligatoria, come nella specie, desumibile dalla documentazione versata in atti (all.2 dell'atto di citazione).
Ciò posto, nel merito la domanda attorea è fondata e merita l'accoglimento nei limiti di seguito indicati.
pagina 2 di 11 Risulta dagli atti di causa e dalle risultanze processuali, che il sinistro in questione si è verificato per colpa esclusiva del convenuto . Parte_2
Infatti, dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, pienamente credibili, in quanto intrinsicamente coerenti - discostandosi solo su circostanze secondarie, ma riscontrando reciprocamente gli elementi salienti e compiutamente descrivendo la dinamica del sinistro – è emerso che il motocarro GG, condotto da , usciva in retromarcia da una stradella, e senza dare la dovuta precedenza, Parte_2 impattava con la parte posteriore sinistra, il lato destro del motociclo guidato dall'attore, il quale percorreva la via della Regione sulla corsia di pertinenza, cadendo sul lato sinistro.
In particolare, il teste, dichiarava: Non conosco nessuno delle parti, ricordo di aver Tes_1
assistito ad un sinistro stradale circa dieci anni fa ad agosto di mattina presto, in quanto io sono operaio edile e stavo andando a lavoro insieme al mio collega, , stavamo transitando per Testimone_2
la via della Regione a Macchia di Giarre verso una frazione che si chiama Sciara, quando vediamo un moociclo Aprilia Scarabeo di colore bianco, che era davanti a noi e una motoape che stava facendo manovra in retromarcia abbastanza brusca per entrare in un cancello e facendo la retromarcia impattava il motociclo sul lato destro, con la parte posteriore sinistra, con il cassone, facendo cadere sul lato sinistro il motociclo. Così cadevano sia il conducente che il passeggero. Non sono sicuro se portavano il casco, non lo ricordo. Ricordo che il era dolorante ed aveva delle escoriazioni e Pt_1
dolori alle gambe, forse gamba sinistra. Io non mi sono avvicinato perché mi impressiono, ma mi ricordo che il mio collega si è avvicinato per prestare soccorso. E' venuta l'ambulanza, non ricordo chi l'ha chiamata e dopo dieci minuti siamo andati. Il conducente dell'Ape si è messo a disposizione ed
è sceso dal veicolo. Parimenti, riferiva: Io ho assistito ad un sinistro che è accaduto Testimone_2
circa 9 anni fa dopo ferragosto di mattina, perché stavo andando a lavorare insieme alla persona che
è uscita adesso dall'aula di udienza. Io stavo guidando sulla via della Regione a Macchia di Giarre verso la frazione Sciara, quando vedo una motoape che esce a retromarcia violentemente da una stradina e colpiva il motociclo di colore bianco e c'era un signore anziano che guidava e dietro uno più giovane, entrambi avevano il casco. La motoape con il cassone con la parte posteriore ha colpito il motociclo sul lato destro e sono caduti a sinistra. Ricordo che il conducente si era fatto più male anche perché erano vestiti estivi ed aveva escoriazioni sulla gamba e sul braccio sinistro, dove è caduto. Io ho soccorso il conducente e si è avvicinato qualcun altro e ho detto di chiamare l'ambulanza non ricordo chi ha chiamato l'ambulanza forse il passeggero del motociclo. L'ambulanza è arrivata dopo circa una decina di minuti e poi ce ne siamo andati. Credo che fino a quando ero lì non è intervenuta nessuna autorità. La motoape non ha avuto nessun danno perché l'ha preso dalla parte di dietro, mentre era il motorino che aveva più danni sia dal lato dove è caduto che dal lato dell'impatto.
pagina 3 di 11 Tali dichiarazioni testimoniali risultano corroborate dagli ulteriori elementi probatori emersi, in particolare, dal certificato di P.S. in cui viene verbalizzato “incidente stradale”, compatibile con il giorno e l'orario in cui si è verificato il sinistro, nonché con le risultanze della espletata c.t.u.
