Ordinanza collegiale 19 giugno 2020
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 20/02/2025, n. 3825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3825 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03825/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03391/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3391 del 2020, proposto da
Nord Energy s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Rudi Leoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.A., non costituito in giudizio;
Agenzia delle Entrate, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento e/o la disapplicazione,
previa adozione delle opportune misure cautelari ,
del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate protocollo n. 114266/2020 pubblicato il 06.03.2020;
e per l’accertamento,
previa rimessione della questione di legittimità innanzi alla Corte costituzionale, ovvero previo rinvio pregiudiziale in Corte di Giustizia dell’Unione Europea:
1. del diritto della Società a beneficiare delle tariffe incentivanti previste dal Conto Energia (III, IV e V) unitamente al regime di detassazione/deduzione contemplato dall’art. 6, comma 13 e ss., della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
2. del diritto a non esercitare la scelta prevista dall’art. 36, comma 2, del d.l. 124/2019, conv. in legge n. 157/2019, quale condizione per continuare a beneficiare delle tariffe incentivanti previste dal Conto Energia (III, IV e V);
3. dell’insussistenza del potere del GSE di disporre misure sanzionatorie in caso di mancata rinuncia al beneficio di cui all’art. 6, comma 13 e ss., della legge 23 dicembre 2000, 388, come previsto dall’art. 36, comma 2 e 6-bis, del d.l. n. 124/2019, con. in legge n. 157/2019;
4. del diritto della Società a conservare le condizioni per l’erogazione delle tariffe incentivanti previste nella convenzione stipulata con il GSE, unitamente al beneficio previsto dalla Tremonti Ambiente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 febbraio 2025 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società è soggetto responsabile dell’impianto di cui al codice identificativo n. 650796, entrato in esercizio in data 17.10.2011, per il quale ha ottenuto l’accesso alle tariffe incentivanti di cui al D.M. 5 maggio 2011 (c.d. Quarto Conto Energia), oltre ad aver fruito dell’agevolazione fiscale prevista dalla legge n. 388 del 2000 – c.d. Tremonti Ambiente.
2. Espone, quindi, il quadro di riferimento in cui si inscrive la presente vicenda contenziosa, precisando che con sentenza del TAR Lazio n. 6784 del 2019 sono state annullate le News del 22 novembre 2017 adottate dal Gestore dei Servizi Energetici, inerenti la non cumulabilità delle tariffe incentivanti con altri benefici, e rappresentando l’intervenuta, successiva adozione dell’art. 36 del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito nella legge n. 157 del 2019, recante la disciplina inerente alle modalità per rimuovere la situazione di cumulo tra tariffe incentivanti e benefici fiscali di cui alla legge Tremonti Ambiente n. 388 del 2000.
3. Con il presente ricorso viene chiesto, in via principale, l’annullamento del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6 marzo 2020, protocollo n. 114266/2020, recante “ Modalità di presentazione e contenuto della comunicazione prevista dal comma 3 dell’articolo 36 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, concernente il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 in caso di cumulo con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese prevista dall’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ”, nonché delle allegate Istruzioni. In secondo luogo, viene domandato l’accertamento del diritto al mantenimento sia della tariffa incentivante che della detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese prevista dall’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché del diritto a non esercitare la scelta prevista dall’art. 36 del D.L. n. 124 del 2019, sollecitando la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale del predetto art. 36 o l’eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 267, paragrafo 1, lettera b), del T.F.U.E. Chiede, ancora, parte ricorrente l’accertamento dell’insussistenza del potere del GSE di disporre misure sanzionatorie in caso di mancata rinuncia al beneficio di cui alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, come previsto dall’art. 36, comma 2 e 6- bis , del D.L. n. 124/2019.
4. Si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso l’Agenzia delle Entrate, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, depositando articolata memoria, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
5. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 14.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. In continuità con l’orientamento recentemente assunto da questo Tribunale (TAR Lazio – Roma, III- ter , 6.2.2025, n. 2806; 11.11.2024, n. 20036; 15.10.2024, nn. 17823, 17824 e 17825; 25.9.2024, n. 16617; 28.8.2024, n. 15981, 15982 e 15983) e condiviso dal Collegio, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto ab origine dell’interesse a ricorrere.
7. In particolare, con la recente sentenza n. 20036 dell'11.11.2024, a cui si fa espresso rinvio ex art. 88, c. 2, lett. d), c.p.a., questo Tribunale ha chiarito che:
- non può revocarsi in dubbio la giurisdizione di questo giudice, posto che l’atto impugnato ha natura di atto amministrativo generale che, seppur involge profili attinenti alla materia fiscale, non contiene una pretesa tributaria sostanziale;
- detto atto va ascritto alla categoria delle circolari ed ha carattere meramente ricognitivo del menzionato art. 36, d.l. n. 124/2019, con conseguente insussistenza di alcuna lesione immediata e diretta discendente dallo stesso;
- affinché si concretizzi la lesione in parola, occorre che il G.S.E. eserciti il proprio potere con uno specifico atto applicativo;
- la domanda di accertamento dell’insussistenza del potere del G.S.E. di disporre misure sanzionatorie in caso di mancata rinuncia al beneficio di cui all’art. 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è inammissibile perché presuppone il sindacato giurisdizionale su un potere non ancora esercitato;
- in ogni caso, il menzionato art. 36 non potrebbe qualificato in termini di legge-provvedimento, con conseguente inammissibilità - anche sotto questo profilo - dell’impugnata nota dell’Agenzia delle entrate e fermo restando che, anche laddove si intendesse qualificare tale disposizione alla stregua di una legge-provvedimento, la sua contestazione non potrebbe che passare dall’impugnazione di un atto concretamente lesivo della posizione di parte ricorrente (e, dunque, non dalla nota in parola);
- non vi sono pertanto i presupposti per la proposizione di alcuna questione pregiudiziale o di legittimità costituzionale;
- non è parimenti ammissibile alcuna azione di accertamento autonoma, tenuto conto che vi sono idonei strumenti alternativi di tutela avverso l’eventuale esercizio del potere del G.S.E.
8. Stante quanto precede:
- il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse;
- le spese di lite possono trovare compensazione tra le parti costituite, tenuto conto della peculiarità e novità della questione al momento della sua proposizione;
- non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo al G.S.E., in quanto non costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese sostenute dal GSE. Spese compensate tra le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudia Lattanzi, Presidente FF
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Marco Savi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Savi | Claudia Lattanzi |
IL SEGRETARIO