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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/09/2025, n. 3460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3460 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 13171/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Raffaela Sorrentino ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13171/2022 R.G. LAVORO
TRA
. a NAPOLI (NA) il 21/09/1953 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. DI GENOVA ALESSANDRO e CICCARELLI RAFFAELE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
RESISTENTE NON COSTITUITO
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1. Premessa
Con ricorso depositato in data 19 ottobre 2022, parte ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare l'illegittimità del recupero delle somme operato dall' . Tanto sulla base dei motivi di cui al CP_2 ricorso.
L' , regolarmente citato, non si è costituito. CP_1
La causa può essere decisa.
2. L'indebito assistenziale
Giova ricostruire sinteticamente la disciplina e la giurisprudenza che si ritengono rilevanti ai fini della decisione.
Nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto
l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens"
1 l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata ovvero
l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (cfr.
Cass. 2739 del 2016).
È noto che, in tema di indebito, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli (cfr. in generale Cass. 1228 del 2011).
Con specifico riferimento all'indebito per le prestazioni di tipo assistenziale, quale quella di specie (si tratta di una pensione di invalidità civile) la Suprema Corte insegna che, da un lato, non trova applicazione la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale;
dall'altro, però, non si applica neppure tout court il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. (cfr. sul punto C. App. Napoli 1098 del 2025).
Ha ritenuto infatti la Corte che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38
Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha
l'onere di conoscere.” (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito;
cfr. anche Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020,
n.13223 ed anche Cass. civ. Sent. n. 5606 del 23 febbraio 2023; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord. del 28/07/2020, n. 16088; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021,
n. 13915).
La Corte ha ben chiarito, quindi, l'importanza dell'affidamento riposto dall'assistito che richiede tutela, stabilendo che “nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui
l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall al CP_1 quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 28/03/2025 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali...”.
Tanto premesso in linea teorica, con specifico riguardo al caso che ci occupa, è del tutto pacifico che i redditi che hanno causato il superamento della soglia derivassero dalla percezione di redditi
2 conosciuti dall'ente, come, peraltro, dallo stesso chiarito nella comunicazione agli atti (cfr. all. al ricorso). CP_ La prestazione che ha determinato il superamento è erogata, infatti, dallo stesso
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, laddove le situazioni ostative all'erogazione – in questo caso il superamento della soglia reddituale - siano note all'ente previdenziale o siano, comunque, dallo stesso conoscibili con l'uso della diligenza richiestagli in ragione della qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente circa la comunicazione di dati reddituali, finanche quando in malafede, non può giustificare la ripetizione dell'indebito.
L'errore dell' , dunque, non può essere addebitato al ricorrente. CP_1
Non trascurabile è poi la circostanza – pure ben sottolineata dalla Suprema Corte - che si può ritenere carente l'affidamento solo per il periodo successivo alla comunicazione del provvedimento, che ha accertato il venir meno dei requisiti per accedere in tutto o in parte alla prestazione, cosa che, nel caso di specie, è avvenuta con la comunicazione dell'aprile 2022.
Posto, quindi, che la ripetizione è richiesta per il periodo dal gennaio 2020 al dicembre 2021 non vi sono dubbi che non si potesse procedere a richiedere la somma in questione prima del mese di aprile 2022.
Il ricorso pertanto va accolto.
L'ente va condannato alla restituzione delle somme trattenute mensilmente a titolo di indebito a far data dall'aprile 2022, oltre interessi legali sui singoli importi mensilmente trattenuti, dalla data dei singoli pagamenti e fino al saldo.
3. Le spese
Le spese seguono la soccombenza dell'ente e si liquidano come da dispositivo (sulla base del valore della controversia, nei valori medi, senza la fase istruttoria che non si è tenuta).
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) accoglie il ricorso
e per l'effetto CP_ b) dichiara irripetibili le somme erogate dall' fino al mese di aprile 2022;
c) condanna l' alla restituzione in favore di parte ricorrente delle somme dall'Istituto CP_1 trattenute mensilmente a titolo di indebito a far data dall'aprile 2022, oltre interessi legali sui singoli importi mensilmente trattenuti, dalla data dei singoli pagamenti e fino al saldo;
3 d) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.767,00, CP_1 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione agli avv. CICCARELLI e
DI GENOVA.
Si comunichi.