Pertanto, appare evidente che il conducente del motocarro GG abbia violato le più comuni regole di condotta di guida, in quanto si immetteva in retromarcia senza fermarsi e senza le dovute cautele, impattando il motociclo che viaggiava regolarmente sulla corsia di pertinenza. Ed infatti, da un lato, deve ritenersi che il abbia violato l'art.154 cds, secondo cui: i conducenti che intendono Pt_2
eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione. Inoltre, ha violato l'art.145 comma 6 cds, non avendo dato la dovuta precedenza al motociclo che viaggiava sulla carreggiata ove il motocarro si stava immettendo.
In punto di diritto, è appena il caso di rilevare che in tema di circolazione stradale il conducente il quale compiendo la retromarcia o in generale partendo da fermo intende immettersi nel flusso della circolazione è tenuto ad osservare le particolari cautele prescritte e quindi ad assicurarsi che la manovra sia possibile, ad effettuare la prescritta segnalazione luminosa e a dare in ogni caso la precedenza agli altri veicoli in movimento senza che questi ultimi siano costretti a ricorrere a manovre di fortuna (si veda, Cass. Civ., 8245/1987; conforme, Cass. Civ., 3367/2015, secondo cui, la manovra di un veicolo in retromarcia, per la difficoltà di percepire gli ostacoli e le insidie sulla strada, costituisce operazione anomala, per la quale il conducente è tenuto ad adottare una condotta particolarmente diligente e ad assicurare ogni cautela, anche avvalendosi della collaborazione di terzi che, da terra, possano fornire indicazioni, segnalazioni ed istruzioni, sì da evitare danni a cose o a persone). D'altro canto, nessun elemento probatorio è emerso a carico dell'attore in relazione alla propria condotta di guida, nemmeno con riferimento all'uso o meno del casco che non è desumibile nemmeno dalle lesioni accertate, per come desumibile dalla c.t.u. espletata, che ha accertato una frattura di lieve entità alle ossa nasali, che appare compatibile con l'uso del casco.
Inoltre, va osservato che l'esame dei documenti esibiti e delle dichiarazioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sulla attendibilità del teste, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a pagina 4 di 11 fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Cass. Civ., n.16056/2016).
Coniugati i principi di diritto sopra evidenziati, alla luce del quadro probatorio offerto, appare accertata la responsabilità esclusiva del conducente del motocarro GG nella causazione del sinistro in oggetto.
Ciò posto, la espletata CTU medico legale ha accertato che l'attore ha subito “ESITI DI PREGRESSO
VALIDO POLI-TRAUMA CON ESCORIAZIONI SPARSE, FRATTURA DELLE OSSA PROPRIE DEL
NASO E FRATTURA BIOSSEA DELLA DIAFISI TIBIALE E DI QUELLA PERONEALE ED IN SEDE
SOVRAMALLEOLARE, TRATTATA CON INTERVENTO DI CONSISTENTI IN: CP_4
CICATRICE CHIRURGICA LINEARE NELLA REGIONE LATERALE DEL PIEDE SIN., LIEVE
IPOMIOTROFIA DELLA GAMBA SIN., PLUS PERIMETRICO BIMALLEOLARE, PERSISTENZA
DEI MEZZI DI SINTESI (PLACCA E VITI METALLICHE), ARTROSI POST-TRAUMATICA,
LIMITAZIONE FUNZIONALE CON ALGIE NEI MOVIMENTI DI FLESSO-ESTENSIONE E DI
LATERALITA' DELL'ARTICOLAZIONE TIBIO-TARSICA DI CIRCA LA META'. ".
Il c.t.u. ha, altresì, accertato che i postumi dell'evento traumatico sono del tutto compatibili con la dinamica dell'incidente stradale denunciato e che le lesioni come descritte hanno cagionato un peggioramento temporaneo delle generali condizioni del soggetto rispetto a quelle preesistenti, così quantificabili: inabilità temporanea assoluta è stata di giorni 10 - periodo delle prime cure in
Ospedale-: durante tale periodo il periziato non ha potuto attendere alle sue ordinarie occupazioni lavorative ed extralavorative;
ha fatto seguito: una -inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 20
-periodo della convalescenza a casa post-intervento di osteosintesi, durante il quale il periziato ha proseguito nell'osservare il riposo assoluto, la terapia medica (con f. anticoagulante, antibiotico ed analgesico), si è avvalso di due bastoni per spostarsi e non è stato in grado di attendere, in gran parte, alle sue ordinarie occupazioni, ha proseguito una -inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30 - periodo riabilitativo dei controlli clinici ortopedici e della fisioterapia e del proseguimento della convalescenza a casa, durante il quale il p. ha necessitato di un bastone canadese per deambulare ed ha praticato la riabilitazione;
ha fatto, infine, seguito una -inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 30. - periodo della ulteriore fisioterapia determinante il progressivo recupero riabilitativo motorio e funzionale dell'arto inferiore sin., degli ulteriori accertamenti e controlli clinici, durante il quale il predetto progressivamente ha recuperato la capacità di assolvere le sue abituali occupazioni.
pagina 5 di 11 Infine, il c.t.u. ha valutato un danno biologico permanente nella misura del 10%, ormai stabilizzato e non è ipotizzabile, né prevedibile a breve distanza, una sua evoluzione peggiorativa. Ha, infine, verificato, la congruità delle spese sanitarie sostenute e documentate, sulla base di quanto documentato, ritenute congrue, nella complessiva somma di € 644,25.
Tali conclusioni appaiono pienamente condivisibili in quanto esenti da contraddizioni evidenti ed avendo esaurientemente risposto alle osservazioni delle parti, in particolare, quelle di parte attrice, ribadendo l'insussistenza del nesso causale tra la sindrome psico-organica e l'ipoacusia neurosensoriale bilaterale con il sinistro in oggetto, in quanto di natura degenerativa e non traumatica. Ha, altresì, specificato adeguatamente la quantificazione del danno biologico con riferimento alla tipologia delle lesioni e dei barèmes di riferimento, tenuto conto che i c.t.p. non hanno proposto osservazioni al c.t.u. nei termini loro assegnati, per come dallo stesso dichiarato. In particolare, precisava: riguardo la frattura biossea tibio-peroneale, diafisaria, in sede sovra-malleolare, trattata con intervento di osteosintesi con apposizione di mezzi di sintesi e ben consolidata, da cui residua una limitazione funzionale dei movimenti articolari della tibio-tarsica di circa la metà, il riferimento per la valutazione medico-legale del danno biologico derivato, sulla base delle tabelle del D.M. 3.7.2003, è il seguente:
"Limitazione dei movimenti articolari della tibio-tarsica della metà" che è valutata il 6% (sei per cento), nonché "Esiti dolorosi di frattura diafisaria di femore o di tibia ben consolidata, con persistenza di mezzi di sintesi" con valutazione prevista in fascia percentuale da 5 a 7%, tenendo anche conto di altri barèmes accreditati di riferimento (come Ronchi - Mastrorobertto - Genovese - ed.
2016, ove gli "Esiti di frattura diafisaria di tibia ben consolidata ... " sono valutabili < o = 4% e gli
"Esiti di frattura diafisaria di perone ben consolidata ... " sono valutabili < o = 2%,considerato il deficit funzionale e la persistenza dei mezzi di sintesi, va valutata il 7% (sette per cento). Relativamente alla frattura delle ossa nasali, tenuto conto che si è trattato di una frattura lineare parziale e composta delle ossa nasali, ben consolidata, senza stenosi e/o alterazioni del profilo del naso, il riferimento tabellare, sempre sulla scorta del barème orientativo del D.M. 3.7.2003 è : "Postumi di frattura delle ossa nasali e/o del setto fino alla stenosi nasale assoluta monolaterale con deviazione del profilo nasale", con valutazione prevista in fascia percentuale dal 2 al 6%, nella fattispecie non essendoci alcun danno funzionale, né stenosi nasale, né deviazione del profilo del naso, è valutabile il 2-3% (due
- tre per cento). Riguardo la cicatrice lineare decorrente lungo la regione laterale della gamba - piede sin., lunga 9 cm., ben consolidata e solo in parte lievemente discromica, il riferimento tabellare previsto è il seguente: "Il pregiudizio estetico complessivo è lieve" valutabile in fascia percentuale da 0
a 5%, nella fattispecie è valutabile 1-2% (uno - due per cento). Pertanto, la valutazione complessiva del danno biologico residuato (7% + 2-3% + 1-2%), effettuando una valutazione con la formula "a
pagina 6 di 11 scalare" o di Balthazard, tenuto conto della coesistenza delle lesioni e delle relative menomazioni, è pari al 10% (dieci per cento).