Aversa, 25/09/2025 il Giudice del Lavoro
Raffaela Sorrentino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Raffaela Sorrentino ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13171/2022 R.G. LAVORO
TRA
. a NAPOLI (NA) il 21/09/1953 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. DI GENOVA ALESSANDRO e CICCARELLI RAFFAELE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
RESISTENTE NON COSTITUITO
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1. Premessa
Con ricorso depositato in data 19 ottobre 2022, parte ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare l'illegittimità del recupero delle somme operato dall' . Tanto sulla base dei motivi di cui al CP_2 ricorso.
L' , regolarmente citato, non si è costituito. CP_1
La causa può essere decisa.
2. L'indebito assistenziale
Giova ricostruire sinteticamente la disciplina e la giurisprudenza che si ritengono rilevanti ai fini della decisione.
Nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto
l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens"
1 l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata ovvero
l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (cfr.
Cass. 2739 del 2016).
È noto che, in tema di indebito, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli (cfr. in generale Cass. 1228 del 2011).
Con specifico riferimento all'indebito per le prestazioni di tipo assistenziale, quale quella di specie (si tratta di una pensione di invalidità civile) la Suprema Corte insegna che, da un lato, non trova applicazione la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale;
dall'altro, però, non si applica neppure tout court il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. (cfr. sul punto C. App. Napoli 1098 del 2025).
Ha ritenuto infatti la Corte che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38
Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha
l'onere di conoscere.” (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito;
cfr. anche Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020,
n.13223 ed anche Cass. civ. Sent. n. 5606 del 23 febbraio 2023; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord. del 28/07/2020, n. 16088; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021,
n. 13915).
La Corte ha ben chiarito, quindi, l'importanza dell'affidamento riposto dall'assistito che richiede tutela, stabilendo che “nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui
l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall al CP_1 quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 28/03/2025 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali...”.
Tanto premesso in linea teorica, con specifico riguardo al caso che ci occupa, è del tutto pacifico che i redditi che hanno causato il superamento della soglia derivassero dalla percezione di redditi
2 conosciuti dall'ente, come, peraltro, dallo stesso chiarito nella comunicazione agli atti (cfr. all. al ricorso). CP_ La prestazione che ha determinato il superamento è erogata, infatti, dallo stesso
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, laddove le situazioni ostative all'erogazione – in questo caso il superamento della soglia reddituale - siano note all'ente previdenziale o siano, comunque, dallo stesso conoscibili con l'uso della diligenza richiestagli in ragione della qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente circa la comunicazione di dati reddituali, finanche quando in malafede, non può giustificare la ripetizione dell'indebito.
L'errore dell' , dunque, non può essere addebitato al ricorrente. CP_1
Non trascurabile è poi la circostanza – pure ben sottolineata dalla Suprema Corte - che si può ritenere carente l'affidamento solo per il periodo successivo alla comunicazione del provvedimento, che ha accertato il venir meno dei requisiti per accedere in tutto o in parte alla prestazione, cosa che, nel caso di specie, è avvenuta con la comunicazione dell'aprile 2022.
Posto, quindi, che la ripetizione è richiesta per il periodo dal gennaio 2020 al dicembre 2021 non vi sono dubbi che non si potesse procedere a richiedere la somma in questione prima del mese di aprile 2022.
Il ricorso pertanto va accolto.
L'ente va condannato alla restituzione delle somme trattenute mensilmente a titolo di indebito a far data dall'aprile 2022, oltre interessi legali sui singoli importi mensilmente trattenuti, dalla data dei singoli pagamenti e fino al saldo.
3. Le spese
Le spese seguono la soccombenza dell'ente e si liquidano come da dispositivo (sulla base del valore della controversia, nei valori medi, senza la fase istruttoria che non si è tenuta).
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) accoglie il ricorso
e per l'effetto CP_ b) dichiara irripetibili le somme erogate dall' fino al mese di aprile 2022;
c) condanna l' alla restituzione in favore di parte ricorrente delle somme dall'Istituto CP_1 trattenute mensilmente a titolo di indebito a far data dall'aprile 2022, oltre interessi legali sui singoli importi mensilmente trattenuti, dalla data dei singoli pagamenti e fino al saldo;
3 d) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.767,00, CP_1 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione agli avv. CICCARELLI e
DI GENOVA.
Si comunichi.
Aversa, 25/09/2025 il Giudice del Lavoro
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