Sussiste, dunque, il diritto dell'attore al risarcimento del cd. danno biologico consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante) che è sempre presente in caso di accertata invalidità e che prescinde dal danno correlato alla capacità di produrre reddito;
tale voce di danno condiziona la vita del soggetto leso nelle esplicazioni della sua personalità, in tutte le sue forme, sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ricreative, ecc., e deve essere risarcito indipendentemente dalla esistenza di un ulteriore danno patrimoniale o morale;
come ancora recentemente affermato dalla Corte di Legittimità con sentenza n. 14364/2019 : “ … Il presupposto di tale affermazione è la constatazione che "la lesione della salute risarcibile" si identifica "nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire", sicchè lungi dal potersi affermare "che il danno alla salute
"comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali" dovrà dirsi "piuttosto che il danno alla salute è un danno
"dinamico-relazionale"", giacchè, se "non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile".
Ne deriva, pertanto, che "l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività
"dinamico-relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico", restando, però, inteso che, in presenza di una lesione della salute, potranno sì aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e "conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili". Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente, "costituiscono un danno non patrimoniale", resta inteso che "la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità", laddove "la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto". In questo quadro, pertanto, "la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico", attraverso la sua "personalizzazione"”.
Infine, è appena il caso di rilevare che, secondo la granitica giurisprudenza di legittimità, il grado di invalidità permanente espresso da un "baréme" medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità
pagina 7 di 11 di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale.
Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. Civ., n.23778/2014).
Nella specie, l'attore non ha provato, né ha richiesto di provare, il danno concreto più grave subito rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, in quanto connotati da obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (Cass. Civ.,
n.11754/2018). Inoltre, con riguardo alla capacità lavorativa specifica, in punto di diritto, il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica, sicché è onere del danneggiato - per consentire al giudice di procedere ad una liquidazione del danno patrimoniale futuro con criteri presuntivi, e ciò anche nei casi in cui la ricorrenza dello stesso risulti altamente probabile per l'elevata percentuale di invalidità permanente - supportare la richiesta risarcitoria con elementi idonei alla prova del pregresso effettivo svolgimento di attività economica (Cass. Civ., n.14517/2015). Nella specie, nulla è stato provato, sia nell'an che nel quantum, né ciò emerge dalla documentazione in atti.
Deve, altresì, rigettarsi la domanda di risarcimento del danno morale in quanto, in punto di diritto, in caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, purchè si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato
è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento
(Cass. Civ., n.339/2016). Nella specie, nulla è stato allegato, né provato con riferimento alla concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento. Sicchè, sotto tale profilo la domanda va rigettata.
Con riguardo al danno biologico non di lieve entità, non potendosi applicare il D.P.R. 13.01.2025 n. 12 che, ai sensi dell'art. 5, si applica ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore, può farsi riferimento ai criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano (in atto quelli del 2024), che rapportano l'entità del risarcimento a un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento al crescere dell'età del danneggiato al momento del sinistro. Tale prassi giurisprudenziale ha avuto pagina 8 di 11 recente ulteriore conforto dalla Suprema Corte, la quale ha statuito: nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali (Cass. Civ., n.11754/2018; si veda, altresì, Cass. Civ., n.25164/2020).
Orbene, tenuto conto delle Tabelle di Milano dell'anno 2024, spetta all'attore la complessiva somma di seguito indicata, secondo i criteri adottati dalle tabelle citate:
Età del danneggiato alla data del sinistro 53 anni
Percentuale di invalidità permanente 10%
Punto danno biologico € 2.612,40
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Danno non patrimoniale risarcibile € 19.332,00
Invalidità temporanea totale € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 5.462,50
Totale generale: € 24.794,50
Sicchè, i convenuti e la nella spiegata qualità, sono condannati in Parte_2 Controparte_5
solido al pagamento della somma suindicata, pari ad euro 24.794,50, a titolo di danno non patrimoniale e della complessiva somma di € 644,25, a titolo di danno patrimoniale.
Posto che l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, alla data della verificazione del sinistro, e cioè il 21.08.2013, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui pagina 9 di 11 quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
Inoltre, sul detto importo, una volta devalutato per come appena esposto, sono dovuti all'attore, dalle date in cui sono state monetariamente determinate e fino alla data della presente sentenza, gli interessi c.d. “compensativi”, che, in mancanza di migliori elementi di giudizio sul punto (non offerti dalla parte), possono fissarsi equitativamente nel tasso degli interessi legali (cfr Cass. Sez. Unite, 17 febbraio
1995, n. 1712), e valgono a compensare il danneggiato del mancato godimento delle somme stesse nel periodo considerato (sul fatto - pacifico - che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., gli interessi sulle somme dovute per risarcimento di danni da illecito aquiliano decorrono dalla data in cui il danno è stato prodotto, si vedano, fra le tante tutte conformi, Cass. Sez. III, 16 giugno 1987, n. 5287 e Sez. II, 20 ottobre 1984, n. 5307). Il calcolo della rivalutazione viene fatto — per semplicità — anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo. Le date di liquidazione e di decorrenza ai fini della rivalutazione monetaria e degli interessi sono, per le spese mediche, quelle in cui sono avvenuti gli esborsi. Mentre, quelle relative alla invalidità temporanea decorrono dal giorno successivo alla loro decorrenza.
Stante la soccombenza, le parti convenute in solido devono essere condannate al pagamento delle spese processuali che, tenuto conto del valore effettivo della controversia, nonché dell'esigua entità dell'attività processuale espletata, va liquidata, alla luce della tabella n.2, terzo scaglione del D.M.
55/14, decurtata della metà, nella complessiva somma di euro 2.538,50 per compensi, oltre spese generali (15%), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da porre a favore dell'Erario, stante l'ammissione dell'attore al patrocinio a spese dello Stato, escludendosi, pertanto, l'anticipazione e la relativa distrazione delle spese a favore del procuratore. Non sussistono i presupposti per la domanda di condanna ex art.96 c.p.c. richiesta dall'attore, non sussistendo condotte processuali abusive.
Pone a carico delle parti convenute in solido il pagamento dei compensi del c.t.u., liquidati come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, previa dichiarazione di contumacia di , ogni Parte_2
contraria istanza ed azione disattese, condanna le parti convenute in solido al pagamento in favore di della complessiva somma di euro 24.794,50, a titolo di danno non patrimoniale e Parte_1 della complessiva somma di € 644,25, a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del 21.08.2013, e di anno in anno rivalutata fino ad oggi e poi, sul coacervo come sopra liquidato, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo;
pagina 10 di 11 Condanna le parti convenute in solido alla refusione delle spese processuali sostenute dall'attore che liquida nella complessiva somma di euro 2.538,50 per compensi, oltre spese generali (15%), oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge, da porre a favore dell'Erario;
Pone a carico delle parti convenute in solido il pagamento dei compensi del c.t.u., liquidati come da separato decreto.
Così deciso in Catania, il 12.05.2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Cristiana Cosentino)
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